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Deliberazione 27 marzo 2004, n. 49
Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas. Modifica della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas del 24 febbraio 2004, n. 21/04.
(GU n. 89 del 16-4-2004)
L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 27 marzo 2004,
Visti:
la legge 10 ottobre 1990, n. 287;
la legge 14 novembre 1995, n. 481;
il decreto del Ministro delle attivita' produttive 19 dicembre 2003, recante approvazione del testo integrato della disciplina del mercato elettrico e assunzione di responsabilita' del Gestore del mercato elettrico S.p.a. relativamente al mercato elettrico;
il decreto del Ministro delle attivita' produttive 19 dicembre 2003, recante assunzione della titolarita' delle funzioni di garante della fornitura dei clienti vincolati da parte della societa' acquirente unico ai sensi dell'art. 4, comma 8, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e direttive alla medesima societa';
la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 16 giugno 1997, n. 67/97;
la deliberazione dell'Autorita' 26 giugno 2002, n. 125/02 (di seguito: deliberazione n. 125/02);
la deliberazione dell'Autorita' 30 dicembre 2003, n. 168/03;
la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 24 febbraio 2004, n. 21/04 (di seguito: deliberazione n. 21/04);
il documento per la consultazione "Misure per la promozione della concorrenza e dell'efficienza nell'offerta di energia elettrica ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 14 novembre 1995, n. 481" pubblicato in data 30 gennaio 2004 (di seguito: documento per la consultazione);
con nota inviata in data 23 marzo 2004, prot. n. AD/P2004000053 (prot. Autorita' n. 007602 del 24 marzo 2004), la societa' Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.A. ha segnalato che in alcune situazioni ricorrenti parametri posti alla base delle misure di cui alla deliberazione n. 21/04 in ordine al controllo di quantita' manifestano interventi intempestivi o non corretti tali da richiedere una modificazione degli stessi;
Considerato che:
l'Autorita' e' investita di una generale funzione di regolazione attraverso la quale puo' adottare gli interventi necessari per rimuovere situazioni strutturali ostative alla promozione della concorrenza e dell'efficienza nell'offerta dei servizi nel settore dell'energia elettrica;
misure quali quelle indicate nell'alinea precedente debbono essere graduate in ragione della effettive, congiunturali esigenze di supporto al processo di promozione della concorrenza come sopra evidenziate, diversamente dando luogo a forme surrettizie di intervento amministrativo sui meccanismi di mercato;
con deliberazione n. 21/04 l'Autorita' ha adottato un primo gruppo di misure minime tese: a garantire un efficace funzionamento dei mercati prevenendo, anche ai fini della sicurezza del sistema elettrico nazionale, comportamenti volti a non collocare parte della produzione; ad assicurare, tramite lo strumento del contratto differenziale, la copertura del rischio di prezzo per il Garante della fornitura al mercato vincolato;
la deliberazione n. 21/04 ha avviato un'attivita' di prove e messa a punto, condotte degli organismi tecnici cui e' affidata la gestione del mercato e che in tale veste dispongono delle conoscenze e delle dotazioni tecniche per operare in tale senso, delle misure di cui al precedente alinea, prevedendo che in esito alle medesime prove, l'Autorita' potesse provvedere a modificare la medesima deliberazione;
lo stato di avanzamento delle attivita' di prova del del sistema delle offerte raggiunto nel periodo successivo alla approvazione della deliberazione n. 21/04 ha consentito di procedere a verifiche attendibili sull'efficienza del sistema di negoziazione, cio' che ha consentito, altresi, di misurare, in termini altrettanto attendibili, l'efficacia delle misure adottate con la richiamata deliberazione anche rispetto a situazioni anomale di funzionamento del mercato;
l'approccio progressivo e di verifica operativa per la messa in funzione del sistema delle offerte adottato dal Ministero delle attivita' produttive e' ormai prossimo al completamento;
le procedure concorsuali finalizzate alla conclusione dei contratti differenziali con funzione di copertura del rischio di prezzo curate dalla societa' Acquirente Unico S.p.a. (di seguito:
l'Acquirente Unico) ai sensi dell'art. 9 della deliberazione n. 21/04 hanno evidenziato un interesse del settore rispetto a questo tipo di operazione adeguato alle aspettative, in generale per i mesi diversi da quelli estivi, ma solo con riferimento alle tipologie contrattuali base load e mid merit per gli altri mesi; ne deriva che il profilo di prelievo del mercato vincolato risulta allo stato privo di adeguate coperture dal rischio prezzo nei periodi attesi di alto carico e medio carico;
Ritenuto che:
gli esiti delle procedure concorsuali per la conclusione di contratti differenziali condotte dalla societa' Acquirente unico S.p.a. (di seguito: l'Acquirente unico) ai sensi della deliberazione n. 21/04 dimostrano l'efficacia di tale strumento per la copertura del rischio prezzo del mercato e per la mitigazione del potere di mercato nell'offerta di energia elettrica;
sia confermata l'esigenza di porre nei mercati del giorno prima e di aggiustamento, in analogia con quanto avviene in altri Paesi, un limite massimo volto al contenimento dei picchi estremi di prezzo il cui rispetto costituisca condizione per l'ammissibilita' delle offerte di vendita;
la quantita' di apporto minimo dei diversi operatori, da garantire per conseguire condizioni di concorrenza ed efficacia nell'offerta di energia elettrica, debba essere graduata alla dimensione relativa della capacita' di ciascun operatore in opportuni raggruppamenti di zone ed alla entita' della domanda rapportata all'offerta e che a tale riguardo l'esito delle prove delle misure di cui ai precedenti alinea abbia indicato l'opportunita' di semplificare la struttura in zone utilizzata dalla deliberazione n. 21/04 adottando, ai soli fini del controllo del potere di mercato, una piu' semplice distinzione in due macro-zone rispettivamente comprendenti la zona nord e le rimanenti zone come definite dalla deliberazione n. 125/02;
qualora, nelle ore ad alto e medio carico, si presentino simultaneamente una deriva del prezzo medio dell'energia opportunamente calcolato su scala mensile, e il mancato raggiungimento da parte dell'operatore marginale della quantita' di apporto minimo di cui al precedente alinea, debba essere corrisposto al medesimo operatore, in luogo del prezzo marginale di sistema, il prezzo effettivamente offerto in tutte le macro zone dove detto operatore contribuisce al soddisfacimento della domanda;
l'esito delle prove di cui ai precedenti alinea e le considerazioni espresse dagli operatori riguardo al secondo documento di consultazione abbiano evidenziato l'opportunita' di introdurre i seguenti aggiustamenti puntuali alla formulazione delle misure adottate con la deliberazione n. 21/04:
a) una piu' precisa definizione della quantita' di apporto minimo che appare essere piu' adeguata alla realta' dell'offerta di energia elettrica nel sistema elettrico nazionale;
b) una correlazione puntuale all'entita' dei contratti per differenza stipulati dall'Acquirente Unico del prezzo di riferimento utilizzato per valutare l'entita' della deriva del prezzo medio dell'energia elettrica nel mercato del giorno prima;
sia necessario acquisire attraverso la definizione di opportuni indici dati relativi alla dinamica sia dell'offerta di energia elettrica sul mercato e sui relativi prezzi per le diverse zone e per i diversi mercati (del giorno prima, di aggiustamento e dei servizi di dispacciamento);
detti indici, nei limiti delle vigenti forme di tutela in ordine alla riservatezza o segretezza di informazioni aziendali, commerciali, industriali e finanziarie, debbano essere resi pubblici allo scopo di garantire la massima trasparenza sul funzionamento dei mercati;
sia opportuno che le misure basate sulla quantita' di apporto minimo debbano avere vigore nel solo anno 2004;
sia necessario prevedere la facolta' per l'Acquirente Unico di condurre nuove procedure concorsuali per la stipula di ulteriori contratti differenziali che tengano conto del proprio profilo di prelievo, con l'obiettivo di consentire il rispetto delle indicazioni quantitative di cui alla deliberazione a 21/04, nonche' la stipula di ulteriori quantita' significative ai fini della copertura dal rischio prezzo;
sia opportuno che la ficolta' di cui al precedente alinea possa essere esercitata ricorrendo ad aste discriminatorie al ribasso con un prezzo base d'asta, fissato dall'Acquirente Unico, il cui valore da un lato possa destare maggiore interesse nei soggetti produttori di energia elettrica, e dall'altro possa contenere gli oneri complessivamente posti a carico dei clienti del mercato vincolato;
Delibera
di approvare il seguente provvedimento:
Art. 1.
Definizioni
1.1 Ai fini della interpretazione e della applicazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento si applicano le definizioni richiamate e riportate all'art. 1 della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 24 febbraio 2004, n. 21/04, integrate come segue:
deliberazione n. 21/04 e' la deliberazione dell'Autorita' 24 febbraio 2004, n. 21/04;
macro-zona A e' la zona nord come definita nella deliberazione dell'Autorita' 26 giugno 2002, n. 125/02;
macro-zona B e' l'insieme delle rimanenti zone diverse dalla zona nord e dalle zone estere come definite nella deliberazione dell'Autorita' 26 giugno 2002, n. 125/02.
Art. 2.
Criteri per la definizione degli indici di mercato per i mercati dell'energia
2.1 L'art. 4, comma 4.4, della deliberazione n. 21/04, e' sostituito dal seguente:
"4.4 Gli indici utilizzati ai fini del monitoraggio della condotta dei singoli operatori di mercato nei mercati dell'energia devono, per ciascuna zona, fornire almeno informazioni relative:
a) alla quota di ciascun operatore di mercato con riferimento all'energia elettrica ceduta in tali mercati;
b) al numero di ore in cui l'offerta di un operatore di mercato e' risultata marginale;
c) alla differenza, espressa in termini percentuali, tra il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica di cui all'art. 41, comma 41.2, lettera b), della Disciplina ed il prezzo della penultima offerta accettata;
d) alla quantita' dell'ultima offerta accettata, in rapporto al totale delle offerte accettate nella zona.".
Art. 3.
Criteri per la definizione di indici di disponibilita'
3.1 I commi 7.3 e 7.4 della deliberazione n. 21/04, sono sostituiti dai seguenti commi:
"7.3 Il Gestore della rete calcola, per ciascuna zona, ciascuna ora e con riferimento a ciascun operatore di mercato, la differenza tra:
a) la capacita' totale disponibile, definita ai sensi del successivo comma 8.2, ridotta di un coefficiente standard al fine di tenere conto delle indisponibilita' accidentali;
b) la capacita' non contrattualizzata nella disponibilita' dell'operatore di mercato medesimo, definita ai sensi del successivo comma 8.7.".
"7.4 Il Gestore della rete calcola, per ciascun operatore di mercato, un indice di offerta residuale pari al rapporto, espresso in termini percentuali, tra:
a) la differenza di cui al comma 7.3, e
b) il fabbisogno di potenza, inclusivo dei requisiti di riserva primaria, secondaria e terziaria e l'esportazione netta della zona, sulla base della direzione statisticamente prevalente dei transiti infrazonali valutata sul mese di riferimento, pubblicato dal Gestore della rete ai sensi dell'art. 13, comma 13.1.".
Art. 4.
Capacita' disponibile
4.1 L'art. 8 della deliberazione n. 21/04 e' sostituito dal seguente:
"Art. 8.
Capacita' disponibile
8.1 La capacita' nella disponibilita' di un operatore di mercato in una zona e' la somma dei seguenti elementi nella disponibilita' del medesimo operatore di mercato:
a) la potenza efficiente netta delle unita' di produzione termoelettriche installate nella zona iscritte nel registro delle unita' di produzione (RUP), al netto della potenza efficiente netta delle unita' di produzione in manutenzione programmata e della potenza efficiente netta delle unita' di produzione che cedono energia elettrica nell'ambito di convenzione di cessione destinata;
b) la potenza efficiente netta delle unita' di produzione non termoelettriche installate nella zona al netto della potenza efficiente netta delle unita' di produzione che cedono energia elettrica nell'ambito di convenzione di cessione destinata e tenendo conto della disponibilita' oraria a consuntivo delle rispettive fonti energetiche.
8.2 La capacita' totale disponibile in una zona e' la somma dei seguenti elementi:
a) la potenza efficiente netta delle unita' di produzione termoelettriche installate nella zona iscritte nel registro delle unita' di produzione (RUP), al netto della potenza efficiente netta delle unita' di produzione in manutenzione programmata;
b) la potenza efficiente netta delle unita' di produzione non termoelettriche installate nella zona al netto della potenza efficiente, tenendo conto della disponibilita' oraria a consuntivo delle rispettive fonti energetiche.
8.3 La capacita' non contrattualizzata nella disponibilita' di un operatore di mercato e' pari alla differenza tra la capacita' nella disponibilita' dell'operatore, al netto della potenza efficiente netta delle unita' di produzione in manutenzione programnmata e ridotta di un coefficiente standard al fine di tenere conto delle indisponibilita' accidentali, e la potenza di riferimento di eventuali contratti differenziali conclusi dal medesimo operatore ai sensi del successivo Titolo 2.".
Art. 5.
Contratti differenziali
5.1 All'art. 10 della deliberazione n. 21/04 sono aggiunti i seguenti commi:
"10.7 Per l'anno 2004, l'Acquirente Unico al fine di meglio riprodurre il profilo della propria domanda e di incrementare le quantita' dei contratti differenziali puo' concludere entro il 15 aprile 2004 contratti differenziali con controparti individuate attraverso procedure concorsuali configurate come aste discriminatorie al ribasso, con prezzo base d'asta fissato dall'Acquirente Unico e pari, al massimo, al prezzo all'ingrosso per l'anno 2004 aumentato del 2%.
10.8 Ciascun contratto differenziale di cui al comma 10.7 impegna:
a. l'operatore di mercato a riconoscere all'Acquirente Unico un corrispettivo pari, in ciascuna ora del periodo di durata del contratto, al prodotto tra il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica di cui all'art. 41, comma 41.2, lettera c), della disciplina e la quantita' di energia elettrica di riferimento oggetto del contratto;
b. l'Acquirente Unico a riconoscere all'operatore di mercato un corrispettivo pari, in ciascuna ora del periodo contrattuale, al prodotto tra il prezzo di assegnazione risultante dalla procedura concorsuale e la quantita' di energia elettrica di riferimento oggetto del contratto.
10.9 Le quantita' di energia elettrica oggetto di tutti i contratti differenziali stipulati dall'Acquirente Unico non devono eccedere la stima del profilo orario del mercato vincolato approvvigionato nel mercato del giorno prima.".
Art. 6.
Misure transitorie per l'anno 2004 in materia di monitoraggio dei prezzi medi mensili zonali e di controllo della quantita' minima
6.1 L'art. 12 della deliberazione n. 21/04, e' sostituito dal seguente:
"Art. 12
Misure transitorie per l'anno 2004 in materia di monitoraggio dei prezzi medi mensili zonali e di controllo della quantita' minima.
12.1. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione limitatamente al periodo ricompreso tra l'entrata in operativita' del dispacciamento di merito economico e il 31 dicembre
2004.
12.2. Il Gestore del mercato calcola, per ciascun giorno del mese, la media dei prezzi di valorizzazione dell'energia elettrica di cui all'art. 41, comma 41.2, lettera c) della disciplina relativi alle ore di alto e medio carico dei trenta giorni precedenti, ponderati per le quantita' vendute nel mercato del giorno prima, ivi comprese le quantita' relative ai contratti di compravendita conclusi al di fuori del sistema delle offerte.
12.3. Il Gestore del mercato calcola, per ciascun giorno del mese, la media dei prezzi all'ingrosso per l'anno 2004, relativi alle ore di alto e medio carico dei trenta giorni precedenti, ponderati per le quantita' vendute nel mercato del giorno prima, ivi comprese le quantita' relative ai contratti di compravendita conclusi al di fuori del sistema delle offerte. Il valore risultante dalla media e' moltiplicato per un fattore Pp pari a:
(Formula omessa)
dove:
Qd sono le quantita' di energia contrattualizzate dall'Acquirente Unico attraverso i contratti differenziali stipulati entro il 30 aprile 2004;
Qtot e' la stima della domanda del mercato vincolato dall'avvio del dispacciamento di merito economico al 31 dicembre 2004, al netto dell'energia elettrica CIP 6 ceduta all'Acquirente Unico dal Gestore della rete e dell'energia elettrica di cui all'art. 9 della deliberazione n. 157/03, effettuata dall'Acquirente all'inizio del medesimo periodo.
12.4. Le operazioni di cui ai commi 12.2 e 12.3 sono eseguite entro il giorno 10 di ciascun mese successivo a quello cui la media si riferisce.
12.5. Per i primi trenta giorni di applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, la media di cui al comma 12.2 e' calcolata, entro i dieci giorni successivi al completamento dei primi trenta giorni, assumendo come prezzi di valorizzazione dell'energia elettrica i prezzi all'ingrosso per l'anno 2004 relativi alle ore di alto e medio carico ridotti di 1Euro/MWh e ponderati per la previsione del fabbisogno orario di energia elettrica di cui al comma 8.1, lettera a), della deliberazione n. 67/03.
12.6. Qualora la media dei prezzi di cui al comma 12.2 sia superiore al valore determinato ai sensi al comma 12.3, il Gestore del mercato calcola, per ciascun operatore di mercato marginale in una zona, la differenza, per ciascuna macro zona e per ciascuna ora, tra le quantita' vendute nel mercato dei giorno prima ivi comprese le quantita' relative ai contratti di compravendita conclusi al di fuori del sistema delle offerte, e la quantita' minima Q(elevato)h (base)"min" definita ai sensi del comma 12.8.
12.7. Qualora, per una data macro-zona e una data ora, la differenza di cui al comma 12.6 sia negativa, i prezzi liquidati all'operatore di mercato marginale dal Gestore del mercato per le offerte accettate nel mercato del giorno prima in qualsiasi zona e relative ad unita' di produzione termoelettriche sono modificati in modo da riconoscere un prezzo pari al prezzo specificato nella stessa offerta, in luogo del prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica di cui all'art. 41, comma 41.2. lettera b), della disciplina.
12.8. Il Gestore del mercato determina la quantita' minima oraria Q^h "min" imputabile a ciascun operatore di mercato, in una macro-zona, pari a:
(Formula omessa)
dove:
D(elevato)h e' la quantita' complessivamente accettata in acquisto nell'ora h alla chiusura del mercato del giorno prima, ivi incluse le offerte assimilate di cui all'art. 19, comma 19.5, della deliberazione n. 168/03, aumentata delle importazioni nette;
x(elevato)h (base)i e' la quota di mercato dell'operatore di mercato i nell'ora /h, calcolata come rapporto tra la capacitanella disponibilita' del medesimo operatore nella macro zona e capacita' totale disponibile della macro-zona definite rispettivamente ai commi 12.9 e 12.10;
F(elevato)h e' il rapporto tra la capacita' totale disponibile nell'ora /h e la domanda D(elevato)h.
12.9. La capacita' nella disponibilita' di un operatore di mercato in una macro-zona e' la somma dei seguenti elementi nella disponibilita' del medesimo operatore di mercato:
a) la potenza efficiente netta delle unita' di produzione termoelettriche installate nella macro-zona iscritte nel registro delle unita' di produzione (RUP), al netto della potenza efficiente netta delle unita' di produzione in manutenzione programmata e del tasso di indisponibilita' accidentale pari convenzionalmente al 15% delle ore disponibili;
b) la potenza efficiente netta delle unita' di produzione non termoelettriche installate nella macro-zona, tenendo conto della disponibilita' oraria a consuntivo delle rispettive fonti energetiche;
12.10. La capacita' totale disponibile in una macro zona e' la somma dei seguenti elementi:
a) la potenza efficiente netta delle unita' di produzione termoelettriche installate nella macro zona iscritte nel registro delle unita' di produzione (RUP) al netto della potenza efficiente netta delle unita' di produzione in netto della potenza efficiente netta delle unita' di produzione in manutenzione programmata e del tasso di indisponibilita' accidentale pari convenzionalmente al 15% delle ore disponibili;
b) la potenza efficiente netta delle unita' di produzione non termoelettriche installate nella macro-zona, tenendo conto della disponibilita' oraria stimata delle rispettive fonti energetiche.
12.11. Ai fini della determinazione della potenza efficiente netta delle unita' di produzione termoelettriche installate di cui ai commi 12.9 e 12.10, alla potenza degli impianti turbogas e' applicato un fattore Tu = 0,1; e' inoltre sottratta dalla potenza efficiente netta delle unita' di produzione termoelettriche l'indisponibilita', valutata a consuntivo, connessa a vincoli e limiti ambientali, nonche' alle congestioni strutturali definite dai poli limitati.
12.12. Nel caso in cui l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo determini una differenza positiva tra ricavi e costi del Gestore del mercato connessi con i contratti di compravendita di energia elettrica nel mercato del giorno prima, il Gestore del mercato versa tale differenza al Gestore della rete. Il Gestore della rete utilizza tali proventi per la copertura dei costi di dispacciamento, a riduzione del corrispettivo di cui all'art. 36 della deliberazione n. 168/03.
12.13. Il Gestore della rete in situazioni eccezionali di criticita' del sistema elettrico nazionale, ai fini della tutela della sicurezza del medesimo sistema, puo' sospendere l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 12.7 dandone tempestiva comunicazione all'Autorita'.".
Il presente provvedimento viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it) ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.
Milano, 27 marzo 2004
Il presidente: Ortis