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Deliberazione 19 febbraio 2004, n. 19
Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas. Disposizioni per la remunerazione della riserva secondaria e terziaria per l'anno 2002.
(GU n. 65 del 18-3-2004)
L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 19 febbraio 2004;
Visti:
la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE;
la legge 14 novembre 1995, n. 481;
il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e sue modifiche e provvedimenti applicativi;
il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 26 gennaio 2000;
la legge 17 aprile 2003, n. 83;
Visti:
l'allegato A alla deliberazione dell'Autorita' 27 dicembre 2001, n. 317/01, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 317/01);
l'allegato A alla deliberazione dell'Autorita' 7 marzo 2002, n. 36/02, come successivamente modificata e integrata;
l'allegato A alla deliberazione dell'Autorita' 26 giugno 2003, n. 67/03 (di seguito: deliberazione n. 67/03);
Considerato che:
la deliberazione n. 317/01 fissa, a decorrere dal 1° gennaio 2002, il valore dei corrispettivi unitari applicati ai prelievi di energia elettrica dei clienti del mercato libero ai fini della provvista del gettito necessario a remunerare la riserva e il bilanciamento;
il titolo 4 della deliberazione n. 317/01 stabilisce le condizioni per l'approvvigionamento delle risorse necessarie ai servizio di dispacciamento, ivi incluse la riserva secondaria e terziaria, prevedendo che i titolari degli impianti di produzione, nel corso dell'anno 2002, mettano a disposizione della societa' Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. (di seguito: il Gestore della rete) le predette risorse secondo l'ordine indicato al medesimo titolo 4;
le condizioni di cui al precedente alinea hanno trovato applicazione anche per il primo semestre dell'anno 2003;
le modalita' per la remunerazione della riserva secondaria e terziaria sono state stabilite, con validita' dal 1° luglio 2003, con la deliberazione n. 67/03;
Ritenuto che sia opportuno disporre che la remunerazione della riserva secondaria e terziaria, per l'anno 2002, avvenga con le medesime modalita' di cui all'articolo 11 della deliberazione n. 67/03, ferma restando la verifica del presupposto generale costituito dalla messa a disposizione del Gestore della rete, da parte del singolo soggetto titolare di impianti di produzione, di detta riserva in modo adeguato rispetto alle esigenze di funzionamento in sicurezza del sistema elettrico nazionale;
Delibera
di approvare il seguente provvedimento:
Art. 1.
Definizioni
1.1. Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni di cui all'art. 1 dell'allegato A alla deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 26 giugno 2003, n. 67/03, come modificata e integrata.
Art. 2.
Remunerazione della riserva secondaria e terziaria per l'anno 2002
2.1. Il gestore della rete riconosce, per l'anno 2002, a ciascun soggetto titolare di impianti di produzione che abbia messo a disposizione riserva secondaria e terziaria secondo le disposizioni di cui al titolo 4 della deliberazione n. 36/02, un corrispettivo, espresso in euro/MW, determinato dal medesimo Gestore della rete secondo le disposizioni di cui all'art. 11 della deliberazione n. 67/03.
2.2. Il Gestore della rete definisce le modalita' per l'attribuzione delle spettanze ai titolari delle unita' di produzione conformemente a quanto disposto nel presente provvedimento, nonche' le modalita' per il versamento, anche differito, degli importi relativi a dette spettanze tenendo conto delle disponibilita' effettive del gettito rinveniente dalle componenti tariffarie rf, bf e bh.
2.3. Il Gestore della rete predispone ed invia all'Autorita', entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, un rapporto con l'indicazione delle modalita' definite ai sensi del comma precedente e degli esiti della loro concreta applicazione.
Art. 3.
Disposizioni finali
3.1. In ogni caso, i corrispettivi a remunerazione della riserva secondaria e terziaria dovuti in ragione d'anno ai sensi dell'art. 2, comma 2.1, dell'art. 11 e dell'art. 12 della deliberazione n. 67/03, sono riconosciuti dal Gestore della rete solo qualora la riserva messa disposizione dal singolo soggetto titolare di impianti di produzione sia stata adeguata rispetto alle esigenze di funzionamento in sicurezza del sistema elettrico nazionale.
Di pubblicare il presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorita' (www.autorita.energia.it), affinche' entri in vigore dalla data della sua pubblicazione.
Milano, 19 febbraio 2004
Il presidente: Ortis