AmbienteDiritto.it

Legislazione  giurisprudenza


  Copyright © AmbienteDiritto

Deliberazione 11 Giugno 2004, n. 85

Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas. Disposizioni urgenti per l'importazione di energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato. 

(GU n. 146 del 24-6-2004)


L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione dell'11 giugno 2004,
Visti:
la legge 14 novembre 1995, n. 481;
il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/1999);
il decreto del Ministro delle attivita' produttive 17 dicembre 2003, recante modalita' e condizioni per le importazioni di energia elettrica per l'anno 2004 (di seguito: decreto ministeriale 17 dicembre 2003);
il decreto del Ministro delle attivita' produttive 19 dicembre 2003, recante disposizioni in materia di assunzione della titolarita' della funzione di garante della fornitura dei clienti vincolati da parte della societa' Acquirente unico ai sensi dell'art. 4, comma 8, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e direttive alla medesima societa' (di seguito: decreto ministeriale 19 dicembre 2003);
l'allegato A alla deliberazione dell'Autorita' 18 dicembre 2003, n. 157/03, recante Agreement between Autorita' per l'energia elettrica e il gas and Commission de regulation de l'energie on transfer capacity allocation over the grid interconnecting Italy with France for the year 2004 (di seguito: accordo tra Autorita);
l'allegato B alla deliberazione dell'Autorita' 18 dicembre 2003, n. 157/03 (di seguito: deliberazione n. 157/03);
l'allegato A alla deliberazione dell'Autorita' 30 gennaio 2004, n. 5/04, e successive modifiche e integrazioni (di seguito: Testo integrato);
Considerato che:
l'art. 10, comma 2, del decreto legislativo n. 79/1999, prevede che le modalita' e le condizioni per l'assegnazione della capacita' di trasporto per l'importazione di energia elettrica siano definite tenendo conto di un'equa ripartizione della capacita' di trasporto complessiva tra mercato vincolato e mercato libero;
l'art. 9, comma 9.1, della deliberazione n. 157/03, prevede che, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del decreto ministeriale 17 dicembre 2003, la quota di capacita' di trasporto su base annuale per l'importazione strettamente necessaria all'esecuzione dei contratti pluriennali sulla frontiera elettrica con lo Stato confinante in cui ha sede la parte estera titolare del singolo contratto pluriennale sia riservata alla parte italiana titolare dei medesimi o al soggetto acquirente dell'energia elettrica sottesa a detti contratti, qualora l'energia elettrica cosi' importata sia destinata ai clienti del mercato vincolato;
l'art. 5 della medesima deliberazione n. 157/03, prevede che per l'importazione di energia elettrica, la capacita' di trasporto assegnabile su base settimanale e giornaliera sia determinata, includendo in detta determinazione, anche la capacita' di trasporto che si rende disponibile con continuita' su base giornaliera o settimanale per effetto di variazioni della capacita' impegnata previste nei contratti pluriennali in essere;
l'art. 5 del decreto ministeriale 19 dicembre 2003 prevede che la societa' Acquirente unico S.p.a. (di seguito: l'Acquirente Unico), dal 1° gennaio 2004, acquisisca tutta l'energia elettrica oggetto dei contratti pluriennali di importazione in essere stipulati dalla societa' Enel S.p.a. (di seguito: Enel Spa) anteriormente alla data del 19 febbraio 1997;
l'Autorita', con nota in data 4 febbraio 2004, prot. AO/RM04/388, nel fornire raccomandazioni in esito all'istruttoria conoscitiva sulle interruzioni del servizio elettrico nel mese di giugno 2003, ha rappresentato all'Acquirente Unico l'esigenza che vengano adottate le misure necessarie a compensare le conseguenze dell'esercizio delle clausole di modulabilita' inserite nei predetti contratti pluriennali di importazione;
l'Acquirente Unico, con lettera dell'8 marzo 2004 prot. AU/P2004000137, ha rappresentato all'Autorita' che il contratto pluriennale tra l'Enel Spa e la societa' Electricite' de France (di seguito: EdF) prevede, anche per l'anno 2004, diverse clausole di interrompibilita' e modulabilita', per le quali, a fronte di un impegno di capacita' di importazione pari a 1.400 MW corrispondenti ad una fornitura complessiva di 12.298 GWh, e' prevista una fornitura garantita di soli 9.150 GWh in ore scelte da EdF garantendo, comunque, la messa a disposizione di 1.100 MW per 7.500 ore/anno e 300 MW per 3000 ore/anno;
il contratto pluriennale tra l'Enel Spa e l'EdF prevede che l'Enel Spa possa rifiutare, su base giornaliera, entro le ore 16 del giorno prima, la capacita' messa a disposizione da EdF per l'importazione;
l'Acquirente Unico, nella citata lettera dell'8 marzo 2004, ha richiesto all'Autorita' ulteriori indicazioni al fine di poter intervenire a compensare le conseguenze dell'esercizio delle clausole di interrompibilita' e di modulabilita', evidenziando altresi' difficolta' nel provvedervi partecipando alle procedure di assegnazione previste dalla deliberazione n. 157/03;
la riduzione di 800 MW dell'apporto dalla Francia relativamente al contratto di importazione tra l'Enel Spa e l'EdF lo scorso 26 giugno 2003 ha costituito concausa nel determinare l'adozione da parte della societa' (Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa (di seguito: il Gestore della rete) di misure di difesa a garanzia della sicurezza del sistema elettrico nazionale, tra cui l'applicazione del primo livello di severita' dei distacchi programmati a rotazione dell'utenza diffusa, determinando in tal modo interruzioni del servizio di fornitura di energia elettrica in estese zone del Paese;
gli esiti delle procedure concorsuali finalizzate alla conclusione dei contratti differenziali con funzione di copertura del rischio di prezzo svolte finora dall'Acquirente Unico evidenziano che il mercato vincolato necessita di ulteriori forme di copertura dal rischio prezzo per acquisti nel sistema delle offerte atteso che i prezzi medi per l'approvvigionamento dell'energia elettrica nei mercati esteri sono in prevalenza inferiori ai prezzi di approvvigionamento dell'energia elettrica in Italia;
l'art. 17, comma 17.1, lettera b), della deliberazione n. 157/03, stabilisce che il Gestore della rete proceda all'assegnazione della capacita' di trasporto assegnabile su base settimanale e giornaliera, tra l'altro, sulla frontiera elettrica con la Francia mediante metodi di assegnazione che possono avvalersi di mercati organizzati, quale il sistema delle offerte di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 79/1999;
con lettera in data 30 aprile 2004, prot. n. GRTN/P2004009380 (prot. Autorita' n. 11187 in pari data), il Gestore della rete ha rappresentato all'Autorita' l'impossibilita' di assegnare la capacita' di trasporto sulla rete di interconnessione che dovesse rendersi disponibile con continuita' su base giornaliera per effetto dell'esercizio delle citate clausole di modulabilita' e di interrompibilita' mediante le procedure di assegnazione della capacita' disponibile su base giornaliera di cui al precedente alinea;
l'Autorita', con nota del 21 maggio 2004, prot. AO/R04/1722, inviata al Ministero delle attivita' produttive, ha rilevato l'opportunita' di prevedere alcune misure per l'approvvigionamento del mercato vincolato, tra cui l'assegnazione al medesimo mercato della capacita' di importazione che si rende disponibile su base giornaliera per effetto delle variazioni della capacita' di trasporto impegnata dai contratti pluriennali;
il Ministero delle attivita' produttive, con nota del 27 maggio 2004, prot. 254486, ha prestato assenso sulla opportunita' di porre in essere le misure individuate dall'Autorita' nella nota di cui al precedente alinea e che le medesime misure risultavano peraltro gia' compatibili con il quadro normativo e regolamentare di riferimento, in particolare, con il decreto ministeriale 17 dicembre 2003; 
l'Enel Spa, con lettera in data 9 giugno 2004, prot. 165, ha comunicato all'Autorita' il proprio impegno a non esercitare la facolta' di rifiutare la capacita' messa a disposizione da EdF per l'importazione di energia elettrica in Italia per l'anno 2004;
con lettera dell'11 giugno 2004 (prot. Autorita' n. 14009 in pari data), la Commission de regulation de l'energie, su proposta dell'Autorita' formulata con nota in data 10 giugno 2004, prot. n. AO/R04/1954, ha rappresentato il proprio consenso a modificare, per l'anno 2004, l'accordo tra Autorita' prevedendo che la capacita' di trasporto assegnata al contratto pluriennale tra l'Enel Spa e l'EdF, e non utilizzata per effetto dell'esercizio delle clausole di interrompibilita' e modulabilita' ivi previste, sia assegnata all'Acquirente unico per l'importazione di energia elettrica da destinare ai clienti del mercato vincolato;
Ritenuto opportuno:
emendare l'accordo tra Autorita' in coerenza con i citati termini;
consentire all'Acquirente Unico, compatibilmente con il richiamato principio dell'equa ripartizione complessiva tra mercato libero e mercato vincolato, di utilizzare per la rimanente parte dell'anno 2004, al fine dell'importazione di energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato, la capacita' di trasporto che si rende disponibile con continuita' su base giornaliera o settimanale per effetto di variazioni della capacita' impegnata dal contratto pluriennale tra l'Enel spa e 1'EdF in esito all'esercizio delle clausole di interrompibilita' e modulabilita' previste nel medesimo contratto, al fine di:
a) perseguire la completa utilizzazione della capacita' di importazione migliorando pertanto le condizioni di adeguatezza del sistema elettrico nazionale;
b) consentire all'Acquirente Unico di poter realizzare ulteriori forme di copertura del rischio prezzo rispetto a quelle finora realizzate;
c) ottenere una riduzione dei prezzi di acquisto dell'energia elettrica per i clienti del mercato vincolato;

Delibera
di approvare il seguente provvedimento:

Art. 1.
Modifiche dell'allegato A alla deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 18 dicembre 2003, n. 157/03
1.1. Dopo il punto 13 della sezione B dell'allegato A alla deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 18 dicembre 2003, n. 157/03, e' inserito il seguente punto:
"13.1. As a temporary measure for the sole year 2004, following the entering into force of Acquirente unico Spa (the company which is in charge to assure the supply of the Italian franchised market) and Enel having committed not to exercise its acceptance right, the transfer capacity unused by the EdF-Enel long term supply contract, which is released on daily basis in application of EdF's curtailment clause, shall be assigned to Acquirente unico Spa to import electricity to supply the Italian franchised market.".