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Deliberazione 20 luglio 2004, n. 122
Autoritą per l'Energia Elettrica e il Gas. Integrazione della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 27 marzo 2004, n. 48/04, per l'adeguamento della disciplina dello scambio di energia elettrica.
(GU n. 203 del 30-8-2004)
L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 20 luglio 2004;
Visti:
la legge 14 novembre 1995, n. 481;
il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n.
79/99);
il decreto legislativo 19 dicembre 2003, n. 379 (di seguito: decreto legislativo
n. 379/03);
la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita)
1° aprile 2003, n. 27/03 (di seguito: deliberazione n. 27/03);
la deliberazione dell'Autorita' 26 giugno 2003, n. 67/03 (di seguito:
deliberazione n. 67/03);
l'allegato A alla deliberazione dell'Autorita' 30 dicembre 2003, n. 168/03 (di
seguito: deliberazione n. 168/03);
la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 30 gennaio
2004, n. 5/04 (di seguito: deliberazione n. 5/04);
gli indirizzi adottati dal Ministro delle attivita' produttive in data 31 luglio
2003 per l'attuazione di un sistema organizzato di offerte di vendita e di
acquisto di energia elettrica, basato su un mercato o borsa dell'energia
elettrica e su un mercato del servizio di dispacciamento (di seguito: indirizzi
per il Sistema Italia 2004);
l'allegato A alla deliberazione dell'Autorita' 27 marzo 2004, n. 48/04 (di
seguito: deliberazione n. 48/04);
il documento per la consultazione approvato in data 15 giugno 2004 recante
«Schema di modificazione della disciplina di merito economico in materia di
scambio dell'energia elettrica» (di seguito: documento per la consultazione 15
giugno 2004);
Considerato che:
con la deliberazione n. 48/04 l'Autorita' ha avviato il dispacciamento di merito
economico per l'anno 2004, definendo altresi' le connesse disposizioni in
materia di adeguatezza della capacita' produttiva del sistema elettrico
nazionale e di attuazione della deliberazione n. 5/04;
la deliberazione n. 48/04 prevede una disciplina aderente alle esigenze poste
dalla societa' Gestore della rete della trasmissione nazionale S.p.a. (di
seguito: il Gestore della rete) per l'operativita' del Sistema Italia 2004 senza
partecipazione attiva della domanda, che trova applicazione sino al termine di
tale fase, fissato non anteriormente al 31 dicembre 2004;
la deliberazione n. 48/04 prevede che l'energia elettrica acquistata dal Gestore
della rete o venduta al medesimo Gestore per lo scambio di energia elettrica sia
valorizzata per fascia oraria e che l'energia elettrica venduta dai soggetti
produttori nei mercati dell'energia sia valorizzata su base oraria;
la differente valorizzazione di cui al precedente alinea puo' indurre
distorsioni nelle scelte dei produttori circa la destinazione dell'energia
elettrica prodotta al sistema delle offerte o ai contratti di compravendita
stipulati al di fuori del medesimo sistema, comportando un aumento del costo
medio dello scambio di energia elettrica;
l'art. 23, comma 23.8, della deliberazione n. 48/04 prevede che l'Autorita'
vigili sul comportamento degli operatori di mercato al fine di rilevare
eventuali comportamenti opportunistici volti a trarre vantaggio dalla differente
valorizzazione dell'energia elettrica nell'ambito dello scambio di energia
elettrica e dei mercati dell'energia;
con lettera in data 3 giugno 2004, prot. PB/M04/ 1868/cp l'Autorita' ha chiesto
alla societa' Gestore del mercato elettrico S.p.a. (di seguito: il Gestore del
mercato) di verificare se la dinamica della liquidita' del mercato del giorno
prima e dei prezzi registrati nel medesimo, lato acquisto e specialmente nelle
ore di fascia oraria F4, possa essere ascritta a comportamenti degli operatori
inquadrabili nella fattispecie di cui all'art. 23, comma 23.8, della
deliberazione n. 48/04;
con lettera in data 4 giugno 2004, prot. GME/P2004000600, il Gestore del mercato
ha confermato all'Autorita' che in alcuni giorni e' stata effettivamente
ravvisata l'esistenza di comportamenti da parte dei produttori che possono
essere inquadrati nella fattispecie di cui all'art. 23, comma 23.8, della
deliberazione n. 48/04;
i comportamenti di cui ai precedenti alinea possono essere evitati prevedendo un
adeguamento della disciplina dello scambio dell'energia elettrica;
gli esiti della consultazione hanno manifestato un sostanziale consenso circa
l'analisi delle problematiche emerse in merito all'applicazione della vigente
disciplina dello scambio dell'energia elettrica contenuta nel documento per la
consultazione 15 giugno 2004, lamentando principalmente che il possibile
adeguamento avvenga in corso d'anno 2004; e che la societa' Acquirente Unico
S.p.a. (di seguito: l'Acquirente Unico), ovvero il maggiore utente del servizio
di scambio, ha espresso con lettera in data 1° luglio 2004 pieno accordo circa
la soluzione di adeguamento prospettata nel predetto documento per la
consultazione;
quanto all'implementabilita' dell'adeguamento della disciplina dello scambio
dell'energia elettrica come prefigurato nel documento per la consultazione 15
giugno 2004, il Gestore della rete ha comunicato con lettera in data 23 giugno
2004 (prot. AD/P2004000 194) che le attivita' di sviluppo e messa a punto delle
procedure operative per l'implementazione del suddetto adeguamento richiedono
circa due mesi prima della loro piena operativita'.
Considerato inoltre che, con nota
prot. GRTN/P2004009381 del 30 aprile 2004 (prot. Autorita' 11529 del 5 maggio
2004), il Gestore della rete ha segnalato all'Autorita' alcune incertezze
interpretative in merito alla stipula dei contratti di dispacciamento e
trasporto di cui all'art. 7 della deliberazione n. 48/04.
Ritenuto:
necessario prevedere un adeguamento della disciplina dello scambio dell'energia
elettrica al fine di precludere la possibilita' di esercitare comportamenti
opportunistici volti a trarre vantaggio dalla differente valorizzazione
dell'energia elettrica nell'ambito dello scambio e dei mercati dell'energia;
opportuno, visti i tempi tecnici necessari all'implementazione operativa stimati
dal Gestore della rete di cui al primo «considerato», prevedere il differimento
della entrata in vigore dell'adeguamento alla disciplina dello scambio
dell'energia elettrica al 1° ottobre 2004, al fine di consentire al Gestore
della rete gli apprestamenti necessari alle procedure attualmente vigenti,
nonche' l'eventuale completamento nel mese di luglio 2004 delle coperture dal
rischio prezzo degli acquisti di energia elettrica nel sistema delle offerte
intestati all'Acquirente Unico, come da questi segnalato in fase di formulazione
di osservazioni al documento per la consultazione 15 giugno 2004;
opportuno evitare il permanere delle incertezze interpretative di cui all'ultimo
«considerato», precisando le disposizioni relative alla stipula dei contratti di
dispacciamento e trasporto di cui all'art. 7 della deliberazione n. 48/04;
Delibera:
1. di modificare l'allegato A alla deliberazione dell'Autorita' 27 marzo 2004,
n. 48/04, come segue:
dopo il comma 5.5 e' inserito il comma seguente: «5.6 Entro il giorno
venticinque del mese successivo a quello di competenza l'utente del
dispacciamento comunica al Gestore della rete, con le modalita' definite dal
medesimo Gestore della rete:
a) l'energia elettrica immessa in ciascuna ora delle fasce orarie F1, F2, F3 e
F4 del mese di competenza, nei punti di immissione trattati su base oraria e
relativi ad unita' di produzione non rilevanti inclusi nel contratto di
dispacciamento dallo stesso concluso;
b) l'energia elettrica immessa in ciascuna ora delle fasce orarie F1, F2, F3 e
F4 del mese di competenza, nei punti di immissione non trattati su base oraria
determinata ai sensi dell'art. 14, comma 14.7, e relativi ad unita' di
produzione non rilevanti inclusi nel contratto di dispacciamento dallo stesso
concluso; all'art. 7, comma 7.4, le parole «comma 6.1, lettera e)» sono
sostituite dalle parole «comma 6.1, lettera c)»;
dopo il comma 22.1 sono aggiunti i commi seguenti: «22.1.1 Entro il giorno
venticinque del mese successivo a quello di competenza, l'utente dello scambio
comunica al Gestore della rete, con le modalita' definite dal medesimo Gestore
della rete, l'energia elettrica venduta dall'utente dello scambio di tale
contratto ai sensi del comma 22.1 per ciascuna ora del mese di competenza.»
all'art. 22, comma 22.4, lettera a), le parole «di cui all'art. 5» sono
sostituite dalle parole «di cui all'art. 5, commi 5.5 e 5.6»: il comma 23.2 e'
sostituito dal comma seguente: «23.2 Il prezzo di cui al comma 23.1 e' pari in
ciascun mese e per ciascun fascia, alla media dei prezzi del mercato del giorno
prima di cui all'art. 19, comma 19.4, lettera c), nelle ore appartenenti alla
predetta fascia del mese considerato.» dopo il comma 23.2 e' aggiunto il comma
seguente: «23.2.1 Ai fini della determinazione della media dei prezzi di cui al
comma 23.2, si utilizzano per la ponderazione le stesse quantita' orarie di
energia utilizzate dal Gestore del mercato ai fini del calcolo del prezzo unico
dell'energia elettrica acquistata nel mercato del giorno prima.» dopo l'art. 23
e' aggiunto l'articolo seguente: «Art. 23.1 Corrispettivo di non arbitraggio
nello scambio dell'energia elettrica «23.1.1 Entro il giorno trenta del mese
successivo a quello di competenza, il Gestore della rete calcola per ciascun
contratto per lo scambio dell'energia elettrica il corrispettivo di non
arbitraggio nello scambio dell'energia elettrica pari, per ciascuna delle fasce
orarie F1, F2, F3 e F4, a:
dove:
P«MGP» in base «hFi» e' il prezzo di cui all'articolo 19, comma 19.4, lettera
c), registrato nel mercato del giorno prima nell'ora h appartenente alla fascia
oraria Fi;
EI in base «hFi», e' l'energia elettrica imputata in immissione al contratto, di
cui all'art. 22, comma 22.4, lettere da a) a d), e relativa all'ora h della
fascia oraria Fi;
EP in base «hFi», e' l'energia elettrica imputata in prelievo al contratto, di
cui all'art. 22, comma 22.5, lettera b), e relativa all'ora h della fascia
oraria Fi;
P «s in base Fi» e' il prezzo medio per la regolazione economica dello scambio
dell'energia elettrica nella fascia oraria Fi, di cui all'art. 23, comma 23.2;
Fi indica ciascuna delle fasce orarie F1, F2, F3 e F4.
23.1.2 Entro il giorno quindici del secondo mese successivo a quello di
competenza l'utente dello scambio paga al Gestore della rete, se negativo, o
riceve dal Gestore della rete, se positivo, il corrispettivo di cui al comma
23.1.1.»
all'art. 43, al comma 43.1, alle lettere a), b) e c), le parole «mese
precedente» sono sostituite dalle parole «mese di competenza»;
all'art. 43, al comma 43.1, alla lettera d), le parole «i proventi del Gestore
della rete connessi con l'applicazione del corrispettivo a copertura dei costi
derivanti dalla differenza tra perdite effettive e perdite standard nelle reti
di cui all'art. 46» sono sostituite dalle parole «il saldo tra i proventi e gli
oneri maturati dal gestore della rete nel mese di competenza in applicazione del
corrispettivo di cui all'art. 23.1»;
all'art. 49, comma 49.2, le parole «corrispettivo unitario a copertura dei costi
per la remunerazione del servizio di interrompibilita' del carico» sono
sostituite dalle parole «corrispettivo unitario a copertura dei costi connessi
con la
riconciliazione 2001»;
2. di pubblicare l'allegato A alla deliberazione dell'Autorita' 27 marzo 2004,
n. 48/04 risultante dalle modificazioni introdotte con il presente
provvedimento;
3. di pubblicare il presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorita': www.autorita.energia.it,
affinche' entri in vigore dal 1° ottobre 2004.
Milano, 20 luglio 2004
Il presidente: Ortis