Copyright © AmbienteDiritto
Deliberazione 16 febbraio 2005, n. 22
Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas. Approvazione di proposte tariffarie, per l'anno termico 2004-2005, relative alle attivita' di distribuzione del gas naturale e di fornitura di gas diversi dal gas naturale, di cui alle deliberazioni dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 29 settembre 2004, n. 170/04 e 30 settembre 2004, n. 173/04.
(GU n. 54 del 7-3-2005)
L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 16 febbraio 2005;
Visti:
l'art. 2, comma 12, lettera e), della legge 14 novembre 1995, n. 481;
l'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita)
29 settembre 2004, n. 170/04 (di seguito: deliberazione n. 170/04);
la deliberazione dell'Autorita' 30 settembre 2004, n. 173/04 (di seguito:
deliberazione n. 173/04);
Considerato che le proposte tariffarie per l'anno termico 2004-2005, relative
alle attivita' di distribuzione del gas naturale e di fornitura di gas diversi
dal gas naturale, presentate da 394 (trecentonovantaquattro) esercenti
risultano, in seguito all'esame dei dati dichiarati dagli esercenti medesimi,
conformi ai criteri stabiliti dalle deliberazioni n. 170/04 e n. 173/04;
Ritenuto che sia necessario approvare le sopra dette proposte tariffarie;
Delibera:
1. Di approvare le proposte tariffarie per l'anno termico 2004-2005, relative
alle attivita' di distribuzione del gas naturale e di fornitura di gas diversi
dal gas naturale, presentate dagli esercenti indicati nell'allegata tabella 1.
2. Di prevedere che le proposte tariffarie di cui al precedente punto siano
applicate per il periodo 1° ottobre 2004-30 settembre 2005.
3. Di pubblicare la presente deliberazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorita' per l'energia elettrica e
il gas, affinche' entri in vigore dal giorno della sua pubblicazione.
Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2, comma 25, della legge
14 novembre 1995, n. 481/95, puo' essere proposto ricorso avanti al tribunale
amministrativo regionale per la Lombardia, entro il termine di sessanta giorni
dalla data di notifica dello stesso.
Milano, 16 febbraio 2005
Il Presidente: Ortis
Omissis.