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Deliberazione 4 novembre 2004,n. 191
Autoritą per l'Energia Elettrica e
il Gas. Proroga dei
termini per l'entrata in vigore del codice di condotta commerciale per la
vendita di gas naturale ai clienti finali, allegato A alla deliberazione 22
luglio 2004, n. 126/04.
(GU n. 278 del 26-11-2004)
L'AUTORITĄ' PER L'ENERGIA ELETTRICA
E IL GAS
Nella riunione del 4 novembre 2004;
Visti:
la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/1995);
la delibera dell'Autoritą' per l'energia elettrica e il gas (di seguito:
l'Autoritą) 30 maggio 1997, n. 61/97;
la delibera dell'Autoritą' 22 luglio 2004, n. 126/04 (di seguito: deliberazione
n. 126/04).
Considerato che:
con la deliberazione n. 126/04 l'Autoritą' ha approvato il Codice di condotta
commerciale per la vendita di gas naturale ai clienti finali (di seguito: Codice
di condotta commerciale);
la delibera n. 126/04 ha fissato al 1° novembre 2004 la data di entrata in
vigore del Codice di condotta commerciale e il termine entro il quale gli
esercenti il servizio di vendita, con riferimento ai contratti stipulati a
decorrere dal 1° gennaio 2003 che non rispondano ai requisiti di cui all'art. 11
del Codice di condotta commerciale, devono trasmettere ai propri clienti un
documento informativo nel quale sono descritte le clausole contrattuali di cui
al medesimo art. 11 non esplicitamente riportate nel contratto;
alcuni esercenti il servizio di vendita hanno richiesto chiarimenti sul testo
del Codice di condotta commerciale e segnalato l'opportunitą di consentire che
l'invio del documento informativo possa avvenire anche in allegato ai documenti
di fatturazione;
Ritenuto che le esigenze di chiarimento possano aver ritardato le operazioni di
predisposizione dei nuovi contratti e che l'opportunitą di consentire l'invio
del documento informativo utilizzando anche il normale ciclo di fatturazione
possa essere accolta in quanto non ostacola lo sviluppo del mercato e non fa
venir meno le tutele predisposte per i clienti finali;
Delibera:
1. Di prorogare al 1° dicembre 2004 la data di entrata in vigore del
Codice di condotta commerciale per la vendita del gas naturale allegato alla
delibera 22 luglio 2004, n. 126.
2. Di fissare al 31 gennaio 2005 il termine massimo entro cui gli
esercenti il servizio di vendita, con riferimento ai contratti stipulati a
decorrere dal 1° gennaio 2003 che non rispondano ai requisiti di cui all'art. 11
del Codice di condotta commerciale per la vendita del gas naturale, trasmettono
ai propri clienti un documento informativo nel quale sono descritte le clausole
contrattuali di cui all'art. 11 non esplicitamente riportate nel contratto.
3. Di pubblicare il presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e nel sito Internet dell'Autoritą' per l'energia elettrica e
il gas.
Milano, 4 novembre 2004
Il presidente: Ortis