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Deliberazione 27 maggio 2004, n. 79

Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas. Modificazione della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 6 febbraio 2004, n. 13/04. 

(GU n. 132 del 8-6-2004)


L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 27 maggio 2004;
Visti:
la legge 14 novembre 1995, n. 481;
il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/1999);
il decreto del Ministro delle attivita' produttive del 19 dicembre 2003, concernente l'assunzione della titolarita' delle funzioni di garante della fornitura dei clienti vincolati da parte della societa' Acquirente Unico S.p.a. (di seguito: l'Acquirente Unico) ai sensi dell'art. 4, comma 8, del decreto legislativo n. 79/1999 e direttive alla medesima societa' (di seguito: decreto ministeriale 19 dicembre 2003);
il decreto del Ministro delle attivita' produttive 29 gennaio 2004 (di seguito: decreto ministeriale 29 gennaio 2004) recante modalita' per la vendita sul mercato, per l'anno 2004, dell'energia elettrica di cui all'art. 3, comma 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, da parte del Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a.;
la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 6 febbraio 2004, n. 13/04 (di seguito: deliberazione n. 13/04);
la deliberazione dell'Autorita' 24 febbraio 2004, n. 21/04 (di seguito: deliberazione n. 21/04);
la deliberazione dell'Autorita' 27 marzo 2004, n. 49/04 (di seguito: deliberazione n. 49/04);
Considerato che:
l'art. 3, comma 8, del decreto ministeriale 29 gennaio 2004 prevede che la capacita' produttiva non assegnabile sia attribuita al mercato vincolato fino alla completa operativita' del mercato
elettrico;
l'art. 10, comma 10.2, della deliberazione n. 13/04, prevede che fino alla completa operativita' del sistema delle offerte, intesa come la data in cui e' disponibile un indice dei prezzi di detto sistema basato sui prezzi formatisi in almeno un trimestre e, comunque, non prima del 1° luglio 2004, la capacita' produttiva non assegnabile sia ceduta all'Acquirente Unico e che a partire dalla completa operativita' del sistema delle offerte, il Gestore della rete offre la capacita' produttiva non assegnabile nel mercato del giorno prima;
considerando che il regime di dispacciamento di merito economico attualmente in vigore non prevede la partecipazione attiva della domanda fino al 1° gennaio 2005;
il decreto ministeriale 19 dicembre 2003 prevede, all'art. 3, comma 1, che l'Acquirente Unico si approvvigioni, per la quota di fabbisogno residuale rispetto alle altre modalita' di approvvigionamento previste nel medesimo decreto ministeriale, nel sistema delle offerte, previa stipula di contratti per la copertura dal rischio di prezzo e di quantita'; e che, il medesimo decreto ministeriale prevede all'art. 3, comma 3, che l'Autorita' determini i criteri e le condizioni per la stipula dei contratti per la copertura dal rischio di prezzo e di quantita';
gli esiti delle procedure concorsuali svolte dall'Acquirente Unico sulla base di quanto stabilito dalle deliberazioni n. 21/04 e n. 49/04 per la stipula di contratti di copertura dal rischio prezzo evidenziano la necessita' di garantire ai clienti del mercato vincolato ulteriori forme di copertura dal rischio prezzo sugli acquisti di energia elettrica nel sistema delle offerte;
con nota in data 21 maggio 2004 (prot. AO/R04/1722), l'Autorita' ha segnalato, tra l'altro, al Ministero delle attivita' produttive l'opportunita' di prevedere l'estensione, al secondo semestre 2004, della cessione di una quota parte dell'energia elettrica di cui all'art. 3, comma 12, del decreto legislativo n. 79/1999 al mercato vincolato, al fine di incrementare la copertura dell'Acquirente Unico dal rischio prezzo di cui al precedente alinea;
con nota in data 27 maggio 2004, prot n. 254486, il Direttore generale per l'energia e le risorse minerarie del Ministero delle attivita' produttive ha condiviso l'opportunita' di porre in essere azioni atte a favorire una maggiore stabilita' dei prezzi dell'energia destinata al maggiore vincolato, tra le quali rientra certamente l'energia elettrica di cui all'art. 3, comma 12, del decreto legislativo n. 79/1999;
Ritenuto necessario:
consentire ulteriori coperture dal rischio prezzo per i clienti del mercato vincolato prevedendo che la capacita' produttiva non assegnabile di cui all'art. 1, comma 1, dell'allegato A alla deliberazione n. 13/04 sia ceduta all'Acquirente Unico fino al 31 dicembre 2004;
Delibera:
di modificare l'art. 10, comma 10.2, dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 6 febbraio 2004, n. 13/04, eliminando le parole "Fino alla completa operativita' del sistema delle offerte, intesa come la data in cui e' disponibile un indice dei prezzi di detto sistema basato sui prezzi formatisi in almeno un trimestre e, comunque, non prima del 1° luglio 2004," e le parole: "A partire dalla completa operativita' del sistema delle offerte, il Gestore della rete offre la capacita' produttiva non assegnabile nel mercato del giorno prima";
di trasmettere copia del presente provvedimento al Ministro delle attivita' produttive ed alla societa' Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a.;
di pubblicare il presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorita' (www.autorita.energia.it), affinche' entri in vigore dalla data di pubblicazione.

Milano, 27 maggio 2004
Il presidente: Ortis