Regione Veneto.Legge regionale n. 14 del 2-05-2003
Interventi agro-forestali per la produzione di biomasse
(B.U.R. Veneto n. 45 del 6 maggio 2003)
Il Consiglio regionale
ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
promulga
Articolo 1
Finalità.
1. La Regione del Veneto, nel rispetto dei principi costituzionali e
comunitari, promuove e sostiene l'incremento delle superfici arborate,
mediante la conversione dei terreni agricoli alla
produzione di materiale legnoso.
2. La presente legge nel promuovere la filiera agricoltura-legno-energia,
intende sviluppare:
a) delle opportunità alternative di reddito collegate alla produzione di
energia rinnovabile ottenuta da biomasse legnose;
b) l’approvvigionamento di materiale legnoso;
c) l’assorbimento di anidride carbonica CO2 da parte di nuove formazioni
arboree;
d) l’incremento della disponibilità di habitat per la fauna selvatica;
e) la presenza dell’uomo contro l’abbandono ed il degrado del territorio.
3. Gli impianti con specie arboree per la produzione di biomassa oggetto
dalla presente legge sono da considerarsi colture legnose finalizzate alla
produzione di legname e di biomassa e come tali rientranti nella
definizione di arboricoltura da legno di cui all'articolo 2, comma 5, del
decreto legislativo n. 227 del 18 maggio 2001, recante disposizioni in
materia di
orientamento e modernizzazione del settore forestale, e, in quanto
reversibili al termine del ciclo colturale, non soggetti ai vincoli
derivanti dalla legislazione forestale vigente.
Articolo 2
Interventi ammessi a contributo.
1. Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1 dell’articolo 1,
la Regione del Veneto concede contributi per l'impianto di colture legnose
finalizzato alla produzione di
biomassa per usi energetici, per fibra oppure per assortimenti da lavoro;
sono ammessi a contributo gli impianti specializzati eseguiti con specie per la
produzione di biomassa.
2. Possono rientrare tra gli interventi ammessi le operazioni colturali
straordinarie a favore di boschi abbandonati e degradati.
3. La superficie minima d'intervento è di tremila metri quadrati in corpo
unico, fino ad un massimo di 40 mila metri quadrati per soggetto beneficiario e
per una sola azienda.
4. Alla domanda dovrà essere allegato, a pena di inammissibilità, un
contratto di cessione della biomassa producibile dalle colture legnose,
che ne confermi la destinazione ad un impianto per la trasformazione in
energia, oppure all'industria per assortimenti da lavoro o fibra; in
alternativa deve essere data dimostrazione dell'utilizzo aziendale a fini
energetici del quantitativo di biomassa producibile.
Articolo
3
Beneficiari.
1. Possono accedere ai benefici di cui alla presente legge tutti i
soggetti che hanno titolo a coltivare un terreno agrario ubicato nel
territorio della Regione del Veneto.
2. I terreni adibiti a prato e pascolo di montagna e che non siano in
stato di evidente abbandono, sono esclusi dai contributi previsti dalla
presente legge.
Articolo
4
Ammontare del contributo e regime di aiuto.
1. L'importo del contributo da erogare è commisurato ai costi
effettivamente sostenuti dal beneficiario per gli interventi di cui ai
commi 1 e 2 dell’articolo 2 e non può eccedere il massimale di 2.500,00
euro per ettaro comprensivo delle spese per lavori,
anche eseguiti mediante contributi in natura, spese tecniche e oneri
connessi.
2. La durata minima dell’impegno colturale è di quattro anni.
3. Il contributo previsto dalla presente legge è concesso nel rispetto di
tutte le condizioni previste dal regolamento (CE) n. 69/2001 della
Commissione del 12 gennaio 2001 relativo
all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di
importanza minore (“de minimis”), pubblicato nella GUCE del 13 gennaio 2001 n.
L10.
Articolo
5
Divieto di cumulo.
1. I contributi di cui alla presente legge non sono cumulabili, per gli
stessi interventi, con analoghe incentivazioni previste dall'Unione europea,
dallo Stato, dalla Regione o da altro Ente
pubblico.
2. La mancata realizzazione degli impianti ammessi a contributo ed il
mancato rispetto dei criteri di cui all’articolo 2, comporta l’avvio delle
procedure di revoca e la restituzione del
contributo percepito.
3. Per la verifica delle disposizioni di cui ai precedenti commi, la
Giunta regionale dispone ispezioni da parte dei propri uffici.
Articolo
6
Disposizioni attuative.
1. Entro quindici giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la
Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, definisce
termini e modalità di presentazione delle domande per accedere ai
contributi.
Articolo
7
Norma finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, quantificati in euro
2.315.276,00, si fa fronte mediante l’utilizzo delle risorse previste per gli
interventi del decreto legislativo n. 173 del 30
aprile 1998, recante disposizioni in materia di contenimento dei costi di
produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, che
sono allocate all’u.p.b. U0049 “Interventi
infrastrutturali a favore delle imprese e della collettività rurale”, del
bilancio di previsione 2003.
Formula Finale:
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di
farla osservare come legge della Regione veneta.
Venezia, 2 maggio 2003