AmbienteDiritto.it

Legislazione  giurisprudenza


 Copyright © AmbienteDiritto



Deliberazione 4 novembre 2004, n. 192

 

Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas. Rettifica di un errore materiale nella deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas del 29 luglio 2004, n. 138/04, 29 settembre 2004, n. 170/04, e 30 settembre 2004, n. 173/04. 

 

(GU n. 279 del 27-11-2004)

 

 


L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
 

 

 

Nella riunione del 4 novembre 2004;
 

Visti:
    la legge 14 novembre 1995, n. 481;
    il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
    la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 29 luglio 2004, n. 138/04 (di seguito:
    deliberazione n. 138/2004);
    la deliberazione dell'Autorità 29 settembre 2004, n. 170/04 (di seguito: deliberazione n. 170/04);
    la deliberazione dell'Autorità 30 settembre 2004, n. 173/04 (di seguito: deliberazione n. 173/04).
 

Considerato che:
    con la deliberazione n. 138/04, l'Autorità' ha definito le garanzie per il libero accesso al servizio di distribuzione del gas naturale e le norme per la predisposizione dei codici di rete, prevedendo che i ricavi derivanti dall'applicazione dei corrispettivi di bilanciamento siano posti in detrazione dal vincolo dei ricavi per le tariffe di distribuzione relative all'anno termico successivo;
    con le deliberazioni n. 170/04 e n. 173/04, l'Autorità ha definito, rispettivamente, i criteri per la determinazione delle tariffe per l'attività di distribuzione di gas naturale e i criteri per la determinazione delle tariffe per l'attività di fornitura di gas diversi dal gas naturale, distribuiti a mezzo rete urbana;
    la deliberazione n. 170/04 ha previsto la trasmissione delle proposte tariffarie entro il 31 marzo di ogni anno, ovvero entro quindici giorni dall'entrata in vigore della sopra richiamata deliberazione, ai fini del procedimento di approvazione delle proposte tariffarie per l'anno termico 2004-2005; e che tale disciplina di approvazione delle proposte tariffarie non consente di realizzare quanto previsto dal meccanismo di detrazione dei ricavi derivanti dai corrispettivi di bilanciamento di cui alla deliberazione n. 138/04, a causa di un errore materiale riscontrato nella medesima deliberazione; successivamente alla pubblicazione delle deliberazioni n. 170/04 e n. 173/04 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sono stati riscontrati alcuni errori materiali;
   

Ritenuto necessario provvedere alla rettifica degli errori materiali riscontrati nelle deliberazioni n. 138/04, n. 170/04 e n. 173/04, anche in relazione al procedimento di approvazione delle proposte tariffarie per l'anno termico 2004-2005 di cui alla deliberazione n. 170/04;


Delibera:

1. Di approvare la seguente rettifica della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 29 luglio 2004, n. 138/04 (di seguito: deliberazione n. 138/04):
    a) all'art. 18, comma 3, le parole «relative all'anno termico successivo sono sostituite dalle parole «relative al secondo anno termico successivo».
 

2. Di approvare le seguenti rettifiche della deliberazione dell'Autorità 29 settembre 2004, n. 170/04 (di seguito: deliberazione n. 170/04):
    a) all'art. 10, comma 4, le parole «di cui al precedente comma 8.1» sono sostituite dalle parole «di cui al precedente comma 10.1» e le parole «di cui all'art. 6» sono sostituite dalle parole «di cui all'art. 4»;
    b) all'art. 12, comma 3, le parole «ai sensi degli articoli 3 e 6» sono sostituite dalle parole «ai sensi degli articoli 4 e 7».
 

3. Di approvare le seguenti rettifiche della deliberazione dell'Autorita' 30 settembre 2004, n. 173/04 (di seguito: deliberazione n. 173/04):
    a) all'art. 11, comma 2, le parole «clienti attivi nell'ambito» sono sostituite dalle parole «clienti attivi nella località» e le parole «clienti appartenenti all'ambito tariffario» sono sostituite con le parole «clienti appartenenti alla località».
 

4. Di pubblicare il presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorità' per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore a decorrere dalla data della prima pubblicazione;
 

5. di pubblicare nel sito internet dell'Autorità' (www.autorita.energia.it), la deliberazione n. 138/04, la deliberazione n. 170/04 e la deliberazione n. 173/04, come risultanti dalle rettifiche apportate con il presente provvedimento.
 

Milano, 4 novembre 2004
 

Il presidente: Ortis