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Deliberazione 29 dicembre 2004, n. 248


 Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas.  Modalità di aggiornamento della componente materia prima delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale e revisione del corrispettivo variabile relativo alla commercializzazione all'ingrosso. (Deliberazione n. 248/04).

 

(GU n. 27 del 3-2-2005)

 

 

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

 

 



Nella riunione del 29 dicembre 2004;


Visti:
la legge 14 novembre 1995, n. 481, in particolare, l'art. 2, comma 12, lettera h);
il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
il decreto-legge 4 settembre 2002, n. 193, convertito con legge 28 ottobre 2002, n. 238;
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2002 (di seguito: D.P.C.M. 31 ottobre 2002);
la legge 23 agosto 2004, n. 239;
la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 22 aprile 1999, n. 52/99;
la deliberazione dell'Autorità 29 novembre 2002, n. 195/02 (di seguito: deliberazione n. 195/02);
la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2002, n. 207/02 (di seguito: deliberazione n. 207/02);
la deliberazione dell'Autorità 4 dicembre 2003, n. 138/03 (di seguito: deliberazione n. 138/03);
la deliberazione dell'Autorità 14 ottobre 2004, n. 178/04;
la deliberazione dell'Autorità 27 ottobre 2004, n. 188/04 (di seguito: deliberazione n. 188/04);
la deliberazione dell'Autorità 30 novembre 2004 n. 209/04 (di seguito: deliberazione n. 209/04);
il documento per la consultazione diffuso dall'Autorità in data 12 dicembre 2002, recante «Condizioni economiche per la fornitura di gas naturale dagli esercenti l'attività di vendita» (di seguito: documento per la consultazione 12 dicembre 2002);
il documento per la consultazione diffuso dall'Autorità in data 30 novembre 2004, recante «Aggiornamento della componente materia prima delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale e revisione del corrispettivo variabile relativo alla commercializzazione all'ingrosso» (di seguito: documento per la consultazione 30 novembre 2004);


Considerato che:


con la deliberazione n. 138/03, l'Autorità, in attuazione dell'art. 1 della deliberazione n. 207/02, ha disciplinato le modalità di definizione delle condizioni economiche che gli esercenti l'attività di vendita del gas naturale sono tenuti a proporre, unitamente a quelle dagli stessi definite, ai clienti finali che alla data del 31 dicembre 2002 erano nella condizione di cliente non idoneo;


con la deliberazione n. 195/02, l'Autorità, in attuazione di quanto previsto dal D.P.C.M. 31 ottobre 2002, ha introdotto, al fine di minimizzare l'impatto inflazionistico dell'aumento dei prezzi dei prodotti petroliferi, il cui andamento e' considerato ai fini della disciplina di aggiornamento della componente materia prima del gas acquistato all'ingrosso, una nuova disciplina di detto aggiornamento, successivamente recepita dalla predetta deliberazione n. 138/03; e che detta disciplina e' anche stata volontariamente assunta a parametro per la definizione e l'aggiornamento dei prezzi convenuti in numerosi contratti di compravendita del gas all'ingrosso;


con la deliberazione n. 138/03, inoltre, l'Autorità, tenendo conto delle richieste formulate dagli operatori in merito all'originario schema di provvedimento diffuso col documento per la consultazione 12 dicembre 2002, ha definito una disciplina di calcolo del corrispettivo variabile relativo alla commercializzazione all'ingrosso, assicurando, limitatamente alla prima fase di apertura del mercato, un'equa ripartizione tra esercenti e clienti finali dei benefici derivanti dalle riduzioni di costo già registrate nel settore;


Considerato che:


lo scenario di riferimento per i prezzi energetici nei mercati internazionali ha registrato negli ultimi mesi significativi cambiamenti rispetto alle condizioni esistenti e valutabili nell'anno 2002, in particolare, un congiunturale ed imprevisto aumento dei prezzi dei prodotti petroliferi assunti a riferimento per la determinazione del prezzo del gas nei contratti internazionali; e che tale dinamica, dovuta anche a pratiche speculative del mercato del greggio, determinerebbe, per effetto dell'applicazione dell'attuale disciplina di aggiornamento, un aumento della sopra citata componente materia prima, con conseguenti impatti inflazionistici;


nell'ambito del procedimento avviato con deliberazione n. 209/04, le informazioni acquisite in merito alla dinamica dei prezzi all'importazione in Italia hanno evidenziato la negoziazione di alcuni contratti di importazione caratterizzati da prezzi superiori rispetto al costo medio europeo; e che il costo di approvvigionamento risulta attualmente riconosciuto nel corrispettivo variabile relativo alla commercializzazione all'ingrosso di cui alla deliberazione n. 138/03;


Considerato che:


la disciplina di aggiornamento della componente materia prima tiene conto dell'andamento del mercato internazionale del gas, anche al fine di incentivare comportamenti efficienti; e che nei contratti internazionali di approvvigionamento di gas naturale e' prassi degli operatori più efficienti, prevedere clausole di adeguamento dei prezzi legate all'andamento dei prezzi dei prodotti petroliferi in modo tale da attenuarne l'incidenza, qualora tale andamento non rientri in un predeterminato intervallo di prezzo (c.d. clausola di salvaguardia);


la disciplina attualmente prevista dalla deliberazione n. 195/02 non contempla previsioni analoghe a quelle indicate al precedente alinea, atteso che l'anomalo aumento dei prezzi dei prodotti petroliferi si e' verificato nel periodo successivo all'adozione del predetto provvedimento, ossia nell'arco temporale compreso tra il 2003 ed il 2004;


l'assenza di una tale previsione determinerebbe una sovraremunerazione per gli operatori che acquistano all'estero gas naturale che rivendono al mercato italiano, a danno dei clienti finali;


anche alla luce di quanto sopra, l'Autorità, con il documento per la consultazione 30 novembre 2004, ha posto in consultazione misure volte a modificare l'attuale disciplina di aggiornamento del corrispettivo variabile relativo alla commercializzazione all'ingrosso, contenuta nella deliberazione n. 195/02, in particolare:
    a) integrando tale disciplina con previsioni che assicurino variazioni da apportare alla componente materia prima ridotte al 30-60%, quando il prezzo del Brent ricade al di fuori di un intervallo prefissato, stimato sulla base dell'andamento medio del mercato e compreso tra i 18 ed i 35 dollari/barile;
    b) rettificando i pesi adottati nell'indice It ai fini del calcolo delle variazioni della componente materia prima e sostituendo i riferimenti adottati per le quotazioni dei greggi;
    c) inoltre, al fine di incentivare gli operatori a negoziare, nell'ambito dei mercati internazionali del gas ai fini dell'approvvigionamento nazionale, prezzi coerenti con il costo medio europeo, l'Autorità, nel sopra citato documento per la consultazione 30 novembre 2004, ha delineato misure volte a modificare l'attuale disciplina di calcolo del corrispettivo variabile relativo alla commercializzazione all'ingrosso, al fine di trasferire al consumatore finale i vantaggi di costo inizialmente lasciati al venditore, prevedendo in particolare una riduzione compresa tra 0,2 e 0,5 centesimi di euro/mc del valore attualmente riconosciuto dalla predetta disciplina;


Considerato che:


gli interventi delineati dall'Autorità nel documento per la consultazione 30 novembre 2004 si fondano su evidenze relative all'andamento dei mercati internazionali dell'energia e sulle informazioni rese disponibili all'Autorità dagli operatori;


anche al fine di consentire agli operatori interessati di rappresentare eventuali esigenze specifiche che potrebbero connotare alcuni contratti di importazione, l'Autorità, con la deliberazione n. 188/04, ha richiesto ai soggetti importatori una serie di informazioni in merito ai contenuti ed alla configurazione delle condizioni economiche dei rispettivi contratti; e che solo in forza di tali informazioni, ovvero di evidenze contrattuali tali da incidere sull'impianto delle esigenze generali sottese al presente provvedimento, in coerenza con le finalità dallo stesso perseguite, potrebbero essere riesaminati i predetti interventi;


dalle osservazioni pervenute in sede di consultazione e' emerso quanto segue:
    a) alcuni operatori hanno contestato l'esistenza, nei propri contratti di importazione, di clausole di salvaguardia, mentre altri, pur ammettendone l'esistenza, hanno contestato i valori indicati a tal fine nel documento per la consultazione 30 novembre 2004, in quanto ritenuti eccessivamente onerosi; peraltro, detti operatori a supporto di tali generiche affermazioni, si sono rifiutati di fornire le informazioni richieste con la predetta deliberazione n. 188/04 ne', tanto meno, hanno prodotto i documenti contrattuali cui fanno riferimento;
    b) alcune società di vendita hanno evidenziato che la modifica dell'attuale disciplina di aggiornamento della componente materia prima, come delineata nel documento per la consultazione, produrrebbe gravi ripercussioni nel mercato nazionale del gas all'ingrosso determinando, in particolare, nei contratti di compravendita in essere, un onere eccessivo in capo all'acquirente, qualora detti contratti non prevedano clausole di adeguamento o di revisione dei prezzi in caso di modifiche della citata disciplina di aggiornamento;
    c) alcuni operatori hanno richiesto di correlare l'andamento della componente materia prima, in via principale, al gasolio, che rappresenta il combustibile alternativo nel settore degli usi civili, mentre non sono emerse indicazioni univoche circa l'orientamento dell'Autorità di sostituire con il Brent i riferimenti adottati per le quotazioni dei greggi;
    d) alcune società di vendita hanno contestato la prospettata riduzione del corrispettivo variabile relativo alla commercializzazione all'ingrosso, osservando, in particolare, che sulla base di tale disciplina le medesime società hanno negoziato i rispettivi contratti di fornitura con i clienti finali attualmente in essere ed efficaci sino al 30 settembre 2005;


Considerato che in applicazione della nuova disciplina per l'aggiornamento delle condizioni economiche di fornitura, l'indice dei prezzi di riferimento It, relativo al gas naturale, registrerebbe una variazione maggiore del 5% rispetto al valore assunto dal medesimo indice per il mese di ottobre 2004, data dell'ultimo aggiornamento delle condizioni economiche di fornitura;


Ritenuto che:


sia necessario modificare la deliberazione n. 195/02:
    a) introducendo, al fine di evitare una sovraremunerazione per gli operatori che acquistano all'estero gas naturale, oltre ai possibili impatti inflazionistici della stessa, una apposita disposizione che assicuri variazioni della componente materia prima ridotte ad un valore pari al 75%, qualora il prezzo del Brent ricada al di fuori dell'intervallo compreso tra 20 e 35 dollari/barile;
    b) rettificando i pesi adottati nel paniere di riferimento, con la previsione di una maggiore quota per il BTZ e di una corrispondente minore quota del gasolio, in modo da riflettere i cambiamenti intercorsi negli usi finali di gas naturale e le condizioni praticate nel mercato all'ingrosso;
    c) utilizzando per il greggio il riferimento alle quotazioni del Brent in sostituzione del paniere dei greggi precedentemente adottato, tenuto conto del suo rilievo nella contrattualistica internazionale;


sia opportuno, in considerazione dell'eccezionalità e della rilevanza dell'imprevisto aumento dei prezzi dei prodotti petroliferi, assicurare adeguata tutela agli operatori che, nel mercato nazionale del gas all'ingrosso, hanno concluso contratti di compravendita senza prevedere clausole di adeguamento o di revisione dei prezzi, in caso di modifiche della disciplina di aggiornamento delle condizioni economiche di fornitura;


sia necessario, per realizzare la finalità di cui al precedente alinea, adottare una direttiva che imponga agli esercenti l'attività di vendita, nei contratti di compravendita all'ingrosso del gas naturale in essere, di offrire ai propri clienti condizioni economiche coerenti con gli esiti dell'aggiornamento della componente materia prima effettuato sulla base della modifica di cui alla precedente lettera a);


sia opportuno, al fine di incentivare nei contratti di importazione del gas la negoziazione di prezzi coerenti con il prezzo medio europeo, ridurre il valore attualmente riconosciuto del corrispettivo variabile relativo alla commercializzazione all'ingrosso; e che, tenuto conto che sulla base dell'attuale valore di tale corrispettivo sono stati negoziati contratti di fornitura con clienti finali attualmente in essere ed efficaci sino al 30 settembre 2005, sia opportuno che la predetta riduzione abbia effetto a far data dall'1° ottobre 2005;


Ritenuto che le misure di cui sopra possano essere riesaminate qualora, dall'analisi delle condizioni economiche dei contratti di importazione che gli operatori eventualmente produrranno, emergano evidenze tali da incidere sull'impianto delle esigenze generali sottese al presente provvedimento, in coerenza con le finalità dallo stesso perseguite;


Ritenuto che sia comunque necessario, al fine di evitare una sovraremunerazione per gli operatori che acquistano all'estero gas naturale, modificare, fin dal trimestre gennaio-marzo 2005, le condizioni economiche di fornitura del gas naturale di cui all'art. 3 della deliberazione n. 138/03, in esito all'applicazione della nuova disciplina di aggiornamento;

 


Delibera:

Art. 1.
Modificazioni della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 29 novembre 2002, n. 195/02


1.1. All'art. 1, comma 2, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 29 novembre 2002, n. 195/02 (di seguito: deliberazione n. 195/02), il testo successivo alle parole «seguente comma» e' sostituito dal seguente testo: «Prima dell'inizio di ciascun trimestre viene calcolato l'indice dei prezzi di riferimento I(base)t composto da:

(omissis)


dove:

  1. a e' il peso attribuito all'indice del prezzo del gasolio, pari a 0,41;

  2. GASOLIO(base)t e' la media, riferita al periodo intercorrente tra il decimo ed il penultimo mese precedente la data di aggiornamento delle tariffe, delle medie mensili delle quotazioni CIF Med Basis del gasolio 0.2, pubblicate da Platt's Oilgram Price Report, espresse in dollari per tonnellata metrica e trasformate in centesimi di euro/kg considerando la media mensile dei valori del cambio euro / dollaro calcolata dall'Ufficio italiano cambi;

  3. GASOLIO(base)o e' il valore base di GASOLIO, relativo al periodo compreso tra i mesi di settembre 2001 e maggio 2002, pari a 21,9137 centesimi di euro/kg;

  4. b e' il peso attribuito all'indice del prezzo dell'olio combustibile a basso tenore di zolfo, pari a 0,46;

  5. BTZ(base)t e' la media, riferita al periodo intercorrente tra il decimo ed il penultimo mese precedente la data di aggiornamento, delle medie mensili delle quotazioni CIF Med Basis dell'olio combustibile a basso tenore di zolfo, pubblicate da Platt's Oilgram Price Report, espresse in dollari per tonnellata metrica e trasformate in centesimi di euro/kg, considerando la media mensile dei valori del cambio euro/dollaro calcolata dall'Ufficio italiano cambi;

  6. BTZ(base)o e' il valore base di BTZ relativo al periodo compreso tra i mesi di settembre 2001 e maggio 2002, pari a 14,1070 centesimi di Euro / kg;

  7. C e' il peso attribuito all'indice del prezzo del Brent dated, pari a 0,13;

  8. BRENT(base)t e' la media, riferita al periodo intercorrente tra il decimo ed il penultimo mese precedente la data di aggiornamento, delle medie mensili delle quotazioni spot average del Brent dated pubblicate da Platt's Oilgram Price Report, espresse in dollari per barile e trasformate in centesimi di Euro / kg sulla base di un coefficiente pari a 7,4 barili per tonnellata metrica, considerando la media mensile dei valori del cambio Euro / dollaro calcolata dall'Ufficio italiano cambi;

  9. BRENT(base)0 e' il valore base del BRENT relativo al periodo compreso tra i mesi di settembre 2001 e maggio 2002, pari a 18,2503 centesimi di euro/kg.

1.2. All'art. 1, comma 3, della deliberazione dell'Autorità n. 195/02 il testo successivo alle parole «seguente comma» e' sostituito dal seguente testo: «Nel caso in cui si registrino variazioni dell'indice It, in aumento o diminuzione, maggiori del 5% rispetto al valore preso precedentemente a riferimento (I(base)t-1 ), ossia se:

(omissis)

le condizioni economiche di fornitura, di cui alla deliberazione dell'Autorità 4 dicembre 2003, n. 138/03 (di seguito: deliberazione n. 138/03), con riferimento al corrispettivo variabile relativo alla commercializzazione all'ingrosso di cui all'art. 7, comma 1, della medesima deliberazione, sono aggiornate apportando una variazione DeltaQE, positiva o negativa tale che QE(base)t=QE(base)t-1 + DeltaQE, dove QE(base)t-1 e' il valore di QE, vale a dire della quota a copertura dei costi di approvvigionamento del gas naturale ricompresa nel corrispettivo variabile relativo alla commercializzazione all'ingrosso, calcolato per il precedente aggiornamento.
La variazione DeltaQE e' calcolata mediante una delle seguenti formule:

(omissis)


Art. 2.
Obblighi degli esercenti l'attivita' di vendita nei contratti di compravendita all'ingrosso del gas naturale in essere


2.1. Le disposizioni seguenti si applicano agli esercenti l'attività di vendita, limitatamente ai contratti di compravendita all'ingrosso del gas naturale, in essere alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, che non prevedano clausole di aggiornamento o di revisione dei prezzi in caso di modifiche della disciplina di aggiornamento delle condizioni economiche di fornitura.

 

2.2. Gli esercenti di cui al comma 2.1, offrono ai propri clienti nuove condizioni economiche formulate in coerenza con gli esiti del primo aggiornamento della componente materia prima, effettuato dall'Autorità ai sensi della disciplina introdotta dal comma 1.2.


Art. 3.
Revisione del corrispettivo variabile relativo alla commercializzazione all'ingrosso


3.1. Ai fini della determinazione del corrispettivo variabile relativo alla commercializzazione all'ingrosso, CCI, di cui all'art. 7, comma 1, della deliberazione n. 138/03, il valore di S e' pari a 0,135552 Euro/GJ a decorrere dal 1° ottobre 2005.


Art. 4.
Disposizioni relative all'aggiornamento per il trimestre gennaio-marzo 2005 delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale


4.1. Ai fini dell'aggiornamento delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale per il trimestre gennaio-marzo 2005, sulla base delle disposizioni del presente provvedimento, il valore di I(base)t-1 da utilizzare per il calcolo della variazione di cui all'art. 1, comma 2, e' pari a 1,104, in luogo del valore di I(base)t-1 pari a 1,127 assunto per il precedente aggiornamento ed il valore di QE(base)t-1 e' pari a 3,479 euro/GJ in luogo del valore di QE(base)t-1 pari a 3,551 euro/GJ assunto per il precedente aggiornamento.


4.2. Per quanto previsto dal precedente comma, per il trimestre gennaio-marzo 2005, le condizioni economiche di fornitura di gas naturale sono complessivamente aumentate, rispetto al valore applicato per il trimestre ottobre-dicembre 2004, di 0,247 euro/GJ; tale aumento e' pari a 0,009514 euro/mc per le forniture di gas naturale con potere calorifico superiore pari a 38,52 MJ/mc.


Art. 5.
Disposizioni finali


5.1. Il presente provvedimento, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel sito Internet dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it), entra in vigore dal 1° gennaio 2005.

 


Milano, 29 dicembre 2004
Il presidente: Ortis