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Deliberazione 29 luglio 2004, n. 138
Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas. Adozione di garanzie per il libero accesso al servizio di distribuzione del gas naturale e di norme per la predisposizione dei codici di rete.
(GU n. 223 del 22-9-2004)
L'AUTORITÀ' PER L'ENERGIA ELETTRICA
E IL GAS
Nella riunione del 29 luglio 2004;
Visti:
la legge 14 novembre 1995, n. 481;
il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo
n. 164/00);
la direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno
2003;
la deliberazione dell'Autorità' per l'energia elettrica e il gas (di seguito:
l'Autorità) 2 marzo 2000 n. 47/00 (di seguito: deliberazione n. 47/00);
la deliberazione dell'Autorità' 3 agosto 2000, n. 146/00;
la deliberazione dell'Autorità' 3 agosto 2000, n. 150/00;
la deliberazione dell'Autorità' 28 dicembre 2000, n. 236/00;
la deliberazione dell'Autorità' 28 dicembre 2000, n. 237/00;
la deliberazione dell'Autorità' 3 dicembre 2001, n. 229/01;
la deliberazione dell'Autorità' 21 dicembre 2001, n. 311/01;
la deliberazione dell'Autorità' 19 marzo 2002, n. 43/02;
la deliberazione dell'Autorità' 26 giugno 2002, n. 122/02 (di seguito:
deliberazione n. 122/2002);
la deliberazione dell'Autorità' 17 luglio 2002, n. 137/02;
la deliberazione dell'Autorità' 8 aprile 2004, n. 55/04;
la deliberazione dell'Autorità' 6 maggio 2004, n. 69/04;
la deliberazione dell'Autorità' 6 maggio 2004, n. 70/04;
la deliberazione dell'Autorità' 25 giugno 2004, n. 104/04;
il documento per la consultazione del 1° aprile 2003, recante «garanzie di
libero accesso al servizio di distribuzione del gas naturale e norme per la
predisposizione dei codici di rete» (di seguito: documento per la consultazione
1° aprile 2003);
Considerato che:
le disposizioni di cui all'art. 24, comma 5, del decreto legislativo n. 164/2000
definiscono un regime delle condizioni di accesso e di erogazione del servizio
caratterizzato da un'attività' di autoregolazione posta in essere dall'impresa
di distribuzione, nel rispetto dei criteri fissati dall'Autorità', alla quale
compete anche un potere di controllo successivo di conformità
dell'autoregolazione delle imprese di distribuzione a detti criteri; e che in
particolare, l'impresa di distribuzione sia tenuta a predisporre il proprio
codice di rete entro i tre mesi successivi dall'adozione di detti criteri;
il regime descritto al precedente alinea ha ad oggetto:
a) l'accesso al servizio di distribuzione, che consiste nelle procedure
finalizzate a definire il rapporto contrattuale tra impresa di distribuzione e
utenti;
b) l'erogazione del servizio di distribuzione, che consiste nell'uso della rete
secondo le condizioni del rapporto contrattuale tra impresa di distribuzione e
gli utenti;
da quanto sopra consegue che il codice di rete per la distribuzione deve
contenere:
a) regole finalizzate ad individuare gli utenti con i quali l'impresa di
distribuzione e' tenuta a stipulare il relativo contratto;
b) condizioni generali del contratto di distribuzione che l'impresa di
distribuzione e' tenuta a stipulare con gli utenti, i quali abbiano avuto
accesso alla rete ai sensi delle regole di cui alla precedente lettera a);
l'attività' di distribuzione del gas in Italia e' connotata da un numero elevato
di imprese e da un elevato grado di frammentazione e di varietà delle forme
organizzative; e che l'eccessiva eterogeneità dei codici di distribuzione che ne
può conseguire determina un ostacolo all'apertura del mercato del gas alla
concorrenza;
le osservazioni pervenute in merito al documento per la consultazione 1° aprile
2003 hanno evidenziato l'esigenza che i codici di rete adottati dall'impresa di
distribuzione abbiano un contenuto quanto più omogeneo tra loro, pur nel
rispetto dell'autonomia di ciascuna impresa; e che a tal fine sia riconosciuto
un ruolo propositivo alle associazioni rappresentative delle imprese di
distribuzione;
Considerato che:
il sistema nazionale del gas e' caratterizzato da una strutturale integrazione
tra gli impianti di distribuzione e le reti di trasporto che li alimentano
nonché, in taluni casi, da un'integrazione funzionale tra impianti di
distribuzione interconnessi tra loro;
l'assetto di cui al precedente alinea evidenzia l'esigenza, ribadita dagli
operatori che hanno partecipato alla consultazione:
a) definire, nel caso di punti di interconnessione tra impianti di distribuzione
e reti di trasporto, caratterizzati dalla presenza di una pluralità di soggetti
titolari del gas transitato, una disciplina univoca che assicuri una corretta
imputazione tra tali soggetti di detto gas;
b) assicurare, nel caso di impianti di distribuzione interconnessi tra loro, una
gestione coordinata degli stessi tale da consentire all'utente di instaurare un
solo rapporto per il servizio di distribuzione;
Considerato che:
con la deliberazione n. 122/2002, l'Autorità' ha definito una disciplina
transitoria ed urgente delle condizioni di accesso al servizio di distribuzione
prevedendo, in considerazione dell'elevato numero dei punti di riconsegna, una
disciplina semplificata che, per i punti di riconsegna con consumi annui fino a
200.000 metri cubi standard, solleva l'utente dall'onere di predeterminare il
proprio impegno massimo di prelievo;
conseguentemente, con la medesima deliberazione n. 122/02 e' stato sancito il
principio per cui l'impresa di distribuzione ha titolo ad applicare penali
relative ai prelievi in eccesso rispetto agli impegni assunti, limitatamente ai
punti di riconsegna con consumi annui superiori a 200.000 metri cubi standard; e
che, a tal fine, l'art. 19, comma 1 della predetta deliberazione prevede che
«nel caso di mancato raggiungimento dell'accordo tra le parti sulla
quantificazione di tali penali, l'esercente l'attività' di distribuzione
richiede il pagamento delle stesse a titolo di conguaglio successivamente
all'entrata in vigore delle disposizioni in materia di accesso al servizio di
distribuzione, di cui all'art. 24, commi 1 e 5, del decreto legislativo n.
164/2000»;
dalle osservazioni pervenute in merito al documento per la consultazione 1°
aprile 2003 emerge l'esigenza di mantenere un regime delle condizioni di accesso
diversificato in funzione dell'entita' del prelievo annuo stimato, consentendo,
in particolare:
a) all'impresa di distribuzione di determinare, per i punti di riconsegna con
consumi annui stimati fino a 200.000 metri cubi standard, gli impegni di
prelievo sulla base dei soli dati di potenzialità degli impianti;
b) all'utente, ai fini di un efficiente utilizzo del sistema, di determinare,
per i punti di riconsegna con consumi annui stimati superiori a 200.000 metri
cubi standard gli impegni di prelievo commisurati alle esigenze del cliente
allacciato a tale punto;
c) all'impresa di distribuzione di applicare all'utente, nelle ipotesi di cui
alla precedente lettera b), penali per superamento degli impegni di prelievo da
questi assunti; la disciplina dei tempi di realizzazione degli allacciamenti e
delle attivazioni di punti di riconsegna in bassa pressione, definita
dall'Autorita' con la deliberazione n. 47/2000, implica che l'impresa di
distribuzione effettui, in fase di preventivazione dell'allacciamento, le
relative verifiche tecniche necessarie per consentire l'accesso al servizio; e
che tali punti di riconsegna sono caratterizzati da consumi annui fino a 50.000
metri cubi standard;
Considerato infine che:
ai fini dell'esercizio dei poteri di regolazione relativi all'accesso e
all'erogazione del servizio di distribuzione, nonché
dei poteri di vigilanza sulla corretta applicazione del codice di rete,
l'Autorità' necessita di acquisire tutti gli elementi conoscitivi, che
consentano un monitoraggio costante dell'erogazione del servizio medesimo;
per assicurare il libero accesso al servizio di distribuzione a parità di
condizioni, e' necessario che gli utenti possiedano elementi conoscitivi
relativi, ad esempio, alla descrizione dell'impianto, ai piani di estensione, di
potenziamento e di manutenzione;
Ritenuto che:
al fine di garantire l'omogeneità' del contenuto dei codici di rete per la
distribuzione, nel rispetto dell'autonomia delle singole imprese, sia opportuno,
ad integrazione della disciplina dell'accesso e dell'erogazione del servizio di
distribuzione, definire mediante il coinvolgimento delle associazioni
rappresentative delle imprese di distribuzione, un codice di rete tipo il cui
contenuto possa essere adottato da ciascuna impresa ai sensi dell'art. 24, comma
5, del decreto legislativo n. 164/2000;
in conseguenza di quanto sopra, sia necessario prevedere che il termine entro il
quale, ai sensi del citato art. 24, comma 5, del decreto legislativo n.
164/2000, l'impresa di distribuzione debba predisporre il proprio codice di
rete, decorra dall'adozione da parte dell'Autorita' del predetto codice di rete
tipo;
sia opportuno prevedere una disciplina unitaria che nei punti di
interconnessione tra impianti di distribuzione e rete di trasporto, assicuri una
corretta imputazione del gas transitato tra i soggetti titolari di tale gas;
sia opportuno prevedere che le imprese di distribuzione che gestiscono impianti
interconnessi con reti di trasporto o con altri impianti di distribuzione
concludano con le imprese che gestiscono le rispettive infrastrutture, appositi
accordi per la gestione coordinata delle interconnessioni;
sia opportuno definire una disciplina delle condizioni di accesso al servizio di
distribuzione differenziata in funzione dell'entità' del prelievo annuo stimato,
prevedendo in particolare che:
a) ai fini dell'accesso in punti di riconsegna con consumi annui fino a 200.000
metri cubi standard gli impegni di prelievo degli utenti siano determinati sulla
base dei soli dati di potenzialità degli impianti;
b) ai fini dell'accesso in punti di riconsegna con consumi annui superiori a
200.000 metri cubi standard, gli impegni di prelievo siano definiti dagli utenti
nella richiesta di accesso;
sia opportuno escludere dall'applicazione della disciplina sopra descritta, le
richieste di accesso al servizio relative ai punti di riconsegna con consumi
annui fino a 50.000 metri cubi standard;
sia necessario, anche ai fini degli eventuali conguagli previsti dall'art. 19,
comma 1, della deliberazione n. 122/2002, definire un sistema di penali che
l'impresa di distribuzione e' legittimata ad applicare agli utenti nel caso di
mancato rispetto degli impegni di prelievo dai medesimi assunti nei punti di
riconsegna con consumi superiori a 200.000 metri cubi standard;
sia opportuno, relativamente alle ipotesi di accesso al servizio per
sostituzione nella fornitura a clienti finali in precedenza serviti da altri
utenti, definire una procedura semplificata che preveda che il nuovo utente
subentri nei medesimi impegni di prelievo in precedenza assunti dall'utente
uscente per fornire il medesimo cliente finale;
sia opportuno imporre alle imprese obblighi aventi ad oggetto dati ed
informazioni da trasmettere all'Autorità' e da comunicare agli utenti che
intendono accedere al servizio di distribuzione;
Delibera:
Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1.
Definizioni
1.1. Ai fini del presente
provvedimento si applicano le definizioni di cui all'art. 2 del decreto
legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/2000)
e le seguenti ulteriori definizioni:
Autorità e' l'Autorità' per l'energia elettrica e il gas, istituita ai sensi
della legge 14 novembre 1995, n. 481;
chiusura del punto di riconsegna e' l'operazione di intercettazione del flusso
del gas mediante la chiusura della valvola di intercettazione posta presso il
gruppo di misura del punto di
riconsegna;
impegno giornaliero e' la quantità massima di gas prelevabile su base
giornaliera presso il punto di riconsegna, espressa in metri cubi
standard/giorno;
impianto di distribuzione e' una rete di gasdotti locali, integrati
funzionalmente, per mezzo dei quali e' esercitata l'attivita' di distribuzione;
l'impianto di distribuzione e' costituito dall'insieme di punti di consegna o di
interconnessione della rete di gasdotti locali, dalla stessa rete, dai gruppi di
riduzione e/o dai gruppi di riduzione finale, dagli impianti di derivazione di
utenza fino ai punti di riconsegna o di interconnessione e dai gruppi di misura;
interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna e' l'operazione di
intercettazione del flusso del gas mediante un intervento sulla rete di
distribuzione a monte del punto di riconsegna;
potere calorifico superiore effettivo e' il valore del potere calorifico
superiore effettivo del gas distribuito in una località in un anno termico t;
punto di consegna dell'impianto di distribuzione, o punto di consegna, e' il
punto coincidente con il punto di riconsegna della rete di trasporto, dove
l'utente rende direttamente o indirettamente disponibile all'impresa di
distribuzione il gas naturale direttamente o indirettamente fornito da utenti
del servizio di trasporto;
punto di riconsegna dell'impianto di distribuzione, o punto di riconsegna, e' il
punto di confine tra l'impianto di distribuzione e l'impianto del cliente
finale, dove l'impresa di distribuzione riconsegna il gas naturale all'utente
per la fornitura al cliente finale;
operatore prudente e ragionevole e' il soggetto gestore di una attività che
mette in opera nell'esecuzione delle proprie obbligazioni il livello di
diligenza, prudenza e lungimiranza ragionevolmente e normalmente messo in opera
da operatori sperimentati che svolgono lo stesso tipo di attività, nelle
medesime circostanze o circostanze similari, e che tengono conto degli interessi
dell'altra parte;
utente del servizio di distribuzione, o utente, e' l'utilizzatore del servizio
di distribuzione che ha titolo a immettere e a prelevare gas naturale per uso
proprio o per cessione ad altri.
Art. 2.
Oggetto
2.1. Il presente provvedimento
definisce criteri atti a garantire la libertà di accesso e la neutralità
nell'erogazione del pubblico servizio di distribuzione, inteso come l'utilizzo
di un impianto di distribuzione o di porzioni di esso mediante il prelievo, ad
uno o più punti di riconsegna, del gas naturale che si ha titolo ad immettere
presso uno o più punti di consegna del medesimo impianto di distribuzione o
dell'impianto direttamente o indirettamente interconnesso.
2.2. Qualora più imprese di distribuzione esercitino il servizio in impianti di
distribuzione interconnessi, esse, entro e non oltre sei mesi dall'entrata in
vigore del presente provvedimento, definiscono accordi di gestione funzionali
all'utilizzo di cui al precedente comma 2.1. Tali accordi sono trasmessi
all'Autorità' nei quindici giorni successivi alla loro conclusione.
2.3. Qualora più imprese di distribuzione esercitino il servizio su diverse
porzioni del medesimo impianto, esse, entro e non oltre tre mesi dall'entrata in
vigore del presente provvedimento, definiscono mediante accordi le procedure
operative e gli scambi di informazioni necessari all'ottimizzazione della
gestione dell'impianto. Tali accordi sono trasmessi all'Autorità' nei quindici
giorni successivi alla loro conclusione.
Art. 3.
Criteri generali per l'adozione e l'aggiornamento del codice di rete
3.1. L'Autorità', ad integrazione
dei criteri definiti dal presente provvedimento, adotta un codice di rete tipo,
in esito ad un procedimento che coinvolga, ove possibile, anche le associazioni
rappresentative delle imprese di distribuzione, anche mediante gruppi di lavoro,
da avviare e disciplinare con successivo provvedimento del direttore generale
dell'Autorità'.
3.2. In seguito all'entrata in vigore del codice di rete tipo di cui al
precedente comma 3.1, l'impresa di distribuzione adotta il proprio codice di
rete, ai sensi dell'art. 24, comma 5, del decreto legislativo n. 164/2000:
a) adottando la disciplina prevista dal codice di rete tipo, mediante apposita
dichiarazione scritta trasmessa all'Autorità';
ovvero
b) redigendo tale codice sulla base dello schema di codice di rete allegato al
presente provvedimento (Allegato a).
3.3. Qualora l'impresa di distribuzione adotti il proprio codice di rete secondo
quanto disposto dal comma 3.2, lettera a), l'approvazione di competenza
dell'Autorità' si intende rilasciata con decorrenza dalla data di ricevimento
della dichiarazione ivi prevista. In tale caso, l'impresa di distribuzione ha
facoltà di integrare il proprio codice di rete, previa approvazione da parte
dell'Autorita', mediante apposite clausole che si giustificano in ragione di
specifiche esigenze debitamente motivate.
3.4. L'Autorità', con il medesimo procedimento di cui al comma 3.1, approva con
cadenza di norma annuale gli aggiornamenti del codice di rete tipo che integrano
di diritto i codici di rete adottati ai sensi del comma 3.2, lettera a).
3.5. L'impresa di distribuzione che ha adottato il proprio codice di rete ai
sensi del comma 3.2, lettera a), eventualmente aggiornato ai sensi del comma
3.4, in ogni momento ha facoltà di rinunciare a tale codice che resterà comunque
in vigore sino all'approvazione da parte dell'Autorità' del codice di rete
predisposto dalla medesima impresa ai sensi del comma 3.2, lettera b).
3.6. L'Autorità' pubblica ed aggiorna, nel proprio sito Internet
(www.autorita.energia.it), l'elenco delle imprese di distribuzione che hanno
adottato il codice di rete ai sensi del comma 3.2, lettera a).
3.7. L'impresa di distribuzione rende pubblico il codice di rete, eventualmente
predisposto ai sensi del comma 3.2, lettera b), ed i relativi aggiornamenti,
entro quindici giorni dalla loro approvazione da parte dell'Autorità'.
Titolo II
OBBLIGHI INFORMATIVI
Art. 4.
Descrizione dell'impianto di distribuzione
4.1. L'impresa di distribuzione
rende pubblica, anche tramite il proprio sito Internet, la seguente
documentazione:
a) l'elenco degli impianti di distribuzione nei quali insistono i punti di
riconsegna gestiti dall'impresa di distribuzione;
b) l'elenco dei comuni dove e' svolto il servizio di distribuzione;
c) l'elenco delle sedi presso le quali l'impresa rende disponibili le
informazioni di cui al successivo comma 4.2.;
d) l'elenco dei punti di consegna di ciascun impianto di cui alla lettera a), e
relativi codici identificativi;
e) relativamente agli impianti nei quali l'impresa di distribuzione
eventualmente eserciti il servizio nelle condizioni di cui all'art. 2, comma 3,
l'individuazione della porzione di impianto gestita nonché delle porzioni
gestite da altre imprese opportunamente indicate;
f) nel caso di impianti di distribuzione interconnessi con impianti gestiti da
altre imprese di distribuzione, i dati identificativi dell'interconnessione,
nonché l'elenco dei punti di consegna.
4.2. Presso le sedi di cui al precedente comma 4.1, lettera c), l'impresa di
distribuzione rende disponibili ai soggetti interessati che ne facciano
richiesta, informazioni tecniche e descrittive degli impianti di distribuzione,
compresa la rappresentazione planimetrica degli impianti stessi.
Art. 5.
Codice identificativo del punto di riconsegna
5.1. Entro sei mesi dall'entrata in
vigore del presente provvedimento, le imprese di distribuzione attribuiscono un
codice identificativo univoco ad ogni singolo punto di riconsegna appartenente
ad ogni singolo impianto di distribuzione gestito dalle stesse imprese.
5.2. Il codice identificativo del punto di riconsegna dovrà almeno essere
costituito dal codice del punto di consegna correlato ad esso e da un numero
progressivo.
5.3. Il codice identificativo può essere richiesto dai soggetti interessati in
seguito alla realizzazione dell'allacciamento, ovvero in occasione della
richiesta di accesso al servizio di distribuzione.
Art. 6.
Programmi di estensione, potenziamento e manutenzione
6.1. L'impresa di distribuzione
rende pubblica, anche tramite il proprio sito Internet, per ciascun impianto di
distribuzione, o per la porzione di impianto gestita, la seguente
documentazione:
a) il piano annuale degli interventi di sviluppo dell'impianto, con particolare
evidenza delle aree di intervento e delle cadenze temporali relative agli
interventi di estensione e di potenziamento;
b) il piano annuale delle manutenzioni, con evidenza degli interventi che
comportano la sospensione totale o parziale dell'erogazione del servizio;
c) il piano mensile degli interventi che comportano la sospensione
dell'erogazione del servizio su uno o più punti di riconsegna, con
l'identificazione della tipologia d'intervento, della sua ubicazione e dei
relativi tempi di esecuzione programmati.
6.2. Nella redazione dei piani di cui al comma 6.1, l'impresa di distribuzione
tiene conto dei piani delle imprese di distribuzione che gestiscono impianti di
distribuzione interconnessi o altre porzioni del medesimo impianto, in base agli
accordi di cui all'art. 2, commi 2 e 3, nonché dei piani pubblicati dalle
imprese di trasporto.
6.3. La pubblicazione dei piani annuali e' effettuata entro il 15 settembre 2005
ed e' aggiornata annualmente.
6.4. La pubblicazione del piano mensile e' effettuata entro i primi cinque
giorni lavorativi del mese precedente a quello cui si riferisce il piano, a
decorrere dal mese di settembre 2004.
Art. 7.
Dati di prelievo e profili di prelievo standard
7.1. L'impresa di distribuzione
rende pubblici, anche tramite il proprio sito Internet, profili di prelievo
standard associati a categorie d'uso del gas, entrambi definiti dall'Autorità'
con proprio provvedimento sulla base di una metodologia unica per tutte le
imprese di distribuzione.
7.2. L'impresa di distribuzione rende disponibile, su richiesta del cliente
finale del proprio impianto di distribuzione, i dati di prelievo e i dati
identificativi che lo riguardano.
Art. 8.
Dati, informazioni e documenti da tenere a disposizione dell'Autorita'
8.1. L'impresa di distribuzione
tiene a disposizione dell'Autorita', relativamente a ciascun impianto di
distribuzione gestito o alla porzione di impianto gestita, e con riferimento
agli ultimi tre anni, l'elenco di tutti i punti di riconsegna, corredato dai
dati e delle informazioni con il dettaglio elencato all'art. 13, comma 2.
8.2. L'impresa di distribuzione tiene a disposizione dell'Autorita',
relativamente a ciascun impianto di distribuzione gestito, o per la porzione di
impianto gestita, e per ogni mese, le informazioni riguardanti le richieste di
accesso e, per i punti di riconsegna con prelievi annui superiori a 200.000
metri cubi standard, i dati dei prelievi occorrenti all'allocazione, per singolo
utente, presso il punto di consegna dell'impianto di distribuzione.
Art. 9.
Obblighi informativi a carico degli utenti del servizio di distribuzione
9.1. L'utente comunica all'impresa
di distribuzione, per singolo punto di consegna:
a) i dati identificativi dei soggetti esercenti l'attività' di vendita dai quali
lo stesso e' fornito;
b) nel caso di più esercenti l'attività' di vendita di cui alla lettera a)
presenti presso lo stesso punto di consegna, le regole di ripartizione della
disponibilità del gas naturale tra tali esercenti, convenute con i medesimi.
9.2. I soggetti di cui al comma 9.1 comunicano tempestivamente all'impresa di
distribuzione eventuali variazioni delle informazioni di cui al medesimo comma
9.1, anche a seguito di sostituzioni nella fornitura a clienti finali, o in
corrispondenza di nuove attivazioni o riattivazioni di punti di riconsegna con
prelievi annui inferiori a 50.000 metri cubi standard.
9.3. Qualora non comporti l'incremento del massimo prelievo orario, l'utente
titolare dell'accesso può comunicare all'impresa di distribuzione la variazione
dell'impegno giornaliero.
9.4. Per ogni punto di riconsegna la variazione in diminuzione dell'impegno
giornaliero e' consentita solamente a decorrere dal 1° ottobre di ogni anno.
Art. 10.
Obblighi informativi a vantaggio dell'impresa di trasporto
10.1. L'impresa di distribuzione
comunica tempestivamente all'impresa di trasporto le informazioni ricevute dagli
utenti del servizio di distribuzione di cui all'art. 9.
10.2. L'impresa di distribuzione comunica all'impresa di trasporto:
a) i dati identificativi del soggetto da cui acquista eventuali quantitativi di
gas;
b) l'indicazione del punto di consegna, o del punto di riconsegna del sistema di
trasporto ad esso correlato, in cui il quantitativo di gas di cui alla let-tera
a) e' reso disponibile; nonché
c) le eventuali variazioni delle informazioni di cui alle precedenti lettere a)
e b).
10.3. Gli esercenti l'attività' di vendita, che direttamente o indirettamente
forniscono gas naturale a utenti del servizio di distribuzione e che a loro
volta dispongono di gas naturale in virtù di contratti conclusi con altri
esercenti l'attività' di vendita, comunicano all'impresa di trasporto, per punto
di riconsegna del sistema di trasporto:
a) i dati identificativi dei soggetti a cui forniscono il gas naturale;
b) i dati identificativi dei soggetti da cui sono riforniti di gas naturale e,
nel caso di più soggetti, le regole di ripartizione della disponibilità del gas.
10.4. I soggetti di cui al comma 10.3 comunicano tempestivamente all'impresa di
trasporto eventuali modifiche delle informazioni di cui al medesimo comma 10.3,
anche a seguito di sostituzioni nella fornitura a clienti finali.
10.5. Gli esercenti l'attività' di vendita che si trovano nelle condizioni di
cui al comma 10.3 al momento dell'entrata in vigore del presente provvedimento
si registrano, ai fini delle procedure di cui all'art. 20, inviando i propri
dati identificativi all'impresa di trasporto. Gli esercenti l'attività' di
vendita che si trovino nelle condizioni di cui al comma 10.3 successivamente
all'entrata in vigore del presente provvedimento, si registrano contestualmente.
Art. 11.
Obblighi di coordinamento tra le imprese di distribuzione e l'impresa di
trasporto
11.1. Le imprese di distribuzione,
in forma singola o associata, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente
provvedimento, concordano con le imprese di trasporto le procedure operative e
gli scambi di informazioni necessari all'ottimizzazione della gestione degli
impianti di distribuzione e delle reti di trasporto, nonché le verifiche
necessarie alla coerenza dei processi di accesso e di erogazione del servizio di
distribuzione con particolare riferimento ai punti di riconsegna condivisi del
sistema di trasporto. L'accordo e' trasmesso all'Autorità' entro quindici giorni
dalla sua conclusione.
Titolo III
ACCESSO AL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE
Art. 12.
Continuita' dell'accesso
12.1. Nei punti di riconsegna attivi
alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, che costituiscono
oggetto dei rapporti contrattuali in essere, l'impresa di distribuzione
garantisce la continuità dell'accesso erogando il servizio secondo le condizioni
convenute con l'utente. Tali condizioni restano in vigore sino all'approvazione
del codice di rete ai sensi dell'art. 3, ad eccezione di quelle incompatibili
con il presente provvedimento, le quali cessano di produrre effetti dalla sua
entrata in vigore.
Art. 13.
Accesso per attivazione di nuovi punti di riconsegna, per variazione
contrattuale del massimo prelievo orario, per riattivazione di punti di
riconsegna esistenti
13.1. L'accesso al servizio di
distribuzione per i punti di riconsegna con prelievi annui superiori a 50.000
metri cubi standard, nel caso di attivazioni successive alla data di entrata in
vigore del presente provvedimento, ovvero di richieste di una variazione
contrattuale del massimo prelievo orario presso punti di riconsegna attivi,
ovvero di richieste di riattivazione di punti di riconsegna esistenti, e'
disciplinato dal presente articolo.
13.2. La richiesta, ai fini dell'accesso al servizio di distribuzione per i casi
di cui al comma 13.1, contiene i seguenti elementi:
a) l'elenco dei punti di riconsegna per i quali si richiede l'accesso, completo,
per ciascun punto, delle seguenti indicazioni: ubicazione del punto di
riconsegna e, se presente, matricola del misuratore installato; dati
identificativi del cliente finale associato a tale punto; potenzialità totale
degli apparecchi installati presso il cliente finale e relativa categoria d'uso
del gas; data dalla quale si richiede che il servizio decorra; massimo prelievo
orario, espresso in metri cubi standard/ora; prelievo annuo previsto; per punti
di riconsegna con prelievi annui superiori a 200.000 metri cubi standard,
impegno giornaliero, espresso in metri cubi standard/giorno;
b) il codice identificativo dei punti di consegna corrispondenti ai singoli
punti di riconsegna di cui alla lettera a);
c) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di essere parte contraente
di contratti di fornitura a clienti finali presso i punti di riconsegna di cui
alla lettera a), completa dell'indicazione delle estensioni temporali di ciascun
contratto;
d) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di disporre, direttamente
ovvero in virtù di contratti con esercenti l'attività' di vendita opportunamente
indicati, di gas naturale presso i punti di riconsegna della rete di trasporto
corrispondenti ai punti consegna di cui alla precedente lettera b);
e) nel caso in cui i contratti di cui alla precedente lettera d) siano stati
conclusi con una pluralità di esercenti, l'indicazione delle regole di
ripartizione della disponibilità di gas tra tali esercenti, convenute con i
medesimi;
f) nel caso in cui l'accesso venga richiesto per fornire gas naturale ad un
cliente finale, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di aver
ottenuto l'autorizzazione alla vendita ai sensi del decreto del Ministro delle
attività produttive del 24 giugno 2002;
g) nel caso in cui l'accesso venga richiesto per uso proprio, la dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà relativa all'uso del gas naturale.
13.3. La richiesta di accesso deve pervenire all'impresa di distribuzione almeno
sette giorni lavorativi prima della data di decorrenza contenuta nella medesima
richiesta.
13.4. L'impresa di distribuzione consente la rettifica di eventuali errori
materiali contenuti nella richiesta di accesso nei due giorni successivi alla
data di cui al comma 13.3 e, in relazione ai punti di riconsegna con prelievi
annui superiori a 200.000 metri cubi standard, effettua la rettifica
dell'impegno giornaliero indicato nella richiesta, laddove non risultasse
compatibile con il vincolo di cui all'art. 9, comma 4.
13.5. L'impresa di distribuzione soddisfa le richieste contenenti gli elementi
di cui al comma 13.2 e pervenute nei termini di cui al comma 13.3, consentendo
l'accesso dalla data indicata nelle medesime richieste, fatte salve le richieste
che sottostanno alle verifiche di cui al comma 13.6 che producano esito
negativo.
13.6. Nel caso di richieste di accesso riguardanti punti di riconsegna da
attivare successivamente alla data di entrata in vigore del presente
provvedimento, ovvero di richieste di un incremento del massimo prelievo orario
presso punti di riconsegna attivi, ovvero richieste di riattivazioni di punti di
riconsegna esistenti, l'impresa di distribuzione verifica la compatibilità della
richiesta con la capacità di trasporto dell'impianto di distribuzione e con gli
obblighi di servizio pubblico.
13.7. Qualora l'esito della verifica di cui al precedente comma 13.6 sia
negativo, l'impresa di distribuzione, entro il quinto giorno lavorativo
successivo alla data di cui al comma 13.3, comunica al richiedente il rifiuto di
accesso con atto scritto e motivato. Copia del rifiuto viene contestualmente
trasmessa all'Autorità', all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato e
al Ministero delle attività produttive. L'esito negativo della verifica di cui
al comma 13.6 per un punto di riconsegna, esonera l'impresa di distribuzione dal
dare seguito all'eventuale richiesta di attivazione di cui alla deliberazione 2
marzo 2002, n. 47/2000.
13.8. Entro il quinto giorno lavorativo successivo alla data di cui al comma
13.3 l'impresa di distribuzione comunica all'impresa di trasporto interessata,
in relazione agli accessi al servizio di distribuzione consentiti:
a) il codice identificativo dei punti di consegna corrispondenti ai singoli
punti di riconsegna presso i quali l'utente ha avuto accesso;
b) i dati identificativi dell'utente di cui alla lettera a);
c) la data dalla quale e' stato consentito l'accesso;
d) i dati relativi agli esercenti l'attività' di vendita, di cui al comma 13.2,
lettere d) ed e).
13.9. L'utente che ha ottenuto l'accesso ai sensi del presente articolo,
comunica tempestivamente all'impresa di distribuzione ogni modifica dei fatti
oggetto delle dichiarazioni di cui al comma 13.2.
Art. 14.
Accesso per sostituzione nella fornitura a clienti finali
14.1. L'accesso al servizio di
distribuzione che venga richiesto da un soggetto che avvii una nuova fornitura
ad uno o più clienti finali in precedenza forniti da altri utenti, e'
disciplinato dal presente articolo, purché non venga richiesta anche una
variazione della massima portata oraria, ovvero una modifica delle categorie
d'uso o dell'impegno giornaliero tale da determinare un incremento della massima
portata oraria. In tali casi l'accesso al servizio e' disciplinato secondo le
disposizioni contenute nell'art. 13.
14.2. Ai fini dell'accesso il soggetto di cui al precedente comma fa pervenire
all'impresa di distribuzione, nei termini previsti dal successivo art. 29,
un'apposita richiesta che contenga i seguenti elementi:
a) l'elenco dei punti di riconsegna per i quali si richiede l'accesso, completo,
per ciascun punto, delle seguenti informazioni: ubicazione del punto di
riconsegna e, se presente, la matricola del misuratore installato; data dalla
quale decorre il servizio, ai sensi dell'art. 29; dati identificativi del
cliente finale allacciato;
b) codice identificativo dei punti di consegna corrispondenti ai singoli punti
di riconsegna di cui alla lettera a);
c) per ciascuno dei punti di riconsegna di cui alla lettera a), una
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata dal cliente finale, o
atto equipollente, che attesti la cessazione del rapporto contrattuale tra il
medesimo cliente finale e l'utente al quale il soggetto di cui al comma 14.1 si
sostituisce nella fornitura al medesimo cliente finale;
d) le dichiarazioni di cui all'art. 13, comma 2, lettere da c) a g).
14.3. L'utente che ha presentato la richiesta contenente gli elementi di cui al
comma 14.2 e nel rispetto dei termini di cui all'art. 29, a decorrere dalla data
indicata nella medesima richiesta si sostituisce nel rapporto con l'impresa di
distribuzione relativo a ogni punto di riconsegna indicato nella richiesta.
14.4. L'impresa di distribuzione consente la rettifica di eventuali errori
materiali contenuti nella richiesta di cui al comma 14.2, nei due giorni
successivi alla data di ricezione della richiesta.
14.5. La richiesta di accesso di cui al comma 14.2 non implica disattivazione,
ai sensi della deliberazione dell'Autorità' 2 marzo 2000, n. 47/2000, dei punti
di riconsegna oggetto della richiesta medesima.
14.6. L'impresa di distribuzione, entro tre giorni lavorativi dalla data di
ricevimento della richiesta di cui al comma 14.2, comunica all'impresa di
trasporto interessata:
a) la data a decorrere dalla quale e' trasferito l'accesso presso ciascun punto
di riconsegna;
b) il codice identificativo dei punti di consegna corrispondenti ai singoli
punti di riconsegna;
c) i dati identificativi, per ciascun punto di riconsegna, del soggetto al quale
e' trasferito l'accesso, nonché dell'utente al quale il medesimo soggetto si
sostituisce nella fornitura al cliente finale;
d) i dati identificativi degli esercenti l'attività' di vendita, e
dell'eventuale regola di ripartizione, indicati nelle dichiarazioni di cui
all'art. 13, comma 2, lettere d) ed e), trasmesse ai sensi del comma 14.2, e
comunica la conferma della sostituzione al soggetto di cui al comma 14.1 e
all'utente al quale tale soggetto si sostituisce, nonché la data dalla quale la
sostituzione ha effetto ai sensi dell'art. 29.
14.7. L'utente uscente comunica tempestivamente agli esercenti l'attivita' di
vendita che lo forniscono interessati dalla sostituzione, le informazioni
necessarie ai medesimi esercenti ai fini dell'assolvimento degli obblighi
informativi di cui all'art. 10, comma 4.
Art. 15.
Rilevazione dei prelievi presso il punto di riconsegna in caso di sostituzione
nella fornitura a clienti finali
15.1. Nel caso di sostituzione nella
fornitura a clienti finali, la rilevazione dei prelievi presso il punto di
riconsegna e' effettuata nel periodo compreso tra il terzo giorno lavorativo
precedente ed il primo giorno lavorativo successivo al giorno di decorrenza
della sostituzione nella fornitura.
15.2. L'impresa di distribuzione riconduce il dato di prelievo, rilevato ai
sensi del comma 15.1, al dato di prelievo corrispondente alla data dalla quale
decorre l'erogazione del servizio, estrapolando i valori dell'ultima lettura
disponibile.
15.3. L'impresa di distribuzione comunica il dato di cui al comma 15.2 agli
utenti interessati dalla sostituzione nella fornitura a clienti finali.
L'impresa di distribuzione comunica altresì all'utente che ha ottenuto l'accesso
al servizio ai sensi dell'art. 14, il dato progressivo di prelievo dell'anno
termico in corso.
Titolo IV
CONDIZIONI MINIME PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO
Art. 16.
Chiusura del punto di riconsegna e interruzione dell'alimentazione del punto di
riconsegna per morosità del cliente finale
16.1. In caso di perdurante morosità del cliente finale, l'utente può'
richiedere all'impresa di distribuzione la chiusura del punto di riconsegna,
sostenendone il costo. L'utente comunica l'intervento di chiusura al cliente
finale secondo i tempi e le modalità previsti per la sospensione della fornitura
dall'art. 9, comma 9.1, della deliberazione dell'Autorità' 18 ottobre 2001, n.
229/2001.
16.2. L'impresa di distribuzione provvede all'esecuzione dell'intervento di
chiusura di cui al comma 16.1. Il dato di prelievo presso il gruppo di misura
relativo al cliente finale e' rilevato in concomitanza con tale intervento. Il
soggetto che effettua la lettura rende noto tale dato, se non già disponibile,
all'impresa di distribuzione, all'utente ed al cliente finale, entro il giorno
lavorativo successivo al giorno corrispondente all'intervento di chiusura del
punto di riconsegna.
16.3. L'impresa di distribuzione, qualora sia impossibilitata a effettuare, per
cause indipendenti dalla sua volontà, l'intervento di chiusura di cui al comma
16.1, comunica il mancato intervento all'utente entro le ventiquattro ore
successive, indicando:
a) le cause del mancato intervento di chiusura;
b) se sussiste, la possibilità di procedere con l'intervento di interruzione
dell'alimentazione del punto di riconsegna;
c) la stima di massima del costo per la esecuzione dell'intervento di cui alla
lettera b).
16.4. Nel caso in cui l'utente richieda di procedere all'effettuazione
dell'intervento di interruzione di cui al comma 16.3, lettera b), l'impresa di
distribuzione, entro il secondo giorno lavorativo successivo a tale richiesta,
fornisce all'utente il preventivo dettagliato per l'effettuazione
dell'intervento d'interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna.
16.5. Entro tre giorni lavorativi dalla accettazione da parte dell'utente del
preventivo di cui al comma 16.4, l'impresa di distribuzione concorda con lo
stesso la data dell'esecuzione dell'intervento di interruzione
dell'alimentazione del punto di riconsegna.
Art. 17.
Sospensione dell'erogazione del servizio di distribuzione
17.1. L'impresa di distribuzione
provvede a organizzare il servizio sostitutivo necessario a garantire
l'alimentazione dei punti di riconsegna interessati, sostenendo i costi di tale
servizio e ripartendo i costi relativi alla materia prima tra gli utenti
interessati dal servizio sostitutivo, nei casi di sospensione dell'erogazione
del servizio per:
a) interventi di manutenzione;
b) interventi di dismissione, estensione o potenziamento dell'impianto di
distribuzione;
c) interventi derivanti da interferenze con opere di terzi;
17.2. L'impresa di distribuzione programma gli interventi che comportano
sospensione dell'erogazione del servizio e li rende pubblici per mezzo dei piani
mensili di cui all'art. 6, comma 1, lettera c). Essa può riprogrammare tali
interventi, dandone tempestivamente comunicazione agli utenti interessati; in
ogni caso tale comunicazione di riprogrammazione deve avvenire con un anticipo
di almeno quarantotto ore rispetto alla data di esecuzione dell'intervento
programmata.
17.3. In relazione ad interventi programmati di cui al comma 17.2, qualora uno o
più utenti interessati da un intervento ne richiedano la riprogrammazione entro
il giorno 15 del mese precedente al mese in cui e' previsto l'intervento,
l'impresa di distribuzione verifica la possibilità di accettare la richiesta e
comunica l'esito della verifica entro il giorno 25 del mese precedente
all'intervento a tutti gli utenti interessati. Qualora uno dei termini indicati
nel presente comma ricada nei giorni di sabato, domenica o altro giorno festivo,
tale termine e' rimandato al primo giorno lavorativo seguente. La
riprogrammazione non comporta oneri aggiuntivi a quelli indicati nel presente
articolo a carico gli utenti.
17.4. Nei casi di sospensione dell'erogazione del servizio, l'impresa di
distribuzione effettua quanto nelle proprie disponibilità, usando con continuità
la dovuta diligenza di un operatore prudente e ragionevole, affinché il periodo
di sospensione sia limitato al tempo strettamente necessario all'esecuzione
dell'intervento, impegnandosi ad avvertire tempestivamente gli utenti
interessati dalla sospensione del servizio nei casi di sospensione non
programmati.
17.5. In tutti i casi in cui il servizio sostitutivo sia effettuato mediante
carro bombolaio, l'impresa di distribuzione e' responsabile dell'odorizzazione
del gas.
Art. 18.
Determinazione delle penali per il servizio di distribuzione
18.1. L'impresa di distribuzione
applica ai punti di riconsegna con prelievi annui superiori a 200.000 metri cubi
standard penali per superamento dell'impegno giornaliero.
18.2. Le penali di cui al comma 18.1 sono stabilite dall'Autorità' con proprio
provvedimento. In via transitoria si applicano le disposizioni di cui all'art.
30.
18.3. I ricavi derivanti dall'applicazione delle penali sono posti in detrazione
dal termine relativo al vincolo dei ricavi per le tariffe di distribuzione
relative all'anno termico successivo.
Art. 19.
Procedure funzionali all'allocazione dei quantitativi di gas tra gli utenti dei
punti di riconsegna condivisi del sistema di trasporto
19.1. L'impresa di distribuzione
determina i dati da comunicare all'impresa di trasporto per le procedure di
allocazione dei quantitativi di gas tra gli utenti dei punti di riconsegna del
sistema di trasporto, con la seguente procedura:
a) per ogni utente del servizio di distribuzione, con riferimento al totale dei
punti di riconsegna correlati a un singolo punto di consegna, determina sulla
base della tipologia di misura: il totale mensile dei prelievi basati su misure;
il totale mensile dei prelievi stimati; il totale giornaliero dei prelievi
misurati;
b) individua nell'ambito dei valori mensili di cui alla lettera a), le categorie
d'uso di cui all'art. 7, comma 1;
c) individua il quantitativo su base mensile immesso dall'impresa di
distribuzione a proprio titolo.
I dati relativi ai prelievi presso punti di riconsegna con gruppi di misura non
dotati di correttore, sono riportati a condizioni standard applicando un
opportuno fattore di correzione.
19.2. L'impresa di distribuzione trasmette i dati di cui al comma 19.1
all'impresa di trasporto, entro il terzo giorno lavorativo del mese successivo a
quello a cui si riferiscono i dati.
Art. 20.
Allocazione dei quantitativi di gas tra gli utenti del servizio di trasporto
presso i punti di riconsegna condivisi del sistema di trasporto
20.1. L'impresa di trasporto, sulla
base dei dati di cui all'art. 19, per ogni punto di riconsegna condiviso del
sistema di trasporto:
a) determina la differenza tra il quantitativo mensile rilevato presso il punto
di riconsegna della rete di trasporto, diminuito del quantitativo di cui
all'art. 19, comma 1, lettera c), e la somma dei quantitativi di tutti gli
utenti di cui all'art. 19, comma 1, e ripartisce detta differenza in proporzione
tra i prelievi stimati mensili di cui al medesimo art. 19, comma 1, lettera a);
b) sulla base dei dati di cui alla lettera a) del presente comma, dei dati di
cui all'art. 19, comma 1, lettera b), delle informazioni di cui all'art. 10,
all'art. 13, comma 8, lettera d), e all'art. 14, comma 6, lettera d), determina
per singolo utente del servizio di trasporto il volume di gas totale mensile;
c) effettua la profilazione giornaliera dei dati mensili applicando i profili di
prelievo, di cui all'art. 7, comma 1, associati alle categorie d'uso trasmesse
dalle imprese di distribuzione, e individua il quantitativo di gas da allocare
giornalmente ad ogni utente del servizio di trasporto.
20.2. Qualora sia resa disponibile la misura per un punto di riconsegna oggetto
di stima di prelievo, l'impresa di trasporto, ai fini dell'allocazione,
rettifica il dato stimato effettuando un conguaglio nel mese in cui la misura si
renda disponibile.
Art. 21.
Monitoraggio del gas immesso e prelevato
21.1. Annualmente le imprese di
distribuzione raccolgono, per singolo impianto o per la porzione di impianto
gestita, i dati relativi al gas naturale prelevato presso la totalità dei punti
di riconsegna, opportunamente corretti per riportare i quantitativi di gas
prelevati alle condizioni standard, e i dati corrispondenti ai quantitativi di
gas transitati presso i punti di consegna corrispondenti, diminuiti degli
eventuali quantitativi immessi dalle stesse imprese di distribuzione a proprio
titolo.
21.2. I dati di cui al precedente comma 21.1 sono comunicati all'Autorità' e
pubblicati dall'impresa di distribuzione, anche tramite il proprio sito
Internet, entro il 30 settembre di ogni anno.
Art. 22.
Determinazione del potere calorifico superiore effettivo
22.1. Le modalità e le procedure per
la determinazione del potere calorifico superiore effettivo sono determinate con
provvedimento dell'Autorità'.
22.2. Sino all'emanazione del provvedimento di cui al comma 22.1, sono prorogate
le disposizioni di cui all'art. 16, commi 1, 2, 5, 6, 7, della deliberazione 28
dicembre 2000, n. 237/2000.
Art. 23.
Responsabilità e gestione degli impianti di misura presso i punti di consegna
dell'impianto di distribuzione
23.1. Sono a carico dell'impresa di
distribuzione gli oneri relativi agli adempimenti di metrologia legale e di
lettura dell'impianto di misura associato al punto di consegna dell'impianto di
distribuzione dalla stessa gestito.
23.2. Qualsiasi modifica apportata all'impianto di misura del punto di consegna
della rete di distribuzione e' preventivamente comunicata dall'impresa di
distribuzione all'impresa di trasporto.
23.3. Gli utenti del servizio di distribuzione presso un punto di consegna e gli
utenti del servizio di trasporto che li riforniscono, direttamente o
indirettamente, presso il corrispondente punto di riconsegna del sistema
trasporto, possono chiedere all'impresa di distribuzione la verifica della
correttezza del dato rilevato presso l'impianto di misura.
23.4. I costi della verifica di cui al comma 23.3 sono addebitati all'utente che
la richiede. Nel caso in cui dalle verifiche risulti un funzionamento non
corretto dell'impianto di misura, il costo delle verifiche e' addebitato
all'impresa di distribuzione.
Art. 24.
Fatturazione e pagamento
24.1. Ai fini della fatturazione del
servizio di distribuzione, in assenza di dati di prelievo misurati, l'impresa di
distribuzione effettua la stima dei dati sulla base dei profili di prelievo
standard di cui all'art. 7.
24.2. Gli importi versati a titolo di corrispettivo per il servizio di
distribuzione basati su dati di prelievo stimati sono soggetti a conguaglio a
seguito di disponibilità, da parte dell'impresa di distribuzione, di dati di
prelievo misurati.
24.3. Nella documentazione di fatturazione sono riportati i codici
identificativi dei punti di riconsegna a cui la fattura si riferisce, di cui
all'art. 5.
24.4. L'impresa di distribuzione emette fattura agli utenti su base mensile. La
trasmissione delle fatture agli utenti e' effettuata con anticipo via fax e
conferma per lettera.
24.5. La data di scadenza utile per il pagamento delle fatture da parte
dell'utente non può essere inferiore a trenta giorni dalla data di emissione
delle stesse. In caso di scadenza della fattura ricadente nei giorni di sabato,
domenica, o altro giorno festivo, il termine di scadenza ricade nel primo giorno
lavorativo seguente.
24.6. Nel caso di ritardato pagamento della fattura, l'impresa di distribuzione
può applicare sulla stessa una indennità di mora sugli importi fatturati e non
pagati entro i termini di cui al precedente comma 24.5, interessi per ogni
giorno di ritardo pari al tasso EURIBOR a dodici mesi corrispondente a ciascun
giorno di ritardo, maggiorato di due punti percentuali.
24.7. Nel caso di morosità dell'utente dell'impresa di distribuzione, quest'ultima
ha diritto a rivalersi sulla garanzia finanziaria di cui all'art. 26.
Art. 25.
Condizioni economiche per l'attività' di lettura e di gestione dei dati
25.1. La determinazione delle
condizioni economiche relative all'attivita' di lettura dei consumi e di
gestione dei dati di consumo di cui all'art. 4, comma 9, della deliberazione 21
dicembre 2001, n. 311/2001, applicate dall'impresa di distribuzione,
costituiranno oggetto di successivo provvedimento da parte dell'Autorità'.
25.2. Sino all'adozione del provvedimento di cui al comma 25.1, le imprese di
distribuzione rendono pubblici, anche mediante il proprio sito Internet,
eventuali costi relativi alle attività di cui al medesimo comma 25.1.
Titolo V
TUTELA DEI CONTRAENTI
Art. 26.
Garanzia finanziaria
26.1. L'impresa di distribuzione può
richiedere all'utente il rilascio di una garanzia finanziaria a copertura delle
obbligazioni derivanti dal servizio di distribuzione, purché l'importo non sia
superiore ad un quarto del valore complessivo del contratto di distribuzione di
gas.
26.2. L'utente e' tenuto ad integrare, entro dieci giorni, la garanzia
finanziaria sino all'importo originario di sottoscrizione nel caso in cui
l'impresa di distribuzione vi attinga per rivalersi dell'importo dovuto
dall'utente stesso nei casi di cui all'art. 24, comma 7.
Art. 27.
Risoluzione delle controversie
27.1. In caso di controversie
relative all'interpretazione e all'applicazione del contratto di distribuzione,
e fino all'adozione del regolamento di cui all'art. 2, comma 24, lettera b),
della legge 14 novembre 1995, n. 481, le parti ricorrono all'Autorità' per
l'attivazione di una procedura di arbitrato secondo le modalità dalla stessa
definite con proprio regolamento.
Titolo VI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 28.
Disposizioni transitorie in materia di profili di prelievo standard
28.1. Sino all'adozione da parte
dell'Autorità' del provvedimento di cui all'art. 7, comma 1, le imprese di
distribuzione rendono pubblici, anche tramite il proprio sito Internet, entro il
1° ottobre 2004, i profili di prelievo utilizzati dalle stesse, e le relative
categorie d'uso del gas associate.
28.2. Sino all'adozione da parte dell'Autorità' del provvedimento di cui
all'art. 7, comma 1, la stima dei dati di cui all'art. 24, comma 1, e'
effettuata applicando i profili di prelievo e le categorie d'uso di cui al comma
28.1.
28.3. Entro la medesima data di cui al comma 28.1, le imprese di distribuzione
trasmettono all'Autorità' i criteri e le metodologie, nonché ogni altro elemento
utilizzato per la definizione dei profili di prelievo e delle categorie d'uso di
cui al comma 28.1.
Art. 29.
Disposizioni transitorie in materia di accesso per sostituzione nella fornitura
a clienti finali
29.1. L'impresa di trasporto, per
quanto non già applicato, entro e non oltre sei mesi dall'entrata in vigore del
presente provvedimento, presenta all'Autorità' per l'approvazione, proposte di
modifica della disciplina di trasferimento di capacità di cui al proprio codice
di rete per il trasporto, finalizzate a consentire che, entro l'inizio dell'anno
termico 2005-2006:
a) i trasferimenti di capacità presso i punti di riconsegna del sistema di
trasporto abbiano efficacia a partire da qualsiasi giorno del mese;
b) sia reso minimo il periodo di tempo intercorrente tra il termine ultimo per
la presentazione della richiesta e la decorrenza del trasferimento di capacità.
29.2. Sino all'entrata in vigore delle modifiche del codice di rete di cui al
comma 29.1, l'impresa di distribuzione soddisfa le richieste di accesso di cui
all'art. 14, comma 2, consentendo l'accesso con decorrenza dal 1° del mese
successivo al mese nel quale e' pervenuta la richiesta medesima. A tal fine, la
richiesta di accesso deve pervenire all'impresa di distribuzione entro il
secondo giorno lavorativo di tale mese.
29.3. A seguito dell'approvazione delle modifiche del codice di rete di cui al
comma 29.1, l'Autorità' definisce i termini temporali per la presentazione della
richiesta di accesso per sostituzione di cui all'art. 14, comma 2, e per la
decorrenza della sostituzione di cui al medesimo articolo.
Art. 30.
Disposizioni transitorie in materia di penali per il servizio di distribuzione
30.1. Le disposizioni del presente
articolo si applicano ai punti di riconsegna di cui all'art. 18, e sono valide
sino alla predisposizione da parte dell'Autorità' dei criteri per la
determinazione delle tariffe di distribuzione di cui all'art. 23 del decreto
legislativo n. 164/2000, relative al secondo periodo di regolazione di cui alla
deliberazione dell'Autorità' 25 giugno 2004, n. 104/2004.
30.2. L'impresa di distribuzione per ciascun punto di riconsegna di cui all'art.
18, definisce un volume mensile massimo ammissibile, pari all'impegno
giornaliero moltiplicato per il numero dei giorni del mese. Nel caso in cui il
volume mensile prelevato sia eccedente rispetto al volume mensile massimo
ammissibile, l'impresa di distribuzione applica a tali volumi eccedenti un
corrispettivo a titolo di penale pari al 100 per cento della quota variabile
della tariffa di distribuzione, relativa al primo scaglione, applicata dalla
stessa impresa di distribuzione nell'ambito tariffario ove il punto di
riconsegna e' ubicato.
30.3. Nel caso in cui l'accesso di cui all'art. 13 decorra a partire da un
giorno diverso dal primo del mese, per tale mese il volume mensile massimo
ammissibile di cui al comma 30.2 e' ridefinito tenendo conto della data di
accesso.
Art. 31.
Disposizioni transitorie in materia di allocazione dei quantitativi di gas tra
gli utenti dei punti di riconsegna condivisi del sistema di trasporto
31.1. Entro sei mesi dall'entrata in
vigore del presente provvedimento, l'impresa di trasporto redige e trasmette
all'Autorita':
a) il protocollo di comunicazione in relazione ai dati che le imprese di
distribuzione trasmettono ai sensi dell'art. 19;
b) il piano per l'adeguamento del proprio sistema informativo ai fini
dell'applicazione della procedura indicata all'art. 20;
c) le modalità di registrazione dei soggetti di cui all'art. 10, comma 5.
31.2. Ottemperato l'obbligo di cui al comma 31.1, l'impresa di trasporto ne da'
comunicazione sul proprio sito internet.
31.3. L'applicazione degli articoli 9, 10, 13, comma 8, lettera d), e 14, comma
6, lettera d), decorre a partire dalla data della comunicazione di cui al comma
31.2.
31.4. Trascorsi sei mesi dalla comunicazione di cui al comma 31.2, l'impresa di
trasporto attua il protocollo di cui al comma 31.1, lettera a), e attiva il
sistema informativo con gli adeguamenti predisposti di cui al medesimo comma
31.1, lettera b).
31.5. L'art. 19 si applica a partire dal primo giorno del mese successivo alla
data di cui al comma 31.4.
31.6. L'art. 20 si applica a partire dal primo giorno del mese successivo a un
periodo di tre mesi dalla data di cui al comma 31.4.
31.7. Qualora alla data di cui al comma 31.6, non sia ancora entrato in vigore
il provvedimento dell'Autorità' di cui all'art. 7, comma 1, nel periodo
intercorrente tra tale data e la data di entrata in vigore del medesimo
provvedimento dell'Autorità' di cui all'art. 7, comma 1:
a) le imprese di distribuzione, al fine della trasmissione dei dati di cui
all'art. 19, in luogo delle categorie d'uso di cui all'art. 19, comma 1, lettera
b), individuano e trasmettono all'impresa di trasporto la percentuale di
prelievi per uso civile;
b) l'impresa di trasporto, ai fini dell'allocazione di cui all'art. 20, effettua
la profilazione giornaliera dei dati mensili, distinguendo tra prelievi di
clienti finali civili e prelievi di altri clienti finali e utilizzando a tal
fine la percentuale di prelievi per uso civile di cui alla lettera a).
Art. 32.
Disposizioni finali
32.1. Il presente provvedimento, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito Internet dell'Autorita' (www.autorita.energia.it), entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel sito internet dell'Autorita'.
Milano, 29 luglio 2004
Il presidente: Ortis
Allegato A
SCHEMA DI CODICE DI RETE PER LA DISTRIBUZIONE
L'impresa di distribuzione redige il codice di rete per la distribuzione, ai sensi dell'art. 3 del presente provvedimento, sulla base del seguente schema di codice di rete per la distribuzione.
1. Sezione informazione, costituito dai capitoli.
Contesto normativo.
Il capitolo descrive il contesto normativo comprensivo delle norme di legge e
dei provvedimenti dell'Autorità', e delle altre disposizioni rilevanti ai fini
dell'applicazione del codice di rete.
Descrizione dell'impianto e della
sua gestione.
Il capitolo descrive, anche con il rinvio ad allegati da pubblicare sul proprio
sito Internet, o da tenere a disposizione presso siti resi noti al pubblico per
il maggiore dettaglio, l'impianto, o gli impianti, o la porzione di impianto che
l'impresa di distribuzione gestisce. In particolare, nel capitolo sono forniti:
a) la rappresentazione geografica e schematica dell'impianto di distribuzione,
con l'ubicazione delle reti, dei punti di consegna, dei punti di riconsegna, e
delle interconnessioni con le imprese di trasporto a monte, delle
interconnessioni con altri impianti di distribuzione, e/o delle interconnessioni
nel medesimo impianto con altre imprese di distribuzione;
b) l'indicazione delle prestazioni dell'impianto nelle principali situazioni di
esercizio, nonché la descrizione delle modalità e dei sistemi utilizzati per la
loro determinazione, e l'indicazione dei vincoli tecnici e gestionali e delle
loro modalità di determinazione.
Descrizione dei servizi.
Il capitolo descrive i servizi che l'impresa di distribuzione offre con la
propria attività.
Procedure di coordinamento
informativo.
Il capitolo descrive le caratteristiche dei sistemi per lo scambio di dati e
informazioni tra l'impresa di distribuzione e gli utenti, le altre imprese di
distribuzione, le imprese di trasporto, e altri soggetti interessati
dall'attività' di distribuzione, e le modalità che assicurano la riservatezza
dei dati sensibili. In particolare:
a) la metodologia usata per la definizione dei codici identificativi dei punti
di riconsegna;
b) la metodologia per l'elaborazione dei programmi di estensione, potenziamento
e di manutenzione relativi a ciascuno degli impianti di distribuzione gestiti,
con l'indicazione dei criteri applicati;
c) la definizione e la pubblicazione di profili di prelievo standard relativi a
categorie d'uso del gas;
d) obblighi informativi a carico degli utenti del servizio di distribuzione;
e) la descrizione del processo di scambio informazioni a vantaggio delle imprese
di trasporto;
f) gli accordi per il coordinamento tra le imprese di distribuzione e l'impresa
o le imprese di trasporto, relativi all'ottimizzazione della gestione degli
impianti di distribuzione e delle reti di trasporto;
g) le procedure operative e gli scambi di informazioni tra imprese di
distribuzione operanti su un medesimo impianto.
2. Sezione accesso al servizio di distribuzione.
Nella sezione e' descritto l'intero
iter per l'accesso al servizio di distribuzione, in particolare:
a) la procedura per la richiesta di accesso, nella quale vengono descritti i
dati contenuti nella richiesta e le modalità di inoltro della stessa presso
l'impresa di distribuzione;
b) la fase di esame da parte dell'impresa di distribuzione, e le modalità di
comunicazione per i casi in cui può conseguire il motivato rifiuto dell'accesso;
c) la descrizione della procedura per la sostituzione nella fornitura al cliente
finale e le modalità relative ai flussi informativi tra impresa di distribuzione
e utenti;
Descrizione delle garanzie
finanziarie.
Il capitolo descrive le modalità di richiesta delle garanzie finanziarie a
copertura delle obbligazioni derivanti dal servizio di distribuzione.
3. Sezione erogazione del servizio.
Modalità operative per l'erogazione del servizio. Il capitolo descrive le modalità operative e la gestione delle operazioni relative all'attivazione e disattivazione della fornitura presso i punti di riconsegna, alla chiusura del punto di riconsegna e all'interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna; inoltre descrive le procedure e i flussi informativi adottati in caso di sospensione dell'erogazione del servizio.
Gestione del servizio.
Il capitolo descrive le modalità operative e il flusso informativo tra i
soggetti interessati direttamente o indirettamente dall'erogazione del servizio.
In particolare:
a) le regole per la determinazione delle penali per il servizio di
distribuzione;
b) le procedure funzionali all'allocazione dei quantitativi di gas presso punti
di riconsegna del sistema di trasporto condivisi;
c) la descrizione delle modalità di raccolta ed elaborazione dati relativi ai
quantitativi di gas immesso e prelevato per ogni singolo impianto gestito
dall'impresa di distribuzione, o per la porzione di impianto gestita.
4. Sezione misura e qualità del gas naturale.
Realizzazione, manutenzione e
dismissione degli impianti di regolazione e misura del gas.
Il capitolo descrive le procedure relative all'esecuzione di interventi presso
la cabina di riduzione e misura del gas naturale.
Il capitolo descrive, inoltre, le procedure e gli interventi di manutenzione
ordinaria presso gli impianti di regolazione e misura del gas, evidenziando gli
aspetti legati alla programmazione degli interventi ed alla trasmissione delle
informazioni.
Misura del gas.
Il capitolo descrive le modalità per la misura del gas consegnato e riconsegnato
e per la validazione delle misurazioni. In particolare:
a) le modalità di svolgimento delle operazioni di lettura, di trasmissione dati
e di attività collaterali all'attività' principale legate alla misura del gas
presso la cabina di riduzione e misura;
b) le modalità di rilievo del dato di misura presso i punti di riconsegna;
Odorizzazione del gas.
Il capitolo descrive le modalità di svolgimento delle operazioni di
odorizzazione del gas naturale in transito presso la cabina di regolazione e
misura.
Qualità del gas.
Il capitolo descrive gli aspetti legati alla verifica e determinazione della
qualità del gas naturale distribuito.
5. Sezione amministrazione.
Fatturazione e pagamento.
Il capitolo descrive le modalità di fatturazione da parte dell'impresa di
distribuzione, e i termini e le modalità di pagamento da parte degli utenti del
servizio.
Responsabilità delle parti.
Il capitolo descrive le responsabilità delle parti contrattuali (impresa di
distribuzione e utente), in particolare: le modalità per il recesso, la cessione
e la risoluzione del contratto; le procedure relative a casi di forza maggiore;
disposizioni fiscali e amministrative; altri obblighi delle controparti
contrattuali.
Risoluzione delle controversie.
Il capitolo descrive, in caso di controversie relative all'interpretazione o
all'applicazione del contratto tra i contraenti, le modalità e la procedura di
arbitrato per la risoluzione della controversia.
6. Sezione emergenze.
Gestione delle emergenze di servizio.
Il capitolo descrive le procedure che l'impresa di distribuzione attiva nel caso
di insorgenza di emergenze dovute a condizioni impreviste e transitorie, che
interferiscono con il normale esercizio dell'impianto, o che impongono speciali
vincoli al suo svolgimento, anche con particolare riferimento ai provvedimenti
dell'Autorità' in materia e alle linee guida emanate dall'Atig relative alla
modalità di gestione delle emergenze.
7. Sezione qualità del servizio.
Qualità commerciale del servizio.
Il capitolo descrive gli aspetti legati alla qualità commerciale del servizio di
distribuzione, con particolare riguardo al rispetto dei provvedimenti
dell'Autorità' e alla divulgazione delle informazioni e dei dati relativi.
Sicurezza e continuità del servizio.
Il capitolo descrive gli aspetti legati alla sicurezza e continuità del servizio
di distribuzione, con particolare riguardo al rispetto dei provvedimenti
dell'Autorità' e alla divulgazione delle informazione e dei dati relativi.
Interventi per la promozione
dell'efficienza energetica.
Il capitolo descrive gli aspetti legati all'offerta e all'esecuzione di
interventi di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili.
Accertamenti della sicurezza degli
impianti di utenza a gas.
Il capitolo descrive le procedure per gli accertamenti della sicurezza degli
impianti di utenza a gas.
8. Sezione aggiornamento del codice di rete per la distribuzione.
Nella sezione sono descritte le procedure di aggiornamento del codice di rete
per la distribuzione e gli obblighi di pubblicazione da parte delle imprese di
distribuzione.