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Deliberazione  2 settembre 2004, n. 149

Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas. Modifiche della deliberazione n. 26/01 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas in tema di organizzazione e funzionamento dell'Autorità medesima. 

(GU n. 221 del 20-9-2004)

 

L'AUTORITÀ' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS


Nella riunione del 2 settembre 2004;
Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481;
Vista la deliberazione 11 dicembre 1996, n. 05/96 (di seguito: deliberazione n. 05/96).
Vista la deliberazione 20 febbraio 2001, n. 26/01 (di seguito: deliberazione n. 26/01) e successive modificazioni.
Vista la deliberazione 1° aprile 2004, n. 51/04.
Ritenuta l'opportunita' di apportare alcune modificazioni al predetto regolamento, al fine di migliorarne il tenore letterale e, al contempo, di introdurre qualche adeguamento organizzativo;
 

Delibera:

All'allegato A della deliberazione n. 26/01 sono apportate le seguenti modificazioni:

1. L'art. 1 e' così sostituito:

"Art. 1. Definizioni
1. Nel presente regolamento:
a) con il termine "Autorità" si fa riferimento all'organo collegiale composto dal Presidente e dai componenti dell'Autorità' per l'energia elettrica e il gas;
b) con il termine "Componente" si fa riferimento al Presidente o agli altri membri dell'Autorità', effettivamente immessi nell'esercizio delle funzioni, a seguito del perfezionamento del procedimento di nomina, e per l'intera durata di effettiva preposizione all'ufficio;
c) con il termine "legge n. 481/1995" si fa riferimento alla legge 14 novembre 1995, n. 481;
d) con l'espressione pubblicità per il mezzo del "bollettino di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 481/1995", si fa riferimento anche alla pubblicazione di atti e procedimenti nel sito dell'Autorita' medesima».
2. All'art. 2 il comma 1 e' così sostituito: «1. Nella prima riunione alla quale partecipano, il Presidente e i Componenti dichiarano formalmente, sotto la propria responsabilità, di non versare in alcuna delle situazioni d'incompatibilità', di cui all'art. 2, comma 8, della legge n. 481/1995».
3. All'art. 3, comma 2, la parola «Membro» e' sostituita da «Componente».
4. Il comma 2 dell'art. 4 e' sostituito dal seguente: «2. Le riunioni dell'Autorità' sono, di norma, settimanali. Le convocazioni sono comunicate non oltre il giorno che precede la riunione, salvo motivate ragioni d'urgenza. Ciascun componente ha diritto di chiedere al Presidente l'iscrizione di un argomento all'ordine del giorno; può, altresì, chiedere motivatamente la convocazione dell'Autorita', specificando gli argomenti da inserire nell'ordine del giorno. Quando la richiesta proviene dalla maggioranza dei componenti, l'argomento e' iscritto all'ordine del giorno e il Presidente provvede a convocare l'adunanza».
5. Il comma 3 dell'art. 4 e' sostituito dal seguente: «3. La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno e' trasmessa contestualmente alla convocazione. Tale documentazione può essere integrata, nel corso della riunione, con il voto favorevole della maggioranza dei componenti.».
6. Il comma 4 dell'art. 4 e' sostituito dal seguente: «4. Nel corso della riunione può darsi luogo alla variazione dell'ordine del giorno con il voto unanime dei componenti.».
7. Il comma 1 dell'art. 7 e' sostituito dal seguente: «1. Il verbale della riunione, se non già approvato al termine della riunione stessa, e' trasmesso al Presidente, ai Componenti e al Direttore generale almeno il giorno precedente la successiva riunione ed e' approvato nel corso di questa».
8. Il comma 7 dell'art. 10 e' sostituito dal seguente: «7. Può essere istituito un ufficio con compiti di assistenza all'Autorità' nell'esercizio delle sue competenze».


La presente deliberazione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente deliberazione e' pubblicata, altresì, sul sito dell'Autorita' (www.autorita.energia.it), unitamente alla ripubblicazione della deliberazione n. 26/01, nel testo derivante dalle modificazioni apportate dalla presente deliberazione.


Milano, 2 settembre 2004
Il presidente: Ortis