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Regione Piemonte. Legge Regionale n. 8 del 23-03-2004
Modificazioni alla legge regionale 24 marzo 2000, n. 31 (Disposizioni per la prevenzione e lotta all'inquinamento luminoso e per il corretto impiego delle risorse energetiche).
(B.U.R. Piemonte n. 12 del 25-3-2004 - S.O. n. 1)
Il Consiglio regionale ha approvato.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
ARTICOLO 1
1. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 31 (Disposizioni per la prevenzione e lotta all'inquinamento luminoso e per il corretto impiego delle risorse energetiche) e' sostituita dalla seguente:
"c) gli impianti che impiegano piu' sorgenti luminose complessivamente non superiori a 25 mila lumen;".
Formula Finale: La presente legge regionale sarą pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addi' 23 marzo 2004
Enzo Ghigo