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Deliberazione 19 novembre 2004, n. 205

 Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas.  Definizione di strumenti di copertura contro il rischio di volatilità del corrispettivo di utilizzo della capacità di trasporto. 

 

(GU n. 289 del 10-12-2004)

 

 

 

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

 

 



Nella riunione del 4 novembre 2004;


Visti:


la legge 14 novembre 1995, n. 481;
il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/1999;
la legge 23 agosto 2004, n. 239.


Visti:


gli indirizzi del Ministro delle attività produttive del 31 luglio 2003 per l'attuazione di un sistema organizzato di offerte di vendita e di acquisto di energia elettrica, basato su un mercato dell'energia elettrica e su un mercato del servizio di dispacciamento (di seguito: indirizzi per il Sistema Italia 2004);
il decreto del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2003, recante approvazione del Testo integrato della Disciplina del mercato elettrico ed assunzione di responsabilità del Gestore del mercato elettrico S.p.a. relativamente al mercato elettrico (di seguito: decreto ministeriale 19 dicembre 2003);
l'allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 30 dicembre 2003, n. 168/2003, (di seguito: deliberazione n. 168/03);
l'allegato A alla deliberazione dell'Autorità 27 marzo 2004, n. 8/2004 (di seguito: deliberazione n. 48/2004);
la deliberazione dell'Autorità 15 luglio 2004, n. 116/2004 (di seguito: deliberazione n. 116/2004);
la deliberazione dell'Autorità 29 luglio 2004, n. 137/2004;
il documento per la consultazione del 6 agosto 2004 recante proposte per la promozione e lo sviluppo di strumenti di copertura contro il rischio di volatilità del corrispettivo di utilizzo della capacità di trasporto (di seguito: documento per la consultazione 6 agosto 2004).


Considerato che:


con la deliberazione n. 168/2003, l'Autorità ha definito, nell'ambito della determinazione delle condizioni del dispacciamento di merito economico, i criteri per l'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto della rete rilevante del sistema elettrico nazionale ai fini dell'esecuzione dei contratti di compravendita di energia elettrica;


i criteri di cui al precedente alinea sono stati definiti coerentemente con l'assetto generale di mercato stabilito dagli
indirizzi per il Sistema Italia 2004 e dal decreto ministeriale 19 dicembre 2003;


la deliberazione n. 168/2003 prevede l'applicazione di un corrispettivo per l'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto nel mercato del giorno prima (di seguito: corrispettivo di assegnazione della capacità di trasporto o CCT) a carico della società Gestore del mercato elettrico S.p.a. (di seguito: il Gestore del mercato) e degli operatori di mercato cedenti che hanno registrato, ai sensi dell'art. 4 della medesima deliberazione, contratti di compravendita conclusi al di fuori del sistema delle offerte;


il valore del corrispettivo di assegnazione della capacità di trasporto e' funzione delle differenze fra i prezzi zonali a cui sono valorizzate le offerte di vendita accettate nel mercato del giorno prima (di seguito: prezzi zonali) e il prezzo unico nazionale a cui sono valorizzate le offerte di acquisto accettate nel medesimo mercato (di seguito: prezzo unico nazionale);


nel corso dei primi mesi di funzionamento del dispacciamento di merito economico il valore del corrispettivo di cui al precedente alinea ha presentato estrema variabilità;


sia i partecipanti al mercato del giorno prima che i titolari di contratti bilaterali sono esposti al rischio connesso alla variabilità del predetto corrispettivo;


solo operatori con disponibilità di capacità produttiva distribuita nelle varie zone di rete in misura omotetica alla distribuzione della domanda nazionale nelle medesime zone risultano non esposti al rischio di cui al precedente alinea;


l'eventuale assegnazione di strumenti di copertura contro il rischio di volatilità del corrispettivo di assegnazione della capacità di trasporto a soggetti che non risultino effettivamente esposti al predetto rischio può ridurre la disponibilità di tali strumenti sul mercato;


l'applicazione del corrispettivo di assegnazione della capacità di trasporto comporta una differenza positiva tra ricavi e costi per la società Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. (di seguito: il Gestore della rete) la cui destinazione necessita di essere stabilita dall'Autorità.


Considerato, altresì, che:


la quasi totalità dei soggetti che hanno formulato osservazioni al documento per la consultazione 6 agosto 2004 hanno richiesto l'assegnazione da parte del Gestore della rete di strumenti di copertura dal rischio di volatilità del corrispettivo di assegnazione della capacità di trasporto (di seguito: coperture dal rischio di volatilità del corrispettivo di assegnazione della capacità di trasporto o CCC), ad integrazione della disciplina delle condizioni economiche del dispacciamento, riferiti al differenziale tra i prezzi zonali e il prezzo unico nazionale;


i soggetti che hanno partecipato alla consultazione hanno inoltre richiesto che, nel caso di assegnazione di CCC tramite meccanismi di asta, siano previsti dei limiti alla partecipazione degli operatori con potere di mercato nelle diverse zone o con una distribuzione geografica della produzione tale da non esporli al rischio di variabilità del valore del corrispettivo di assegnazione della capacità di trasporto;


la deliberazione n. 116/2004 prevede la pubblicazione da parte del Gestore della rete della stima dei limiti di transito tra le zone di cui all'art. 15 della deliberazione n. 48/2004 relativamente a ciascuna ora dell'anno 2005, nonché della stima della distribuzione percentuale tra le zone di cui all'art. 15 della deliberazione n. 48/2004 e per ciascuna ora dell'anno 2005, delle quantità di energia elettrica di cui all'art. 19, comma 19.4, lettera c) della deliberazione n. 48/2004;


l'assegnazione di CCC non comporta la contestuale assegnazione dei diritti per l'utilizzo della capacità di trasporto, che continua ad avvenire secondo le modalità stabilite nella deliberazione n. 168/2003.


Ritenuto opportuno:


definire il contenuto dei CCC, al fine di rendere disponibili idonei strumenti di copertura dal rischio derivante dalla variabilità delle differenze tra i prezzi zonali ed il prezzo unico nazionale ovvero del valore del corrispettivo di assegnazione della capacità di trasporto;


intestare al Gestore della rete la funzione di organizzare procedure concorsuali per l'assegnazione di CCC riferiti al
differenziale tra i prezzi zonali e il prezzo unico nazionale, nell'ambito dell'erogazione del servizio di dispacciamento di merito economico;


stabilire dei limiti alla partecipazione alle procedure concorsuali di cui al precedente alinea per gli operatori che non risultano esposti al rischio relativo alla variabilità del valore del corrispettivo di assegnazione della capacità di trasporto, così da evitare che gli esiti delle predette procedure concorsuali possano incentivare fenomeni di speculazione o di esercizio di potere mercato;


stabilire che la differenza tra ricavi e costi del Gestore della rete conseguenti alla applicazione del corrispettivo di assegnazione della capacità di trasporto e alle procedure di assegnazione dei CCC sia destinata alla riduzione dei corrispettivi per i servizi di trasmissione dell'energia elettrica;

 


Delibera di approvare il seguente provvedimento:



Art. 1.
Definizioni


1.1. Ai fini dell'interpretazione e dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento si applicano le definizioni di cui all'art. 1 dell'allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 30 dicembre 2003, n. 168/2003, come successivamente integrata e modificata (di seguito: deliberazione n. 168/2003) e di cui all'art. 1 dell'allegato A alla deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 5/2004, come successivamente integrata e modificata (di seguito: Testo integrato), nonché le ulteriori definizioni formulate come segue: corrispettivo per l'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto e' il corrispettivo per l'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto nel mercato del giorno prima di cui all'art. 35, comma 35.1, della deliberazione n. 168/2003;


operatore di mercato in immissione e' un operatore di mercato ai sensi dell'art. 4, comma 4.4, della deliberazione n. 168/2003, abilitato a presentare programmi di immissione con riferimento a punti di dispacciamento per unità di produzione o a punti di dispacciamento per unità di importazione;


capacità produttiva nella disponibilità dell'operatore di mercato e', per ciascuna ora, la somma dei seguenti elementi nella disponibilità del medesimo operatore di mercato:

  1. la potenza efficiente netta delle unità di produzione termoelettriche installate, al netto della potenza efficiente netta di quelle che cedono energia elettrica nell'ambito di convenzioni di cessione destinata, nonché della potenza efficiente netta delle unità di produzione in manutenzione programmata;

  2. la potenza efficiente netta delle unità di produzione non termoelettriche installate, al netto della potenza efficiente netta delle unità di produzione che cedono energia elettrica nell'ambito di convenzioni di cessione destinata, calcolata dal Gestore della rete sulla base dei dati di produzione storici delle medesime unità di produzione;

  3. l'ammontare della capacità di trasporto per la quale e' assegnato dal Gestore della rete all'operatore di mercato l'esonero dall'onere di congestione per l'importazione dell'energia elettrica dalle zone estere, con riferimento alle zone adiacenti alla zona virtuale estera che caratterizza la frontiera elettrica cui l'importazione si riferisce;
    deliberazione n. 48/2004 e' l'allegato A alla deliberazione dell'Autorità 27 marzo 2004, n. 48/2004.


Art. 2.
Oggetto e finalità


2.1. Il presente provvedimento disciplina contenuti e modalità di assegnazione di coperture dal rischio di volatilità del corrispettivo di assegnazione della capacità di trasporto (di seguito: CCC) di cui al successivo art. 3, nonché la destinazione della differenza tra ricavi e costi del Gestore della rete conseguenti alla applicazione del corrispettivo per l'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto e alle procedure di assegnazione dei predetti CCC, al fine di:

  1. rendere disponibili agli operatori di mercato strumenti per la copertura del rischio associato alla variabilità del corrispettivo per l'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto;

  2. assegnare i predetti strumenti secondo procedure trasparenti e non discriminatorie;

  3. consentire la valorizzazione della capacità di trasporto secondo principi di efficienza;

  4. promuovere la concorrenza nell'offerta di energia elettrica.


2.2. Qualora assegnati, i CCC di cui al comma precedente integrano la disciplina delle condizioni economiche del servizio di dispacciamento e sono cedibili solo tra operatori di mercato in immissione, per quanto necessario alla copertura del rischio di volatilità del corrispettivo di cui al precedente comma in relazione alla capacità produttiva nella loro disponibilità nella singola zona. Il Gestore tiene un registro degli assegnatari dei CCC e lo aggiorna in ragione delle cessioni dei CCC tra utenti.


Art. 3.
Coperture dal rischio di volatilità del corrispettivo di assegnazione della capacità di trasporto


3.1. I CCC sono riferiti a:

 

  1. un periodo di validità;

  2. una quantità di potenza, con valore costante in ciascuna singola ora del periodo di validità;

  3. una specifica zona.


3.2. I CCC conferiscono all'operatore di mercato in immissione, per la quantità di potenza, in ciascuna ora del periodo di validità e relativamente alla zona cui sono riferiti, il diritto a ricevere dal Gestore della rete se positivo o l'obbligo a versare a quest'ultimo se negativo, l'ammontare di cui al successivo comma 3.3.


3.3. L'ammontare di cui al comma 3.2 e' pari al prodotto tra i seguenti elementi:

  1. la quantità di potenza, nell'ora, cui il CCC si riferisce;

  2. la differenza tra il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica acquistata nel mercato del giorno prima e il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica venduta nel medesimo mercato nella zona cui il medesimo CCC si riferisce.


3.4. I CCC sono assegnati dal Gestore della rete attraverso le procedure di cui all'art. 4.

 


Art. 4.
Procedure di assegnazione dei CCC


4.1. A decorrere dal 2005, entro il 15 dicembre di ciascun anno il Gestore della rete organizza delle procedure concorsuali per l'assegnazione di CCC, con validità per l'anno successivo, agli operatori di mercato in immissione (di seguito: procedure di assegnazione di CCC).


4.2. Nell'ambito delle procedure di assegnazione di CCC, il Gestore della rete assegna CCC di diversa tipologia, in termini di quantità di potenza, periodo di validità e zona cui si riferiscono, nonché in termini di diverso profilo orario della potenza.


4.3. Le procedure di assegnazione di CCC sono organizzate nel rispetto dei criteri di cui al successivo art. 5. A tal fine entro il 30 settembre di ciascun anno il Gestore della rete trasmette all'Autorita' una proposta per l'implementazione delle predette procedure concorsuali. L'Autorità si pronuncia sulla proposta trasmessa dal Gestore entro quindici giorni dalla data di ricevimento della medesima. Decorso inutilmente tale termine, la proposta si intende approvata.


4.4. La proposta di cui al precedente comma 4.3 contiene almeno:

  1. il bando per la partecipazione alle procedure di assegnazione;

  2. la descrizione delle tipologie dei CCC di cui al comma 4.2, che il Gestore della rete intende assegnare attraverso predette procedure nel rispetto dei criteri definiti all'art. 5;

  3. la descrizione dei limiti di cui al comma 5.5;

  4. la stima:

  5. dei limiti di trasporto tra le zone di cui all'art. 15 della deliberazione n. 168/2003 relativamente a ciascuna ora dell'anno successivo;

  6. delle distribuzioni percentuali, tra le zone di cui all'art. 15 della deliberazione n. 168/2003 e per ciascuna ora del medesimo anno, delle quantità di energia elettrica di cui all'art. 19, comma 19.3, lettera c), della deliberazione n. 168/2003;

  7. la descrizione del modello di calcolo per l'aggiudicazione delle procedure di assegnazione.


4.5. Entro cinque giorni dall'approvazione di cui all'art. 4, comma 4.3, il Gestore della rete pubblica sul proprio sito Internet un bando per la partecipazione alle procedure di assegnazione di CCC, specificando le tipologie di CCC che sono disponibili per l'assegnazione nell'ambito delle predette procedure.




Art. 5.
Criteri per l'organizzazione delle procedure di assegnazione dei CCC


5.1. Il Gestore della rete organizza le procedure di assegnazione dei CCC secondo criteri di pubblicità, trasparenza e non discriminazione.


5.2. Le procedure di assegnazione dei CCC sono configurate come aste simultanee, ascendenti e a sessioni multiple, in cui tutti i CCC sono posti in vendita contemporaneamente.

 

5.3. Le procedure di assegnazione dei CCC devono massimizzare la differenza tra i ricavi e i costi conseguenti all'assegnazione dei medesimi CCC, compati-bilmente con il rispetto dei limiti di trasporto, stimati dal Gestore della rete ai sensi dell'art. 4, comma 4.4, lettera d), punto i), da parte dei flussi convenzionali, definiti come al successivo comma 5.4, corrispondenti ai medesimi CCC.


5.4. Il flusso convenzionale corrispondente ad un CCC relativo ad una zona e' rappresentato, in ciascuna ora, dall'insieme dei transiti conseguenti alla immissione nella zona interessata dell'energia elettrica corrispondente alla potenza cui il CCC si riferisce e al prelievo della medesima energia distribuito tra le diverse zone di rete proporzionalmente alle distribuzioni percentuali nella stessa ora, come previste dal Gestore della rete ai sensi dell'art. 4, comma 4.4, lettera d), punto ii).


5.5. Le procedure di assegnazione dei CCC devono prevedere dei limiti alla quantità di CCC assegnabili a ciascun operatore di mercato in immissione in funzione della distribuzione della sua capacità produttiva sul territorio nazionale, al fine di prevenire fenomeni di speculazione o di esercizio di potere mercato, sulla base di eventuali indirizzi emanati dall'Autorità.

 



Art. 6.
Regolazione dei pagamenti in esito alle procedure di assegnazione dei CCC


6.1. La regolazione dei pagamenti in esito alle procedure di assegnazione dei CCC, con riferimento alle aggiudicazioni con prezzo positivo ed alle eventuali cessioni al Gestore della rete con prezzo negativo, avviene a scelta dell'operatore:

  1. in unica soluzione entro il 31 dicembre dell'anno precedente all'anno cui i CCC sono riferiti o, in alternativa;

  2. su base mensile, contestualmente alla regolazione dei pagamenti relativi al corrispettivo per l'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto, in misura corrispondente al profilo orario di potenza del CCC relativo al mese cui la predetta regolazione si riferisce, a seguito di prestazione al Gestore della rete di idonee forme di garanzia.

6.2. La regolazione dei pagamenti in esito alla procedure di assegnazione dei CCC, con riferimento alle aggiudicazioni con prezzo negativo ed alle eventuali cessioni al Gestore della rete con prezzo positivo, avviene su base mensile, contestualmente alla regolazione dei pagamenti relativi al corrispettivo per l'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto, in misura corrispondente al profilo orario di potenza del CCC acquisito nel mese cui la predetta regolazione si riferisce.


6.3. La regolazione dei pagamenti di cui all'art. 3, comma 3.2 avviene su base mensile contestualmente alla regolazione dei pagamenti relativi al corrispettivo per l'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto.


Art. 7.
Destinazione dei ricavi netti e copertura di eventuali oneri


7.1. Il Gestore della rete utilizza la differenza tra i ricavi e i costi conseguenti all'applicazione del corrispettivo per l'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto per la regolazione dei pagamenti di cui all'art. 3, comma 3.2.


7.2. Qualora, per ciascun mese, la differenza di cui al comma 7.1 non sia sufficiente alla regolazione dei pagamenti di cui all'art. 3, comma 3.2, il Gestore della rete utilizza a tal fine la differenza tra i ricavi e i costi conseguenti allo svolgimento delle procedure di assegnazione dei CCC relativa al medesimo mese.


7.3. Qualora, per ciascun mese, i ricavi netti da CCC di cui al comma 7.5 risultino positivi, il Gestore della rete provvederà ad accantonare l'ammontare così determinato.


7.4. Qualora, per ciascun mese, i ricavi netti da CCC di cui al comma 7.5 risultino negativi, il Gestore della rete provvederà ad utilizzare l'ammontare accantonato ai sensi del comma 7.3. Nel caso in cui detto ammontare non sia sufficiente, il Gestore della rete utilizza, per la copertura del relativo squilibrio economico, il gettito rinveniente dal corrispettivo a copertura dei costi riconosciuti per il funzionamento del Gestore della rete per il dispacciamento.


7.5. I ricavi netti da CCC, per ciascun mese, sono pari alla differenza tra i ricavi e i costi del Gestore della rete in esito alle procedure concorsuali per la cessione dei CCC, alla applicazione del corrispettivo per l'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto, nonché alla regolazione dei pagamenti di cui all'art. 3, comma 3.2 riferiti al medesimo mese.

 

7.6. Il Gestore della rete comunica all'Autorità entro il 15 marzo di ciascun anno il valore complessivo dei ricavi netti da CCC di cui al comma 7.5 riferiti all'anno precedente. I predetti ricavi sono utilizzati ai fini di una riduzione dei corrispettivi per il servizio di trasmissione di energia elettrica, a valere sui quattro trimestri successivi dalla comunicazione.


Art. 8.
Disposizioni transitorie e finali


8.1. Entro il 15 dicembre 2004 il Gestore della rete organizza delle procedure di assegnazione di CCC, con validità per l'intero anno 2005, agli operatori di mercato in immissione.


8.2. Entro due giorni dal termine delle assegnazioni di cui al precedente comma, il Gestore della rete organizza delle procedure di assegnazione di CCC, con validità mensile per ciascun mese dell'anno 2005, agli operatori di mercato in immissione.


8.3. Entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento il Gestore della rete trasmette all'Autorità una proposta per l'implementazione delle procedure di cui al comma 8.1 e 8.2 nel rispetto dei criteri di cui ai commi da 8.5 a 8.15.
L'Autorità si pronuncia sulla proposta trasmessa dal Gestore entro cinque giorni dalla data di ricevimento della medesima. Decorso inutilmente tale termine, la proposta si intende approvata.


8.4. La proposta di cui al precedente comma 8.3 contiene peraltro:

  1. il bando per la partecipazione alle procedure di assegnazione;

  2. la stima dei limiti di trasporto tra le zone di cui all'art. 15 della deliberazione n. 168/2003 relativamente a ciascun mese dell'anno successivo, nonché la stima delle distribuzioni percentuali tra le zone di cui all'art. 15 della deliberazione n. 168/2003 e per ciascun mese del medesimo anno, delle quantità di energia elettrica di cui all'art. 19, comma 19.3, lettera c) della deliberazione n. 168/2003;

  3. la descrizione del modello di calcolo per l'aggiudicazione delle procedure di assegnazione.

8.5. Entro tre giorni dall'approvazione di cui al comma 8.3, il Gestore della rete pubblica sul proprio sito Internet un bando per la partecipazione alle procedure di assegnazione di CCC.


8.6. Nell'ambito delle procedure di cui ai comma 8.1 e 8.2 il Gestore della rete assegna CCC con valore di potenza unitario pari a 1 MW, costante nel corso del periodo di validità.


8.7. Relativamente alle procedure di cui al comma 8.1, i CCC possono essere assegnati a ciascun operatore di mercato in immissione per una quantità di potenza che risulti non superiore in ciascuna zona al prodotto tra:

  1. CPN;

  2. Max «[(CPZ i)/(CPN) - (alfa) i]; 0», dove: CPZ i e' il valore medio nel periodo di validità del diritto della capacità produttiva nella disponibilità dell'operatore di mercato nella zona i cui il CCC si riferisce;

    CPN e' il valore medio nel periodo di validità del diritto della capacità produttiva nella disponibilità dell'operatore di mercato a livello nazionale;

    alfa i e' pari a z i x X (elevato alla «p i-2,5») z i, e' pari al maggiore tra i valori stimati delle distribuzioni percentuali, per ciascuna ora del periodo di validità del CCC, dal Gestore della rete ai sensi dell'art. 4, comma 4.4, lettera d), punto ii), con riferimento alla zona i, cui si riferisce il CCC;

    p i, e' il prezzo, espresso in euro/MW/ora, di sollecitazione definito per la tipologia di CCC in esame e rispetto a cui il Gestore della rete chiede, in ciascuna sessione della procedura di assegnazione, agli operatori di mercato in immissione di presentare le quantità di CCC che sono disposti ad acquistare a detto prezzo;

    il valore di \chi i, e' determinato dal Gestore della rete affinché il valore assunto da \alpha i, avendo posto il valore di p i, pari al prezzo minimo di aggiudicazione di cui al comma 8.10, sia pari al minore tra i valori stimati delle distribuzioni percentuali per ciascuna ora del periodo di validità del CCC in tutte le zone, dal Gestore della rete ai sensi dell'art. 4, comma 4.4, lettera d), punto ii).

8.8. Il Gestore della rete calcola la quantità di cui al precedente comma 8.7 ponendo il valore di p i, pari al prezzo minimo di aggiudicazione di cui al comma 8.10, e le comunica al relativo operatore di mercato in immissione.


8.9. Le assegnazione di cui al comma 8.1 e 8.2 sono configurate come aste in più sessioni con sollecitazioni di offerte di quantità caratterizzate da prezzi di sollecitazione ascendenti, sequenzialmente indicati dal Gestore della rete, che hanno termine quando le quantità di CCC complessivamente richieste sono non superiori a quelle assegnabili.


8.10. Il prezzo minimo di aggiudicazione e' fissato per ognuna delle assegnazioni di cui ai commi 8.1 e 8.2 in 0,5 euro/MW/ora.

 

8.11. La determinazione del valore della capacità produttiva nella disponibilità di ciascun operatore di mercato in immissione, di cui al comma 8.7, verrà eseguito a partire dai valori medi mensili, tenendo conto che la capacità produttiva nella disponibilità dell'operatore di mercato relativa alle unità di produzione termoelettriche e' pari alla potenza efficiente netta delle unità di produzione termoelettriche installate, al netto della potenza efficiente netta di quelle che cedono energia elettrica nell'ambito di convenzioni di cessione destinata, ridotta di un coefficiente di indisponibilità media annua definito dal Gestore della rete.


8.12. Nell'ambito delle procedure di cui al comma 8.1 il Gestore della rete rende disponibili per l'assegnazione CCC, con riferimento a ciascuna zona, in quantità tali per cui i flussi convenzionali di cui al comma 5.4 conseguenti alla predetta assegnazione non eccedano i limiti di trasporto interzonali, stimati dal Gestore della rete ai sensi del successivo comma 8.14, per qualsiasi livello di assegnazione dei CCC che il medesimo Gestore della rete renderà disponibili per l'assegnazione con riferimento alle altre zone.


8.13. Nel determinare le quantità di CCC disponibili per l'assegnazione in ciascuna zona nel rispetto di quanto previsto al precedente comma 8.12, il Gestore della rete massimizzerà le quantità di CCC assegnabili a partire dalle zone che abbiano registrato i prezzi medi più bassi dell'energia elettrica ceduta sul mercato del giorno prima nel periodo compreso tra il 1° aprile ed il 15 novembre 2004.


8.14. Nel determinare i limiti di trasporto nell'ambito delle procedure di assegnazione di cui al comma 8.1, il Gestore della rete applicherà quanto previsto al comma 4.4, lettera d), punto i), fatta salva la possibilità di aumentare convenzionalmente il valore dei limiti di trasporto tra le zone di cui all'art. 15 della deliberazione n. 168/2003 che risultino rilevanti per determinare la quantità di CCC assegnabili.


8.15. Le procedure di assegnazione di cui al comma 8.2 avranno ad oggetto CCC per quantità pari in ciascun mese alla differenza tra quanto assegnabile applicando quanto previsto ai commi 8.12 e 8.14 su base mensile e quanto assegnato nelle procedure di cui al comma 8.1:

di trasmettere copia del presente provvedimento al Ministro delle attività produttive ed al Gestore della rete;
di pubblicare il presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorità' per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore dalla data della sua pubblicazione.

 

 

 


Milano, 19 novembre 2004
Il presidente: Ortis