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Legislazione  giurisprudenza


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Regione Lazio
Legge Regionale n.15 del 8-11-2004

 

"Disposizioni per favorire l’impiego di energia solare termica e la diminuzione degli sprechi idrici negli edifici”

(B.U.R. Lazio n. 31 del 10.11.2004)


Il CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato;

Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga la seguente legge:
 


 


ARTICOLO 1
(Finalità)

1. La presente legge, al fine di migliorare le condizioni ambientali di vita, prescrive misure per incrementare l’impiego  dell’energia solare termica e per diminuire gli sprechi idrici  negli edifici.

 

ARTICOLO 2
(Adempimenti comunali)

1. I comuni, in relazione alle proprie caratteristiche e al proprio assetto urbanistico e territoriale, nonché nel  rispetto degli eventuali limiti imposti dall’esistenza di vincoli storici, ambientali e paesistici, devono prevedere specifiche disposizioni per realizzare su edifici, pubblici e privati, di nuova  costruzione o soggetti a ristrutturazione edilizia, i seguenti  interventi:
 

a) installazione ed impiego di pannelli solari termici per la  produzione di acqua calda sanitaria;
b) realizzazione di sistemi di recupero delle acque piovane e  delle acque grigie e riutilizzo delle stesse per gli scarichi dei  water;
c) utilizzo di cassette d’acqua per water con scarichi  differenziati;
d) installazione di rubinetterie dotate di miscelatore aria e acqua;
e) impiego di pavimentazioni drenanti nelle sistemazioni esterne dei lotti edificabili nel caso di copertura superiore al cinquanta per cento della superficie esterna del lotto stesso.
 

2. Al fine di favorire la costruzione di edifici a basso consumo energetico, i comuni devono, altresì, prevedere che nel calcolo delle volumetrie degli edifici non vengano computati, se superiori a trenta centimetri, gli spessori delle pareti e dei solai nonché delle serre solari e delle torri del vento. Il contenimento del consumo energetico deve essere dimostrato da un’apposita relazione tecnica, corredata da calcoli e grafici dimostrativi completi, che costituisce parte integrante della documentazione richiesta per il rilascio del necessario titolo abilitativo.
 

3. I comuni, in sede di rilascio dei necessari titoli abilitativi, verificano il rispetto del progetto alle disposizioni di cui al presente articolo.
 

4. Gli interventi di cui al comma 1 riguardano esclusivamente edifici situati al di fuori dei centri storici.


 
ARTICOLO 3
(Termine per gli adempimenti)


1. I comuni provvedono a quanto previsto all’articolo 2, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
 

ARTICOLO 4
(Pubblicità)

1. La Regione, anche in collaborazione con i comuni che hanno provveduto a quanto previsto all’articolo 2, individuano idonee forme di pubblicità degli interventi assunti dai comuni.

 

Formula Finale:

La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.


Data a Roma, addì 8 novembre 2004

Storace