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Deliberazione 22 aprile 2004, n.60
Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas. Avvalimento della Cassa conguaglio per il settore elettrico per intensificare ed estendere le verifiche ed i sopralluoghi sugli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, fonti assimilate a quelle rinnovabili e sugli impianti di cogenerazione.
(GU n. 108 del 10-5-2004)
L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 22 aprile 2004;
Visti:
il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi (di seguito: Cip) 12 luglio 1989, n. 15 (di seguito: provvedimento Cip n. 15/89;
il provvedimento Cip 14 novembre 1990, n. 34 (di seguito: provvedimento Cip n. 34/90);
il provvedimento del Cip 29 aprile 1992, n. 6, come modificato dal decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 4 agosto 1994 (di seguito: provvedimento Cip n. 6/92);
il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
il decreto del Ministro dell'industria,del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente, 11 novembre 1999, come modificato e integrato dal decreto del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, 18 marzo 2002;
la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 25 febbraio 1999, n. 27/99 (di seguito: deliberazione n. 27/99), recante procedura di controllo del rispetto della condizione di assimilabilita' a fonte rinnovabile ai fini del trattamento economico previsto dal provvedimento Cip n. 6/92;
la deliberazione dell'Autorita' 19 marzo 2002, n. 42/02, recante condizioni per il riconoscimento della produzione combinata di energia elettrica e calore come cogenerazione ai sensi dell'art. 2, comma 8, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: deliberazione n. 42/02);
la deliberazione dell'Autorita' 30 gennaio 2004, n. 5/04, recante Testo integrato delle disposizioni dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2004-2007 e disposizioni in materia di contributi di allacciamento e diritti fissi (di seguito: Testo integrato;
la deliberazione dell'Autorita' 27 marzo 2004, n. 46/04, recante aggiornamento per il trimestre aprile - giugno 2004 di componenti e parametri della tariffa elettrica e modificazioni del Testo
integrato;
il protocollo di intesa relativo ai rapporti di collaborazione tra l'Autorita' e la Guardia di Finanza, approvato con la delibera dell'Autorita' 14 settembre 2001, n. 199/01 e sottoscritto in data 9 ottobre 2001;
Considerato che:
e' intenzione dell'Autorita' intensificare ed estendere le verifiche e i sopralluoghi sugli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, fonti assimilate a quelle rinnovabili, oltre che sugli impianti di cogenerazione;
ai sensi dell'art. 2 della deliberazione n. 27/99, le verifiche sull'impianto atte a controllare il rispetto della condizione tecnica di assimilabilita' a fonte rinnovabile ai fini del trattamento economico sono effettuate dall'Autorita' anche mediante ricorso a tecnici specializzati di altre pubbliche amministrazioni e svolte, ove necessario, attraverso sopralluoghi al fine di accertare la veridicita' delle informazioni e dei dati trasmessi e gli eventuali effetti di variazioni intervenute nelle caratteristiche tecniche generali dell'impianto e nel suo programma di utilizzo;
ai sensi dell'art. 5 della deliberazione n. 42/02, le verifiche atte a controllare il rispetto delle condizioni per il riconoscimento della produzione combinata di energia elettrica e calore come cogenerazione ai fini dei benefici previsti dagli articoli 3, comma 3, 4, comma 2, e 11, commi 2 e 4, del decreto legislativo n. 79/1999 e dell'art. 22, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 164/2000, sono effettuate dalla societa' Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. (di seguito: Gestore della rete) e svolte, ove necessario, attraverso sopralluoghi al fine di accertare la veridicita' delle informazioni e dei dati trasmessi, avvalendosi eventualmente anche della collaborazione di altri enti o istituti di certificazione;
la Cassa Conguaglio per il settore elettrico (di seguito: la Cassa conguaglio), ai fini delle determinazioni di sua competenza puo' procedere, ai sensi dell'art. 59, comma 7, del Testo integrato, ad accertamenti di natura amministrativa, tecnica, contabile e gestionale, consistenti nell'audizione e nel confronto dei soggetti coinvolti, nella ricognizione di luoghi ed impianti, nella ricerca, verifica e comparazione di documenti;
il numero dei sopralluoghi sinora effettuati dal Gestore della rete ai sensi dell'art. 5 della deliberazione n. 42/02 atte a controllare il rispetto delle condizioni per il riconoscimento della produzione combinata di energia elettrica e calore come cogenerazione e' risultato insufficiente;
Considerato, inoltre, che:
nella sua attivita', l'Autorita' tiene conto di criteri di economicita' e di impiego efficiente delle risorse e in base a tali criteri puo' avvalersi dell'attivita' di altri organi o enti;
al fine di intensificare ed estendere le verifiche e i sopralluoghi sugli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, fonti assimilate a quelle rinnovabili e sugli impianti di cogenerazione e' utile integrare la normativa esistente, con particolare riferimento a specifici aspetti tecnici;
l'Autorita' ritiene opportuno avvalersi della Cassa conguaglio per la costituzione di un Comitato di esperti, composto da rappresentanti del Gestore della rete, della Guardia di Finanza e delle principali istituzioni indipendenti, (organismi tecnici e Universita', con il compito di predisporre un regolamento da sottoporre all'approvazione dell'Autorita' che definisca i criteri e le modalita', ad integrazione della normativa attualmente esistente, per procedere alle verifiche e ai sopralluoghi sugli impianti alimentati da fonti rinnovabili, fonti assimilate a quelle rinnovabili e sugli impianti di cogenerazione, e stabilisca un programma temporale delle verifiche e dei sopralluoghi;
la responsabilita' dell'effettuazione di verifiche e sopralluoghi sugli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, fonti assimilate a quelle rinnovabili e sugli impianti di cogenerazione implica l'attribuzione alla Cassa conguaglio di una funzione che ha esito nella formazione, sulla base degli elementi conoscitivi acquisiti, di proposte in ordine ai provvedimenti di competenza dell'Autorita';
Ritenuto opportuno:
concentrare le attivita' propedeutiche alle decisioni di competenza dell'Autorita' in capo alla Cassa conguaglio ed avvalersi della Cassa conguaglio medesima in quanto organismo che amministra il sistema di erogazioni correlate alle finalita' generali finanziate attraverso prestazioni patrimoniali imposte agli utenti e agli esercenti del settore dell'energia elettrica, demandando alla Cassa conguaglio medesima l'organizzazione della struttura tecnica ispettiva attraverso la quale effettuare le verifiche e sopralluoghi sugli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, fonti assimilate a quelle rinnovabili e sugli impianti di cogenerazione e la gestione di dette attivita', quanto i profili rientranti nelle ordinarie attribuzioni dell'organismo, piu' strettamente afferenti la gestione delle attivita' di esazione e di erogazione dei contributi;
che la suddetta impostazione contribuisca ad evidenziare i versanti operativi sui quali e' opportuno, funzionale e aderente alle caratteristiche dell'organismo l'avvalimento della Cassa conguaglio;
intensificare e rafforzare l'attivita' di verifica svolta dal Gestore della rete sugli impianti di cogenerazione ai sensi dell'art. 5 della deliberazione n. 42/02;
porre gli oneri sostenuti dalla Cassa conguaglio per le attivita' summenzionate a carico del Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate di cui all'art. 59, comma 1, lettera b), del Testo integrato;
Delibera:
Art. 1.
Avvalimento della Cassa conguaglio per intensificare ed estendere le verifiche e i sopralluoghi sugli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, fonti assimilate a quelle rinnovabili e sugli impianti di cogenerazione
1.1. Al fine di intensificare ed estendere le verifiche e i sopralluoghi sugli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, fonti assimilate a quelle rinnovabili e sugli impianti di cogenerazione, l'Autorita' si avvale della Cassa conguaglio per lo svolgimento delle attivita' di seguito elencate:
a) costituzione, presso la Cassa conguaglio, di un Comitato di esperti, composto da rappresentanti della Guardia di finanza, del Gestore della rete, dell'universita' e dei principali organismi tecnici, con il compito di predisporre il regolamento che definisca i criteri e le modalita', ad integrazione della normativa attualmente esistente, per procedere alle verifiche sugli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, fonti assimilate a quelle rinnovabili e sugli impianti di cogenerazione;
b) verifiche e sopralluoghi sugli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili atte a controllare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dei benefici previsti per tale tipologia di impianti dalla normativa vigente;
c) verifiche e sopralluoghi sugli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti assimilate a quelle rinnovabili atte a controllare, ai fini del trattamento economico, il rispetto della condizione tecnica di assimilabilita' a fonte rinnovabile. Dette verifiche e sopralluoghi saranno effettuati con modalita' che saranno definite dal regolamento;
d) verifiche e sopralluoghi sugli impianti di cogenerazione atte a controllare il rispetto delle condizioni per il riconoscimento della produzione combinata di energia elettrica e calore come cogenerazione ai fini dei benefici previsti dagli articoli 3, comma 3, 4, comma 2, e 11, commi 2 e 4, del decreto legislativo n. 79/1999.
Dette verifiche e sopralluoghi sono svolti, con modalita' che saranno specificate nel regolamento, al fine di accertare la veridicita' delle informazioni e dei dati trasmessi al Gestore della rete ai sensi dell'art. 4 della deliberazione n. 42/02, a rafforzamento dell'attivita' di verifica svolta dal medesimo Gestore ai sensi dell'art. 5 della deliberazione n. 42/02.
Art. 2.
Comitato di esperti
2.1. La Cassa conguaglio, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, propone all'Autorita' la composizione e la struttura del Comitato di esperti, costituito da un numero massimo di cinque membri, indicando il nome e le esperienze professionali dei singoli componenti, le funzioni specifiche agli stessi assegnate nell'ambito del Comitato e i compensi, oltre ad una previsione degli oneri di funzionamento. Previa approvazione dell'Autorita', la Cassa conguaglio costituisce il Comitato di esperti.
2.2. I componenti del Comitato di esperti non devono intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, consulenza o impiego con societa' che percepiscono i benefici derivanti dai provvedimenti Cip n. 15/89, n. 34/90 e n. 6/92, o dagli articoli 3, comma 3, 4, comma 2, e 11, commi 2 e 4, del decreto legislativo n. 79/1999.
2.3. Entro sessanta giorni dalla sua costituzione, il Comitato di esperti provvede alla elaborazione e alla stesura del regolamento, da sottoporre all'approvazione dell'Autorita', in cui vengono definiti:
a) i criteri di integrazione della normativa attualmente esistente in materia di impianti alimentati da fonti rinnovabili, fonti assimilate a quelle rinnovabili e impianti di cogenerazione, con particolare riferimento a specifici aspetti tecnici;
b) le modalita' da adottare per procedere alle verifiche e ai sopralluoghi sulle suddette tipologie di impianti;
c) le regole di coordinamento con quanto gia' in atto nelle attivita' ispettive della Guardia di finanza e del Gestore della rete con riferimento alle suddette tipologie di impianti;
d) i criteri di individuazione dei componenti dei nuclei ispettivi appositamente costituiti dalla Cassa conguaglio per l'effettuazione delle specifiche tipologie di verifiche e
sopralluoghi;
e) il programma operativo delle verifiche e dei sopralluoghi.
2.4. Nei centottanta giorni successivi alla definizione del regolamento di cui al precedente comma 2.3, il Comitato di esperti formula pareri ed eventualmente integra il regolamento, anche sulla base delle problematiche emerse nel corso delle verifiche effettuate ai sensi di quanto stabilito nel precedente art. 1, lettere b), c) e d). Decorso tale termine, il Comitato di esperti decade automaticamente, salvo esplicita proroga.
Art. 3.
Verifiche e sopralluoghi
3.1. Per l'effettuazione delle verifiche e dei sopralluoghi sugli impianti di produzione di energia elettrica alimentata da fonti assimilate a quelle rinnovabili e sugli impianti di cogenerazione, la Cassa conguaglio si avvale dei nuclei ispettivi appositamente costituiti, di cui all'art. 2, comma 2.3, lettera d), composti da personale alle proprie dipendenze e distaccato, da esperti esterni di comprovata esperienza tecnica e, eventualmente, da personale della Guardia di finanza.
3.2. Le verifiche e i sopralluoghi sugli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, fonti assimilate a quelle rinnovabili e sugli impianti di cogenerazione dovranno iniziare entro il 1° settembre 2004.
Art. 4.
Acquisizione dati e segnalazioni della Cassa conguaglio
4.1. Il Gestore della rete fornisce alla Cassa conguaglio ogni elemento, informazione e documentazione che dalla stessa sia ritenuto utile ai fini del corretto svolgimento delle attivita' di cui al presente provvedimento.
4.2. La Cassa conguaglio provvede, altresi', ad inviare all'Autorita' una relazione trimestrale sulle attivita' svolte ai sensi del presente provvedimento, segnalando le violazioni riscontrate a seguito delle verifiche e dei sopralluoghi effettuati.
Art. 5.
Copertura degli oneri
5.1. Gli oneri sostenuti dalla Cassa conguaglio per le attivita' di cui alla presente delibera sono posti a carico del Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate di cui all'art. 59, comma 1, lettera b), del Testo integrato.
Art. 6.
Disposizioni finali
6.1. Il presente provvedimento viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito intenet dell'Autorita' (www.autorita.energia.it), affinche' entri in vigore dalla data di pubblicazione.
Milano, 22 aprile 2004
Il presidente: Ortis