Copyright © AmbienteDiritto
Deliberazione 30 gennaio 2004, n. 04
Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas. Testo integrato delle disposizioni dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas in materia di qualita' dei servizi di distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2004-2007.
(GU n. 78 del 2-4-2004- Suppl. Ordinario n.58)
L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 30 gennaio 2004,
Visti:
la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito:
Autorita' ) 1. settembre 1999, n. 128/99;
la deliberazione dell'Autorita' 28 dicembre 1999, n. 201/99 (di seguito: deliberazione n. 201/99);
la deliberazione dell'Autorita' 28 dicembre 1999, n. 202/99;
la deliberazione dell'Autorita' 1. agosto 2002, n. 155/02;
la deliberazione dell'Autorita' 19 dicembre 2002, n. 220/02;
la deliberazione dell'Autorita' 19 dicembre 2002, n. 221/02;
la delibera dell'Autorita' 1. aprile 2003, n. 31/03;
la deliberazione dell'Autorita' 30 aprile 2003, n. 46/03;
il documento per la consultazione 19 giugno 2003 recante regolazione della
qualita' dei servizi di distribuzione, misura e vendita di energia elettrica nel periodo di regolazione 1. gennaio 2004-31 dicembre 2007;
il documento per la consultazione 27 novembre 2003, recante regolazione della
continuita' del servizio di distribuzione di energia elettrica nel periodo di regolazione 1 gennaio 2004-31 dicembre 2007;
il documento per la consultazione 13 gennaio 2004 recante regolazione della
qualita' dei servizi di distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica nel periodo di regolazione 2004-2007.
Considerati:
gli effetti della regolazione della continuita' del servizio di distribuzione dell'energia elettrica nel periodo di regolazione 2000-2003, in particolare:
a) i consistenti miglioramenti dell'indicatore di riferimento utilizzato per la regolazione della
continuita' del servizio;
b) la progressiva riduzione dei divari regionali di continuita' del servizio tra ambiti territoriali aventi lo stesso grado di concentrazione;
c) l'affermarsi tra le imprese distributrici, anche a seguito dei controlli tecnici effettuati, di una prassi applicativa comune di registrazione delle interruzioni e di utilizzo generalmente corretto delle clausole di esclusione previste dalla regolazione della
continuita' del servizio;
le esigenze derivanti dall'evoluzione dei processi di liberalizzazione in atto nel settore dell'energia elettrica e dall'esperienza di attuazione della regolazione della
continuita'
del servizio, in particolare:
a) l'esigenza di proseguire e rafforzare l'attuale regolazione della durata delle interruzioni, a fronte del permanere di situazioni locali con livelli di
continuita' del servizio molto lontani dalla media nazionale, nonche' della perdurante arretratezza del livello medio nazionale di
continuita' del servizio rispetto ai principali Paesi membri dell'Unione europea;
b) l'esigenza di introdurre forme di regolazione del numero delle interruzioni, con particolare riferi- mento ai clienti alimentati in alta e media tensione per i quali sono progressivamente entrati in vigore gli obblighi di registrazione individuale delle interruzioni;
c) l'esigenza di introdurre strumenti di regolazione o di mercato per i clienti con particolari esigenze di
continuita' del servizio o di qualita' della tensione;
le proposte formulate dall'Autorita' nei sopra citati documenti per la consultazione, nonche¨ quelle avanzate dai soggetti partecipanti alla consultazione, di semplificazione della regolazione della
continuita' del servizio e di miglioramento della registrazione delle interruzioni, tra cui in particolare:
a) l'introduzione di metodi probabilistici per l'individuazione degli eventi attribuibili a cause di forza maggiore;
b) la definizione di modalita' semplificate di controllo per le imprese distributrici che si fanno carico della riduzione anche delle interruzioni attribuibili a cause esterne;
c) la semplificazione delle modalita' di registrazione dei grandi eventi interruttivi del sistema elettrico;
d) la progressiva eliminazione della necessita' di effettuare stime per la determinazione dei clienti disalimentati in occasione delle interruzioni lunghe e brevi.
Considerati:
gli effetti della regolazione della qualita' commerciale dei servizi di distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica nel periodo di regolazione 2000-2003,
in particolare:
a) il raggiungimento di elevate percentuali di rispetto degli standard di
qualita' fissati dall'Autorita' e omogenei a livello nazionale ed il conseguente superamento della precedente differenziazione locale tra gli standard definiti dai soggetti esercenti ai sensi della precedente normativa relativa alle Carte dei servizi;
b) la sostanziale efficacia del meccanismo di indennizzo automatico ai fini della tutela dei clienti in caso di mancato rispetto dei livelli specifici di
qualita' rispetto al precedente meccanismo di rimborsi su richiesta dei clienti previsto dalle Carte dei servizi;
le esigenze derivanti dall'evoluzione dei processi di liberalizzazione in atto nel settore dell'energia elettrica e dall'esperienza di attuazione della regolazione della
qualita' commerciale, in particolare:
a) l'esigenza di prevedere ulteriori livelli specifici per prestazioni attualmente non soggette a standard di
qualita' , ad esempio il ripristino dei guasti che provocano interruzioni a singoli clienti alimentati in bassa tensione;
b) l'esigenza di trasformare attuali standard generali in standard specifici per assicurare una maggiore tutela dei clienti, in particolare con riferimento al tempo di accredito al cliente delle somme erroneamente fatturate;
c) l'esigenza di ampliare la regolazione della qualita' commerciale a nuovi fattori di
qualita' , tra cui assumono particolare rilevanza gli aspetti relativi alla
qualita' dei servizi telefonici dei centri di risposta alle chiamate dei clienti;
d) l'esigenza di adeguare gli obblighi in materia di indennizzi automatici alla situazione che si viene a creare a seguito dell'abbassamento della soglia di
idoneita';
e) l'esigenza di ripartire gli standard di qualita' commerciale tra i servizi di distribuzione, di misura e di vendita dell'energia elettrica per adeguare la regolazione della
qualita' commerciale ai processi di separazione societaria in corso tra i soggetti esercenti; le proposte di semplificazione presentate dai soggetti partecipanti alla consultazione, a seguito di sollecitazione da parte
dell'Autorita' , tra cui in particolare:
a) l'introduzione di modalita' semplificate per il trattamento delle richieste di esecuzione di lavori con preventivo ad ammontare predeterminabile, evitando la registrazione del tempo di preventivazione, al fine di conseguire un significativo risparmio di tempo sia per il cliente sia per l'esercente;
b) in conseguenza della semplificazione di cui alla precedente lettera, l'unificazione dello standard specifico di
qualita' relativo al tempo di preventivazione per l'esecuzione di lavori semplici e dello standard generale di
qualita' relativo al tempo di preventivazione per l'esecuzione di lavori complessi in un unico standard specifico di
qualita' , limitatamente ai lavori sulla rete a bassa tensione.
Ritenuto che, con riferimento alla regolazione della continuita' del servizio:
sia opportuno, anche a seguito delle osservazioni pervenute dai soggetti interessati durante le fasi della consultazione, mantenere la regolazione della
continuita' del servizio relativa alla durata delle interruzioni e finalizzata all'eliminazione dei divari regionali e al progressivo allineamento del livello medio nazionale ai livelli registrati nei principali Paesi membri dell'Unione europea, apportando alcune modifiche rispetto al precedente periodo di regolazione, tra cui in particolare:
a) promuovere ulteriori e progressive riduzioni della durata delle interruzioni attraverso una nuova
modalita' per la determinazione dei livelli tendenziali basata sul raggiungimento entro 3 periodi di regolazioni di livelli obiettivo uguali per tutti gli ambiti territoriali aventi lo stesso grado di concentrazione, essendo tale arco di tempo sufficiente affinche' le imprese distributrici possano raggiungere i livelli obiettivo anche partendo dalle situazioni attualmente
piu' critiche;
b) ridefinire i parametri unitari per l'erogazione di incentivi nel caso di recuperi aggiuntivi di
qualita' rispetto ai livelli tendenziali e di penalita' nel caso di mancato raggiungimento degli stessi livelli tendenziali come espressione della
disponibilita' dei clienti a pagare per il miglioramento della qualita';
c) contenere i rischi sia di eccesso di penalita' a carico delle imprese, sia di eccesso di incentivi a carico del sistema tariffario e introdurre meccanismi per tenere conto del mancato raggiungimento, in alcuni ambiti territoriali, dei livelli tendenziali assegnati per il primo periodo di regolazione;
d) prevedere la facolta' per le imprese distributrici di inglobare nell'indicatore di riferimento della regolazione anche le interruzioni attribuibili a cause esterne (in particolare danni di terzi e guasti negli impianti di utenza), altrimenti escluse, allo scopo di ridurre anche tale tipo di interruzioni;
sia opportuno introdurre una nuova regolazione del numero delle interruzioni, inizialmente limitata ai clienti di maggiore dimensione e finalizzata a stimolare investimenti mirati all'eliminazione o alla riduzione dei casi in cui singoli clienti subiscono un numero annuo
eccessivo di interruzioni, caratterizzata in particolare da:
a) livelli individuali (standard specifici) di numero massimo annuo di interruzioni per cliente, differenziati per grado di concentrazione;
b) un periodo di transizione, per consentire alle imprese distributrici l'approntamento dei necessari interventi mirati alla progressiva riduzione dei casi in cui singoli clienti subiscono un numero annuo eccessivo di interruzioni;
c) penalita' per le imprese distributrici in relazione al numero e alla gravita' dei casi in cui singoli clienti subiscono un numero annuo eccessivo di interruzioni, opportunamente limitate per tenere conto delle esigenze di equilibrio economico e finanziario delle imprese distributrici;
d) criteri aventi ad oggetto la negoziazione, da parte delle imprese distributrici, dei clienti finali di maggiori dimensioni, dei clienti grossisti e delle imprese distributrici interconnesse, di modifiche migliorative o integrative ai livelli qualitativi definiti
dall'Autorita' , tramite appositi contratti per la qualita';
e) criteri aventi ad oggetto la misurazione individuale della continuita' del servizio e delle altre caratteristiche di
qualita' della tensione sul punto di consegna dell'energia elettrica;
sia opportuno, anche allo scopo di sviluppare adeguatamente alcune proposte innovative emerse dalla consultazione, definire con successivo provvedimento, da adottarsi entro l'anno 2004 a seguito di specifica consultazione, le
modalita' operative relative a:
a) erogazione di indennizzi automatici ai clienti di maggiore dimensione peggio serviti, a cui trasferire in tutto o in parte le
penalita' imposte alle imprese distributrici che non assicurano il rispetto degli stan- dard specifici di
continuita' del servizio;
b) adeguamento tecnico degli impianti di utenza per l'eliminazione di interruzioni originate negli impianti di utenza stessi e che attualmente, in mancanza di tale adeguamento, si riverberano sulla rete di distribuzione, danneggiando gli altri clienti connessi;
c) promozione dell'adeguamento tecnico di cui al precedente alinea tra i clienti allacciati alle reti di media tensione con conseguente riduzione del contenzioso in materia di risarcimento dei danni subiti a seguito di interruzioni;
sia opportuno razionalizzare e semplificare la registrazione e il controllo dei dati relativi alla
continuita' del servizio, prevedendo in particolare:
a) l'introduzione, nella classificazione delle origini delle interruzioni, della categoria origine sistema elettrico, per identificare i grandi eventi interruttivi, quali distacchi programmati e interruzioni totali della rete di trasmissione, per i quali non
e' oggettivamente possibile applicare le regole di registrazione vigenti per interruzioni originate sulle reti di
distribuzione;
b) la facolta' per le imprese distributrici di scegliere un metodo probabilistico di identificazione degli eventi di particolare rilevanza che permetta di
eliminare la necessita' di documentare le interruzioni attribuite a cause di forza maggiore, essendo a tale scopo preferibile, anche a seguito delle osservazioni pervenute durante le fasi di consultazione, un metodo a due stadi basato sulla preselezione dei giorni in cui il tempo medio di ripristino
e'
elevato;
c) la sostituzione dell'attuale indice di correttezza con un opportuno indice di sistema di registrazione, finalizzato a valutare durante i controlli tecnici anche gli aspetti di natura sistematica e procedurale;
d) la modifica delle penalizzazioni previste in caso di esito negativo dei controlli tecnici, riducendo la penalizzazione prevista in caso di registrazioni non sufficientemente precise o corrette nell'attribuzione della
responsabilita' e prevedendo una penalizzazione anche per non conformita' di natura sistematica o procedurale; non sia opportuno dare seguito ad alcune proposte avanzate dai soggetti partecipanti alla consultazione, che hanno in particolare richiesto:
a) la derogabilita' anche in termini peggiorativi dei livelli qualitativi rispetto a quelli stabiliti
dall'Autorita';
cio' non e' possibile in quanto detta derogabilita' potrebbe avere effetti pregiudizievoli anche nei confronti di soggetti terzi e risulterebbe comunque incompatibile con le
finalita' di
miglioramento della qualita' del servizio poste dalla legge n. 481/95;
b) la possibilita' per alcune aree metropolitane di raggiungere i livelli obiettivo nell'arco di 4 periodi di regolazione;
cio' non e' opportuno dal momento che i tassi annui di miglioramento derivanti dal raggiungimento in 3 periodi sono compatibili, alla luce dei risultati ottenuti nel periodo di regolazione 2000-2003, con le
necessita' tecniche, organizzative ed economiche delle imprese distributrici;
c) l'estensione della regolazione del numero di interruzioni anche ai clienti di minore dimensione;
cio' non e' attualmente possibile dal momento che non sono allo stato disponibili sistemi di registrazione individuale delle interruzioni a livello di clienti alimentati in bassa tensione; l'obbligo di identificazione del numero esatto di clienti in bassa tensione disalimentati, introdotto dal presente provvedimento, nonche' la progressiva diffusione sul territorio nazionale di contatori elettronici
telegestiti, rendera' disponibili nuove opportunita' tecnologiche che potrebbero permettere in futuro di procedere all'estensione richiesta;
che sia inoltre opportuno prevedere:
a) disposizioni transitorie per l'anno 2004 finalizzate a rendere piu' graduale l'attuazione delle modifiche apportate alla regolazione della
continuita' del servizio vigente fino al 2003,
nonche' l'introduzione di nuovi standard specifici di qualita' commerciale;
b) semplificazioni del procedimento di definizione delle partite di competenza per l'anno 2003 in materia di
continuita' del servizio.
Ritenuto che, per quanto concerne la regolazione della qualita' commerciale:
sia opportuno, anche alla luce delle osservazioni formulate dai soggetti partecipanti alle fasi di consultazione:
a) ripartire gli standard di qualita' commerciale tra i servizi di distribuzione e vendita, considerando l'attivazione, la disattivazione e la riattivazione come
attivita' connesse al servizio di distribuzione;
b) limitare l'applicazione dello standard specifico relativo al tempo massimo di ripristino della fornitura in seguito a guasti solo ai guasti originati sui gruppi di misura dei clienti alimentati in bassa tensione ed escludere il diritto all'indennizzo automatico nel caso in cui il guasto consista in un mero allentamento dei morsetti, onde evitare abusi;
c) con riferimento alla qualita' dei servizi telefonici, avviare un monitoraggio dei valori medi attuali degli indicatori di
qualita' dei servizi telefonici concernenti il tempo medio di attesa telefonica e il livello di servizio telefonico, rinviando a un momento successivo la determinazione dei livelli di
qualita';
d) con riferimento alle richieste di esecuzione di lavori con preventivo ad ammontare predeterminabile, prevedere una verifica della effettiva natura del lavoro richiesto;
e) con riferimento alla struttura degli indennizzi automatici, procedere all'aggiornamento degli importi previsti;
f) sopprimere alcuni standard generali di qualita' commerciale per i quali sussistono adeguate forme alternative di tutela per i clienti;
g) prevedere un adeguato periodo per la predisposizione dei sistemi di registrazione al fine di consentire
l'operativita' dell'indicatore di qualita' relativo al tempo di ripristino della fornitura in seguito a guasto del gruppo di misura e l'avvio
dell'attivita' di registrazione a carico dell'esercente dei dati in materia di
qualita' del servizio telefonico;
h) esonerare gli esercenti con meno di 1.000 clienti dall'applicazione della disciplina in materia di qualita'
' commerciale, dal momento che i costi di attuazione della regolazione possono risultare per questi esercenti superiori ai benefici ottenuti dai clienti per effetto della stessa regolazione;
i) introdurre l'obbligo, per gli esercenti l'attivita' di vendita che presentano richieste di prestazione alle imprese distributrici per conto dei clienti finali, di trasferire agli stessi clienti gli eventuali indennizzi automatici ricevuti in caso di mancato rispetto degli standard specifici; diversamente da quanto osservato da alcuni soggetti partecipanti alla consultazione,
cio' e' reso necessario dal prossimo abbassamento della soglia di idoneita' e non determina effetti lesivi della concorrenza tra i sog- getti esercenti
l'attivita' di vendita che possono comunque adottare misure migliorative per i propri clienti;
sia infine opportuno rendere omogenee le disposizioni in materia di qualita' commerciale dei servizi di distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica e del gas, estendendo al settore del gas la disciplina concernente le modifiche degli importi degli indennizzi automatici ed esonerando gli esercenti di piccolissima dimensione dall'applicazione degli obblighi concernenti la qualita'
commerciale;
Delibera
1. Di approvare il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito:
Autorita' ) in materia di qualita' dei servizi di distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2004-2007 (di seguito: Testo integrato), allegato alla presente deliberazione di cui forma parte integrante e sostanziale (Allegato A).
2. Di prevedere che, ai fini dell'adozione del provvedimento di cui all'art. 33 del Testo integrato:
a) entro il 30 aprile 2004 le imprese distributrici, anche in forma associata, presentino
all'Autorita' una proposta avente ad oggetto i requisiti tecnici per il coordinamento delle protezioni, atti a selezionare i guasti originati negli impianti di utenza dei clienti di maggiore dimensione e a evitare che tali guasti si propaghino alla rete di distribuzione;
b) sulla proposta presentata e sugli altri temi oggetti del provvedimento si svolga una specifica consultazione dei soggetti interessati prima dell'adozione del provvedimento definitivo.
3. Di prevedere che la deliberazione dell'Autorita' 1. agosto 2002, n. 155/02 (di seguito: deliberazione n. 155/02) continui ad essere applicata per quanto necessario e limitatamente alla definizione delle partite di competenza dell'anno 2003 e di prevedere, ai fini della definizione di dette partite, che:
a) ai fini delle comunicazioni ai clienti finali e all'Autorita' dei dati di
continuita' relativi all'anno 2003, si applichi la classificazione delle origini di cui all'art. 6 del Testo integrato;
b) agli stessi fini di cui alla precedente lettera, le imprese distributrici che intendano optare per l'adozione del metodo di identificazione degli eventi di particolare rilevanza per il periodo di regolazione 2004-2007 possano comunicare i dati di
continuita' relativi al 2003 calcolati secondo tale metodo, a condizione che tale comunicazione avvenga entro il 31 marzo 2004;
c) ai fini dei controlli tecnici sui dati di continuit ' del servizio relativi all'anno 2003, si applichi quanto previsto dall'art. 26, comma 26.3, del Testo integrato;
d) all'art. 22, comma 22.4, dell'allegato A alla deliberazione n. 155/02, le parole "di ogni anno del periodo 2000-2003" siano sostituite con le parole "dell'anno 2004".
4. Di abrogare la deliberazione dell'Autorita' 19 dicembre 2002, n. 220/02.
5. Di approvare le seguenti modifiche ed integrazioni dell'allegato A alla deliberazione
dell'Autorita' ' 19 dicembre 2002, n. 221/02 (di seguito: deliberazione n. 221/02):
a) all'art. 33, comma 33.4, lettera c), dopo le parole "minore o uguale a 3.000" sono aggiunte le parole "e per i soli impianti di distribuzione con
piu' di 1.000 clienti finali";
b) nella tabella 3 di cui all'art. 24, comma 24.1, gli importi degli indennizzi automatici di 25,82 euro, 51,65 euro e 103,29 euro sono aggiornati rispettivamente a:
30,00 euro, 60,00 euro e 120,00 euro.
6. Gli importi degli indennizzi automatici definiti dalla tabella 4 del Testo integrato nonche' le variazioni previste dal precedente punto 5), lettera b), si applicano agli indennizzi pagati dall'1 luglio 2004. Fino a tale data si applicano gli importi vigenti al 31 gennaio 2004.
7. Di pubblicare nel sito internet dell'Autorita' (www.autorita.energia.it) il testo dell'allegato A alla deliberazione
dell'Autorita' n. 221/02 come risultante dalle modificazioni ed integrazioni apportate con il
presente provvedimento.
8. Di prevedere che il presente provvedimento sia pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet
dell'Autorita' affinche' entri in vigore dall'1 febbraio 2004.
Milano 30 gennaio 2004
Il presidente: Ortis
Allegato A
(omesso)