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Deliberazione 22 luglio 2004, n. 126

Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas.  Approvazione del codice di condotta commerciale per la vendita di gas naturale ai clienti finali. 

(GU n. 203 del 30-8-2004)

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 22 luglio 2004;

Visti:
la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
la direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 98/30/CE (di seguito: direttiva 2003/55/CE);
il decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50;
il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74;
il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185;
il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/00);
il decreto del Ministro delle attivita' produttive 24 giugno 2002;
la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorita) 14 aprile 1999, n. 42/99;
la deliberazione dell'Autorita' 2 marzo 2000, n. 47/00;
la deliberazione dell'Autorita' 3 agosto 2000, n. 149/00 (di seguito: deliberazione n. 149/00);
la deliberazione dell'Autorita' 28 dicembre 2000, n. 237/00 (di seguito: deliberazione n. 237/00);
la deliberazione dell'Autorita' 7 agosto 2001, n. 184/01;
la deliberazione dell'Autorita' 18 ottobre 2001, n. 229/01 (di seguito: deliberazione n. 229/01);
la deliberazione dell'Autorita' 12 dicembre 2002, n. 207/02;
la deliberazione dell'Autorita' 4 dicembre 2003, n. 138/2003 (di seguito: deliberazione n. 138/2003);
la deliberazione dell'Autorita' 12 dicembre 2003, n. 152/03;
la deliberazione dell'Autorita' 18 marzo 2004, n. 40/04;
il documento per la consultazione diffuso dall'Autorita' in data 31 luglio 2003 recante codice di condotta commerciale per la vendita di gas naturale ai clienti finali.

Considerato che:
l'Autorita' ha dato avvio, con deliberazione n. 149/00, al procedimento per la formazione, tra gli altri, del provvedimento di definizione del codice di condotta commerciale per la vendita di gas naturale ai clienti finali (di seguito: codice di condotta commerciale), in attuazione dell'art. 18, comma 3, del decreto legislativo n. 164/00;
per effetto dell'art. 22, comma 2, del decreto legislativo n. 164/00, dal 1° gennaio 2003 tutti i clienti finali sono liberi di acquistare il gas da qualsiasi esercente autorizzato a svolgere l'attivita' di vendita di gas naturale (di seguito: esercente);
la completa liberalizzazione del mercato del gas pone l'esigenza di innalzare il livello di tutela dei clienti fmali, al fine di consentire una scelta informata tra le offerte contrattuali;
la direttiva 2003/55/CE prevede tra l'altro che gli Stati membri adottino misure affinche' ai clienti finali sia garantito il diritto a un contratto con il fornitore che specifichi alcune condizioni essenziali, che devono essere eque e comunicate prima della conclusione del contratto; che sia garantita la comunicazione preventiva di eventuali modifiche alle condizioni contrattuali ed economiche, unitamente all'informazione riguardo il diritto di recesso; che sia garantita la trasmissione di informazioni trasparenti sui prezzi e sulle condizioni tipo relative all'accesso ai servizi del gas; che i consumatori siano protetti da metodi di vendita sleali ed ingannevoli;
l'Autorita' ha diffuso in data 31 luglio 2003 un documento per la consultazione al fine di definire un codice di condotta commerciale recante disposizioni volte a:
fissare le regole generali di correttezza da osservare nella promozione delle offerte contrattuali;
indicare le informazioni minime relative alle condizioni economiche e contrattuali di un'offerta da rendere note ai clienti finali prima della conclusione del contratto, allo scopo di garantire un'effettiva trasparenza delle condizioni contrattuali e consentire una scelta consapevole tra le offerte;
definire il contenuto minimo essenziale dei contratti  sottoscritti dai clienti finali;
la definizione da parte dell'Autorita' di un codice di condotta commerciale vincolante per tutti gli esercenti l'attivita' di vendita di gas naturale non preclude agli esercenti medesimi la possibilita' di definire su base volontaria e di offrire in modo trasparente e nel rispetto del principio di non discriminazione, ulteriori garanzie a beneficio dei clienti finali;

Ritenuto che:
sia opportuno, anche alla luce delle osservazioni favorevoli formulate dai soggetti partecipanti alla consultazione, definire un codice di condotta commerciale di cui all'art. 18, comma 3, del decreto legislativo n. 164/00, che contenga, in coerenza con i principi di cui alla direttiva 2003/55/CE, disposizioni tali da garantire misure idonee a tutelare i clienti finali, prevedendo, in particolare:
le modalita' e i contenuti delle informazioni che gli esercenti sono tenuti a fornire ai clienti finali;
gli elementi essenziali del contratto;
la procedura che gli esercenti sono tenuti a seguire in caso di variazione unilaterale delle clausole contrattuali prima della scadenza dei contratti;
gli indennizzi automatici a favore dei clienti finali in caso di violazione da parte degli esercenti di talune clausole contrattuali specificamente indicate nel codice di condotta commerciale e in caso di mancato rispetto della procedura di cui alla precedente lettera c);
sia opportuno, tenuto conto anche di alcune indicazioni emerse nel corso della consultazione;
limitare l'ambito di applicazione del codice di condotta commerciale ai soli clienti finali che non rientrano tra le categorie previste dall'art. 22, comma 1, del decreto legislativo n. 164/00;
prevedere che l'obbligo per gli esercenti di corrispondere indennizzi automatici ai clienti finali sia riferito, come previsto dall'art. 2, comma 12, lettera g), della legge n. 481/95, al mancato rispetto di talune clausole contrattuali indicate dall'Autorita' ma definite nel loro contenuto dagli esercenti;
non sia opportuno dare seguito ad alcune proposte avanzate dai soggetti partecipanti alla consultazione, che hanno in particolare richiesto di:
limitare il riconoscimento del diritto di recedere senza oneri, entro un termine predefinito, dai contratti stipulati in luoghi diversi dai locali commerciali degli esercenti o mediante forme di comunicazione a distanza, alle sole persone fisiche che agiscono per scopi estranei alla loro attivita' professionale; cio' non e' opportuno in considerazione della necessita' di tutelare tutti i clienti finali che, alla luce dell'attuale assetto del mercato e dello stato di effettivo sviluppo della concorrenza, non sono dotati di un'efficace capacita' di negoziare i propri contratti;
non imporre agli esercenti l'obbligo di offrire, tra le altre, le condizioni contrattuali definite dall'Autorita' con deliberazione n. 229/01; cio' non e' attualmente opportuno in vista dell'obiettivo perseguito da questa Autorita' di contemperamento delle esigenze, da un lato, di promozione della concorrenza e, dall'altro, di tutela dei clienti e della conseguente necessita' di offrire a questi ultimi uno schema di riferimento delle condizioni contrattuali unitamente alle condizioni economiche di riferimento, in virtu' delle previsioni di cui alla deliberazione n. 138/03, affinche' sia consentita una scelta consapevole tra le differenti offerte;
sia opportuno, limitatamente ai contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2003 dai clienti finali che hanno esercitato la facolta' di stipulare contratti connessa alla condizione di idoneita' e il cui contenuto non risponde ai requisiti definiti dal codice di condotta commerciale, stabilire che gli esercenti trasmettano a questi clienti, entro la data di entrata in vigore del codice di condotta commerciale, un documento informativo nel quale siano descritti gli elementi essenziali del contratto definiti dal codice di condotta commerciale e non esplicitati nell'originario contratto;
sia opportuno stabilire a carico degli esercenti la consegna ai propri clienti di un prospetto informativo, predisposto dall'Autorita', che illustri contenuti e finalita' del codice di condotta commerciale e fornisca le indicazioni necessarie al fine di consentire ai clienti medesimi una verifica in ordine alla conformita' del contratto proposto alle disposizioni contenute nel codice di condotta commerciale stesso;
sia opportuno abrogare il codice di condotta commerciale di cui alla deliberazione n. 237/00 dalla data di entrata in vigore del codice di condotta commerciale di cui alla presente deliberazione;

Delibera
di approvare il codice di condotta commerciale per la vendita di gas naturale ai clienti finali, allegato alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale (allegato A);
di fissare al 1° novembre 2004 la data di entrata in vigore del codice di condotta commerciale di cui all'allegato A della presente delibera;
di stabilire che, con riferimento ai contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2003 che non rispondono ai requisiti di cui all'art. 11 del codice di condotta commerciale di cui all'allegato A della presente delibera, gli esercenti trasmettano ai propri clienti entro il 1° novembre 2004 un documento informativo nel quale sono descritte le clausole contrattuali di cui al medesimo art. 11 non esplicitamente riportate nel contratto, e che i clienti interessati
possano recedere senza oneri entro trenta giorni dal ricevimento del documento informativo;
di pubblicare il presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (www. autorita.energia.it);
di abrogare il codice di condotta commerciale di cui alla deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
28 dicembre 2000 n. 237/00, pubblicata nel supplemento ordinario, n. 2 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale   - n. 4 del 5 gennaio 2001, dalla data di entrata in vigore del codice di condotta commerciale di cui all'allegato A della presente delibera.

Milano, 22 luglio 2004

Il Presidente: Ortis

Allegato A

CODICE DI CONDOTTA COMMERCIALE PER LA VENDITA DI GAS NATURALE AI CLIENTI FINALI

Titolo I - Disposizioni generali
Art. 1.
Definizioni

1.1. Ai fini del presente codice di condotta commerciale si adottano in quanto compatibili le definizioni di cui alla deliberazione 18 ottobre 2001, n. 229/2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 287 dell'11 dicembre 2001.

Art. 2.
Oggetto e ambito di applicazione
2.1. Il presente codice di condotta commerciale stabilisce norme che regolano i rapporti tra gli esercenti l'attivita' di vendita di gas naturale (di seguito: esercenti) e i clienti finali che non rientrano tra le categorie previste dall'art. 22, comma 1, del decreto legislativo n. 164/00 (di seguito: clienti).

Art. 3.
Diffusione dell'informazione
3.1. Gli esercenti forniscono in modo trasparente, completo e non discriminatorio le informazioni relative alle proprie offerte contrattuali e adottano ogni ragionevole misura per soddisfare le esigenze di informazione e assistenza dei clienti nella valutazione di tali offerte.
3.2. Gli esercenti rendono disponibili ai propri clienti informazioni in merito alle modalita' da seguire per una corretta e sicura gestione degli impianti di utenza, per l'uso sicuro ed efficiente del gas e per il risparmio energetico.

Art. 4.
Criteri per la redazione dei contratti
4.1. I contratti predisposti dagli esercenti sono redatti utilizzando un carattere di stampa leggibile e un linguaggio chiaro e comprensibile per tutti i clienti.

Art. 5.
Formazione del personale commerciale
5.1. Gli esercenti provvedono a fornire al personale incaricato a qualunque titolo delle attivita' finalizzate alla promozione di offerte contrattuali o alla conclusione di contratti una formazione tale da garantire la conoscenza delle caratteristiche di tali offerte, del contenuto del codice di condotta commerciale e dei diritti riconosciuti ai clienti, e ne garantiscono l'aggiornamento.

Titolo II
Criteri per la comunicazione dei prezzi di fornitura del servizio

Art. 6.
Criteri di comunicazione dei prezzi di fornitura del servizio
6.1. Al fine di garantire un corretto confronto tra le diverse offerte, qualora siano comunicate informazioni relative ai prezzi di fornitura del servizio previsti dalle offerte contrattuali, qualunque sia la forma di comunicazione adottata, tali informazioni devono uniformarsi ai seguenti criteri:
a) i corrispettivi dovuti dai clienti per la prestazione del servizio sono indicati nel loro valore unitario al netto delle imposte, specificando che saranno gravati dalle imposte;
b) i corrispettivi unitari dovuti in proporzione al consumo di gas, eventualmente articolati in scaglioni, sono indicati in centesimi di euro per metro cubo; i corrispettivi unitari dovuti in misura fissa sono indicati in euro/cliente/anno;
c) eventuali corrispettivi diversi dai corrispettivi di cui alla precedente lettera b) sono indicati nel loro valore unitario e sono accompagnati da una descrizione sintetica delle modalita' di applicazione;
d) per i corrispettivi soggetti a indicizzazione deve essere indicata la frequenza dei possibili aggiornamenti e, qualora siano previsti criteri di indicizzazione diversi da quelli applicati per l'aggiornamento delle condizioni economiche di cui all'art. 2, comma
2.1 della deliberazione 4 dicembre 2003, n. 138/03, devono essere fornite una descrizione sintetica del criterio di indicizzazione, l'indicazione del valore unitario massimo raggiunto dal corrispettivo nel corso degli ultimi dodici mesi e l'indicazione del periodo durante il quale tale valore massimo e' stato applicato.
6.2. Gli esercenti rendono disponibile almeno uno strumento informativo al quale i clienti possono accedere per ottenere informazioni circa le aliquote delle imposte di cui al precedente comma 6.1, lettera a).
6.3. Qualora le condizioni economiche offerte siano comunicate in termini di sconto rispetto alle condizioni economiche offerte da un altro esercente o alle condizioni economiche di cui all'art. 2, comma 2.1 della deliberazione 4 dicembre 2003, n. 138/03 e successive modificazioni e integrazioni, l'esercente rende disponibile almeno uno strumento informativo al quale i clienti possono accedere per ottenere informazioni complete circa le condizioni economiche utilizzate come riferimento per la determinazione dello sconto.

Art. 7.
Criteri di comunicazione delle informazioni relative alla spesa complessiva
7.1. Qualora siano fornite informazioni relative alla stima della spesa complessiva associata ai prezzi di fornitura del servizio previsti dalle offerte contrattuali, qualunque sia la forma di comunicazione adottata, l'informazione deve uniformarsi ai criteri di cui al precedente art. 6 e ai seguenti criteri:
a) l'informazione deve avere per oggetto la spesa complessiva risultante dall'applicazione su base annua di tutti i corrispettivi dovuti dal cliente in relazione all'esecuzione del contratto, inclusi i corrispettivi dovuti dal cliente all'esercente a rimborso di prestazioni fornite da terzi, in vigore al momento della diffusione dell'informazione, e per consumi di gas individuati ai sensi del comma 7.2;
b) l'informazione deve essere presentata fornendo separata evidenza della spesa annua associata a ciascuno dei corrispettivi;
c) in presenza di corrispettivi o sconti applicati solo al verificarsi di particolari condizioni previste dal contratto, l'informazione deve essere presentata fornendo separata evidenza della spesa complessiva annua associata al verificarsi di tali condizioni e al mancato verificarsi di tali condizioni;
d) eventuali agevolazioni economiche riconosciute al cliente al momento della conclusione del contratto, quali ad esempio sconti o altri benefici economici, ma non connesse alla sua esecuzione, sono escluse dal calcolo della spesa complessiva annua;
e) qualora uno o piu' corrispettivi siano soggetti a indicizzazione o variazione automatica, deve essere specificato in modo chiaro, evidente e inequivocabile che l'informazione ha per oggetto un valore indicativo e soggetto a variazione;
f) l'informazione deve essere associata all'indicazione della durata del contratto, della localita' e della data o del periodo nel quale sono applicati i corrispettivi unitari utilizzati per il calcolo, nonche' della durata e delle eventuali condizioni limitative dell'offerta.
7.2. Ai fini della diffusione delle informazioni di cui al comma
7.1, per l'applicazione dei corrispettivi dovuti in relazione al consumo di gas la spesa complessiva annua e' calcolata utilizzando uno o piu' volumi di consumo annuo di riferimento indicati nella tabella 1 allegata al presente codice. Qualora si utilizzi un volume di consumo annuo diverso da quelli indicati nella tabella 1, deve essere contestualmente presentata anche l'informazione relativa alla spesa complessiva annua associata ai volumi di consumo annuo indicati nella tabella 1 che risultano immediatamente inferiore e immediatamente superiore al volume di consumo prescelto.
7.3. In presenza di condizioni economiche che prevedono l'articolazione del valore di uno o piu' corrispettivi su base stagionale, mensile o giornaliera, deve essere indicato il criterio di ripartizione dei volumi di consumo annuo di cui al precedente comma 7.2 adottato ai fini del calcolo della spesa complessiva annua.

Titolo III - Obblighi relativi alla promozione delle offerte contrattuali

Art. 8.
Informazioni minime da fornire nei messaggi pubblicitari
8.1. I messaggi pubblicitari che contengono informazioni relative alle condizioni di fornitura oggetto di una o piu' offerte contrattuali riportano, utilizzando modalita' tali da garantirne una chiara percezione, almeno le seguenti informazioni:
a) indicazione delle eventuali condizioni limitative dell'offerta;
b) indicazione di un recapito al quale il cliente puo' rivolgersi per ottenere le informazioni di cui all'art. 10.
8.2. Qualora i messaggi pubblicitari riportino informazioni relative alle condizioni economiche dell'offerta esse si uniformano ai criteri previsti dal Titolo II.

Art. 9.
Riconoscibilita' e regole di comportamento del personale commerciale
9.1. Gli esercenti assicurano la riconoscibilita' del personale incaricato a qualunque titolo delle attivita' finalizzate alla promozione di offerte contrattuali e alla conclusione di contratti.
9.2. Qualora il cliente venga contattato in luoghi diversi dalla sede o dagli uffici commerciali dell'esercente o telefonicamente, il personale commerciale si identifica e:
a) consegna al cliente un documento dal quale risultino i propri elementi identificativi e i recapiti dell'esercente; in caso di contatto solo telefonico fornisce il recapito telefonico dell'esercente;
b) informa il cliente che il contatto e' finalizzato alla presentazione di un'offerta contrattuale o alla conclusione di un contratto.

Art. 10.
Informazioni preliminari alla conclusione del contratto
10.1. In occasione della proposta di un'offerta contrattuale, qualunque sia la modalita' con cui il cliente viene contattato, e in ogni caso prima della conclusione del contratto, il cliente deve ricevere le seguenti informazioni:
a) l'identita' dell'esercente e un suo recapito;
b) le condizioni contrattuali previste dalla deliberazione 18 ottobre 2001, n. 229/2001, e successive integrazioni e modificazioni, e le condizioni economiche definite ai sensi della deliberazione 4 dicembre 2003, n. 138/03, che il cliente puo' comunque scegliere;
c) le condizioni contrattuali proposte dall'esercente indicate all'art. 11 del presente codice;
d) i livelli di qualita' commerciale relativi alle prestazioni di competenza dell'esercente definiti ai sensi della normativa in vigore, compresi i livelli specifici e generali di qualita' eventualmente definiti dall'esercente, gli indennizzi automatici previsti in caso di mancato rispetto dei livelli di sua competenza, e i livelli effettivi di qualita' riferiti all'anno precedente;
e) le eventuali condizioni limitative dell'offerta;
f) le modalita' e i tempi per l'avvio dell'esecuzione del contratto, compresi gli eventuali adempimenti a carico del cliente necessari per ottenere la connessione alla rete di distribuzione e i relativi costi;
g) la durata della validita' dell'offerta e le modalita' di adesione.
10.2. Qualora le condizioni economiche dell'offerta contrattuale siano definite in termini di sconto rispetto alle condizioni economiche offerte da un diverso esercente, contestualmente alle condizioni contrattuali di cui al comma 10.1, lettera c) devono essere comunicate anche le corrispondenti condizioni contrattuali associate alle condizioni economiche utilizzate come riferimento, se diverse da quelle oggetto dell'offerta.
10.3. Qualora l'offerta contrattuale riguardi la fornitura congiunta di gas e di energia elettrica, devono essere fornite le informazioni relative ai due servizi, nonche' i vincoli e gli effetti derivanti dalla eventuale estinzione di uno solo dei due contratti.
10.4. Qualora il contatto tra l'esercente e il cliente avvenga in un luogo diverso dai locali commerciali dell'esercente, il personale commerciale informa il cliente della facolta' di recesso di cui al successivo comma 12.3.
10.5. Qualora il contatto tra l'esercente e il cliente avvenga mediante tecniche di comunicazione a distanza che non consentono la trasmissione immediata di documentazione scritta, l'esercente informa il cliente:
a) prima di proporre l'adesione al contratto, circa le modalita' attraverso le quali e' possibile ottenere le informazioni di cui al comma 10.1 in forma scritta;
b) della facolta' di recesso di cui al successivo comma 12.4.


Titolo IV - Contratto

Art. 11.
Contenuto dei contratti
11.1. I contratti per la vendita di gas predisposti dagli esercenti e consegnati o trasmessi ai clienti ai sensi del successivo art. 12, contengono almeno:
a) l'identita' e l'indirizzo delle parti e l'indirizzo della fornitura;
b) l'indicazione delle prestazioni oggetto del contratto, specificando:
    I) le condizioni tecniche di erogazione del servizio;
    II) la data di avvio dell'esecuzione del contratto;
    III) la durata del contratto e le eventuali modalita' di rinnovo;
    IV) le eventuali prestazioni accessorie;
c) le condizioni economiche di fornitura del servizio e le modalita' per la determinazione delle eventuali variazioni e/o adeguamenti automatici dei corrispettivi nonche' le condizioni
economiche delle prestazioni accessorie;
d) le forme di garanzia eventualmente richieste al cliente e ogni altro onere posto a carico del cliente in relazione alla conclusione o all'esecuzione del contratto;
e) le modalita' e la periodicita' di rilevazione dei consumi ai fini della fatturazione, specificando, qualora il contratto preveda letture periodiche del misuratore, il tempo massimo intercorrente tra due letture e le modalita' di informazione del cliente circa l'eventuale esito negativo del tentativo di lettura e le sue conseguenze;
f) le garanzie riconosciute ai clienti per la verifica della correttezza della misurazione dei consumi;
g) le modalita' di fatturazione e le modalita' di pagamento del servizio da parte del cliente, specificando:
    I) la periodicita' di emissione delle fatture;
    II) qualora sia prevista l'emissione di fatture basate sulla stima dei consumi, il criterio adottato per la stima dei consumi;
    III) le modalita' e i termini per il pagamento delle fatture;
h) le conseguenze dell'eventuale ritardo nel pagamento delle  fatture, specificando:
    I) le penali o gli interessi di mora dovuti dal cliente;
    II) il tempo minimo intercorrente tra l'invio al cliente del sollecito di pagamento e la sospensione della fornitura per morosita';
i) gli indennizzi automatici previsti per il mancato rispetto di standard specifici di qualita' commerciale se aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalla normativa in vigore, e per i casi previsti dal successivo art. 14;
j) le modalita' con le quali il cliente formula all'esercente richieste di informazione e reclami, nonche' le modalita' di attivazione delle eventuali procedure extragiudiziali di risoluzione delle controversie;


Art. 12.
Consegna del contratto e diritto di ripensamento
12.1. Prima della conclusione del contratto o comunque entro dieci giorni dalla conclusione, se questa e' avvenuta mediante tecniche di comunicazione a distanza che non consentono la trasmissione immediata del documento l'esercente consegna o trasmette al cliente in forma scritta e su supporto durevole una copia integrale del contratto unitamente alla nota informativa per il cliente finale di cui alla scheda 1 annessa al presente codice di condotta commerciale, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, che riporta in calce gli elementi identificativi dell'esercente e dell'incaricato che ha proposto o concluso il contratto.
12.2. In qualunque momento successivo all'esecuzione del contratto, su richiesta, l'esercente trasmette al cliente una copia integrale del contratto, informandolo preventivamente circa le modalita' di trasmissione e l'eventuale rimborso dei costi sostenuti per la spedizione posti a suo carico.
12.3. Qualora il contratto sia stato concluso in un luogo diverso dai locali commerciali dell'esercente, il cliente puo' recedere senza oneri entro sette giorni decorrenti dalla data della conclusione.
12.4. Qualora il contratto sia stato concluso attraverso forme di comunicazione a distanza, il cliente puo' recedere senza oneri entro dieci giorni dal ricevimento del contratto.

Art. 13.
Termini e modalita' di preavviso per la variazione unilaterale delle condizioni contrattuali
13.1. Qualora nel periodo di validita' di un contratto nel quale e' esplicitamente prevista la facolta' per l'esercente di variare unilateralmente specifiche clausole contrattuali si renda necessario, per giustificato motivo, il ricorso da parte dell'esercente a tale facolta', l'esercente ne da' comunicazione in forma scritta a ciascuno dei clienti interessati con un preavviso non inferiore a sessanta giorni di calendario rispetto alla decorrenza delle variazioni.
13.2. La comunicazione di cui al comma 13.1. non e' dovuta in caso di variazione dei corrispettivi che derivano dall'applicazione di clausole contrattuali in materia di indicizzazione o di adeguamento automatico. In questo caso il cliente e' informato della variazione nella prima bolletta in cui le variazioni sono applicate.
13.3. La comunicazione di cui al comma 13.1. contiene, per ciascuna delle modifiche proposte, le seguenti informazioni:
a) il testo completo di ciascuna delle disposizioni contrattuali risultante dalla modifica proposta;
b) l'illustrazione chiara, completa e comprensibile, dei contenuti e degli effetti della variazione proposta;
c) la decorrenza della variazione proposta;
d) i termini e modalita' per la comunicazione da parte del cliente dell'eventuale volonta' di esercitare il recesso senza oneri.

Titolo V - Indennizzi automatici

Art. 14.
Casi di indennizzo automatico
14.1. La violazione delle clausole contrattuali definite dall'esercente ai sensi dell'art. 11, comma 11.1, lettera e) limitatamente ai casi di mancata lettura di gruppi di misura accessibili, lettera g) punto i), lettera h) punto ii), comporta la corresponsione al cliente interessato di un indennizzo automatico pari a trenta euro.
14.2. Il mancato rispetto di quanto previsto ai commi 13.1 e 13.3 comporta la corresponsione al cliente finale interessato di un indennizzo automatico pari a trenta euro.
14.3. Le modalita' e i tempi per la corresponsione degli indennizzi automatici di cui ai commi 14.1 e 14.2 sono quelle previste dalla deliberazione 2 marzo 2000, n. 47/00 e sue successive integrazioni o modificazioni.
 

Tabella 1
Volumi di consumo annuo di riferimento ai fini del calcolo della spesa complessiva annua di cui all'art. 7.

Consumo (mc/anno)
100
250
500
1.000
1.500
2.500
4.000
10.000
20.000
100.000
150.000
200.000



Scheda 1
Nota informativa per il cliente finale

Il codice di condotta commerciale per la vendita di gas naturale
Dal 1° gennaio 2003 tutti i clienti del servizio gas sono liberi di scegliere la societa' di vendita di gas naturale e il contratto di fornitura che meglio risponde alle proprie esigenze. Per garantire che i clienti dispongano degli elementi necessari per poter scegliere l'offerta piu' conveniente sulla base di informazioni chiare, attendibili e confrontabili, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas ha emanato un codice di condotta commerciale che impone a tutte le societa' di vendita di gas naturale precise regole di comportamento.

1. Trasparenza delle proposte contrattuali.
Chiunque entri in contatto con un cliente per proporgli un nuovo contratto deve sempre:
identificarsi, specificare la societa' di vendita per cui opera e fornire i recapiti attraverso i quali puo' essere contattata;
offrire sempre al cliente la possibilita' di sottoscrivere un contratto alle condizioni e al prezzo di riferimento stabilito
dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas;
fornire al cliente informazioni dettagliate sul contratto proposto;
specificare i tempi necessari e gli eventuali costi da sostenere per l'avvio del servizio;
indicare le condizioni che limitano la possibilita' di aderire all'offerta contrattuale proposta.
Se il cliente viene contattato per telefono, il venditore deve indicare come ottenere le informazioni in forma scritta.

2. Il contratto.
Il contratto deve indicare l'identita' e l'indirizzo della societa' di vendita e deve contenere almeno le seguenti clausole:
tutte le prestazioni che saranno fornite al cliente;
la data di avvio del servizio e la durata del contratto;
il prezzo del servizio e le sue possibili variazioni nel tempo;
le eventuali garanzie che il cliente deve fornire alla societa' di vendita per ottenere il servizio (ad esempio, un deposito cauzionale);
tutti gli oneri e le spese a carico del cliente;
come e quando saranno misurati i consumi;
quando saranno emesse le bollette, quando e in che modo il cliente dovra' pagarle;
le conseguenze per il cliente che non paga le bollette entro la scadenza prestabilita;
i casi in cui la societa' di vendita deve versare al cliente un indennizzo automatico;
come fare per ottenere intormazioni, presentare un reclamo o risolvere una controversia con la societa' di vendita.

3. Documentazione e diritto di ripensamento.
Al momento della sottoscrizione, il cliente deve ricevere una copia scritta del contratto.
Se il contratto viene stipulato in un luogo diverso dagli uffici o dagli sportelli della societa' di vendita (ad esempio, a casa del cliente o in un centro commerciale), il cliente puo' recedere dal contratto senza spese entro sette giorni dalla stipulazione.
Se il contratto viene stipulato attraverso forme di comunicazione a distanza (ad esempio, al telefono):
entro dieci giorni la societa' di vendita deve inviare al cliente una copia scritta del contratto;
il cliente puo' recedere dal contratto senza spese entro 10 giorni dal ricevimento del contratto.

4. Riepilogo.
Prima di aderire ad un nuovo contratto di fornitura di gas, verfichi quindi che chi le ha proposto il contratto:
abbia indicato il nome e un recapito della societa' di vendita del gas;
abbia offerto la possibilita' di stipulare un contratto alle condizioni di riferimento definite dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas;
abbia fornito informazioni chiare su:
il prezzo del servizio e le sue possibili variazioni nel tempo;
le altre spese a carico del cliente previste dal contratto;
la durata del contratto;
come e quando saranno misurati i consumi;
con quali scadenze dovra' essere pagato il servizio;
i tempi per l'avvio del servizio;
abbia consegnato una copia scritta del contratto;
abbia previsto nel contratto tutte le clausole fondamentali indicate dall'Autorita' e riassunte al punto 2 della presente nota informativa.
Societa' di vendita ....
Incaricato che ha proposto il contratto ....
Denominazione dell'offerta contrattuale ....