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Deliberazione 11novembre 2004, n. 201
Autorità per l'Energia
Elettrica e il Gas. Modifica ed integrazione delle deliberazioni dell'Autorità'
per l'energia elettrica e il gas 19 marzo 2002, n. 42 e 30 dicembre 2003, n.
168, in materia di riconoscimento della produzione combinata di energia
elettrica e calore come cogenerazione e di dispacciamento delle unità di
cogenerazione.
(GU n. 288 del 9-12-2004)
L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione dell'11 novembre 2004;
Visti:
la legge 14 novembre 1995, n. 481;
il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto
legislativo n. 79/1999), in particolare l'art. 3, comma 3, e l'art.
11, commi 2 e 4;
il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente
11 novembre 1999 (di seguito: decreto 11 novembre 1999);
il decreto del Ministro delle attività produttive 19 dicembre
2003, recante approvazione del Testo integrato della disciplina del
mercato elettrico (di seguito: Disciplina del mercato elettrico);
la direttiva 204/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore
utile nel mercato interno dell'energia;
la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas
(di seguito: l'Autorità) 19 marzo 2002, n. 42/02 (di seguito:
deliberazione n. 42/02);
la deliberazione dell'Autorità 30 dicembre 2003, n. 168/03 (di
seguito: deliberazione n. 168/03);
il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per
l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di
trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica
- Periodo di regolazione 2004-2007, approvato con deliberazione
dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 5/04 (di seguito: Testo
integrato);
la deliberazione dell'Autorità 27 marzo 2004, n. 48/04;
la deliberazione dell'Autorità 22 aprile 2004, n. 60/04 (di
seguito: deliberazione n. 60/04);
la deliberazione dell'Autorità 6 maggio 2004, n. 71/04 (di
seguito: deliberazione n. 71/04);
Considerato che:
l'art. 1, lettera w), della deliberazione n. 42/02 individua un
unico periodo di collaudo e avviamento, intercorrente tra il primo
funzionamento in parallelo con la rete elettrica della sezione di
produzione combinata di energia elettrica e calore e l'entrata in
esercizio commerciale, di durata massima pari a dodici mesi
consecutivi, durante il quale la sezione medesima, per poter essere
riconosciuta come sezione di cogenerazione, deve soddisfare i valori
minimi ridotti dell'indice IRE e LT di cui all'art. 3, comma 3.5,
della deliberazione n. 42/02;
la data di primo funzionamento in parallelo con la rete elettrica
della sezione generalmente precede la data di inizio della effettiva
produzione combinata di energia elettrica e calore;
durante il periodo iniziale intercorrente tra la data di primo
funzionamento in parallelo con la rete elettrica della sezione e
l'inizio della produzione combinata di energia elettrica e calore, la
sezione non può soddisfare la definizione di cogenerazione in quanto
produce solo energia elettrica;
alcuni operatori hanno rappresentato all'Autorità:
la penalizzazione che l'attuale definizione di periodo di
collaudo e avviamento comporta in quanto la dichiarazione annuale,
resa ai sensi dell'art. 4, comma 4.2 della deliberazione n. 42/02,
risulta riferita ad un periodo che include il periodo iniziale di cui
al precedente alinea in cui la sezione non risulta cogenerativa;
l'esigenza di ottenere il riconoscimento anticipato della priorità di dispacciamento, non solo per il primo periodo di
esercizio, come già previsto dalla deliberazione n. 71/04, ma anche
per l'anno successivo a quello in cui intervengano cause eccezionali,
imprevedibili e indipendenti dalla volontà del produttore che
impediscono di soddisfare i requisiti previsti dalla deliberazione n.
42/02 nell'anno corrente, ma non in quello successivo;
l'esigenza di escludere dal calcolo degli indici IRE e LT
eventuali periodi di tempo, non superiori ad un mese all'anno, nei
quali intervengano limitazioni alla produzione di energia termica
dovute a cause eccezionali, imprevedibili e indipendenti dalla volontà del produttore, e che potrebbero comportare
difficoltà al
raggiungimento dei valori minimi degli indici IRE e LT previsti dalla
deliberazione n. 42/02 con riferimento all'intero anno solare;
con la deliberazione n. 60/04 l'Autorità ha inteso avvalersi
della Cassa conguaglio per il settore elettrico al fine di
intensificare ed estendere le verifiche e i sopralluoghi sugli
impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti
rinnovabili, fonti assimilate a quelle rinnovabili e sugli impianti
di cogenerazione;
la priorità di dispacciamento, così come gli altri benefici
previsti per la cogenerazione dagli articoli 3, comma 3, e dall'art.
11, commi 2 e 4, del decreto legislativo n. 79/99, viene riconosciuta
a titolo definitivo e su base annuale alle unità di cogenerazione
che ne hanno titolo con riferimento all'anno successivo a quello a
cui i dati di esercizio sono riferiti;
con l'avvio, a partire dal 1° aprile 2004, del dispacciamento di
merito economico, il mancato riconoscimento della priorità di
dispacciamento comporta la partecipazione delle unità di produzione
di cui al precedente alinea al sistema delle offerte a parità di
condizioni con le unità di produzione di cui all'art. 10, comma
10.1, lettera g), della deliberazione n. 168/03;
la priorità di dispacciamento risulta determinante ai fini
dell'assegnazione del diritto di immissione dell'energia elettrica
nella rete quando il prezzo oggetto delle offerte di vendita nel
mercato del giorno prima relative alle unità di produzione di cui al
precedente alinea, ivi incluse le offerte assimilate ai sensi del comma 19.5
della deliberazione n. 168/03, è pari al prezzo di
valorizzazione dell'energia elettrica venduta nella zona in cui è situata
l'unità di produzione, determinato ai sensi dell'art. 19,
comma 19.3, lettera b), della deliberazione n. 168/03;
il riconoscimento anticipato della priorità di dispacciamento
comporterebbe la previsione di una deroga al regime sopra delineato,
cui potrebbe conseguire l'accesso al beneficio della priorità di
dispacciamento di unità di produzione che potrebbero non rispettare,
a consuntivo, le condizioni previste dalla deliberazione n. 42/02;
la situazione di cui sopra dispiegherebbe effetti gravemente
pregiudizievoli della certezza degli esiti del mercato regolamentato
dell'energia elettrica;
il limitato periodo di operatività del dispacciamento di merito
economico ad oggi maturato non consente di disporre di dati
attendibili circa la possibile entità delle situazioni complessive
derivanti dal riconoscimento della priorità di dispacciamento ad unità di produzione che non ne hanno titolo, anche in considerazione
del fatto che i relativi effetti non si producono nelle ore in cui la priorità di dispacciamento
riconosciuta senza titolo non è
risultata determinante ai fini dell'immissione in rete dell'energia
elettrica prodotta;
Ritenuto opportuno prevedere:
un periodo di collaudo, distinto dal periodo di avviamento e
intercorrente tra la data di primo funzionamento in parallelo con la
rete elettrica di una sezione di produzione combinata di energia
elettrica e calore e il completamento dei collaudi della medesima
sezione, la cui durata e' fissata dal produttore, durante il quale
non si applica la deliberazione n. 42/02 e non vengono riconosciuti i
benefici previsti per la cogenerazione;
che, completato il primo anno di esercizio della sezione di
produzione combinata di energia elettrica e calore, le condizioni di
cui alla deliberazione n. 42/02 siano verificate con riferimento ai
dati di esercizio della sezione misurati a decorrere dalla data di
inizio del periodo di avviamento, anziché dalla data di primo
funzionamento in parallelo con la rete elettrica;
che qualora dovessero verificarsi cause eccezionali,
imprevedibili e indipendenti dalla volontà del produttore che
comportano limitazioni alla produzione di energia termica superiori
al 70% del dato di progetto, il produttore possa chiedere al Gestore
della rete di escludere il periodo in cui sono intervenute dette
limitazioni, di durata massima pari a trenta giorni consecutivi e una
sola volta nel corso dell'anno solare, dal calcolo degli indici IRE e
LT;
Ritenuto inoltre opportuno prevedere che:
sia riconosciuta agli utenti del dispacciamento di unità di
produzione combinata di energia elettrica e calore la facoltà di
avvalersi del riconoscimento anticipato della priorità di
dispacciamento, presentando al Gestore della rete, nonché
all'Autorità, la documentazione tecnica attestante che, sulla base
dei dati di progetto, degli esiti dei collaudi e sulla base delle
prestazioni attese, la medesima unità di produzione e' in grado di
garantire il raggiungimento degli indici previsti dalla deliberazione
n. 42/02;
la facoltà di cui al precedente alinea possa essere esercitata
per il primo periodo di esercizio, compreso tra la data di inizio del
periodo di avviamento e il 31 dicembre dell'anno medesimo;
la medesima facoltà possa essere esercitata anche per l'anno
successivo a quello in cui sono intervenute cause eccezionali,
imprevedibili e indipendenti dalla volontà del produttore che
impediscono di soddisfare i requisiti previsti dalla deliberazione n.
42/02 nell'anno in cui dette cause sono intervenute, ma non nell'anno
successivo, purché l'utente del dispacciamento trasmetta al Gestore
della rete e all'Autorità una dichiarazione attestante
l'eccezionalità e l'imprevedibilità di dette cause, entro quindici
giorni dal loro verificarsi, sospendendo di conseguenza, per l'anno
in corso, il beneficio della priorità di dispacciamento già
acquisito sulla base dei dati a consuntivo dell'anno precedente, e
una dichiarazione attestante che, sulla base dei dati attesi per
l'anno successivo, la medesima unità di produzione e' in grado di
verificare le condizioni stabilite dalla deliberazione n. 42/02;
la facoltà di cui al precedente alinea non possa essere
esercitata per più anni consecutivi, al fine di evitare
comportamenti opportunistici;
i soggetti che hanno esercitato la facoltà di cui ai precedenti
alinea provvedano ad informare immediatamente l'Autorità e il
Gestore della rete riguardo a situazioni in cui non siano
eventualmente in grado, per cause sopravvenute, di garantire il
raggiungimento degli indici previsti dalla deliberazione n. 42/02;
l'Autorità, ferme restando le verifiche previste dalla
deliberazione n. 42/02, controlli, secondo quanto previsto dalla
deliberazione n. 60/04, la veridicità delle informazioni trasmesse
al fine di ottenere il riconoscimento anticipato della priorità di
dispacciamento;
per ragioni di garanzia della certezza degli esiti del mercato,
il riconoscimento della priorità di dispacciamento non venga meno
per il periodo in corso anche nel caso in cui detto riconoscimento
sia stato ottenuto in carenza di titolo;
l'utente del dispacciamento, in caso di esito negativo degli
accertamenti di cui sopra, versi al Gestore della rete uno specifico
corrispettivo di dispacciamento, al fine di prevenire comportamenti
opportunistici;
il corrispettivo di cui al precedente alinea sia quantificato
pari al prodotto tra le quantità di energia elettrica ceduta nel
mercato del giorno prima e tramite contratti di compravendita
conclusi al di fuori del sistema delle offerte e il prezzo di cui
all'art. 19, comma 19.3, lettera c), della deliberazione n. 168/03,
in ciascuna delle ore in cui la priorità di dispacciamento è
risultata determinante ai fini dell'assegnazione del diritto di
immissione dell'energia elettrica nelle reti con obbligo di
connessione di terzi;
la destinazione dell'eventuale gettito derivante dalla
applicazione dei corrispettivi di cui ai precedenti alinea sia
definita con successivo provvedimento dell'Autorità;
Ritenuto infine opportuno prevedere che:
le dichiarazioni annuali di cui all'art. 4 della deliberazione n.
42/02 continuino ad essere inviate al Gestore della rete entro il
31 marzo di ogni anno al fine del calcolo dell'obbligo di cui
all'art. 11 del decreto legislativo n. 79/99;
il Gestore della rete, entro il 30 giugno di ogni anno, trasmetta
all'Autorità, oltre che alla Cassa conguaglio per il settore
elettrico, un prospetto riepilogativo delle dichiarazioni pervenute e
opportunamente verificate;
le verifiche e i sopralluoghi sugli impianti di cogenerazione
siano svolte dall'Autorità anche avvalendosi della Cassa conguaglio
per il settore elettrico, secondo le modalità di cui alla
deliberazione n. 60/04;
Delibera:
Art. 1.
Modifiche della deliberazione n. 42/02
1.1. All'art. 1, comma 1, della deliberazione n. 42/02, la
definizione di cui alla lettera w) viene sostituita dalle seguenti:
w1) periodo di collaudo è il periodo intercorrente tra la data
di entrata in esercizio di una sezione di produzione combinata di
energia elettrica e calore e il completamento dei collaudi
dell'intera sezione, durante il quale non vengono riconosciuti i
benefici previsti per la cogenerazione dal decreto legislativo n.
79/99. La durata del periodo di collaudo viene stabilita dal
produttore e da quest'ultimo comunicata al Gestore della rete;
w2) periodo di avviamento e' il periodo intercorrente tra la fine
del periodo di collaudo, come definito dalla precedente lettera w1),
e la data di entrata in esercizio commerciale, come definita alla
successiva lettera w3);
w3) data di entrata in esercizio commerciale di una sezione di produzione
combinata di energia elettrica e calore è la data di
entrata in esercizio commerciale della sezione fissata dal produttore
e da quest'ultimo comunicata al Gestore della rete, considerando come
periodo di avviamento un periodo massimo di sei mesi consecutivi a
partire dalla fine del periodo di collaudo, come definito alla
precedente lettera w1).
1.2. All'art. 2 della deliberazione n. 42/02, dopo il comma 2.3, è
inserito il seguente:
«2.4. Qualora dovessero verificarsi indisponibilità della sezione
di produzione combinata di energia elettrica e calore dovute a cause
eccezionali, imprevedibili e indipendenti dalla volontà del
produttore che comportano limitazioni alla produzione di energia
termica in misura superiore al 70% del dato di progetto, il
produttore può chiedere al Gestore della rete di escludere il
periodo in cui sono intervenute dette limitazioni, per una durata
massima fino a trenta giorni consecutivi e una sola volta nel corso
dell'anno solare, dal calcolo degli indici IRE e LT. Il produttore
fornisce al Gestore della rete tutti gli elementi che attestano
l'eccezionalità e l'imprevedibilità delle condizioni da cui
conseguono le limitazioni alla produzione di energia termica. Il
Gestore della rete, sulla base di detti elementi, oltre che sulla
base di ulteriori elementi acquisiti nel corso di sopralluoghi e
ispezioni svolti ai sensi dell'art. 5, comma 5.1, della deliberazione
n. 42/02, accoglie o rifiuta la richiesta del produttore, dandone
motivata comunicazione all'Autorità e al produttore medesimo».
1.3. All'art. 3 della deliberazione n. 42/02, il comma 3.5 è
sostituito dal seguente:
«3.5 Durante il periodo di avviamento, e limitatamente al periodo
massimo di sei mesi consecutivi di cui all'art. 1, lettera w3), si
applica per il parametro IREmin un valore pari a 0,050 (5,0%) e per
il parametro LTmin un valore pari a 0,100 (10,0%). Per l'anno solare
in cui termina il periodo di avviamento, i valori dei parametri
IREmin e LTmin sono calcolati come media ponderata sui due periodi».
1.4. All'art. 4, comma 4.1, della deliberazione n. 42/02 dopo le
parole «relativi all'anno solare precedente.», sono inserite le
seguenti: «Ai fini del calcolo dell'indice di risparmio di energia
IRE e del limite termico LT, non vengono considerati i dati di
esercizio relativi al periodo di collaudo, come definito all'art. 1,
comma 1, lettera w1), o al periodo in cui sono intervenute le
limitazioni alla produzione di energia termica di cui all'art. 2,
comma 2.4».
1.5. All'art. 4, comma 4.2, della deliberazione n. 42/02, le parole
«trasmette all'Autorità un prospetto riepilogativo delle
dichiarazioni pervenute ed un piano annuale di verifiche sulle
sezioni ai sensi dell'art. 5 del presente provvedimento» sono
sostituite dalle seguenti «verifica le dichiarazioni di cui al comma
4.1 e trasmette all'Autorità e alla Cassa conguaglio per il settore
elettrico, anche su supporto magnetico, un prospetto riepilogativo
delle dichiarazioni pervenute».
1.6. All'art. 5 della deliberazione n. 42/02, il comma 5.1 è
sostituito dal seguente:
«5.1 Le verifiche sulla sezione atte a controllare il rispetto
delle condizioni per il riconoscimento della produzione combinata di
energia elettrica e calore come cogenerazione ai fini dei benefici di
cui al precedente art. 1, lettera f), sono effettuate dall'Autorità,
anche avvalendosi della Cassa conguaglio per il settore elettrico ai
sensi della deliberazione n. 60/04, oltre che della collaborazione di
altri enti o istituti di certificazione, e svolte, ove necessario,
attraverso sopralluoghi al fine di accertare la veridicità delle
informazioni e dei dati trasmessi».
Art. 2.
Modifiche della deliberazione n. 168/03
2.1. All'art. 1, comma 1, della deliberazione n. 168/03, dopo le
parole «(di seguito: Testo integrato)», sono aggiunte le parole «, le
definizioni di cui all'art. 1 della deliberazione n. 42/02,».
2.2. All'art. 1, comma 1, della deliberazione n. 168/03, dopo la definizione di prelievo residuo di area è inserita la seguente definizione: « primo periodo di esercizio e' il periodo intercorrente tra la data di inizio del periodo di avviamento di una unità di produzione combinata di energia elettrica e calore ed il 31 dicembre dello stesso anno;»
2.3. Dopo il Titolo 4 della Parte II della deliberazione n. 168/03, è inserito il seguente:
«Titolo 5
DISPACCIAMENTO DELLE UNITA' DI PRODUZIONE COMBINATA DI ENERGIA
ELETTRICA E CALORE
Art. 42.1. Ammissione degli utenti del dispacciamento di unità di produzione combinata di energia elettrica e calore al riconoscimento anticipato della priorità di dispacciamento nel primo periodo di esercizio
42.1.1. L'utente del dispacciamento di una unità di produzione combinata di energia elettrica e calore che intende beneficiare, nel corso del primo periodo di esercizio, della priorità di dispacciamento ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto legislativo n. 79/99, ne fa richiesta al Gestore della rete e, a tal fine, trasmette al medesimo Gestore della rete, nonché all'Autorità:
a) la documentazione tecnica attestante che, sulla base dei dati di progetto e degli esiti dei collaudi, la medesima unità di produzione e' in grado di verificare le condizioni stabilite dalla deliberazione n. 42/02;
b) le informazioni di cui all'art. 4, comma 2, lettere d) ed f), della medesima deliberazione;
c) la data di inizio del periodo di avviamento, a partire dalla quale intende avvalersi della priorità di dispacciamento.
42.1.2. Il Gestore della rete verifica la documentazione allegata alla richiesta di cui al comma 42.1.1 e comunica all'utente del dispacciamento, nonché all'Autorità, gli esiti della verifica entro 15 giorni dal ricevimento della medesima richiesta; decorso inutilmente tale termine, la richiesta si intende accolta. La priorità di dispacciamento e' riconosciuta all'unita' di produzione a decorrere dalla data di inizio del periodo di avviamento fino al termine del primo periodo di esercizio, fatto salvo quanto disposto al comma 42.1.3 e al comma 42.3.1.
42.1.3. I soggetti per i quali e' stata accolta la richiesta di cui al comma 42.1.1 sono tenuti a comunicare immediatamente all'Autorità e al Gestore della rete l'eventuale verificarsi di situazioni in cui le unità di produzione, per cause sopravvenute, non risultino in grado di rispettare le condizioni stabilite dalla deliberazione n. 42/02. Dal giorno successivo al ricevimento della comunicazione di cui al presente comma, la qualifica di cogenerazione ai fini della priorità di dispacciamento viene meno fino al termine del primo periodo di esercizio.
Art. 42.2.
Ammissione degli utenti di dispacciamento di unità di produzione
combinata di energia elettrica e calore al riconoscimento anticipato
della priorità di dispacciamento in anni successivi al primo periodo
di esercizio
42.2.1. L'utente del dispacciamento di una unità di produzione combinata di energia elettrica e calore che beneficia della priorità di dispacciamento sulla base dei dati di esercizio riferiti all'anno solare precedente, come comunicati al Gestore della rete entro il 31 marzo dell'anno in corso, che, per cause eccezionali, imprevedibili e indipendenti dalla volontà del produttore non risulti in grado di rispettare le condizioni stabilite dalla deliberazione n. 42/02 per l'anno in corso, può trasmettere al Gestore della rete e all'Autorità una dichiarazione contenente tutti gli elementi che attestano l'eccezionalità e l'imprevedibilità di dette cause, entro quindici giorni dal loro verificarsi. Dal giorno successivo al ricevimento della dichiarazione di cui al presente comma, il Gestore della rete non riconosce la priorità di dispacciamento fino al termine dell'anno in corso.
42.2.2. I soggetti di cui ai commi 42.2.1 e 42.1.3 che intendono beneficiare, nel corso dell'anno successivo, della priorità di dispacciamento ne fanno richiesta al Gestore della rete e, a tal fine, trasmettono al medesimo Gestore della rete, nonché all'Autorità, la documentazione tecnica attestante che, sulla base dei dati attesi per l'anno successivo, la medesima unità di produzione e' in grado di verificare le condizioni stabilite dalla deliberazione n. 42/02, ivi incluse le informazioni di cui all'art. 4 della medesima deliberazione.
42.2.3. Il Gestore della rete verifica la dichiarazione di cui al comma 42.2.1 e la documentazione allegata alla richiesta di cui al comma 42.2.2 e comunica all'utente del dispacciamento, nonché all'Autorità, gli esiti della verifica entro 15 giorni dal ricevimento della medesima richiesta; decorso inutilmente tale termine, la richiesta si intende accolta. La priorità di dispacciamento è riconosciuta all'unita' di produzione a decorrere dall'inizio dell'anno successivo alla richiesta e fino al termine dell'anno medesimo, fatto salvo quanto disposto al comma 42.2.4 e al comma 42.3.1.
42.2.4. I soggetti per i quali e' stata accolta la richiesta di cui al comma 42.2.3 sono tenuti a comunicare immediatamente all'Autorità e al Gestore della rete l'eventuale verificarsi di situazioni in cui le unità di produzione, per cause sopravvenute, non risultino in grado di rispettare le condizioni stabilite dalla deliberazione n. 42/02. Dal giorno successivo al ricevimento della comunicazione di cui al presente comma, la priorità di dispacciamento decade fino al termine dell'anno in corso e il beneficio di cui al comma 42.2.2 non può essere ulteriormente richiesto per l'anno successivo.
Art. 42.3. Verifiche delle condizioni per il riconoscimento, sulla base di prestazioni attese, della produzione combinata di energia elettrica e calore come cogenerazione ai fini del riconoscimento anticipato della priorità di dispacciamento nel primo periodo di esercizio o in anni successivi al primo periodo di esercizio
42.3.1. L'Autorità verifica attraverso sopralluoghi e ispezioni, anche avvalendosi della Cassa conguaglio per il settore elettrico ai sensi della deliberazione n. 60/04, la veridicità delle informazioni trasmesse ai sensi del comma 42.1.1 e del comma 42.2.2. Qualora la verifica dia esito negativo, la priorità di dispacciamento riconosciuta a seguito della richiesta di cui al comma 42.1.1 e al comma 42.2.2 viene meno a decorrere dal giorno successivo alla comunicazione dell'esito della verifica.
42.3.2. Con riferimento alle unità di produzione che abbiano beneficiato del riconoscimento anticipato della priorità di dispacciamento sulla base delle prestazioni attese, ai sensi dell'art. 42.1 e dell'art. 42.2, la dichiarazione di cui all'art. 4, comma 1, della deliberazione n. 42/02 deve essere resa entro il 15 gennaio e trasmessa anche all'Autorità. L'Autorità verifica l'effettivo raggiungimento degli indici previsti dalla deliberazione n. 42/02.
42.3.3. Qualora le verifiche di cui ai commi 42.3.1 e 42.3.2 diano esito negativo, l'utente del dispacciamento, relativamente all'unità di produzione per la quale si e' avvalso senza titolo della priorità di dispacciamento, riconosce al Gestore della rete un corrispettivo di dispacciamento pari al prodotto tra le quantità di energia elettrica ceduta nel mercato del giorno prima e tramite contratti di compravendita conclusi al di fuori del sistema delle offerte e il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica di cui al precedente art. 19, comma 19.3, lettera c). Tale corrispettivo è dovuto limitatamente a ciascuna delle ore in cui la priorità di dispacciamento è risultata determinante ai fini dell'assegnazione del diritto di immissione dell'energia elettrica nelle reti con obbligo di connessione di terzi.
42.3.4. Ai fini di quanto stabilito ai sensi del precedente comma 42.3.3, le ore in cui la priorità di dispacciamento risulta determinante ai fini dell'assegnazione del diritto di immissione dell'energia elettrica nelle reti con obbligo di connessione di terzi sono quelle in cui il prezzo contenuto nelle offerte di vendita nel mercato del giorno prima relativa alla predetta unità di produzione, ivi incluse le offerte assimilate ai sensi del precedente art. 19, comma 19.5, e' pari al prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica venduta nella zona in cui e' situata l'unità di produzione, di cui al precedente art. 19, comma 19.3, lettera b).
42.3.5. Nel caso in cui l'utente del dispacciamento di una unità di produzione combinata di energia elettrica e calore si sia avvalso senza titolo della priorità di dispacciamento, l'Autorità adotterà i provvedimenti sanzionatori di propria competenza.
42.3.6. In ogni caso l'esito delle verifiche di cui al presente
articolo non determina il venire meno della priorità di
dispacciamento riconosciuta nel periodo precedente le verifiche
stesse.»
Art. 3.
Disposizioni finali
3.1. Con successivi provvedimenti, l'Autorità determina la
destinazione del gettito rinveniente dal corrispettivo di cui
all'art. 42.3, comma 42.3.3, della deliberazione n. 168/03.
3.2. Gli articoli 42.1, 42.2 e 42.3 della deliberazione n. 168/03 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente deliberazione.
3.3. La deliberazione n. 71/04 è abrogata a decorrere dalla data
di entrata in vigore della presente deliberazione.
3.4. La presente deliberazione è pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito Internet
dell'Autorità (www.autorita.energia.it) ed entra in vigore alla data
della sua pubblicazione.
Milano, 11 novembre 2004
ll presidente: Ortis