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Deliberazione 23 febbraio 2005
Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas. Modalita' e condizioni economiche per il ritiro dell'energia elettrica, di cui all'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e al comma 41 della legge 23 agosto 2004, n. 239. (Deliberazione n. 34/05).
(GU n .61 del 15-3-2005)
L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 23 febbraio 2005;
Visti:
la legge 9 gennaio 1991, n. 10 (di seguito: legge n. 10/1991);
la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/1995);
il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi (di seguito: Cip) 12
luglio 1989, n. 15 (di seguito: provvedimento Cip n. 15/1989);
il provvedimento del Cip 14 novembre 1990, n. 34 (di seguito: provvedimento Cip
n. 34/1990);
il provvedimento del Cip 29 aprile 1992, n. 6, come integrato e modificato dal
decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto
1994 e dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
24 gennaio 1997 (di seguito: provvedimento Cip n. 6/1992);
il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n.
79/1999);
la direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre
2001 (di seguito: direttiva 2001/77/CE);
il decreto 19 dicembre 2003 del Ministro delle attivita' produttive in materia
di direttive alla societa' Acquirente Unico S.p.a. (di seguito: decreto
ministeriale 19 dicembre 2003);
il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (di seguito: decreto legislativo
n. 387/2003);
la direttiva 2004/8 CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 febbraio
2004 (di seguito: direttiva 2004/8/CE);
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004, recante
criteri, modalita' e condizioni per l'unificazione della proprieta' e della
gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione;
la legge 23 agosto 2004, n. 239 (di seguito: legge n. 239/2004;
la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita)
28 ottobre 1997, n. 108/97 (di seguito: deliberazione n. 108/97);
la deliberazione dell'Autorita' 19 marzo 2002, n. 42, come successivamente
modificata ed integrata dalla deliberazione dell'Autorita' 11 novembre 2004, n.
201 (di seguito: deliberazione n. 42/02);
l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorita' 30 dicembre 2003, n. 168/03, come
successivamente modificato ed integrato (di seguito: deliberazione n. 168/03);
il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorita' per l'energia elettrica e
il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e
vendita dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2004-2007 e
disposizioni in materia di contributi di allacciamento e diritti fissi, allegato
alla deliberazione dell'Autorita' 30 gennaio 2004, n. 5/04 e sue successive
modifiche e integrazioni (di seguito: Testo integrato); la deliberazione dell'Autorita'
22 aprile 2004, n. 60/04 (di seguito: deliberazione n. 60/04);
il documento di consultazione 20 ottobre 2004 recante modalita' di ritiro
dell'energia elettrica prodotta da impianti di potenza &60;10 MVA e \geq 10 MVA
se alimentati da fonti rinnovabili non programmabili ai sensi dell'art. 13,
commi 3 e 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e del comma 41
della legge 23 agosto 2004, n. 239 (di seguito: documento di consultazione); le
osservazioni al documento di consultazione di cui al precedente alinea pervenute
all'Autorita'.
Considerato che:
l'art. 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/2003 prevede che l'Autorita'
definisca, facendo riferimento a condizioni economiche di mercato, le modalita'
di ritiro, da parte del gestore di rete alla quale l'impianto e' collegato,
dell'energia elettrica prodotta da:
a) impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza inferiore a 10 MVA, ad
eccezione di quella ceduta al Gestore della rete di trasmissione nazionale (di
seguito: GRTN) nell'ambito delle convenzioni in essere stipulate ai sensi dei
provvedimenti Cip n. 15/1989, n. 34/1990, n. 6/1992, nonche' della deliberazione
n. 108/1997, limitatamente agli impianti nuovi, potenziati o rifatti, come
definiti dagli articoli 1 e 4 della medesima deliberazione, fino alla loro
scadenza;
b) impianti di potenza qualsiasi alimentati dalle fonti rinnovabili eolica,
solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice ed idraulica, limitatamente,
per quest'ultima fonte, agli impianti ad acqua fluente, ad eccezione di quella
ceduta nell'ambito dei provvedimenti con convenzioni di cessione pluriennali
gia' richiamate alla precedente lettera a), fino alla loro scadenza; il comma 41
della legge n. 239/2004 prevede che l'Autorita' determini, facendo riferimento a
condizioni economiche di mercato, le modalita' di ritiro, da parte del gestore
di rete alla quale l'impianto e' collegato, dell'energia elettrica prodotta:
a) da impianti di potenza inferiore a 10 MVA;
b) ai sensi dell'art. 3, comma 12, secondo periodo, del decreto legislativo n.
79/1999;
c) da impianti di potenza qualsiasi, entrati in esercizio dopo il 1° aprile 1999
e alimentati dalla fonte eolica, solare, geotermica, del moto ondoso,
maremotrice ed idraulica, limitatamente, per quest'ultima fonte, agli impianti
ad acqua fluente, ad eccezione dell'energia elettrica di cui al primo e al terzo
periodo del comma 12 dell'art. 3 del decreto legislativo n. 79/1999, che
continua ad essere ritirata dal GRTN fino a scadenza delle convenzioni in
essere;
il comma 41 della legge n. 239/2004,
nel consentire una modalita' di ritiro alternativa al mercato agli impianti di
potenza inferiore a 10 MVA e agli impianti di potenza qualsiasi alimentati dalla
fonte eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice ed idraulica,
limitatamente, per quest'ultima fonte, agli impianti ad acqua fluente entrati in
esercizio dopo il 1° aprile 1999, conferma, in materia di fonti rinnovabili, il
disposto dell'art. 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/2003, visto
che la tipologia di impianto e la sua eventuale partecipazione al mercato non
possono dipendere dalla data di entrata in esercizio;
l'art. 17, comma 1, del decreto legislativo n. 387/2003 prevede l'inclusione dei
rifiuti tra le fonti energetiche ammesse a beneficiare del regime riservato alle
fonti rinnovabili;
l'art. 17, comma 2, del decreto legislativo n. 387/2003 prevede che siano
escluse dal regime riservato alle fonti rinnovabili, tra le altre, le fonti
assimilate alle fonti rinnovabili, di cui all'art. 1, comma 3, della legge n.
10/1991;
l'art. 13, comma 4, del decreto legislativo 387/2003 prevede che, dopo la
scadenza delle convenzioni di cessione destinata, la relativa energia elettrica
venga destinata al mercato, con l'unica eccezione delle fonti rinnovabili non in
grado di partecipare al sistema delle offerte (impianti di potenza fino a 10 MVA
e impianti alimentati da fonti rinnovabili non programmabili di potenza
qualsiasi), per le quali l'Autorita' deve definire le modalita' di ritiro
tenendo conto di condizioni economiche di mercato;
il comma 41, ultimo periodo, della legge n. 239/2004, nel consentire una
modalita' di ritiro alternativa al mercato agli impianti di potenza fino a 10
MVA, agli impianti di cui al secondo periodo del comma 12 dell'art. 3 del
decreto legislativo n. 79/1999 e agli impianti alimentati dalla fonte eolica,
solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice ed idraulica, limitatamente,
per quest'ultima fonte, agli impianti ad acqua fluente entrati in esercizio dopo
il 1° aprile 1999, intende garantire il ritirodell'energia elettrica prodotta da
impianti non in grado di partecipare al sistema delle offerte;
l'art. 20, comma 1, del decreto legislativo n. 387/2003 prevede che fino alla
data di entrata a regime del mercato elettrico, come verra'
fissata con proprio decreto dal Ministro delle
attivita' produttive,
al produttore che cede l'energia elettrica di cui all'art.
13, comma 3, del decreto legislativo n. 387/2003, e' riconosciuto
il prezzo fissato dall'Autorita' all'ingrosso alle imprese
distributrici per la vendita ai clienti del mercato vincolato;
la data di entrata a regime del mercato elettrico verra' fissata con
decreto dal Ministro delle attivita' produttive e che, pertanto, le disposizioni
del presente provvedimento per quanto riguarda le fonti rinnovabili si applicano
a decorrere da tale data; rispetto allo schema proposto nel documento di
consultazione, in cui tutti i
rapporti commerciali delle imprese distributrici e della societa' Acquirente
Unico S.p.a. (di seguito: Acquirente unico) confluivano nel GRTN, la quasi
totalita' delle osservazioni pervenute ha richiesto che l'Acquirente unico
rappresenti l'interfaccia unica e finale delle imprese distributrici e del GRTN,
al fine di semplificare i rapporti contrattuali e le compensazioni economiche a
carico del conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate, di cui
all'art. 59, comma 1, lettera b), del Testo integrato;
il ruolo dell'Acquirente unico quale interfaccia unica e finale delle imprese
distributrici e del GRTN consente di ampliare la base di acquisto
dell'Acquirente unico, con conseguente diminuzione del fattore di rischio
connesso alla quota di energia acquistata sul mercato, e di ottenere una
riduzione dei prezzi di acquisto per effetto della quota di energia da fonti non
rinnovabili ritirata a prezzi inferiori a quelli delle fonti rinnovabili; il
ruolo dell'Acquirente unico come interfaccia unica e finale delle imprese
distributrici e del GRTN consente anche di scomputare dagli acquisti di energia
elettrica effettuati dalle imprese distributrici medesime presso l'Acquirente
unico il controvalore dell'energia ritirata ai sensi dell'art. 13, commi 3 e 4,
del decreto legislativo n. 387/2003 e del comma 41 della legge n. 239/2004;
le ragioni, esposte nel documento di consultazione, che hanno portato a proporre
il GRTN come interfaccia unica e finale si porranno solo a medio-lungo termine
in quanto:
l'Acquirente unico e' destinato a svolgere un ruolo significativo ancora per
diversi anni, continuando a garantire le forniture di energia elettrica ai
clienti che, pur avendo le caratteristiche di idoneita', preferiscono rimanere
vincolati, come previsto dal comma 30 della legge n. 239/2004, che integra
l'art. 14 del decreto legislativo n. 79/1999;
il controllo, anche a fini statistici, delle quantita' di energia elettrica
ritirata ai sensi dell'art. 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/2003
e del comma 41 della legge n. 239/2004 da parte del GRTN puo' essere comunque
garantito prevedendo adeguati scambi informativi tra le imprese distributrici e
il GRTN;
i commi 85, 86, 87, 88 e 89 della legge n. 239/2004 prevedono semplificazioni
negli iter autorizzativi per impianti di microgenerazione, definiti come gli
impianti di potenza fino a 1 MW;
gli impianti di potenza nominale elettrica fino a 1 MW alimentati da fonti
rinnovabili presentano, congiuntamente ad elevate potenzialita' di sviluppo
delle fonti marginali o residuali, elevati costi di produzione, come anche
evidenziato dalle Associazioni dei piccoli produttori nelle osservazioni al
documento di consultazione.
Ritenuto opportuno:
prevedere che l'Acquirente unico svolga un ruolo di interfaccia unica e finale
per:
le imprese distributrici che destinano direttamente ai propri clienti vincolati
l'energia elettrica ritirata ai sensi dell'art. 13, commi 3 e 4, del decreto
legislativo n. 387/2003, cedendo all'Acquirente unico l'eventuale quantita' di
energia elettrica eccedente il fabbisogno dei propri clienti vincolati;
il GRTN, che cede all'Acquirente unico l'energia elettrica ritirata dagli
impianti collegati alla rete di trasmissione nazionale;
prevedere che il ritiro dell'energia elettrica eccedente le quantita' ritirate
nell'ambito delle convenzioni di cessione destinata di cui all'art. 13, commi 2
e 3, del decreto legislativo n. 387/2003, e fino alla loro scadenza, sia svolto
dal GRTN, anziche' dal gestore di rete, in modo da continuare ad avere una unica
controparte contrattuale per il ritiro dell'intera quantita' di energia prodotta
e immessa in rete, semplificandone di conseguenza la gestione amministrativa;
escludere il prezzo zonale orario che si forma nel sistema delle offerte come
prezzo riconosciuto per il ritiro dell'energia elettrica ai sensi dell'art. 13,
commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/2003, poiche' tale prezzo:
viene comunque riconosciuto ai produttori che scelgono di partecipare al sistema
delle offerte;
e' soggetto ai rischi e alle imprevedibilita' del sistema delle offerte;
non e' un parametro in grado di influire sulla localizzazione degli impianti
alimentati da fonti rinnovabili, che dipende invece da fattori localizzativi
legati alla disponibilita' locale di risorse rinnovabili;
introduce l'esigenza di compensazioni a carico del conto per nuovi impianti da
fonti rinnovabili e assimilate, di cui all'art. 59, comma 1, lettera b), del
Testo integrato;
prevedere che il gestore di rete riconosca ai produttori il prezzo di cui
all'art. 30, comma 30.1, lettera a), del Testo integrato per l'energia elettrica
ritirata da impianti alimentati da fonti rinnovabili ai sensi dell'art. 13,
commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/2003, essendo tale prezzo riferito a
condizioni economiche di mercato, gia' riconosciuto nel periodo transitorio di
cui all'art. 20, comma 1, del decreto legislativo n. 387/2003;
prevedere, in alternativa al prezzo di cui al precedente alinea e su richiesta
del produttore, un prezzo di cessione unico e indifferenziato per fasce orarie,
al fine di tener conto delle peculiarita' di alcuni impianti alimentati da fonti
rinnovabili non programmabili;
prevedere, in considerazione delle peculiarita' e dei vantaggi che gli impianti
alimentati da fonti rinnovabili e degli impianti di cogenerazione presentano
rispetto agli altri impianti, che il gestore di rete riconosca ai produttori per
l'energia elettrica da fonti non rinnovabili ritirata ai sensi del comma 41
della legge n. 239/2004: il prezzo di cui all'art. 30, comma 30.1, lettera a),
del Testo integrato nel caso di impianti di cogenerazione di potenza inferiore a
10 MVA che soddisfano la deliberazione n. 42/2002; il parametro Ct per gli
impianti di potenza inferiore a 10 MVA che non soddisfano la deliberazione n.
42/2002;
prevedere per gli impianti di potenza nominale elettrica fino a 1 MW
l'esclusione dall'obbligo di stipula del contratto di dispacciamento in
immissione, al fine di semplificare le condizioni di accesso alla rete per detti
impianti non collegati alla rete di trasmissione nazionale, per i quali sia la
direttiva 2001/77/CE, che la direttiva 2004/8/CE, nonche' la legge n. 239/2004,
prevedono procedure di accesso alla rete e autorizzative semplificate;
riconoscere agli impianti di potenza nominale elettrica fino a 1 MW alimentati
da fonti rinnovabili, ad eccezione delle centrali ibride, limitatamente ai primi
due milioni di kWh ritirati annualmente da ciascun impianto, prezzi minimi
garantiti tali da assicurare la copertura dei costi di produzione in condizioni
di economicita' e redditivita';
orientare al mercato la cessione di rilevanti quantitativi di energia elettrica
prodotta da impianti di rilevanti dimensioni, garantendo invece il ritiro delle
eccedenze rispetto ai fabbisogni dell'autoproduzione;
prevedere che alle eccedenze di energia elettrica prodotte dagli impianti di
potenza uguale o superiore a 10 MVA, alimentati da fonti assimilate o da fonti
rinnovabili diverse dalla fonte eolica, solare, geotermica, del moto ondoso,
maremotrice ed idraulica, limitatamente, per quest'ultima fonte, agli impianti
ad acqua fluente, purche' nella titolarita' di un autoproduttore, come definito
dall'art. 2, comma 2, del decreto legislativo n. 79/1999, il gestore di rete
riconosca il parametro Ct;
prevedere, al fine di evitare comportamenti opportunistici, che il produttore
che si avvale delle modalita' di ritiro ai sensi dell'art. 13, commi 3 e 4, del
decreto legislativo n. 387/2003 e del comma 41 della legge n. 239/2004 debba:
richiedere il ritiro dell'intera quantita' di energia elettrica prodotta e
immessa in rete, ad eccezione di quella ceduta nell'ambito delle convenzioni di
cessione pluriennali di cui all'art. 13, commi 2 e 3, del decreto legislativo n.
387/2003;
sottoscrivere con il gestore di rete una convenzione di durata annuale e
rinnovabile, secondo lo schema allegato al presente provvedimento (Allegato A);
prevedere l'esenzione dall'applicazione dei corrispettivi per l'assegnazione dei
diritti di utilizzo della capacita' di trasporto di cui all'art. 35, comma 35.2,
della deliberazione n. 168/2003 per gli impianti di potenza nominale elettrica
fino a 1 MW e un'applicazione graduale di detti corrispettivi per gli impianti
di potenza superiore a 1 MW e fino a 5 MW alimentati da fonti rinnovabili o dai
rifiuti ammessi a beneficiare del regime riservato alle fonti rinnovabili ai
sensi dell'art. 17 del decreto legislativo n. 387/2003, escluse le centrali
ibride;
prevedere corrispettivi volti a riconoscere ai gestori di rete i costi
amministrativi sostenuti, secondo criteri di semplificazione amministrativa ed
equita'; prevedere che i corrispettivi di cui al precedente alinea siano a
carico dei produttori, al fine di evitare ulteriori aggravi al conto per nuovi
impianti da fonti rinnovabili e assimilate, di cui all'art. 59, comma 1, lettera
b), del Testo integrato;
Delibera:
Art. 1.
Definizioni
1.1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente
provvedimento si applicano le definizioni di cui all'art. 2 del decreto
legislativo n. 387/2003, le definizioni di cui all'art. 1 dell'Allegato A alla
deliberazione n. 168/2003, le definizioni di cui all'art. 1 del Testo integrato,
nonche' le ulteriori definizioni formulate come segue:
a) energia elettrica di cui all'art. 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n.
387/2003 e' l'energia elettrica prodotta dagli impianti alimentati da fonti
rinnovabili di potenza inferiore a 10 MVA, ivi compresa la produzione imputabile
delle centrali ibride, nonche' dagli impianti di potenza qualsiasi alimentati
dalle fonti rinnovabili eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice
ed idraulica, limitatamente, per quest'ultima fonte, agli impianti ad acqua
fluente, ad eccezione di quella ceduta al GRTN nell'ambito delle convenzioni in
essere stipulate ai sensi dei provvedimenti Cip n. 15/1989, n. 34/1990, n.
6/1992, nonche' della deliberazione n. 108/97, limitatamente alle unita' di
produzione nuove, potenziate o rifatte, come definite dagli articoli 1 e 4 della
medesima deliberazione. L'energia elettrica prodotta dagli impianti di potenza
inferiore a 10 MVA alimentati dai rifiuti di cui all'art. 17, comma 1, del
decreto legislativo n. 387/2003 rientra nell'ambito di applicazione dell'art.
13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/2003;
b) energia elettrica di cui al comma 41 della legge n. 239/2004 e' l'energia
elettrica prodotta dagli impianti alimentati da fonti non rinnovabili di potenza
inferiore a 10 MVA, ivi compresa la produzione non imputabile delle centrali
ibride, e l'energia elettrica prodotta, come eccedenze, dagli impianti, di
potenza uguale o superiore a 10 MVA, alimentati da fonti assimilate o da fonti
rinnovabili diverse dalla fonte eolica, solare, geotermica, del moto ondoso,
maremotrice ed idraulica, limitatamente, per quest'ultima fonte, agli impianti
ad acqua fluente, purche' nella titolarita' di un autoproduttore, come definito
dall'art. 2, comma 2, del decreto legislativo n. 79/99, ad eccezione di quella
ceduta al GRTN nell'ambito delle convenzioni in essere stipulate ai sensi dei
provvedimenti Cip n. 15/1989, n. 34/1990, n. 6/1992, nonche' della deliberazione
n. 108/97, limitatamente alle unita' di produzione nuove, potenziate o rifatte,
come definite dagli articoli 1 e 4 della medesima deliberazione;
c) GRTN e' il Gestore della rete di trasmissione nazionale di cui all'art. 3 del
decreto legislativo n. 79/1999;
d) gestore di rete e' la persona fisica o giuridica responsabile, anche non
avendone la proprieta', della gestione di una rete elettrica con obbligo di
connessione di terzi, nonche' delle attivita' di manutenzione e di sviluppo
della medesima, ivi inclusi il GRTN e le imprese distributrici, di cui al
decreto legislativo n. 79/1999.
Art. 2.
Oggetto e finalita'
2.1. Il presente provvedimento disciplina le modalita' per il ritiro
dell'energia elettrica di cui all'art. 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo
n. 387/2003 e al comma 41 della legge n. 239/2004, facendo riferimento a
condizioni economiche di mercato.
Art. 3.
Modalita' per il ritiro dell'energia elettrica
3.1. L'energia elettrica di cui all'art. 13, commi 3 e 4, del decreto
legislativo n. 387/2003 e al comma 41 della legge n. 239/2004 e' ritirata, su
richiesta del produttore, dal gestore di rete alla quale l'impianto e'
collegato. Il produttore che si avvale di detta facolta', presenta istanza al
gestore di rete alla quale l'impianto e' collegato, fornendo tutte le
informazioni atte a dimostrare l'esistenza dei requisiti previsti dall'art. 13,
commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/2003 o dal comma 41 della legge n.
239/2004.
3.2. Il produttore che intende avvalersi dei benefici di cui all'art. 13, commi
3 e 4, del decreto legislativo n. 387/2003 e al comma 41 della legge n. 239/2004
richiede al gestore di rete alla quale l'impianto e' collegato il ritiro
dell'intera quantita' di energia elettrica prodotta e immessa in rete, ad
eccezione di quella ceduta nell'ambito delle convenzioni di cessione pluriennali
di cui all'art. 13, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 387/2003.
3.3. Il gestore di rete riconosce ai produttori, per l'energia elettrica
ritirata ai sensi dell'art. 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/2003
e del comma 41 della legge n. 239/2004, i prezzi di cui all'art. 4.
3.4. Se il gestore di rete alla quale l'impianto e' collegato e' un'impresa
distributrice, il controvalore dell'energia ritirata ai sensi dell'art. 13,
commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/2003 e del comma 41 della legge n.
239/2004 viene scomputato dagli acquisti di energia elettrica effettuati
dall'impresa distributrice medesima presso l'Acquirente unico. Se il gestore di
rete alla quale l'impianto e' collegato e' il GRTN o un gestore di rete diverso
dalle imprese distributrici, l'Acquirente unico riconosce a tali soggetti i
prezzi di cui all'art. 4. Se il ritiro dell'energia di cui all'art. 13, commi 3
e 4, del decreto legislativo n. 387/2003 e al comma 41 della legge n. 239/2004
avviene in porzioni del territorio nazionale servite da reti con obbligo di
connessione di terzi non interconnesse con la rete di trasmissione nazionale,
neppure indirettamente attraverso reti di distribuzione o attraverso
collegamenti in corrente continua, il controvalore dell'energia ritirata viene
remunerato secondo le modalita' previste dall'art. 7 della legge 9 gennaio 1991,
n. 10.
3.5. Se il gestore di rete alla quale l'impianto e' collegato e' un'impresa
distributrice che non dispone di un bacino di clienti vincolati nel proprio
ambito territoriale sufficiente ad assorbire l'energia ritirata ai sensi
dell'art. 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/2003 e del comma 41
della legge n. 239/2004, la medesima impresa distributrice cede la parte
eccedente i propri fabbisogni all'Acquirente unico, che la destina ad altre
imprese distributrici per i clienti del mercato vincolato. Per detta energia
l'Acquirente unico riconosce all'impresa distributrice i prezzi di cui all'art.
4.
3.6. Il produttore che richiede al gestore di rete il ritiro dell'energia
elettrica di cui all'art. 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/2003 e
al comma 41 della legge n. 239/2004 conclude con il medesimo una convenzione di
durata annuale e rinnovabile, secondo lo schema riportato nell'Allegato A al
presente provvedimento.
3.7. Il produttore che richiede al gestore di rete il ritiro dell'energia
elettrica di cui all'art. 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/2003 e
al comma 41 della legge n. 239/2004 conclude con il GRTN, direttamente o
attraverso l'interposizione del medesimo gestore di rete:
a) il contratto per il servizio di trasmissione di cui all'art. 19 del Testo
integrato per l'energia elettrica prodotta e immessa in rete, ai sensi di quanto
previsto dall'art. 5, comma 2, della deliberazione n. 168/2003;
b) il contratto per il servizio di dispacciamento in immissione, ai sensi
dall'art. 5, comma 2, della deliberazione n. 168/2003, solo se l'impianto e' di
potenza nominale elettrica superiore a 1 MW, in deroga alla medesima
deliberazione.
3.8. Il produttore che richiede l'interposizione del gestore di rete per la
stipula dei contratti di cui al comma 3.7, e' tenuto a fornire al gestore di
rete tutte le informazioni necessarie alla stipula e gestione dei medesimi.
3.9. Il produttore che richiede al gestore di rete il ritiro dell'energia
elettrica di cui all'art. 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/2003 e
al comma 41 della legge n. 239/2004 non e' tenuto alla comunicazione dei
programmi di immissione di cui all'art. 17, comma 17.1, della deliberazione n.
168/2003.
3.10. Agli utenti del dispacciamento responsabili di punti di dispacciamento per
le unita' di produzione che cedono la propria energia ai sensi del comma 3.2,
con riferimento ai predetti punti e limitatamente all'energia elettrica immessa,
non si applica la disciplina dei corrispettivi di sbilanciamento di cui all'art.
32 168/03.
3.11. In deroga a quanto previsto dal comma 3.2, i produttori che cedono parte
dell'energia elettrica prodotta nell'ambito delle convenzioni di cessione
pluriennali di cui all'art. 13, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 387/03
richiedono al GRTN, anziche' al gestore di rete, il ritiro dell'energia
elettrica eccedente dette convenzioni, fino alla loro scadenza.
Art. 4.
Prezzi dell'energia elettrica
ritirata dai gestori di rete ai sensi dell'art. 13, commi 3 e 4, del decreto
legislativo n. 387/2003 e del comma 41 della legge n. 239/2004.
4.1. Il gestore di rete che ritira l'energia elettrica di cui all'art. 13, commi
3 e 4, del decreto legislativo n. 387/2003 riconosce ai produttori un prezzo
pari a quello di cessione dall'Acquirente unico alle imprese distributrici per
la vendita al mercato vincolato, definito dall'art. 30, comma 30.1, lettera a),
del Testo integrato.
4.2. Il prezzo di cui al comma 4.1, su richiesta del produttore all'atto della
stipula della convenzione di cui al comma 3.6, viene riconosciuto come prezzo
unico indifferenziato per fasce orarie e viene determinato dall'Acquirente
unico, seguendo le stesse modalita' di cui all'art. 30, comma 30.1, lettera a),
del Testo integrato.
4.3. Il gestore di rete che ritira l'energia elettrica di cui al comma 41 della
legge n. 239/2004 riconosce ai produttori un prezzo pari al:
a) prezzo di cessione dall'Acquirente unico alle imprese distributrici per la
vendita al mercato vincolato, definito dall'art. 30, comma 30.1, lettera a), del
Testo integrato nel caso di impianti di cogenerazione di potenza inferiore a 10
MVA che soddisfano la definizione di cogenerazione di cui alla deliberazione n.
42/02;
b) parametro Ct nel caso di impianti diversi da quelli di cui alla lettera a).
4.4. Per l'energia elettrica prodotta da centrali ibride di potenza inferiore a
10 MVA, il gestore di rete che la ritira riconosce ai produttori un prezzo pari
al:
a) prezzo di cui al comma 4.1, limitatamente alla produzione imputabile;
b) prezzo di cui al comma 4.3, lettera a), per la rimanente quantita' di energia
elettrica nel caso in cui l'impianto soddisfa la definizione di cogenerazione di
cui alla deliberazione n. 42/02, o al prezzo di cui al comma 4.3, lettera b),
nel caso in cui tale definizione non viene soddisfatta.
Art. 5.
Prezzi minimi garantiti per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili di
potenza nominale elettrica fino a 1 MW
5.1. Per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza nominale
elettrica fino a 1 MW, ad eccezione delle centrali ibride, ai primi due (2)
milioni di kWh ritirati annualmente da ciascun impianto dal gestore di rete ai
sensi dell'art. 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/2003, vengono
riconosciuti, per scaglioni progressivi, i seguenti prezzi minimi garantiti:
a) fino a 500.000 kWh annui, 95 euro/MWh; da oltre 500.000 fino a 1.000.000 di
kWh annui, 80 euro/MWh; da oltre 1.000.000 fino a 2.000.000 di kWh annui, 70
euro/MWh;
b) il prezzo di cui al comma 4.1 per l'energia elettrica ritirata annualmente
eccedente i primi due (2) milioni di kWh.
5.2. I prezzi minimi garantiti di cui al comma 5.1 si applicano, con le stesse
modalita', anche agli impianti alimentati dai rifiuti ammessi a beneficiare del
regime riservato alle fonti rinnovabili ai sensi dell'art. 17 del decreto
legislativo n. 387/03.
5.3. Il comma 5.1 si applica per l'intero anno di durata della convenzione di
cui all'art. 3, comma 3.6, su richiesta del produttore presentata al gestore di
rete in occasione dell'emissione della prima fatturazione mensile in
applicazione del presente provvedimento e, successivamente, all'inizio di
ciascun anno solare.
5.4. I prezzi minimi garantiti di cui al comma 5.1, lettera a)(*), sono aggiornati, su base
annuale, applicando ai valori in vigore nell'anno solare precedente il quaranta
percento (40%) del tasso di variazione annuale dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai e impiegati rilevato dall'Istat, con arrotondamento alla
prima cifra decimale secondo il criterio commerciale.
5.5. La differenza tra quanto riconosciuto dai gestori di rete ai produttori, ai
sensi del comma 5.1, e il prezzo di cessione dall'Acquirente unico alle imprese
distributrici per la vendita al mercato vincolato, definito dall'art. 30, comma
30.1, lettera a), del Testo integrato, e' posta a carico del conto per nuovi
impianti da fonti rinnovabili e assimilate, di cui all'art. 59, comma 1, lettera
b), del Testo integrato.
(*) Comma così modificato dalla
deliberazione n. 49/05
del 24 marzo 2005 (GU n. 93 del 22-4-2005); Il testo precedente era il seguente:
I prezzi minimi garantiti di cui al comma 5.1., sono aggiornati (...omissis)
Art. 6.
Costi riconosciuti al gestore di rete
6.1. Per l'energia elettrica ritirata dai gestori di rete ai sensi dell'art. 13,
commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/2003 e del comma 41 della legge n.
239/2004 i produttori riconoscono al gestore di rete cui l'impianto e' connesso:
a) un corrispettivo fisso pari a 120 euro all'anno per ciascun impianto ed un
corrispettivo proporzionale all'energia ritirata pari allo 0,5% del controvalore
dell'energia ritirata ai sensi dell'art. 13, commi 3 e 4, del decreto
legislativo n. 387/2003 e del comma 41 della legge n. 239/2004, a copertura dei
costi amministrativi;
b) un ulteriore corrispettivo fisso pari a 120 euro all'anno per ciascun
impianto ed un ulteriore corrispettivo proporzionale all'energia ritirata pari
allo 0,5% del controvalore dell'energia ritirata ai sensi dell'art. 13, commi 3
e 4, del decreto legislativo n. 387/2003 e del comma 41 della legge n. 239/2004,
a copertura dei costi gestionali nel caso in cui il gestore di rete gestisce,
per conto del produttore, i contratti di cui al comma 3.7.
6.2 Il corrispettivo annuo di cui
al comma 6.1, lettera a), per la parte proporzionale al controvalore
dell'energia ritirata, non puo' comunque superare il valore totale annuo pari a
3.500 euro.(*)
6.3 Il corrispettivo annuo di cui al comma 6.1, lettera b), per la parte
proporzionale al controvalore dell'energia ritirata, non puo' comunque superare
il valore totale annuo pari a 3.500 euro.(*)
(*) Comma aggiunto con
deliberazione n. 49/05 del 24 marzo 2005 (GU n. 93 del 22-4-2005)
Art. 7.
Corrispettivi per l'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacita' di
trasporto per l'energia elettrica ritirata dai gestori di rete ai sensi
dell'art. 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/2003 e del comma 41
della legge n. 239/2004
7.1. All'energia elettrica ritirata dai gestori di rete ai sensi dell'art. 13,
commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/2003 e del comma 41 della legge n.
239/2004, si applicano i corrispettivi per l'assegnazione dei diritti di
utilizzo della capacita' di trasporto di cui all'art. 35, comma 35.2, della
deliberazione n. 168/03, ad eccezione:
a) degli impianti di potenza nominale elettrica fino a 1 MW, per i quali detti
corrispettivi sono nulli;
b) degli impianti di potenza nominale elettrica superiore a 1 MW e fino a 5 MW
alimentati da fonti rinnovabili o dai rifiuti ammessi a beneficiare del regime
riservato alle fonti rinnovabili ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo
n. 387/2003, escluse le centrali ibride, per i quali i corrispettivi di cui
all'art. 35, comma 35.2, della deliberazione n. 168/2003 vengono moltiplicati
per il fattore R pari a R=(P-1)/4 arrotondato, con criterio commerciale alla
terza cifra decimale, dove P e' la potenza nominale elettrica dell'impianto,
espressa in MW, con tre decimali.
7.2. Ai fini della quantificazione dei corrispettivi per l'assegnazione dei
diritti di utilizzo della capacita' di trasporto di cui al comma 7.1, il
programma di immissione di cui all'art. 35, comma 35.2, della deliberazione n.
168/03 e' assunto pari all'energia elettrica effettivamente immessa nella rete
con obbligo di connessione di terzi.
7.3. Ai fini di quanto previsto dai commi 5.1 e 7.1, per impianto si intende, di
norma, l'insieme delle unita' di produzione di energia elettrica poste a monte
del punto di connessione con la rete con obbligo di connessione di terzi.
Art. 8.
Obblighi informativi
8.1. Il prezzo di cessione dall'Acquirente unico alle imprese distributrici per
la vendita al mercato vincolato, definito dall'art. 30, comma 30.1, lettera a),
del Testo integrato, pubblicato dall'Acquirente unico nel proprio sito Internet
ai sensi dell'art. 33, comma 2, del Testo integrato, viene anche pubblicato nel
sito internet dell'Autorita'.
8.2. il prezzo di cui al comma 4.2 viene comunicato dall'Acquirente unico all'Autorita'
e viene pubblicato nel sito internet dell'Autorita'.
8.3. Entro il 31 marzo di ogni anno, a partire dall'anno 2006, le imprese di
distribuzione e i gestori di rete diversi dalle imprese distributrici che
ritirano energia elettrica ai sensi dell'art. 13, commi 3 e 4, del decreto
legislativo n. 387/2003 e del comma 41 della legge n. 239/2004, trasmettono al
GRTN un elenco contenente denominazione, tipologia, dimensione, ragione sociale
dei soggetti titolari degli impianti e quantita' annuali di energia elettrica
ritirata.
8.4. Il GRTN integra le informazioni di cui al comma 8.3 con quelle relative
agli impianti la cui energia elettrica e' ritirata dal GRTN ai sensi dell'art.
13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/2003 e del comma 41 della legge
n. 239/2004, trasmettendo, entro il 31 maggio di ogni anno, a partire dall'anno
2006, all'Autorita' e alla Cassa conguaglio per il settore elettrido l'elenco
completo degli impianti, contenente le informazioni di cui al comma 8.3.
8.5. L'Acquirente unico definisce, entro trenta (30) giorni dall'entrata in
vigore del presente provvedimento, una procedura per le compensazioni di cui al
comma 3.4, che viene pubblicata nel proprio sito internet.
8.6. I prezzi di cui ai commi 4.1 e 4.2 vengono riconosciuti dai gestori di rete
ai produttori, anche in acconto, rispetto alla data di pubblicazione ai sensi
dell'art. 33, comma 2, lettera a), del Testo integrato, secondo valori e
modalita' stabiliti dall'Acquirente unico.
Art. 9.
Verifiche
9.1. Le verifiche sugli impianti che si avvalgono delle modalita' di ritiro ai
sensi dell'art. 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/2003 e del comma
41 della legge n. 239/2004, svolte, ove necessario, attraverso sopralluoghi al
fine di accertare la veridicita' delle informazioni e dei dati trasmessi sono
effettuate dall'Autorita', anche avvalendosi della Cassa Conguaglio per il
settore elettrico ai sensi della deliberazione n. 60/04.
Art. 10.
Disposizioni finali
10.1. Il presente provvedimento si applica a decorrere: dalla data di entrata a
regime del mercato elettrico, come verra' individuata dal decreto del Ministro
delle attivita' produttive di cui all'art. 20, comma 1, del decreto legislativo
n. 387/2003, per l'energia elettrica di cui all'art. 13, commi 3 e 4, del
decreto legislativo n. 387/2003; dalla data di entrata in vigore della legge n.
239/2004, per l'energia elettrica di cui al comma 41 della legge n. 239/2004.
10.2. Il presente provvedimento viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorita' (www.autorita.energia.it)
ed entra in vigore dalla data della sua pubblicazione.
Milano, 23 febbraio 2005
Il presidente: Ortis
Allegato A
SCHEMA DI CONVENZIONE PER IL RITIRO DELL'ENERGIA ELETTRICA DI CUI ALL'Art. 13,
COMMI 3 E 4, DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 387/2003 E AL COMMA 41 DELLA LEGGE N.
239/2004
Con la presente convenzione
tra
la societa' ......, rappresentata da ......, nella qualita' di ......, nel
seguito denominata brevemente «Gestore».
e
la societa' ...... nel seguito denominata brevemente «Produttore» rappresentata
da ......; nel seguito singolarmente o congiuntamente anche denominati la Parte
o le Parti.
Premesso
che il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, all'art. 3, comma 12 ha
stabilito che il «Ministro dell'industria, con proprio provvedimento ai sensi
del comma 3 dell'art. 1, determina la cessione dei diritti e delle obbligazioni
relative all'acquisto di energia elettrica comunque prodotta da altri operatori
nazionali da parte dell'Enel S.p.a. al Gestore della rete di trasmissione
nazionale»; che il decreto ministeriale 21 novembre 2000, ha determinato, con
validita' ed efficacia giuridica ed economica a far data dal 1° gennaio 2001, la
cessione dei diritti e delle obbligazioni relative all'acquisto di energia
elettrica comunque prodotta da altri operatori nazionali, da parte dell'Enel
S.p.a. al Gestore della rete di trasmissione nazionale;
che il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, all'art. 13, commi 3 e 4,
prevede che l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita)
determini le modalita' di ritiro, da parte del gestore di rete alla quale
l'impianto e' collegato, e previa richiesta del produttore, dell'energia
prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza inferiore a 10
MVA, nonche' da impianti di potenza qualsiasi alimentati dalla fonte eolica,
solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice ed idraulica, limitatamente,
per quest'ultima, agli impianti ad acqua fluente, ad eccezione di quella ceduta
al Gestore della rete di trasmissione nazionale nell'ambito delle convenzioni in
essere stipulate ai sensi dei provvedimenti Cip n. 15/89, n. 34/90 e n. 6/92,
nonche' ai sensi della deliberazione dell'Autorita' n. 108/97, limitatamente
agli impianti nuovi, potenziati o rifatti; che il comma 41 della legge 23 agosto
2004, n. 239, stabilisce che venga ritirata dal Gestore della rete di
trasmissione nazionale o dall'impresa distributrice, rispettivamente se prodotta
da impianti collegati alla rete di trasmissione nazionale o alla rete di
distribuzione, e previa richiesta del produttore, l'energia prodotta da impianti
di potenza inferiore a 10 MVA, da impianti di potenza qualsiasi entrati in
esercizio dopo l'1 aprile 1999 e alimentati dalla fonte eolica, solare,
geotermica, del moto ondoso, maremotrice ed idraulica, limitatamente, per quest'ultima,
agli impianti ad acqua fluente, nonche' l'energia prodotta ai sensi dell'art. 3,
comma 12, secondo periodo, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79; che l'Autorita',
con deliberazione n. ......, definisce le modalita' di ritiro dell'energia
elettrica ai sensi dell'art. 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 29
dicembre 2003, n. 387, e del comma 41 della legge 23 agosto 2004, n 239;
che il Produttore esercisce l'impianto ......;
che il Produttore dichiara che l'impianto e' soggetto al regime giuridico di cui
all'art. 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/2004 e del comma 41
della legge n. 239/2004;
che il Produttore ha richiesto al Gestore, con comunicazione in data ......,
prot. n. ......, il ritiro dell'energia elettrica prodotta dal suddetto impianto
ai sensi dell'art. 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n.
387 e del comma 41 della legge 23 agosto 2004, n. 239;
che il Produttore si impegna a comunicare tempestivamente, ogni modifica
relativa all'allacciamento alla rete del Gestore del proprio impianto di
produzione;
che il ritiro dell'energia sara' effettuato nel punto di consegna convenuto tra
le Parti.
si stipula quanto segue:
Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione.
Art. 1.
Oggetto della convenzione
La presente convenzione ha per oggetto il ritiro, da parte del Gestore e su
richiesta del Produttore, dell'energia elettrica di cui all'art. 13, commi 3 e
4, del decreto legislativo n. 387/2003 e al comma 41 della legge 23 agosto 2004,
n. 239.
Art. 2.
Consegna dell'energia al Gestore di rete
Il Produttore cedera' l'energia prodotta di cui al precedente art. 1 definendo
la potenza massima di consegna pari a ...... kW.
La consegna dal Produttore al Gestore dell'energia, nei limiti della potenza
suddetta, viene effettuata nel punto di collegamento ............... nel comune
di ...... alla tensione nominale di ........ kV e alla frequenza nominale di
........... Hz.
L'energia oggetto del presente accordo e' la totale energia immessa nella rete
elettrica del Gestore, pari all'energia prodotta al netto dell'energia assorbita
dai servizi ausiliari, dall'eventuale officina, dell'energia elettrica
autoprodotta e autoconsumata, delle perdite di trasformazione e di linea fino al
punto di consegna alla rete del Gestore, ad eccezione di quella ceduta al
Gestore della rete di trasmissione nazionale nell'ambito delle convenzioni in
essere previste dall'art. 13, comma 3, del decreto legislativo n. 387/2003.
Eventuali quantitativi di energia consegnati dal Gestore al Produttore sono
oggetto di separati accordi commerciali di fornitura.
La consegna dell'energia al Gestore dovra' essere effettuata come previsto nel
regolamento di esercizio, e dovra' essere conforme alle prescrizioni contenute
nelle regole tecniche di connessione del Gestore di rete competente.
Il Gestore si riserva la facolta' di effettuare, per esigenze di esercizio e di
manutenzione dei propri impianti, sospensioni o riduzioni del ritiro
dell'energia, da comunicare preventivamente, salvo i casi di emergenza, al
Produttore.
Le apparecchiature di misura (AdM), di cui all'art. 8, necessarie per misurare
l'energia elettrica consegnata alla rete, da installarsi a cura e spese del
Produttore, devono essere conformi alle prescrizioni dell'Autorita' in materia
di misura dell'energia elettrica e alle prescrizioni contenute nelle regole
tecniche di connessione del Gestore di rete.
Art. 3.
Norme generali di esercizio e responsabilita'
Il Produttore sottoscrive il «Regolamento di esercizio» che sara' stipulato con
il gestore di rete a cui l'impianto e' collegato.
In conformita' a detto regolamento
e, in generale, alle regole tecniche di connessione, il Produttore si impegna a
munire le proprie installazioni, a sua cura e spese, di idonei apparecchi di
connessione e protezione e regolazione, concordati con il Gestore e rispondenti
alle norme tecniche ed antinfortunistiche, necessari per evitare ogni effetto
dannoso al regolare esercizio della rete elettrica, nonche' a fornire la
relativa documentazione al Gestore.
Il Produttore si assume ogni responsabilita' per danno a persone o cose
derivanti dall'esercizio delle proprie installazioni. il Produttore si impegna
altresi' a mantenere in efficienza gli impianti di sua proprieta' in modo che
rispondano alle norme tecniche in vigore, alle disposizioni di legge in materia
antinfortunistica e alle norme di esercizio del Gestore.
(l'articolo dovra' essere oggetto di interazione, magari anche solo come rimando
ad altra convenzione, se il Gestore gestisce per conto del Produttore i
contratti di trasmissione e di dispacciamento).
Art. 4.
Corrispettivi
I corrispettivi che saranno riconosciuti dal Gestore al Produttore sono quelli
definiti dall'art. ............ della deliberazione dell'Autorita' n.
.............
Qualora successivamente alla data di sottoscrizione della presente convenzione,
intervengano nuovi provvedimenti in materia di prezzi di cessione dell'energia,
i corrispettivi riconosciuti al Produttore verranno conseguentemente adeguati.
Art. 5.
Fasce orarie
Le fasce orarie sono quelle previste dall'Allegato A alla deliberazione dell'Autorita'
n. 5/2004, in vigore dal 1° aprile 2004 fino al 31 dicembre 2004, dalla
deliberazione dell'Autorita' n. 235/2004, per l'anno 2005, e subiranno le
variazioni stabilite dagli organismi competenti con successivi provvedimenti.
Art. 6.
Fattore di potenza ed energia reattiva
Il Produttore e' tenuto a rispettare le seguenti prescrizioni relative al
fattore di potenza e all'energia reattiva.
1. Impianti di generazione sincroni che immettono in rete una potenza attiva
minore o uguale a 1 MW, se idroelettrici, e minore o uguale a 3 MW, se
termoelettrici.
Per tali impianti il fattore di potenza deve essere pari a 1.
Tale valore potra' essere modificato a seguito dell'avviamento dell'impianto,
nel caso in cui il Gestore lo ritenga necessario, sulla base dei dati di
esercizio della rete.
2. Impianti di generazione sincroni che immettono in rete una potenza attiva
maggiore di 1 MW e minore o uguale a 10 MW, se idroelettrici, e maggiore di 3 MW
e minore o uguale a 10 MW, se termoelettrici.
Per tali impianti, in fase di immissione di energia attiva, l'immissione in rete
di energia reattiva induttiva deve avvenire, nelle ore di fascia F1, F2 e F3,
con fattore di potenza minore o uguale a 0,9. Nelle ore di fascia F4 (ore vuote)
il fattore di potenza deve essere pari a 1.
3. Impianti di generazione sincroni che immettono in rete una potenza attiva
maggiore di 10 MW.
Per tali impianti, in fase di immissione di potenza attiva, l'immissione in rete
di energia reattiva deve avvenire con fattore di potenza minore o uguale a 0,9
induttivo, nelle ore di fascia F1, F2 e F3, e minore o uguale a 0,95 capacitivo,
nelle ore di fascia F4 (ore vuote).
4. Impianti di generazione asincroni.
Per tali impianti, in fase di immissione in rete di energia attiva,
l'assorbimento di energia reattiva induttiva deve avvenire con fattore di
potenza medio mensile maggiore o uguale a 0,9, nelle ore di fascia F1, F2 e F3.
Nessuna condizione specifica e' prescritta per le ore di fascia F4 (ore vuote).
Qualora l'impianto di produzione si interfacci con la rete mediante un sistema
di conversione statico, in funzione dalle caratteristiche di quest'ultimo,
potra' essere assimilato dal Gestore ad un impianto di generazione di tipo
sincrono oppure asincrono ai fini dell'oggetto del presente articolo, e pertanto
assoggettato ai relativi vincoli.
Il Produttore e' tenuto ad adottare idonei provvedimenti per contenere il
fattore di potenza alle prescrizioni di cui sopra.
In caso di mancato rispetto da parte del Produttore delle prescrizioni sul fattore di potenza il Gestore applichera', a titolo di penalita', le seguenti riduzioni del corrispettivo di cui all'art. 4.
1. Impianti di generazione sincroni.
In ciascuna fascia oraria, riduzione del corrispettivo di cui all'art. 4 nella
misura del:
1,016% se AT;
1,038% se MT;
1,095% se BT;
per ogni centesimo di valore del fattore di potenza medio mensile che si
discosti dai limiti fissati per il produttore per le rispettive fasce orarie.
2. Impianti di generazione asincroni.
Per i quantitativi di energia reattiva induttiva prelevati per ciascuna delle
fasce orarie, espressi in kVarh, numericamente eccedenti il 50% del
corrispondente prelievo di energia attiva, espresso in kWh, riduzione del
corrispettivo di cui all'art. 4 in misura pari al corrispettivo per la fornitura
di energia induttiva stabilito dal Gestore in caso di mancato rispetto del
fattore di potenza per le forniture multiorarie corrispondenti per livello di
tensione.
E' facolta' del Gestore stabilire, per qualunque impianto, prescrizioni diverse
da quelle sopra riportate, qualora l'assetto della rete lo richieda, previo
accordo con il produttore (per impianti con potenza > 10 MW il valore fissato va
notificato al Gestore della rete di trasmissione nazionale). In detta
eventualita' le penalita' suddette verranno applicate con riferimento ai diversi
limiti imposti.
Art. 7.
Cambio Tensione
Il Gestore ha la facolta' di variare, anche in corso di convenzione, il valore
della tensione nominale della propria rete nei punti di collegamento per la
consegna dell'energia, dandone preavviso con almeno un anno di anticipo al
Produttore. Gli oneri conseguenti agli adattamenti da attuare sugli impianti
sono a carico di ciascun contraente per le parti di rispettiva proprieta'.
Art. 8.
Misura dell'energia
1. Titolarita'.
La misura e la registrazione dell'energia attiva e dell'energia reattiva vengono
eseguite mediante apparecchiature di misura (AdM) installate nei punti di
consegna dell'energia di cui all'art. 2 della presente convenzione.
Il responsabile dell'installazione e della manutenzione delle AdM («responsabile
delle AdM») e il responsabile della rilevazione e della registrazione delle
misure nei punti di misura («responsabile della misura») sono definiti dalle
disposizioni dell'Autorita' in materia di misura della energia elettrica.
2. Prescrizioni delle A d M.
Le AdM devono essere conformi alle disposizioni in materia emanate dall'Autorita'
nonche', per quanto non espressamente normato dalla stessa AUTORITA', ai
regolamenti definiti dal Gestore in materia di installazione e attivazione delle
apparecchiature di misura dell'energia elettrica.
In particolare, al fine di garantirne una omogenea gestione nel territorio
nazionale:
le AdM dovranno essere costituite da apparecchiature conformi alle Norme CEI di
prodotto, i cui riferimenti sono riportati nella «Guida all'applicazione delle
norme sulla misura dell'energia elettrica» edita dal CEI;
le AdM devono consentire la rilevazione e la registrazione, per ciascun quarto
d'ora, dell'energia attiva e reattiva misurata;
i componenti delle AdM dovranno riportare il Marchio IMQ, ove applicabile;
la composizione e le caratteristiche delle AdM dovranno essere dichiarate dal
Produttore al Gestore;
le AdM dovranno essere nuove, oppure con caratteristiche certificate da un
laboratorio accreditato EA (European cooperation of Accreditation);
con riferimento alle Norme CEI di prodotto, le AdM dovranno utilizzare contatori
avente precisione minima corrispondente all'indice di classe 1 per la misura di
energia attiva ed all'indice di classe 2 per la misura dell'energia reattiva; i
trasformatori di misura, ove presenti, dovranno avere una precisione minima
corrispondente all'indice di classe 0,5;
la sincronizzazione oraria deve avvenire mediante una sorgente interna o
esterna, in modo da contenere l'errore temporale rispetto all'UTC (Universal
Time Coordinated); il comando di sincronizzazione dovra' essere inviato con una
frequenza preferibilmente settimanale, conformemente alle indicazioni della
guida CEI R013-00;
l'orologio interno delle AdM dovra' avere precisione non inferiore a quella
richiesta dalla Norma CEI EN 61038 per i commutatori orari;
le AdM devono essere predisposte per la lettura anche da remoto, su base
giornaliera, dei dati di misura e dei loro principali parametri di
configurazione; a tale scopo, il Produttore deve mettere a disposizione del
Gestore la documentazione e l'informazione utile ad integrare il driver di
lettura remota presso il proprio centro di telelettura. Il Produttore deve
inoltre fornire l'assistenza tecnica necessaria per consentire la suddetta
integrazione. La documentazione e la relativa informazione a supporto dovra'
essere consegnata al Gestore almeno 4 mesi prima della data prevista per
l'impiego in campo delle AdM; il Produttore dovra' inoltre rendere disponibili
le campioni delle medesime caratteristiche, per l'esecuzione delle prove di
lettura remota, necessarie alla predisposizione del centro di telelettura del
Gestore; i dati di misura di energia (attiva e reattiva) registrati devono
essere memorizzati nelle AdM per un periodo temporale di almeno 40 giorni, e,
comunque, per un periodo tale da consentire il rilievo e la registrazione dei
dati misurati mensilmente; le caratteristiche di targa delle AdM non devono
essere alterabili ed i dati di misura registrati dalle AdM medesime non devono
essere modificati; in ogni caso, i totalizzatori di energia elettrica (sia
attiva che reattiva) non devono essere di tipo azzerabile;
tutti i componenti delle AdM, inclusi i cablaggi e le morsettiere, devono essere
dotati di sistemi meccanici di sigillatura (piombatura o similari) che
garantiscano da manomissioni o alterazione dei dati di misura; le AdM devono
essere in grado di rilevare anomalie interne o relative al sistema di
alimentazione.
3. Verifiche e tarature.
La conformita' delle AdM alle prescrizioni deve essere autocertificata dal
Produttore, nel caso di apparecchiature nuove, o certificata da un laboratorio
accreditato EA, nel caso contrario. L'impiego delle AdM e' subordinata al
superamento delle prove di lettura da remoto da parte del Gestore.
Le AdM dovranno essere verificate al momento della messa in servizio (verifica
di primo impianto), previa comunicazione al Gestore, e successivamente almeno
una volta a ogni 3 anni (verifiche periodiche), il Produttore dovra' comunicare
al Gestore il programma delle verifiche periodiche, con congruo preavviso.
E' prevista l'esecuzione di verifiche straordinarie o a richiesta, su iniziativa
del Gestore o dei soggetti interessati alla misura; in tal caso la richiesta
viene inoltrata dal Gestore stesso al Produttore. Qualora le verifiche
straordinarie accertino un funzionamento anomalo delle AdM, l'onere della
verifica e' a carico del Produttore, mentre e' a carico del richiedente in caso
di funzionamento regolare.
Il Produttore puo' sempre eseguire verifiche di sua iniziativa, purche' siano
comunicate preventivamente al Gestore.
La verifica di primo impianto, le verifiche periodiche e quelle di iniziativa
del produttore sono sempre a carico del Produttore medesimo.
In caso di anomalia accertata, e' a carico del Produttore l'onere di ripristino
della misura.
Il Gestore si riserva la possibilita' di presenziare direttamente o con propri
delegati alle verifiche, a qualunque titolo eseguite.
Tutte le verifiche dovranno essere effettuate conformemente alle prescrizioni
della Norma CEI 13-4 e degli eventuali successivi aggiornamenti.
Per ogni verifica dovra' essere prodotta una relazione, che dovra' essere
trasmessa al Gestore e resa disponibile a tutti i soggetti interessati.
Durante l'esecuzione delle verifiche, ove si ricorra al metodo del «carico
fittizio» o del «carico reale realizzato e regolato con adatti artifici», come
descritto nella Norma CEI 13-4, deve essere conteggiata la mancata misurazione
dell'energia elettrica immessa nella rete del Gestore. A tale scopo possono
essere utilizzate eventuali AdM utilizzate come riserva e/o come riscontro. In
caso di mancanza di queste ultime, l'energia immessa sara' calcolata ricorrendo
a misurazioni locali, effettuate nel corso della verifica; di tali misurazioni
si lascera' traccia nella relazione di verifica.
L'esecuzione della verifica e l'eventuale ripristino della misura devono
rispondere anche alle ulteriori prescrizioni dell'Autorita' in materia.
4. Ricostruzione delle misure.
In caso di anomalia delle AdM o di indisponibilita' del dato di misura, la
ricostruzione delle misure dovra' avvenire conformemente alle indicazioni dell'Autorita'
in materia.
Art. 9.
Documentazione
Il Produttore si impegna a procurare a propria cura e spese ed a consegnare al
Gestore, su semplice richiesta e con le scadenze e/o cadenze fissate, ogni
documentazione relativa agli impianti di cui alla presente convenzione, alle
loro caratteristiche di funzionamento ed alle operazioni di manutenzione e
verifica effettuate.
Art. 10.
Modalita' amministrative e fiscali
Le fatture per tutti i corrispettivi di cui alla presente convenzione sono
soggette ad IVA per cui, in caso d'uso, la convenzione stessa e' soggetta a
registrazione a tassa fissa.
Le fatture per il corrispettivo inerente alla cessione, al netto delle eventuali
penalita' per mancato rispetto delle prescrizioni in materia di fattore di
potenza di cui all'art. 6, sono emesse dal Produttore mensilmente e devono
prevedere la scadenza al terzultimo giorno lavorativo del secondo mese
successivo il mese cui le immissioni si riferiscono. Qualora fra la data di
emissione della fattura e la suddetta scadenza intercorrono meno di 15 giorni, l
scadenza sara' posticipata al mese successivo.
In caso di ritardo del Gestore nei pagamenti oltre il termine previsto, ove tale
ritardo sia imputabile allo stesso Gestore, sono riconosciuti interessi di mora,
qualora superiori a Euro 5,00 (cinque/00), nella misura del tasso legale di
interesse, fissato ex art. 1284 c.c., per i primi sessanta giorni di ritardo, e
dal sessantunesimo giorno in poi, della media aritmetica delle quotazioni dell'Euribor
a un mese calcolata sul mese solare precedente a quello in cui cade il
sessantesimo giorno dalla scadenza della fattura, aumentata di due punti
percentuali.
Qualora l'interesse di mora come sopra determinato, superasse il limite massimo
stabilito ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108 («Disposizione in materia di
usura») e successive modifiche ed integrazioni, l'interesse di mora sara'
calcolato al tasso corrispondente a tale limite massimo.
Il Produttore dichiara di aver provveduto all'ottenimento della licenza e di
ogni altra autorizzazione occorrente per l'esercizio del proprio impianto di
produzione e si impegna a provvedere alla denuncia dell'energia prodotta al
competente Ufficio tecnico di Finanza.
Art. 11.
Decorrenza e durata della convenzione
La presente convenzione ha decorrenza dal .../.../... ed avra' scadenza al
.../.../...
Dopo tale data si intendera' tacitamente rinnovata di anno in anno in mancanza
di disdetta da darsi da una delle due Parti a mezzo lettera raccomandata almeno
tre mesi prima della scadenza originaria o dei successivi termini di proroga.
Il presente atto si intende risolto di diritto e cessa di produrre effetti tra
le Parti qualora il Produttore incorra nei divieti e nelle decadenze previsti
dall'art. 10 della legge n. 575/1965 e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 12.
Giurisdizione
Per qualsiasi controversia derivante o comunque connessa all'interpretazione
della presente Convenzione definitiva e degli atti dalla stessa richiamati, le
Parti convengono la competenza esclusiva del Foro di ...............
Letto, approvato e sottoscritto.
Data,
Produttore
Gestore