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Deliberazione 29 dicembre 2004, n. 248
Autorità per l'Energia
Elettrica e il Gas. Modalità di aggiornamento della componente materia prima delle
condizioni economiche di fornitura del gas naturale e revisione del
corrispettivo variabile relativo alla commercializzazione all'ingrosso.
(Deliberazione n. 248/04).
(GU n. 27 del 3-2-2005)
L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 29 dicembre 2004;
Visti:
la legge 14 novembre 1995, n. 481, in particolare, l'art. 2, comma 12, lettera
h);
il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
il decreto-legge 4 settembre 2002, n. 193, convertito con legge 28 ottobre 2002,
n. 238;
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2002 (di
seguito: D.P.C.M. 31 ottobre 2002);
la legge 23 agosto 2004, n. 239;
la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito:
l'Autorità) 22 aprile 1999, n. 52/99;
la deliberazione dell'Autorità 29 novembre 2002, n. 195/02 (di seguito:
deliberazione n. 195/02);
la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2002, n. 207/02 (di seguito:
deliberazione n. 207/02);
la deliberazione dell'Autorità 4 dicembre 2003, n. 138/03 (di seguito:
deliberazione n. 138/03);
la deliberazione dell'Autorità 14 ottobre 2004, n. 178/04;
la deliberazione dell'Autorità 27 ottobre 2004, n. 188/04 (di seguito:
deliberazione n. 188/04);
la deliberazione dell'Autorità 30 novembre 2004 n. 209/04 (di seguito:
deliberazione n. 209/04);
il documento per la consultazione diffuso dall'Autorità in data 12 dicembre
2002, recante «Condizioni economiche per la fornitura di gas naturale dagli
esercenti l'attività di vendita» (di seguito: documento per la consultazione 12
dicembre 2002);
il documento per la consultazione diffuso dall'Autorità in data 30 novembre
2004, recante «Aggiornamento della componente materia prima delle condizioni
economiche di fornitura del gas naturale e revisione del corrispettivo variabile
relativo alla commercializzazione all'ingrosso» (di seguito: documento per la
consultazione 30 novembre 2004);
Considerato che:
con la deliberazione n. 138/03, l'Autorità, in attuazione dell'art. 1 della
deliberazione n. 207/02, ha disciplinato le modalità di definizione delle
condizioni economiche che gli esercenti l'attività di vendita del gas naturale
sono tenuti a proporre, unitamente a quelle dagli stessi definite, ai clienti
finali che alla data del 31 dicembre 2002 erano nella condizione di cliente non
idoneo;
con la deliberazione n. 195/02, l'Autorità, in attuazione di quanto previsto dal
D.P.C.M. 31 ottobre 2002, ha introdotto, al fine di minimizzare l'impatto
inflazionistico dell'aumento dei prezzi dei prodotti petroliferi, il cui
andamento e' considerato ai fini della disciplina di aggiornamento della
componente materia prima del gas acquistato all'ingrosso, una nuova disciplina
di detto aggiornamento, successivamente recepita dalla predetta deliberazione n.
138/03; e che detta disciplina e' anche stata volontariamente assunta a
parametro per la definizione e l'aggiornamento dei prezzi convenuti in numerosi
contratti di compravendita del gas all'ingrosso;
con la deliberazione n. 138/03, inoltre, l'Autorità, tenendo conto delle
richieste formulate dagli operatori in merito all'originario schema di
provvedimento diffuso col documento per la consultazione 12 dicembre 2002, ha
definito una disciplina di calcolo del corrispettivo variabile relativo alla
commercializzazione all'ingrosso, assicurando, limitatamente alla prima fase di
apertura del mercato, un'equa ripartizione tra esercenti e clienti finali dei
benefici derivanti dalle riduzioni di costo già registrate nel settore;
Considerato che:
lo scenario di riferimento per i prezzi energetici nei mercati internazionali ha
registrato negli ultimi mesi significativi cambiamenti rispetto alle condizioni
esistenti e valutabili nell'anno 2002, in particolare, un congiunturale ed
imprevisto aumento dei prezzi dei prodotti petroliferi assunti a riferimento per
la determinazione del prezzo del gas nei contratti internazionali; e che tale
dinamica, dovuta anche a pratiche speculative del mercato del greggio,
determinerebbe, per effetto dell'applicazione dell'attuale disciplina di
aggiornamento, un aumento della sopra citata componente materia prima, con
conseguenti impatti inflazionistici;
nell'ambito del procedimento avviato con deliberazione n. 209/04, le
informazioni acquisite in merito alla dinamica dei prezzi all'importazione in
Italia hanno evidenziato la negoziazione di alcuni contratti di importazione
caratterizzati da prezzi superiori rispetto al costo medio europeo; e che il
costo di approvvigionamento risulta attualmente riconosciuto nel corrispettivo
variabile relativo alla commercializzazione all'ingrosso di cui alla
deliberazione n. 138/03;
Considerato che:
la disciplina di aggiornamento della componente materia prima tiene conto
dell'andamento del mercato internazionale del gas, anche al fine di incentivare
comportamenti efficienti; e che nei contratti internazionali di
approvvigionamento di gas naturale e' prassi degli operatori più efficienti,
prevedere clausole di adeguamento dei prezzi legate all'andamento dei prezzi dei
prodotti petroliferi in modo tale da attenuarne l'incidenza, qualora tale
andamento non rientri in un predeterminato intervallo di prezzo (c.d. clausola
di salvaguardia);
la disciplina attualmente prevista dalla deliberazione n. 195/02 non contempla
previsioni analoghe a quelle indicate al precedente alinea, atteso che l'anomalo
aumento dei prezzi dei prodotti petroliferi si e' verificato nel periodo
successivo all'adozione del predetto provvedimento, ossia nell'arco temporale
compreso tra il 2003 ed il 2004;
l'assenza di una tale previsione determinerebbe una sovraremunerazione per gli
operatori che acquistano all'estero gas naturale che rivendono al mercato
italiano, a danno dei clienti finali;
anche alla luce di quanto sopra, l'Autorità, con il documento per la
consultazione 30 novembre 2004, ha posto in consultazione misure volte a
modificare l'attuale disciplina di aggiornamento del corrispettivo variabile
relativo alla commercializzazione all'ingrosso, contenuta nella deliberazione n.
195/02, in particolare:
a) integrando tale disciplina con previsioni che assicurino variazioni da
apportare alla componente materia prima ridotte al 30-60%, quando il prezzo del
Brent ricade al di fuori di un intervallo prefissato, stimato sulla base
dell'andamento medio del mercato e compreso tra i 18 ed i 35 dollari/barile;
b) rettificando i pesi adottati nell'indice It ai fini del calcolo delle
variazioni della componente materia prima e sostituendo i riferimenti adottati
per le quotazioni dei greggi;
c) inoltre, al fine di incentivare gli operatori a negoziare, nell'ambito dei
mercati internazionali del gas ai fini dell'approvvigionamento nazionale, prezzi
coerenti con il costo medio europeo, l'Autorità, nel sopra citato documento per
la consultazione 30 novembre 2004, ha delineato misure volte a modificare
l'attuale disciplina di calcolo del corrispettivo variabile relativo alla
commercializzazione all'ingrosso, al fine di trasferire al consumatore finale i
vantaggi di costo inizialmente lasciati al venditore, prevedendo in particolare
una riduzione compresa tra 0,2 e 0,5 centesimi di euro/mc del valore attualmente
riconosciuto dalla predetta disciplina;
Considerato che:
gli interventi delineati dall'Autorità nel documento per la consultazione 30
novembre 2004 si fondano su evidenze relative all'andamento dei mercati
internazionali dell'energia e sulle informazioni rese disponibili all'Autorità
dagli operatori;
anche al fine di consentire agli operatori interessati di rappresentare
eventuali esigenze specifiche che potrebbero connotare alcuni contratti di
importazione, l'Autorità, con la deliberazione n. 188/04, ha richiesto ai
soggetti importatori una serie di informazioni in merito ai contenuti ed alla
configurazione delle condizioni economiche dei rispettivi contratti; e che solo
in forza di tali informazioni, ovvero di evidenze contrattuali tali da incidere
sull'impianto delle esigenze generali sottese al presente provvedimento, in
coerenza con le finalità dallo stesso perseguite, potrebbero essere riesaminati
i predetti interventi;
dalle osservazioni pervenute in sede di consultazione e' emerso quanto segue:
a) alcuni operatori hanno contestato l'esistenza, nei propri contratti di
importazione, di clausole di salvaguardia, mentre altri, pur ammettendone
l'esistenza, hanno contestato i valori indicati a tal fine nel documento per la
consultazione 30 novembre 2004, in quanto ritenuti eccessivamente onerosi;
peraltro, detti operatori a supporto di tali generiche affermazioni, si sono
rifiutati di fornire le informazioni richieste con la predetta deliberazione n.
188/04 ne', tanto meno, hanno prodotto i documenti contrattuali cui fanno
riferimento;
b) alcune società di vendita hanno evidenziato che la modifica dell'attuale
disciplina di aggiornamento della componente materia prima, come delineata nel
documento per la consultazione, produrrebbe gravi ripercussioni nel mercato
nazionale del gas all'ingrosso determinando, in particolare, nei contratti di
compravendita in essere, un onere eccessivo in capo all'acquirente, qualora
detti contratti non prevedano clausole di adeguamento o di revisione dei prezzi
in caso di modifiche della citata disciplina di aggiornamento;
c) alcuni operatori hanno richiesto di correlare l'andamento della componente
materia prima, in via principale, al gasolio, che rappresenta il combustibile
alternativo nel settore degli usi civili, mentre non sono emerse indicazioni
univoche circa l'orientamento dell'Autorità di sostituire con il Brent i
riferimenti adottati per le quotazioni dei greggi;
d) alcune società di vendita hanno contestato la prospettata riduzione del
corrispettivo variabile relativo alla commercializzazione all'ingrosso,
osservando, in particolare, che sulla base di tale disciplina le medesime
società hanno negoziato i rispettivi contratti di fornitura con i clienti finali
attualmente in essere ed efficaci sino al 30 settembre 2005;
Considerato che in applicazione della nuova disciplina per l'aggiornamento delle
condizioni economiche di fornitura, l'indice dei prezzi di riferimento It,
relativo al gas naturale, registrerebbe una variazione maggiore del 5% rispetto
al valore assunto dal medesimo indice per il mese di ottobre 2004, data
dell'ultimo aggiornamento delle condizioni economiche di fornitura;
Ritenuto che:
sia necessario modificare la deliberazione n. 195/02:
a) introducendo, al fine di evitare una sovraremunerazione per gli operatori che
acquistano all'estero gas naturale, oltre ai possibili impatti inflazionistici
della stessa, una apposita disposizione che assicuri variazioni della componente
materia prima ridotte ad un valore pari al 75%, qualora il prezzo del Brent
ricada al di fuori dell'intervallo compreso tra 20 e 35 dollari/barile;
b) rettificando i pesi adottati nel paniere di riferimento, con la previsione di
una maggiore quota per il BTZ e di una corrispondente minore quota del gasolio,
in modo da riflettere i cambiamenti intercorsi negli usi finali di gas naturale
e le condizioni praticate nel mercato all'ingrosso;
c) utilizzando per il greggio il riferimento alle quotazioni del Brent in
sostituzione del paniere dei greggi precedentemente adottato, tenuto conto del
suo rilievo nella contrattualistica internazionale;
sia opportuno, in considerazione dell'eccezionalità e della rilevanza
dell'imprevisto aumento dei prezzi dei prodotti petroliferi, assicurare adeguata
tutela agli operatori che, nel mercato nazionale del gas all'ingrosso, hanno
concluso contratti di compravendita senza prevedere clausole di adeguamento o di
revisione dei prezzi, in caso di modifiche della disciplina di aggiornamento
delle condizioni economiche di fornitura;
sia necessario, per realizzare la finalità di cui al precedente alinea, adottare
una direttiva che imponga agli esercenti l'attività di vendita, nei contratti di
compravendita all'ingrosso del gas naturale in essere, di offrire ai propri
clienti condizioni economiche coerenti con gli esiti dell'aggiornamento della
componente materia prima effettuato sulla base della modifica di cui alla
precedente lettera a);
sia opportuno, al fine di incentivare nei contratti di importazione del gas la
negoziazione di prezzi coerenti con il prezzo medio europeo, ridurre il valore
attualmente riconosciuto del corrispettivo variabile relativo alla
commercializzazione all'ingrosso; e che, tenuto conto che sulla base
dell'attuale valore di tale corrispettivo sono stati negoziati contratti di
fornitura con clienti finali attualmente in essere ed efficaci sino al 30
settembre 2005, sia opportuno che la predetta riduzione abbia effetto a far data
dall'1° ottobre 2005;
Ritenuto che le misure di cui sopra possano essere riesaminate qualora,
dall'analisi delle condizioni economiche dei contratti di importazione che gli
operatori eventualmente produrranno, emergano evidenze tali da incidere
sull'impianto delle esigenze generali sottese al presente provvedimento, in
coerenza con le finalità dallo stesso perseguite;
Ritenuto che sia comunque necessario, al fine di evitare una sovraremunerazione
per gli operatori che acquistano all'estero gas naturale, modificare, fin dal
trimestre gennaio-marzo 2005, le condizioni economiche di fornitura del gas
naturale di cui all'art. 3 della deliberazione n. 138/03, in esito
all'applicazione della nuova disciplina di aggiornamento;
Delibera:
Art. 1.
Modificazioni della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas
29 novembre 2002, n. 195/02
1.1. All'art. 1, comma 2, della deliberazione dell'Autorità per l'energia
elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 29 novembre 2002, n. 195/02 (di
seguito: deliberazione n. 195/02), il testo successivo alle parole «seguente
comma» e' sostituito dal seguente testo: «Prima dell'inizio di ciascun trimestre
viene calcolato l'indice dei prezzi di riferimento I(base)t composto da:
(omissis)
dove:
a e' il peso attribuito all'indice del prezzo del gasolio, pari a 0,41;
GASOLIO(base)t e' la media, riferita al periodo intercorrente tra il decimo ed il penultimo mese precedente la data di aggiornamento delle tariffe, delle medie mensili delle quotazioni CIF Med Basis del gasolio 0.2, pubblicate da Platt's Oilgram Price Report, espresse in dollari per tonnellata metrica e trasformate in centesimi di euro/kg considerando la media mensile dei valori del cambio euro / dollaro calcolata dall'Ufficio italiano cambi;
GASOLIO(base)o e' il valore base di GASOLIO, relativo al periodo compreso tra i mesi di settembre 2001 e maggio 2002, pari a 21,9137 centesimi di euro/kg;
b e' il peso attribuito all'indice del prezzo dell'olio combustibile a basso tenore di zolfo, pari a 0,46;
BTZ(base)t e' la media, riferita al periodo intercorrente tra il decimo ed il penultimo mese precedente la data di aggiornamento, delle medie mensili delle quotazioni CIF Med Basis dell'olio combustibile a basso tenore di zolfo, pubblicate da Platt's Oilgram Price Report, espresse in dollari per tonnellata metrica e trasformate in centesimi di euro/kg, considerando la media mensile dei valori del cambio euro/dollaro calcolata dall'Ufficio italiano cambi;
BTZ(base)o e' il valore base di BTZ relativo al periodo compreso tra i mesi di settembre 2001 e maggio 2002, pari a 14,1070 centesimi di Euro / kg;
C e' il peso attribuito all'indice del prezzo del Brent dated, pari a 0,13;
BRENT(base)t e' la media, riferita al periodo intercorrente tra il decimo ed il penultimo mese precedente la data di aggiornamento, delle medie mensili delle quotazioni spot average del Brent dated pubblicate da Platt's Oilgram Price Report, espresse in dollari per barile e trasformate in centesimi di Euro / kg sulla base di un coefficiente pari a 7,4 barili per tonnellata metrica, considerando la media mensile dei valori del cambio Euro / dollaro calcolata dall'Ufficio italiano cambi;
BRENT(base)0 e' il valore base del BRENT relativo al periodo compreso tra i mesi di settembre 2001 e maggio 2002, pari a 18,2503 centesimi di euro/kg.
1.2. All'art. 1, comma 3, della deliberazione dell'Autorità n. 195/02 il testo
successivo alle parole «seguente comma» e' sostituito dal seguente testo: «Nel
caso in cui si registrino variazioni dell'indice It, in aumento o diminuzione,
maggiori del 5% rispetto al valore preso precedentemente a riferimento
(I(base)t-1 ), ossia se:
(omissis)
le condizioni economiche di fornitura, di cui alla deliberazione dell'Autorità 4
dicembre 2003, n. 138/03 (di seguito: deliberazione n. 138/03), con riferimento
al corrispettivo variabile relativo alla commercializzazione all'ingrosso di cui
all'art. 7, comma 1, della medesima deliberazione, sono aggiornate apportando
una variazione DeltaQE, positiva o negativa tale che QE(base)t=QE(base)t-1 +
DeltaQE, dove QE(base)t-1 e' il valore di QE, vale a dire della quota a
copertura dei costi di approvvigionamento del gas naturale ricompresa nel
corrispettivo variabile relativo alla commercializzazione all'ingrosso,
calcolato per il precedente aggiornamento.
La variazione DeltaQE e' calcolata mediante una delle seguenti formule:
(omissis)
Art. 2.
Obblighi degli esercenti l'attivita' di vendita nei contratti di compravendita
all'ingrosso del gas naturale in essere
2.1. Le disposizioni seguenti si applicano agli esercenti l'attività di vendita,
limitatamente ai contratti di compravendita all'ingrosso del gas naturale, in
essere alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, che non
prevedano clausole di aggiornamento o di revisione dei prezzi in caso di
modifiche della disciplina di aggiornamento delle condizioni economiche di
fornitura.
2.2. Gli esercenti di cui al comma
2.1, offrono ai propri clienti nuove condizioni economiche formulate in coerenza
con gli esiti del primo aggiornamento della componente materia prima, effettuato
dall'Autorità ai sensi della disciplina introdotta dal comma 1.2.
Art. 3.
Revisione del corrispettivo variabile relativo alla commercializzazione
all'ingrosso
3.1. Ai fini della determinazione del corrispettivo variabile relativo alla
commercializzazione all'ingrosso, CCI, di cui all'art. 7, comma 1, della
deliberazione n. 138/03, il valore di S e' pari a 0,135552 Euro/GJ a decorrere
dal 1° ottobre 2005.
Art. 4.
Disposizioni relative all'aggiornamento per il trimestre gennaio-marzo 2005
delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale
4.1. Ai fini dell'aggiornamento delle condizioni economiche di fornitura del gas
naturale per il trimestre gennaio-marzo 2005, sulla base delle disposizioni del
presente provvedimento, il valore di I(base)t-1 da utilizzare per il calcolo
della variazione di cui all'art. 1, comma 2, e' pari a 1,104, in luogo del
valore di I(base)t-1 pari a 1,127 assunto per il precedente aggiornamento ed il
valore di QE(base)t-1 e' pari a 3,479 euro/GJ in luogo del valore di QE(base)t-1
pari a 3,551 euro/GJ assunto per il precedente aggiornamento.
4.2. Per quanto previsto dal precedente comma, per il trimestre gennaio-marzo
2005, le condizioni economiche di fornitura di gas naturale sono
complessivamente aumentate, rispetto al valore applicato per il trimestre
ottobre-dicembre 2004, di 0,247 euro/GJ; tale aumento e' pari a 0,009514 euro/mc
per le forniture di gas naturale con potere calorifico superiore pari a 38,52 MJ/mc.
Art. 5.
Disposizioni finali
5.1. Il presente provvedimento, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana e nel sito Internet dell'Autorità per l'energia elettrica e
il gas (www.autorita.energia.it), entra in vigore dal 1° gennaio 2005.
Milano, 29 dicembre 2004
Il presidente: Ortis