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Deliberazione 22 novembre 2005, n. 243

 

Integrazioni e modifiche della deliberazione 29 settembre 2004, n. 168/04, in tema di meccanismi incentivanti i recuperi di sicurezza del servizio di distribuzione del gas naturale. (Deliberazione n. 243/05).

 

(GU n. 1 del 2-1-2006) 




L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 22 novembre 2005;
Visti:
la direttiva 2003/55/CE del 26 giugno 2003;
la legge 6 dicembre 1971, n. 1083;
la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
la legge 23 agosto 2004, n. 239;
il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 30 maggio 1997, n. 61/97;
la delibera dell'Autorita' 18 dicembre 1998, n. 154/98;
la deliberazione dell'Autorita' 28 dicembre 2000, n. 237/00 e successive modifiche e integrazioni;
la deliberazione dell'Autorita' 21 dicembre 2001, n. 311/01;
la deliberazione dell'Autorita' 6 maggio 2004, n. 70/04;
la deliberazione dell'Autorita' 29 settembre 2004, n. 168/04 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito: deliberazione n. 168/04);
la deliberazione dell'Autorita' 29 settembre 2004, n. 170/04 e successive modifiche ed integrazioni;
il documento per la consultazione 20 dicembre 2004 recante regolazione dei meccanismi incentivanti i recuperi di sicurezza del servizio di distribuzione del gas naturale (di seguito: documento per la consultazione);

Considerato che:
l'art. 2, comma 12, lettera c), della legge n. 481/95, prevede che l'Autorita' emani direttive per assicurare nell'erogazione dei servizi di pubblica utilita' dei settori dell'energia elettrica e del gas il rispetto dell'ambiente, la sicurezza degli impianti e la salute degli addetti;
l'art. 2, comma 12, lettera e), della legge n. 481/95, prevede che l'Autorita' stabilisca ed aggiorni, in relazione all'andamento del mercato, la tariffa base, i parametri e gli altri elementi di riferimento per determinare le tariffe, nonche' le modalita' per il recupero dei costi eventualmente sostenuti nell'interesse generale;
l'art. 2, comma 19, lettera a), della legge n. 481/95 prevede che i parametri che l'Autorita' fissa per la determinazione della tariffa con il metodo del price-cap, inteso come limite massimo della variazione di prezzo vincolata per un periodo pluriennale, tengano conto anche di altri elementi tra i quali il recupero di qualita' del servizio rispetto a standard prefissati per un periodo almeno triennale;
a seguito della richiesta dei distributori di gas e delle relative associazioni di categoria, in attuazione di quanto disposto con la deliberazione n. 168/04, l'Autorita' ha formulato con il documento per la consultazione proposte su possibili meccanismi incentivanti i recuperi di sicurezza del servizio di distribuzione del gas naturale;
le proposte contenute nel documento per la consultazione prevedevano meccanismi incentivanti i recuperi di sicurezza nel servizio di distribuzione del gas (di seguito: incentivi): proporzionali alla riduzione del numero delle dispersioni, obiettivo ritenuto strategico per l'aumento della sicurezza nella distribuzione di gas naturale, ed in particolare che tali incentivi erano:
a) ridotti mediante un coefficiente che teneva conto della mancanza dello stato di consistenza dell'impianto di distribuzione per ciascuna tratta di tubazioni;
b) amplificati in funzione del maggior numero di controlli del grado di odorizzazione del gas rispetto al numero minimo fissato dall'Autorita';
c) penalizzati nel caso di eventuali incidenti da gas accaduti sull'impianto di distribuzione;
commisurati al miglioramento di un indicatore, correlato sia alle dispersioni da gas localizzate a seguito di segnalazioni di terzi sia alle dispersioni da gas localizzate a seguito di ispezione programmata, rispetto ad un unico livello base e ad un unico livello di riferimento nazionali;
validi per il periodo dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2008 ed accessibili per i distributori che fossero in possesso di determinati prerequisiti sia per quanto riguarda il servizio di pronto intervento, sia per le procedure adottate in tema di sicurezza sia per quanto attiene il rispetto dei provvedimenti emanati dall'Autorita' in tema di sicurezza del servizio di distribuzione del gas;
le osservazioni al documento per la consultazione inviate dai distributori e dalle relative associazioni hanno evidenziato:
la contrarieta' all'introduzione di un coefficiente di penalizzazione degli incentivi in funzione degli incidenti da gas sull'impianto di distribuzione, motivando tale posizione con il dire che tali eventi non sono nel controllo del distributore ma che, anzi, sono di norma dovuti a responsabilita' di terzi e che lo sviluppo delle reti ha raggiunto ormai una tale dimensione, in presenza di numerosi altri utilizzatori del sottosuolo, da rendere di fatto impraticabile un presidio puntuale di tutte le condotte a costi ragionevoli per il sistema;
la criticita' del coefficiente di penalizzazione degli incentivi correlato alla disponibilita' dello stato di consistenza delle reti, dovuta prevalentemente al fatto che solo alcune imprese di distribuzione dispongono dello stato di consistenza di tutte le reti di un impianto di distribuzione e comunque non per singola tratta di tubazione;
la necessita' di attribuire, nell'indicatore posto alla base del sistema degli incentivi, un peso maggiore, rispetto a quello proposto nel documento per la consultazione, alle dispersioni localizzate su segnalazione di terzi su parte interrata, stante la maggiore onerosita' dell'eliminazione ditali dispersioni rispetto quelle localizzate su parti aeree;
la problematicita' di tenere conto, nell'indicatore posto alla base del sistema degli incentivi, anche delle dispersioni localizzate a seguito di ispezioni programmate delle reti, dato che in molti casi le dispersioni potenzialmente pericolose non sono individuate mediante l'attivita' di ricerca programmata;
l'opportunita' per alcuni soggetti di tenere invece conto della quantita' di rete ispezionata rispetto ai minimi fissati dall'Autorita';
la criticita' rappresentata dai casi di cambio di odorizzante per i possibili effetti sulla diversa percezione di eventuali dispersioni di gas da parte dei clienti finali allacciati;
la preferenza di alcuni soggetti per un sistema di incentivi diverso basato sull'approvazione ed incentivazione di singoli progetti finalizzati a recuperi di sicurezza;
i successivi approfondimenti tecnici effettuati dall'Autorita' con i soggetti consultati e l'analisi dei dati di sicurezza inviati dai distributori per il periodo 2002-2004 hanno consentito di evidenziare:
una significativa correlazione tra il numero di dispersioni localizzate su segnalazione di terzi e il grado di odorizzazione medio annuo del gas e, quindi, la necessita' di introdurre nel sistema degli incentivi elementi che neutralizzino eventuali effetti distorsivi sulla riduzione del numero di dispersioni localizzate su segnalazione di terzi derivanti dalla riduzione del grado di odorizzazione medio annuo del gas;
la necessita' di prevedere algoritmi di calcolo, in presenza di un cambio di odorizzante, che consentano di ricondurre la valutazione dei recuperi di sicurezza ad un solo tipo di odorizzante equivalente le cui quantita' siano definite sulla base di un criterio di proporzionalita' rispetto ai dosaggi reali fissati dalle norme tecniche vigenti in materia di odorizzazione del gas;
la presenza di un'aleatorieta', dovuta a fattori esogeni, nel numero di dispersioni localizzate su segnalazione di terzi e quindi l'opportunita' di estendere ad un biennio il periodo di riferimento rispetto al quale calcolare i recuperi di sicurezza nella distribuzione di gas naturale;
l'opportunita' di estendere l'applicazione degli incentivi a tutti gli impianti di distribuzione, compresi quelli caratterizzati da un maggior numero di dispersioni localizzate su segnalazione di terzi, e quindi la necessita' di misurare i recuperi non rispetto ad un livello base nazionale, bensi' rispetto ad un livello base di partenza calcolato per ogni impianto di distribuzione;
e' necessario prevedere obblighi stringenti di registrazione delle chiamate di pronto intervento, il cui rispetto costituisca il prerequisito per accedere agli incentivi; che, conseguentemente, la violazione accertata di mancata registrazione nelle modalita' previste dal provvedimento anche per una sola chiamata di pronto intervento costituisce motivo di inammissibilita' al regime di incentivazione oltre che elemento di valutazione ai fini della determinazione del quantum dell'eventuale misura sanzionatoria;
e' necessario, al fine di conseguire una convergenza dei livelli di sicurezza verso le situazioni migliori gia' presenti nel Paese, fissare livelli obiettivo nazionali predefiniti, differenziati in base alla concentrazione dei clienti finali sulle reti da raggiungere in un adeguato periodo di tempo, quantificato in undici anni a partire dal 2006;
e' opportuno definire un sistema di incentivi che, pur tenendo conto delle specificita' del settore del gas, si discosti il meno possibile da quello gia' adottato per il settore elettrico stante la tendenza dei maggiori distributori ad operare in entrambi i settori;

Ritenuto che:
al fine di attivare gia' dal presente periodo di regolazione e per almeno un triennio, come richiesto dai distributori di gas, un sistema di incentivi sia necessario mantenere, pur con i dovuti correttivi, il sistema proposto nel documento per la consultazione e che pertanto l'eventuale introduzione di incentivi basati sull'approvazione di singoli progetti debba essere rinviata al successivo periodo di regolazione;
sia possibile definire un sistema di incentivi caratterizzato, in analogia a quanto gia' stabilito per il settore elettrico, da livelli obiettivo di lungo periodo, soggetti a verifica ed eventualmente a ridefinizione all'inizio di ogni nuovo periodo di regolazione, da livelli tendenziali individuati mediante un tasso annuo di miglioramento predefinito;
sia opportuno, almeno nel primo triennio della sua applicazione, adottare una adesione volontaria al sistema degli incentivi da parte dei distributori che siano in possesso dei necessari prerequisiti, prevedendo fin d'ora, pur con la dovuta gradualita', una successiva applicazione obbligatoria del sistema di incentivi con l'introduzione di penalita' nel caso di miglioramento inferiore al corrispondente livello tendenziale;
siano da accogliere le richieste dei distributori e delle loro associazioni di:
aumentare fino ad un massimo del 30% l'effetto amplificativo del coefficiente correlato al maggior numero di controlli del grado di odorizzazione del gas rispetto al numero minimo fissato dall'Autorita', stante la rilevanza dell'odorizzazione del gas per la sicurezza nella distribuzione di gas;
eliminare il coefficiente di penalizzazione degli incentivi che tiene conto della disponibilita' o meno dello stato di consistenza dell'impianto di distribuzione, stante il fatto che la quasi totalita' degli impianti di distribuzione, eccettuati quelli messi in gas negli ultimi anni, non e' corredato di stato di consistenza per singola tratta di tubazioni;
elevare il valore massimo degli incentivi conseguibili per ogni impianto di distribuzione mediante l'adozione di un valore massimo del 2% del coefficiente complessivo Q, dato che cio' rende da una parte piu' efficace il sistema degli incentivi e, dall'altra, assicura comunque un impatto contenuto sulle tariffe di distribuzione;
ricondurre l'ammissibilita' al sistema degli incentivi e la determinazione dei recuperi al singolo impianto di distribuzione, e non al distributore nel suo complesso, al fine di evitare eccessive ed ingiustificate penalizzazioni nonche' l'esclusione di quegli impianti di distribuzione che maggiormente abbisognano di recuperi di sicurezza;
non sia da accogliere la richiesta dei distributori e delle loro associazioni di eliminare la penalizzazione degli incentivi nel caso di accadimento di un incidente da gas sull'impianto di distribuzione per il quale un distributore richieda gli incentivi, stante il fatto che si ritiene inaccettabile la corresponsione di incentivi per recuperi di sicurezza per un impianto di distribuzione per il quale lo stesso distributore risulti responsabile dell'accadimento di un incidente da gas; tuttavia, si prevede di bloccare tali incentivi fino all'accertamento della completa estraneita' del distributore all'incidente, prevedendo il riconoscimento degli incentivi bloccati, maggiorati degli interessi legali maturati, nel caso di acclarata estraneita' del distributore stesso.

Delibera:
1. Di approvare le seguenti modifiche e integrazioni dell'allegato A della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 29 settembre 2004, n. 168/04:

Omissis

2. Di prevedere che il presente provvedimento sia pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorita' (www.autorita.energia.it), affinche' entri in vigore dalla data della sua prima pubblicazione.
3. Di pubblicare sul sito internet dell'Autorita' (www.autorita.energia.it) il testo dell'allegato A della deliberazione dell'Autorita' n. 168/04 come risultante dalle modificazioni ed integrazioni apportate con il presente provvedimento

Milano, 22 novembre 2005
Il presidente: Ortis