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Legge 23 agosto 2004, n. 239
Riordino del settore energetico, nonchè delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia.
(GU n. 215 del 13-9-2004)
(Testo coordinato alle modifiche apportate dalla L. n. 296/2006 - Finanziaria 2007)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
ART. 1.
1. Nell'ambito dei principi derivanti dall'ordinamento comunitario
e dagli obblighi internazionali, sono principi fondamentali in
materia energetica, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della
Costituzione, quelli posti dalla presente legge. Sono, altresì, determinate
disposizioni per il settore energetico che contribuiscono
a garantire la tutela della concorrenza, la tutela dei livelli
essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali,
la tutela dell'incolumità e della sicurezza pubblica fatta salva la
disciplina in materia di rischi da incidenti rilevanti, la tutela
dell'ambiente e dell'ecosistema al fine di assicurare l'unita'
giuridica ed economica dello Stato e il rispetto delle autonomie
regionali e locali, dei trattati internazionali e della normativa
comunitaria. Gli obiettivi e le linee della politica energetica
nazionale, nonchè i criteri generali per la sua attuazione a livello
territoriale, sono elaborati e definiti dallo Stato che si avvale
anche dei meccanismi di raccordo e di cooperazione con le autonomie
regionali previsti dalla presente legge. Sono fatte salve le
competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome
di Trento e di Bolzano che provvedono alle finalità della presente
legge ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme
di attuazione.
2. Le attività del settore energetico sono così disciplinate:
a) le attività di produzione, importazione, esportazione,
stoccaggio non in sotterraneo anche di oli minerali, acquisto e
vendita di energia ai clienti idonei, nonchè di trasformazione delle
materie fonti di energia, sono libere su tutto il territorio
nazionale, nel rispetto degli obblighi di servizio pubblico derivanti
dalla normativa comunitaria e dalla legislazione vigente;
b) le attività di trasporto e dispacciamento del gas naturale a
rete, nonchè la gestione di infrastrutture di approvvigionamento di
energia connesse alle attività di trasporto e dispacciamento di
energia a rete, sono di interesse pubblico e sono sottoposte agli
obblighi di servizio pubblico derivanti dalla normativa comunitaria,
dalla legislazione vigente e da apposite convenzioni con le autorità
competenti;
c) le attività di distribuzione di energia elettrica e gas
naturale a rete, di esplorazione, coltivazione, stoccaggio
sotterraneo di idrocarburi, nonchè di trasmissione e dispacciamento
di energia elettrica sono attribuite in concessione secondo le
disposizioni di legge.
3. Gli obiettivi generali di politica energetica del Paese, il cui
conseguimento e' assicurato sulla base dei principi di
sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione
dallo Stato, dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, dalle
regioni e dagli enti locali, sono:
a) garantire sicurezza, flessibilità e continuità degli
approvvigionamenti di energia, in quantità commisurata alle
esigenze, diversificando le fonti energetiche primarie, le zone
geografiche di provenienza e le modalità di trasporto;
b) promuovere il funzionamento unitario dei mercati dell'energia,
la non discriminazione nell'accesso alle fonti energetiche e alle
relative modalità di fruizione e il riequilibrio territoriale in
relazione ai contenuti delle lettere da c) a l);
c) assicurare l'economicità dell'energia offerta ai clienti
finali e le condizioni di non discriminazione degli operatori nel
territorio nazionale, anche al fine di promuovere la competitività
del sistema economico del Paese nel contesto europeo e
internazionale;
d) assicurare lo sviluppo del sistema attraverso una crescente
qualificazione dei servizi e delle imprese e una loro diffusione
omogenea sul territorio nazionale;
e) perseguire il miglioramento della sostenibilità ambientale
dell'energia, anche in termini di uso razionale delle risorse
territoriali, di tutela della salute e di rispetto degli impegni
assunti a livello internazionale, in particolare in termini di
emissioni di gas ad effetto serra e di incremento dell'uso delle
fonti energetiche rinnovabili assicurando il ricorso equilibrato a
ciascuna di esse. La promozione dell'uso delle energie rinnovabili
deve avvenire anche attraverso il sistema complessivo dei meccanismi
di mercato, assicurando un equilibrato ricorso alle fonti stesse,
assegnando la preferenza alle tecnologie di minore impatto ambientale
e territoriale;
f) promuovere la valorizzazione delle importazioni per le
finalità di sicurezza nazionale e di sviluppo della competitività
del sistema economico del Paese;
g) valorizzare le risorse nazionali di idrocarburi, favorendone la
prospezione e l'utilizzo con modalità compatibili con l'ambiente;
h) accrescere l'efficienza negli usi finali dell'energia;
i) tutelare gli utenti-consumatori, con particolare riferimento
alle famiglie che versano in condizioni economiche disagiate;
l) favorire e incentivare la ricerca e l'innovazione tecnologica
in campo energetico, anche al fine di promuovere l'utilizzazione
pulita di combustibili fossili;
m) salvaguardare le attività produttive con caratteristiche di
prelievo costanti e alto fattore di utilizzazione dell'energia
elettrica, sensibili al costo dell'energia;
n) favorire, anche prevedendo opportune incentivazioni, le
aggregazioni nel settore energetico delle imprese partecipate dagli
enti locali sia tra di loro che con le altre imprese che operano
nella gestione dei servizi.
4. Lo Stato e le regioni, al fine di assicurare su tutto il
territorio nazionale i livelli essenziali delle prestazioni
concernenti l'energia nelle sue varie forme e in condizioni di
omogeneità sia con riguardo alle modalità di fruizione sia con
riguardo ai criteri di formazione delle tariffe e al conseguente
impatto sulla formazione dei prezzi, garantiscono:
a) il rispetto delle condizioni di concorrenza sui mercati
dell'energia, in conformità alla normativa comunitaria e nazionale;
b) l'assenza di vincoli, ostacoli o oneri, diretti o indiretti,
alla libera circolazione dell'energia all'interno del territorio
nazionale e dell'Unione europea;
c) l'assenza di oneri di qualsiasi specie che abbiano effetti
economici diretti o indiretti ricadenti al di fuori dell'ambito
territoriale delle autorità che li prevedono;
d) l'adeguatezza delle attività energetiche strategiche di
produzione, trasporto e stoccaggio per assicurare adeguati standard
di sicurezza e di qualità del servizio nonchè la distribuzione e la
disponibilità di energia su tutto il territorio nazionale;
e) l'unitarietà della regolazione e della gestione dei sistemi di
approvvigionamento e di trasporto nazionale e transnazionale di
energia;
f) l'adeguato equilibrio territoriale nella localizzazione delle
infrastrutture energetiche, nei limiti consentiti dalle
caratteristiche fisiche e geografiche delle singole regioni,
prevedendo eventuali misure di compensazione e di riequilibrio
ambientale e territoriale qualora esigenze connesse agli indirizzi
strategici nazionali richiedano concentrazioni territoriali di
attività, impianti e infrastrutture ad elevato impatto territoriale,
[con esclusione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili](1);
g) la trasparenza e la proporzionalità degli obblighi di servizio
pubblico inerenti le attività energetiche, sia che siano esercitate
in regime di concessione, sia che siano esercitate in regime di
libero mercato;
h) procedure semplificate, trasparenti e non discriminatorie per
il rilascio di autorizzazioni in regime di libero mercato e per la
realizzazione delle infrastrutture;
i) la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, e del paesaggio, in
conformità alla normativa nazionale, comunitaria e agli accordi
internazionali.
5. Le regioni e gli enti locali territorialmente interessati dalla
localizzazione di nuove infrastrutture energetiche ovvero dal
potenziamento o trasformazione di infrastrutture esistenti hanno
diritto di stipulare accordi con i soggetti proponenti che
individuino misure di compensazione e riequilibrio ambientale,
coerenti con gli obiettivi generali di politica energetica nazionale,
fatto salvo quanto previsto dall'articolo 12 del decreto legislativo
29 dicembre 2003, n. 387.
6. Le regioni determinano con proprie leggi, ai sensi
dell'articolo 118 della Costituzione, l'attribuzione dei compiti e
delle funzioni amministrativi non previsti dal comma 7, ferme le
funzioni fondamentali dei comuni, delle province e delle città
metropolitane previste dal testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267.
7. Sono esercitati dallo Stato, anche avvalendosi dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, i seguenti compiti e funzioni
amministrativi:
a) le determinazioni inerenti l'importazione e l'esportazione di
energia;
b) la definizione del quadro di programmazione di settore;
c) la determinazione dei criteri generali tecnico-costruttivi e
delle norme tecniche essenziali degli impianti di produzione,
trasporto, stoccaggio e distribuzione dell'energia, nonchè delle
caratteristiche tecniche e merceologiche dell'energia importata,
prodotta, distribuita e consumata;
d) l'emanazione delle norme tecniche volte ad assicurare la
prevenzione degli infortuni sul lavoro e la tutela della salute del
personale addetto agli impianti di cui alla lettera c);
e) l'emanazione delle regole tecniche di prevenzione incendi per
gli impianti di cui alla lettera c) dirette a disciplinare la
sicurezza antincendi con criteri uniformi sul territorio nazionale,
spettanti in via esclusiva al Ministero dell'interno sulla base della
legislazione vigente;
f) l'imposizione e la vigilanza sulle scorte energetiche
obbligatorie;
g) l'identificazione delle linee fondamentali dell'assetto del
territorio nazionale con riferimento all'articolazione territoriale
delle reti infrastrutturali energetiche dichiarate di interesse
nazionale ai sensi delle leggi vigenti;(2)
h) la programmazione di grandi reti infrastrutturali energetiche
dichiarate di interesse nazionale ai sensi delle leggi vigenti;(3)
i) l'individuazione delle infrastrutture e degli insediamenti
strategici, ai sensi della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e del
decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, al fine di garantire la
sicurezza strategica, ivi inclusa quella degli approvvigionamenti
energetici e del relativo utilizzo, il contenimento dei costi
dell'approvvigionamento energetico del Paese, lo sviluppo delle
tecnologie innovative per la generazione di energia elettrica e
l'adeguamento della strategia nazionale a quella comunitaria per le
infrastrutture energetiche;(4)
l) l'utilizzazione del pubblico demanio marittimo e di zone del
mare territoriale per finalità di approvvigionamento di fonti di
energia;
m) le determinazioni in materia di rifiuti radioattivi;
n) le determinazioni inerenti la prospezione, ricerca e
coltivazione di idrocarburi, ivi comprese le funzioni di polizia
mineraria, adottate, per la terraferma, di intesa con le regioni
interessate;
o) la definizione dei programmi di ricerca scientifica in campo
energetico, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
p) la definizione dei principi per il coordinato utilizzo delle
risorse finanziarie regionali, nazionali e dell'Unione europea,
sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
q) l'adozione di misure temporanee di salvaguardia della
continuità della fornitura, in caso di crisi del mercato
dell'energia o di gravi rischi per la sicurezza della collettività o
per l'integrità delle apparecchiature e degli impianti del sistema
energetico;
r) la determinazione dei criteri generali a garanzia della
sicurezza degli impianti utilizzatori all'interno degli edifici,
ferma restando la competenza del Ministero dell'interno in ordine ai
criteri generali di sicurezza antincendio.
8. Lo Stato esercita i seguenti compiti e funzioni:
a) con particolare riguardo al settore elettrico, anche
avvalendosi dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas:
1) il rilascio della concessione per l'esercizio delle attività
di trasmissione e dispacciamento nazionale dell'energia elettrica e
l'adozione dei relativi indirizzi;
2) la stipula delle convenzioni per il trasporto dell'energia
elettrica sulla rete nazionale;
3) l'approvazione degli indirizzi di sviluppo della rete di
trasmissione nazionale, considerati anche i piani regionali di
sviluppo del servizio elettrico;(5)
4) l'aggiornamento, sentita la Conferenza unificata, della
convenzione tipo per disciplinare gli interventi di manutenzione e di
sviluppo della rete nazionale e dei dispositivi di interconnessione;
5) l'adozione di indirizzi e di misure a sostegno della sicurezza
e dell'economicità degli interscambi internazionali, degli
approvvigionamenti per i clienti vincolati o disagiati, del sistema
di generazione e delle reti energetiche, promuovendo un accesso più
esteso all'importazione di energia elettrica;
6) l'adozione di misure finalizzate a garantire l'effettiva
concorrenzialità del mercato dell' energia elettrica;
7) la definizione dei criteri generali per le nuove concessioni di
distribuzione dell'energia elettrica e per l'autorizzazione alla
costruzione e all'esercizio degli impianti di generazione di energia
elettrica di potenza termica superiore ai 300 MW, sentita la
Conferenza unificata e tenuto conto delle linee generali dei piani
energetici regionali;(6)
b) con particolare riguardo al settore del gas naturale, anche
avvalendosi dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas:
1) l'adozione di indirizzi alle imprese che svolgono attività di
trasporto, dispacciamento sulla rete nazionale e rigassificazione di
gas naturale e di disposizioni ai fini dell'utilizzo, in caso di
necessità, degli stoccaggi strategici nonchè la stipula delle
relative convenzioni e la fissazione di regole per il dispacciamento
in condizioni di emergenza e di obblighi di sicurezza;
2) l'individuazione, di intesa con la Conferenza unificata, della
rete nazionale di gasdotti;
3) le determinazioni inerenti lo stoccaggio di gas naturale in
giacimento;(7)
4) l'autorizzazione allo svolgimento delle attività di
importazione e vendita del gas ai clienti finali rilasciata sulla
base di criteri generali stabiliti, sentita la Conferenza unificata;
5) l'adozione di indirizzi per la salvaguardia della continuità e
della sicurezza degli approvvigionamenti, per il funzionamento
coordinato del sistema di stoccaggio e per la riduzione della
vulnerabilità del sistema nazionale del gas naturale;
c) con particolare riguardo al settore degli oli minerali, intesi
come oli minerali greggi, residui delle loro distillazioni e tutte le
specie e qualità di prodotti petroliferi derivati e assimilati,
compresi il gas di petrolio liquefatto e il biodiesel:
1) adozione di indirizzi e di criteri programmatici in materia di
impianti di lavorazione e stoccaggio adibito all'importazione e
all'esportazione di oli minerali, al fine di garantire
l'approvvigionamento del mercato;
2) individuazione di iniziative di raccordo tra le regioni e le
amministrazioni centrali interessate, per la valutazione congiunta
dei diversi provvedimenti, anche di natura ambientale e fiscale, in
materia di oli minerali, in grado di produrre significativi riflessi
sulle scelte di politica energetica nazionale, nonchè per la
definizione di iter semplificati per la realizzazione degli
investimenti necessari per l'adeguamento alle disposizioni nazionali,
comunitarie e internazionali;
3) monitoraggio, anche sulla base delle indicazioni delle regioni,
dell'effettiva capacità di lavorazione e di stoccaggio adibito
all'importazione e all'esportazione di oli minerali;
4) promozione di accordi di programma, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica, con le regioni e gli enti locali per
la realizzazione e le modifiche significative di infrastrutture di
lavorazione e di stoccaggio di oli minerali, strategiche per
l'approvvigionamento energetico del Paese;
5) individuazione, di intesa con la Conferenza unificata, di
criteri e modalità per il rilascio delle autorizzazioni
all'installazione e all'esercizio degli impianti di lavorazione e di
stoccaggio di oli minerali. Resta ferma la disciplina prevista dalla
normativa vigente in materia di autorizzazione integrata ambientale;
6) individuazione, di intesa con la Conferenza unificata, della rete nazionale di oleodotti.
9. Per il conseguimento degli obiettivi generali di cui al comma
3, lo Stato e le regioni individuano specifiche esigenze di
intervento e propongono agli organi istituzionali competenti le
iniziative da intraprendere, acquisito il parere della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano.
10. Se le iniziative di cui al comma 9 prevedono una ripartizione
di compiti tra le regioni, la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, acquisito il parere degli enti locali interessati, provvede
a definire tale ripartizione.
11. Ai sensi dell'articolo 2, comma 21, della legge 14 novembre
1995, n. 481, il Governo indica all'Autorità per l'energia elettrica
e il gas, nell'ambito del Documento di programmazione
economico-finanziaria, il quadro di esigenze di sviluppo dei servizi
di pubblica utilità dei settori dell'energia elettrica e del gas che
corrispondono agli interessi generali del Paese. Ai fini del
perseguimento degli obiettivi generali di politica energetica del
Paese di cui al comma 3, il Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro delle attività produttive, può definire, sentite le
Commissioni parlamentari competenti, indirizzi di politica generale
del settore per l'esercizio delle funzioni attribuite all'Autorità
per l'energia elettrica e il gas ai sensi della legislazione vigente.
12. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas presenta al
Parlamento e al Presidente del Consiglio dei ministri la relazione
sullo stato dei servizi e sull'attività svolta, ai sensi
dell'articolo 2, comma 12, lettera i), della legge 14 novembre 1995,
n. 481, entro il 30 giugno di ciascun anno. Nella relazione
l'Autorità illustra anche le iniziative assunte nel quadro delle
esigenze di sviluppo dei servizi di pubblica utilità e in
conformità agli indirizzi di politica generale del settore di cui al
comma 11.
13. Nei casi in cui l'Autorità per l'energia elettrica e il gas
sia tenuta ad esprimere il parere su provvedimenti o atti ai sensi
delle leggi vigenti, fatti salvi i diversi termini previsti dalle
leggi medesime, l'Autorità si pronunzia entro il termine di sessanta
giorni dalla data di ricevimento del provvedimento o dell'atto.
Decorso inutilmente tale termine, il provvedimento o l'atto può
comunque essere adottato.
14. Nei casi in cui l'Autorità per l'energia elettrica e il gas
non adotti atti o provvedimenti di sua competenza ai sensi delle
leggi vigenti, il Governo può esercitare il potere sostitutivo nelle
forme e nei limiti stabiliti dal presente comma. A tale fine il
Ministro delle attività produttive trasmette all'Autorità un
sollecito ad adempiere entro i successivi sessanta giorni. Trascorso
tale termine senza che l'Autorità abbia adottato l'atto o il
provvedimento, questo e' adottato con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro delle attività produttive.
15. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas e' organo
collegiale costituito dal Presidente e da quattro membri. Ferma
restando la scadenza naturale dei componenti l'Autorità in carica
alla predetta data, i nuovi membri sono nominati entro i successivi
sessanta giorni, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo
2, commi 7 e 8, della legge 14 novembre 1995, n. 481.
16. I componenti dell'organo competente per la determinazione
delle tariffe elettriche, ivi compresa la determinazione del
sovrapprezzo termico, rispondono degli atti e dei comportamenti posti
in essere nell'esercizio delle loro funzioni, ove i fatti non abbiano
rilevanza penale, ai sensi e per gli effetti degli articoli 2043 e
seguenti del codice civile soltanto a titolo di responsabilità
civile, in conformità con le disposizioni degli articoli 33, 34 e 35
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, come sostituiti
dall'articolo 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205.
17. I soggetti che investono, direttamente o indirettamente, nella
realizzazione di nuove infrastrutture di interconnessione tra le reti
nazionali di trasporto di gas degli Stati membri dell'Unione europea
e la rete di trasporto italiana, nella realizzazione in Italia di
nuovi terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto e di
nuovi stoccaggi in sotterraneo di gas naturale, o in significativi
potenziamenti delle capacità delle infrastrutture esistenti sopra
citate, tali da permettere lo sviluppo della concorrenza e di nuove
fonti di approvvigionamento di gas naturale, possono richiedere, per
la capacità di nuova realizzazione, un'esenzione dalla disciplina
che prevede il diritto di accesso dei terzi. L'esenzione e'
accordata, caso per caso, per un periodo di almeno venti anni e per
una quota di almeno l'80 per cento della nuova capacità, dal
Ministero delle attività produttive, previo parere dell'Autorità
per l'energia elettrica e il gas. In caso di realizzazione di nuove
infrastrutture di interconnessione, l'esenzione e' accordata previa consultazione delle autorità competenti dello Stato membro
interessato. Restano fermi le esenzioni accordate prima della data di
entrata in vigore della presente legge ai sensi del decreto
legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e i diritti derivanti
dall'articolo 27 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, per le
concessioni rilasciate ai sensi delle norme vigenti e per le
autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 8 della legge 24
novembre 2000, n. 340. Con decreto del Ministro delle attività
produttive sono definiti i principi e le modalità per il rilascio
delle esenzioni e per l'accesso alla rete nazionale dei gasdotti
italiani nei casi di cui al presente comma, nel rispetto di quanto
previsto dalle disposizioni comunitarie in materia.
18. I soggetti che investono, direttamente o indirettamente, nella
realizzazione di nuove infrastrutture internazionali di
interconnessione con Stati non appartenenti all'Unione europea ai
fini dell'importazione in Italia di gas naturale o nel potenziamento
delle capacità di trasporto degli stessi gasdotti esistenti, hanno
diritto, nei corrispondenti punti d'ingresso della rete nazionale dei
gasdotti, all'allocazione prioritaria nel conferimento della
corrispondente nuova capacità realizzata in Italia di una quota
delle capacità di trasporto pari ad almeno l'80 per cento delle
nuove capacità di importazione realizzate all'estero, per un periodo
di almeno venti anni, e in base alle modalità di conferimento e alle
tariffe di trasporto, stabilite dall'Autorità per l'energia
elettrica e il gas. Tale diritto e' accordato dal Ministero delle attività produttive, previo parere dell'Autorità per l'energia
elettrica e il gas, che deve essere reso entro il termine di trenta
giorni dalla richiesta, trascorso il quale si intende reso
positivamente.
19. Ai fini di quanto previsto dai commi 17 e 18, per soggetti che
investono si intendono anche i soggetti che, mediante la
sottoscrizione di contratti di importazione garantiti a lungo
termine, contribuiscono a finanziare il progetto.
20. La residua quota delle nuove capacità di trasporto ai punti
di ingresso della rete nazionale dei gasdotti di cui al comma 18,
nonchè la residua quota delle capacità delle nuove infrastrutture
di interconnessione, dei nuovi stoccaggi in sotterraneo di gas
naturale e dei nuovi terminali di rigassificazione di cui al comma
17, e dei potenziamenti delle capacità esistenti di cui allo stesso
comma 17, sono allocate secondo procedure definite dall'Autorità per
l'energia elettrica e il gas in base a criteri di efficienza, economicità e sicurezza del sistema stabiliti con decreti del
Ministro delle attività produttive.
21. I criteri di cui al comma 20 non si applicano in tutti i casi
in cui l'accesso al sistema impedirebbe agli operatori del settore di
svolgere gli obblighi di servizio pubblico cui sono soggetti, ovvero
nel caso in cui dall'accesso derivino gravi difficoltà economiche e
finanziarie ad imprese del gas naturale operanti nel sistema, in
relazione a contratti di tipo "take or pay" sottoscritti prima della
data di entrata in vigore della direttiva 98/30/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998.
22. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, anche su
segnalazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, adotta
i provvedimenti di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287, a carico
dei soggetti che non rispettano i criteri in base ai quali hanno
ottenuto l'allocazione delle capacità di trasporto, stoccaggio o di
rigassificazione di cui al comma 20.
23. Ai fini di salvaguardare la continuità e la sicurezza del
sistema nazionale del gas naturale tramite l'istituzione di un punto
di cessione e scambio dei volumi di gas e delle capacità di entrata
e di uscita sulla rete di trasporto nazionale del gas, l'Autorità
per l'energia elettrica e il gas, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, individua le procedure di cui
all'articolo 13 della deliberazione della medesima Autorità 17 luglio 2002, n. 137/02, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 190
del 14 agosto 2002.
24. All'articolo 1-ter del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290:
a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Il Ministro delle attività produttive emana gli indirizzi per
lo sviluppo delle reti nazionali di trasporto di energia elettrica e
di gas naturale e verifica la conformità dei piani di sviluppo
predisposti, annualmente, dai gestori delle reti di trasporto con gli
indirizzi medesimi";(8)
b) nel comma 4 le parole: "e comunque ciascuna società a
controllo pubblico" sono sostituite dalle seguenti: "e ciascuna
società a controllo pubblico, anche indiretto, solo qualora operi
direttamente nei medesimi settori".
25. Il termine di cui al comma 7 dell'articolo 1-sexies del
decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, e' prorogato al 31 dicembre
2004.
26. I commi 1, 2, 3 e 4 del citato articolo 1-sexies del
decreto-legge n. 239 del 2003 sono sostituiti dai seguenti:
"1. Al fine di garantire la sicurezza del sistema energetico e di
promuovere la concorrenza nei mercati dell'energia elettrica, la
costruzione e l'esercizio degli elettrodotti facenti parte della rete
nazionale di trasporto dell'energia elettrica sono attività di
preminente interesse statale e sono soggetti a un'autorizzazione
unica, rilasciata dal Ministero delle attività produttive di
concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
e previa intesa con la regione o le regioni interessate, la quale
sostituisce autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso
comunque denominati previsti dalle norme vigenti, costituendo titolo
a costruire e ad esercire tali infrastrutture in conformità al
progetto approvato. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio provvede alla valutazione di impatto ambientale e alla
verifica della conformità delle opere al progetto autorizzato.
Restano ferme, nell'ambito del presente procedimento unico, le
competenze del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in
merito all'accertamento della conformità delle opere alle
prescrizioni delle norme di settore e dei piani urbanistici ed
edilizi.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1:
a) indica le prescrizioni e gli obblighi di informativa posti a carico del soggetto proponente per garantire il coordinamento e la
salvaguardia del sistema energetico nazionale e la tutela ambientale,
nonchè il termine entro il quale l'iniziativa e' realizzata;
b) comprende la dichiarazione di pubblica utilità,
indifferibilità ed urgenza dell'opera, l'eventuale dichiarazione di
inamovibilità e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio
dei beni in essa compresi, conformemente al decreto del Presidente
della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione
per pubblica utilità. Qualora le opere di cui al comma 1 comportino
variazione degli strumenti urbanistici, il rilascio
dell'autorizzazione ha effetto di variante urbanistica.
3. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' rilasciata a seguito di
un procedimento unico svolto entro il termine di centottanta giorni, nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità di
cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241. Il procedimento può essere
avviato sulla base di un progetto preliminare o analogo purchè
evidenzi, con elaborato cartografico, le aree potenzialmente
impegnate sulle quali apporre il vincolo preordinato all'esproprio,
le eventuali fasce di rispetto e le necessarie misure di
salvaguardia. Al procedimento partecipano il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e le altre amministrazioni interessate nonchè
i soggetti preposti ad esprimersi in relazione ad eventuali
interferenze con altre infrastrutture esistenti. Per il rilascio dell'autorizzazione, ai fini della verifica della conformità
urbanistica dell'opera, e' fatto obbligo di richiedere il parere
motivato degli enti locali nel cui territorio ricadano le opere di
cui al comma 1. Il rilascio del parere non può incidere sul rispetto
del termine entro il quale e' prevista la conclusione del
procedimento.
4. Nel caso in cui, secondo la legislazione vigente, le opere di
cui al presente articolo siano sottoposte a valutazione di impatto
ambientale (VIA), l'esito positivo di tale valutazione costituisce
parte integrante e condizione necessaria del procedimento
autorizzatorio. L'istruttoria si conclude una volta acquisita la VIA
o, nei casi previsti, acquisito l'esito della verifica di
assoggettabilità a VIA e, in ogni caso, entro il termine di cui al
comma 3. Per i procedimenti relativamente ai quali non sono prescritte le procedure di valutazione di impatto ambientale, il
procedimento unico deve essere concluso entro il termine di
centoventi giorni dalla data di presentazione della domanda.
4-bis. In caso di mancata definizione dell'intesa con la regione o
le regioni interessate nel termine prescritto per il rilascio
dell'autorizzazione, lo Stato esercita il potere sostitutivo ai sensi
dell'articolo 120 della Costituzione, nel rispetto dei principi di
sussidiarietà e leale collaborazione e autorizza le opere di cui al
comma 1, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del
Ministro delle attività produttive previo concerto con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio.(9)
4-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano, su
istanza del proponente, anche ai procedimenti in corso alla data di
entrata in vigore della presente disposizione eccetto i procedimenti
per i quali sia completata la procedura di VIA, ovvero il relativo
procedimento risulti in fase di conclusione.
4-quater. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle
reti elettriche di interconnessione con l'estero con livello di
tensione pari o superiore a 150 kV qualora per esse vi sia un diritto
di accesso a titolo prioritario, e si applicano alle opere connesse e
alle infrastrutture per il collegamento alle reti nazionali di
trasporto dell'energia delle centrali termoelettriche di potenza
superiore a 300 MW termici, già autorizzate in conformità alla
normativa vigente".
27. Al citato articolo 1-sexies del decreto-legge n. 239 del 2003,
al comma 5, le parole: "di reti energetiche" sono sostituite dalle
seguenti: "di reti elettriche"; nello stesso articolo 1-sexies, al
comma 6, le parole: "anche per quanto attiene al trasporto nazionale
del gas naturale e degli oli minerali" sono soppresse.
28. Nell'articolo 9, comma 2, ultimo periodo, della legge 22
febbraio 2001, n. 36, le parole: "decreto di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a)" sono sostituite dalle seguenti: "decreto di cui
all'articolo 4, comma 4".
29. Fino alla completa realizzazione del mercato unico
dell'energia elettrica e del gas naturale, in caso di operazioni di
concentrazione di imprese operanti nei mercati dell'energia elettrica
e del gas cui partecipino imprese o enti di Stati membri dell'Unione
europea ove non sussistano adeguate garanzie di reciprocità, il
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle
attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, può, entro trenta giorni dalla comunicazione
dell'operazione all'Autorità garante della concorrenza e del
mercato, definire condizioni e vincoli cui devono conformarsi le
imprese o gli enti degli Stati membri interessati allo scopo di
tutelare esigenze di sicurezza degli approvvigionamenti nazionali di
energia ovvero la concorrenza nei mercati.
30. All'articolo 14 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79,
dopo il comma 5-bis sono inseriti i seguenti:
"5-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, e' cliente idoneo ogni cliente finale, singolo o
associato, il cui consumo, misurato in un unico punto del territorio
nazionale, destinato alle attività esercitate da imprese individuali
o costituite in forma societaria, nonchè ai soggetti di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e' risultato, nell'anno precedente,
uguale o superiore a 0,05 GWh.
5-quater. A decorrere dal 1° luglio 2004, e' cliente idoneo ogni
cliente finale non domestico.
5-quinquies. A decorrere dal 1° luglio 2007, e' cliente idoneo
ogni cliente finale.
5-sexies. I clienti vincolati che alle date di cui ai commi 5-ter,5-quater e 5-quinquies diventano idonei hanno diritto di recedere dal
preesistente contratto di fornitura, come clienti vincolati, con
modalità stabilite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas.
Qualora tale diritto non sia esercitato, la fornitura ai suddetti
clienti idonei continua ad essere garantita dall'Acquirente unico Spa".
31. Il comma 3 dell'articolo 4 del decreto legislativo 16 marzo
1999, n. 79, e' abrogato.
32. I consorzi previsti dall'articolo 1 della legge 27 dicembre
1953, n. 959, possono cedere l'energia elettrica sostitutiva del
sovracanone ai clienti idonei e all'Acquirente unico Spa per la
fornitura ai clienti vincolati.
33. Sono fatte salve le concessioni di distribuzione di energia
elettrica in essere, ivi compresa, per quanto riguarda l'attività di
distribuzione, la concessione di cui all'articolo 14, comma 1, del
decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359. Il Ministro delle attività
produttive, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas,
anche al fine di garantire la parità di condizioni, può proporre
modifiche e variazioni delle clausole contenute nelle relative
convenzioni.
34. Le aziende operanti nei settori dell'energia elettrica e del
gas naturale che hanno in concessione o in affidamento la gestione di
servizi pubblici locali ovvero la gestione delle reti, degli impianti
e delle altre dotazioni infrastrutturali, nel territorio cui la
concessione o l'affidamento si riferiscono e per la loro durata, non
possono esercitare, in proprio o con società collegate o
partecipate, alcuna attività in regime di concorrenza, ad eccezione
delle attività di vendita di energia elettrica e di gas e di
illuminazione pubblica, nel settore dei servizi postcontatore, nei
confronti degli stessi utenti del servizio pubblico e degli impianti.
Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
il Ministero delle attività produttive, l'Autorità per l'energia
elettrica e il gas e le altre amministrazioni interessate
provvederanno a modificare e integrare le norme e i provvedimenti
rilevanti ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al
presente comma.
35. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas, entro dodici
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta,
compatibilmente con lo sviluppo della tecnologia degli apparecchi di
misura, i provvedimenti necessari affinchè le imprese distributrici
mettano a disposizione dei propri clienti o di un operatore prescelto
da tali clienti a rappresentarli il segnale per la misura dei loro
consumi elettrici.
36. I proprietari di nuovi impianti di produzione di energia
elettrica di potenza termica non inferiore a 300 MW che sono
autorizzati dopo la data di entrata in vigore della presente legge
corrispondono alla regione sede degli impianti, a titolo di
contributo compensativo per il mancato uso alternativo del territorio
e per l'impatto logistico dei cantieri, un importo pari a 0,20 euro
per ogni MWh di energia elettrica prodotta, limitatamente ai primi
sette anni di esercizio degli impianti. La regione sede degli
impianti provvede alla ripartizione del contributo compensativo tra i
seguenti soggetti:
a) il comune sede dell'impianto, per un importo non inferiore al
40 per cento del totale;
b) i comuni contermini, in misura proporzionale per il 50 per
cento all'estensione del confine e per il 50 per cento alla
popolazione, per un importo non inferiore al 40 per cento del totale;
c) la provincia che comprende il comune sede dell'impianto.
37. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede alla
revisione biennale degli importi di cui al comma 36 con le modalità
di cui all'articolo 3 della legge 22 dicembre 1980, n. 925. Nei casi
di localizzazione degli impianti in comuni confinanti con più
regioni, i comuni beneficiari del contributo compensativo di cui al
comma 36 sono determinati dalla regione sede dell'impianto d'intesa
con le regioni confinanti. Per gli impianti di potenza termica non inferiore a 300 MW, oggetto di interventi di potenziamento
autorizzati dopo la data di entrata in vigore della presente legge,
il contributo, calcolato con riferimento all'incremento di potenza
derivante dall'intervento, e' ridotto alla metà e viene corrisposto
per un periodo di tre anni dall'entrata in esercizio dello stesso
ripotenziamento. Il contributo di cui al presente comma e al comma 36
non e' dovuto in tutti i casi in cui vengono stipulati gli accordi di
cui al comma 5 o risultino comunque già stipulati, prima della data
di entrata in vigore della presente legge, accordi volontari relativi
a misure di compensazione. Qualora gli impianti di produzione di
energia elettrica, per la loro particolare ubicazione, valutata in
termini di area di raggio non superiore a 10 km dal punto
baricentrico delle emissioni ivi incluse le opere connesse,
interessino o esplichino effetti ed impatti su parchi nazionali, il
contributo ad essi relativo e' corrisposto agli enti territoriali
interessati in base a criteri individuati con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio, da emanare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
38. Le operazioni effettuate sul mercato elettrico di cui
all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.
79, si considerano effettuate, ai fini e per gli effetti di cui
all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, e successive modificazioni, all'atto del pagamento del
corrispettivo, salvo il disposto del quarto comma del medesimo
articolo 6.
39. Qualora si verifichino variazioni dell'imponibile o
dell'imposta relative ad operazioni effettuate sul mercato elettrico di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo
1999, n. 79, le rettifiche previste dall'articolo 26 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, sono operate con riferimento alla fattura emessa in
relazione all'operazione omologa piu' recente effettuata dal soggetto
passivo nei confronti della medesima controparte. Per operazione
omologa si intende quella effettuata con riferimento allo stesso
periodo e allo stesso punto di offerta.
40. Dalla data di assunzione di responsabilità della funzione di
garante della fornitura di energia elettrica per clienti vincolati da
parte dell'Acquirente unico Spa, i contratti di importazione in
essere alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 16
marzo 1999, n. 79, in capo all'ENEL Spa e destinati al mercato
vincolato, possono essere trasferiti alla medesima Acquirente unico
Spa con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, garantendo al cedente
il beneficio derivante dalla differenza tra il prezzo dell'energia
importata attraverso i contratti ceduti e il prezzo dell'energia
elettrica di produzione nazionale. L'Autorità per l'energia
elettrica e il gas determina le modalità tecniche ed economiche per
detto trasferimento.
41. Previa richiesta del produttore, l'energia elettrica prodotta
da impianti di potenza inferiore a 10 MVA, l'energia elettrica di cui
al secondo periodo del comma 12 dell'articolo 3 del decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79, nonchè quella prodotta da impianti
entrati in esercizio dopo il 1° aprile 1999 alimentati dalle fonti
rinnovabili eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice
e idraulica, limitatamente, per quest'ultima fonte, agli impianti ad
acqua fluente, e' ritirata dal Gestore della rete di trasmissione
nazionale Spa o dall'impresa distributrice rispettivamente se
prodotta da impianti collegati alla rete di trasmissione nazionale o
alla rete di distribuzione. L'energia elettrica di cui al primo e al
terzo periodo del comma 12 dell'articolo 3 del decreto legislativo 16
marzo 1999, n. 79, continua ad essere ritirata dal Gestore della rete
di trasmissione nazionale Spa. L'Autorità per l'energia elettrica e
il gas determina le modalità per il ritiro dell'energia elettrica di
cui al primo periodo del presente comma, facendo riferimento a
condizioni economiche di mercato. Dopo la scadenza delle convenzioni
in essere, l'energia elettrica di cui al primo e al terzo periodo del
comma 12 dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, esclusa quella di cui al primo periodo del presente comma, viene
ceduta al mercato.
42. I produttori nazionali di energia elettrica possono,
eventualmente in compartecipazione con imprese di altri paesi,
svolgere attività di realizzazione e di esercizio di impianti
localizzati all'estero, anche al fine di importarne l'energia
prodotta.
43. Per la riforma della disciplina del servizio elettrico nelle
piccole reti isolate di cui all'articolo 2, comma 17, del decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79, nonchè del servizio svolto dalle
imprese elettriche minori di cui all'articolo 4, numero 8), della legge 6
dicembre 1962, n. 1643, e successive modificazioni, e di cui
all'articolo 7 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, il Governo e'
delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge e nel rispetto delle prerogative costituzionali
delle regioni, un decreto legislativo secondo i seguenti principi e
criteri direttivi:
a) tutela dei clienti finali e sviluppo, ove le condizioni
tecnico-economiche lo consentano, dell'interconnessione con la rete
di trasmissione nazionale;
b) definizione di obiettivi temporali di miglioramento
dell'efficienza e dell'economicità del servizio reso dalle imprese,
con individuazione di specifici parametri ai fini della
determinazione delle integrazioni tariffarie;
c) previsione di interventi sostitutivi per assicurare la
continuità e la qualità della fornitura.
44. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 7,
lettera r), e senza che da ciò derivino nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica, il Governo e' delegato ad adottare, su proposta
del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge e nel rispetto delle
prerogative costituzionali delle regioni, un decreto legislativo nel
rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) riordino della normativa tecnica impiantistica all'interno
degli edifici;
b) promozione di un reale sistema di verifica degli impianti di
cui alla lettera a) per accertare il rispetto di quanto previsto
dall'attuale normativa in materia con l'obiettivo primario di
tutelare gli utilizzatori degli impianti garantendo un'effettiva
sicurezza.
45. Il comma 7 dell'articolo 9 del decreto legislativo 16 marzo
1999, n. 79, e' sostituito dal seguente:
"7. I soggetti titolari di concessioni di distribuzione possono
costituire una o piu' societa' per azioni, di cui mantengono il
controllo e a cui trasferiscono i beni e i rapporti in essere, le
attivita' e le passivita' relativi alla distribuzione di energia
elettrica e alla vendita ai clienti vincolati. L'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas provvede ad emanare i criteri per le
opportune modalita' di separazione gestionale e amministrativa delle
attivita' esercitate dalle predette societa'".
46. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge, al fine di assicurare la fornitura di gas naturale ai clienti
finali allacciati alla rete, con consumi inferiori o pari a 200.000
standard metri cubi annui, che, anche temporaneamente, sono privi di
un fornitore o che risiedono in aree geografiche nelle quali non si
e' ancora sviluppato un mercato concorrenziale nell'offerta di gas,
l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas provvede a individuare,
mediante procedure a evidenza pubblica, una o piu' imprese di vendita
del gas che si impegnino ad effettuare detta fornitura nelle indicate
aree geografiche.
47. La fornitura di gas naturale di cui al comma 46, a condizioni
di mercato, e' effettuata dalle imprese individuate, ai sensi dello
stesso comma, entro il termine massimo di quindici giorni a partire
dal ricevimento della richiesta da parte del cliente finale. La stessa fornitura, ivi inclusi i limiti e gli aspetti relativi al
bilanciamento fisico e commerciale, e' esercitata dalle imprese di
vendita in base ad indirizzi stabiliti dal Ministro delle attivita'
produttive da emanare, sentita l'Autorita' per l'energia elettrica e
il gas, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
48. Resta ferma la possibilita' di cui all'articolo 17, comma 5,
del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.
49. Al fine di garantire la sicurezza del sistema nazionale del
gas e l'attuazione della transizione dello stesso ai nuovi assetti, i
termini di cui all'articolo 28, comma 4, e all'articolo 36 del
decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, sono differiti al 31
dicembre 2005.
50. Le cessioni di gas effettuate nel sistema del gas naturale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera ee), del decreto legislativo 23
maggio 2000, n. 164, si considerano effettuate, ai fini e per gli
effetti di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni,
all'atto del pagamento del corrispettivo, salvo il disposto del
quarto comma del medesimo articolo 6.
51. Il comma 5 dell'articolo 16 del decreto legislativo 23 maggio
2000, n. 164, e' abrogato.
52. Al fine di garantire la sicurezza di approvvigionamento e i
livelli essenziali delle prestazioni nel settore dello stoccaggio e
della vendita di gas di petrolio liquefatti (GPL), il Governo e'
delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, un decreto legislativo volto a
riordinare le norme relative all'installazione e all'esercizio degli
impianti di riempimento, travaso e deposito di GPL, nonche'
all'esercizio dell'attivita' di distribuzione di gas di petrolio
liquefatti. Il decreto legislativo e' adottato su proposta del
Ministro delle attivita' produttive, di concerto con i Ministri
dell'interno, dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e della
tutela del territorio, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) assicurare adeguati livelli di sicurezza anche attraverso la
revisione delle vigenti regole tecniche, ferma restando la competenza
del Ministero dell'interno in materia di emanazione delle norme
tecniche di prevenzione incendi e quella del Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio in materia di prevenzione e protezione
dai rischi industriali;
b) garantire e migliorare il servizio all'utenza, anche attraverso
la determinazione di requisiti tecnici e professionali per l'esercizio dell'attivita' e l'adeguamento della normativa inerente
la logistica, la commercializzazione e l'impiantistica;
c) rivedere il relativo sistema sanzionatorio, con l'introduzione
di sanzioni proporzionali e dissuasive.
53. Ai fini di promuovere l'utilizzo di GPL e metano per
autotrazione, nell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 25
settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25
novembre 1997, n. 403, le parole: "entro l'anno successivo alla data
di immatricolazione" sono sostituite dalle seguenti: "entro i tre
anni successivi alla data di immatricolazione".
54. I contributi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge
25 settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge
25 novembre 1997, n. 403, come modificato dal comma 53, sono erogati
anche a favore delle persone giuridiche.
55. Le regioni esercitano le funzioni amministrative in materia di
lavorazione, stoccaggio e distribuzione di oli minerali non riservate
allo Stato ai sensi del comma 7.
56. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, lettera a), sono
attivita' sottoposte a regimi autorizzativi:
a) l'installazione e l'esercizio di nuovi stabilimenti di
lavorazione e di stoccaggio di oli minerali;
b) la dismissione degli stabilimenti di lavorazione e stoccaggio
di oli minerali;
c) la variazione della capacita' complessiva di lavorazione degli
stabilimenti di oli minerali;
d) la variazione di oltre il 30 per cento della capacita'
complessiva autorizzata di stoccaggio di oli minerali.
57. Le autorizzazioni sono rilasciate dalla regione, sulla base
degli indirizzi e degli obiettivi generali di politica energetica,
previsti dai commi 3, 4 e 7, fatte salve le disposizioni vigenti in
materia ambientale, sanitaria, fiscale, di sicurezza, di prevenzione
incendi e di demanio marittimo.
58. Le modifiche degli stabilimenti di lavorazione o dei depositi
di oli minerali, non ricomprese nelle attivita' di cui al comma 56,
lettere c) e d), nonche' quelle degli oleodotti, sono liberamente effettuate dall'operatore, nel rispetto delle normative vigenti in
materia ambientale, sanitaria, fiscale, di sicurezza, di prevenzione
incendi e di demanio marittimo.
59. Allo scopo di promuovere l'espansione dell'offerta energetica,
anche al fine di migliorare la sicurezza degli approvvigionamenti e di garantire un efficace assetto delle infrastrutture energetiche, il
Ministero delle attivita' produttive puo' concludere, per
investimenti in opere localizzate nelle aree depresse del Paese e
definite di pubblica utilita' in applicazione del comma 1
dell'articolo 1 del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, contratti di
programma da stipulare previa specifica autorizzazione del Comitato
interministeriale per la programmazione economica, ai sensi dell'articolo 1,
comma 3, del decreto legge 22 ottobre 1992, n. 415,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488,
e della legislazione applicabile. Con apposito regolamento emanato
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto
con il Ministro delle attivita' produttive, sono definite condizioni
di ammissibilita' e modalita' operative dell'intervento pubblico.
60. Nei casi previsti dalle norme vigenti, la procedura di
valutazione di impatto ambientale si applica alla realizzazione e al
potenziamento di terminali di rigassificazione di gas naturale
liquefatto ivi comprese le opere connesse, fatte salve le
disposizioni di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e
all'articolo 8 della legge 24 novembre 2000, n. 340. Le disposizioni
di cui all'articolo 8 della legge 24 novembre 2000, n. 340, valgono
anche per la realizzazione di stoccaggi di gas naturale in
sotterraneo, ferma restando l'applicazione della procedura di
valutazione di impatto ambientale, ove stabilito dalla legge.
61. I titolari di concessioni di stoccaggio di gas naturale in sotterraneo possono usufruire di non piu' di due proroghe di dieci
anni, qualora abbiano eseguito i programmi di stoccaggio e adempiuto
a tutti gli obblighi derivanti dalle concessioni medesime.
62. Il Ministero delle attivita' produttive, di concerto con il
Ministero dell'interno, con il Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e con il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, promuove, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, uno o piu' accordi di programma con gli operatori
interessati, gli istituti di ricerca e le regioni interessate, per
l'utilizzo degli idrocarburi liquidi derivati dal metano.
63. Ai fini della concessione dei contributi per la realizzazione
di adduttori secondari aventi caratteristiche di infrastrutture
pubbliche, previsti dall'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n.
784, e successive modificazioni, sono ammissibili le spese relative
alle seguenti voci: progettazione, direzione lavori e sicurezza;
servitu', danni, concessioni e relative spese; materiali; trasporti;
lavori di costruzione civile, montaggi e messa in gas; costi interni;
eventuali saggi archeologici ove necessario.
64. Qualora i comuni o i loro consorzi si avvalgano di societa'
concessionarie per la costruzione delle reti di distribuzione del gas
naturale, le spese ammissibili al finanziamento ai sensi della legge
28 novembre 1980, n. 784, comprendono i costi di diretta imputazione,
i costi sostenuti dalle unita' aziendali impiegate direttamente e
indirettamente nella costruzione dei beni, per la quota imputabile ai singoli beni. I predetti costi sono comprensivi anche delle spese
generali nella misura massima del 5 per cento del costo complessivo
del bene. Non sono comunque ammissibili alle agevolazioni le maggiori
spese sostenute oltre l'importo globale approvato con il decreto di
concessione del contributo.
65. Per i progetti ammessi ai benefici di cui ai commi 63 e 64, le
imprese del gas e le societa' concessionarie presentano al Ministero
delle attivita' produttive, unitamente allo stato di avanzamento
finale, una dichiarazione del legale rappresentante, attestante che
il costo effettivamente sostenuto per la realizzazione delle opere
non e' inferiore alla spesa complessiva determinata in sede di
istruttoria. Nel caso in cui il costo effettivo risulti inferiore
alla spesa complessiva determinata in sede di istruttoria, gli stessi
soggetti presentano la documentazione finale di spesa corredata da
una dichiarazione del legale rappresentante che indichi le variazioni
intervenute tra la spesa ammessa a finanziamento e i costi effettivi
relativi alle singole opere realizzate. Il contributo e' calcolato
sulla base della spesa effettivamente sostenuta.
66. Il concessionario delle opere di metanizzazione non e' tenuto
a richiedere la certificazione del comune ai fini della presentazione
degli stati di avanzamento intermedi dei lavori di cui all'articolo
11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, e successive modificazioni.
67. I termini per la presentazione al Ministero delle attivita'
produttive della documentazione finale di spesa e della
documentazione di collaudo, previsti dall'articolo 1, commi 1, 2 e 4,
della legge 30 novembre 1998, n. 416, gia' differiti al 31 dicembre
2002 dall'articolo 8-quinquies del decreto-legge 23 novembre 2001, n.
411, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 2001, n.
463, sono ulteriormente differiti al 30 giugno 2005.
68. Al comma 10-bis dell'articolo 15 del decreto legislativo 23
maggio 2000, n. 164, la parola: "decorre" e' sostituita dalle
seguenti: "e il periodo di cui al comma 9 del presente articolo
decorrono" e le parole: "due anni" sono sostituite dalle seguenti:
"quattro anni".
69. La disposizione di cui all'articolo 15, comma 5, del decreto
legislativo 23 maggio 2000, n. 164, relativa al regime transitorio
degli affidamenti e delle concessioni in essere al 21 giugno 2000,
data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, va
interpretata nel senso che e' fatta salva la facolta' di riscatto
anticipato, durante il periodo transitorio, se stabilita nei relativi
atti di affidamento o di concessione. Tale facolta' va esercitata
secondo le norme ivi stabilite. Le gare sono svolte in conformita'
all'articolo 14 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164. Il
periodo transitorio di cui al citato articolo 15, comma 5, termina
entro il 31 dicembre 2007, fatta salva la facolta' per l'ente locale
affidante o concedente di prorogare, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, per un anno la durata del
periodo transitorio, qualora vengano ravvisate motivazioni di
pubblico interesse. Nei casi previsti dall'articolo 15, comma 9, del
decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, il periodo transitorio
non puo' comunque terminare oltre il 31 dicembre 2012. E' abrogato il
comma 8 dell'articolo 15 dello stesso decreto legislativo n. 164 del
2000.
70. Ai fini della diversificazione delle fonti energetiche a
tutela della sicurezza degli approvvigionamenti e dell'ambiente, il
Ministro delle attivita' produttive, di concerto con i Ministri
dell'ambiente e della tutela del territorio e delle infrastrutture e
dei trasporti, promuove, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, uno o piu' accordi di programma con gli operatori
interessati, gli istituti di ricerca e le regioni interessate, per la
ricerca e l'utilizzo di tecnologie avanzate e ambientalmente
sostenibili per la produzione di energia elettrica o di carburanti da
carbone.
[71. Hanno diritto alla emissione dei certificati verdi previsti ai
sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79,
e successive modificazioni, l'energia elettrica prodotta con
l'utilizzo dell'idrogeno e l'energia prodotta in impianti statici con
l'utilizzo dell'idrogeno ovvero con celle a combustibile nonche'
l'energia prodotta da impianti di cogenerazione abbinati al
teleriscaldamento, limitatamente alla quota di energia termica
effettivamente utilizzata per il teleriscaldamento.](11)
72. L'articolo 23, comma 8, terzo periodo, del decreto legislativo
11 maggio 1999, n. 152, si applica anche alle piccole derivazioni ad
uso idroelettrico di pertinenza di soggetti diversi dall'Enel Spa,
previa presentazione della relativa domanda entro il 31 dicembre
2005.
73. Il risparmio di energia primaria ottenuto mediante la
produzione e l'utilizzo di calore da fonti energetiche rinnovabili
costituisce misura idonea al conseguimento degli obiettivi di cui ai
provvedimenti attuativi dell'articolo 9, comma 1, del decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e dell'articolo 16, comma 4, del
decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.
74. Al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 15 del decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79, dopo la parola: "soggetti" sono
inserite le seguenti: ", diversi da quelli di cui al terzo periodo,".
75. Al comma 1 dell'articolo 15 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, dopo il secondo periodo, sono inseriti i seguenti: "I soggetti destinatari di incentivi relativi alla realizzazione di impianti alimentati esclusivamente da fonti rinnovabili che non rispettino la data di entrata in esercizio dell'impianto indicata nella convenzione e nelle relative modifiche e integrazioni sono considerati rinunciatari qualora non abbiano fornito idonea prova all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas di avere concretamente avviato la realizzazione dell'iniziativa mediante l'acquisizione della disponibilita' delle aree destinate ad ospitare l'impianto, nonche' l'accettazione del preventivo di allacciamento alla rete elettrica formulato dal gestore competente, ovvero l'indizione di gare di appalto o la stipulazione di contratti per l'acquisizione di macchinari o per la costruzione di opere relative all'impianto, ovvero la stipulazione di contratti di finanziamento dell'iniziativa o l'ottenimento in loro favore di misure di incentivazione previste da altre leggi a carico del bilancio dello Stato. I soggetti beneficiari che abbiano adempiuto l'onere di cui al terzo periodo non sono considerati rinunciatari e perdono il diritto alle previste incentivazioni nei limiti corrispondenti al ritardo accumulato". 76. Il Ministero delle attivita' produttive, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sentito il Ministero delle politiche agricole e forestali, stipula un accordo di programma quinquennale con l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) per l'attuazione delle misure a sostegno della diffusione delle fonti rinnovabili e dell'efficienza negli usi finali dell'energia. Dal predetto accordo di programma non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
77. Il permesso di ricerca e la concessione di coltivazione degli
idrocarburi in terraferma costituiscono titolo per la costruzione
degli impianti e delle opere necessari, degli interventi di modifica,
delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili
all'esercizio, che sono dichiarati di pubblica utilita'. Essi sostituiscono, ad ogni effetto, autorizzazioni, permessi, concessioni
ed atti di assenso comunque denominati, previsti dalle norme vigenti, fatto salvo quanto disposto dal decreto legislativo 25 novembre 1996,
n. 624.
78. Il permesso e la concessione di cui al comma 77 sono rilasciati a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano
le amministrazioni statali, regionali e locali interessate, svolto
nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalita' di
cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241.
79. La procedura di valutazione di impatto ambientale, ove
richiesta dalle norme vigenti, si conclude entro il termine di tre
mesi per le attivita' in terraferma ed entro il termine di quattro
mesi per le attivita' in mare e costituisce parte integrante e
condizione necessaria del procedimento autorizzativo. Decorso tale
termine, l'amministrazione competente in materia di valutazione di
impatto ambientale si esprime nell'ambito della conferenza di servizi
convocata ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.
80. Nel caso di permessi di ricerca, l'istruttoria si conclude
entro il termine di sei mesi dalla data di conclusione del
procedimento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 25
novembre 1996, n. 625.
81. Nel caso di concessioni di coltivazione, l'istruttoria si
conclude entro il termine di sei mesi dalla data di presentazione dello studio di impatto ambientale alle amministrazioni competenti.
82. Gli atti di cui al comma 77 indicano le prescrizioni e gli
obblighi di informativa posti a carico del richiedente per garantire
la tutela ambientale e dei beni culturali. Qualora le opere di cui al
comma 77 comportino variazioni degli strumenti urbanistici, il rilascio del permesso o della concessione di cui al medesimo comma 77
ha effetto di variante urbanistica.
83. Le disposizioni di cui ai commi da 77 a 82 si applicano anche
ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della
presente legge, eccetto quelli per i quali sia completata la
procedura di valutazione di impatto ambientale, ovvero quelli per cui
sia in corso di conclusione il relativo procedimento su dichiarazione
del proponente.
84. Il valore complessivo delle misure stabilite, a seguito di
specifici accordi tra la regione e gli enti locali interessati ed i
titolari di concessioni di coltivazione di idrocarburi in terraferma
non ancora entrate in produzione alla data di entrata in vigore della
presente legge, a titolo di contributo compensativo per il mancato
uso alternativo del territorio dovuto alla costruzione degli impianti
e delle opere necessarie, agli interventi di modifica, alle opere
connesse e alle infrastrutture indispensabili all'esercizio, non puo'
eccedere il valore complessivo del 15 per cento di quanto comunque
spettante alla regione e agli enti locali per le aliquote di prodotto
della coltivazione. La regione competente per territorio provvede alla ripartizione dei contributi compensativi con gli enti locali
interessati. [La mancata sottoscrizione degli accordi non costituisce
motivo per la sospensione dei lavori necessari per la messa in
produzione dei giacimenti di idrocarburi o per il rinvio dell'inizio
della coltivazione.](10)
85. E' definito come impianto di microgenerazione un impianto per
la produzione di energia elettrica, anche in assetto cogenerativo,
con capacita' di generazione non superiore a 1 MW.
86. L'installazione di un impianto di microgenerazione, purche'
omologato, e' soggetta a norme autorizzative semplificate. In
particolare, se l'impianto e' termoelettrico, e' assoggettata agli
stessi oneri tecnici e autorizzativi di un impianto di generazione di
calore con pari potenzialita' termica.
87. Il valore dei certificati verdi emessi ai sensi del decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e' stabilito in 0,05 GWh o multipli
di detta grandezza.
88. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e il Ministro
dell'interno, emana con proprio decreto le norme per l'omologazione
degli impianti di microgenerazione, fissandone i limiti di emissione
e di rumore e i criteri di sicurezza.
89. A decorrere dall'anno 2005, l'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas effettua annualmente il monitoraggio dello
sviluppo degli impianti di microgenerazione e invia una relazione
sugli effetti della generazione distribuita sul sistema elettrico ai
Ministri di cui al comma 88, alla Conferenza unificata e al
Parlamento.
90. Il comma 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo 31 gennaio
2001, n. 22, e' sostituito dal seguente:
"4. Il soggetto che immette in consumo i prodotti indicati nel
comma 1 e' obbligato a mantenere la scorta imposta indipendentemente
dal tipo di attivita' svolta e dalla capacita' autorizzata
dell'impianto presso il quale e' avvenuta l'immissione al consumo".
91. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo 31
gennaio 2001, n. 22, e' inserito il seguente:
"1-bis. Al solo fine di soddisfare l'obbligo stabilito annualmente
dall'A.I.E. di cui al comma 1, il prodotto Orimulsion puo' essere
equiparato, nella misura fissata nel decreto annuale di
determinazione degli obblighi di scorta di cui all'articolo 1, ai
prodotti petroliferi di cui all'allegato A del presente decreto. Per
tale prodotto l'immissione al consumo e' desunta dall'avvenuto
perfezionamento degli adempimenti doganali per l'importazione".
92. L'articolo 8 del decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22,
e' abrogato.
93. Ai fini di una migliore attuazione della normativa in materia
di aliquote di prodotto della coltivazione, dopo il comma 5
dell'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, e'
inserito il seguente:
"5-bis. Per le produzioni ottenute a decorrere dal 1° gennaio 2002
i valori unitari dell'aliquota di coltivazione sono determinati:
a) per l'olio, per ciascuna concessione e per ciascun titolare in
essa presente, come media ponderale dei prezzi di vendita da esso fatturati nell'anno di riferimento. Nel caso di utilizzo diretto
dell'olio da parte del concessionario, il valore dell'aliquota e' determinato dallo stesso concessionario sulla base dei prezzi sul
mercato internazionale di greggi di riferimento con caratteristiche
similari, tenuto conto del differenziale delle rese di produzione;
b) per il gas, per tutte le concessioni e per tutti i titolari, in
base alla media aritmetica relativa all'anno di riferimento
dell'indice QE, quota energetica del costo della materia prima gas,
espresso in euro per MJ, determinato dall'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas ai sensi della deliberazione 22 aprile 1999, n.
52/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile 1999,
e successive modificazioni, assumendo fissa l'equivalenza 1 Smc |m=
38,52 MJ. A decorrere dal 1° gennaio 2003, l'aggiornamento di tale
indice, ai soli fini del presente articolo, e' effettuato
dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas sulla base dei
parametri di cui alla stessa deliberazione".
94. Dopo il comma 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo 25
novembre 1996, n. 625, e' inserito il seguente:
"6-bis. Per le produzioni di gas ottenute a decorrere dal 1°
gennaio 2002, al fine di tenere conto di qualunque onere, compresi
gli oneri relativi alla coltivazione, al trattamento e al trasporto, in luogo delle riduzioni di cui al comma 6, l'ammontare della
produzione annuale di gas esentata dal pagamento dell'aliquota per
ciascuna concessione di coltivazione, di cui al comma 3, e' stabilita
in 25 milioni di Smc di gas per le produzioni in terraferma e in 80
milioni di Smc di gas per le produzioni in mare".
95. Il valore unitario delle aliquote relative alle produzioni di
gas riferite ad anni successivi alla data di entrata in vigore del
decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, fino all'anno 2001,
qualora non sussista la possibilita' di attribuire in modo univoco ad una
singola concessione di coltivazione il prezzo medio fatturato del
gas da essa proveniente, puo' essere determinato da ciascun titolare
come media ponderale dei prezzi di vendita da esso fatturati in tutte
le concessioni per le quali non sussiste la suddetta possibilita' di
attribuzione univoca.
96. Dopo il comma 2 dell'articolo 40 del decreto legislativo 25
novembre 1996, n. 625, e' inserito il seguente:
"2-bis. I titolari di concessioni di coltivazione che hanno
presentato istanze di esonero ai sensi dell'articolo 26 della legge 9
gennaio 1991, n. 9, in merito alle quali non risultino conclusi i
relativi accertamenti, inviano entro il 31 dicembre 2004
l'aggiornamento dei prospetti di cui al comma 2 relativamente alle
opere che risultavano ancora in corso alla data del 31 dicembre 1997.
L'aggiornamento, sottoscritto dal legale rappresentante del
concessionario o da un suo delegato, indica altresi' l'importo delle
eventuali aliquote non corrisposte e ad esso si allega copia
dell'avvenuto versamento, entro la stessa data, a titolo definitivo,
dell'80 per cento dell'importo indicato".
97. I commi 3, 4 e 5 dell'articolo 40 del decreto legislativo 25
novembre 1996, n. 625, sono abrogati.
98. Ad integrazione delle disposizioni di cui al decreto-legge 14
novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
dicembre 2003, n. 368, la gestione e la messa in sicurezza dei
rifiuti radioattivi, che si intendono comprensivi degli elementi di
combustibile nucleare irraggiato e dei materiali nucleari presenti
sull'intero territorio nazionale, e' svolta secondo le disposizioni
di cui ai commi da 99 a 106.
99. La Societa' gestione impianti nucleari (SOGIN Spa) provvede
alla messa in sicurezza ed allo stoccaggio provvisorio dei rifiuti
radioattivi di III categoria, nei siti che saranno individuati
secondo le medesime procedure per la messa in sicurezza e lo
stoccaggio provvisorio dei rifiuti radioattivi di I e II categoria
indicate dall'articolo 3, comma 1-bis, del decreto-legge 14 novembre
2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre
2003, n. 368.
100. Con le procedure di cui all'articolo 1, comma 1, del
decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, viene
individuato il sito per la sistemazione definitiva dei rifiuti di II
categoria. Le opere da realizzare di cui al presente comma e al comma
99 sono opere di pubblica utilita', indifferibili e urgenti.
101. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e con il
Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro dodici mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i
criteri e le modalita' di copertura dei costi relativi alla messa in
sicurezza e stoccaggio dei rifiuti radioattivi non coperti dagli
oneri generali afferenti al sistema elettrico di cui al decreto-legge
18 febbraio 2003, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge
17 aprile 2003, n. 83. Dalle disposizioni del presente comma non
possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello
Stato.
102. Al fine di contribuire alla riduzione degli oneri generali
afferenti al sistema elettrico di cui al decreto-legge 18 febbraio
2003, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile
2003, n. 83, nonche' alla sicurezza del sistema elettrico nazionale,
la SOGIN Spa, su parere conforme del Ministero delle attivita'
produttive, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio, valorizza i siti e le infrastrutture esistenti.
103. Ai fini di una migliore valorizzazione e utilizzazione delle
strutture e delle competenze sviluppate, la SOGIN Spa svolge
attivita' di ricerca, consulenza, assistenza e servizio in tutti i
settori attinenti all'oggetto sociale, in particolare in campo
energetico, nucleare e di protezione dell'ambiente, anche all'estero.
Le attivita' di cui al presente comma sono svolte dalla medesima
societa', in regime di separazione contabile anche tramite la
partecipazione ad associazioni temporanee di impresa.
104. I soggetti produttori e detentori di rifiuti radioattivi di
cui al comma 100 conferiscono, nel rispetto della normativa nazionale
e comunitaria, anche in relazione agli sviluppi della tecnica e alle
indicazioni dell'Unione europea, tali rifiuti per la messa in
sicurezza e lo stoccaggio al deposito di cui al comma 100 o a quello
di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 14 novembre 2003,
n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003,
n. 368, a seconda della categoria di appartenenza. Con decreto del
Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio, sono definiti i tempi e
le modalita' tecniche del conferimento.
105. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque
ometta di effettuare il conferimento di cui al comma 104, e' punito
con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino a euro 1.000.000.
Chiunque violi le norme tecniche e le modalita' definite dal decreto
di cui al comma 104, e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma non inferiore a euro 100.000 e non superiore a
euro 300.000.
106. Al decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 1, primo periodo, dopo le parole: "e'
effettuata" sono inserite le seguenti: ", garantendo la protezione
sanitaria della popolazione e dei lavoratori nonche' la tutela
dell'ambiente dalle radiazioni ionizzanti,";
b) all'articolo 1, comma 1, secondo periodo, dopo le parole: "in
relazione alle caratteristiche geomorfologiche del terreno" sono
inserite le seguenti: "e in relazione alle condizioni antropiche del
territorio";
c) all'articolo 2, comma 3, secondo periodo, le parole: ", di cui
uno con funzioni di presidente" sono soppresse;
d) all'articolo 2, comma 3, dopo il secondo periodo e' inserito il
seguente: "Il Presidente della Commissione e' nominato con apposito
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, senza maggiori oneri a carico della finanza
pubblica".
107. Con decreto del Ministro delle attivita' produttive, su
proposta dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, sono
definite le caratteristiche tecniche e le modalita' di accesso e di
connessione fra le reti energetiche nazionali e quelle degli Stati il
cui territorio e' interamente compreso nel territorio italiano.
108. I gruppi generatori concorrono alla sicurezza dell'esercizio
delle reti di distribuzione e trasporto con potenze inseribili su
richiesta del distributore locale o del Gestore della rete di
trasmissione nazionale Spa, secondo modalita' definite dall'Autorita'
per l'energia elettrica e il gas, previo parere del Gestore della
rete di trasmissione nazionale Spa.
109. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino
al 31 dicembre 2007, gli impianti riconosciuti dal Gestore della rete
di trasmissione nazionale Spa ai sensi del decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato 11 novembre 1999,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 14 dicembre 1999, che
utilizzano, per la produzione di energia elettrica in combustione, farine
animali oggetto di smaltimento ai sensi del decreto legge 11
gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
marzo 2001, n. 49, possono imputare a fonte rinnovabile la produzione
di energia elettrica in misura pari al 100 per cento della differenza
ottenuta applicando le modalita' di calcolo di cui all'articolo 4,
comma 1, lettera c), del predetto decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato 11 novembre 1999,
con riferimento esclusivo all'energia elettrica imputabile alle
farine animali e al netto della produzione media di elettricita'
imputabile a fonti rinnovabili nel triennio antecedente al 1° aprile
1999. La produzione di energia elettrica di cui al presente comma non
puo' essere oggetto di ulteriori forme di incentivazione o sostegno.
110. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge le spese per le attivita' svolte dagli uffici della Direzione
generale per l'energia e le risorse minerarie del Ministero delle
attivita' produttive, quali autorizzazioni, permessi o concessioni,
volte alla realizzazione e alla verifica di impianti e di
infrastrutture energetiche di competenza statale il cui valore sia di entita' superiore a 5 milioni di euro, salvo esclusione disposta con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro delle attivita' produttive, per le relative istruttorie
tecniche e amministrative e per le conseguenti necessita' logistiche
e operative, sono poste a carico del soggetto richiedente tramite il
versamento di un contributo di importo non superiore allo 0,5 per
mille del valore delle opere da realizzare. L'obbligo di versamento
non si applica agli impianti o alle infrastrutture per i quali alla
data di entrata in vigore della presente legge si sia gia' conclusa
l'istruttoria.
111. Alle spese delle istruttorie di cui al comma 110, ivi
comprese le spese di funzionamento degli organi consultivi, operanti
presso la citata Direzione generale per l'energia e le risorse
minerarie, incaricati di rendere pareri ai fini dell'istruttoria di
cui al medesimo comma 110, si provvede nel limite delle somme
derivanti dai versamenti di cui al comma 110 che, a tal fine, sono
versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate
allo stato di previsione del Ministero delle attivita' produttive.
112. Rimangono a carico dello Stato le spese relative alle
attivita' svolte dall'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi
e la geotermia per la prevenzione e l'accertamento degli infortuni e
la tutela dell'igiene del lavoro negli impianti e nelle lavorazioni
soggetti alle norme di polizia mineraria, nonche' per i controlli di
produzione e per la tutela dei giacimenti.
113. All'articolo 22, comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 10,
sono soppresse le parole: "per non piu' di una volta".
114. All'articolo 3, comma 15, del decreto legislativo 16 marzo
1999, n. 79, e' soppresso il secondo periodo.
115. Al fine di garantire lo svolgimento degli adempimenti
previsti dalla presente legge, e nei limiti delle effettive
disponibilita' derivanti dai versamenti di cui al comma 110 presso la
Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie del Ministero
delle attivita' produttive, possono essere nominati, nei limiti delle
risorse disponibili, non piu' di ulteriori venti esperti con le
medesime modalita' previste dall'articolo 22, comma 2, della legge 9
gennaio 1991, n. 10, e dalle relative disposizioni attuative.
116. Al fine di garantire la maggiore funzionalita' dei compiti
assegnati al Ministero delle attivita' produttive nel settore
energetico, per il trattamento del personale, anche dirigenziale,
gia' appartenente al Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, e' autorizzata la spesa di euro 2.000.000 a
decorrere dall'anno 2004. Con decreto del Ministro delle attivita'
produttive, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono individuati i criteri per la
ripartizione della somma di cui al periodo precedente, con effetto
dal 1° gennaio 2004.
117. All'onere derivante dall'attuazione del comma 116, pari a
euro 2.000.000 per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, si provvede
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come
da ultimo rifinanziata dalla tabella C, voce "Ministero delle
attivita' produttive", allegata alla legge 24 dicembre 2003, n. 350.
118. All'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 28, la parola: "ottanta" e' sostituita dalla seguente:
"centoventi";
b) al comma 30, la parola: "quaranta" e' sostituita dalla
seguente: "sessanta".
119. Al fine di accrescere la sicurezza e l'efficienza del sistema
energetico nazionale, mediante interventi per la diversificazione
delle fonti e l'uso efficiente dell'energia, il Ministero delle
attivita' produttive:
a) realizza, per il triennio 2004-2006, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, un piano
nazionale di educazione e informazione sul risparmio e sull'uso
efficiente dell'energia, nel limite di spesa, per ciascun anno,
rispettivamente di euro 2.520.000, 2.436.000 e 2.468.000;
b) realizza, nel triennio 2004-2006, di concerto con il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio, progetti pilota per il
risparmio ed il contenimento dei consumi energetici in edifici
utilizzati come uffici da pubbliche amministrazioni, nel limite di
spesa di euro 5.000.000 annui;
c) potenzia la capacita' operativa della Direzione generale per
l'energia e le risorse minerarie, incrementando, nel limite di 20
unita', in deroga alle vigenti disposizioni, la dotazione di risorse
umane, mediante assunzioni nel triennio 2004-2006 e mediante
contratti con personale a elevata specializzazione in materie
energetiche, il cui limite di spesa e' di euro 500.000 annui;
d) promuove, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio in esecuzione di accordi di cooperazione
internazionale esistenti, studi di fattibilita' e progetti di ricerca
in materia di tecnologie pulite del carbone e ad "emissione zero",
progetti di sequestro dell'anidride carbonica e sul ciclo
dell'idrogeno, consentendo una efficace partecipazione nazionale agli
stessi accordi, nel limite di spesa di euro 5.000.000 per ciascuno
degli anni dal 2004 al 2006;
e) sostiene, a carico dell'autorizzazione di spesa di cui alla
lettera d), gli oneri di partecipazione all'International Energy
Forum e promuove le attivita', previste per il triennio 2004-2006,
necessarie per l'organizzazione della Conferenza internazionale, che
l'Italia ospita come presidenza di turno.
120. All'onere derivante dall'attuazione del comma 119, pari a
euro 13.020.000 per l'anno 2004, a euro 12.936.000 per l'anno 2005 e
a euro 12.968.000 per l'anno 2006, si provvede, quanto a euro
3.020.000 per l'anno 2004, a euro 2.936.000 per l'anno 2005 e a euro
2.968.000 per l'anno 2006, mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2004, allo scopo utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero delle attivita' produttive e,
quanto a euro 10.000.000 per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006,
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del medesimo bilancio 2004-2006, nell'ambito dell'unita'
previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2004, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
delle attivita' produttive.
121. Il Governo e' delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu'
decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti in
materia di energia, ai sensi e secondo i principi e criteri di cui
all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive
modificazioni, nel rispetto dei seguenti principi e criteri
direttivi:
a) articolazione della normativa per settori, tenendo anche conto
dell'organizzazione dei mercati di riferimento e delle esigenze di
allineamento tra i diversi settori che derivano dagli esiti del
processo di liberalizzazione e di formazione del mercato interno
europeo;
b) adeguamento della normativa alle disposizioni comunitarie e
agli accordi internazionali, anche in vigore nell'ordinamento
nazionale al momento dell'esercizio della delega, nel rispetto delle
competenze conferite alle amministrazioni centrali e regionali;
c) promozione della concorrenza nei settori energetici per i quali
si e' avviata la procedura di liberalizzazione, con riguardo alla
regolazione dei servizi di pubblica utilita' e di indirizzo e di
vigilanza del Ministro delle attivita' produttive;
d) promozione dell'innovazione tecnologica e della ricerca in
campo energetico ai fini della competitivita' del sistema produttivo
nazionale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara'
inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla
e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 23 agosto 2004
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Marzano, Ministro delle attivita'
produttive
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Nota all'art. 1.
- L'art. 117, della Costituzione, cosi' recita:
«Art. 117 La potesta' legislativa e' esercitata
dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della
Costituzione, nonche' dei vincoli derivanti
dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi
internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti
materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello
Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto
di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non
appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni
religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato;
armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati
finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario;
sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione
delle risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali;
referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa
dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione
della polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento
civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che
devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e
funzioni fondamentali di Comuni, Province e Citta'
metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e
profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo;
coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere
dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei
beni culturali.
Sono materie di legislazione concorrente quelle
relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea
delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza
del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
scolastiche e con esclusione della istruzione e della
formazione professionale; professioni; ricerca scientifica
e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori
produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti
e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di
navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione,
trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;
previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei
bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e
del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e
ambientali e promozione e organizzazione di attivita'
culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di
credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e
agrario a carattere regionale. Nelle materie di
legislazione concorrente spetta alle Regioni la potesta'
legislativa, salvo che per la determinazione dei principi
fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
Spetta alle Regioni la potesta' legislativa in
riferimento ad ogni materia non espressamente riservata
alla legislazione dello Stato.
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
decisioni dirette alla formazione degli atti normativi
comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione
europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
La potesta' regolamentare spetta allo Stato nelle
materie di legislazione esclusiva, salva delega alle
Regioni. La potesta' regolamentare spetta alle Regioni in
ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Citta'
metropolitane hanno potesta' regolamentare in ordine alla
disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle
funzioni loro attribuite.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che
impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella
vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parita' di accesso tra donne e uomini alle cariche
elettive.
La legge regionale ratifica le intese della Regione
con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie
funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
Nelle materie di sua competenza la Regione puo'
concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali
interni ad altro Stato, nei casi e con le forme
disciplinati da leggi dello Stato».
- L'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre
2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE
relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da
fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno
dell'elettricita), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
31 gennaio 2004, n. 25, S.O e' il seguente:
«Art. 12. (Razionalizzazione e semplificazione delle
procedure autorizzative). -
1. Le opere per la
realizzazione degli impianti alimentati da fonti
rinnovabili, nonche' le opere connesse e le infrastrutture
indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli
stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di
pubblica utilita' ed indifferibili ed urgenti.
2. Restano ferme le procedure di competenza del
Mistero dell'interno vigenti per le attivita' soggette ai
controlli di prevenzione incendi.
3. La costruzione e l'esercizio degli impianti di
produzione di energia elettrica alimentati da fonti
rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento,
rifacimento totale o parziale e riattivazione, come
definiti dalla normativa vigente, nonche' le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e
all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una
autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o altro
soggetto istituzionale delegato dalla regione, nel rispetto
delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente,
di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico.
A tal fine la Conferenza dei servizi e' convocata dalla
regione entro trenta giorni dal ricevimento della domanda
di autorizzazione. Resta fermo il pagamento del diritto
annuale di cui all'art. 63, commi 3 e 4, del testo unico
delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre
1995, n. 504, e successive modificazioni.
4. L'autorizzazione di cui al comma 3 e' rilasciata
a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano
tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto
dei principi di semplificazione e con le modalita'
stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni e integrazioni. Il rilascio
dell'autorizzazione costituisce titolo a costruire ed
esercire l'impianto in conformita' al progetto approvato e
deve contenere, in ogni caso, l'obbligo alla rimessa in
pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto
esercente a seguito della dismissione dell'impianto. Il termine massimo per la conclusione del procedimento di cui
al presente comma non puo' comunque essere superiore a
centottanta giorni.
5. All'installazione degli impianti di fonte
rinnovabile di cui all'art. 2, comma 2, lettere b) e c) per
i quali non e' previsto il rilascio di alcuna
autorizzazione, non si applicano le procedure di cui ai
commi 3 e 4.
6. L'autorizzazione non puo' essere subordinata ne'
prevedere misure di compensazione a favore delle regioni e
delle province.
7. Gli impianti di produzione di energia elettrica,
di cui all'art. 2, comma 1, lettere b) e c), possono essere
ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti
piani urbanistici. Nell'ubicazione si dovra' tenere conto
delle disposizioni in materia di sostegno nel settore
agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione
delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della
biodiversita', cosi' come del patrimonio culturale e del
paesaggio rurale di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57,
articoli 7 e 8, nonche' del decreto legislativo 18 maggio
2001, n. 228, art. 14.
8. Gli impianti di produzione di energia elettrica
di potenza complessiva non superiore a 3 MW termici, sempre
che ubicati all'interno di impianti di smaltimento rifiuti,
alimentati da gas di discarica, gas residuati dai processi
di depurazione e biogas, nel rispetto delle norme tecniche e prescrizioni specifiche adottate ai sensi dei commi 1, 2
e 3 dell'art. 31 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma
1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio
1988, n. 203, attivita' ad inquinamento atmosferico poco
significativo ed il loro esercizio non richiede
autorizzazione. E' conseguentemente aggiornato l'elenco
delle attivita' ad inquinamento atmosferico poco
significativo di cui all'allegato I al decreto del
Presidente della Repubblica 25 luglio 1991.
9. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si
applicano anche in assenza della ripartizione di cui
all'art. 10, commi 1 e 2, nonche' di quanto disposto al
comma 10.
10. In Conferenza unificata, su proposta del
Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
Ministro per i beni e le attivita' culturali, si approvano
le linee guida per lo svolgimento del procedimento di cui
al comma 3. Tali linee guida sono volte, in particolare, ad
assicurare un corretto inserimento degli impianti, con
specifico riguardo agli impianti eolici, nel paesaggio. In
attuazione di tali linee guida, le regioni possono
procedere alla indicazione di aree e siti non idonei alla
installazione di specifiche tipologie di impianti».
- L'art. 118 della Costituzione, cosi' recita:
«Art. 118 Le funzioni amministrative sono attribuite
ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Citta' metropolitane, Regioni e
Stato, sulla base dei principi di sussidiarieta',
differenziazione ed adeguatezza.
I Comuni, le Province e le Citta' metropolitane sono
titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle
conferite con legge statale o regionale, secondo le
rispettive competenze.
La legge statale disciplina forme di coordinamento
fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e
h) del secondo comma dell'art. 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela
dei beni culturali.
Stato, Regioni, Citta' metropolitane, Province e
Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini,
singoli e associati, per lo svolgimento di attivita' di
interesse generale, sulla base del principio di
sussidiarieta».
- Il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267
(testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 settembre
2000, n. 227, S.O.
- La legge 21 dicembre 2001 n. 443, (Delega al
Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti
produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio
delle attivita' produttive, e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 27 dicembre 2001, n. 299, S.O.
- Il decreto legislativo 20 agosto 2002 n. 190,
(Attuazione della legge 21 dicembre 2001, n. 443, per la
realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti
produttivi strategici e di interesse nazionale), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 agosto 2002, n. 199,
S.O.
- L'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed
unificazione, per le materie ed i compiti di interesse
comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali), pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997, n. 202 e' il
seguente:
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali
e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro
del tesoro e del bilancio e della programmazione economica,
il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,
il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno».
- L'art. 2, comma 21, della legge 14 novembre 1995,
n. 481 (Norme per la concorrenza e la regolazione dei
servizi di pubblica utilita'. Istituzione delle Autorita'
di regolazione dei servizi di pubblica utilita), pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 18 novembre 1995, n. 270, S.O. e'
il seguente:
«Art. 2. (Istituzione delle Autorita' per i servizi
di pubblica utilita).
1. - 20. ...omissis...
21. Il Governo, nell'ambito del documento di
programmazione economico-finanziaria, indica alle autorita'
il quadro di esigenze di sviluppo dei servizi di pubblica
utilita' che corrispondono agli interessi generali del
Paese».
- L'art. 2, comma 12, lettera i) della legge
14 novembre 1995, n. 481 (Norme per la concorrenza e la
regolazione dei servizi di pubblica utilita'. Istituzione
delle autorita' di regolazione dei servizi di pubblica
utilita), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 novembre
1995, n. 270, S.O. e' il seguente:
«i) assicura la piu' ampia pubblicita' delle
condizioni dei servizi; studia l'evoluzione del settore e
dei singoli servizi, anche per modificare condizioni tecniche, giuridiche ed economiche relative allo
svolgimento o all'erogazione dei medesimi; promuove
iniziative volte a migliorare le modalita' di erogazione
dei servizi; presenta annualmente al Parlamento e al
Presidente del Consiglio dei ministri una relazione sullo
stato dei servizi e sull'attivita' svolta».
- L'art. 2, commi 7 e 8, della legge 14 novembre
1995, n. 481, sono i seguenti:
«7 Ciascuna Autorita' e' organo collegiale
costituito dal presidente e da due membri, nominati con
decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta del
Ministro competente. Le designazioni effettuate dal Governo
sono previamente sottoposte al parere delle competenti
Commissioni parlamentari. In nessun caso le nomine possono
essere effettuate in mancanza del parere favorevole
espresso dalle predette Commissioni a maggioranza dei due
terzi dei componenti. Le medesime Commissioni possono
procedere all'audizione delle persone designate. In sede di
prima attuazione della presente legge le Commissioni
parlamentari si pronunciano entro trenta giorni dalla
richiesta del parere; decorso tale termine il parere viene
espresso a maggioranza assoluta.
8. I componenti di ciascuna Autorita' sono scelti
fra persone dotate di alta e riconosciuta professionalita'
e competenza nel settore; durano in carica sette anni e non
possono essere confermati. A pena di decadenza essi non possono esercitare, direttamente o indirettamente, alcuna
attivita' professionale o di consulenza, essere
amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati
ne' ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura,
ivi compresi gli incarichi elettivi o di rappresentanza nei
partiti politici ne' avere interessi diretti o indiretti nelle imprese operanti nel settore di competenza della
medesima Autorita'. I dipendenti delle amministrazioni
pubbliche sono collocati fuori ruolo per l'intera durata
dell'incarico».
- L'art. 2043 del codice civile, e' il seguente:
«Art. 2043 (Risarcimento per fatto illecito). -
Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un
danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a
risarcire il danno».
- Gli articoli 33, 34 e 35 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 80 (Nuove disposizioni in materia di
organizzazione e di rapporti di lavoro nelle
amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle
controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa,
emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge
15 marzo 1997, n. 59), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
8 aprile 1998, n. 82, S.O. cosi' come modificati dalla
legge 21 luglio 2000, n. 205, (Disposizioni in materia di
giustizia amministrativa), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 26 luglio 2000, n. 173 sono i seguenti:
«Art. 33. - 1. Sono devolute alla giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie
in materia di pubblici servizi, ivi compresi quelli
afferenti alla vigilanza sul credito, sulle assicurazioni e
sul mercato mobiliare, al servizio farmaceutico, ai
trasporti, alle telecomunicazioni e ai servizi di cui alla
legge 14 novembre 1995, n. 481.
2. Tali controversie sono, in particolare, quelle:
a) concernenti la istituzione, modificazione o
estinzione di soggetti gestori di pubblici servizi, ivi
comprese le aziende speciali, le istituzioni o le societa'
di capitali anche di trasformazione urbana;
b) tra le amministrazioni pubbliche e i gestori
comunque denominati di pubblici servizi;
c) in materia di vigilanza e di controllo nei
confronti di gestori dei pubblici servizi;
d) aventi ad oggetto le procedure di affidamento
di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, svolte
da soggetti comunque tenuti alla applicazione delle norme
comunitarie o della normativa nazionale o regionale;
e) riguardanti le attivita' e le prestazioni di
ogni genere, anche di natura patrimoniale, rese
nell'espletamento di pubblici servizi, ivi comprese quelle
rese nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e della
pubblica istruzione, con esclusione dei rapporti
individuali di utenza con soggetti privati, delle
controversie meramente risarcitorie che riguardano il danno
alla persona o a cose e delle controversie in materia di
invalidita'.
3. Sono devoluti alla competenza dei tribunali
amministrativi regionali i ricorsi contro atti e
provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni
pubblici. Si applicano, ai fini dell'individuazione del
tribunale competente, il secondo e il terzo comma dell'art.
3».
«Art. 34. - 1. Sono devolute alla giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi
per oggetto gli atti, i provvedimenti e i comportamenti
delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti alle stesse
equiparati in materia urbanistica ed edilizia.
2. Agli effetti del presente decreto, la materia
urbanistica concerne tutti gli aspetti dell'uso del
territorio.
3. Nulla e' innovato in ordine:
a) alla giurisdizione del tribunale superiore
delle acque;
b) alla giurisdizione del giudice ordinario per le
controversie riguardanti la determinazione e la
corresponsione delle indennita' in conseguenza
dell'adozione di atti di natura espropriativa o ablativa».
«Art. 35. - 1. Il giudice amministrativo, nelle
controversie devolute alla sua giurisdizione esclusiva,
dispone, anche attraverso la reintegrazione in forma
specifica, il risarcimento del danno ingiusto.
2. Nei casi previsti dal comma 1, il giudice
amministrativo puo' stabilire i criteri in base ai quali
l'amministrazione pubblica o il gestore del pubblico
servizio devono proporre a favore dell'avente titolo il
pagamento di una somma entro un congruo termine. Se le
parti non giungono ad un accordo, con il ricorso previsto
dall'art. 27, primo comma, numero 4), del testo unico
approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, puo'
essere chiesta la determinazione della somma dovuta.
3. Il giudice amministrativo, nelle controversie di
cui al comma 1, puo' disporre l'assunzione dei mezzi di
prova previsti dal codice di procedura civile, nonche'
della consulenza tecnica d'ufficio, esclusi
l'interrogatorio formale e il giuramento. L'assunzione dei
mezzi di prova e l'espletamento della consulenza tecnica
d'ufficio sono disciplinati, ove occorra, nel regolamento
di cui al regio decreto 17 agosto 1907, n. 642, tenendo
conto della specificita' del processo amministrativo in
relazione alle esigenze di celerita' e concentrazione del
giudizio.
4. Il tribunale amministrativo regionale,
nell'ambito della sua giurisdizione, conosce anche di tutte
le questioni relative all'eventuale risarcimento del danno,
anche attraverso la reintegrazione in forma specifica, e
agli altri diritti patrimoniali consequenziali. Restano
riservate all'autorita' giudiziaria ordinaria le questioni
pregiudiziali concernenti lo stato e la capacita' dei
privati individui, salvo che si tratti della capacita' di
stare in giudizio, e la risoluzione dell'incidente di
falso.
5. Sono abrogati l'art. 13 della legge 19 febbraio
1992, n. 142, e ogni altra disposizione che prevede la
devoluzione al giudice ordinario delle controversie sul
risarcimento del danno conseguente all'annullamento di atti
amministrativi».
- Il decreto legislativo 23 maggio 2000 n. 164,
(Attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni
per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'art.
41 della legge 17 maggio 1999, n. 144), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 20 giugno 2000, n. 142.
- L'art. 27 della legge 12 dicembre 2002, n. 273,
(Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo
della concorrenza), pubblicata nella Gazzetta Ufficiali
14 dicembre 2002, n. 293, S.O. e' il seguente:
«Art. 27 (Potenziamento delle infrastrutture
internazionali di approvvigionamento di gas naturale). -
1.Per garantire a mezzo del potenziamento delle
infrastrutture internazionali lo sviluppo del sistema del
gas naturale, la sicurezza degli approvvigionamenti e la
crescita del mercato energetico, sono concessi contributi
per il potenziamento e la realizzazione di infrastrutture
di approvvigionamento, trasporto e stoccaggio di gas
naturale da Paesi esteri, in particolare per la costruzione
del metanodotto dall'Algeria in Italia attraverso la
Sardegna, per la realizzazione di terminali di
rigassificazione e per l'avvio degli studi per la
realizzazione di un elettrodotto dal Nord Africa
all'Italia.
2. I soggetti che investono nella realizzazione di
nuovi gasdotti di importazione di gas naturale, di nuovi
terminali di rigassificazione e di nuovi stoccaggi in
sotterraneo di gas naturale hanno diritto di allocare, in
regime di accesso di cui alla direttiva 98/30/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, una
quota pari all'80 per cento delle nuove capacita'
realizzate, per un periodo pari a venti anni.
3. Il finanziamento degli interventi e' approvato
con delibera del CIPE, su proposta del Ministro delle
attivita' produttive.
4. Per gli interventi di cui al comma 1 e'
autorizzata la spesa di 18.000.000 di euro per l'anno 2002,
di 79.519.000 euro per l'anno 2003 e di 136.051.000 euro
per l'anno 2004. Al relativo onere si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di conto capitale «Fondo
speciale» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo
parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al
Ministero delle attivita' produttive, quanto a 9.000.000 di
euro per l'anno 2002, a 34.519.000 euro per l'anno 2003 e a
59.051.000 euro per l'anno 2004, ed al Ministero
dell'economia e delle finanze, quanto a 9.000.000 di euro
per l'anno 2002, a 45.000.000 di euro per l'anno 2003 e a
77.000.000 di euro per l'anno 2004».
- L'art. 8 della legge 24 novembre 2000, n. 340,
(Disposizioni per la delegificazione di norme e per la
semplificazione di procedimenti amministrativi - legge di
semplificazione 1999), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
24 novembre 2000, n. 275 e' il seguente:
«Art. 8 (Utilizzo di siti industriali per la
sicurezza e l'approvvigionamento strategico dell'energia).
- 1. L'uso o il riutilizzo di siti industriali per
l'installazione di impianti destinati al miglioramento del
quadro di approvvigionamento strategico dell'energia, della
sicurezza e dell'affidabilita' del sistema, nonche' della
flessibilita' e della diversificazione dell'offerta, e'
soggetto ad autorizzazione del Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, di concerto con il
Ministero dell'ambiente, d'intesa con la regione
interessata. Ai fini della procedura di cui al presente
articolo, per impianti si intendono i rigassificatori di
gas naturale liquido. Il soggetto richiedente
l'autorizzazione deve allegare alla richiesta di
autorizzazione un progetto preliminare.
2. Il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato svolge l'istruttoria nominando il
responsabile unico del procedimento che convoca la
conferenza di servizi di cui alla legge 7 agosto 1990, n.
241, come modificata dalla presente legge. L'istruttoria si
conclude in ogni caso nel termine di centottanta giorni
dalla data di presentazione della richiesta.
3. Il soggetto richiedente l'autorizzazione,
contemporaneamente alla presentazione del progetto
preliminare di cui al comma 1, presenta al Ministero
dell'ambiente uno studio di impatto ambientale attestante
la conformita' del progetto medesimo alla vigente normativa
in materia di ambiente. Il Ministero dell'ambiente nel
termine di sessanta giorni concede il nulla osta alla
prosecuzione del procedimento, ove ne sussistano i
presupposti.
4. Qualora l'esito della conferenza di servizi
comporti la variazione dello strumento urbanistico, la
determinazione costituisce proposta di variante sulla
quale, tenuto conto delle osservazioni, delle proposte e
delle opposizioni formulate dagli aventi titolo ai sensi
della legge 17 agosto 1942, n. 1150, si pronuncia
definitivamente entro novanta giorni il consiglio comunale.
Decorso inutilmente tale termine, la determinazione della
conferenza di servizi equivale ad approvazione della
variazione dello strumento urbanistico.
5. Nei casi disciplinati dal presente articolo, il
procedimento si conclude con un unico provvedimento di
autorizzazione per la costruzione e l'esercizio degli
impianti e delle opere annesse, adottato con decreto del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
di concerto con il Ministro dell'ambiente, d'intesa con la
regione interessata. In assenza del nulla osta di cui al
comma 3, la decisione e' rimessa al Consiglio dei Ministri
che provvede ai sensi dell'art. 14-quater, comma 3, della
legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 12
della presente legge».
- La direttiva 22 giugno 1998, n. 30 del Parlamento
europeo e del Consiglio, relativa a «Norme comuni per il
mercato interno del gas naturale», e' pubblicata nella
Gazzetta ufficiale della Comunita' europea del 21 luglio
1998, n. L 204.
- La legge 10 ottobre 1990, n. 287, «Norme per la
tutela della concorrenza e del mercato», e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 13 ottobre 1990, n. 240.
- L'art. 13 della delibera della Autorita' per
l'energia elettrica e il gas 17 luglio 2002, n. 137/2002,
e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 agosto 2002, n.
190.
- L'art. 1-ter del decreto-legge 29 agosto 2003, n.
239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre
2003, n. 290, (Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo
sviluppo del sistema elettrico nazionale e per il recupero
di potenza di energia elettrica), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 29 agosto 2003, n. 200 cosi' come modificato
dalla presente legge, e' il seguente:
«Art. 1-ter Misure per l'organizzazione e lo
sviluppo della rete eletrica e la terzieta' delle reti). -
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
su proposta del Ministro dell'economia e delle finaze, di
concerto con il Ministro delle attivita' produttive, da
emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, nel
rispetto dei principi di salvaguardia degli interessi
pubblici legati alla sicurezza ed affidabilita' del sistema
elettrico nazionale e di autonomia imprenditoriale dei
soggetti attualmente proprietari delle reti di trasmissione
elettrica, sono definiti i criteri, le modalita' e le
condizioni per l'unificazione della proprieta' e della
gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione, la
gestione del soggetto risultante dalla unificazione, ivi
inclusa la disciplina dei diritti di voto e la sua
successiva privatizzazione.
2. Il Ministro delle attivita' produttive emana gli
indirizzi per lo sviluppo delle reti nazionali di trasporto
di energia elettrica e di gas naturale e verifica la
conformita' dei piani di sviluppo predisposti, annualmente,
dai gestori delle reti di trasporto con gli indirizzi
medesimi.
3. Al fine di cui al comma 1, all'art. 3 del decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: «gestisce la rete senza
discriminazione di utenti o categorie di utenti; delibera
gli interventi di manutenzione e di sviluppo della rete, a
carico delle societa' di cui al comma 8» sono sostituite
dalle seguenti: «gestisce la rete, di cui puo' essere
proprietario, senza discriminazione di utenti o categorie
di utenti; delibera gli interventi di manutenzione e di
sviluppo della rete, a proprio carico, se proprietario
della rete, o a carico delle societa' proprietarie»;
b) (omissis);
c) al comma 6, quarto periodo, dopo le parole:
«coloro che ne abbiano la disponibilita',» sono inserite le
seguenti: «fatta eccezione per il gestore della rete di
trasmissione nazionale in relazione alle attivita' di
trasmissione e dispacciamento,»;
d) al comma 8, al termine del primo periodo, sono
inserite le seguenti parole: «nel caso in cui non ne sia
proprietario; altrimenti, il gestore risponde direttamente
nei confronti del Ministero delle attivita' produttive
della tempestiva esecuzione degli interventi di
manutenzione e sviluppo della rete deliberati».
4. Ciascuna societa' operante nel settore della
produzione, importazione, distribuzione e vendita
dell'energia elettrica e del gas naturale, anche attraverso
le societa' controllate, e ciascuna societa' a controllo
pubblico, anche indiretto, solo qualora operi direttamente
nei medesimi settori, non puo' detenere, direttamente o
indirettamente, a decorrere dal 1° luglio 2007, quote
superiori al 20 per cento del capitale delle societa' che
sono proprietarie e che gestiscono reti nazionali di
trasporto di energia elettrica e di gas naturale.
5. Ai soli fini di cui al comma 4 non sono considerate
reti nazionali di trasporto le infrastrutture di lunghezza
inferiore a 10 chilometri necessarie unicamente alla
connessione degli impianti alla rete di trasmissione
nazionale dell'energia elettrica, nonche' le infrastrutture
realizzate al fine di potenziare la capacita' di
importazione per le quali e' consentita l'allocazione di
una quota della loro capacita' secondo le modalita' di cui
all'art. 1-quinquies, comma 6.».
- L'art. 1-sexies del citato decreto-legge n. 239
del 2003 converito, con modificazioni, dalla legge n. 290
del 2003, come modificato dalla presente legge, e' il
seguente:
«Art. 1-sexies (Semplificazione dei procedimenti di
autorizzazione per le reti nazionali di di trasporto
dell'energia, e per gli impianti di energia elettrica di
potenza superiore a 300 MW termici.
1. Al fine di garantire la sicurezza del sistema
energetico e di promuovere la concorrenza nei mercati
dell'energia elettrica, la costruzione e l'esercizio degli
elettrodotti facenti parte della rete nazionale di
trasporto dell'energia elettrica sono attivita' di
preminente interesse statale e sono soggetti a
un'autorizzazione unica, rilasciata dal Ministero delle
attivita' produttive di concerto con il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e previa intesa con la regione o le regioni interessate, la quale
sostituisce autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti
di assenso comunque denominati previsti dalle norme
vigenti, costituendo titolo a costruire e ad esercire tali
infrastrutture in conformita' al progetto approvato. Il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
provvede alla valutazione di impatto ambientale e alla
verifica della conformita' delle opere al progetto
autorizzato. Restano ferme, nell'ambito del presente
procedimento unico, le competenze del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti in merito all'accertamento
della conformita' delle opere alle prescrizioni delle norme
di settore e dei piani urbanistici ed edilizi.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1:
a) indica le prescrizioni e gli obblighi di
informativa posti a carico del soggetto proponente per
garantire il coordinamento e la salvaguardia del sistema
energetico nazionale e la tutela ambientale, nonche' il
termine entro il quale l'iniziativa e' realizzata;
b) comprende la dichiarazione di pubblica
utilita', indifferibilita' ed urgenza dell'opera,
l'eventuale dichiarazione di inamovibilita' e l'apposizione
del vincolo preordinato all'esproprio dei beni in essa
compresi, conformemente al decreto del Presidente della
Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di espropriazione per pubblica utilita'. Qualora le opere
di cui al comma 1 comportino variazione degli strumenti
urbanistici, il rilascio dell'autorizzazione ha effetto di
variante urbanistica.
3. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' rilasciata
a seguito di un procedimento unico svolto entro il termine
di centottanta giorni, nel rispetto dei principi di
semplificazione e con le modalita' di cui alla legge 7
agosto 1990, n. 241. Il procedimento puo' essere avviato sulla base di un progetto preliminare o analogo purche'
evidenzi, con elaborato cartografico, le aree
potenzialmente impegnate sulle quali apporre il vincolo
preordinato all'esproprio, le eventuali fasce di rispetto e
le necessarie misure di salvaguardia. Al procedimento
partecipano il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e le altre amministrazioni interessate nonche' i
soggetti preposti ad esprimersi in relazione ad eventuali
interferenze con altre infrastrutture esistenti. Per il
rilascio dell'autorizzazione, ai fini della verifica della
conformita' urbanistica dell'opera, e' fatto obbligo di
richiedere il parere motivato degli enti locali nel cui
territorio ricadano le opere di cui al comma 1. Il rilascio
del parere non puo' incidere sul rispetto del termine entro
il quale e' prevista la conclusione del procedimento.
4. Nel caso in cui, secondo la legislazione vigente,
le opere di cui al presente articolo siano sottoposte a
valutazione di impatto ambientale (VIA), l'esito positivo
di tale valutazione costituisce parte integrante e
condizione necessaria del procedimento autorizzatorio.
L'istruttoria si conclude una volta acquisita la VIA o, nei
casi previsti, acquisito l'esito della verifica di
assoggettabilita' a VIA e, in ogni caso, entro il termine
di cui al comma 3. Per i procedimenti relativamente ai
quali non sono prescritte le procedure di valutazione di
impatto ambientale, il procedimento unico deve essere
concluso entro il termine di centoventi giorni dalla data
di presentazione della domanda.
4-bis. In caso di mancata definizione dell'intesa
con la regione o le regioni interessate nel termine
prescritto per il rilascio dell'autorizzazione, lo Stato
esercita il potere sostitutivo ai sensi dell'art. 120 della
Costituzione, nel rispetto dei principi di sussidiarieta' e
leale collaborazione e autorizza le opere di cui al comma
1, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta
del Ministro delle attivita' produttive previo concerto con
il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.
4-ter. Le disposizioni del presente articolo si
applicano, su istanza del proponente, anche ai procedimenti
in corso alla data di entrata in vigore della presente
disposizione eccetto i procedimenti per i quali sia
completata la procedura di VIA, ovvero il relativo
procedimento risulti in fase di conclusione.
4-quater. Le disposizioni del presente articolo si
applicano alle reti elettriche di interconnessione con
l'estero con livello di tensione pari o superiore a 150 kV
qualora per esse vi sia un diritto di accesso a titolo
prioritario, e si applicano alle opere connesse e alle
infrastrutture per il collegamento alle reti nazionali di
trasporto dell'energia delle centrali termoelettriche di
potenza superiore a 300 MW termici, gia' autorizzate in
conformita' alla normativa vigente.
5. Le regioni disciplinano i procedimenti di
autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di reti
elettriche di competenza regionale in conformita' ai
principi e ai termini temporali di cui al presente
articolo, prevedendo che, per le opere che ricadono nel
territorio di piu' regioni, le autonzzazioni siano
rilasciate d'intesa tra le regioni interessate. In caso di
inerzia o di mancata definizione dell'intesa, lo Stato
esercita il potere sostitutivo ai sensi dell'art. 120 della
Costituzione.
6. Lo Stato e le regioni interessate stipulano
accordi di programma con i quali sono definite le modalita'
organizzative e procedimentali per l'acquisizione del
parere regionale nell'ambito dei procedimenti autorizzativi
delle opere inserite nel programma triennale di sviluppo
della rete elettrica di trasmissione nazionale e delle
opere di rilevante importanza che interessano il territorio
di piu' regioni.
7. Le norme del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di espropriazione
per pubblica utilita', di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, si applicano alle
reti energetiche a decorrere dal 30 giugno 2004.
8. Per la costruzione e l'esercizio di impianti di
energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici si
applicano le disposizioni del decreto-legge 7 febbraio 2002
n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile
2002, n. 55.
9. All'art, 3, comma 14, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79; le parole: «previo parere conforme del» sono sostituite dalle seguenti: «previo parere del». L'art. 9, comma 2, della legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 7 marzo 2001, n. 55) cosi' come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
«Art. 9 (Piani di risanamento). -
1. ... (Omissis)
2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore
del decreto di cui all'art. 4, comma 4, i gestori degli
elettrodotti presentano una proposta di piano di
risanamento, al fine di assicurare la tutela della salute e
dell'ambiente. I proprietari di porzioni della rete di
trasmissione nazionale o coloro che comunque ne abbiano la
disponibilita' sono tenuti a fornire tempestivamente al
gestore della rete di trasmissione nazionale, entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui
all'art. 4, comma 2, lettera a), le proposte degli
interventi di risanamento delle linee di competenza,
nonche' tutte le informazioni necessarie ai fmi della
presentazione della proposta di piano di risanamento. Il
piano deve prevedere i progetti che si intendono attuare
allo scopo di rispettare i limiti di esposizione e i valori
di attenzione, nonche' di raggiungere gli obiettivi di
qualita' stabiliti dal decreto di cui all'art. 4, comma 2,
lettera a). Esso deve indicare il programma cronologico di
attuazione, adeguandosi alle priorita' stabilite dal citato
decreto, considerando comunque come prioritarie le
situazioni sottoposte a piu' elevati livelli di
inquinamento elettromagnetico, in prossimita' di
destinazioni residenziali, scolastiche, sanitarie, o
comunque di edifici adibiti a permanenze non inferiori a
quattro ore, con articolare riferimento alla tutela della
popolazione infantile. Trascorsi dodici mesi dalla data di
entrata in vigore del decrelo di cui all'art. 4, comma 4,
in caso di inerzia o inadempienza dei gestori, il piano di
risanamento di cui al primo periodo del comma 3 e' proposto
dalla regione entro i successivi tre mesi.».
- L'art. 14 del decreto legislativo 16 marzo 1999,
n. 79, (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme
comuni per il mercato interno dell'energia elettrica),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 marzo 1999, n.
75, cosi' come modificato dalla presente legge, e' il
seguente:
«Art. 14 (Clienti idonei). -
1. Dalla data di
entrata in vigore del presente decreto hanno diritto alla
qualifica di clienti idonei:
a) i distributori, limitatamente all'energia
elettrica destinata a clienti idonei connessi alla propria
rete;
b) gli acquirenti grossisti, limitatamente
all'energia consumata da clienti idonei con cui hanno
stipulato contratti di vendita;
c) i soggetti cui e' conferita da altri Stati la
capacita' giuridica di concludere contratti di acquisto o
fornitura di energia elettrica scegliendo il venditore o il
distributore, limitatamente all'energia consumata al di
fuori del territorio nazionale;
d) l'azienda di cui all'art. 10 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235.
2. Con la medesima decorrenza di cui al comma 1
hanno altresi' diritto alla qualifica di clienti idonei i
soggetti di seguito specificati aventi consumi annuali di
energia elettrica, comprensivi dell'eventuale energia
autoprodotta, nella misura di seguito indicata:
a) ogni cliente finale il cui consumo, misurabile
in un unico punto del territorio nazionale, sia risultato,
nell'anno precedente, superiore a 30 GWh;
b) le imprese costituite in forma societaria, i
gruppi di imprese, anche ai sensi dell'art. 7 della legge
10 ottobre 1990, n. 287, i consorzi e le societa'
consortili il cui consumo sia risultato nell'anno
precedente, anche come somma dei consumi dei singoli
componenti la persona giuridica interessata, superiore a 30
GWh, i cui consumi, ciascuno della dimensione minima di 2
GWh su base annua, siano ubicati, salvo aree individuate
con specifici atti di programmazione regionale,
esclusivamente nello stesso comune o in comuni contigui.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2000 hanno diritto
alla qualifica di clienti idonei:
a) i soggetti di cui al comma 2, lettera a),
aventi consumi non inferiori a 20 GWh;
b) i soggetti di cui al comma 2, lettera b),
aventi consumi non inferiori a 20 GWh, con dimensione
minima di 1 GWh.
4. A decorrere dal 1° gennaio 2002 hanno diritto
alla qualifica di clienti idonei:
a) i soggetti di cui al comma 2, lettera a),
aventi consumi non inferiori a 9 GWh;
b) i soggetti di cui al comma 2, lettera b),
aventi consumi non inferiori a 9 GWh, con dimensione minima
di 1 GWh;
c) ogni cliente finale il cui consumo sia
risultato nell'anno precedente superiore a 1 GWh in ciascun
punto di misura considerato e superiore a 40 GWh come somma
dei suddetti punti di misura.
5. Nel caso in cui il mercato dei clienti idonei,
comprensivo degli autoconsumi, risulti inferiore al 30 per
cento il 19 febbraio 1999, al 35 per cento il 1° gennaio
2000, al 40 per cento il 1° gennaio 2002, il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con
proprio decreto, individua, anche su proposta delle
regioni, nuovi limiti per l'attribuzione della qualifica di
cliente idoneo, tenuto anche conto del processo di
riequilibrio del sistema tariffario.
5-bis. A decorrere dal novantesimo giorno dalla
cessione, da parte dell'ENEL S.p.a., di non meno di 15.000
MW di capacita' produttiva ai sensi dell'art. 8, comma 1,
e' cliente idoneo ogni cliente finale, singolo o associato,
il cui consumo, misurato in un unico punto del territorio
nazionale, destinato alle attivita' esercitate da imprese
individuali o costituite in forma societaia nonche' ai
soggetti di cui all'art. 1, comma 2, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e' risultato, nell'anno
precedente, superiore a 0,1 GWh. Con la medesima decorrenza
cessano di avere applicazione i commi 2, 3, 4 e 5 del
presente articolo.
5-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione, e' cliente idoneo ogni cliente
finale, singolo o associato, il cui consumo, misurato in un
unico punto del territorio nazionale, destinato alle
attivita' esercitate da imprese individuali o costituite in
forma societaria, nonche' ai soggetti di cui all'art. 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni, e' risultato, nell'anno
precedente, uguale o superiore a 0,05 GWh.
5-quater. A decorrere dal 1° luglio 2004, e' cliente
idoneo ogni cliente finale non domestico.
5-quinquies. A decorrere dal 1° luglio 2007, e'
cliente idoneo ogni cliente finale.
5-sexies. I clienti vincolati che alle date di cui
ai commi 5-ter, 5-quater e 5-quinquies diventano idonei
hanno diritto di recedere dal preesistente contratto di
fornitura, come clienti vincolati, con modalita' stabilite
dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas. Qualora
tale diritto non sia esercitato, la fornitura ai suddetti
clienti idonei continua ad essere garantita dall'Acquirente
unico S.p.a.
6. Il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, sentita l'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas, con proprio decreto, in presenza di
aperture comparabili dei rispettivi mercati di altri Stati
individua nuovi limiti per l'attribuzione della qualifica
di cliente idoneo, al fine di una maggiore apertura del
mercato.
7. Il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, sentita l'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas, con regolamento da emanare, entro tre
anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, individua gli ulteriori soggetti cui attribuire,
anche negli anni successivi al 2002, la qualifica di
clienti idonei al fine di una progressiva maggiore apertura
del mercato.
8. Sulla base delle disposizioni del presente
articolo, i clienti idonei autocertificano all'Autorita'
per l'energia elettrica e il gas la propria qualifica per
l'anno 1999. La medesima Autorita' entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
stabilisce con proprio provvedimento le modalita' per
riconoscere e verificare la qualifica di clienti idonei
degli aventi diritto.».
- L'art. 4 del citato decreto legislativo n. 79 del
1999, come modificato dalla presente legge e' il seguente
«Art. 4 (Acquirente unico a garanzia dei clienti vincolati).
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, il gestore della rete di
trasmissione nazionale costituisce una societa' per azioni
denominata «acquirente unico». La societa' stipula e
gestisce contratti di fornitura al fine di garantire ai
clienti vincolati la disponibilita' della capacita'
produttiva di energia elettrica necessaria e la fornitura
di energia elettrica in condizioni di continuita',
sicurezza ed efficienza del servizio nonche' di parita' del
trattamento, anche tariffario.
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, sentiti il Ministro del
commercio con l'estero e l'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas, adotta gli indirizzi ai quali si
attiene l'acquirente unico al fine di salvaguardare la
sicurezza e l'economicita' degli approvvigionamenti per i
clienti vincolati nonche' di garantire la diversificazione
delle fonti energetiche, anche con la utilizzazione delle
energie rinnovabili e dell'energia prodotta mediante
cogenerazione.
3. (Abrogato).
4. L'acquirente unico, entro il trenta giugno di
ogni anno, elabora la previsione della domanda da
soddisfare nel triennio successivo, comprensiva della
riserva a garanzia delle forniture, dandone comunicazione
al gestore e al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; a tal fine gli operatori sono tenuti a
fornire i dati concernenti la propria attivita'. In assenza
di osservazioni entro i successivi trenta giorni la
previsione si intende definita.
5. Sulla base della previsione definita a norma del
comma 4 e della propria stima per un ulteriore quinquennio,
l'acquirente unico stipula i contratti di fornitura, anche
di lungo termine, con procedure di acquisto trasparenti e
non discriminatorie. Nell'effettuare detta stima,
l'acquirente unico tiene conto dell'evoluzione del mercato
a norma degli articoli 5 e 14 e delle misure di cui al
comma 1 dell'art. 9.
6. L'acquirente unico, sulla base di direttive
dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, stipula
contratti di vendita con i distributori elettrici a
condizioni non discriminatorie, anche al fine di consentire
l'applicazione della tariffa unica ai clienti vincolati,
nel contempo assicurando l'equilibrio del proprio bilancio.
7. Il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, sentita l'Autorita' dell'energia
elettrica e il gas, puo' autorizzare il gestore a cedere
quote azionarie della societa' a soggetti che, in forma
singola o associata, rappresentino componenti significative
delle attivita' di distribuzione dell'energia elettrica.
Nessuno di questi ultimi soggetti puo' controllare,
direttamente o indirettamente, quote superiori al dieci per
cento del capitale sociale. Il gestore mantiene in ogni
caso la maggioraa di detto capitale.
8. La data di assunzione da parte dell'acquirente
unico della funzione di garante della fornitura dei clienti
vincolati e' stabilita dal Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato con proprio provvedimento ai
sensi del comma 3 dell'art. 1. Fino a tale data, l'ENEL
S.p.a. assicura la fornitura ai distributori sulla base dei
vigenti contratti e modalita'.
9. La misura del corrispettivo per le attivita'
svolte dall'acquirente unico e' determinata dall'Autorita'
per l'energia elettrica e il gas ed e' tale da incentivare
la stessa societa' allo svolgimento delle attivita' di
propria competenza secondo criteri di efficienza
economica.».
- L'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959,
(Norme modificatrici del testo unico delle leggi sulle
acque e sugli impianti elettrici), (pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1953, n. 299), e' il
seguente.
«Art. 1. - Il Ministro per i lavori pubblici,
sentito quello per l'agricoltura e foreste, stabilisce, con
proprio decreto, quali sono i bacini imbriferi montani nel
territorio nazionale e determina il perimetro di ognuno.
Tale determinazione dev'essere adottata entro un anno dalla
data di entrata in vigore della presente legge per quei
bacini ove gia' esistono concessioni di grandi derivazioni
per produzione di forza motrice ed entro tre anni in ogni
altro caso.
I comuni che in tutto o in parte sono compresi in
ciascun bacino imbrifero montano sono costituiti in
consorzio obbligatorio qualora ne facciano domanda non meno
di tre quinti di essi.
Se il bacino imbrifero e' compreso in piu' province,
qualora ricorrano le modalita' di cui al precedente comma,
deve costituirsi un consorzio per ogni provincia.
Il Ministro per i lavori pubblici nel caso di
consorzi tra comuni di piu' province stabilira' la
ripartizione dei proventi derivanti dal sovracanone di cui
al presente articolo.
I comuni gia' rivieraschi agli effetti del testo
unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 1934, n. 5),
e quei comuni che in conseguenza di nuove opere vengano a
rivestire i caratteri di comuni rivieraschi ai sensi
dell'art. 52 del testo unico, fanno parte di diritto del
bacino imbrifero, anche se non vengono inclusi nel
perimetro del bacino stesso.
Il Ministro per i lavori pubblici includera' con suo
decreto nei consorzi quei comuni che, in conseguenza di
nuove opere, vengano a rivestire i caratteri di comuni
rivieraschi ai sensi dell'attuale art. 52 del testo unico.
I consorzi di cui ai commi precedenti sono retti
dalle disposizioni di cui al titolo IV del testo unico
della legge comunale e provinciale, approvato con regio
decreto 3 marzo 1034, n. 383 (pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale 17 marzo 1934, n. 65). I
provvedimenti di autorizzazione e di approvazione delle
deliberazioni dei consorzi, riguardanti opere pubbliche,
qualunque sia l'importo delle medesime, sono adottati
previo parere del Provveditorato regionale per le opere
pubbliche.
I concessionari di grandi derivazioni d'acqua per
produzione di forza motrice, anche se gia' in atto, le cui
opere di presa siano situate in tutto o in parte,
nell'ambito del perimetro imbrifero montano, sono soggetti,
in sostituzione degli oneri di cui all'art. 52 del testo
unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici,
approvato con regio decreto li dicembre 1933, n. 1775, al
pagamento di un sovracanone annuo di lire 1300 per ogni
chilowatt di potenza nominale media, risultante dall'atto
di concessione.
Il sovracanone decorre:
a) dalla data di entrata in vigore della presente
legge e con le scadenze stabilite per il canone demaniale
per gli impianti sui quali a tale data gia' sia dovuto il
canone demaniale;
b) dalla data di entrata in funzione degli
impianti, negli altri casi;
c) nel caso di entrata in funzione parziale degli
impianti il canone decorrera' in proporzione della potenza
installata in rapporto a quella concessa. A tal fme il
Ministro per i lavori pubblici comunichera' a quello per le
finanze gli elementi per la determinazione provvisoria del
canone demaniale e dei sovracanoni, che verranno pagati
immediatamente, salvo conguaglio in sede di concessione
definitiva.
In attesa della costituzione dei consorzi di cui ai
precedenti commi secondo e terzo, i sovracanoni sono
versati su un conto corrente fruttifero della Banca
d'Italia, intestato al Ministro per i lavori pubblici, il
quale provvede alla ripartizione fra i vari consorzi.
All'atto della decorrenza del sovracanone di cui
sopra cessano gli obblighi derivanti dall'art. 52 del
citato testo unico, approvato con regio decreto 11 dicembre
1933, n. 1775.
I comuni rivieraschi che abbiano stipulato con i
concessionari convenzioni, patti e contratti in
applicazione dell'articolo stesso hanno facolta' di
chiederne il mantenimento in vigore. In tal caso
l'ammontare del sovracanone di cui al presente
articolo sara' decurtato del valore della prestazione. La
valutazione di esso, in mancanza di accordo tra le parti,
sara' fatta dal Ministro per i lavori pubblici, sentito il
Consiglio superiore dei lavori pubblici. Il pagamento del
sovracanone, con le modalita' di cui al presente articolo,
non e' sospeso dalla pendenza della valutazione della
prestazione.
Quando una derivazione interessa piu' comuni o piu'
consorzi, il riparto del sovracanone e' stabilito di
accordo fra essi entro sei mesi o, in mancanza, dal Mimstro
per i lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei
lavori pubblici, in relazione ai bisogni delle singole zone
e ai danni da esse subiti in conseguenza della derivazione.
Nel caso di consorzio, il sovracanone di cui al
presente articolo e' attribuito ad un fondo comune, a
disposizione del consorzio o dei consorzi compresi nel
perimetro interessato, il quale fondo e' impiegato
esclusivamente a favore del progresso economico e sociale
delle popolazioni, nonche' ad opere di sistemazione montana
che non siano di competenza dello Stato.
Il consorzio dei comuni predispone annualmente il
programma degli investimenti e lo sottopone
all'approvazione dell'autorita' competente a norma del
presente articolo.
La presente legge e la pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica dei decreti determinanti i
perimetri dei bacini imbriferi montani non sospendono il
corso dei disciplinari di concessione gia' firmati, che
contemplano gli oneri di cui all'art. 52 del citato testo
unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n.
1775.».
- L'art. 14, comma 1, del decreto-legge 11 luglio
1992, n. 333 (Misure urgenti per il risanamento della
finanza pubblica), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
11 luglio 1992, n. 162 e convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 agosto 1992, n. 359 (Gazzetta Ufficiale
13 agosto 1992, n. 190), e' il seguente:
«Art. 14. - 1. Con riferimento agli enti di cui al
presente capo ed alle societa' da essi controllate, tutte
le attivita', nonche' i diritti minerari, attribuiti o
riservati per legge o con atti amministrativi ad
amministrazioni diverse da quelle istituzionalmente
competenti, ad enti pubblici, ovvero a societa' a
partecipazione statale, restano attribuiti a titolo di
concessione ai medesimi soggetti che ne sono attualmente
titolari.».
- L'art. 3 della legge 22 dicembre 1980, n. 925
«Nuove norme relative ai sovracanoni in tema di concessioni
di derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 6 gennaio 1981, n. 4,
e' il seguente:
«Art. 3. - Il Ministro dei lavori pubblici per il
sovracanone di cui all'art. 1 e il Ministro delle finanze
per il sovracanone di cui all'art. 2 della presente legge
provvedono ogni biennio, con decorrenza 1° gennaio 1982,
alla revisione delle misure degli stessi sulla base dei
dati ISTAT relativi all'andamento del costo della vita.
I due provvedimenti devono essere emanati entro il
30 novembre dell'anno precedente alla decorrenza di ogni
biennio.».
- L'art. 5, comma 1, del citato decreto legislativo
16 marzo 1999, n. 79, e' il seguente:
«Art. 5 (Funzioni di gestore del mercato). -
1. La
gestione economica del mercato elettrico e' affidata ad un
gestore del mercato. Il gestore del mercato e' una societa'
per azioni, costituita dal gestore della rete di
trasmissione nazionale entro nove mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto. Esso organizza il
mercato stesso secondo criteri di neutralita', trasparenza,
obiettivita', nonche' di concorrenza tra produttori,
assicurando altresi' la gestione economica di un'adeguata
disponibilita' della riserva di potenza. La disciplina del
mercato, predisposta dal gestore del mercato entro un anno
dalla data della propria costituzione, e' approvata con
decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, sentita l'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas. Essa, in particolare, prevede, nel
rispetto dei predetti criteri, i compiti del gestore del
mercato in ordine al bilanciamento della domanda e
dell'offerta e gli obblighi di produttori e importatori di
energia elettrica che non si avvalgono di quanto disposto
dall'art. 6.».
- L'art. 6 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e
disciplina dell'imposta sul valore aggiunto) pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 11 novembre 1972, n. 292,
supplemento ordinario, e' il seguente:
«Art. 6 (Effettuazione delle operazioni>). -
Le cessioni di beni si considerano effettuate nel momento della stipulazione se riguardano beni immobili e nel momento della consegna o spedizione se riguardano beni mobili. Tuttavia le cessioni i cui effetti traslativi o costitutivi si producono posteriormente, tranne quelle indicate ai numeri 1) e 2) dell'art. 2, si considerano effettuate nel momento in cui si producono tali effetti e comunque, se riguardano beni mobili, dopo il decorso di un anno dalla consegna o spedizione. In deroga al precedente comma l'operazione si considera effettuata:
a) per le cessioni di beni per atto della pubblica
autorita' e per le cessioni periodiche o continuative di
beni in esecuzione di contratti di somministrazione,
all'atto del pagamento del corrispettivo;
b) per i passaggi dal committente al
commissionario, di cui al n. 3) dell'art. 2, all'atto della
vendita dei beni da parte del commissionario;
c) per la destinazione al consumo personale o
familiare dell'imprenditore e ad altre finalita' estranee
all'esercizio dell'impresa, di cui al n. 5) dell'art. 2,
all'atto del prelievo dei beni;
d) per le cessioni di beni inerenti a contratti
estimatori, all'atto della rivendita a terzi ovvero, per i
beni non restituiti, alla scadenza del termine convenuto
tra le parti e comunque dopo il decorso di un anno dalla
consegna o spedizione;
d-bis) per le assegnazioni in proprieta' di case
di abitazione fatte ai soci da cooperative edilizie a
proprieta' divisa, alla data del rogito notarile.
Le prestazioni di servizi si considerano effettuate
all'atto del pagamento del corrispettivo. Quelle indicate
nell'art. 3, terzo comma, primo periodo, si considerano
effettuate al momento in cui sono rese, ovvero, se di
carattere periodico o continuativo, nel mese successivo a
quello in cui sono rese.
Se anteriormente al verificarsi degli eventi
indicati nei precedenti commi o indipendentemente da essi
sia emessa fattura, o sia pagato in tutto o in parte il
corrispettivo, l'operazione si considera effettuata,
limitatamente all'importo fatturato o pagato, alla data
della fattura o a quella del pagamento, ad eccezione del caso previsto alla
lettera d bis) del secondo comma.
L'imposta relativa alle cessioni di beni ed alle
prestazioni di servizi diviene esigibile nel momento in cui
le operazioni si considerano effettuate secondo le
disposizioni dei commi precedenti e l'imposta e' versata
con le modalita' e nei termini stabiliti nel titolo
secondo. Tuttavia per le cessioni dei prodotti farmaceutici
indicati nel numero 114) della terza parte dell'allegata
tabella A effettuate dai farmacisti, per le cessioni di
beni e le prestazioni di servizi ai soci, associati o
partecipanti, di cui al quarto comma dell'art. 4, nonche'
per quelle fatte allo Stato, agli organi dello Stato
ancorche' dotati di personalita' giuridica, agli enti
pubblici territoriali e ai consorzi tra essi costituiti ai
sensi dell'art. 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, alle
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura,
agli istituti universitari, alle unita' sanitarie locali,
agli enti ospedalieri, agli enti pubblici di ricovero e
cura aventi prevalente carattere scientifico, agli enti
pubblici di assistenza e beneficenza e a quelli di
previdenza, l'imposta diviene esigibile all'atto del
pagamento dei relativi corrispettivi, salva la facolta' di
applicare le disposizioni del primo periodo. Per le
cessioni di beni di cui all'art. 21, quarto comma, quarto
periodo, l'imposta diviene esigibile nel mese successivo a
quello della loro effettuazione.».
- L'art. 26 del citato decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e' il seguente:
«Art. 26 (Variazioni dell'imponibile o
dell'imposta). -
Le disposizioni degli articoli 21 e
seguenti devono essere osservate, in relazione al maggiore
ammontare, tutte le volte che successivamente all'emissione
della fattura o alla registrazione di cui agli articoli 23
e 24 l'ammontare imponibile di un'operazione o quello della
relativa imposta viene ad aumentare per qualsiasi motivo,
compresa la rettifica di inesattezze della fatturazione o
della registrazione.
Se un'operazione per la quale sia stata emessa
fattura, successivamente alla registrazione di cui agli
articoli 23 e 24, viene meno in tutto o in parte, o se ne
riduce l'ammontare imponibile, in conseguenza di
dichiarazione di nullita', annullamento, revoca,
risoluzione, rescissione e simili o per mancato pagamento
in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali o di
procedure esecutive rimaste infruttuose o in conseguenza
dell'applicazione di abbuoni o sconti previsti
contrattualmente, il cedente del bene o prestatore del
servizio ha diritto di portare in detrazione ai sensi
dell'art. 19 l'imposta corrispondente alla variazione,
registrandola a norma dell'art. 25. Il cessionario o
committente, che abbia gia' registrato l'operazione ai
sensi di quest'ultimo articolo, deve in tal caso registrare
la variazione a norma dell'art. 23 o dell'art. 24, salvo il
suo diritto alla restituzione dell'importo pagato al
cedente o prestatore a titolo di rivalsa.
Le disposizioni del comma precedente non possono
essere applicate dopo il decorso di un anno dalla
effettuazione dell'operazione imponibile qualora gli eventi
ivi indicati si verifichino in dipendenza di sopravvenuto
accordo fra le parti e possono essere applicate, entro lo
stesso termine, anche in caso di rettifica di inesattezze
della fatturazione che abbiano dato luogo all'applicazione
del settimo comma dell'art. 21.
La correzione di errori materiali o di calcolo nelle
registrazioni di cui agli articoli 23, 25 e 39 e nelle
liquidazioni periodiche di cui agli articoli 27 e 33 deve
essere fatta mediante annotazione delle variazioni
dell'imposta in aumento nel registro di cui all'art. 23 e
delle variazioni dell'imposta in diminuzione nel registro
di cui all'art. 25. Con le stesse modalita' devono essere
corretti, nel registro di cui all'art. 24, gli errori
materiali inerenti alla trascrizione di dati indicati nelle
fatture o nei registri tenuti a norma di legge.
Le variazioni di cui al secondo comma e quelle per
errori di registrazione di cui al quarto comma possono
essere effettuate dal cedente o prestatore del servizio e al cessionario o committente anche mediante apposite
annotazioni in rettifica rispettivamente sui registri di
cui agli articoli 23 e 24 e sul registro di cui all'art.
25.».
- Si riporta il testo degli articoli 3, come
modificato dalla presente legge, e 2 del citato decreto
legislativo n. 79 del 1999:
«Art. 3 (Gestore della rete di trasmissione
nazionale). -
1. Il gestore della rete di trasmissione
nazionale, di seguito «gestore», esercita le attivita' di
trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica, ivi
compresa la gestione unificata della rete di trasmissione
nazionale. Il gestore ha l'obbligo di connettere alla rete
di trasmissione nazionale tutti i soggetti che ne facciano
richiesta, senza compromettere la continuita' del servizio
e purche' siano rispettate le regole tecniche di cui al
comma 6 del presente articolo e le condizioni
tecnico-economiche di accesso e di interconnessione fissate
dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas.
L'eventuale rifiuto di accesso alla rete deve essere
debitamente motivato dal gestore. Il gestore della rete di
trasmissione nazionale fornisce ai soggetti responsabili
della gestione di ogni altra rete dell'Unione europea
interconnessa con la rete di trasmissione nazionale
informazioni sufficienti per garantire il funzionamento
sicuro ed efficiente, lo sviluppo coordinato e
l'interoperabilita' delle reti interconnesse.
2. Il gestore della rete di trasmissione nazionale
gestisce i flussi di energia, i relativi dispositivi di
interconnessione ed i servizi ausiliari necessari;
garantisce l'adempimento di ogni altro obbligo volto ad assicurare la sicurezza, l'affidabilita', l'efficienza e il
minor costo del servizio e degli approvvigionamenti;
gestisce la rete, di cui puo' essere proprietario, senza
discriminazione di utenti o categorie di utenti; delibera
gli interventi di manutenzione e di sviluppo della rete, a
proprio carico, se proprietario della rete, o a carico
della societa' proprietarie, in modo da assicurare la
sicurezza e la continuita' degli approvvigionamenti,
nonche' lo sviluppo della rete medesima nel rispetto degli
indirizzi del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato. Al gestore sono trasferiti competenze,
diritti e poteri di soggetti privati e pubblici, anche ad
ordinamento autonomo, previsti dalla normativa vigente con
riferimento alle attivita' riservate al gestore stesso. Il
gestore della rete di trasmissione nazionale mantiene il
segreto sulle informazioni commerciali riservate acquisite
nel corso dello svolgimento della sua attivita'.
3. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
fissa le condizioni atte a garantire a tutti gli utenti
della rete la liberta' di accesso a parita' di condizioni,
l'imparzialita' e la neutralita' del servizio di
trasmissione e dispacciamento. Nell'esercizio di tale
competenza l'Autorita' persegue l'obiettivo della piu'
efficiente utilizzazione dell'energia elettrica prodotta o
comunque immessa nel sistema elettrico nazionale,
compatibilmente con i vincoli tecnici della rete.
L'Autorita' prevede, inoltre, l'obbligo di utilizzazione
prioritaria dell'energia elettrica prodotta a mezzo di
fonti energetiche rinnovabili e di quella prodotta mediante
cogenerazione.
4. Entro il termine di trenta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto l'ENEL S.p.a.
costituisce una societa' per azioni cui conferisce, entro i
successivi sessanta giorni, tutti i beni, eccettuata la
proprieta' delle reti, i rapporti giuridici inerenti
all'attivita' del gestore stesso, compresa la quota parte
dei debiti afferenti al patrimonio conferito, e il
personale necessario per le attivita' di competenza. Con
propri decreti il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, sentita l'Autorita' dell'energia
elettrica ed il gas, entro i trenta giorni successivi alla
data dei suddetti conferimenti, dispone gli eventuali,
ulteriori conferimenti necessari all'attivita' del gestore
e approva i conferimenti stessi. Lo stesso Ministro
determina con proprio provvedimento la data in cui la
societa' assume la titolarita' e le funzioni di gestore
della rete di trasmissione nazionale; dalla medesima data
le azioni della suddetta societa' sono assegnate a titolo
gratuito al Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica. I diritti dell'azionista sono
esercitati d'intesa fra il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica e il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Gli
indirizzi strategici ed operativi del gestore sono definiti
dal Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato. Fino alla stessa data l'ENEL S.p.a. e'
responsabile del corretto funzionamento della rete di
trasmissione nazionale e delle attivita' di dispacciamento
nonche' di quanto previsto dal comma 12.
5. Il gestore della rete e' concessionario delle
attivita' di trasmissione e dispacciamento; la concessione
e' disciplinata, entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, con decreto del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Con analogo decreto, si provvede ad integrare o modificare
la concessione rilasciata in tutti i casi di modifiche
nell'assetto e nelle funzioni del gestore e, comunque, ove
il Ministro delle attivita' produttive lo ritenga
necessario, per la migliore funzionalita' della concessione
medesima all'esercizio delle attivita' riservate al
gestore.
6. Il gestore, con proprie delibere, stabilisce le
regole per il dispacciamento nel rispetto delle condizioni
di cui al comma 3 e degli indirizzi di cui al comma 2
dell'art. 1. Sulla base di direttive emanate dall'Autorita'
per l'energia elettrica e il gas entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, il gestore
della rete di trasmissione nazionale adotta regole
tecniche, di carattere obiettivo e non discriminatorio, in
materia di progettazione e funzionamento degli impianti di
generazione, delle reti di distribuzione, delle
apparecchiature direttamente connesse, dei circuiti di
interconnessione e delle linee dirette, al fine di
garantire la piu' idonea connessione alla rete di
trasmissione nazionale nonche' la sicurezza e la
connessione operativa tra le reti. L'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas verifica la conformita' delle
regole tecniche adottate dal gestore alle direttive dalla
stessa emanate e si pronuncia, sentito il gestore, entro
novanta giorni; qualora la pronuncia non intervenga entro
tale termine, le regole si intendono approvate. In nessun
caso possono essere riconosciuti ai proprietari di porzioni
della rete di trasmissione nazionale, o a coloro che ne
abbiano la disponibilita', fatta eccezione per il gestore
della rete di trasmissione nazionale in relazione alle
attivita' di trasmissione e di dispacciamento, diritti di
esclusiva o di priorita' o condizioni di maggior favore di
alcun tipo nell'utilizzo della stessa. L'utilizzazione
della rete di trasmissione nazionale per scopi estranei al
servizio elettrico non puo' comunque comportare vincoli o
restrizioni all'utilizzo della rete stessa per le finalita'
disciplinate dal presente decreto. Le regole tecniche di
cui al presente comma sono pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e sono notificate alla
Commissione delle Comunita' europee a norma dell'art. 8
della direttiva 83/189/CEE del Consiglio del 28 marzo 1983.
7. Entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, il Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, sentiti l'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas e i soggetti interessati,
determina con proprio decreto l'ambito della rete di
trasmissione nazionale, comprensiva delle reti di tensione
uguale o superiore a 220 kv e delle parti di rete, aventi
tensioni comprese tra 120 e 220 kv, da individuare secondo
criteri funzionali. Successivamente alla emanazione di tale
decreto il gestore puo' affidare a terzi, previa
autorizzazione del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e sulla base di convenzioni approvate
dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, la
gestione di limitate porzioni della rete di trasmissione
nazionale non direttamente funzionali alla stessa. Entro
trenta giorni dalla emanazione del decreto di
determinazione della rete di trasmissione nazionale i
proprietari di tale rete, o coloro che ne hanno comunque la
disponibilita', costituiscono una o piu' societa' di
capitali alle quali, entro i successivi novanta giorni,
sono trasferiti esclusivamente i beni e i rapporti, le
attivita' e le passivita', relativi alla trasmissione di
energia elettrica. Il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato e il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica possono
promuovere l'aggregazione delle suddette societa', anche in
forme consortili, favorendo la partecipazione di tutti gli
operatori del mercato.
8. Il gestore stipula convenzioni, anche con le
societa' che dispongono delle reti di trasmissione, per
disciplinare gli interventi di manutenzione e di sviluppo
della rete e dei dispositivi di interconnessione con altre
reti nel caso in cui non ne sia proprietario; altrimenti il
gestore risponde direttamente nei confronti del Ministero
delle attivita' produttive della tempestiva esecuzione
degli interventi di manutenzione e sviluppo della rete
deliberati. Le suddette convenzioni, sono stipulate in
conformita' ad una convenzione tipo definita, entro
centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente
decreto legislativo, con decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su
proposta dell'Autorita' dell'energia elettrica e del gas, a
norma della legge n. 481 del 1995 sentita la Conferenza
unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281.
Tale convenzione tipo prevede:
a) la competenza del gestore ad assumere le
decisioni in materia di manutenzione, gestione e sviluppo
della rete;
b) un'adeguata remunerazione delle attivita' e
degli investimenti, tenuto conto degli obblighi normativi a
carico degli operatori;
c) le modalita' di accertamento di disfunzioni ed
inadempimenti e la determinazione delle conseguenti
sanzioni, della possibilita' di interventi sostitutivi e di
eventuali indennizzi alle parti lese;
d) le modalita' di coinvolgimento delle regioni
interessate in ordine agli aspetti di localizzazione,
razionalizzazione e sviluppo delle reti.
9. In caso di mancata stipula, entro centoventi
giorni dall'emanazione del decreto di determinazione della
rete di trasmissione nazionale di cui al comma 7, delle
convenzioni con le societa' che dispongono delle reti di
trasmissione, le stesse sono definite e rese efficaci entro
i successivi sessanta giorni con decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su
proposta dell'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas.
Fino alla assunzione della titolarita' da parte del gestore
di cui al comma 4, i soggetti proprietari delle reti
restano responsabili della corretta manutenzione e
funzionamento delle reti e dei dispositivi di loro
proprieta'; i costi relativi possono essere riconosciuti
dal gestore della rete di trasmissione nazionale
nell'ambito della relativa convenzione. Eventuali
inadempienze o disservizi sono sanzionati dall'Autorita'
per l'energia elettrica ed il gas. L'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas controlla che i rapporti
oggetto delle convenzioni si svolgano nel rispetto delle
disposizioni in esse contenute, potendo irrogare le
sanzioni previste dall'art. 2, comma 20, lettera c), della
legge 14 novembre 1995, n. 481, nel caso in cui le
violazioni accertate pregiudichino l'accesso e l'uso a
condizioni paritetiche della rete di trasmissione
nazionale. Dei provvedimenti e delle iniziative adottate ai
sensi del presente comma viene data preventiva
comunicazione al Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato.
10. Per l'accesso e l'uso della rete di trasmissione
nazionale e' dovuto al gestore un corrispettivo determinato
indipendentemente dalla localizzazione geografica degli
impianti di produzione e dei clienti finali, e comunque
sulla base di criteri non discriminatori. La misura del
corrispettivo e' determinata dall'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas entro novanta giorni dall'entrata in
vigore del presente decreto, considerando anche gli oneri
connessi ai compiti previsti al comma 12 ed e' tale da
incentivare il gestore allo svolgimento delle attivita' di
propria competenza secondo criteri di efficienza economica.
Con lo stesso provvedimento l'Autorita' disciplina anche il
periodo transitorio fino all'assunzione della titolarita'
da parte del gestore di cui al comma 4.
11. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore
del presente decreto legislativo, con uno o piu' decreti
del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, su proposta
dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, sono
altresi' individuati gli oneri generali afferenti al
sistema elettrico, ivi inclusi gli oneri concernenti le
attivita' di ricerca e le attivita' di cui all'art. 13,
comma 2, lettera e). L'Autorita' per l'energia elettrica e
il gas provvede al conseguente adeguamento del
corrispettivo di cui al comma 10. La quota parte del
corrispettivo a copertura dei suddetti oneri a carico dei
clienti finali, in particolare per le attivita' ad alto
consumo di energia, e' definita in misura decrescente in
rapporto ai consumi maggiori.
12. Il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, con proprio provvedimento ai sensi del
comma 3 dell'art. 1, determina la cessione dei diritti e
delle obbligazioni relative all'acquisto di energia
elettrica, comunque prodotta da altri operatori nazionali,
da parte dell'ENEL S.p.a. al gestore della rete di
trasmissione nazionale. Il gestore ritira altresi'
l'energia elettrica di cui al comma 3 dell'art. 22 della
legge 9 gennaio 1991, n. 9, offerta dai produttori a prezzi
determinati dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
in applicazione del criterio del costo evitato. Con
apposite convenzioni, previa autorizzazione del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato sentita
l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, sono altresi'
ceduti al gestore, da parte dell'imprese produttrici distributrici, l'energia elettrica ed i
relativi diritti di cui al titolo IV, lettera b), del
provvedimento CIP n. 6/1992; la durata di tali convenzioni
e' fissata in otto anni a partire dalla data di messa in
esercizio degli impianti ed il prezzo corrisposto include
anche il costo evitato.
13. Dalla data di entrata in funzione del sistema di
dispacciamento di merito economico il gestore, restando
garante del rispetto delle clausole contrattuali, cede
l'energia acquisita ai sensi del comma 12 al mercato. Ai
fini di assicurare la copertura dei costi sostenuti dal
gestore, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
include negli oneri di sistema la differenza tra i costi di
acquisto del gestore e la somma dei ricavi derivanti dalla
vendita dell'energia sul mercato e dalla vendita dei
diritti di cui al comma 3 dell'art. 11.
14. L'autorizzazione alla realizzazione delle linee
dirette e' rilasciata dalle competenti amministrazioni,
previo parere del gestore per le linee di tensione
superiore a 120 kv. Il rifiuto dell'autorizzazione deve
essere debitamente motivato.
15. Il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, per gli adempimenti relativi
all'attuazione del presente decreto, puo' avvalersi, con
opportune soluzioni organizzative, del supporto tecnico del
gestore.».
«Art. 2 (Definizioni). -
1. Agli effetti del
presente decreto si applicano le definizioni di cui ai
seguenti commi.
2. Autoproduttore e' la persona fisica o giuridica
che produce energia ettrica e la utilizza in misura non
inferiore al 70% annuo per uso proprio ovvero per uso delle
societa' controllate, della societa' controllante e delle
societa' controllate dalla medesima controllante, nonche'
per uso dei soci delle societa' cooperative di produzione e
distribuzione dell'energia elettrica di cui all'art. 4,
numero 8, della legge 6 dicembre 1942, n. 1643, degli
appartenenti ai consorzi o societa' consortili costituiti
per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche
rinnovabili e per gli usi di fornitura autorizzati nei siti
industriali anteriormente alla data di entrata in vigore
del presente decreto.
3. Clienti sono le imprese o societa' di
distribuzione, gli acquirenti grossisti e gli acquirenti
finali di energia elettrica.
4. Cliente finale e' la persona fisica o giuridica
che acquista energia elettrica esclusivamente per uso
proprio.
5. Cliente grossista e' la persona fisica o
giuridica che acquista e vende energia elettrica senza
esercitare attivita' di produzione, trasmissione e
distribuzione nei Paesi dell'Unione europea.
6. Cliente idoneo e' la persona fisica o giuridica
che ha la capacita', per effetto del presente decreto, di
stipulare contratti di fornitura con qualsiasi produttore,
distributore o grossista, sia in Italia che all'estero.
7. Cliente vincolato e' il cliente finale che, non
rientrando nella categoria dei clienti idonei, e'
legittimato a stipulare contratti di fornitura
esclusivamente con il distributore che esercita il servizio
nell'area territoriale dove e' localizzata l'utenza.
8. Cogenerazione e' la produzione combinata di
energia elettrica e calore alle condizioni definite
dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, che
garantiscano un significativo risparmio di energia rispetto
alle produzioni separate.
9. Contratto bilaterale e' il contratto di fornitura
di servizi elettrici tra due operatori del mercato.
10. Dispacciamento e' l'attivita' diretta ad
impartire disposizioni per l'utilizzazione e l'esercizio
coordinati degli impianti di produzione, della rete di
trasmissione e dei servizi ausiliari.
11. Dispacciamento di merito economico e'
l'attivita' di cui al comma 10, attuata secondo ordini di
merito economico, salvo impedimenti o vincoli di rete.
12. Dispacciamento passante e' l'attivita' di cui al
comma 10, condizionata unicamente da eventuali impedimenti
o vincoli di rete.
13. Dispositivo di interconnessione e'
l'apparecchiatura per collegare le reti elettriche.
14. Distribuzione e' il trasporto e la
trasformazione di energia elettrica su reti di
distribuzione a media e bassa tensione per le consegne ai
clienti finali.
15. Fonti energetiche rinnovabili sono il sole, il
vento, le risorse idriche, le risorse geotermiche, le
maree, il moto ondoso e la trasformazione in energia
elettrica dei prodotti vegetali o dei rifiuti organici e
inorganici.
16. Linea diretta e' la linea elettrica di trasporto
che collega un centro di produzione ad un centro di
consumo, indipendentemente dal sistema di trasmissione e
distribuzione.
17. Piccola rete isolata e' ogni rete con un consumo
inferiore a 2.500 GWh nel 1996, ove meno del 5 per cento e'
ottenuto dall'interconnessione con altre reti.
18. Produttore e' la persona fisica o giuridica che
produce energia elettrica indipendentemente dalla
proprieta' dell'impianto.
19. Produzione e' la generazione di energia
elettrica, comunque prodotta.
20. Rete di trasmissione nazionale e' il complesso
delle stazioni di trasformazione e delle linee elettriche
di trasmissione ad alta tensione sul territorio nazionale
gestite unitariamente.
21. Rete interconnessa e' un complesso di reti di
trasmissione e distribuzione collegate mediante piu'
dispositivi di interconnessione.
22. Servizi ausiliari sono i servizi necessari per
la gestione di una rete di trasmissione o distribuzione
quali, esemplificativamente, i servizi di regolazione di
frequenza, riserva, potenza reattiva, regolazione della
tensione e riavviamento della rete.
23. Sistema elettrico nazionale: il complesso degli
impianti di produzione, delle reti di trasmissione e di
distribuzione nonche' dei servizi ausiliari e dei
dispositivi di interconnessione e dispacciamento ubicati
nel territorio nazionale.
24. Trasmissione e' l'attivita' di trasporto e
trasformazione dell'energia elettrica sulla rete
interconnessa ad alta tensione ai fini della consegna ai clienti, ai distributori e ai destinatari dell'energia
autoprodotta ai sensi del comma 2.
25. Utente della rete e' la persona fisica o
giuridica che rifornisce o e' rifornita da una rete di
trasmissione o distribuzione.».
- L'art. 4, n. 8), della legge 6 dicembre 1962, n.
1643 (Istituzione dell'Ente nazionale per la energia
elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti
le industrie elettriche), e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 12 dicembre 1962, n. 316, e' il seguente:
«8) non sono soggette a trasferimento all'Ente le
imprese che non abbiano prodotto oppure prodotto e
distribuito mediamente nel biennio 1959-60 piu' di 15 milioni di chilowattore per anno. Le medesime imprese
saranno soggette a trasferimento all'Ente nazionale
allorche' l'energia prodotta, oppure prodotta e
distribuita, avra' per due anni consecutivi superato i 15
milioni di chilowattore per anno.».
- L'art. 7 della legge 9 gennaio 1991, n. 10 (Norme
per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia
di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di
sviluppo delle fonti rinnovabili di energia), pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 16 gennaio 1991, n. 13,
supplemento ordinario, e' il seguente:
«Art. 7 (Norme per le imprese elettriche
minori). -
1. Il limite stabilito dall'art. 4, n. 8), della
legge 6 dicembre 1962, n. 1643, modificato dall'art. 18
della legge 29 maggio 1982, n. 308, non si applica alle
imprese produttrici e distributrici a condizione che
l'energia elettrica prodotta venga distribuita entro i
confini territoriali dei comuni gia' serviti dalle medesime
imprese produttrici e distributrici alla data di entrata in
vigore della presente legge.
2. La produzione di energia elettrica delle medesime
imprese produttrici e distributrici mediante le fonti
rinnovabili di energia di cui all'art. 1, comma 3, resta
disciplinata dalle disposizioni legislative vigenti per i
relativi impianti.
3. Il Comitato interministeriale dei prezzi (CIP),
su proposta della Cassa conguaglio per il settore
elettrico, stabilisce entro ogni anno, sulla base del
bilancio dell'anno precedente delle imprese produttrici e
distributrici di cui al comma 1, l'acconto per l'anno in
corso ed il conguaglio per l'anno precedente da
corrispondere a titolo di integrazione tariffaria alle
medesime imprese produttrici e distributrici.
4. Il CIP puo' modificare l'acconto per l'anno in
corso rispetto al bilancio dell'anno precedente delle
imprese produttrici e distributrici di cui al comma 1
qualora intervengano variazioni nei costi dei combustibili
e/o del personale che modifichino in modo significativo i
costi di esercizio per l'anno in corso delle medesime
imprese produttrici e distributrici.».
- Si riporta l'art. 9 del citato decreto legislativo
n. 79 del 1999, come modificato dalla presente legge:
«Art. 9 (L'attivita' di distribuzione). -
1. Le
imprese distributrici hanno l'obbligo di connettere alle
proprie reti tutti i soggetti che ne facciano richiesta,
senza compromettere la continuita' del servizio e purche'
siano rispettate le regole tecniche nonche' le
deliberazioni emanate dall'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas in materia di tariffe, contributi ed
oneri. Le imprese distributrici operanti alla data di
entrata in vigore del presente decreto, ivi comprese, per
la quota diversa dai propri soci, le societa' cooperative
di produzione e distribuzione di cui all'art. 4, n. 8,
della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, continuano a svolgere
il servizio di distribuzione sulla base di concessioni
rilasciate entro il 31 marzo 2001 dal Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e aventi
scadenza il 31 dicembre 2030. Con gli stessi provvedimenti
sono individuati i responsabili della gestione, della
manutenzione e, se necessario, dello sviluppo delle reti di
distribuzione e dei relativi dispositivi di
interconnessione, che devono mantenere il segreto sulle
informazioni commerciali riservate; le concessioni
prevedono, tra l'altro, misure di incremento
dell'efficienza energetica degli usi finali di energia
secondo obiettivi quantitativi determinati con decreto del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
di concerto con il Ministro dell'ambiente entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
2. Con regolamento del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, adottato ai sensi dell'art.
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite la
Conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e l'Autorita'
dell'energia elettrica e il gas, sono stabiliti le
modalita', le condizioni e i criteri, ivi inclusa la
remunerazione degli investimenti realizzati dal precedente
concessionario, per le nuove concessioni da rilasciare alla
scadenza del 31 dicembre 2030, previa delimitazione
dell'ambito, comunque non inferiore al territorio comunale
e non superiore a un quarto di tutti i clienti finali.
Detto servizio e' affidato sulla base di gare da indire,
nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in
materia di appalti pubblici, non oltre il quinquennio
precedente la medesima scadenza.
3. Al fine di razionalizzare la distribuzione
dell'energia elettrica, e' rilasciata una sola concessione
di distribuzione per ambito comunale. Nei comuni ove, alla
data di entrata in vigore del presente decreto, sono
operanti piu' distributori, questi ultimi, attraverso le
normali regole di mercato, adottano le opportune iniziative
per la loro aggregazione e sottopongono per approvazione le
relative proposte al Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato entro il 31 marzo 2000; ove lo stesso
Ministro non si esprima entro il termine di sessanta giorni
le stesse proposte si intendono approvate. Il medesimo
Ministro ed il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica promuovono la predetta
aggregazione, anche attraverso specifici accordi di
programma.
4. Per la finalita' di cui al comma 3 ed ai fini del
mantenimento del pluralismo nell'offerta di servizi e del
rafforzamento di soggetti imprenditoriali anche nella
prospettiva dell'estensione del mercato della
distribuzione, in assenza della proposta di cui al predetto
comma 3 ovvero nel caso che essa sia motivamente respinta
dal Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, le societa' di distribuzione partecipate
dagli enti locali possono chiedere all'ENEL S.p.a. la
cessione dei rami d'azienda dedicati all'esercizio
dell'attivita' di distribuzione nei comuni nei quali le
predette societa' servono almeno il venti per cento delle
utenze. Ai fini della suddetta cessione, che avviene entro
il 31 marzo 2001, la consistenza dei beni, il loro valore e
le unita' di personale da trasferire sono determinati
d'accordo tra le parti; in mancanza di accordo entro il
30 settembre 2000, si provvede alle relative determinazioni
attraverso tre qualificati soggetti terzi di cui due
indicati rispettivamente da ciascuna delle parti, che ne
sopportano i relativi oneri, ed il terzo, i cui oneri sono
a carico della parte che chiede la cessione, dal presidente
del tribunale territorialmente competente, che operano
secondo sperimentate metodologie finanziarie che tengano
conto dei valori di mercato. Salvo diverso accordo tra le
parti la cessione avviene sulla base delle suddette
determinazioni.
5. Allo stesso fine di cui al comma 3 relativamente
ad ambiti territoriali contigui, entro un anno dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, le societa'
degli enti locali aventi non meno di 100.000 clienti finali
possono richiedere al Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato di avvalersi delle procedure
di cui al medesimo comma 3. Il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato si esprime motivatamente entro
il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento
della richiesta; ove il Ministro non si esprima entro tale
termine, la richiesta si intende accolta.
Le predette societa' sono in ogni caso ammesse alle
procedure di cui al comma 3 qualora abbiano un numero di
clienti finali non inferiore a un quarto del totale dei
clienti finali compresi nel bacino territoriale oggetto
della richiesta.
6. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
stabilisce i criteri e i parametri economici per la
determinazione del canone annuo da corrispondere agli
eventuali proprietari di reti di distribuzione ai quali non sia assegnata la relativa concessione. Il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato puo'
ripartire o modificare la concessione rilasciata, previo
consenso del concessionario.
7. I soggetti titolari di concessioni di
distribuzione possono costituire una o piu' societa' per
azioni, di cui mantengono il controllo e a cui
trasferiscono i beni e i rapporti in essere, le attivita' e
le passivita' relativi alla distribuzione di energia
elettrica e alla vendita ai clienti vincolati. L'Autorita'
per l'energia elettrica e il gas provvede ad emanare i
criteri per le opportune modalita' di separazione
gestionale e amministrativa delle attivita' esercitate
dalle predette societa'.».
- L'art. 17, comma 5, del decreto legislativo
23 maggio 2000, n. 164, e' il seguente:
«Art. 17 (Attivita' di vendita ai clienti finali). -
1-4. (Omissis).
5. Per motivi di continuita' del servizio, o su
segnalazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il
gas, con decreto del Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato le imprese distributrici
possono essere autorizzate in via eccezionale a svolgere transitoriamente l'attivita' di vendita ai clienti finali
nell'area di loro operativita'. Tale attivita' e'
esercitata a condizioni e modalita' stabilite
dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas.».
- Si riporta il comma 4 dell'art. 28 e l'art. 36 del
decreto legislativo n. 164 del 2000:
«4. Il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato puo' svolgere un ruolo di promozione delle
iniziative del settore e puo', entro il 31 dicembre 2002 e
solo ai fini della sicurezza del sistema, intervenire con
propri provvedimenti per garantire la tempestiva e
funzionale attuazione degli adempimenti necessari alla fase
di transizione del sistema.».
«Art. 36 (Norme transitorie). -
1. Ai fini della
sicurezza del sistema nazionale del gas e dell'attuazione
della transizione dello stesso ai nuovi assetti il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nella
fase di transizione, entro due anni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto emana apposite direttive per
garantire la tempestiva e funzionale attuazione degli
adempimenti necessari.».
- L'art. 2, comma 1, lettera ee), del decreto
legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e' il seguente:
«ee) "sistema»" le reti di trasporto, di
distribuzione, gli stoccaggi e gli impianti di GNL ubicati
nel territorio nazionale e nelle zone marine soggette al
diritto italiano in base ad atti internazionali di
proprieta' o gestiti dalle imprese di gas naturale,
compresi gli impianti che forniscono servizi accessori,
nonche' quelli di imprese collegate necessari per dare
accesso al trasporto e alla distribuzione;».
- Si riporta l'art. 16 del citato decreto
legislativo n. 164 del 2000, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 16 (Obblighi delle imprese di
distribuzione). -
1. Le imprese di distribuzione di gas
naturale svolgono anche l'attivita' di dispacciamento sulla
propria rete.
2. Le imprese di distribuzione di gas naturale hanno
l'obbligo di allacciare i clienti, che ne facciano
richiesta, che abbiano sede nell'ambito dell'area
territoriale alla quale si riferisce l'affidamento sulla
base del quale esse operano, purche' esista la capacita'
del sistema di cui dispongono e le opere necessarie
all'allacciamento del cliente siano tecnicamente ed
economicamente realizzabili in base a criteri stabiliti con
delibera dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, nel rispetto degli obblighi di universalita' del
servizio pubblico.
3. In caso di rifiuto l'utente ne informa
l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas che, sentita
l'impresa che ha espresso il rifiuto, e qualora verifichi
una violazione dei criteri di cui al comma 2, puo' imporre
alla stessa impresa di procedere all'allacciamento. Sono
fatti salvi i poteri e le attribuzioni dell'Autorita'
garante della concorrenza e del mercato.
4. Le imprese di distribuzione perseguono il
risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili.
Gli obiettivi quantitativi nazionali, definiti in coerenza
con gli impegni previsti dal protocollo di Kyoto, ed i
principi di valutazione dell'ottenimento dei risultati sono
individuati con decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro
dell'ambiente, sentita la Conferenza unificata, da emanare
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto. Gli obiettivi regionali e le relative modalita' di
raggiungimento, utilizzando anche lo strumento della
remunerazione delle iniziative di cui al comma 4 dell'art.
23, nel cui rispetto operano le imprese di distribuzione,
sono determinati con provvedimenti di pianificazione
energetica regionale, sentiti gli organismi di raccordo
regione-autonomie locali. In sede di Conferenza unificata
e' verificata annualmente la coerenza degli obiettivi
regionali con quelli nazionali.
5. (abrogato).
6. Le imprese di distribuzione di gas naturale
sospendono altresi' la fornitura di gas agli impianti su
richiesta dell'ente locale competente per i controlli ai
sensi dell'art. 31, comma 3, della legge 9 gennaio 1991, n.
10, motivata dalla riscontrata non conformita'
dell'impianto alle norme o dal reiterato rifiuto del
responsabile dell'impianto a consentire i controlli di cui
alla citata legge n. 10 del 1991.
7. Per quanto non espressamente previsto dal
presente decreto in materia di distribuzione si applicano
le norme vigenti in materia di servizi pubblici locali.».
- L'art. 1, comma 2, del decreto-legge 25 settembre
1997, n. 324 (Ulteriori interventi in materia di incentivi
per la rottamazione), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
26 settembre 1997, n. 225, e convertito, con modificazioni,
dalla legge 25 novembre 1997, n. 403 (Gazzetta Ufficiale
26 novembre 1997, n. 276), cosi' come modificato dalla
presente legge, e' il seguente:
«Art. 1 (Incentivi per la rottamazione). -
1.
(Omissis).
2. A decorrere dal 1° ottobre 1997, il contributo
per gli acquisti di cui all'art. 29 del citato
decreto-legge n. 669 del 1996 e' riconosciuto, per gli
autoveicoli con trazione elettrica, fino all'importo
massimo di L. 3.500.000. Nei limiti di importo di lire 30
miliardi a valere sulle disponibilita' finanziarie di cui
al comma 3, il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato determina, con proprio decreto, priorita',
criteri, modalita', durata ed entita' delle agevolazioni a
partire dal 1° agosto 1998 per gli autoveicoli alimentati a
metano o a gas di petrolio liquefatto (GPL). Tale decreto
dovra' determinare altresi' agevolazioni per
l'installazione di impianti di alimentazione a metano o a
GPL effettuata entro tre anni successivi alla data di
immatricolazione dell'autoveicolo purche' quest'ultima
abbia avuto luogo a partire dal 1° agosto 1997.».
- L'art. 1, comma 1 del decreto-legge 7 febbraio
2002, n. 7, (Misure urgenti per garantire la sicurezza del
sistema elettrico nazionale publicato nella Gazzetta
Ufficiale 9 febbraio 2002, n. 34, e convertito, con
modificazioni, dall'art. 1, della legge 9 aprile 2002, n.
55 (Gazzetta Ufficiale 10 aprile 2002, n. 84), e' il
seguente:
«Art. 1 (Misure urgenti per garantire la sicurezza
del sistema elettrico nazionale). -
1. Al fine di evitare
il pericolo di interruzione di fornitura di energia
elettrica su tutto il territorio nazionale e di garantire
la necessaria copertura del fabbisogno nazionale, sino alla
determinazione dei principi fondamentali della materia in
attuazione dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione,
e comunque non oltre il 31 dicembre 2003, previa intesa in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
la costruzione e l'esercizio degli impianti di energia
elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, gli
interventi di modifica o ripotenziamento, nonche' le opere
connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio
degli stessi, sono dichiarati opere di pubblica utilita' e
soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dal
Ministero delle attivita' produttive, la quale sostituisce
autorizzazioni, concessioni ed atti di assenso comunque
denominati, previsti dalle norme vigenti, fatto salvo
quanto previsto al comma 4, costituendo titolo a costruire
e ad esercire l'impianto in conformita' al progetto
approvato. Resta fermo il pagamento del diritto annuale di
cui all'art. 63, commi 3 e 4, del testo unico delle
disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre
1995, n. 504, e successive modificazioni.».
- L'art. 1, comma 3, del decreto-legge 22 ottobre
1992, n. 415 (Modifiche della legge 1° marzo 1986, n. 64,
in tema di disciplina organica dell'intervento
straordinario nel Mezzogiorno), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 22 ottobre 1992, n. 249, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e' il
seguente:
«3. Restano ferme le disposizioni della legge
1° marzo 1986, n. 64, per gli interventi di agevolazione
alle attivita' produttive che alla data di entrata in
vigore del decreto-legge 14 agosto 1992, n. 363,
risultavano:
a) inseriti nei contratti di programma gia'
approvati dal CIPI o negli accordi di programma stipulati
ai sensi dell'art. 7 della legge 1° marzo 1986, n. 64;
b) deliberati in linea tecnica dall'Agenzia per la
promozione dello sviluppo del Mezzogiorno;
c) relativi a centri di ricerca e progetti di
ricerca, non inclusi nei contratti di programma, per i
quali e' stato emanato il provvedimento di ammissibilita';
d) deliberati dalle regioni meridionali o dagli
istituti di credito convenzionati con le regioni stesse ai
sensi dell'art. 9, comma 14, della legge 1° marzo 1986, n.
64, fino alla concorrenza massima di lire 200 miliardi
dello stanziamento previsto dal comma 1 del presente
articolo;
e) richiesti con domanda acquisita dagli organismi
abilitati anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legge 14 agosto 1992, n. 363, ivi comprese quelle
riferite ad iniziative indotte dalla realizzazione dei
contratti di programma e degli accordi di programma,
purche' siano stati avviati a realizzazione gli
investimenti alla predetta data ovvero riguardino
investimenti per i quali risulta stipulato il contratto di
locazione finanziaria con le societa' convenzionate, quelli
deliberati o approvati dagli istituti di credito
abilitati.».
- La legge 21 dicembre 2001, n. 443 (Delega al
Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti
produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio
delle attivita' produttive), e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 27 dicembre 2001, n. 299, supplemento ordinario.
- L'art. 8 della legge 24 novembre 2000, n. 340
(Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi - legge di
semplificazione 1999), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
24 novembre 2000, n. 275, e' il seguente:
«Art. 8 (Utilizzo di siti industriali per la sicurezza e l'approvvigionamento strategico dell'energia).-
1. L'uso o il riutilizzo di siti industriali per
l'installazione di impianti destinati al miglioramento del
quadro di approvvigionamento strategico dell'energia, della
sicurezza e dell'affidabilita' del sistema, nonche' della
flessibilita' e della diversificazione dell'offerta, e'
soggetto ad autorizzazione del Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, di concerto con il
Ministero dell'ambiente, d'intesa con la regione
interessata. Ai fini della procedura di cui al presente
articolo, per impianti si intendono i rigassificatori di
gas naturale liquido. Il soggetto richiedente
l'autorizzazione deve allegare alla richiesta di
autorizzazione un progetto preliminare.
2. Il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato svolge l'istruttoria nominando il
responsabile unico del procedimento che convoca la
conferenza di servizi di cui alla legge 7 agosto 1990, n.
241, come modificata dalla presente legge. L'istruttoria si
conclude in ogni caso nel termine di centottanta giorni
dalla data di presentazione della richiesta.
3. Il soggetto richiedente l'autorizzazione,
contemporaneamente alla presentazione del progetto
preliminare di cui al comma 1, presenta al Ministero
dell'ambiente uno studio di impatto ambientale attestante
la conformita' del progetto medesimo alla vigente normativa
in materia di ambiente. Il Ministero dell'ambiente nel
termine di sessanta giorni concede il nulla osta alla
prosecuzione del procedimento, ove ne sussistano i
presupposti.
4. Qualora l'esito della conferenza di servizi
comporti la variazione dello strumento urbanistico, la
determinazione costituisce proposta di variante sulla
quale, tenuto conto delle osservazioni, delle proposte e
delle opposizioni formulate dagli aventi titolo ai sensi
della legge 17 agosto 1942, n. 1150, si pronuncia
definitivamente entro novanta giorni il consiglio comunale.
Decorso inutilmente tale termine, la determinazione della
conferenza di servizi equivale ad approvazione della
variazione dello strumento urbanistico.
5. Nei casi disciplinati dal presente articolo, il
procedimento si conclude con un unico provvedimento di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio degli
impianti e delle opere annesse, adottato con decreto del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
di concerto con il Ministro dell'ambiente, d'intesa con la
regione interessata. In assenza del nulla osta di cui al
comma 3, la decisione e' rimessa al Consiglio dei Ministri
che provvede ai sensi dell'art. 14-quater, comma 3, della
legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 12
della presente legge.»..
- L'art. 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784
(Norme per la ricapitalizzazione della GEPI, per la
razionalizzazione e il potenziamento dell'industria
chimica, per la salvaguardia dell'unita' funzionale, della
continuita' della produzione della gestione degli impianti
del gruppo Liquigas-Liquichimica e per la realizzazione del
progetto di metanizzazione), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 28 novembre 1980, n. 327, e' il seguente:
«Art. 11. - Entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di intesa con il Ministro per gli interventi straordinari per il Mezzogiorno, sentito il comitato dei rappresentanti delle regioni meridionali, l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e la Confederazione italiana dei servizi pubblici degli enti locali (CISPEL), il CIPE approva la prima fase del programma generale della metanizzazione del Mezzogiorno, con l'indicazione dei comuni rientranti nei territori di cui all'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi per il Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, interessati all'attuazione del programma medesimo, nonche' dei tempi di realizzazione delle opere. Il programma generale dovra' essere approvato dal CIPE con la stessa procedura di cui al precedente comma entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge. Per l'attuazione del programma di cui ai commi precedenti e' autorizzata la spesa di lire 605 miliardi destinata alle seguenti finalita':
a) promozione delle reti di distribuzione urbana e
territoriale del metano per l'utilizzazione di questo nei
territori di cui all'art. 1 del testo unico delle leggi
sugli interventi per il Mezzogiorno, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218;
b) assistenza tecnica e fmanziaria in favore dei
comuni e loro consorzi ai fini della realizzazione delle
reti, di cui alla precedente lettera a), nonche' della
trasformazione o dell'ampliamento a tali fini delle reti
esistenti;
c) concessione ai comuni o loro consorzi di
contributi per la realizzazione o la trasformazione o
l'ampliamento delle opere di cui alla precedente lettera
a).
A tal fine e' autorizzata:
1) la concessione ai comuni e loro consorzi di
contributi in conto capitale, fino ad un massimo del 30 per
cento della spesa preventiva per le opere e le finalita'
indicate dal precedente comma;
2) la concessione ai comuni e loro consorzi di contributi sugli interessi per l'assunzione di mutui ventennali al tasso del 3 per cento per un ulteriore ammontare fino al 20 per cento della spesa per le opere indicate dal precedente comma. In sostituzione dei contributi sugli interessi, i comuni e loro consorzi possono richiedere l'erogazione di un contributo in conto capitale dello stesso ammontare del contributo in conto interessi determinato in valore attuale secondo le modalita' fissate con decreto del Ministro del tesoro;
3) la concessione all'ENI di contributi in conto
capitale, nel limite massimo del 40 per cento della spesa
preventivata, per la realizzazione di adduttori secondari
aventi caratteristiche di infrastrutture pubbliche e che
rivestono particolare importanza ai fini dell'attuazione
del programma generale della metanizzazione del
Mezzogiorno, come previsto dal primo comma del presente
articolo, per un importo complessivo di lire 100 miliardi.
La individuazione degli adduttori secondari da
ammettere a contributo avviene contestualmente e con le
procedure previste dal primo comma.
I criteri e le modalita' per la concessione dei
mutui di cui al numero 2) del quarto comma del presente
articolo, fermo il principio che le annualita' di
ammortamento decorrono, a carico dei comuni, o dei consorzi
dei comuni, a far tempo dal 1° gennaio dell'anno successivo
a quello effettivo di inizio dell'esercizio per le nuove
reti o di completamento delle opere di trasformazione o di
ampliamento per le reti esistenti, sono fissati, sentito il
parere del comitato dei rappresentanti delle regioni
meridionali, l'ANCI e la CISPEL, con decreto del Ministro
del tesoro.
In sede di approvazione del programma di cui al
primo comma del presente articolo, il CIPE stabilisce la
ripartizione delle somme da destinare ai contributi
previsti rispettivamente dai numeri 1) e 2) del quarto
comma del presente articolo e le procedure per la
concessione dei contributi indicati nel citato numero 1).
Il CIPE, nel determinare i criteri e le modalita'
per la concessione delle provvidenze previste dal presente
articolo, deve altresi' stabilire le modalita' per la
concessione ai comuni e ai loro consorzi di un mutuo da
parte della Cassa depositi e prestiti ogni volta che le
provvidenze disposte con la presente legge ed altre
eventuali previste da leggi nazionali o regionali, o da
interventi comunitari, non garantiscono il finanziamento
totale delle opere da realizzare.
L'art. 31 della legge 24 aprile 1980, n. 146, e'
abrogato.
I termini previsti dalle vigenti disposizioni
legislative, nazionali o regionali, per l'approvazione degli
atti dei comuni e dei loro consorzi riguardanti la
realizzazione del programma di metanizzazione nei
rispettivi ambiti territoriali sono ridotti alla meta'.
I comuni e i loro consorzi che alla data di entrata
in vigore della presente legge abbiano deliberato di
concedere a terzi la gestione del servizio e che per la
realizzazione di nuove reti di distribuzione o la
trasformazione o l'ampliamento di reti esistenti intendano
ottenere i contributi e i mutui previsti dalla presente
legge, nell'adottare le relative deliberazioni debbono
adeguare, in quanto necessario, le concessioni per tener
conto dei benefici assicurati ai comuni dalle presenti
norme.
I comuni, singoli o associati, compresi nei
programmi di metanizzazione, che alla data di entrata in
vigore della presente legge dispongono di un servizio di
distribuzione di gas per usi civili dato in concessione a
terzi, e che intendano trasformare gli impianti o ampliare
la rete di distribuzione, ove deliberino, per la scadenza
normale o per diritto contrattuale, l'assunzione del
servizio in gestione attraverso preesistenti aziende
municipalizzate per i servizi, ovvero preesistenti o nuove
forme associative intercomunali, in ogni caso con
riferimento a bacini di utenza, hanno diritto, oltre alle
provvidenze previste dalla presente legge, ad ottenere
dalla Cassa depositi e prestiti, il mutuo necessario alla
copertura degli oneri che, a norma di legge e di contratto,
essi sono tenuti a sostenere. Ove i comuni non dispongano
delle delegazioni necessarie alla contrazione del mutuo,
viene concessa, con decreto del Ministro del tesoro, la
garanzia dello Stato, nel limite del 50 per cento
dell'ammontare del mutuo.
Le provvidenze di cui al presente articolo sono
concesse sulla base dei criteri e delle modalita' fissate
dal CIPE con decreto del Ministro del tesoro, previa
istruttoria tecnica della Cassa per il Mezzogiorno.
I contributi in conto capitale nonche' quelli
concessi dal Fondo europeo di sviluppo regionale sono
erogati dalla Cassa depositi e prestiti che a tal fine
istituisce apposita contabilita' separata alla quale sono
versati, con distinta imputazione, i necessari mezzi finanziari con decreto del Ministro del tesoro.
I contributi sono erogati ogni qualvolta
l'avanzamento dell'opera raggiunge una entita' non
inferiore al trenta per cento del complesso dell'opera stessa ed in misura corrispondente allo stato di
avanzamento.
Nell'ipotesi che i comuni o loro consorzi si
avvalgano di societa' concessionarie per la gestione del
servizio oltre che per la costruzione della rete, lo stato
di avanzamento, comunque certificato dal comune, e'
presentato dal legale rappresentante della societa', sotto
la sua personale responsabilita', corredato da una
dichiarazione resa da un tecnico competente iscritto negli
appositi albi professionali. In tal caso l'erogazione dei
contributi ha luogo dietro prestazione ai comuni o loro
consorzi di una idonea garanzia per il completamento della
parte dell'opera non coperta dai contributi.
Per le societa' concessionarie a partecipazione
statale o regionale la garanzia e' rappresentata da una
dichiarazione dell'ente a partecipazione statale cui fa
capo la societa' o della regione.
In attesa del definitivo utilizzo dei mezzi
finanziari acquisiti e da acquisire dal Fondo europeo di
sviluppo regionale sull'adduttore principale e le bretelle
economicamente forti di cui al numero 8 della delibera del
CIPE del 27 febbraio 1981, detti mezzi finanziari sono
messi a disposizione della Cassa depositi e prestiti per il
loro temporaneo impiego allo scopo di accelerare la
realizzazione delle opere previste dal presente articolo,
ivi compresi gli adduttori secondari aventi caratteristiche
di infrastrutture pubbliche.
Il Ministro del tesoro, anche in deroga all'art. 2
della legge 26 novembre 1975, n. 748, stabilisce con propri
decreti le modalita' per la messa a disposizione dei
predetti mezzi finanziari presso la Cassa depositi e
prestiti, nonche' i criteri, le misure e le modalita' per
la concessione delle citate anticipazioni e per il loro
reintegro a valere sui contributi di cui al precedente
comma.
La Cassa depositi e prestiti puo' affidare con
apposite convenzioni ad istituti ed aziende di credito l'istruttoria delle domande di' erogazione delle
agevolazioni di cui al presente articolo.
Al fine di incentivarne l'impiego, il gas metano
usato come combustibile per usi civili nei territori di cui
al primo comma del presente articolo e' esente dall'imposta
di consumo, istituita con l'art. 10 del decreto-legge
7 febbraio 1977, n. 15, convertito, con modificazioni,
nella legge 7 aprile 1977, n. 102.
Il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, d'intesa con il Ministro per gli
interventi straordinari nel Mezzogiorno, entro il 30 giugno
di ogni anno e sino alla completa attuazione del programma
di metanizzazione del Mezzogiorno, presenta al Parlamento
una dettagliata relazione sullo stato di attuazione del
programma.
L'autorizzazione di spesa di lire 605 miliardi sara'
iscritta, negli anni finanziari dal 1980 al 1982, in
apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero
del tesoro. Per l'anno finanziario 1980 lo stanziamento
resta determinato in lire 190 miliardi.».
- Si riporta l'art. 1 della legge n. 416 del 1998
(Modifiche alla legge 31 marzo 1998, n. 73, recante
disposizioni per accelerare la realizzazione del programma
di metanizzazione del Mezzogiorno, gli interventi nelle
aree depresse, nonche' il completamento dei progetti FIO),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 dicembre 1998, n 284:
«Art. 1. - 1. La documentazione di collaudo di cui
al comma 5 dell'art. 2 della legge 31 marzo 1998, n. 73,
deve, a pena di decadenza delle agevolazioni, essere
trasmessa al Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato per l'istruttoria finale entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Per gli interventi non ultimati entro il
31 dicembre 1996 di cui al comma 6 dell'art. 2 della legge
31 marzo 1998, n. 73, i lavori possono essere completati
con presentazione della documentazione da cui risulti lo
stato finale della spesa al Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, ai sensi del decreto
legislativo 3 aprile 1993, n. 96, entro trenta mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge.
3. (Omissis).
4. Per i progetti per i quali non sia stato
presentato lo stato finale di spesa di cui al comma 6
dell'art. 2 della legge 31 marzo 1998, n. 73, entro trenta
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
e' dichiarata la decadenza, con decreto del Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di
concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, dei relativi finanziamenti nazionali e
comunitari. Analogamente si provvede qualora la
documentazione di collaudo non sia trasmessa al Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro
quarantadue mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
5. Il comma 7 dell'art. 2 della legge 31 marzo 1998,
n. 73, e' abrogato.
6. Le istanze di cui al comma 8 dell'art. 2 della
legge 31 marzo 1998, n. 73, devono pervenire al Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge.».
- Si riporta l'art. 15 del citato decreto
legislativo n. 164 del 2000 come modificato dalla presente
legge:
«Art. 15 (Regime di transizione nell'attivita' di
distribuzione). -
1. Entro il 1° gennaio 2003 sono adottate
dagli enti locali le deliberazioni di adeguamento alle
disposizioni del presente decreto. Tale adeguamento avviene
mediante l'indizione di gare per l'affidamento del servizio
ovvero attraverso la trasformazione delle gestioni in
societa' di capitali o in societa' cooperative a
responsabilita' limitata, anche tra dipendenti. Detta
trasformazione puo' anche comportare il frazionamento
societario. Ove l'adeguamento di cui al presente comma non
avvenga entro il termine indicato, provvede nei successivi
tre mesi, anche attraverso la nomina di un proprio
delegato, il rappresentante dell'ente titolare del
servizio. Per gestioni associate o per ambiti a dimensione
sovracomunale, in caso di inerzia, la regione procede
all'affidamento immediato del servizio mediante gara,
nominando a tal fine un commissario ad acta.
2. La trasformazione in societa' di capitali delle
aziende che gestiscono il servizio di distribuzione gas
avviene con le modalita' di cui all'art. 17, commi 51, 52,
53, 56 e 57, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Le stesse
modalita' si applicano anche alla trasformazione di aziende
consortili, intendendosi sostituita al consiglio comunale
l'assemblea consortile. In questo caso le deliberazioni
sono adottate a maggioranza dei componenti; gli enti locali
che non intendono partecipare alla societa' hanno diritto
alla liquidazione sulla base del valore nominale iscritto a
bilancio della relativa quota di capitale. L'ente titolare
del servizio puo' restare socio unico delle societa' di cui
al presente comma per un periodo non superiore a due anni
dalla trasformazione.
3. Per la determinazione della quota di capitale
sociale spettante a ciascun ente locale, socio della
societa' risultante dalla trasformazione delle aziende
consortili, si tiene conto esclusivamente dei criteri di
ripartizione del patrimonio previsti per il caso di
liquidazione dell'azienda consortile.
4. Con riferimento al servizio di distribuzione del
gas, l'affidamento diretto a societa' controllate dall'ente
titolare del servizio prosegue per i periodi indicati ai
commi 5 e 6, anche nel caso in cui l'ente locale, per
effetto di operazioni di privatizzazione, abbia perduto il
controllo della societa'.
5. Per l'attivita' di distribuzione del gas, gli
affidamenti e le concessioni in essere alla data di entrata
in vigore del presente decreto, nonche' quelli alle
societa' derivate dalla trasformazione delle attuali
gestioni, proseguono fino alla scadenza stabilita, se
compresa entro i termini previsti dal comma 7 per il
periodo transitorio. Gli affidamenti e le concessioni in
essere per i quali non e' previsto un termine di scadenza
e' previsto un termine che supera il periodo transitorio,
proseguono fino al completamento del periodo transitorio
stesso. In quest'ultimo caso, ai titolari degli affidamenti
e delle concessioni in essere e' riconosciuto un rimborso,
a carico del nuovo gestore ai sensi del comma 8 dell'art.
14, calcolato nel rispetto di quanto stabilito nelle
convenzioni o nei contratti e, per quanto non desumibile
dalla volonta' delle parti, con i criteri di cui alle
lettere a) e b) dell'art. 24 del regio decreto 15 ottobre
1925, n. 2578. Resta sempre esclusa la valutazione del
mancato profitto derivante dalla conclusione anticipata del
rapporto di gestione.
6. Decorso il periodo transitorio, l'ente locale
procede all'affidamento del servizio secondo le modalita'
previste dall'art. 14.
7. Il periodo transitorio di cui al comma 5 e'
fissato in cinque anni a decorrere dal 31 dicembre 2000.
Tale periodo puo' essere incrementato, alle condizioni
sotto indicate, in misura non superiore a:
a) un anno nel caso in cui, almeno un anno prima
dello scadere dei cinque anni, si realizzi una fusione
societaria che consenta di servire un'utenza
complessivamente non inferiore a due volte quella
originariamente servita dalla maggiore delle societa'
oggetto di fusione;
b) due anni nel caso in cui, entro il termine di
cui alla lettera a), l'utenza servita risulti superiore a
centomila clienti finali, o il gas naturale distribuito
superi i cento milioni di metri cubi all'anno, ovvero
l'impresa operi in un ambito corrispondente almeno
all'intero territorio provinciale;
c) due anni nel caso in cui, entro il termine di
cui alla lettera a), il capitale privato costituisca almeno
il 40% del capitale sociale.
8. (abrogato).
9. Gli affidamenti e le concessioni in essere alla
data di entrata in vigore del presente decreto sono
mantenuti per la durata in essi stabilita ove questi siano
stati attribuiti mediante gara, e comunque per un periodo
non superiore a dodici anni a partire dal 31 dicembre 2000.
10. I soggetti titolari degli affidamenti o delle
concessioni di cui al comma 5 del presente articolo possono
partecipare alle gare indette a norma dell'art. 14, comma
1, senza limitazioni. Per i soggetti che devono essere
costituiti o trasformati ai sensi dei commi 1, 2, e 3 del
presente articolo, la partecipazione alle gare e'
consentita apartire dalla data dell'avvenuta costituzione
o trasformazione.
10-bis. Per le concessioni e gli affidamenti in
essere per la realizzazione delle reti e la gestione della
distribuzione del gas metano ai sensi dell'art. 11 della
legge 28 novembre 1980, n. 784, e successive modificazioni,
e dell'art. 9 della legge 7 agosto 1997, n. 266, come
modificato dall'art. 28 della legge 17 maggio 1999, n. 144,
il periodo transitorio disciplinato dal comma 7 e il
periodo di cui al comma 9 del presente articolo decorrono,
tenuto conto del tempo necessario alla costruzione delle
reti, decorsi quattro anni dalla data di entrata in vigore
del decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica i concessione del contributo.».
- L'art. 14 del decreto legislativo 23 maggio 2000,
n. 164, e' il seguente:
«Art. 14 (Attivita' di distribuzione). -
1. L'attivita' di distribuzione di gas naturale e' attivita' di servizio pubblico. Il servizio e' affidato esclusivamente mediante gara per periodi non superiori a dodici anni. Gli enti locali che affidano il servizio, anche in forma associata, svolgono attivita' di indirizzo, di vigilanza, di programmazione e di controllo sulle attivita' di distribuzione, ed i loro rapporti con il gestore del servizio sono regolati da appositi contratti di servizio, sulla base di un contratto tipo predisposto dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas ed approvato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Ai fini del presente decreto, per enti locali si
intendono comuni, unioni di comuni e comunita' montane.
3. Nell'ambito dei contratti di servizio di cui al
comma 1 sono stabiliti la durata, le modalita' di
espletamento del servizio, gli obiettivi qualitativi,
l'equa distribuzione del servizio sul territorio, gli
aspetti economici del rapporto, i diritti degli utenti, i
poteri di verifica dell'ente che affida il servizio, le
conseguenze degli inadempimenti, le condizioni del recesso
anticipato dell'ente stesso per inadempimento del gestore
del servizio.
4. Alla scadenza del periodo di affidamento del
servizio, le reti, nonche' gli impianti e le dotazioni
dichiarati reversibili, rientrano nella piena
disponibilita' dell'ente locale. Gli stessi beni, se
realizzati durante il periodo di affidamento, sono
trasferiti all'ente locale alle condizioni stabilite nel
bando di gara e nel contratto di servizio.
5. Alle gare di cui al comma 1 sono ammesse, senza
limitazioni territoriali, societa' per azioni o a
responsabilita' limitata, anche a partecipazione pubblica,
e societa' cooperative a responsabilita' limitata, sulla
base di requisiti oggettivi, proporzionati e non
discriminatori, con la sola esclusione delle societa',
delle loro controllate, controllanti e controllate da una
medesima controllante, che, in Italia o in altri Paesi
dell'Unione europea, gestiscono di fatto, o per
disposizioni di legge, di atto amministrativo o per
contratto, servizi pubblici locali in virtu' di affidamento
diretto o di una procedura non ad evidenza pubblica. Alle
gare sono ammessi inoltre i gruppi europei di interesse
economico.
6. Nel rispetto degli standard qualitativi,
quantitativi, ambientali, di equa distribuzione sul
territorio e di sicurezza, la gara e' aggiudicata sulla
base delle migliori condizioni economiche e di prestazione
del servizio, del livello di qualita' e sicurezza, dei
piani di investimento per lo sviluppo e il potenziamento
delle reti e degli impianti, per il loro rinnovo e
manutenzione, nonche' dei contenuti di innovazione
tecnologica e gestionale presentati dalle imprese
concorrenti. Tali elementi fanno parte integrante del
contratto di servizio.
7. Gli enti locali avviano la procedura di gara non
oltre un anno prima della scadenza dell'affidamento, in
modo da evitare soluzioni di continuita' nella gestione del
servizio. Il gestore uscente resta comunque obbligato a
proseguire la gestione del servizio, limitatamente
all'ordinaria amministrazione, fino alla data di decorrenza
del nuovo affidamento. Ove l'ente locale non provveda entro
il termine indicato, la regione, anche attraverso la nomina
di un commissario ad acta, avvia la procedura di gara.
8. Il nuovo gestore, con riferimento agli
investimenti realizzati secondo il piano degli investimenti
oggetto del precedente affidamento o concessione, e' tenuto
a subentrare nelle garanzie e nelle obbligazioni relative
ai contratti di finanziamento in essere o ad estinguere
queste ultime e a corrispondere una somma al distributore
uscente in misura pari all'eventuale valore residuo degli
ammortamenti di detti investimenti risultanti dai bilanci
del gestore uscente e corrispondenti ai piani di
ammortamento oggetto del precedente affidamento, al netto
degli eventuali contributi pubblici a fondo perduto.
L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, con proprio
provvedimento, stabilisce, in coerenza col sistema
tariffario, le modalita' dell'eventuale rivalutazione del
suddetto valore residuo in relazione all'andamento dei
prezzi.
9. Gli oneri gravanti sul nuovo gestore ai sensi del
comma 8 sono indicati nel bando di gara. Il gestore
subentrante acquisisce la disponibilita' degli impianti
dalla data del pagamento della somma corrispondente agli
oneri suddetti, ovvero dalla data di offerta reale della
stessa.
10. Le imprese di gas che svolgono l'attivita' di
distribuzione sono tenute alla certificazione di bilancio a
decorrere dal 1° gennaio 2002.».
- L'art. 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999,
n. 79, e' il seguente:
«Art. 11 (Energia elettrica da fonti rinnovabili).-
1. Al fine di incentivare l'uso delle energie rinnovabili, il risparmio
energetico, la riduzione delle
emissioni di anidride carbonica e l'utilizzo delle risorse
energetiche nazionali, a decorrere dall'anno 2001 gli
importatori e i soggetti responsabili degli impianti che,
in ciascun anno, importano o producono energia elettrica da
fonti non rinnovabili hanno l'obbligo di immettere nel
sistema elettrico nazionale, nell'anno successivo, una
quota prodotta da impianti da fonti rinnovabili entrati inesercizio o ripotenziati, limitatamente alla producibilita'
aggiuntiva, in data successiva a quella di entrata in
vigore del presente decreto.
2. L'obbligo di cui al comma 1 si applica alle
importazioni e alle produzioni di energia elettrica, al
netto della cogenerazione, degli autoconsumi di centrale e
delle esportazioni, eccedenti i 100 GWh, nonche' al netto
dell'energia elettrica prodotta da impianti di
gassificazione che utilizzino anche carbone di origine
nazionale, l'uso della quale fonte e' altresi' esentato
dall'imposta di consumo e dall'accisa di cui all'art. 8
della legge 23 dicembre 1998, n. 488; la quota di cui al
comma 1 e' inizialmente stabilita nel due per cento della suddetta energia eccedente i 100 GWh.
3. Gli stessi soggetti possono adempiere al suddetto
obbligo anche acquistando, in tutto o in parte,
l'equivalente quota o i relativi diritti da altri
produttori, purche' immettano l'energia da fonti
rinnovabili nel sistema elettrico nazionale, o dal gestore
della rete di trasmissione nazionale. I diritti relativi
agli impianti di cui all'art. 3, comma 7, della legge
14 novembre 1995, n. 481, sono attribuiti al gestore della
rete di trasmissione nazionale. Il gestore della rete di
trasmissione nazionale, al fine di compensare le
fluttuazioni produttive annuali o l'offerta insufficiente,
puo' acquistare e vendere diritti di produzione da fonti
rinnovabili, prescindendo dalla effettiva disponibilita',
con l'obbligo di compensare su base triennale le eventuali
emissioni di diritti in assenza di disponibilita'.
4. Il gestore della rete di trasmissione nazionale
assicura la precedenza all'energia elettrica prodotta da
impianti che utilizzano, nell'ordine, fonti energetiche
rinnovabili, sistemi di cogenerazione, sulla base di
specifici criteri definiti dall'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas, e fonti nazionali di energia
combustibile primaria, queste ultime per una quota massima
annuale non superiore al quindici per cento di tutta
l'energia primaria necessaria per generare l'energia
elettrica consumata.
5. Con decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro
dell'ambiente, sono adottate le direttive per l'attuazione
di quanto disposto dai commi 1, 2 e 3, nonche' gli
incrementi della percentuale di cui al comma 2 per gli anni
successivi al 2002, tenendo conto delle variazioni connesse
al rispetto delle norme volte al contenimento delle
emissioni di gas inquinanti, con particolare riferimento agli impegni
internazionali previsti dal protocollo di
Kyoto.
6. Al fine di promuovere l'uso delle diverse
tipologie di fonti rinnovabili, con deliberazione del CIPE,
adottata su proposta del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, sentita la Conferenza
unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, sono determinati per ciascuna fonte
gli obiettivi pluriennali ed e' effettuata la ripartizione
tra le regioni e le province autonome delle risorse da
destinare all'incentivazione. Le regioni e le province
autonome, anche con proprie risorse, favoriscono il
coinvolgimento delle comunita' locali nelle iniziative e
provvedono, attraverso procedure di gara,
all'incentivazione delle fonti rinnovabili.».
- L'art. 23, comma 8, del decreto legislativo
11 maggio 1999, n. 152 (Disposizioni sulla tutela delle
acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva
91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue
urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla
protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai
nitrati provenienti da fonti agricole), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 29 maggio 1999, n. 124, supplemento
ordinario, e' il seguente:
«8. Il comma 7 si applica anche alle concessioni di
derivazione gia' rilasciate. Qualora la scadenza di queste
ultime, per effetto dello stesso comma 7, risulti
anticipata rispetto a quella originariamente fissata nel
provvedimento di concessione, le relative derivazioni
possono continuare ad essere esercitate sino alla data di
scadenza originaria, purche' venga presentata domanda entro
il 31 dicembre 2000, fatta salva l'applicazione di quanto
previsto all'art. 22, e sempre che alla prosecuzione della
derivazione non osti uno specifico motivo di interesse
pubblico. Le piccole derivazioni ad uso idroelettrico di
pertinenza dell'ENEL, per le quali risulti decorso il
termine di trenta anni fissato dal comma 7, sono prorogate
per ulteriori trenta anni a far data dall'entrata in vigore
del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, previa
presentazione della relativa domanda entro il 31 dicembre
2000. Le regioni, anche su richiesta o parere dell'ente
gestore qualora la concessione ricada in area protetta, ove
si verifichino la mancanza dei presupposti di cui al comma
1 procedono, senza indennizzo, alla modifica delle
condizioni fissate dal relativo disciplinare ai fini di
rendere compatibile il prelievo, ovvero alla revoca.».
- L'art. 9, comma 1, del decreto legislativo
16 marzo 1999, n. 79, e' il seguente:
«Art. 9 (L'attivita' di distribuzione). -
1. Le
imprese distributrici hanno l'obbligo di connettere alle
proprie reti tutti i soggetti che ne facciano richiesta,
senza compromettere la continuita' del servizio e purche'
siano rispettate le regole tecniche nonche' le
deliberazioni emanate dall'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas in materia di tariffe, contributi ed
oneri. Le imprese distributrici operanti alla data di
entrata in vigore del presente decreto, ivi comprese, per
la quota diversa dai propri soci, le societa' cooperative
di produzione e distribuzione di cui all'art. 4, numero 8,
della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, continuano a svolgere
il servizio di distribuzione sulla base di concessioni
rilasciate entro il 31 marzo 2001 dal Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e aventi
scadenza il 31 dicembre 2030. Con gli stessi provvedimenti
sono individuati i responsabili della gestione, della
manutenzione e, se necessario, dello sviluppo delle reti di
distribuzione e dei relativi dispositivi di
interconnessione, che devono mantenere il segreto sulle
informazioni commerciali riservate; le concessioni
prevedono, tra l'altro, misure di incremento
dell'efficienza energetica degli usi finali di energia
secondo obiettivi quantitativi determinati con decreto del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro dell'ambiente entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.».
- Si riporta il testo dell'art. 15 del decreto
legislativo n. 79 del 1999, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 15 (Norme transitorie in materia di fonti
rinnovabili).
1. La decorrenza delle incentivazioni
concernenti i provvedimenti di cui all'art. 3, comma 7,
della legge 14 novembre 1995, n. 481, e' improrogabilmente
stabilita nelle convenzioni stipulate con l'ENEL S.p.a.
prima della data di entrata in vigore del presente decreto.
I soggetti, diversi da quelli di cui al terzo periodo, che
non rispettino la data di entrata in esercizio
dell'impianto indicata nella convenzione, fatto salvo ogni
onere ivi previsto, sono considerati rinunciatari. I
soggetti destinatari di incentivi relativi alla
realizzazione di impianti alimentati esclusivamente da
fonti rinnovabili che non rispettino la data di entrata in esercizio dell'impianto indicata nella convenzione e nelle
relative modifiche e integrazioni sono considerati
rinunciatari qualora non abbiano fornito idonea prova
all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas di avere
concretamente avviato la realizzazione dell'iniziativa
mediante l'acquisizione della disponibilita' delle aree
destinate ad ospitare l'impianto, nonche' l'accettazione
del preventivo di allacciamento alla rete elettrica
formulato dal gestore competente, ovvero l'indizione di
gare di appalto o la stipulazione di contratti per
l'acquisizione di macchinari o per la costruzione di opere
relative all'impianto, ovvero la stipulazione di contratti
di finanziamento dell'iniziativa o l'ottenimento in loro
favore di misure di incentivazione previste da altre leggi
a carico del bilancio dello Stato. I soggetti beneficiari
che abbiano adempiuto l'onere di cui al terzo periodo non
sono considerati rinunciatari e perdono il diritto alle
previste incentivazioni nei limiti corrispondenti al
ritardo accumulato. In caso di motivato ritardo rispetto
alla data predetta il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, ferma rimanendo la decorrenza
delle incentivazioni, puo' concedere una proroga non
superiore a due anni a fronte di un coerente piano di
realizzazione.
2. Al fine di definire un quadro temporale certo
delle realizzazioni, e' fatto obbligo ai soggetti
beneficiari delle suddette incentivazioni di presentare
all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, per gli
impianti non ancora entrati in esercizio entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le
autorizzazioni necessarie alla costruzione degli impianti
medesimi, rilasciate entro la data suddetta. Fermo restando
il termine ultimo di cui al primo periodo per l'ottenimento
delle autorizzazioni, il mancato adempimento a tale obbligo
entro il 31 dicembre 2002 comporta la decadenza da ogni
diritto alle incentivazioni medesime.
3. Su motivata richiesta dei soggetti di cui al
comma 1, con decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, previo parere favorevole
degli enti locali competenti, la localizzazione degli
impianti previsti nelle convenzioni di cui al medesimo
comma puo' essere modificata a condizione che la
funzionalita' della rete elettrica nella nuova area
interessata non risulti pregiudicata. La richiesta non
sospende alcuno dei termini di cui ai commi 1 e 2 e, nel
caso di rinuncia a ogni incentivo pubblico, e' accolta,
anche in assenza di motivazioni, e comunicata all'Autorita'
per l'energia elettrica e il gas, a condizione che siano stati espressi i pareti favorevoli dei predetti enti
locali.
4. I soggetti di cui al comma 1 che, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
rinunciano espressamente alle facolta' e agli obblighi
sottoscritti negli atti di convenzione non sono soggetti ad
alcuna sanzione.
5. Fatte salve le disposizioni che disciplinano la
localizzazione, la costruzione e l'esercizio di impianti di
recupero di rifiuti, per gli stessi impianti la ocalizzazione prevista nelle convenzioni di cui al comma 1
puo' essere modificata previa comunicazione dei soggetti
interessati al Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, e previo parere favorevole degli enti
locali competenti per territorio. Con le stesse modalita' i
produttori che, per documentati motivi tecnici, non
soddisfino i limiti di potenza dedicata stabiliti in tali
convenzioni possono trasferire in altro sito le quote di
potenza elettrica non producibili nel sito originario. La
comunicazione non sospende alcuno dei termini di cui ai
commi 1 e 2.».
- Il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624
(Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla
sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie
estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE
relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle
industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 dicembre 1996, n.
293, S.O.
- La legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi) e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192.
- L'art. 4 del decreto legislativo 25 novembre 1996,
n. 625 (Attuazione della direttiva 94/22/CEE relativa alle
condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni
alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 dicembre 1996, n.
293, S.O., e' il seguente:
«Art. 4 (Modifiche alle procedure di conferimento di
permessi di ricerca). -
1. Il programma dei lavori allegato
alla domanda di permesso di ricerca e' presentato in busta
chiusa, da aprire allo scadere del termine di cui al comma
4.
2. Al fine di razionalizzare l'area richiesta,
l'UNMIG puo' apportare modifiche non significative alla sua
forma ed estensione.
3. Ferma restando la pubblicazione dell'istanza nel
BUIG, il Ministero trasmette alla Commissione delle
Comunita' europee, per la pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale delle Comunita' europee, un avviso contenente le
informazioni essenziali sull'istanza.
4. Gli enti interessati possono presentare domanda di permesso sulla stessa area entro tre mesi dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui al comma 3; le domande pervenute oltre tale termine sono dichiarate irricevibili.
5. Nonostante l'avvio del procedimento di
conferimento, resta ferma la facolta' di negare il rilascio
del permesso per motivate ragioni di interesse pubblico,
purche' cio' non dia luogo a discriminazioni; il relativo
provvedimento e' pubblicato nel BUIG.
6. Il decreto di conferimento e' pubblicato nel
BUIG, riportato, per estratto, il programma dei lavori
approvato e le motivazioni adottate, e comunicato alla
regione o provincia autonoma territorialmente interessata».
- L'art. 2 del decreto legislativo 31 gennaio 2001,
n. 22 (Attuazione della direttiva 98/93/CE che modifica la
direttiva 68/414/CEE, concernente l'obbligo per gli Stati
membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio
greggio e/o di prodotti petroliferi), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 23 febbraio 2001, n. 45, come modificato
dalla presente legge, e' il seguente:
«Art. 2 (Soggetti tenuti al mantenimento delle
scorte petrolifere di riserva e tipologia dei prodotti). -
1. Il mantenimento delle scorte petrolifere di riserva e'
assicurato dai soggetti che nel corso dell'anno precedente
hanno immesso in consumo prodotti petroliferi appartenenti
alle categorie I, II e III di cui all'allegato A del
presente decreto.
2. Ai fini di cui al comma 1, l'immissione in
consumo e' desunta dal verificarsi dei presupposti per il
pagamento dell'accisa, anche per i prodotti destinati ad
usi esenti.
3. Nel decreto di cui all'art. 1 sono definiti i
coefficienti necessari a determinare la ripartizione
dell'obbligo di mantenimento delle scorte di riserva tra i
soggetti di cui al comma 1.
4. Il soggetto che immette in consumo i prodotti
indicati nel comma 1 e' obbligato a mantenere la scorta
imposta indipendentemente dal tipo di attivita' svolta e
dalla capacita' autorizzata dell'impianto presso il quale
e' avvenuta l'immissione al consumo.
5. I soggetti che iniziano l'immissione in consumo
di prodotti petroliferi nel corso dell'anno hanno l'obbligo
di darne immediata comunicazione al Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Per tali
soggetti l'obbligo del mantenimento della scorta decorre
dall'anno successivo a quello dell'immissione in consumo.
6. I soggetti di cui al comma 1, che cessano
l'attivita' di immissione in consumo sono tenuti comunque a
garantire il mantenimento dell'obbligo di scorta per l'anno
successivo all'ultimo anno solare di attivita' e rispondono
dell'adempimento di tale obbligo in via solidale con i
titolari degli impianti presso i quali e' avvenuta
l'immissione in consumo.
7. Per i soggetti che effettuano immissioni in
consumo presso un impianto per quantitativi annuali per
ciascuna categoria inferiori a 1000 tonnellate l'obbligo
del mantenimento delle scorte e' a carico del titolare
dell'impianto presso il quale e' avvenuta l'immissione in
consumo.
8. Non sono inclusi nel calcolo del consumo interno
per la determinazione della scorta i quantitativi destinati
al bunkeraggio per la navigazione marittima.».
- Si riporta il testo dell'art. 3 del citato decreto
legislativo n. 22 del 2001, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 3 (Calcolo e ripartizione delle scorte
petrolifere di riserva). -
1. L'ammontare complessivo delle
scorte di riserva delle categorie di prodotti petroliferi
di cui al comma 1, dell'art. 1, non puo' essere inferiore a
quello corrispondente a novanta giorni del consumo
nazionale delle stesse categorie di prodotti da calcolarsi
con riferimento all'anno precedente, incrementato della
differenza necessaria a soddisfare l'obbligo stabilito
annualmente dall'Agenzia internazionale per l'energia, di
seguito denominata A.I.E., in misura non inferiore a quella
corrispondente a novanta giorni delle importazioni nette di
greggio e prodotti petroliferi.
1-bis. Al solo fine di soddisfare l'obbligo
stabilito annualmente dall'A.I.E. di cui al comma 1, il
prodotto Orimulsion puo' essere equiparato, nella misura
fissata nel decreto annuale di determinazione degli
obblighi di scorta di cui all'art. 1, ai prodotti
petroliferi di cui all'allegato A del presente decreto. Per
tale prodotto l'immissione al consumo e' desunta
dall'avvenuto perfezionamento degli adempimenti doganali
per l'importazione.
2. Il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, ai fini della determinazione dell'obbligo
complessivo di cui al comma 1, da calcolare entro il
31 marzo di ciascun anno, provvede a:
a) definire l'ammontare delle immissioni in
consumo effettuate nell'anno precedente da ciascun impianto
e per ciascuna categoria di prodotto, detraendo da tale
ammontare la parte del consumo interno coperta da prodotti
derivati dal greggio di estrazione nazionale fino ad un
massimo del 25% del consumo interno stesso; a calcolare
l'equivalente di almeno novanta giorni delle immissioni in
consumo; a detrarre la scorta operativa delle raffinerie
che abbiano effettuato lavorazioni per conto di un
committente estero o per l'esportazione, pari a ventitre
giorni, dei prodotti ottenuti da tali specifiche
lavorazioni;
b) definire l'ammontare dell'ulteriore scorta di
riserva, espressa in termini di categorie di prodotti,
necessaria ad adempiere agli obblighi discendenti dalla
legge 7 novembre 1977, n. 883, fermo restando quanto
previsto all'art. 10.
3. L'obbligo che e' a carico dei soggetti, indicati
nell'art. 2, comma 1, e' calcolato in proporzione alle
immissioni in consumo effettuate nell'anno precedente dei
prodotti appartenenti alle tre categorie di cui
all'allegato A, da calcolarsi sulla base dei coefficienti
di cui all'art. 2, comma 3, stabiliti dal Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato con il
decreto di cui all'art. 1, comma 1.
4. Le immissioni in consumo dei prodotti petroliferi
appartenenti alle categorie di cui all'allegato A sono
comunicate al Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato dai soggetti di cui all'art. 2, entro il
20 gennaio di ciascun anno, tramite autocertificazione, ai
sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive
modifiche ed integrazioni, salvo controlli della Guardia di
finanza, che ne riferisce l'esito al Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato.».
- L'art. 8 del decreto legislativo n. 22 del 2001,
abrogato dalla presente legge, recava: «Obbligo di scorta
per i depositi con autorizzazione prefettizia».
- L'art. 19 del decreto legislativo n. 625 del 1996,
come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
«Art. 19 (Armonizzazione della disciplina sulle
aliquote di prodotto della coltivazione). -
1. Per le
produzioni ottenute a decorrere dal 1° gennaio 1997, il
titolare di ciascuna concessione di coltivazione e' tenuto
a corrispondere annualmente allo Stato il valore di
un'aliquota del prodotto della coltivazione pari al 7%
della quantita' di idrocarburi liquidi e gassosi estratti
in terraferma, e al 7% della quantita' di idrocarburi
gassosi e al 4% della quantita' di idrocarburi liquidi
estratti in mare.
2. L'aliquota non e' dovuta per le produzioni
disperse, bruciate, impiegate nelle operazioni di cantiere
o nelle operazioni di campo oppure reimmesse in giacimento.
Nessuna aliquota e' dovuta per le produzioni ottenute
durante prove di produzione effettuate in regime di
permesso di ricerca.
3. Per ciascuna concessione sono esenti dal
pagamento dell'aliquota, al netto delle produzioni di cui
al comma 2, i primi 20 milioni di Smc di gas e 20000
tonnellate di olio prodotti annualmente in terraferma, e i
primi 50 milioni di Smc di gas e 50000 tonnellate di olio
prodotti annualmente in mare.
4. Per ciascuna concessione di coltivazione il
rappresentante unico comunica mensilmente all'UNMIG e alla
Sezione competente i quantitativi degli idrocarburi
prodotti e di quelli avviati al consumo per ciascuno dei
titolari. Il rappresentante unico e' responsabile della
corretta misurazione delle quantita' prodotte e avviate al
consumo, ferma restando la facolta' dell'UNMIG e delle sue
Sezioni di disporre accertamenti sulle produzioni
effettuate. Entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello
cui si riferiscono le aliquote il rappresentante unico
comunica all'UNMIG ed alle Sezioni competenti i
quantitativi di idrocarburi prodotti e avviati al consumo
nell'anno precedente per ciascuna concessione e ciascun
contitolare. Le comunicazioni di cui al presente comma sono
sottoscritte dal legale rappresentante o un suo delegato,
che attesta esplicitamente la esattezza dei dati in esse
contenuti.
5. I valori unitari dell'aliquota per ogni
concessione di coltivazione sono determinati, per ciascun
titolare in essa presente, come media ponderale dei prezzi
di vendita da esso fatturati nell'anno di riferimento.
5-bis. Per le produzioni ottenute a decorrere dal
1° gennaio 2002 i valori unitari dell'aliquota di
coltivazione sono determinati:
a) per l'olio, per ciascuna concessione e per
ciascun titolare in essa presente, come media ponderale dei
prezzi di vendita da essa fatturati nell'anno di
riferimento. Nel caso di utilizzo diretto dell'olio da
parte del concessionario, il valore dell'aliquota e'
determinato dallo stesso concessionario sulla base dei
prezzi sul mercato internazionale di greggi di riferimento
con caratteristiche similari, tenuto conto del
differenziale delle rese di produzione;
b) per il gas, per tutte le concessioni e per
tutti i titolari, in base alla media aritmetica relativa
all'anno di riferimento dell'indice QE, quota energetica
del costo della materia prima gas, espressa in euro per MJ,
determinato dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
ai sensi della deliberazione 22 aprile 1999, n. 52/99,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile
1999, e successive modificazioni, assumendo fissa
l'equivalenza 1 Smc = 38,52 MJ. A decorrere dal 1° gennaio
2003, l'aggiornamento di tale indice, ai soli fini del
presente articolo, e' effettuato dall'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas sulla base dei parametri di
cui alla stessa deliberazione.
6. Il valore unitario dell'aliquota di cui al comma
5 e' ridotto per l'anno 1997 di 30 lire per Smc per le
produzioni di gas in terraferma e di 20 lire per Smc per le
produzioni di gas in mare, e di 30000 lire per tonnellata
per le produzioni di olio in terraferma e di 60000 lire per
tonnellata per le produzioni di olio in mare, per tenere
conto di qualunque onere, compresi gli oneri relativi al
trattamento e trasporto. In terraferma, nel caso di
vettoriamento il valore unitario e' ulteriormente ridotto
dei costi fatturati di vettoriamento fino al punto di
riconsegna, mentre nel caso di trasporto mediante sistema
di proprieta' del concessionario la riduzione e' pari a 1
lira per ogni 5 km di condotta, a partire dalla centrale di
raccolta e trattamento, con esclusione dei primi 30 km e
con un massimo di 30 lire per Smc di gas o per chilogrammo
di olio. Per produzioni di idrocarburi con caratteristiche
di marginalita' economica causata da speciali trattamenti
necessari per portare tali produzioni a specifiche di
commerciabilita', ai concessionari puo' essere riconosciuta
dal Ministero, su documentata istanza, sentita la
Commissione di cui al comma 7, una ulteriore detrazione, in
ogni caso non superiore ai costi aggiuntivi sostenuti; tale
detrazione puo' essere altresi' riconosciuta per i costi
sostenuti per il flussaggio di olii pesanti.
6-bis. Per le produzioni di gas ottenute a decorrere
dal 1° gennaio 2002, al fine di tenere conto di qualunque
onere, compresi gli oneri relativi alla coltivazione, al
trattamento e al trasporto, in luogo delle riduzioni di cui
al comma 6, l'ammontare della produzione annuale di gas
esentata dal pagamento dell'aliquota per ciascuna
concessione di coltivazione, di cui al comma 3, e'
stabilita in 25 milioni di Smc di gas per le produzioni in
terraferma e in 80 milioni di Smc di gas per le produzioni
in mare.
7. Le riduzioni di cui al comma 6 per gli anni
successivi sono determinate, tenendo conto delle variazioni
annuali dei prezzi della produzione di prodotti industriali
e del costo del lavoro per unita' di prodotto
nell'industria, con decreto del Ministero di concerto col
Ministero delle finanze, da emanare entro il 31 marzo
dell'anno successivo a quello cui si riferiscono le
aliquote, sentita una Commissione di durata biennale,
nominata con decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato; con decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato di
concerto con il Ministro del tesoro sono determinati i
compensi per tutti i componenti, sia di diritto che
designati; tale Commissione opera presso il Ministero ed e'
composta da:
il direttore generale delle miniere, presidente;
il direttore delIUNMIG;
un dirigente di ciascuna Sezione UNMIG;
un dirigente dell'UNMIG;
un dirigente del Ministero delle finanze -
Dipartimento del territorio designato dal Ministro delle
finanze;
un esperto in materia di economia delle fonti
energetiche;
un funzionario dell'UNMIG con finzioni di
segretario.
8. Ciascun titolare, in tempo utile al fine
dell'effettuazione dei versamenti di cui al comma 9, per
tutte le concessioni di coltivazione di cui e' stato
titolare unico, rappresentante unico o contitolare
nell'anno precedente, effettua il calcolo del valore delle
aliquote dovute, sulla base delle quote di produzione
spettanti, del valore calcolato in base al comma 5 e
tenendo conto delle riduzioni di cui al comma 6 e delle
variazioni di cui al comma 7. Egli redige altresi' un
prospetto complessivo del valore delle aliquote dovute e
delle relative ripartizioni tra Stato, regioni e comuni, in
base al disposto degli articoli 20 e 22.
9. Ciascun titolare, sulla base dei risultati del
prospetto, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello
cui si riferiscono le aliquote, effettua i relativi
versamenti da esso dovuti allo Stato, alle regioni a
statuto ordinario e ai comuni interessati.
10. I versamenti dovuti allo Stato sono effettuati,
in forma cumulativa per tutte le concessioni delle quali e'
titolare, presso la Tesoreria centrale dello Stato. Analogo
versamento e' effettuato in forma cumulata, per le quote
spettanti ad ogni regione a statuto ordinario, presso
l'ufficio finanziario regionale e sul capitolo di entrata
che ogni regione e' tenuta, entro tre mesi dall'entrata in igore del presente decreto, ad individuare e comunicare
all'UNMIG, per la pubblicazione nel BUIG. I versamenti
dovuti ai comuni affluiscono direttamente ai bilanci dei
commi interessati.
11. Ciascun titolare, entro il 15 luglio di ogni
anno, trasmette al Ministero delle finanze, all'UNMIG e
alle sue Sezioni copia del prospetto di cui al comma 8,
corredato di copia delle ricevute dei versamenti
effettuati. L'UNMIG comunica alle regioni interessate il
valore complessivo delle quote ad esse spettanti.
12. Resta ferma la facolta' del Ministero delle
finanze e dell'UNMIG, sulla base del prospetto presentato,
di disporre accertamenti tramite i propri uffici
periferici, sentita la Commissione di cui al comma 7,
sull'esattezza dei dati trasmessi.
13. Ove per una concessione di coltivazione
risultino produzioni spettanti o valorizzazioni maggiori
rispetto a quelle dichiarate, il titolare, oltre al
versamento di quanto maggiormente dovuto e ferme restando
le sanzioni previste dalle norme vigenti, e' soggetto ad
una sanzione amministrativa pari al 40% della differenza in
valore risultante, comunque non inferiore a lire
trentamilioni e non superiore a lire centoottantamilioni.
14. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, le spese per gli accertamenti in materia
di aliquote dovute allo Stato effettuati dall'UNMIG e dalle
sue Sezioni, per il funzionamento della Commissione di cui
al comma 7, nonche' per l'acquisto e la manutenzione di
strumenti informatici per l'elaborazione e la gestione
informatica dei dati relativi al calcolo delle aliquote e
dei relativi versamenti e ripartizioni, valutate in lire
350 milioni annui a decorrere dal 1997, graveranno su
apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato; a tal
fine, con decreto del Ministero del tesoro, quota parte
delle entrate derivanti dal presente articolo e fino a
concorrenza dell'importo sopra indicato di lire 350
milioni, e' riassegnata al predetto stato di previsione.
15. Il Ministero trasmette annualmente alle regioni
a statuto ordinario interessate una relazione previsionale
sull'entita' delle entrate di loro spettanza, per il
triennio successivo, previste dagli articoli 20 e 22.».
L'art. 40 del d.lgs. n. 625 del 1996, come
modificato dalla presente legge, e' il seguente:
«Art. 40. (Accertamenti sugli investimenti
effettuati ai sensi degli articoli 34 e 68 della legge n.
613 del 1967 e dell'articolo 26 della legge n. 9 del 1991.-
1. Al fine di semplificare l'applicazione della nuova disciplina in materia di aliquote di prodotto introdotta dal presente decreto, i titolari di concessioni di coltivazione che hanno presentato domanda di esonero ai sensi dell'art 26 della legge n. 9 del 1991 per gli anni dal 1993 al 1996, inviano, entro il 30 giugno 1997 per gli anni 1993, 1994 e 1995, ed entro il 31 dicembre 1997 per l'anno 1996, all'UNMIG ed alle sue Sezioni, un prospetto contenente il riepilogo degli investimenti effettuati in ciascuno degli anni indicati per le opere di prospezione non esclusiva e di ricerca esclusiva di idrocarburi facenti parte del progetto di investimenti presentato all'UNMIG per gli stessi anni con riferimento alle opere per le quali non sia gia' stata emessa dalla Sezione competente la relativa certificazione ai sensi degli articoli 34 e 68 della legge n. 613 del 1967 e dell'art. 26 della legge n. 9 del 1991.
2. Il prospetto ed i tabulati analitici di documentazione delle spese effettuate sono sottoscritti dal legale rappresentante del concessionario o un suo delegato, che attesta la veridicita' e la pertinenza delle spese elencate alle opere del progetto di investimento approvato.
2-bis. I titolari di concessioni di coltivazione che
hanno presentato istanze di esonero ai sensi dell'art. 26
della legge 9 gennaio 1991, n. 9, in merito alle quali non
risultino conclusi i relativi accertamenti, inviano entro
il 31 dicembre 2004 l'aggiornamento, dei prospetti di cui
al comma 2 relativamente alle opere che risultavano ancora
in corso alla data del 31 dicembre 1997. L'aggiornamento,
sottoscritto dal legale rappresentante del concessionario o
da un suo delegato, indica altresi' l'importo delle
eventuali aliquote non corrisposte e ad esso si allega
copia dell'avvenuto versamento, entro la stessa data, a
titolo definitivo, dell'80 per cento dell'importo indicato.
3. (Abrogato).
4. (Abrogato).
5. (Abrogato).».
- Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto-legge
14 novembre 2003, n. 314 (Disposizioni urgenti per la
raccolta, lo smaltimento e lo stoccaggio, in condizioni di
massima sicurezza, dei rifiuti radioattivi), pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 18 novembre 2003, n. 268) e
convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della
legge 24 dicembre 2003, n. 368 (Gazzetta Ufficiale
9 gennaio 2004, n. 6), come modificato dalla presente
legge:
«Art. 1 (Deposito nazionale dei rifiuti
radioattivi). -
1. La sistemazione in sicurezza dei rifiuti
radioattivi, come definiti dall'art. 4, comma 3, del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, degli elementi
di combustibile irraggiati e dei materiali nucleari, ivi
inclusi quelli rinvenienti dalla disattivazione delle
centrali elettronucleari e degli impianti di ricerca e di
fabbricazione del combustibile, dismessi nel rispetto delle
condizioni di sicurezza e di protezione della salute umana
e dell'ambiente previste dal citato decreto legislativo n.
230 del 1995, e' effettuata, garantendo la protezione
sanitaria della popolazione e dei lavoratori nonche' la
tutela dell'ambiente dalle radiazioni ionizzanti, presso il
Deposito nazionale, riservato ai soli rifiuti di III
categoria, che costituisce opera di difesa militare di
proprieta' dello Stato. Il sito, in relazione alle
caratteristiche geomorfologiche del terreno e in relazione
alle condizioni antropiche del territorio, e' individuato,
entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, dal Commissario
straordinario di cui all'articolo 2, sentita la Commissione
istituita ai sensi del medesimo art. 2, previa intesa in
sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Qualora l'intesa non
sia aggiunta entro il termine di cui al periodo
precedente, l'individuazione definitiva del sito e'
adottata con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.
2. La Societa' gestione impianti nucleari (SOGIN
S.p.a.), nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2 in
ordine alle modalita' di attuazione degli interventi,
provvede alla realizzazione del Deposito nazionale dei
rifiuti radioattivi di cui al comma 1, opera di pubblica
utilita', dichiarata indifferibile ed urgente, che dovra'
essere completata entro e non oltre il 31 dicembre 2008.
3. Per la progettazione e la costruzione del
Deposito nazionale di cui al comnia 1, ivi incluse le
procedure espropriative, sono utilizzate le procedure
speciali di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e
successive modificazioni, e al decreto legislativo
20 agosto 2002 n. 190. Le infrastrutture tecnologiche per
la gestione in sicurezza dei rifiuti radioattivi sono
integrate da altre strutture finalizzate a servizi di alta
tecnologia ed alla promozione dello sviluppo del
territorio.
4. La validazione del sito, l'esproprio delle aree,
la progettazione e la costruzione del Deposito nazionale di
cui al comma 1 e le attivita' di supporto di cui all'art. 3
sono finanziate dalla SOGIN Spa attraverso i prezzi o le
tariffe di conferimento dei rifiuti radioattivi al Deposito
nazionale. La gestione definitiva dello stesso e' affidata
in concessione.
4-bis. La validazione del sito e' effettuata, entro
un anno dalla data di individuazione del sito medesimo, dal
Consiglio dei Ministri, sulla base degli studi effettuati
dalla Commissione istituita ai sensi dell'art. 2, comma 3,
previo parere, dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente
e per i servizi tecnici (APAT), del Consiglio nazionale
delle ricerche (CNR) e dell'Ente per le nuove tecnologie,
l'energia e l'ambiente (ENEA).»
- L'art. 3, comma 1-bis, del decreto-legge
14 novembre 2003, n. 314, convertito in legge, con
modificazioni, dall'art. 1 della legge 24 dicembre 2003, n.
368, e' il seguente:
«1-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, da adottare su proposta del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto
con i Ministri dell'interno, delle attivita' produttive e
della salute, si provvede, avvalendosi del supporto
operativo della SOGIN Spa, alla messa in sicurezza e allo
stoccaggio dei rifiuti radioattivi di I e II categoria. Per
la messa in sicurezza dei rifiuti di cui al precedente
periodo, si applicano le procedure tecniche e
amministrative di cui agli articoli 1 e 2, fatta eccezione
per quelle previste dall'art. 1, comma 3, primo periodo».
- Il decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25
(Disposizioni urgenti in materia di oneri generali del
sistema elettrico e di realizzazione, potenziamento,
utilizzazione e ambientalizzazione di impianti
termoelettrici) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
19 febbraio 2003, n. 41 e' convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 83 (Gazzetta
Ufficiale 19 aprile 2003, n. 92).
- Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto-legge
14 novembre 2003, n. 314, cosi come modificato dalla
presente legge:
«Art. 2 (Attuazione degli interventi). -
1. Per
l'attuazione di tutti gli interventi e le iniziative
necessari per la realizzazione del Deposito nazionale di
cui all'art. 1, comma 1, il Presidente del Consiglio dei
Ministri nomina un Commissario straordinario il quale, in
deroga alla normativa vigente, provvede:
a)
b)
c) all'approvazione del piano economico
finanziario che indichi le risorse necessarie alla
realizzazione dell'opera ed i proventi derivanti dalla
gestione in relazione alla durata della costruzione e della
concessione per la gestione del deposito; tali proventi
devono essere prioritariamente destinati al rimborso degli
investimenti per la realizzazione dell'opera medesima, in
coerenza con quanto indicato all'articolo 1, comma 4;
d) all'affidamento degli incarichi di
progettazione del Deposito nazionale;
e) alle procedure espropriative;
f) all'approvazione dei progetti;
g) all'affidamento dei lavori di costruzione del
Deposito nazionale.
2. Il Commissario straordinario di cui al comma 1 e'
autorizzato, inoltre, ad adottare, con le modalita' ed i
poteri di cui all'art. 13 del decreto-legge 25 marzo 1997,
n. 67, convertito, con modificazioni della legge 23 maggio
1997 n. 135, anche in sostituzione dei soggetti competenti,
tutti i provvedimenti e gli atti di qualsiasi natura
necessari alla progettazione, all'istruttoria,
all'affidamento ed alla realizzazione del Deposito
nazionale di cui all'art. 1, comma 1. Sono fatte salve le
competenze del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio in materia di valutazione di impatto ambientale
in conformita' a quanto previsto dalla legge 21 dicembre
2001, n. 443 e successive modificazioni, e dal decreto
legislativo 20 agosto 2002, n. 190. Sono altresi', fatte
salve le competenze dell'APAT, che si esprime entro
centoventi giorni dal ricevimento della richiesta dei
pareri, secondo la procedura di cui al Capo VIII del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive
modificazioni, in quanto applicabile.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri e' istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, una Commissione tecnico-scientifica con
compiti di valutazione e di alta vigilanza per gli aspetti tecnico scientifici inerenti agli obiettivi del presente
decreto e per le iniziative operative del Commissario
straordinario. La predetta Commissione e' composta da
diciannove esperti di elevata e comprovata qualificazione tecnico scientifica, di cui tre nominati dal Presidente del
Consiglio dei Ministri, due dal Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio, due dal Ministro delle
attivita' produttive, uno dal Ministro dell'economia e
delle finanze, uno dal Ministro della difesa, uno dal
Ministro dell'interno, uno dal Ministro della salute, uno
dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, quattro dalla Conferenza unificata di cui all'art.
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281, di cui due
espressi dalle regioni e due espressi dagli enti locali,
uno dall'ENEA, uno dal CNR e uno dall'APAT. Il Presidente
della Commissione e' nominato con apposito decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con la
Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, senza maggiori oneri a
carico della finanza pubblica. Il Commissario straordinario
si avvale altresi', di una struttura di supporto
individuata con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente
comma, si provvede ai sensi dell'art. 5, comma 3.»
- Il decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1
(Disposizioni urgenti per la distruzione del materiale
specifico a rischio per encefalopatie spongiformi bovine e
delle proteine animali ad alto rischio, nonche' per
l'ammasso pubblico temporaneo delle proteine animali a
basso rischio. Ulteriori interventi urgenti per
fronteggiare l'emergenza derivante dall'encefalopatia
spongiforme bovina), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
11 gennaio 2001, n. 8 e convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49 (Gazzetta
Ufficiale 12 marzo 2001, n. 59).
- L'art. 22 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, (Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16 gennaio 1991, n. 13, S.O.) cosi' come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
«Art. 22. (Riorganizzazione della Direzione generale delle fonti di energia e delle industrie di base). -
1. Con
decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere
del Consiglio di Stato che deve esprimersi entro trenta
giorni dalla richiesta, su proposta del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di
concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per
la funzione pubblica, si provvede alla ristrutturazione ed
al potenziamento della Direzione generale delle fonti di
energia e delle industrie di base del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Si
applicano, salvo quanto espressamente previsto dalla
presente disposizione, le norme di cui all'art. 17, comma
1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, anche per le
successive modifiche dell'ordinamento della medesima
Direzione generale. A tal fine le relative dotazioni
organiche sono aumentate, per quanto riguarda le qualifiche
dirigenziali di non piu' di undici unita' con specifica
professionalita' tecnica nel settore energetico, e per il
restante personale di non piu' di novanta unita', secondo
la seguente articolazione:
a) n. 1 posto di dirigente superiore di cui alla
tabella XIV, quadro C, allegata al decreto del Presidente
della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;
b) n. 10 posti di primo dirigente di cui alla
tabella XIV, quadro C, allegata al decreto del Presidente
della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;
c) n. 10 posti di VIII livello;
d) n. 20 posti di VII livello;
e) n. 20 posti di VI livello;
f) n. 10 posti di V livello;
g) n. 10 posti di IV livello;
h) n. 10 posti di III livello;
i) n. 10 posti di II livello.
2. Con il decreto di cui al comma 1 puo' essere
altresi' prevista presso la Direzione generale delle fonti
di energia e delle industrie di base la costituzione di
un'apposita segreteria tecnico-operativa, costituita da non
piu' di dieci esperti con incarico quinquennale rinnovabile
scelti fra docenti universitari, ricercatori e tecnici di
societa' di capitale - con esclusione delle imprese private
- specificamente operanti nel settore energetico, di enti
pubblici e di pubbliche amministrazioni, con esclusione del
personale del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato. Il trattamento economico degli esperti di
cui al presente comma e' determinato con decreto del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
di intesa con il Ministro del tesoro, in misura non
inferiore a quello spettante presso l'ente o
l'amministrazione o l'impresa di appartenenza. I dipendenti
pubblici sono collocati fuori ruolo per l'intera durata
dell'incarico o nell'analoga posizione prevista dai
rispettivi ordinamenti.
3. Limitatamente al personale delle qualifiche non
dirigenziali, alle assunzioni conseguenti all'aumento delle
dotazioni organiche di cui al comma 1 puo' procedersi a
decorrere dal 1° gennaio 1991, e solo dopo aver attuato le
procedure di mobilita' di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325, e successive
modificazioni, ed alla legge 29 dicembre 1988, n. 554, e
successive modificazioni e integrazioni, o comunque dopo
novanta giorni dall'avvio di dette procedure. Nel biennio
1991-1992 puo' procedersi a tali assunzioni esclusivamente
nel limite annuo del 25 per cento e complessivo del 33 per
cento dei relativi posti, restando comunque i posti residui
riservati per l'intero biennio alla copertura mediante le
predette procedure di mobilita'.
4. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo, valutato in lire 200 milioni per l'anno 1990, in
lire 1.000 milioni per l'anno 1991 e in lire 1.800 milioni
per l'anno 1992, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio
triennale 1990-1992 al capitolo 6856 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990,
all'uopo parzialmente utilizzando quanto a lire 400 milioni
per ciascuno degli anni 1991 e 1992 le proiezioni
dell'accantonamento «Riordinamento del Ministero ed
incentivazioni al personale» e, quanto a lire 200 milioni
per l'anno 1990, a lire 600 milioni per l'anno 1991 e a
lire 1.400 milioni per l'anno 1992, l'accantonamento
«Automazione del Ministero dell'industria».
- L'art. 1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995,
n. 549, (Misure di razionalizzazione della finanza
pubblica, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre
1995, n. 302, supplemento ordinario), e' il seguente:
«43. La dotazione dei capitoli di cui al comma 40 e'
quantificata annualmente ai sensi dell'art. 11, comma 3,
lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come
modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362».
- La legge 24 dicembre 2003, n. 350 [(Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2004)], e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2003, n. 299, supplemento
ordinario.
I commi 28 e 30 dell'art. 2 della legge 14 novembre
1995, n. 481 (Norme per la concorrenza e la regolazione dei
servizi di pubblica utilita'. Istituzione delle Autorita'
di regolazione dei servizi di pubblica utilita), pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 18 novembre 1995, n. 270,
supplemento ordinario, cosi' come modificati dalla presente
legge, sono i seguenti:
«28. Ciascuna Autorita', con propri regolamenti,
definisce, entro tenta giorni dalla sua costituzione, le
norme concernenti l'organizzazione interna e il
funzionamento, la pianta organica del personale di ruolo,
che non puo' eccedere le centoventi unita', l'ordinamento
delle carriere, nonche', in base ai criteri fissati dal
contratto collettivo di lavoro in vigore per l'Autorita'
garante della concorrenza e del mercato e tenuto conto
delle specifiche esigenze funzionali e organizzative, il
trattamento giuridico ed economico del personale. Alle
Autorita' non si applicano le disposizioni di cui al
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, fatto salvo quanto previsto dal comma 10 del
presente articolo.
29. (Omissis)
30. Ciascuna autorita' puo' assumere, in numero non
superiore a sessanta unita', dipendenti con contatto a
tempo determinato di durata non superiore a due anni
nonche' esperti e collaboratori esterni, in numero non
superiore a dieci, per specifici obiettivi e contenuti
professionali, con contratti a tempo determinato di durata
non superiore a due anni che possono essere rinnovati per
non piu' di due volte.».
- L'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega
al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle
regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica
amministrazione e per la semplificazione amministrativa),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 marzo 1997, n. 63,
supplemento ordinario, e' il seguente:
«Art. 20. -
1. Il Governo, sulla base di un
programma di priorita' di interventi, definito, con
deliberazione del Consiglio dei Ministri, in relazione alle
proposte formulate dai Ministri competenti, sentita la
Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro la data del
30 aprile, presenta al Parlamento, ento il 31 maggio di
ogni anno, un disegno di legge per la semplificazione e il
riassetto normativo, volto a definire, per l'anno
successivo, gli indirizzi, i criteri, le modalita' e le
materie di intervento, anche ai fini della ridefinizione
dell'area di incidenza delle pubbliche funzioni con
particolare riguardo all'assetto delle competenze dello
Stato, delle regioni e degli enti locali. In allegato al
disegno di legge e' presentata una relazione sullo stato di
attuazione della semplificazione e del riassetto.
2. Il disegno di legge di cui al comma 1 prevede
l'emanazione di decreti legislativi, relativamente alle
norme legislative sostanziali e procedimentali, nonche' di
regolamenti ai sensi dell'art. 17, commi 1 e 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, per le
norme regolamentari di competenza dello Stato.
3. Salvi i principi e i criteri direttivi specifici
per le singole materie, stabiliti con la legge annuale di
semplificazione e riassetto normativo, l'esercizio delle
deleghe legislative di cui ai commi 1 e 2 si attiene ai
seguenti principi e criteri direttivi:
a) definizione del riassetto normativo e
codificazione della normativa primaria regolante la
materia, previa acquisizione del parere del Consiglio di
Stato, reso nel termine di novanta giorni dal ricevimento
della richiesta, con determinazione dei principi
fondamentali nelle materie di legislazione concorrente;
b) indicazione esplicita delle norme abrogate,
fatta salva l'applicazione dell'art. 15 delle disposizioni
sulla legge in generale premesse al codice civile;
c) indicazione dei principi generali, in
particolare per quanto attiene alla informazione, alla
partecipazione, al contraddittorio, alla trasparenza e
pubblicita' che regolano i procedimenti amministrativi ai
quali si attengono i regolamenti previsti dal comma 2 del
presente articolo, nell'ambito dei principi stabiliti dalla
legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;
d) eliminazione degli interventi amministrativi
autorizzatori e delle misure di condizionamento della
liberta' contrattuale, ove non vi contrastino gli interessi
pubblici alla difesa nazionale, all'ordine e alla sicurezza
pubblica, all'amministrazione della giustizia, alla
regolazione dei mercati e alla tutela della concorrenza,
alla salvaguardia del patrimonio culturale e dell'ambiente,
all'ordinato assetto del territorio, alla tutela
dell'igiene e della salute pubblica;
e) sostituzione degli atti di autorizzazione,
licenza, concessione, nulla osta, permesso e di consenso
comunque denominati che non implichino esercizio di
discrezionalita' amministrativa e il cui rilascio dipenda
dall'accertamento dei requisiti e presupposti di legge, con
una denuncia di inizio di attivita' da presentare da parte
dell'interessato all'amministrazione competente corredata
dalle attestazioni e dalle certificazioni eventualmente
richieste;
f) determinazione dei casi in cui le domande di
rilascio di un atto di consenso, comunque denominato, che
non implichi esercizio di discrezionalita' amministrativa,
corredate dalla documentazione e dalle certificazioni
relative alle caratteristiche tecniche o produttive
dell'attivita' da svolgere, eventualmente richieste, si
considerano accolte qualora non venga comunicato apposito
provvedimento di diniego entro il termine fissato per
categorie di atti in relazione alla complessita' del
procedimento, con esclusione, in ogni caso,
dell'equivalenza tra silenzio e diniego o rifiuto;
g) revisione e riduzione delle funzioni
amministrative non direttamente rivolte:
1) alla regolazione ai fini dell'incentivazione
della concorrenza;
2) alla eliminazione delle rendite e dei diritti
di esclusivita', anche alla luce della normativa
comunitaria;
3) alla eliminazione dei limiti all'accesso e
all'esercizio delle attivita' economiche e lavorative;
4) alla protezione di interessi primari,
costituzionalmente rilevanti, per la realizzazione della
solidarieta' sociale;
5) alla tutela dell'identita' e della qualita'
della produzione tipica e tradizionale e della
professionalita';
h) promozione degli interventi di autoregolazione
per standard qualitativi e delle certificazioni di
conformita' da parte delle categorie produttive, sotto la
vigilanza pubblica o di organismi indipendenti, anche
privati, che accertino e garantiscano la qualita' delle
fasi delle attivita' economiche e professionali, nonche'
dei processi produttivi e dei prodotti o dei servizi;
i) per le ipotesi per le quali sono soppressi i
poteri amministrativi autorizzatori o ridotte le funzioni
pubbliche condizionanti l'esercizio delle attivita'
private, previsione dell'autoconformazione degli
interessati a modelli di regolazione, nonche' di adeguati
strumenti di verifica e controllo successivi. I modelli di
regolazione vengono definiti dalle amministrazioni
competenti in relazione all'incentivazione della
concorrenzialita', alla riduzione dei costi privati per il
rispetto dei parametri di pubblico interesse, alla
flessibilita' dell'adeguamento dei parametri stessi alle
esigenze manifestatesi nel settore regolato;
l) attribuzione delle funzioni amministrative ai
comuni, salvo il conferimento di funzioni a province,
citta' metropolitane, regioni e Stato al fine di
assicurarne l'esercizio unitario in base ai principi di
sussidiarieta', differenziazione e adeguatezza;
determinazione dei principi fondamentali di attribuzione
delle funzioni secondo gli stessi criteri da parte delle
regioni nelle materie di competenza legislativa
concorrente;
m) definizione dei criteri di adeguamento
dell'organizzazione amministrativa alle modalita' di
esercizio delle funzioni di cui al presente comma;
n) indicazione esplicita dell'autorita' competente
a ricevere il rapporto relativo alle sanzioni
amministrative, ai sensi dell'art. 17 della legge
24 novembre 1981, n. 689.
4. I decreti legislativi e i regolamenti di cui al
comma 2, emanati sulla base della legge di semplificazione
e riassetto normativo annuale, per quanto concerne le
funzioni amministrative mantenute, si attengono ai seguenti
principi:
a) semplificazione dei procedimenti
amministrativi, e di quelli che agli stessi risultano
strettamente connessi o strumentali, in modo da ridurre il
numero delle fasi procedimentali e delle amministrazioni
intervenienti, anche riordinando le competenze degli
uffici, accorpando le funzioni per settori omogenei,
sopprimendo gli organi che risultino superflui e
costituendo centri interservizi dove ricollocare il
personale degli organi soppressi e raggruppare competenze
diverse ma confluenti in un'unica procedura, nel rispetto
dei principi generali indicati ai sensi del comma 3,
lettera c), e delle competenze riservate alle regioni;
b) riduzione dei termini per la conclusione dei
procedimenti e uniformazione dei tempi di conclusione
previsti per procedimenti tra loro analoghi;
c) regolazione uniforme dei procedimenti dello
stesso tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni
o presso diversi uffici della medesima amministrazione;
d) riduzione del numero di procedimenti
amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si
riferiscono alla medesima attivita';
e) semplificazione e accelerazione delle procedure
di spesa e contabili, anche mediante l'adozione di
disposizioni che prevedano termini perentori, prorogabili
per una sola volta, per le fasi di integrazione
dell'efficacia e di controllo degli atti, decorsi i quali i
provvedimenti si intendono adottati;
f) adeguamento delle procedure alle nuove
tecnologie informatiche.
5. I decreti legislativi di cui al comma 2 sono
emanati su proposta del Ministro competente, di concerto
con il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro
per la funzione pubblica, con i Ministri interessati e con
il Ministro dell'economia e delle finanze, previa
acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui
all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
e, successivamente, dei pareri delle Commissioni
parlamentari competenti che sono resi entro il termine di
sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.
6. I regolamenti di cui al comma 2 sono emanati con
decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per la
funzione pubblica, di concerto con il Ministro competente,
previa acquisizione del parere della Conferenza unificata
di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, quando siano coinvolti interessi delle regioni e
delle autonomie locali, del parere del Consiglio di Stato
nonche' delle competenti Commissioni parlamentari. I pareri
della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato sono
resi entro novanta giorni dalla richiesta; quello delle
Commissioni parlamentari e' reso successivamente ai
precedenti, entro sessanta giorni dalla richiesta. Per la
predisposizione degli schemi di regolamento la Presidenza
del Consiglio dei Ministri, ove necessario, promuove, anche
su richiesta del Ministro competente, riunioni tra le
amministrazioni interessate. Decorsi sessanta giorni dalla
richiesta di parere alle Commissioni parlamentari, i
regolamenti possono essere comunque emanati.
7. I regolamenti di cui al comma 2, ove non
diversamente previsto dai decreti legislativi, entrano in
vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della
loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Con effetto
dalla stessa data sono abrogate le norme, anche di legge,
regolatrici dei procedimenti.
8. I regolamenti di cui al comma 2 si conformano,
oltre ai principi di cui al comma 4, ai seguenti criteri e
principi:
a) trasferimento ad organi monocratici o ai
dirigenti amministrativi di funzioni anche decisionali, che
non richiedono, in ragione della loro specificita',
l'esercizio in forma collegiale, e sostituzione degli
organi collegiali con conferenze di servizi o con
interventi, nei relativi procedimenti, dei soggetti
portatori di interessi diffusi;
b) individuazione delle responsabilita' e delle procedure di verifica e controllo;
c) soppressione dei procedimenti che risultino non
piu' rispondenti alle finalita' e agli obiettivi
fondamentali definiti dalla legislazione di settore o che
risultino in contrasto con i principi generali
dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario;
d) soppressione dei procedimenti che comportino,
per l'amministrazione e per i cittadini, costi piu' elevati
dei benefici conseguibili, anche attraverso la sostituzione
dell'attivita' amministrativa diretta con forme di
autoregolamentazione da parte degli interessati,
prevedendone comunque forme di controllo;
e) adeguamento della disciplina sostanziale e
procedimentale dell'attivita' e degli atti amministrativi
ai principi della normativa comunitaria, anche sostituendo
al regime concessorio quello autorizzatorio;
f) soppressione dei procedimenti che derogano alla
normativa procedimentale di carattere generale, qualora non
sussistano piu' le ragioni che giustifichino una difforme
disciplina settoriale;
g) regolazione, ove possibile, di tutti gli
aspetti organizzativi e di tutte le fasi del procedimento.
9. I Ministeri sono titolari del potere di
iniziativa della semplificazione e del riassetto normativo
nelle materie di loro competenza, fatti salvi i poteri di
indirizzo e coordinamento della Presidenza del Consiglio
dei Ministri, che garantisce anche l'uniformita' e
l'omogeneita' degli interventi di riassetto e
semplificazione. La Presidenza del Consiglio dei Ministri
garantisce, in caso di inerzia delle amministrazioni
competenti, l'attivazione di specifiche iniziative di
semplificazione e di riassetto normativo.
10. Gli organi responsabili di direzione politica e
di amministrazione attiva individuano forme stabili di
consultazione e di partecipazione delle organizzazioni di
rappresentanza delle categorie economiche e produttive e di
rilevanza sociale, interessate ai processi di regolazione e
di semplificazione.
11. I servizi di controllo interno compiono
accertamenti sugli effetti prodotti dalle norme contenute
nei regolamenti di semplificazione e di accelerazione dei
procedimenti amministrativi e possono formulare
osservazioni e proporre suggerimenti per la modifica delle
norme stesse e per il miglioramento dell'azione amministrativa.».
(1) La Corte Costituzionale, con sentenza n. 383 del 14 ottobre
2005, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 4,
lett, f), limitatamente alle parole «con esclusione degli impianti alimentati da
fonti rinnovabili»
(2) La Corte Costituzionale, con sentenza n. 383 del 14 ottobre 2005, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 7, lett. g), nella parte in cui non prevede che «l’identificazione delle linee fondamentali dell’assetto del territorio nazionale con riferimento all’articolazione territoriale delle reti infrastrutturali energetiche dichiarate di interesse nazionale ai sensi delle leggi vigenti» da parte dello Stato avvenga d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’art. 8 del d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281
(3) La Corte Costituzionale, con sentenza n. 383 del 14 ottobre 2005, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 7, lett. h), nella parte in cui non prevede che «la programmazione di grandi reti infrastrutturali energetiche dichiarate di interesse nazionale ai sensi delle leggi vigenti» da parte dello Stato avvenga d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’art. 8 del d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281
(4) La Corte Costituzionale, con sentenza n. 383 del 14 ottobre 2005, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 7, lett. i), nella parte in cui non prevede che «l’individuazione delle infrastrutture e degli insediamenti strategici» da parte dello Stato avvenga d’intesa con le Regioni e le Province autonome interessate
(5) La Corte Costituzionale, con sentenza n. 383 del 14 ottobre 2005, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 8, lett. a), punto 3, nella parte in cui non prevede che «l’approvazione degli indirizzi di sviluppo della rete di trasmissione nazionale» da parte dello Stato avvenga d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’art. 8 del d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281
(6) La Corte Costituzionale, con sentenza n. 383 del 14 ottobre 2005, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 8, lett. a), punto 7, nella parte in cui prevede che «la definizione dei criteri generali per le nuove concessioni di distribuzione dell’energia elettrica e per l’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio degli impianti di generazione di energia elettrica di potenza termica superiore ai 300 MW» da parte dello Stato debba avvenire «sentita la Conferenza unificata», anziché «previa intesa con la Conferenza unificata di cui all’art. 8 del d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281»
(7) La Corte Costituzionale, con sentenza n. 383 del 14 ottobre 2005, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 8, lett. b), punto 3, nella parte in cui non prevede che «le determinazioni inerenti lo stoccaggio di gas naturale in giacimento» siano assunte dallo Stato d’intesa con le Regioni e le Province autonome direttamente interessate
(8) La Corte Costituzionale, con sentenza n. 383 del 14 ottobre 2005, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 24, lett. a), nella parte in cui, sostituendo il comma 2 dell’art. 1-ter del decreto-legge n. 239 del 2003, convertito, con modificazioni, nella legge n. 290 del 2003, non dispone che il potere del Ministro delle attività produttive di emanare «gli indirizzi per lo sviluppo delle reti nazionali di trasporto di energia elettrica e di gas naturale» sia esercitato d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’art. 8 del d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281
(9) La Corte Costituzionale, con sentenza n. 383 del 14 ottobre 2005, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 26, nella parte in cui introduce il comma 4-bis nell’art. 1-sexies, del decreto-legge n. 239 del 2003, convertito, con modificazioni, nella legge n. 290 del 2003
(10) La Corte Costituzionale, con sentenza n. 383 del 14 ottobre 2005, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 84, della legge n. 239 del 2004, limitatamente alle parole «la mancata sottoscrizione degli accordi non costituisce motivo per la sospensione dei lavori necessari per la messa in produzione dei giacimenti di idrocarburi o per il rinvio dell’inizio della coltivazione»
(11) Comma abrogato dall'art. 1, c. 1120 della L. n. 296/2006 (Finanziaria 2007)