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Deliberazione 5 Febbraio 2004, n. 8

Autoritą per l'Energia Elettrica e il Gas. Riconoscimento degli oneri sostenuti dai produttori di energia elettrica che hanno adempiuto all'obbligo di cui all'art. 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, limitatamente all'energia elettrica prodotta da fonti non rinnovabili e destinata ai clienti del mercato vincolato nell'anno 2001.

  (GU n. 41 del 19-2-2004) 

 


L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 5 febbraio 2004,

Visti:
la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95); 
il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, come modificato dall'art. 28, comma 11, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, supplemento ordinario n. 302, del 29 dicembre 2000 (di seguito: decreto legislativo n. 79/99);
il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro dell'ambiente 11 novembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 292 del 14 dicembre 1999, come modificato e integrato dal decreto del Ministro delle attivita' produttive di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 18 marzo 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 71 del 25 marzo 2002 (di seguito: decreto 11 novembre 1999);
il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, recante attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricita', pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, supplemento ordinario n. 17, del 31 gennaio 2004 (di seguito: decreto legislativo n. 387/03);

Visti:
il testo integrato delle disposizioni dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2004 - 2007, riportato nell'allegato A alla deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 30 gennaio 2004, n. 5/04 (di seguito: testo integrato);
la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 27 dicembre 2001, n. 318/01, recante determinazione per l'anno 2002 dei prezzi dell'energia elettrica all'ingrosso destinata ai clienti del mercato vincolato, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 12 del 15 gennaio 2002;
la deliberazione dell'Autorita' 23 dicembre 2002, n. 227/02, recante copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 11 del decreto legislativo n. 79/99 per l'anno 2002 con modifiche e integrazioni del testo integrato, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 12 del 16 gennaio 2003 (di seguito: deliberazione n. 227/02);
la deliberazione dell'Autorita' 23 dicembre 2002, n. 228/02, recante aggiornamento per il trimestre gennaio-marzo 2003 di componenti e parametri della tariffa elettrica;

Considerato che:
occorre individuare i soggetti produttori che, in relazione alla quantita' di energia elettrica prodotta nell'anno 2001 da fonti non rinnovabili, al netto della cogenerazione, degli autoconsumi di centrale e delle esportazioni, eccedente i 100 GWh e destinata ai clienti del mercato vincolato, hanno sostenuto oneri per adempiere all'obbligo di cui all'art. 11, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo n. 79/99 (di seguito: l'obbligo);
occorre determinare il numero dei certificati verdi che i soggetti produttori di cui al precedente alinea hanno dovuto acquistare o conseguire con la realizzazione in proprio di nuovi impianti alimentati da fonti rinnovabili per adempiere all'obbligo, limitatamente alla quantita' di energia elettrica da fonti non rinnovabili dai medesimi prodotta nell'anno 2001 e destinata ai
clienti del mercato vincolato;
l'unico soggetto importatore che nell'anno 2001 ha importato energia elettrica nell'ambito di contratti pluriennali destinati ai clienti del mercato vincolato e' stata la societa' Enel S.p.a. e che, per detta energia, l'art. 2, comma 2.6, della deliberazione n. 227/02 non prevede il riconoscimento di detti oneri;
i soggetti importatori diversi dall'Enel S.p.a. hanno destinato l'energia importata esclusivamente ai clienti del mercato libero;
una parte rilevante dell'energia importata nel 2001 non e' risultata assoggettata all'obbligo in quanto importata da Stati che non adottano strumenti di promozione e di incentivazione delle fonti rinnovabili analoghi a quelli vigenti in Italia, come previsto dall'art. 4, comma 6, decreto 11 novembre 1999;
la garanzia di origine dell'elettricita' prodotta da fonti rinnovabili, prevista dall'art. 11 del decreto legislativo n. 387/2003, contribuira' a superare la preesistente situazione di incertezza circa l'effettiva provenienza da fonti rinnovabili dell'energia elettrica importata;
al fine di adempiere all'obbligo, i produttori e importatori da fonti non rinnovabili possono realizzare in proprio impianti alimentati da fonti rinnovabili, acquistare certificati verdi nella titolarita' di altri produttori, con negoziazione diretta o tramite la societa' Gestore del mercato S.p.a. (di seguito: Gestore del mercato), oppure acquistare i certificati verdi nella titolarita' della societa' Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. (di seguito: Gestore della rete);
il riconoscimento a consuntivo degli oneri effettivamente sostenuti da ciascun produttore potrebbe indurre i medesimi produttori ad acquistare i certificati verdi emessi nella titolarita' del Gestore della rete e collocati sul mercato al prezzo massimo determinato ai sensi dell'art. 9 del decreto 11 novembre 1999, anziche' soddisfare detto obbligo a costi inferiori attraverso la realizzazione in proprio di nuovi impianti alimentati da fonti rinnovabili o l'acquisto, a seguito di negoziazione, dei certificati verdi nella titolarita' di altri produttori;
con riferimento all'obbligo relativo alle produzioni e importazioni di energia elettrica da fonti non rinnovabili nell'anno 2001, i certificati verdi complessivamente emessi sono stati pari a 32.324, di cui:
8.945, pari al 27,7% del totale, relativi alla produzione da impianti qualificati dal Gestore della rete come impianti alimentati da fonti rinnovabili ai sensi dell'art. 4 del decreto 11 novembre 1999 (di seguito: impianti IAFR);
23.379, pari al restante 72,3%, nella titolarita' del Gestore della rete e collocati sul mercato al prezzo massimo determinato ai sensi dell'art. 9 del decreto 11 novembre 1999, pari a 84,18 euro per MWh;
l'acquisto dei certificati verdi nella titolarita' del Gestore della rete e collocati sul mercato al prezzo massimo determinato ai sensi dell'art. 9 del decreto 11 novembre 1999 rappresenta la soluzione piu' onerosa per soddisfare l'obbligo, prevista dal legislatore per istituire un limite massimo al valore dei certificati verdi nel caso di carenza di offerta:

Ritenuto opportuno:
determinare il valore medio dei certificati verdi da riconoscere ai produttori che destinano l'energia elettrica prodotta ai clienti del mercato vincolato, in attuazione della deliberazione n. 227/02, secondo modalita' volte a contenere gli oneri a carico dei clienti del mercato vincolato e a favorire lo sviluppo delle fonti rinnovabili attraverso la realizzazione di impianti IAFR con investimenti diretti o attraverso l'acquisto dei certificati verdi da soggetti produttori terzi alle migliori condizioni di mercato, evitando quindi l'acquisto dei certificati verdi nella titolarita' del Gestore della rete e collocati sul mercato al prezzo massimo determinato ai sensi dell'art. 9 del decreto 11 novembre 1999;
determinare il valore medio dei certificati verdi da riconoscere in attuazione della deliberazione n. 227/02 riconoscendo alla quota di certificati verdi acquistati dal Gestore della rete (72,3%) un valore pari al prezzo medio di negoziazione dei certificati verdi collocati, tramite negoziazione diretta o tramite il Gestore del mercato, dai produttori di impianti IAFR e riconoscendo alla quota di certificati verdi relativi alla produzione da impianti IAFR (27,7%) un valore pari al prezzo medio di generazione che remunera adeguatamente i costi sostenuti per la realizzazione di nuovi impianti alimentati da fonti rinnovabili, al netto dei ricavi derivanti dalla vendita di energia al mercato dei clienti idonei, tenendo conto della ripartizione percentuale delle diverse tipologie di impianti IAFR in esercizio ed in progetto alla data del
31 dicembre 2003;

Delibera:

Art. 1.
Riconoscimento degli oneri sostenuti dai produttori di energia elettrica che hanno adempiuto all'obbligo di cui all'art. 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, limitatamente all'energia elettrica prodotta da fonti non rinnovabili e destinata ai clienti del mercato vincolato nell'anno 2001.

1.1 La Cassa conguaglio per il settore elettrico riconosce ai produttori elencati nella tabella 1, allegata al presente provvedimento, gli oneri determinati dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas riportati nella medesima tabella.
1.2 Il rimborso degli oneri di cui al precedente comma viene operato a valere sul Conto oneri per certificati verdi, come previsto dall'art. 69, comma 69.2 del Testo integrato delle disposizioni dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2004-2007, riportato nell'allegato A alla deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 30 gennaio 2004, n. 5/04.
Di pubblicare il presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorita' (www.autorita.energia.it), affinche' entri in vigore con decorrenza
dalla data della pubblicazione.

Milano, 5 febbraio 2004
Il presidente: Ortis

 

                                                            Tabella 1
 

ONERI  RICONOSCIUTI  AI  PRODUTTORI  DI  ENERGIA  ELETTRICA CHE HANNO
ADEMPIUTO  ALL'OBBLIGO  DI CUI ALL'Art. 11 DEL DECRETO LEGISLATIVO 16
MARZO  1999,  N.  79, LIMITATAMENTE ALL'ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA DA
FONTI  NON  RINNOVABILI  E DESTINATA AI CLIENTI DEL MERCATO VINCOLATO
                              NEL 2001.
 

 

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Societa'                    Numero di      Onere      Ripartizione
                           Certificati  riconosciuto   dell'onere
                              Verdi        Euro            %
                             Numero
---------------------------------------------------------------------
Enel Produzione Spa         15.920     102.142.720,00      65,53%
Edipower Spa
(gią Eurogen Spa)            3.672      23.559.552,00      15,11%
Endesa Italia Srl
(gią Elettrogen Spa)         2.836      18.195.776,00      11,67%
Tirreno Power Spa
(gią Interpower Spa)         1.225       7.859.600,00       5,04%
AEM Spa (Milano)               230       1.475.680,00       0,95%
AceaElectrabel
Produzione Spa                 171       1.097.136,00       0,70%
ASM Brescia Spa                120         769.920,00       0,50%
AEM Trading Srl                 75         481.200,00       0,31%
AGSM Verona Spa                 47         301.552,00       0,19%
                 Totale     24.296     155.883.136,00     100,00%