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Deliberazione 14 luglio 2004, n.111
Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas. Approvazione di nove schede tecniche per la quantificazione dei risparmi di energia primaria relativi agli interventi di cui all'art. 5, comma 1, del decreto ministeriale 24 aprile 2001 e sostituzione dell'allegato A alla deliberazione 27 dicembre 2002, n. 234/02.
(GU n. 203 del 30-8-2004)
L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 14 luglio 2004;
Visti:
la legge 14 novembre 1995, n. 481/1995;
il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n.
79/1999);
il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo
n. 164/2000);
i decreti ministeriali 24 aprile 2001;
Visti:
la deliberazione 11 luglio 2001, n. 156/01;
la deliberazione 11 luglio 2001, n. 157/01;
il documento per la consultazione 4 aprile 2002 (di seguito: documento per la
consultazione 4 aprile 2002);
la deliberazione 27 dicembre 2002, n. 234/02 (di seguito: deliberazione n.
234/02);
il documento per la consultazione 16 gennaio 2003;
la deliberazione 18 settembre 2003, n. 103/03 (di seguito: deliberazione n.
103/03);
la direttiva 2003/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 luglio
2003;
Considerato che:
l'art. 5, comma 1, dei decreti ministeriali 24 aprile 2001 stabilisce che i
distributori e le imprese di distribuzione perseguono gli obiettivi di risparmio
energetico di cui ai decreti medesimi attraverso progetti che prevedono misure
ed interventi ricadenti tipicamente nelle tipologie elencate nell'allegato I ai
rispettivi decreti (di seguito: interventi);
i decreti ministeriali 24 aprile 2001 affidano all'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) il compito di definire la normativa
tecnica di riferimento per l'attuazione del disposto dei decreti medesimi e, in
particolare, di predisporre, sentite le regioni e le province autonome e a
seguito di pubbliche audizioni degli operatori interessati, linee guida per la
preparazione, l'esecuzione e la valutazione consuntiva dei progetti di cui
all'art. 5, comma 1, dei medesimi decreti;
con documento per la consultazione 4 aprile 2002 l'Autorita' ha diffuso le
proprie proposte per l'attuazione dei decreti ministeriali 24 aprile 2001,
incluse quelle relative alle linee guida per la valutazione consuntiva dei
progetti di cui all'art. 5, comma 1, dei medesimi decreti, prevedendo
l'individuazione di metodi di valutazione standardizzata, analitica e a
consuntivo e formulando 9 proposte di schede tecniche per la quantificazione dei
risparmi di energia primaria conseguibili attraverso altrettanti interventi
ammissibili ai sensi dei medesimi decreti (di seguito: schede tecniche di
quantificazione);
a seguito della positiva risposta della consultazione alla proposta dell'Autorita'
di individuare metodi di valutazione standardizzata, analitica e a consuntivo e
tenuto conto dei commenti ricevuti alle 9 schede tecniche di quantificazione di
cui al precedente alinea, l'Autorita':
a) con deliberazione n. 234/02 ha approvato 8 schede tecniche di
quantificazione;
b) con documento per la consultazione 16 gennaio 2003 ha diffuso 10 nuove
proposte di schede tecniche di quantificazione dei risparmi di energia primaria
conseguibili da altrettanti interventi ammissibili ai sensi dei decreti
ministeriali 24 aprile 2001;
c) con deliberazione n. 103/03 ha approvato le linee guida di cui all'art. 5,
comma 5, dei decreti ministeriali 24 aprile 2001;
l'art. 3, comma 1, della deliberazione n. 103/03 dispone che ai fini della
valutazione dei risparmi conseguibili attraverso gli interventi di cui ai
decreti ministeriali 24 aprile 2001 si distinguono:
a) metodi di valutazione standardizzata;
b) metodi di valutazione analitica;
c) metodi di valutazione a consuntivo;
l'art. 4, commi 1 e 2, della deliberazione n. 103/03 dispone che i parametri per
la valutazione standardizzata vengono definiti dall'Autorita', per ogni
tipologia di intervento, mediante schede tecniche per la quantificazione dei
risparmi, pubblicate a seguito di consultazione dei soggetti interessati;
le osservazioni e i commenti ricevuti sulle schede tecniche di quantificazione
pubblicate con il documento di consultazione 16 gennaio 2003 hanno suggerito
modifiche e revisioni ad alcune di queste schede;
Considerato inoltre che:
le schede tecniche di quantificazione consentono la determinazione dell'energia
primaria risparmiata da ogni singolo intervento quando utilizzate congiuntamente
ai criteri di valutazione di carattere generale definiti nell'ambito della
deliberazione n. 103/03;
le schede tecniche di quantificazione oggetto della presente deliberazione sono
utilizzabili anche a seguito di eventuali revisioni dei decreti ministeriali 24
aprile 2001 in quanto applicabili;
gli articoli 12, 13 e 14 della deliberazione n. 103/03 stabiliscono la
documentazione comprovante i risultati ottenuti dai singoli interventi che deve
essere inviata al soggetto responsabile delle attivita' di verifica e di
certificazione di cui all'art. 1, comma 1, lettera u), della medesima
deliberazione, o conservata per consentire le verifiche e i controlli di cui
all'art. 7, comma 1, e all'art. 10, comma 1, del decreto ministeriale 24 aprile
2001;
l'art. 17 della deliberazione n. 103/03 stabilisce che i titoli di efficienza
energetica emessi a fronte di risparmi di energia primaria certificati ai sensi
dell'art. 16, comma 1, della medesima deliberazione sono di tre tipi:
a) titoli di efficienza energetica di tipo I, attestanti il conseguimento di
risparmi di energia primaria attraverso interventi per la riduzione dei consumi
finali di energia elettrica;
b) titoli di efficienza energetica di tipo II, attestanti il conseguimento di
risparmi di energia primaria attraverso interventi per la riduzione dei consumi
di gas naturale;
c) titoli di efficienza energetica di tipo III, attestanti il conseguimento di
risparmi di energia primaria attraverso interventi diversi da quelli di cui alle
lettere a) e b);
Ritenuto che non sia opportuno dare seguito ad alcune proposte avanzate in fase
di consultazione da soggetti interessati, alcuni dei quali hanno in particolare
richiesto che:
il campo di applicazione della metodologia standardizzata proposta per
l'installazione di sistemi elettronici di regolazione di frequenza (inverter) in
motori elettrici operanti su sistemi di pompaggio venisse esteso oltre la soglia
di potenza dei 22 kW e a tutte quelle applicazioni in cui vi e' una portata
variabile di flusso (in particolare ai sistemi acquedottistici); la proposta non
e' stata accettata in quanto l'estensione del campo di applicabilita' della
metodologia standardizzata determinerebbe una sensibile riduzione del livello di
accuratezza e di affidabilita' delle valutazioni quantitative ottenute; per
sistemi di pompaggio di potenza superiore sara' valutata la possibilita' di
sviluppare una scheda tecnica di quantificazione di tipo analitico; fosse
considerata una classe di efficienza meno conservativa per i rendimenti nominali
dei motori delle pompe sui quali vengono installati sistemi elettronici di
regolazione di frequenza; la proposta non e' stata accettata in quanto le
valutazioni effettuate sono ritenute equilibrate, una volta considerate
congiuntamente alle altre scelte operate nell'ambito della medesima procedura di
calcolo (in particolare del fatto che sono stati adottati valori di ore/anno di
funzionamento dei motori in funzione dei turni di lavoro tra i piu' elevati
nell'ambito di quelli desumibili dalle diverse fonti); fosse considerato un
valore di rendimento dei motori elettrici nel settore industriale meno
conservativo nell'ambito delle classi di efficienza considerate nella proposta;
la proposta non e' stata accettata in quanto le valutazioni effettuate sono
ritenute equilibrate, una volta considerate congiuntamente alle altre scelte
operate nell'ambito della medesima procedura di calcolo (in particolare
relativamente al coefficiente di utilizzo del motore); l'apparecchio medio
installato o, in subordine, quello medio venduto fosse considerato come
tecnologia di riferimento per la quantificazione dei risparmi energetici
conseguibili dall'installazione di elettrodomestici del freddo ad alta
efficienza, in luogo dell'apparecchio medio offerto sul mercato; la prima
opzione (apparecchio medio installato) non e' stata accettata in quanto la
metodologia introdotta si basa sull'assunzione che il nuovo apparecchio venga
acquistato ex-novo o in sostituzione di esemplari non piu' funzionanti o
inadeguati; la seconda proposta (riferimento all'apparecchio medio venduto) e'
stata accettata ed estesa a tutte le schede tecniche di quantificazione relative
agli elettrodomestici (frigoriferi, frigocongelatori, congelatori,
lavastoviglie, lavabiancheria);
il campo di applicazione della metodologia standardizzata per gli
elettrodomestici fosse esteso agli elettrodomestici per il freddo di tipo
Energy+; in conseguenza dell'emanazione della direttiva n. 2003/66/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio il campo di applicazione della scheda e'
stato esteso alle classi A+ e A++; fosse eliminata la distinzione di calcolo tra
erogatori per doccia a basso flusso e rompigetto areati installati presso utenze
con scaldacqua a gas ed elettrici, assumendo valori medi di risparmio; tale
suggerimento e' stato accolto, per entrambi gli interventi, solo per quanto
riguarda il settore domestico, per il quale sono risultati disponibili dati
statistici necessari al calcolo di un valore medio ponderato di risparmio; il
campo di applicazione della scheda sull'installazione delle pompe di calore
elettriche ad aria esterna in luogo di caldaie in edifici residenziali fosse
esteso anche al settore terziario e commerciale di piccole dimensioni; la
proposta non e' stata accettata in quanto la metodologia e' basata su una
contabilizzazione dei risparmi specifica per il settore domestico, che ha
modalita' di riscaldamento diverse da quelle dei settori del terziario e del
commercio; verra' valutata la possibilita' di predisporre una metodologia
apposita per gli altri settori; fosse eliminato il requisito della perizia
giurata per l'attestazione delle caratteristiche termiche dell'edificio e del
vincolo sul parametro Cd (coefficiente di dispersione); la proposta non e' stata
accolta in quanto il requisito e' imposto dal decreto ministeriale 24 aprile
2001;
Ritenuto che sia opportuno promuovere l'installazione di pompe di calore ad aria
esterna in luogo di caldaie in edifici residenziali limitatamente ad apparecchi
con coefficiente di resa (COP) corrispondente almeno alla classe A di efficienza
energetica secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria di riferimento
(direttiva n. 2003/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 luglio
2003) in corso di recepimento;
Ritenuto che sia opportuno:
procedere all'approvazione delle schede tecniche di quantificazione proposte con
documento per la consultazione 16 gennaio 2003 per le quali non sono state
considerate necessarie revisioni a seguito della consultazione e di quelle per
le quali sono state completate revisioni suggerite dalla consultazione,
rimandando ad un provvedimento successivo l'approvazione delle schede per le
quali sono ancora in corso approfondimenti tecnici anche a seguito delle
osservazioni emerse dal processo di consultazione;
integrare le informazioni fornite nelle schede tecniche di quantificazione
oggetto di consultazione e di quelle approvate con deliberazione n. 234/02
coerentemente con quanto stabilito dalla deliberazione n. 103/03 in materia di
metodologia di valutazione utilizzata, tipologia di titoli di efficienza
energetica emessi e documentazione da conservare, in modo da facilitarne
l'utilizzo da parte dei soggetti interessati, senza con questo modificarne il
contenuto tecnico;
Delibera di approvare le 9 schede tecniche per la quantificazione dei risparmi
di energia primaria relativi ad altrettanti interventi di cui all'art. 5, comma
1, del decreto ministeriale 24 aprile 2001 riportate nell'allegato A, che
costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
Di approvare l'inserimento nelle schede tecniche per la quantificazione di cui
all'allegato A alla deliberazione n 234/02 di precisazioni relative alla
metodologia di valutazione di riferimento, alla tipologia di titoli di
efficienza emessi a fronte dei risparmi energetici certificati e alla
documentazione da conservare, coerentemente con quanto stabilito dalla
deliberazione n. 103/03, in modo da facilitarne l'utilizzo da parte dei soggetti
interessati e senza con questo modificarne il contenuto tecnico.
Di approvare la sostituzione dell'allegato A alla deliberazione n. 234/02 con
l'allegato B alla presente deliberazione, che costituisce parte integrante e
sostanziale della stessa.
Di pubblicare il presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e nel sito Internet dell'Autorita' (www.autorita.energia.it)
affinche' entri in vigore dalla data della sua pubblicazione.
Milano, 14 luglio 2004
Il presidente: Ortis