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Deliberazione 2 settembre 2004, n. 149
Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas. Modifiche della deliberazione n. 26/01 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas in tema di organizzazione e funzionamento dell'Autorità medesima.
(GU n. 221 del 20-9-2004)
L'AUTORITÀ' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 2 settembre 2004;
Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481;
Vista la deliberazione 11 dicembre 1996, n. 05/96 (di seguito: deliberazione n.
05/96).
Vista la deliberazione 20 febbraio 2001, n. 26/01 (di seguito: deliberazione n.
26/01) e successive modificazioni.
Vista la deliberazione 1° aprile 2004, n. 51/04.
Ritenuta l'opportunita' di apportare alcune modificazioni al predetto
regolamento, al fine di migliorarne il tenore letterale e, al contempo, di
introdurre qualche adeguamento organizzativo;
Delibera:
All'allegato A della deliberazione n. 26/01 sono apportate le seguenti modificazioni:
1. L'art. 1 e' così sostituito:
"Art. 1. Definizioni
1. Nel presente regolamento:
a) con il termine "Autorità" si fa riferimento all'organo collegiale composto
dal Presidente e dai componenti dell'Autorità' per l'energia elettrica e il gas;
b) con il termine "Componente" si fa riferimento al Presidente o agli altri
membri dell'Autorità', effettivamente immessi nell'esercizio delle funzioni, a
seguito del perfezionamento del procedimento di nomina, e per l'intera durata di
effettiva preposizione all'ufficio;
c) con il termine "legge n. 481/1995" si fa riferimento alla legge 14 novembre
1995, n. 481;
d) con l'espressione pubblicità per il mezzo del "bollettino di cui all'art. 2,
comma 26, della legge n. 481/1995", si fa riferimento anche alla pubblicazione
di atti e procedimenti nel sito dell'Autorita' medesima».
2. All'art. 2 il comma 1 e' così sostituito: «1. Nella prima riunione alla quale
partecipano, il Presidente e i Componenti dichiarano formalmente, sotto la
propria responsabilità, di non versare in alcuna delle situazioni
d'incompatibilità', di cui all'art. 2, comma 8, della legge n. 481/1995».
3. All'art. 3, comma 2, la parola «Membro» e' sostituita da «Componente».
4. Il comma 2 dell'art. 4 e' sostituito dal seguente: «2. Le riunioni
dell'Autorità' sono, di norma, settimanali. Le convocazioni sono comunicate non
oltre il giorno che precede la riunione, salvo motivate ragioni d'urgenza.
Ciascun componente ha diritto di chiedere al Presidente l'iscrizione di un
argomento all'ordine del giorno; può, altresì, chiedere motivatamente la
convocazione dell'Autorita', specificando gli argomenti da inserire nell'ordine
del giorno. Quando la richiesta proviene dalla maggioranza dei componenti,
l'argomento e' iscritto all'ordine del giorno e il Presidente provvede a
convocare l'adunanza».
5. Il comma 3 dell'art. 4 e' sostituito dal seguente: «3. La documentazione
relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno e' trasmessa contestualmente
alla convocazione. Tale documentazione può essere integrata, nel corso della
riunione, con il voto favorevole della maggioranza dei componenti.».
6. Il comma 4 dell'art. 4 e' sostituito dal seguente: «4. Nel corso della
riunione può darsi luogo alla variazione dell'ordine del giorno con il voto
unanime dei componenti.».
7. Il comma 1 dell'art. 7 e' sostituito dal seguente: «1. Il verbale della
riunione, se non già approvato al termine della riunione stessa, e' trasmesso al
Presidente, ai Componenti e al Direttore generale almeno il giorno precedente la
successiva riunione ed e' approvato nel corso di questa».
8. Il comma 7 dell'art. 10 e' sostituito dal seguente: «7. Può essere istituito
un ufficio con compiti di assistenza all'Autorità' nell'esercizio delle sue
competenze».
La presente deliberazione entra in vigore il giorno successivo alla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente deliberazione e' pubblicata, altresì, sul sito dell'Autorita'
(www.autorita.energia.it), unitamente alla ripubblicazione della deliberazione
n. 26/01, nel testo derivante dalle modificazioni apportate dalla presente
deliberazione.
Milano, 2 settembre 2004
Il presidente: Ortis