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Deliberazione 22 novembre 2005, n. 243
Integrazioni e modifiche della deliberazione 29 settembre 2004, n. 168/04, in tema di meccanismi incentivanti i recuperi di sicurezza del servizio di distribuzione del gas naturale. (Deliberazione n. 243/05).
(GU n. 1 del 2-1-2006)
L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 22 novembre 2005;
Visti:
la direttiva 2003/55/CE del 26 giugno 2003;
la legge 6 dicembre 1971, n. 1083;
la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
la legge 23 agosto 2004, n. 239;
il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita)
30 maggio 1997, n. 61/97;
la delibera dell'Autorita' 18 dicembre 1998, n. 154/98;
la deliberazione dell'Autorita' 28 dicembre 2000, n. 237/00 e successive
modifiche e integrazioni;
la deliberazione dell'Autorita' 21 dicembre 2001, n. 311/01;
la deliberazione dell'Autorita' 6 maggio 2004, n. 70/04;
la deliberazione dell'Autorita' 29 settembre 2004, n. 168/04 e successive
modifiche ed integrazioni (di seguito: deliberazione n. 168/04);
la deliberazione dell'Autorita' 29 settembre 2004, n. 170/04 e successive
modifiche ed integrazioni;
il documento per la consultazione 20 dicembre 2004 recante regolazione dei
meccanismi incentivanti i recuperi di sicurezza del servizio di distribuzione
del gas naturale (di seguito: documento per la consultazione);
Considerato che:
l'art. 2, comma 12, lettera c), della legge n. 481/95, prevede che l'Autorita'
emani direttive per assicurare nell'erogazione dei servizi di pubblica utilita'
dei settori dell'energia elettrica e del gas il rispetto dell'ambiente, la
sicurezza degli impianti e la salute degli addetti;
l'art. 2, comma 12, lettera e), della legge n. 481/95, prevede che l'Autorita'
stabilisca ed aggiorni, in relazione all'andamento del mercato, la tariffa base,
i parametri e gli altri elementi di riferimento per determinare le tariffe,
nonche' le modalita' per il recupero dei costi eventualmente sostenuti
nell'interesse generale;
l'art. 2, comma 19, lettera a), della legge n. 481/95 prevede che i parametri
che l'Autorita' fissa per la determinazione della tariffa con il metodo del
price-cap, inteso come limite massimo della variazione di prezzo vincolata per
un periodo pluriennale, tengano conto anche di altri elementi tra i quali il
recupero di qualita' del servizio rispetto a standard prefissati per un periodo
almeno triennale;
a seguito della richiesta dei distributori di gas e delle relative associazioni
di categoria, in attuazione di quanto disposto con la deliberazione n. 168/04,
l'Autorita' ha formulato con il documento per la consultazione proposte su
possibili meccanismi incentivanti i recuperi di sicurezza del servizio di
distribuzione del gas naturale;
le proposte contenute nel documento per la consultazione prevedevano meccanismi
incentivanti i recuperi di sicurezza nel servizio di distribuzione del gas (di
seguito: incentivi): proporzionali alla riduzione del numero delle dispersioni,
obiettivo ritenuto strategico per l'aumento della sicurezza nella distribuzione
di gas naturale, ed in particolare che tali incentivi erano:
a) ridotti mediante un coefficiente che teneva conto della mancanza dello stato
di consistenza dell'impianto di distribuzione per ciascuna tratta di tubazioni;
b) amplificati in funzione del maggior numero di controlli del grado di
odorizzazione del gas rispetto al numero minimo fissato dall'Autorita';
c) penalizzati nel caso di eventuali incidenti da gas accaduti sull'impianto di
distribuzione;
commisurati al miglioramento di un indicatore, correlato sia alle dispersioni da
gas localizzate a seguito di segnalazioni di terzi sia alle dispersioni da gas
localizzate a seguito di ispezione programmata, rispetto ad un unico livello
base e ad un unico livello di riferimento nazionali;
validi per il periodo dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2008 ed accessibili per
i distributori che fossero in possesso di determinati prerequisiti sia per
quanto riguarda il servizio di pronto intervento, sia per le procedure adottate
in tema di sicurezza sia per quanto attiene il rispetto dei provvedimenti
emanati dall'Autorita' in tema di sicurezza del servizio di distribuzione del
gas;
le osservazioni al documento per la consultazione inviate dai distributori e
dalle relative associazioni hanno evidenziato:
la contrarieta' all'introduzione di un coefficiente di penalizzazione degli
incentivi in funzione degli incidenti da gas sull'impianto di distribuzione,
motivando tale posizione con il dire che tali eventi non sono nel controllo del
distributore ma che, anzi, sono di norma dovuti a responsabilita' di terzi e che
lo sviluppo delle reti ha raggiunto ormai una tale dimensione, in presenza di
numerosi altri utilizzatori del sottosuolo, da rendere di fatto impraticabile un
presidio puntuale di tutte le condotte a costi ragionevoli per il sistema;
la criticita' del coefficiente di penalizzazione degli incentivi correlato alla
disponibilita' dello stato di consistenza delle reti, dovuta prevalentemente al
fatto che solo alcune imprese di distribuzione dispongono dello stato di
consistenza di tutte le reti di un impianto di distribuzione e comunque non per
singola tratta di tubazione;
la necessita' di attribuire, nell'indicatore posto alla base del sistema degli
incentivi, un peso maggiore, rispetto a quello proposto nel documento per la
consultazione, alle dispersioni localizzate su segnalazione di terzi su parte
interrata, stante la maggiore onerosita' dell'eliminazione ditali dispersioni
rispetto quelle localizzate su parti aeree;
la problematicita' di tenere conto, nell'indicatore posto alla base del sistema
degli incentivi, anche delle dispersioni localizzate a seguito di ispezioni
programmate delle reti, dato che in molti casi le dispersioni potenzialmente
pericolose non sono individuate mediante l'attivita' di ricerca programmata;
l'opportunita' per alcuni soggetti di tenere invece conto della quantita' di
rete ispezionata rispetto ai minimi fissati dall'Autorita';
la criticita' rappresentata dai casi di cambio di odorizzante per i possibili
effetti sulla diversa percezione di eventuali dispersioni di gas da parte dei
clienti finali allacciati;
la preferenza di alcuni soggetti per un sistema di incentivi diverso basato
sull'approvazione ed incentivazione di singoli progetti finalizzati a recuperi
di sicurezza;
i successivi approfondimenti tecnici effettuati dall'Autorita' con i soggetti
consultati e l'analisi dei dati di sicurezza inviati dai distributori per il
periodo 2002-2004 hanno consentito di evidenziare:
una significativa correlazione tra il numero di dispersioni localizzate su
segnalazione di terzi e il grado di odorizzazione medio annuo del gas e, quindi,
la necessita' di introdurre nel sistema degli incentivi elementi che
neutralizzino eventuali effetti distorsivi sulla riduzione del numero di
dispersioni localizzate su segnalazione di terzi derivanti dalla riduzione del
grado di odorizzazione medio annuo del gas;
la necessita' di prevedere algoritmi di calcolo, in presenza di un cambio di
odorizzante, che consentano di ricondurre la valutazione dei recuperi di
sicurezza ad un solo tipo di odorizzante equivalente le cui quantita' siano
definite sulla base di un criterio di proporzionalita' rispetto ai dosaggi reali
fissati dalle norme tecniche vigenti in materia di odorizzazione del gas;
la presenza di un'aleatorieta', dovuta a fattori esogeni, nel numero di
dispersioni localizzate su segnalazione di terzi e quindi l'opportunita' di
estendere ad un biennio il periodo di riferimento rispetto al quale calcolare i
recuperi di sicurezza nella distribuzione di gas naturale;
l'opportunita' di estendere l'applicazione degli incentivi a tutti gli impianti
di distribuzione, compresi quelli caratterizzati da un maggior numero di
dispersioni localizzate su segnalazione di terzi, e quindi la necessita' di
misurare i recuperi non rispetto ad un livello base nazionale, bensi' rispetto
ad un livello base di partenza calcolato per ogni impianto di distribuzione;
e' necessario prevedere obblighi stringenti di registrazione delle chiamate di
pronto intervento, il cui rispetto costituisca il prerequisito per accedere agli
incentivi; che, conseguentemente, la violazione accertata di mancata
registrazione nelle modalita' previste dal provvedimento anche per una sola
chiamata di pronto intervento costituisce motivo di inammissibilita' al regime
di incentivazione oltre che elemento di valutazione ai fini della determinazione
del quantum dell'eventuale misura sanzionatoria;
e' necessario, al fine di conseguire una convergenza dei livelli di sicurezza
verso le situazioni migliori gia' presenti nel Paese, fissare livelli obiettivo
nazionali predefiniti, differenziati in base alla concentrazione dei clienti
finali sulle reti da raggiungere in un adeguato periodo di tempo, quantificato
in undici anni a partire dal 2006;
e' opportuno definire un sistema di incentivi che, pur tenendo conto delle
specificita' del settore del gas, si discosti il meno possibile da quello gia'
adottato per il settore elettrico stante la tendenza dei maggiori distributori
ad operare in entrambi i settori;
Ritenuto che:
al fine di attivare gia' dal presente periodo di regolazione e per almeno un
triennio, come richiesto dai distributori di gas, un sistema di incentivi sia
necessario mantenere, pur con i dovuti correttivi, il sistema proposto nel
documento per la consultazione e che pertanto l'eventuale introduzione di
incentivi basati sull'approvazione di singoli progetti debba essere rinviata al
successivo periodo di regolazione;
sia possibile definire un sistema di incentivi caratterizzato, in analogia a
quanto gia' stabilito per il settore elettrico, da livelli obiettivo di lungo
periodo, soggetti a verifica ed eventualmente a ridefinizione all'inizio di ogni
nuovo periodo di regolazione, da livelli tendenziali individuati mediante un
tasso annuo di miglioramento predefinito;
sia opportuno, almeno nel primo triennio della sua applicazione, adottare una
adesione volontaria al sistema degli incentivi da parte dei distributori che
siano in possesso dei necessari prerequisiti, prevedendo fin d'ora, pur con la
dovuta gradualita', una successiva applicazione obbligatoria del sistema di
incentivi con l'introduzione di penalita' nel caso di miglioramento inferiore al
corrispondente livello tendenziale;
siano da accogliere le richieste dei distributori e delle loro associazioni di:
aumentare fino ad un massimo del 30% l'effetto amplificativo del coefficiente
correlato al maggior numero di controlli del grado di odorizzazione del gas
rispetto al numero minimo fissato dall'Autorita', stante la rilevanza dell'odorizzazione
del gas per la sicurezza nella distribuzione di gas;
eliminare il coefficiente di penalizzazione degli incentivi che tiene conto
della disponibilita' o meno dello stato di consistenza dell'impianto di
distribuzione, stante il fatto che la quasi totalita' degli impianti di
distribuzione, eccettuati quelli messi in gas negli ultimi anni, non e'
corredato di stato di consistenza per singola tratta di tubazioni;
elevare il valore massimo degli incentivi conseguibili per ogni impianto di
distribuzione mediante l'adozione di un valore massimo del 2% del coefficiente
complessivo Q, dato che cio' rende da una parte piu' efficace il sistema degli
incentivi e, dall'altra, assicura comunque un impatto contenuto sulle tariffe di
distribuzione;
ricondurre l'ammissibilita' al sistema degli incentivi e la determinazione dei
recuperi al singolo impianto di distribuzione, e non al distributore nel suo
complesso, al fine di evitare eccessive ed ingiustificate penalizzazioni nonche'
l'esclusione di quegli impianti di distribuzione che maggiormente abbisognano di
recuperi di sicurezza;
non sia da accogliere la richiesta dei distributori e delle loro associazioni di
eliminare la penalizzazione degli incentivi nel caso di accadimento di un
incidente da gas sull'impianto di distribuzione per il quale un distributore
richieda gli incentivi, stante il fatto che si ritiene inaccettabile la
corresponsione di incentivi per recuperi di sicurezza per un impianto di
distribuzione per il quale lo stesso distributore risulti responsabile
dell'accadimento di un incidente da gas; tuttavia, si prevede di bloccare tali
incentivi fino all'accertamento della completa estraneita' del distributore
all'incidente, prevedendo il riconoscimento degli incentivi bloccati, maggiorati
degli interessi legali maturati, nel caso di acclarata estraneita' del
distributore stesso.
Delibera:
1. Di approvare le seguenti modifiche e integrazioni dell'allegato A della
deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito:
l'Autorita) 29 settembre 2004, n. 168/04:
Omissis
2. Di prevedere che il presente provvedimento sia pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorita'
(www.autorita.energia.it), affinche' entri in vigore dalla data della sua prima
pubblicazione.
3. Di pubblicare sul sito internet dell'Autorita' (www.autorita.energia.it) il
testo dell'allegato A della deliberazione dell'Autorita' n. 168/04 come
risultante dalle modificazioni ed integrazioni apportate con il presente
provvedimento
Milano, 22 novembre 2005
Il presidente: Ortis