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Deliberazione 24 febbraio 2005
Autoritą per l'Energia Elettrica e il Gas. Modificazioni e integrazioni all'allegato A alla deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 16 ottobre 2003, n. 118/03. (Deliberazione n. 35/05).
(GU n .61 del 15-3-2005)
L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 24 febbraio 2005
Visti:
la legge 14 novembre 1995, n. 481;
il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e sue modifiche e provvedimenti
applicativi (di seguito: decreto legislativo n. 79/1999);
la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita)
30 aprile 2001, n. 95/01;
l'allegato A della deliberazione dell'Autorita' 16 ottobre 2003, n. 118/03 (di
seguito: deliberazione n. 118/03);
l'allegato A alla deliberazione dell'Autorita' 30 dicembre 2003, n. 168/03, come
successivamente modificato e integrato (di seguito: deliberazione n. 168/03);
la deliberazione dell'Autorita' 30 marzo 2004, n. 50/04 (di seguito:
deliberazione n. 50/04);
Considerato che:
con la deliberazione n. 118/03, l'Autorita' ha adottato disposizioni
relativamente alla determinazione convenzionale dei profili di prelievo
dell'energia elettrica per i clienti finali il cui prelievo non viene trattato
su base oraria mediante la metodologia del load profiling per area (di seguito:
meccanismo di load profiling);
con deliberazione n. 50/04, l'Autorita' ha stabilito l'avvio di un regime di
prima applicazione del meccanismo di load profiling a far data dal 1° luglio
2004 nell'ambito del dispacciamento di merito economico senza la partecipazione
attiva della domanda;
con la deliberazione n. 168/03, l'Autorita' ha disposto l'avvio, dal 1° gennaio
2005, del dispacciamento di merito economico con partecipazione attiva della
domanda; nel corso dell'anno 2004, gli aspetti operativi di coordinamento
dell'attuazione del meccanismo di load profiling sono stati assunti dalla
societa' Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa (di seguito: il
Gestore della rete);
il Gestore della rete ha rappresentato all'Autorita' per le vie brevi la
necessita' di integrare e modificare la deliberazione n. 118/04 in ordine:
a) alla correzione di rimandi a riferimenti normativi non piu' in vigore,
nonche' alla precisazioni di alcune disposizioni per tener conto dell'evoluzione
normativa;
b) alla definizione di impresa distributrice sottesa, al fine di ricomprendere
nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della citata deliberazione alcuni casi
particolari non contemplati dalla medesima deliberazione;
c) all'introduzione di disposizioni riguardanti gli obblighi informativi
relativamente a variazioni di perimetro delle reti delle imprese distributrici
in seguito a cessioni di porzioni di rete, alle imprese distributrici di
riferimento, al fine dell'applicazione dell'art. 6 della deliberazione n.
118/03, alle imprese distributrici sottese, al fine di meglio precisare gli
obblighi informativi specificati nella deliberazione n. 118/03, alla revisione
dei termini di alcuni adempimenti, al fine di allineare i medesimi con
adempimenti analoghi relativi alla gestione del dispacciamento di merito
economico;
Ritenuto che sia necessario modificare e integrare la deliberazione n. 118/03,
al fine di tenere in considerazione gli elementi sopra indicati;
Delibera:
1. Di modificare ed integrare la deliberazione n. 118/03, nei termini di seguito
indicati:
a) all'art. 1, comma 1.1, la lettera h) e' soppressa;
b) all'art. 3, comma 3.1, le parole «come definita nell'art. 1 dell'allegato A
alla deliberazione n. 95/01» sono sostituite dalle parole «cosi' come definita
dalla normativa vigente»;
c) all'art. 3, comma 3.2, le parole «interconnessione in alta tensione» sono
sostituite con «prelievo»;
d) all'art. 3, dopo il comma 3.4, e' inserito il comma 3.5:
«3.5. In tutti i casi in cui non trovano applicazione le disposizioni di cui al
comma 3.2, ciascuna impresa distributrice che non ha nella zona punti di
interconnessione in alta tensione si considera sottesa all'impresa distributrice
di riferimento avente il maggior numero di punti di prelievo entro la zona.»;
e) all'art. 4, comma 4.2, lettera c), dopo le parole «pari al profilo» sono
inserite le parole «del prelievo»;
f) all'art. 5, comma 5.2, lettera b), dopo le parole «punti di prelievo» e'
soppressa la parola «che»;
g) all'art. 6, comma 6.1, la parola «positivo» e' sostituita dalla parola
«negativo», la parola «negativo» e' sostituita dalla parola «positivo»;
h) all'art. 6, comma 6.1, lettera b), le parole «comma 10.3» sono sostituite
dalle parole «comma 10.4»;
i) all'art. 7, comma 7.1, le parole «dieci (10)» sono sostituite dalle parole
«quindici (15)»;
j) all'art. 7, comma 7.1, lettera a), le parole «la somma» sono sostituite dalle
parole «l'aggiornamento della somma»;
k) all'art. 7, il comma 7.2 e' sostituito dal seguente comma:
«7.2. Entro il sest'ultimo giorno lavorativo di febbraio di ciascun anno, ai
fini del calcolo dei coefficienti di ripartizione, ciascuna impresa
distributrice di riferimento provvede ad aggiornare, per la propria area di
riferimento e per ciascun utente del dispacciamento, i valori dell'energia
elettrica prelevata nel corso dell'anno precedente dai clienti finali non
trattati su base oraria;
la medesima impresa comunica, entro
il medesimo termine, i coefficienti di ripartizione al Gestore della rete che
provvede a renderli disponibili agli utenti del dispacciamento, incluso il
garante della fornitura del mercato vincolato.»;
l) all'art. 7, al comma 7.3, le parole «lettere da a) ad e)» sono sostituite
dalle parole «lettere da a) ad f)» e le parole «comma 7.2» sono sostituite dalle
parole «comma 7.1»;
m) all'art. 7, comma 7.3, dopo la lettera e) e' aggiunta la lettera f):
«f) la somma, per ciascun contratto di dispacciamento, dell'energia elettrica
prelevata nell'anno precedente, dai clienti finali i cui punti di prelievo sono
inclusi nel predetto contratto e che, nel mese successivo, non sono trattati su
base oraria, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 9, comma 9.1,
lettere da a) ad f).»;
n) all'art. 7, comma 7.5, le parole «il giorno venti (20)» sono sostituite dalle
parole «il sest'ultimo giorno lavorativo» e le parole «lettere da a) ad e)» sono
sostituite dalle parole «lettere da a) ad f)»;
o) all'art. 7, il comma 7.6, e' sostituito dal seguente comma:
«7.6. Qualora l'impresa distributrice sottesa non trasmetta all'impresa
distributrice di riferimento le informazioni di cui ai commi 7.1 e 7.3, o
l'impresa di riferimento non trasmetta al Gestore 7.2 e 7.5, si assumono validi
i rispettivi valori di cui ai medesimi commi trasmessi il mese precedente.»;
p) all'art. 7, dopo il comma 7.6, e' inserito il comma 7.7:
«7.7 Nel caso di mancata ottemperanza degli obblighi ai sensi dei commi 7.1,
7,2, 7.3 e 7.5 il Gestore della rete ne da' notifica all'Autorita' ai fini degli
eventuali provvedimenti di competenza.»;
q) all'art. 8, comma 8.1, le parole «quindici (15)» sono sostituite dalle parole
«venti (20)» e dopo le parole «energia elettrica prelevata» sono aggiunte le
parole «nell'anno precedente»;
r) all'art. 8, dopo il comma 8.1, e' inserito il comma 8.2:
«8.2 Entro il giorno venticinque (25) di febbraio di ciascun anno, ciascuna
impresa distributrice di riferimento comunica al Gestore della rete la somma
dell'energia elettrica prelevata nell'anno solare precedente dai punti di base
oraria compresi nell'area di riferimento e corrispondenti a clienti finali del
mercato libero raggruppando tali clienti per utente del dispacciamento.»;
s) all'art. 9, comma 9.1, dopo la lettera e) e' aggiunta la lettera f):
«f) l'ambito di competenza di una impresa distributrice risulti variato a
seguito di cessioni di porzioni di rete dedicate all'esercizio dell'attivita' di
distribuzione.»;
t) all'art. 9, comma 9.2, le parole « a), b), c), d) ed e)» sono sostituite
dalle parole «a), b), c), d), e) ed f)»;
u) all'art. 9, dopo il comma 9.4, e' inserito il comma 9.4.1:
«9.4.1. In caso di variazione intercorsa a seguito del verificarsi della
condizione di cui al comma 9.1, lettera f), l'impresa distributrice cedente
trasmettera', contestualmente al perfezionamento della cessione, con riferimento
alla porzione di rete elettrica oggetto di cessione, all'impresa distributrice
cessionaria le informazioni riguardanti:
a) l'identificazione dei punti di immissione, dei punti di prelievo e degli
utenti del dispacciamento associati ai medesimi punti;
b) i valori di cui al comma 7.1, lettere a) e b);
c) i valori di cui al comma 7.3, lettere da a) ad e), per il periodo rilevante
precedente a quello in cui avviene la cessione, nonche' per l'intero periodo
rilevante in cui avviene la cessione.»;
2. Per l'anno 2004, le disposizioni di cui all'art. 6 dell'allegato A alla
deliberazione n. 118/03 trovano applicazione con riferimento al periodo dal 1°
luglio al 31 dicembre del medesimo anno.
3. Di pubblicare nel sito internet dell'Autorita' (www.autorita.energia.it), il
testo dell'allegato A alla deliberazione dell'Autorita' 16 ottobre 2003, n.
118/03, nella versione risultante dalle modifiche di cui al precedente punto 1.
4. Di pubblicare il presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorita', affinche' entri in
vigore dalla data della sua pubblicazione.
Milano, 24 febbraio 2005
Il presidente: Ortis