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Deliberazione 4 novembre 2004,n. 191


Autoritą per l'Energia Elettrica e il Gas.
Proroga dei termini per l'entrata in vigore del codice di condotta commerciale per la vendita di gas naturale ai clienti finali, allegato A alla deliberazione 22 luglio 2004, n. 126/04. 

 

(GU n. 278 del 26-11-2004)


 

L'AUTORITĄ' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS


 

 

Nella riunione del 4 novembre 2004;


Visti:


la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/1995);
la delibera dell'Autoritą' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autoritą) 30 maggio 1997, n. 61/97;
la delibera dell'Autoritą' 22 luglio 2004, n. 126/04 (di seguito: deliberazione n. 126/04).


Considerato che:


con la deliberazione n. 126/04 l'Autoritą' ha approvato il Codice di condotta commerciale per la vendita di gas naturale ai clienti finali (di seguito: Codice di condotta commerciale);
la delibera n. 126/04 ha fissato al 1° novembre 2004 la data di entrata in vigore del Codice di condotta commerciale e il termine entro il quale gli esercenti il servizio di vendita, con riferimento ai contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2003 che non rispondano ai requisiti di cui all'art. 11 del Codice di condotta commerciale, devono trasmettere ai propri clienti un documento informativo nel quale sono descritte le clausole contrattuali di cui al medesimo art. 11 non esplicitamente riportate nel contratto;
alcuni esercenti il servizio di vendita hanno richiesto chiarimenti sul testo del Codice di condotta commerciale e segnalato l'opportunitą di consentire che l'invio del documento informativo possa avvenire anche in allegato ai documenti di fatturazione;
Ritenuto che le esigenze di chiarimento possano aver ritardato le operazioni di predisposizione dei nuovi contratti e che l'opportunitą di consentire l'invio del documento informativo utilizzando anche il normale ciclo di fatturazione possa essere accolta in quanto non ostacola lo sviluppo del mercato e non fa venir meno le tutele predisposte per i clienti finali;


Delibera:


1. Di prorogare al 1° dicembre 2004 la data di entrata in vigore del Codice di condotta commerciale per la vendita del gas naturale allegato alla delibera 22 luglio 2004, n. 126.


2. Di fissare al 31 gennaio 2005 il termine massimo entro cui gli esercenti il servizio di vendita, con riferimento ai contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2003 che non rispondano ai requisiti di cui all'art. 11 del Codice di condotta commerciale per la vendita del gas naturale, trasmettono ai propri clienti un documento informativo nel quale sono descritte le clausole contrattuali di cui all'art. 11 non esplicitamente riportate nel contratto.


3. Di pubblicare il presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito Internet dell'Autoritą' per l'energia elettrica e il gas.

 


Milano, 4 novembre 2004
Il presidente: Ortis