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Deliberazione 11 novembre 2004, n. 200
Autorità per l'Energia
Elettrica e il Gas. Adeguamento della deliberazione 18 settembre 2003, n. 103/03, al
disposto dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 e della legge 23 agosto 2004,
n. 239.
(G.U. n. 286 del 06-12-2004)
L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione dell'11 novembre 2004
Visti:
la legge 14 novembre 1995, n. 481/95;
il decreto legislativo 16 marzo 1999, n 79 (di seguito: decreto legislativo n.
79/1999);
il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo
n. 164/2000);
i decreti ministeriali 24 aprile 2001;
il decreto ministeriale 20 luglio 2004 recante «Nuova individuazione degli
obiettivi quantitativi per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi
finali di energia, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16
marzo 1999, n. 79» (di seguito: decreto ministeriale elettrico);
il decreto ministeriale gas 20 luglio 2004 recante «Nuova individuazione degli
obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti
rinnovabili, di cui all'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio
2000, n. 164» (di seguito: decreto ministeriale gas);
la legge 23 agosto 2004, n. 239 (di seguito: legge n. 239/2004).
Visti:
la deliberazione 11 luglio 2001, n. 156/01;
la deliberazione 11 luglio 2001, n. 157/01;
il documento per la consultazione 4 aprile 2002 (di seguito: documento per la
consultazione 4 aprile 2002);
la deliberazione 27 dicembre 2002, n. 234/02;
la deliberazione 18 settembre 2003, n. 103/03 (di seguito: deliberazione n.
103/03 o linee guida);
la deliberazione 14 luglio 2004, n. 111/04;
Considerato che:
l'art. 14, comma 1, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004, stabilisce che gli
stessi decreti ministeriali abrogano e sostituiscono i decreti ministeriali 24
aprile 2001;
l'art. 14, comma 2, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004, stabilisce che sono
fatti salvi i procedimenti avviati dall'Autorità per l'energia elettrica e il
gas, quelli in corso e i provvedimenti emanati dalla medesima Autorità per
l'energia elettrica e il gas in attuazione dei decreti ministeriali 24 aprile
2001;
l'art. 1, comma 34, della legge n. 239/04, stabilisce che le aziende operanti
nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale che hanno in concessione o
in affidamento la gestione di servizi pubblici locali ovvero la gestione delle
reti, degli impianti e delle altre dotazioni infrastrutturali, nel territorio
cui la concessione o l'affidamento si riferiscono e per la loro durata, non
possono esercitare, in proprio o con società collegate o partecipate, alcuna
attività in regime di concorrenza, ad eccezione delle attività di vendita di
energia elettrica e di gas e di illuminazione pubblica, nel settore dei servizi
postcontatore, nei confronti degli stessi utenti del servizio pubblico e degli
impianti;
l'art. 1, comma 34, della legge n. 239/04, stabilisce inoltre che entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle
attività produttive, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas altre
amministrazioni interessate provvedono a modificare e integrare le norme e i
provvedimenti rilevanti ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al
medesimo comma;
Considerato che:
la deliberazione n. 103/03 prevede che il termine di sessanta giorni previsto
per la comunicazione al soggetto interessato dei risultati della verifica
preliminare di conformità di specifici progetti alle Linee guida sia sospeso
fino alla ricezione delle eventuali informazioni aggiuntive richieste
dall'Autorità o dal soggetto da essa delegato e prorogato di trenta giorni a
decorrere dalla data di ricezione di tali informazioni, e che l'art. 5, comma 8,
dei decreti ministeriali 20 luglio 2004, prevede che la verifica di conformità
alle Linee guida sia effettuata dall'Autorità nel termine massimo di sessanta
giorni dalla ricezione della richiesta;
l'art. 5, comma 4, secondo capoverso, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004,
prevede che non sono ammissibili i progetti ai quali siano stati riconosciuti
contributi in conto capitale in data antecedente alla data di entrata in vigore
dei medesimi decreti;
l'art. 10, comma 7, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004, stabilisce che
entro il 31 gennaio di ciascun anno a decorrere dal 2006, l'Autorità per
l'energia elettrica e il gas rende noto il rapporto tra il valore dei titoli
complessivamente emessi, espresso in Mtep, e il valore dell'obbligo di cui
all'art. 3, comma 1, degli stessi decreti, in capo ai distributori di cui
all'art. 4, comma 1, dei medesimi decreti, entrambi riferiti all'anno precedente
e che il valore di tale rapporto e' funzionale all'operare del meccanismo
sanzionatorio previsto dall'art. 11, degli stessi decreti;
l'art. 10, comma 1, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004, stabilisce che i
titoli di efficienza energetica siano emessi dal Gestore del mercato elettrico;
l'art. 4, comma 5, secondo capoverso, del decreto ministeriale elettrico e
l'art. 4, comma 4, secondo capoverso, del decreto ministeriale gas, prevedono
che gli eventuali effetti conseguiti con specifiche misure realizzate nel
periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2001 e il 31 dicembre 2004 possono
essere portati a riduzione delle quote degli obiettivi di competenza del
distributore di cui ai medesimi decreti, a seguito di parere conforme
dell'Autorità, ampliando dunque, rispetto a quanto previsto dai decreti
ministeriali 24 aprile 2001, il volume di risparmi energetici conseguiti prima
dell'entrata in vigore degli obblighi di cui agli stessi decreti, che sono
potenzialmente valorizzabili ai fini del conseguimento dei medesimi obblighi;
l'art. 3, comma 1, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004, ha ridefinito,
rispetto a quanto previsto dai precedenti decreti ministeriali 24 aprile 2001,
la distribuzione temporale degli obiettivi di cui all'art. 3, comma 1, dei
medesimi decreti nel quinquennio di applicazione degli stessi;
l'art. 6, comma 1, lettera b), dei decreti ministeriali 20 luglio 2004,
introduce nuove norme in materia di biomasse e di generatori di calore
alimentati da biomasse di origine vegetale;
l'art. 9, comma 1, primo paragrafo, del decreto ministeriale elettrico, e l'art.
9, comma 1, secondo paragrafo, del decreto ministeriale gas, prevedono che i
costi sostenuti rispettivamente dai distributori di energia elettrica e dai
distributori di gas naturale per la realizzazione dei progetti di cui ai
medesimi decreti, possano trovare copertura, qualora comportino una riduzione
dei consumi di energia elettrica, sulle componenti delle tariffe per il
trasporto e la distribuzione dell'energia elettrica, secondo criteri stabiliti
dall'Autorità;
Ritenuto opportuno che:
sia necessario adeguare la deliberazione n. 103/03 al disposto dei decreti
ministeriali 20 luglio 2004, al fine di tenere conto delle modifiche introdotte
dai decreti stessi, e al disposto dell'art. 1, comma 34, della legge n. 239/04;
tali adeguamenti non comportino modifiche discrezionali alle scelte effettuate
dall'Autorità' con la deliberazione n. 103/03, bensi prevedono modifiche ed
integrazioni tecniche necessarie per tener conto di quanto stabilito dai decreti
20 luglio 2004 e dalla legge n. 239/04;
Ritenuto altresì opportuno correggere alcuni errori materiali riscontrati
nell'allegato A alla deliberazione n. 103/03;
Delibera:
1. Di adeguare il disposto dell'allegato A alla deliberazione n. 103/03 a
quanto stabilito dai decreti ministeriali 20 luglio 2004 e dall'art. 1, comma
34, della legge n. 239/04 e di correggere alcuni errori materiali riscontrati
nel medesimo allegato, modificandolo come segue:
in tutto l'allegato, alle parole «24
aprile 2001» sostituire le parole «20 luglio 2004»;
in tutto l'allegato, alle parole «Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato» sostituire le parole «Ministro delle attività produttive»;
in tutto l'allegato, alle parole «Ministro dell'ambiente» sostituire le parole
«Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio»;
il comma 1.1, lettera g), e' sostituito dal seguente comma «decreto ministeriale
elettrico 20 luglio 2004 e' il decreto del Ministro delle attività produttive di
concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 20 luglio
2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 205 del 1° settembre 2004 recante
«Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi per l'incremento
dell'efficienza energetica degli usi finali di energia, ai sensi dell'art. 9,
comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79»;
il comma 1.1, lettera h), è sostituito dal seguente comma «decreto ministeriale
gas 20 luglio 2004 e' il decreto del Ministro delle attività produttive di
concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 20 luglio
2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 205 del 1° settembre 2004 recante
«Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio
energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili, di cui all'art. 16, comma 4, del
decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164»;
al comma 1.1, lettera aa), le parole «comma 5 dei decreti ministeriali 24 aprile
2001» sono sostituite dalle parole «commi 5 e 9, del decreto ministeriale
elettrico 20 luglio 2004 e all'art. 4, commi 4 e 8, del decreto ministeriale gas
20 luglio 2004»;
al comma 5.5, primo capoverso, prima delle parole «Il valore del coefficiente
correttivo di cui al comma 5.4» sono aggiunte le parole «Il contenuto delle
schede tecniche di valutazione analitica di cui al comma 5.2 e»; al medesimo
capoverso, la parola «potra» è sostituita dalla parola «potranno»; al secondo
capoverso, le parole «Il valore aggiornato del coefficiente si applica» sono
sostituite dalle parole «Gli aggiornamenti si applicano»;
al comma 6.1, alle parole «programma di progetto e di misura» sono sostituite le
parole «proposta di progetto e di programma di misura»;
al termine del comma 8.1 e' aggiunta la seguente frase: «La corretta
classificazione dei combustibili utilizzati nelle tipologie elencate nella
tabella e' a carico del soggetto titolare del progetto.»;
al comma 9.1, le parole «nel programma di progetto e di misura» sono sostituite
dalle parole «nella proposta di progetto e di programma di misura»;
al comma 11.1, le parole «il programma di progetto e di misura» sono sostituite
dalle parole «la proposta di progetto e di programma di misura»;
al comma 11.3, e' eliminato il secondo capoverso;
al comma 13.1, lettera a), e al comma 13.3, lettera a), dopo le parole
«informazioni relative al soggetto titolare» sono aggiunte le parole «di
progetto»;
dopo il comma 13.7, sono aggiunti i seguenti commi:
13.8 «Per tutte le
tipologie di progetto di cui alle lettere a), b), e c), dell'art. 3, comma 1,
delle presenti Linee guida, al momento della presentazione di una richiesta di
verifica e certificazione, il soggetto titolare di progetto dichiara, sotto la
propria responsabilità, che gli interventi per i quali si richiede la verifica
e certificazione dei risparmi, sono stati realizzati in conformità al dettato
dell'art. 1, comma 34, della legge n. 239/04.»;
13.9 «Per tutte le tipologie di progetto di cui alle lettere a), b), e c),
dell'art. 3, comma 1, delle presenti Linee guida, al momento della
presentazione di una richiesta di verifica e certificazione, il soggetto
titolare di progetto dichiara, sotto la propria responsabilità, che gli
interventi per i quali si richiede la verifica e certificazione dei risparmi,
sono stati realizzati in conformità al dettato dell'art. 5, comma 4, secondo
capoverso, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004.»;
al comma 14.4, alle
parole «nel programma di progetto e di misura» sono sostituite dalle parole
«nella proposta di progetto e di programma di misura»;
nel titolo dell'art. 16, prima delle parole «emissione» sono inserite le parole
«Certificazione dei risparmi energetici e»;
al comma 16.1, alle parole «90 giorni» sono sostituite le parole «60 giorni»;
al comma 16.4, alle parole «il soggetto di cui all'art. 10, comma 1, dei decreti
ministeriali 24 aprile 2001» sono sostituite le parole «il Gestore del mercato
elettrico»;
al comma 17.2, dopo le parole «la dimensione» aggiungere la parole
«commerciale»;
al comma 17.3, il primo capoverso e' sostituito dal seguente: «Ai fini della
verifica di conseguimento del proprio obiettivo specifico annuale i distributori
possono trasmettere titoli di efficienza energetica emessi nel periodo compreso
tra il 1° gennaio dell'anno di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), dei decreti
ministeriali 20 luglio 2004 ed il 31 maggio dell'anno successivo a quello di cui
al medesimo art. 3, comma 1, lettera e);
al comma 17.3, secondo capoverso, le parole «Nel periodo di validità» sono
sostituite dalle parole «Nel suddetto periodo»;
i commi 17.4 e 17.5 sono cancellati;
prima del comma 18.1 e' aggiunto il seguente comma: 18.1 «Le richieste di
verifica preliminare di conformità di cui all'art. 11, comma 1, le proposte di
progetto e di programma di misura di cui all'art. 6, comma 1, le prime richieste
di verifica e certificazione dei risparmi di cui all'art. 12, commi, 2, 3 e 6,
delle presenti Linee guida, possono essere presentate a decorrere dal 1° gennaio
2005.»;
al comma 18.1, dopo le parole «Nei casi in cui i distributori» sono aggiunte le
parole «le società controllate dai medesimi distributori»; le parole «entro e
non oltre il 31 dicembre 2004, la prima richiesta» sono sostituite dalle parole
«entro il 31 luglio 2005, le relative richieste»; al termine del comma e'
aggiunta la seguente frase: «Fatto salvo quanto disposto al comma 18.4, ai fini
della certificazione dei risparmi energetici conseguiti dai progetti di cui al
presente comma valgono le disposizioni di cui alle presenti Linee guida.»;
il comma 18.2 è sostituito dal seguente comma: 18.3 «Per i progetti di cui al
precedente comma, da valutarsi con metodologia a consuntivo, la proposta di
progetto e di programma di misura di cui all'art. 6, comma 6.1, deve essere
presentata nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2005 ed il 28 febbraio 2005.»;
il comma 18.3 è sostituito dal seguente comma: 18.4 «Al fine di consentire la
corretta quantificazione dei risparmi energetici conseguiti nel periodo
antecedente il 31 dicembre 2004 dai progetti di cui al comma 18.2, il soggetto
richiedente comunica:
a) nel caso di prima richiesta, l'anno nel corso del quale il
progetto e' stato avviato, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera f);
b) nel caso di richieste successive alla prima, l'anno solare
nel corso del quale sono stati conseguiti gli ulteriori risparmi oggetto della
nuova richiesta.»;
nella tabella 1, sono eliminate le parole «sottoprodotti» ed e' eliminata la
ripetizione delle parole «coke da petrolio» nell'ultima riga della tabella
medesima;
nella medesima tabella 1, al termine della nota (a) è aggiunta la seguente
frase: «Nei casi in cui il combustibile considerato non sia ritenuto
classificabile in una delle tipologie elencate, il valore di PCI adottato per la
valutazione dei risparmi energetici conseguiti dovrà essere certificato da un
laboratorio qualificato ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera e), dei decreti
ministeriali 20 luglio 2004»;
alla voce biomasse e' aggiunta la nota (b) recante «Ammissibili ai sensi
dell'art. 6, comma 1, lettera b), dei decreti ministeriali 20 luglio 2004».
2. Di pubblicare l'allegato A alla deliberazione n. 103/03 nel testo
risultante dalle modifiche ed integrazioni introdotte con il presente
provvedimento. 3. Di pubblicare il presente provvedimento nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorità
(www.autorita.energia.it) affinché entri in vigore dalla data della sua
pubblicazione.
Milano, 11 novembre 2004
Il presidente: Ortis
Allegato A
LINEE GUIDA PER LA PREPARAZIONE, ESECUZIONE E VALUTAZIONE DEI PROGETTI DI CUI
ALL'Art. 5, COMMA 1, DEI DECRETI MINISTERIALI 20 LUGLIO 2004 E PER LA
DEFINIZIONE DEI CRITERI E DELLE MODALITA' PER IL RILASCIO DEI TITOLI DI
EFFICIENZA ENERGETICA
Titolo I
DEFINIZIONI, AMBITO DI APPLICAZIONE E CRITERI GENERALI PER LA VALUTAZIONE DEI
PROGETTI
Art. 1.
Definizioni
1.1 Ai fini delle presenti Linee guida si applicano le seguenti definizioni:
anno e' un periodo di dodici mesi se non altrimenti specificato;
Autorità è l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, istituita ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481;
cliente partecipante e' il cliente presso il quale viene realizzato almeno un intervento;
coefficiente di persistenza e' un coefficiente percentuale di valore minore o uguale al 100% che tiene conto dell'impatto di fattori tecnici e comportamentali sul perdurare nel tempo dei risparmi di energia conseguiti attraverso gli interventi;
collaboratori sono i soggetti con i quali il soggetto titolare del progetto conclude accordi per la realizzazione del progetto medesimo;
data di avvio del progetto e' la data in cui il progetto ha raggiunto la dimensione minima di cui al successivo art. 10;
decreto ministeriale elettrico 20 luglio 2004 è il decreto del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 20 luglio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 205 del 1° settembre 2004 recante «Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi per l'incremento dell'efficienza energetica degli usi finali di energia, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79»;
decreto ministeriale gas 20 luglio 2004 e' il decreto del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 20 luglio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 205 del 1° settembre 2004 recante «Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili, di cui all'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164»;
decreti ministeriali 20 luglio 2004 sono il decreto ministeriale elettrico e il decreto ministeriale gas di cui alle precedenti lettere g) e h);
distributore e' la persona fisica o giuridica che effettua attività di trasporto dell'energia elettrica attraverso le reti di distribuzione affidate in concessione in un ambito territoriale di competenza, ovvero in subconcessione dalla impresa distributrice titolare della concessione, e la persona fisica o giuridica che effettua attività di trasporto di gas naturale attraverso reti di gasdotti locali per la consegna ai clienti finali;
gestore del mercato elettrico e' il soggetto di cui all'art. 5, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
intervento e' l'intervento o la misura di riduzione dei consumi di energia primaria ammissibile ai sensi dell'art. 5, comma 1, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004;
metodi di valutazione sono i metodi di valutazione dei risparmi di cui all'art. 3, comma 3.1, lettere da a) a c), delle presenti Linee guida;
obiettivi quantitativi nazionali sono gli obiettivi annuali di efficienza energetica negli usi finali di cui all'art. 3, comma 1, del decreto elettrico 20 luglio 2004 e gli obiettivi di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di cui all'art. 3, comma 1, del decreto gas 20 luglio 2004;
obiettivo specifico e' la quota degli obiettivi quantitativi nazionali che deve essere conseguita rispettivamente dai singoli distributori di energia elettrica e di gas naturale;
progetto e' una qualsiasi attività o insieme di attività che produce risparmi di energia primaria certi e quantificabili attraverso la realizzazione presso uno o più clienti partecipanti di uno o più interventi valutabili con il medesimo metodo di valutazione, ovvero attraverso la realizzazione presso un unico cliente partecipante di interventi valutabili con metodi di valutazione diversi;
risparmio lordo e' la differenza nei consumi di energia primaria prima e dopo la realizzazione di un intervento o di un progetto, misurata in tonnellate equivalenti di petrolio (di seguito: tep);
risparmio netto e' il risparmio lordo, depurato dei risparmi che si stima si sarebbero comunque verificati, anche in assenza di un intervento o di un progetto, per effetto dell'evoluzione tecnologica e del mercato;
semestre e' il periodo 1° gennaio-30 giugno o il periodo 1° luglio-31 dicembre di ciascun anno solare;
società di servizi energetici sono le società, comprese le imprese artigiane e le loro forme consortili, che alla data di avvio del progetto hanno come oggetto sociale, anche non esclusivo, l'offerta di servizi integrati per la realizzazione e l'eventuale successiva gestione di interventi;
soggetto responsabile delle
attività di verifica e di certificazione dei risparmi e' il soggetto che
effettua le attività di cui all'art. 7, comma 1, dei decreti ministeriali 20
luglio 2004, ai sensi di quanto disposto dai medesimi decreti e dalle presenti
Linee guida;
soggetto titolare di un progetto e' il distributore, la società da questo controllata, o la società di servizi energetici, che presenta l'eventuale richiesta di verifica preliminare di conformità di cui al successivo art. 11 e la richiesta di verifica e certificazione di cui al successivo art. 12; il soggetto titolare di un progetto risponde della corretta preparazione, esecuzione e valutazione del progetto nei confronti del soggetto che e' responsabile dello svolgimento delle attività di cui al successivo art. 12, inclusa la veridicità e completezza delle informazioni di cui ai successivi articoli 13 e 14;
trimestre e' il periodo 1° gennaio-31 marzo, 1° aprile-30 giugno, 1° luglio-30 settembre, 1° ottobre-31 dicembre, di ciascun anno solare;
unità fisica di riferimento e' il prodotto, l'apparecchio, il componente di impianto o la grandezza fisica definita ai fini della valutazione del risparmio indicata nelle schede tecniche di valutazione standardizzata di cui al successivo art. 4, comma 4.2;
unità fisica di riferimento incrementale e' l'unita' fisica di riferimento installata, nell'ambito del medesimo progetto, successivamente all'ultima richiesta di verifica e di certificazione dei risparmi di cui all'art. 12, comma 12.1;
valutazione e' la quantificazione dei risparmi conseguiti da un progetto o da un intervento;
vita utile dell'intervento e' il numero di anni previsti all'art. 4, commi 5 e 9, del decreto ministeriale elettrico 20 luglio 2004 e all'art. 4, commi 4 e 8, del decreto ministeriale gas 20 luglio 2004.
Art. 2.
Ambito di applicazione
2.1 Le presenti Linee guida si applicano a tutti gli interventi e i progetti
realizzati in conformità con le disposizioni dei decreti ministeriali 20 luglio
2004 e avviati nel periodo di applicazione dei medesimi decreti, tenuto conto di
quanto previsto al secondo periodo dell'art. 4, comma 5, del decreto
ministeriale elettrico e all'art. 4, comma 4, del decreto ministeriale gas.
2.2 I progetti devono essere proposti e realizzati garantendo la necessaria
trasparenza e correttezza delle informazioni ai soggetti interessati, in modo
non discriminatorio e in modo da non costituire ostacolo allo sviluppo della
concorrenza nelle attività della misura e della vendita di energia elettrica e
di gas naturale e nell'offerta di servizi oltre il misuratore.
Art. 3.
Metodi di valutazione dei risparmi
3.1 Ai fini della valutazione dei risparmi conseguibili attraverso ciascuna
tipologia di intervento si distinguono:
a) metodi di valutazione standardizzata;
b) metodi di valutazione analitica;
c) metodi di valutazione a consuntivo.
3.2 I metodi di valutazione di cui al precedente comma, lettere a) e b), sono
sviluppati dall'Autorità in base a quanto previsto rispettivamente ai successivi
articoli 4 e 5. I metodi di cui al precedente comma, lettera c), si applicano
esclusivamente ai progetti costituiti da uno o più interventi per i quali non
sono disponibili metodi di valutazione di cui alle lettere a) e b) del medesimo
comma e devono essere applicati ai progetti costituiti da interventi valutabili
con metodi di valutazione diversi.
Art. 4.
Metodi di valutazione standardizzata
4.1 I metodi di valutazione standardizzata consentono di quantificare il
risparmio specifico lordo annuo dell'intervento attraverso la determinazione dei
risparmi relativi ad una singola unità fisica di riferimento (di seguito: UFR),
senza procedere a misurazioni dirette.
4.2 L'UFR e il risparmio specifico lordo annuo conseguibile per UFR (di seguito:
RSL) vengono definiti per ogni tipologia di intervento dall'Autorità' attraverso
apposite schede tecniche per la quantificazione dei risparmi, emanate a seguito
di consultazione dei soggetti interessati (di seguito: schede tecniche di
valutazione standardizzata).
4.3 Il contenuto delle schede tecniche di valutazione standardizzata può essere
aggiornato con provvedimento dell'Autorità alla luce dell'evoluzione normativa,
tecnologica e del mercato, previa consultazione dei soggetti interessati. Le
versioni aggiornate delle schede tecniche devono essere applicate ai progetti
non ancora avviati alla data della loro pubblicazione.
4.4 Per i progetti standardizzati il risparmio lordo riconosciuto nell'ambito
della prima verifica e certificazione di cui al successivo art. 12, comma 12.2
e' calcolato come prodotto del numero di UFR oggetto dell'intervento entro la
fine del semestre con riferimento al quale la richiesta stessa e' stata
presentata e del RSL di cui al precedente comma 4.2, a decorrere dall'inizio del
medesimo semestre.
4.5 Per i progetti standardizzati il risparmio lordo incrementale riconosciuto
in seguito alle verifiche e certificazioni successive alla prima e' calcolato
come prodotto del numero di UFR incrementali oggetto dell'intervento o degli
interventi durante il trimestre con riferimento al quale la richiesta e' stata
presentata e del corrispondente RSL di cui al precedente comma 4.2, a decorrere
dall'inizio del medesimo trimestre.
4.6 Per i progetti standardizzati il risparmio netto riconosciuto nell'ambito
delle verifiche e certificazioni di cui ai commi 4.4 e 4.5 e' calcolato
applicando al risparmio lordo di cui ai medesimi commi i seguenti coefficienti
correttivi:
il coefficiente correttivo a che tiene conto dei risparmi che si stima si sarebbero comunque verificati, anche in assenza del progetto, per effetto dell'evoluzione tecnologica e del mercato;
il coefficiente correttivo b che tiene conto dei minori
risparmi di energia conseguibili in caso di progetti che prevedono l'utilizzo di
buoni acquisto o di buoni sconto.
A partire dal secondo anno di contabilizzazione si applica quanto previsto al
secondo paragrafo del comma 4.9.
4.7 I valori dei coefficienti correttivi di cui al comma 4.6 sono fissati dall'Autorità nell'ambito delle schede tecniche di valutazione standardizzata di cui al comma 4.2. Ove non diversamente specificato nelle schede tecniche, non si applicano coefficienti correttivi.
4.8 I valori dei coefficienti correttivi di cui al comma 4.7 possono essere
aggiornati dall'Autorità sulla base dell'evoluzione normativa, tecnologica e del
mercato e a seguito di consultazione. I valori aggiornati dei coefficienti si
applicano ai progetti non ancora avviati alla data dell'aggiornamento.
4.9 Ai fini di quanto previsto al successivo art. 16, comma 16.1, i risparmi
conseguiti nell'ambito di progetti standardizzati sono contabilizzati, per ogni
tipologia di intervento inclusa nel progetto medesimo, per un numero di anni
pari a quelli di vita utile dell'intervento, a decorrere dall'inizio del periodo
di riferimento della verifica e certificazione nel quale sono stati
contabilizzati per la prima volta. Il risparmio netto annuo riconosciuto a
partire dal secondo anno di contabilizzazione dei risparmi e' uguale al
risparmio netto annuo riconosciuto per il primo anno, moltiplicato per un
coefficiente di persistenza.
4.10 Il valore del coefficiente di persistenza di cui al comma 4.9, secondo
paragrafo, e' fissato dall'Autorità nell'ambito delle singole schede tecniche di
valutazione standardizzata di cui al comma 4.2. Ove non diversamente specificato
nelle schede tecniche, tale valore e' da intendere pari al 100%.
4.11 Il valore del coefficiente di persistenza può essere aggiornato con
provvedimento dell'Autorità a seguito di consultazione. Il valore aggiornato del
coefficiente di persistenza si applica ai progetti non ancora avviati alla data
dell'aggiornamento.
Art. 5.
Metodi di valutazione analitica
5.1 I metodi di valutazione analitica consentono di quantificare il risparmio
lordo conseguibile attraverso una tipologia di intervento sulla base di un
algoritmo di valutazione predefinito e della misura diretta di alcuni parametri
di funzionamento del sistema dopo che e' stato realizzato l'intervento.
5.2 L'algoritmo di valutazione, i parametri da misurare e le modalità di misura
di cui al comma 5.1 vengono indicati nell'ambito di schede tecniche per la
quantificazione dei risparmi, emanate dall'Autorità a seguito di consultazione
dei soggetti interessati (di seguito: schede tecniche di valutazione analitica).
5.3 Per i progetti costituiti solo da interventi per i quali l'Autorità ha
predisposto schede tecniche di valutazione analitica (di seguito: progetti
analitici) il risparmio lordo riconosciuto nell'ambito della prima verifica e
certificazione di cui al successivo art. 12, comma 12.3, e' contabilizzato con
riferimento alla dimensione raggiunta dal progetto e ai valori dei parametri
misurati nei dodici mesi precedenti. Il risparmio lordo riconosciuto nell'ambito
delle verifiche e certificazioni di cui al successivo art. 12, comma 12.5, e'
contabilizzato con riferimento alla dimensione raggiunta dal progetto e ai
valori dei parametri misurati durante il periodo intercorso dalla precedente
richiesta di verifica e di certificazione.
5.4 Per i progetti analitici il risparmio netto riconosciuto è calcolato
applicando al risparmio lordo di cui al comma 5.3, un coefficiente correttivo a,
per risparmi non addizionali, che tiene conto dei risparmi che si sarebbero
comunque verificati, anche in assenza del progetto di cui l'intervento fa parte,
per effetto dell'evoluzione tecnologica e di mercato. Il valore del coefficiente
a e' fissato dall'Autorità nell'ambito delle singole schede tecniche di
valutazione analitica di cui al comma 5.2. Ove non diversamente specificato
nelle schede tecniche tale coefficiente
correttivo non si applica.
5.5 Il contenuto delle schede tecniche di valutazione analitica di cui al comma
5.2 e il valore del coefficiente correttivo di cui al comma 5.4 potranno essere
aggiornati con provvedimento dell'Autorità sulla base dell'evoluzione normativa,
tecnologica e del mercato e a seguito di consultazione. Gli aggiornamenti si
applicano ai progetti non ancora avviati alla data dell'aggiornamento.
5.6 Ai fini di quanto previsto al successivo art. 16, comma 16.1, i risparmi
conseguiti nell'ambito di progetti analitici sono contabilizzati, per ogni
tipologia di intervento inclusa nel progetto medesimo, per un numero di anni
pari a quelli di vita utile dell'intervento, a decorrere dall'inizio del periodo
di riferimento della verifica e certificazione nel quale sono stati
contabilizzati per la prima volta.
Art. 6.
Metodi di valutazione a consuntivo
6.1 I metodi di valutazione a consuntivo consentono di quantificare il risparmio
netto conseguibile attraverso uno o più interventi in conformità ad un programma
di misura proposto dal soggetto titolare del progetto unitamente ad una
descrizione del progetto medesimo (di seguito: proposta di progetto e di
programma di misura), approvato dal soggetto responsabile delle attività di
verifica e di certificazione dei risparmi.
6.2 La proposta di progetto e di programma di misura di cui al comma 6.1 deve
essere presentata dal soggetto titolare del progetto al soggetto responsabile
delle attività di verifica e di certificazione dei risparmi e deve contenere
almeno le seguenti informazioni:
informazioni relative al soggetto titolare del progetto (nome o ragione sociale, indirizzo, ruolo e attività svolte nell'ambito del progetto);
descrizione del progetto e dell'intervento o degli interventi previsti con riferimento alle tipologie indicate all'art. 5, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004;
descrizione del programma di misura che si propone di adottare per la valutazione dei risparmi lordi di energia primaria ascrivibili all'intervento o agli interventi in questione, inclusa una descrizione della strumentazione e delle modalità che si propone utilizzare per calcolare i risparmi attraverso la misura dei consumi di energia primaria prima e dopo l'intervento o gli interventi, depurando i consumi dagli effetti di fattori non correlati all'intervento stesso;
risparmio previsto e descrizione delle modalità per la determinazione del risparmio totale netto di energia primaria;
descrizione della documentazione che si propone di inviare ai fini di quanto previsto al successivo art. 13;
descrizione della documentazione
che si propone di conservare ai fini di quanto previsto al successivo art. 14.
6.3 Al fine di facilitare la predisposizione della proposta di cui al precedente
comma 6.1 l'Autorità pubblica nel proprio sito internet
(www.autorita.energia.it) una scheda tipo per la presentazione di tali proposte
(di seguito: scheda tipo).
6.4 Possono essere presentate proposte di progetto e di programma di misura
unicamente per le tipologie di intervento per le quali l'Autorità non abbia
predisposto e pubblicato schede tecniche di valutazione standardizzata o
analitica.
6.5 Il soggetto responsabile delle attività di verifica e di certificazione dei
risparmi emette il parere relativamente alla proposta di progetto e di programma
di misura entro sessanta giorni dalla data di ricezione della proposta di cui al
comma 6.1. Nei casi in cui tale soggetto ritenga opportuno richiedere al
titolare del progetto modifiche o integrazioni della proposta di progetto e di
programma di misura, o effettuare approfondimenti, il termine di cui al
paragrafo precedente viene sospeso fino alla ricezione delle informazioni
richieste e viene prorogato di trenta giorni dalla data di ricezione di tali
informazioni. Trascorsi i termini di cui sopra la proposta di progetto e di
programma di misura si intende approvata.
6.6 Ai fini di quanto previsto al successivo art. 16, comma 16.1, i risparmi
conseguiti nell'ambito di progetti costituiti da interventi che devono essere
valutati con metodi di valutazione a consuntivo (di seguito: progetti a
consuntivo) sono contabilizzati, per ogni tipologia di intervento inclusa nel
progetto medesimo, per un numero di anni pari a quelli di vita utile
dell'intervento, a decorrere dalla data da cui decorre il risparmio, come
verificata dal soggetto responsabile delle attività di verifica e di
certificazione.
Art. 7.
Valutazione delle campagne di formazione, informazione promozione e
sensibilizzazione dei clienti finali
7.1 Ai progetti che comprendono la realizzazione di campagne di formazione,
informazione, promozione e sensibilizzazione dei clienti finali di sostegno a
altre tipologie di interventi, finalizzate ad informare i clienti che hanno
aderito al progetto sulle modalità di corretta gestione e manutenzione dei
prodotti, apparecchi e componenti installati e che soddisfano i requisiti di cui
al successivo comma 7.2, lettere da a) a b), e' riconosciuto un risparmio
addizionale pari al 5% del risparmio totale netto riconosciuto all'intervento al
quale la campagna si riferisce, a conclusione delle verifiche e dei controlli di
cui rispettivamente all'art. 12, comma 12.1, e all'art. 14, comma 14.1.
7.2 Le campagne di cui al comma 7.1 danno luogo al riconoscimento del risparmio
incrementale di cui al medesimo comma se rispettano i seguenti requisiti per
l'ammissibilità:
illustrano in modo chiaro ed esaustivo le modalità di utilizzo e manutenzione dei prodotti, componenti o apparecchi installati nell'ambito del progetto;
sono realizzate attraverso mezzi informativi idonei ed efficaci (segnatamente: brochure, materiale audiovisivo, corsi di formazione e informazione).
Art. 8.
Poteri calorifici inferiori dei combustibili
8.1 Ai fini del calcolo dei risparmi conseguibili attraverso gli interventi di
cui all'art. 5, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004, vengono applicati i
valori di potere calorifico inferiore riportati nella tabella 1.
8.2 I valori di cui al comma 8.1 possono essere aggiornati dall'Autorità ai
sensi dell'art. 2, comma 2, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004.
Titolo II
PREPARAZIONE ED ESECUZIONE DEI PROGETTI
Art. 9.
Preparazione dei progetti
9.1 I soggetti titolari dei progetti devono ottenere eventuali autorizzazioni o
permessi richiesti dalla normativa vigente e assicurare la conformità dei
progetti al disposto dell'art. 6, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 e alla
normativa tecnica specificata nelle schede tecniche di valutazione
standardizzata e analitica di cui rispettivamente all'art. 4, comma 4.2, e
all'art. 5, comma 5.2, delle presenti Linee guida o nella proposta di progetto e
di programma di misura di cui all'art. 6, comma 6.1.
Art. 10.
Dimensione minima
10.1 I progetti standardizzati devono avere una dimensione tale da permettere un
risparmio non inferiore a 25 tep/anno.
10.2 I progetti analitici devono aver generato nel corso dei primi dodici mesi di misurazione dei parametri di cui all'art. 5, comma 5.1, un risparmio non inferiore a 100 tep nel caso di progetti i cui titolari sono distributori che servivano più di 100.000 clienti finali al 31 dicembre 2001 e un risparmio non inferiore a 50 tep nel caso di progetti i cui titolari sono soggetti diversi.
10.3 I progetti a consuntivo devono aver generato nel corso dei primi dodici
mesi della misura di cui all'art. 6, comma 6.1, un risparmio non inferiore a 200
tep nel caso di progetti i cui titolari sono distributori che servivano più di
100.000 clienti finali al 31 dicembre 2001 e un risparmio non inferiore a 100
tep nel caso di progetti i cui titolari sono soggetti diversi.
10.4 I progetti che non conseguono i livelli di risparmio di cui ai precedenti
commi, non sono ammissibili ai fini della presentazione della richiesta di cui
all'art. 12, commi 12.2, 12.3, della richiesta di cui all'art. 12, comma 12.6
limitatamente alla presentazione della prima richiesta di verifica e di
certificazione, e di quanto previsto all'art. 16, comma 16.1.
Art. 11.
Richiesta di verifica preliminare di conformità
11.1 I soggetti di cui all'art. 8 dei decreti ministeriali 20 luglio 2004
possono richiedere all'Autorità o ad un soggetto da essa delegato di verificare
preliminarmente la conformità di specifici progetti alle disposizioni delle
presenti Linee guida, limitatamente ai progetti a consuntivo. La verifica
preliminare di conformità non impegna l'Autorità', o il soggetto da essa
delegato, ne' ad approvare la proposta di progetto e di programma di misura di
cui all'art. 6, comma 6.1, ne' a certificare i risparmi di energia primaria
conseguiti dal progetto per il quale e' stata presentata la richiesta di
verifica, senza procedere alle necessarie verifiche e controlli della
documentazione predisposta ai sensi degli articoli 13 e 14 e alle certificazioni
di cui all'art. 16, comma 16.1.
11.2 La richiesta di verifica preliminare deve essere corredata, come minimo,
dalle seguenti informazioni:
informazioni su soggetto titolare del progetto (nome o ragione sociale, indirizzo, ruolo e attività svolta nell'ambito del progetto);
descrizione dell'intervento o degli interventi previsti dal progetto con riferimento alle tipologie indicate all'art. 5, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004;
informazioni sui potenziali clienti partecipanti ai quali il progetto si rivolge, e da ogni altra informazione ritenuta utile dal soggetto titolare del progetto.
11.3 I risultati della verifica preliminare di conformità vengono comunicati al
soggetto interessato dall'Autorità, o dal un soggetto da essa delegato, entro
sessanta giorni dalla ricezione della richiesta di cui al comma 11.2.
Titolo III
VERIFICHE E CERTIFICAZIONE DEI RISULTATI OTTENUTI
Art. 12.
Richiesta di verifica e di certificazione
12.1 Ai fini di quanto previsto all'art. 7, comma 1, e all'art. 10, comma 1, dei
decreti ministeriali 20 luglio 2004, i soggetti titolari dei progetti inviano al
soggetto responsabile delle attività di verifica e di certificazione dei
risparmi una richiesta di verifica e di certificazione dei risparmi conseguiti
dal progetto, unitamente alla documentazione comprovante i risultati ottenuti
secondo quanto previsto al successivo art. 13.
12.2 I soggetti titolari dei progetti standardizzati presentano la prima
richiesta di verifica e di certificazione entro trenta giorni dalla fine del
semestre nel quale il progetto ha raggiunto la dimensione minima (di seguito:
prima richiesta di verifica e di certificazione).
12.3 I soggetti titolari dei progetti analitici presentano la prima richiesta di
verifica e di certificazione entro trenta giorni dalla fine del semestre nel
quale il progetto ha raggiunto un risparmio di energia complessivo
corrispondente alla dimensione minima.
12.4 Per i progetti standardizzati le richieste di verifica e di certificazione
successive alla prima sono presentate entro trenta giorni dalla fine del
trimestre nel quale sono state oggetto dell'intervento le UFR incrementali. Ai
fini di quanto previsto al successivo art. 16, comma 16.1, in assenza di
richieste di verifica e di certificazione successive alla prima si assume che il
numero di UFR oggetto del progetto non sia variato rispetto a quanto dichiarato
nella richiesta precedente.
12.5 Per i progetti analitici le richieste di verifica e di certificazione
successive alla prima possono essere presentate ogni trimestre, entro trenta
giorni dalla fine dello stesso ma almeno una volta l'anno.
12.6 Per i progetti a consuntivo i tempi di presentazione delle richieste di
verifica e di certificazione sono stabiliti nel programma di misura approvato
dal soggetto responsabile delle attività di verifica e di certificazione dei
risparmi, ai sensi del medesimo art. 6, comma 6.1.
Art. 13.
Documentazione da trasmettere per le verifiche e le certificazioni
13.1 Per i progetti standardizzati la documentazione di cui al precedente art.
12, comma 12.1, da allegare alla prima richiesta di verifica e di certificazione
deve includere almeno:
informazioni relative al soggetto titolare di progetto (nome o ragione sociale, indirizzo, ruolo e attività svolta nell'ambito del progetto); per le società di servizi energetici di cui all'art. 1, comma 1.1, lettera t), tale documentazione deve includere anche una copia dello statuto societario;
descrizione dell'intervento o degli interventi inclusi nel progetto con riferimento alle tipologie indicate all'art. 5, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004;
informazioni relative ai principali collaboratori al progetto: nome o ragione sociale, indirizzo, ruolo e attività svolta nel progetto;
data di avvio del progetto;
prospetto di rendicontazione, per
ogni tipologia di intervento inclusa nel progetto, riepilogativo della
procedura di calcolo e dei risparmi di cui si richiede la verifica e
certificazione, includendo almeno le seguenti informazioni:
numero di UFR oggetto dell'intervento che producono risparmi nel periodo
temporale considerato;
risparmio specifico lordo per UFR così come determinato dall'Autorità nelle
schede tecniche di valutazione standardizzata di cui all'art. 4, comma 4.2;
risparmio totale lordo attribuibile all'intervento nel periodo temporale di
riferimento della richiesta di verifica e di certificazione;
eventuali coefficienti correttivi di cui all'art. 4, comma 4.6;
coefficiente di persistenza di cui all'art. 4, comma 4.9,
secondo paragrafo;
eventuali risparmi addizionali riconosciuti ai sensi dell'art. 7, comma 7.1;
risparmio totale netto attribuibile all'intervento nel periodo temporale di
riferimento della richiesta di verifica e di certificazione;
risparmio totale netto attribuibile
al progetto nel periodo temporale di riferimento della richiesta di verifica e
di certificazione.
13.2 Per le richieste di verifica e di certificazione successive alla prima
presentate per progetti standardizzati la documentazione di cui all'art. 12,
comma 12.1, deve riguardare:
eventuali variazioni intervenute negli elementi di cui al comma 13. 1, lettere a) e c);
prospetto di rendicontazione, per ogni tipologia di intervento inclusa nel progetto, riepilogativo della procedura di calcolo e dei risparmi di cui si richiede la verifica e certificazione includendo, come minimo, informazioni sul numero di UFR incrementali oggetto dell'intervento rispetto a quelle già dichiarate nella precedente richiesta di verifica e di certificazione.
13.3 Per i progetti analitici la documentazione di cui all'art. 12, comma 12.1, da allegare alla prima richiesta di verifica e di certificazione deve includere almeno:
informazioni relative al soggetto titolare di progetto (nome o ragione sociale, ruolo e attività svolta nell'ambito del progetto);
descrizione dell'intervento o degli interventi inclusi nel progetto con riferimento alle tipologie indicate all'art. 5, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004;
informazioni relative ai principali collaboratori al progetto: nome o ragione sociale, indirizzo, ruolo e attività svolta nell'ambito del progetto;
data di avvio del progetto;
prospetto di rendicontazione, per ogni tipologia di intervento inclusa nel
progetto, riepilogativo della procedura di
calcolo e dei risparmi di cui si richiede la certificazione includendo almeno le
seguenti informazioni:
numero di interventi realizzati e valori misurati dei parametri per i quali le
schede prevedono la misurazione diretta,
entrambi riferiti al periodo temporale di riferimento della richiesta di
verifica e di certificazione;
risparmio specifico lordo determinato sulla base dell'applicazione delle schede
tecniche di valutazione analitica di
cui all'art. 5, comma 5.2;
risparmio totale lordo attribuibile all'intervento nel periodo temporale di
riferimento della richiesta di verifica e di certificazione;
eventuale coefficiente correttivo di cui all'art. 5, comma 5.4;
eventuali risparmi addizionali riconosciuti ai sensi dell'art. 7, comma 7.1;
risparmio totale netto attribuibile all'intervento nel periodo temporale di
riferimento della richiesta di verifica e di certificazione;
risparmio totale netto attribuibile
al progetto nel periodo temporale di riferimento della richiesta di verifica e
di certificazione.
13.4 Per le richieste di verifica e di certificazione successive alla prima presentate per progetti analitici la documentazione di cui all'art. 12, comma 12.1, deve riguardare:
eventuali variazioni intervenute negli elementi di cui al comma 13.3, lettere a) e c);
prospetto di rendicontazione, per ogni tipologia di intervento inclusa nel
progetto, riepilogativo della procedura di
calcolo e dei risparmi di cui si richiede la verifica e certificazione
includendo le seguenti informazioni minime:
valori misurati dei parametri per i quali le schede prevedono la misurazione
diretta, per gli interventi già inclusi nella
precedente richiesta di verifica e di certificazione;
numero di interventi addizionali realizzati rispetto a quelli già dichiarati
nella precedente richiesta di verifica e di certificazione e relative
informazioni quantitative sui valori misurati dei parametri per i quali le
schede prevedono la misurazione diretta.
13.5 Le informazioni di cui ai commi 13.1, 13.2, 13.3 e 13.4, per ognuna delle tipologie di intervento per le quali sono state definite schede di valutazione standardizzata o di valutazione analitica, devono essere comunicate al soggetto responsabile delle attività di verifica e di certificazione dei risparmi, per mezzo delle schede di rendicontazione pubblicate nel sito internet dell'Autorità' (www. autorita.energia. it).
13.6 Per i progetti a consuntivo, la documentazione di cui all'art. 12, comma
12.1, deve essere conforme, nei tempi, nei contenuti e nel formato della
presentazione, a quanto previsto nel programma di misura di cui all'art. 6,
comma 6.1. 13.7 Per i progetti che prevedono campagne di formazione e
informazione di cui all'art. 7, comma 7.1, la documentazione di cui all'art. 12,
comma 12.1, deve anche contenere la descrizione dei contenuti della campagna e
degli strumenti e dei canali informativi utilizzati.
13.8 Per tutte le tipologie di progetto di cui alle lettere a), b), c) dell'art.
3, comma 3.1, delle presenti Linee guida, al momento della presentazione di una
richiesta di verifica e certificazione, il soggetto titolare di progetto
dichiara, sotto la propria responsabilità, che gli interventi per i quali si
richiede la verifica e certificazione dei risparmi, sono stati realizzati in
conformità al dettato dell'art. 5, comma 4, secondo capoverso, dei decreti
ministeriali 20 luglio 2004.
13.9 Per tutte le tipologie di progetto di cui alle lettere a), b), c) dell'art.
3, comma 3.1, delle presenti Linee guida, al momento della presentazione di una
richiesta di verifica e certificazione, il soggetto titolare di progetto
dichiara, sotto la propria responsabilità, che gli interventi per i quali si
richiede la verifica e certificazione dei risparmi, sono stati realizzati in
conformità al dettato dell'art. 1, comma 34, della legge n. 239/04.
Art. 14.
Documentazione da conservare e controlli a campione
14.1 Il soggetto responsabile delle attività di verifica e di certificazione dei
risparmi effettua, anche a campione, i controlli previsti dall'art. 7, comma 1,
dei decreti ministeriali 20 luglio 2004, necessari ad accertare che i progetti
oggetto di certificazione ed emissione dei titoli di efficienza energetica di
cui all'art. 16, comma 16.1 delle presenti Linee guida siano stati realizzati in
modo conforme alle disposizioni dei medesimi decreti e alle Linee guida e
secondo quanto dichiarato ai sensi del precedente art. 13.
14.2 Al fine di consentire i controlli di cui al comma 14.1, i soggetti titolari
dei progetti sono tenuti a conservare, per un numero di anni pari a quelli di
vita utile delle tipologie di intervento incluse nel progetto medesimo, la
documentazione cartacea atta ad attestare quanto dichiarato nelle schede di
rendicontazione e nella documentazione inviata al soggetto responsabile delle
attività di verifica e di certificazione dei risparmi, ai sensi del precedente
art. 13.
14.3 Per i progetti standardizzati e analitici la documentazione di cui al comma
14.2 deve essere idonea a comprovare, per mezzo di documentazione fiscale,
quanto dichiarato nella scheda di rendicontazione e come minimo:
il numero di UFR oggetto dell'intervento o degli interventi o, per i progetti analitici, la documentazione attestante la misurazione dei parametri indicati nelle schede tecniche di quantificazione;
il rispetto di quanto disposto
all'art. 9, comma 9.1.
Qualora indicato nelle schede tecniche di quantificazione relative al singolo
intervento, la documentazione di cui al comma 14.2 include anche il nome, e
l'indirizzo dei clienti partecipanti.
14.4 Per i progetti a consuntivo, la documentazione di cui al comma 14.2 e' conforme, nei contenuti e nel formato della presentazione, a quanto previsto nella proposta di progetto e di programma di misura di cui all'art. 6, comma 6.1.
14.5 Per i progetti che includono campagne di cui all'art. 7, comma 7.1, la documentazione di cui al comma 14.2 e' idonea a dimostrare l'esecuzione della campagna secondo quanto documentato o dichiarato ai sensi del precedente art. 13, comma 13.7.
Art. 15.
Regioni e province autonome
15.1 Le regioni e le province autonome, o i soggetti da queste indicati, possono
svolgere attività di verifica e di certificazione dei risparmi sulla base di
convenzioni stipulate con il soggetto responsabile di tali attività.
15.2 Le regioni e le province autonome che concedono un contributo finanziario
per la realizzazione di un progetto possono indicare al soggetto titolare del
progetto medesimo la quota dei risparmi per la quale possono essere richiesti i
titoli di efficienza energetica.
Art. 16.
Certificazione dei risparmi energetici ed emissione dei titoli di
efficienza energetica
16.1 Entro sessanta giorni dalla ricezione della richiesta di verifica e di certificazione e completati con esito positivo gli eventuali controlli di cui all'art. 14, il soggetto responsabile dello svolgimento delle attività di verifica e di certificazione dei risparmi certifica i risparmi riconosciuti.
16.2 Nei casi previsti all'art. 12, comma 12.4, secondo paragrafo, la verifica e
certificazione dei risparmi avviene senza necessità di richiesta da parte del
soggetto titolare del progetto, salvo esito negativo di eventuali controlli,
entro trenta giorni dalla fine di ogni trimestre successivo a quello di
presentazione della prima richiesta di verifica e di certificazione.
16.3 Nei casi in cui il soggetto responsabile dello svolgimento delle attività
di verifica e di certificazione dei risparmi ritenga opportuno richiedere al
soggetto titolare del progetto informazioni aggiuntive a quelle di cui agli
articoli 13 e 14 o effettuare approfondimenti, il termine di cui al comma 16.1
viene sospeso fino alla ricezione delle informazioni aggiuntive e viene
prorogato di trenta giorni a decorrere dalla data di ricezione di tali
informazioni.
16.4 Il gestore del mercato elettrico emette titoli di efficienza energetica per
un ammontare complessivo, espresso in tep, corrispondente ai risparmi verificati
e certificati ai sensi del precedente comma 16.1.
Titolo IV
I TITOLI DI EFFICIENZA ENERGETICA
Art. 17.
Tipi e caratteristiche principali dei titoli di efficienza energetica
17.1 I titoli di efficienza energetica emessi sono di tre tipi:
titoli di efficienza energetica di tipo I, attestanti il conseguimento di risparmi di energia primaria attraverso interventi per la riduzione dei consumi finali di energia elettrica;
titoli di efficienza energetica di tipo II, attestanti il conseguimento di risparmi di energia primaria attraverso interventi per la riduzione dei consumi di gas naturale;
titoli di efficienza energetica di
tipo III, attestanti il conseguimento di
risparmi di energia primaria attraverso interventi diversi da quelli di cui alle
lettere a) e b), del presente comma.
17.2 La dimensione commerciale dei titoli di efficienza energetica e' pari a 1 tep. Ai fini dell'emissione dei titoli di efficienza energetica, i risparmi di energia verificati e certificati ai sensi dell'art. 16, comma 16.1, vengono arrotondati a 1 tep con criterio commerciale.
17.3 Ai fini della verifica di conseguimento del proprio obiettivo specifico
annuale, di cui all'art. 1, comma 1.1 lettera o), i distributori possono
trasmettere titoli di efficienza energetica emessi nel periodo compreso tra il
1° gennaio dell'anno di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), dei decreti
ministeriali 20 luglio 2004 e il 31 maggio dell'anno successivo a quello di cui
al medesimo art. 3, comma 1, lettera e). Nel suddetto periodo i titoli di
efficienza energetica possono essere oggetto di libera contrattazione tra le
parti ai sensi dell'art. 10, comma 5, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004,
ovvero di contrattazione nel mercato organizzato dal gestore del mercato
elettrico ai sensi dell'art. 10, comma 3, dei medesimi decreti ministeriali.
Titolo V
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 18.
Disposizioni transitorie
18.1 Le richieste di verifica preliminare di conformità di cui all'art. 11, comma 11.1, le proposte di progetto e di programma di misura di cui all'art. 6, comma 6.1, le prime richieste di verifica e certificazione dei risparmi di cui all'art. 12, commi 12.2, 12.3 e 12.6, delle presenti Linee guida, possono essere presentate a decorrere dal 1° gennaio 2005.
18.2 Fatto salvo quanto disposto al comma 18.4, nei casi in cui i distributori,
le società controllate dai medesimi distributori, o le società di servizi
energetici intendano avvalersi di quanto disposto al secondo capoverso dell'art.
4, comma 5, del decreto ministeriale elettrico e al secondo capoverso dell'art.
4, comma 4, del decreto ministeriale gas, tali soggetti presentano al soggetto
responsabile delle attività di verifica e di certificazione dei risparmi, entro
e non oltre il 31 luglio 2005, le relative richieste di verifica e
certificazione ai sensi dell'art. 12, nel rispetto dell'art. 10, comma 10.4.
18.3 Per i progetti di cui al precedente comma 18.2, da valutarsi con
metodologia a consuntivo, la proposta di progetto e di programma di misura di
cui all'art. 6, comma 6.1, deve essere presentata nel periodo compreso tra il 1°
gennaio 2005 e il 28 febbraio 2005.
18.4 Al fine di consentire la corretta quantificazione dei risparmi energetici
conseguiti nel periodo antecedente il 31 dicembre 2004 dai progetti di cui al
comma 18.2, il soggetto richiedente comunica:
nel caso di prima richiesta, l'anno nel corso del quale il progetto e' stato avviato, ai sensi dell'art. 1, comma 1.1, lettera f);
nel caso di richieste successive
alla prima, l'anno solare nel corso del quale sono stati conseguiti gli
ulteriori risparmi oggetto della nuova richiesta.
Tabella 1
POTERI CALORIFICI INFERIORI (P.C.I.) DEI COMBUSTIBILI
Combustibile | Unità di misura | P.C.I.(a) |
Fonti primarie | ||
Carbon fossile cokerie | kcal/kg | 7.400 |
Carbone da vapore | kcal/kg | 6.300 |
Carbone altri usi | kcal/kg | 7.400 |
Lignite | kcal/kg | 2.500 |
Gas naturale | kcal/mc | 8.250 |
Petrolio greggio e semilavorati | kcal/kg | 10.000 |
Rifiuti | kcal/kg | 2.500 |
Biomasse(b) | kcal/kg | 2.500 |
Fonti secondarie | ||
Carbone di legna | kcal/kg | 7.500 |
Coke da cokeria | kcal/kg | 7.000 |
Coke di petrolio | kcal/kg | 8.300 |
Gas di cokeria | kcal/mc | 4.300 |
Gas di officina | kcal/mc | 4.300 |
Gas di altoforno | kcal/mc | 900 |
GPL | kcal/kg | 11.000 |
Gas residui di raffineria(c) | kcal/kg | 12.000 |
Distillati leggeri | kcal/kg | 10.400 |
Benzine | kcal/kg | 10.500 |
Petrolio | kcal/kg | 10.300 |
Gasolio | kcal/kg | 10.200 |
Olio combustibile ATZ | kcal/kg | 9.800 |
Olio combustibile BTZ | kcal/kg | 9.800 |
Note:
I valori di PCI indicati in tabella sono tratti dal Bilancio energetico
nazionale 2000, Ministero delle attività produttive, direzione generale delle
fonti di energia e delle risorse minerarie.
Nei casi in cui il combustibile considerato non sia ritenuto classificabile in
una delle tipologie elencate, il valore di PCI adottato per la valutazione dei
risparmi energetici conseguiti dovrà essere certificato da un laboratorio
qualificato ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera e), dei decreti ministeriali
20 luglio 2004.
Ammissibili ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera b), dei decreti ministeriali 20 luglio 2004.
Compresi i gas residui di processi chimici.