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Deliberazione 28 novembre 2005, n. 249
Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas. Disposizioni urgenti in materia di allocazione dei quantitativi di gas presso i punti di riconsegna condivisi del sistema di trasporto, di cui agli articoli 19 e 31 della deliberazione 29 luglio 2004, n. 138/04. (Deliberazione n. 249/05).
(GU n. 1 del 2-1-2006)
L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 28 novembre 2005
Visti:
la legge 14 novembre 1995, n. 481;
il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita)
17 luglio 2002, n. 137/02;
la delibera dell'Autorita' 1° luglio 2003, n. 75/03 di approvazione del codice
di rete per il servizio di trasporto della societa' Snam Rete Gas S.p.a.;
la delibera dell'Autorita' 12 dicembre 2003, n. 144/03, di approvazione del
codice di rete per il servizio di trasporto della societa' Societa' Gasdotti
Italia S.p.a.;
la deliberazione dell'Autorita' 29 luglio 2004, n. 138/04 (di seguito:
deliberazione n. 138/04);
la determinazione del Direttore generale dell'Autorita' 13 dicembre 2004, n.
170/04;
la deliberazione dell'Autorita' 21 giugno 2005, n. 121/05.
Considerato che:
la deliberazione n. 138/04 definisce garanzie di libero accesso al servizio di
distribuzione del gas naturale e norme per la predisposizione dei codici di rete
di distribuzione, ai sensi dell'art. 24, comma 5, del decreto legislativo n.
164/00;
gli artt. 19 e 20 della deliberazione n. 138/04 modificano la procedura di
allocazione attualmente prevista nei codici di rete delle imprese di trasporto,
intesa come attribuzione dei quantitativi di gas, su base giornaliera, agli
utenti del servizio di trasporto presenti presso i punti di riconsegna del
sistema di trasporto interconnessi con il sistema di distribuzione (di seguito:
procedura di allocazione);
in particolare, l'art. 19 della sopraccitata deliberazione dispone le modalita'
con cui le imprese di distribuzione determinano e trasmettono all'impresa di
trasporto i dati relativi ai quantitativi di gas degli utenti del servizio di
distribuzione, funzionali alla procedura di allocazione; e che l'art. 20
stabilisce le modalita' con le quali le imprese di trasporto provvedono ad
effettuare detta procedura di allocazione sulla base dei dati ricevuti dalle
imprese di distribuzione;
l'art. 31 della deliberazione n. 138/04 dispone che l'impresa di trasporto
rediga, trasmetta all'Autorita', nonche' dia comunicazione sul proprio sito
internet:
del protocollo di comunicazione in relazione ai dati che le imprese di
distribuzione trasmettono ai sensi dell'art. 19;
del piano per l'adeguamento del proprio sistema informativo ai fini
dell'applicazione della procedura di cui all'art. 20;
nonche' prevede precise modalita' e tempi per l'attuazione della procedura di
allocazione, in funzione del momento in cui l'impresa di trasporto realizza e
da' comunicazione degli adempimenti di cui al precedente alinea;
in ottemperanza agli obblighi di cui all'art. 31 della deliberazione n. 138/04,
le imprese di trasporto hanno predisposto nel marzo 2005 il protocollo di
comunicazione e il piano per l'adeguamento del proprio sistema informativo, e
che in base alla tempistica delineata dal medesimo articolo la nuova procedura
di allocazione si applichera' ai quantitativi riconsegnati a partire da gennaio
2006;
Considerato inoltre che:
l'art. 11 della deliberazione n. 138/04 prevede che «le imprese di
distribuzione, in forma singola o associata, concordano con le imprese di
trasporto le procedure operative e gli scambi di informazioni necessari
all'ottimizzazione della gestione degli impianti di distribuzione e delle reti
di trasporto, nonche' le verifiche necessarie alla coerenza dei processi di
accesso e di erogazione del servizio di distribuzione con particolare
riferimento ai punti di riconsegna condivisi del sistema di trasporto»;
ai sensi dell'art. 11 della deliberazione n. 138/04 di cui al precedente alinea,
le imprese di distribuzione e le imprese di trasporto hanno avviato tavoli di
lavoro nel corso dei quali sono stati individuati alcuni temi di carattere
tecnico operativo rilevanti, inerenti alla procedura di allocazione di cui agli
articoli 19 e 20 della medesima deliberazione;
in particolare, le imprese di trasporto e le associazioni delle imprese di
distribuzione, nell'ambito dei citati tavoli di lavoro, hanno concordato
proposte, trasmesse all'Autorita' con distinte comunicazioni, rispettivamente in
data 25 ottobre 2005 (prot. Autorita' 25583 e 25588 del 28 ottobre 2005) e in
data 28 ottobre 2005 (prot. Autorita' 26083 del 3 novembre 2005), relative alla
procedura di allocazione di cui agli articoli 19 e 20 della deliberazione n.
138/02 che prevedono, in merito alle modalita' di determinazione e trasmissione
dei dati di cui all'art. 19:
la possibilita' per le imprese di distribuzione di inviare i dati relativi ai
prelievi dei propri utenti stimati con dettaglio giornaliero, qualora tali dati
siano disponibili;
la facolta' di applicare, limitatamente all'anno termico 2005-2006, criteri di
stima dei dati semplificati, per consentire, alle imprese di distribuzione non
ancora in grado di attivare meccanismi automatici di stima per la totalita' dei
punti di riconsegna allacciati alle proprie reti, un adeguato periodo di tempo
entro il quale adeguare i propri sistemi informativi;
le proposte di cui al precedente alinea comportano la modifica degli articoli 19
e 31 della deliberazione n. 138/04;
Ritenuto che:
sia necessario che la procedura di allocazione di cui alla deliberazione n.
138/04 trovi attuazione nel rispetto delle modalita' e nei tempi definiti dalla
medesima deliberazione;
le proposte avanzate dalle imprese di distribuzione e dalle imprese di trasporto
di cui ai considerati ottimizzino la procedura di allocazione prevista dalla
deliberazione n. 138/04 senza modificarne i principi, consentendone
l'applicazione secondo le modalita' e nei tempi definiti dalla medesima
deliberazione;
sia necessario modificare gli articoli 19 e 31 della deliberazione n. 138/04 al
fine di recepire le citate proposte delle imprese e nel contempo di stabilire
modalita' transitorie valevoli per l'anno termico 2005-2006, con le quali le
imprese di distribuzione determinano i dati di cui all'art. 19;
sia necessario prevedere che le imprese di trasporto modifichino i propri codici
di rete in relazione alle modifiche degli articoli di cui al precedente alinea,
al fine di rendere congruente la disciplina dell'allocazione di cui ai propri
codici di rete con le disposizioni della deliberazione n. 138/04;
Delibera:
1. di modificare ed integrare la deliberazione dell'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 29 luglio 2004, n. 138/04 (di
seguito: deliberazione n. 138/04), nei termini di seguito indicati:
a. all'art. 19, i commi 1 e 2 sono modificati come segue: «19.1 L'impresa di
distribuzione determina i dati da comunicare all'impresa di trasporto per le
procedure di allocazione dei quantitativi di gas tra gli utenti dei punti di
riconsegna del sistema di trasporto, con la seguente procedura:
a) per ogni utente del servizio di distribuzione, con riferimento al totale dei
punti di riconsegna correlati ad un singolo punto di consegna, determina sulla
base della tipologia:
il totale mensile dei prelievi basati su misure;
il totale mensile dei prelievi stimati;
il totale giornaliero dei prelievi misurati;
il totale giornaliero dei prelievi stimati;
b) individua nell'ambito dei valori mensili di cui alla lettera a), le categorie
d'uso di cui all'art. 7, comma 1;
c) individua il quantitativo su base mensile, o giornaliera qualora disponibile,
immesso dall'impresa di distribuzione a proprio titolo.
I dati relativi ai prelievi presso punti di riconsegna con gruppi di misura non
dotati di correttore, sono riportati a condizioni standard applicando un
opportuno fattore di correzione.
«19.2 L'impresa di distribuzione trasmette all'impresa di trasporto i dati di
cui al comma 19.1, entro il quinto giorno lavorativo e comunque non oltre il
giorno nove del mese successivo a quello cui si riferiscono i dati.»
b. all'art. 31 sono aggiunti i seguenti commi:
«31.8 Sino alla fine dell'anno termico 2005-2006, l'impresa di distribuzione, in
alternativa a quanto previsto all'art. 19, comma 1, lettere a), b) e c) puo'
determinare i dati da comunicare all'impresa di trasporto, per le procedure di
allocazione dei quantitativi di gas tra gli utenti dei punti di riconsegna del
sistema di trasporto, con la seguente modalita':
a) per ogni utente del servizio di distribuzione, ad esclusione dell'utente che
alimenta il maggior numero di punti di riconsegna, con riferimento al totale dei
punti di riconsegna dell'impianto di distribuzione correlati ad un singolo punto
di consegna, determina sulla base della tipologia:
il totale mensile dei prelievi basati su misure;
il totale mensile dei prelievi stimati;
il totale giornaliero dei prelievi misurati;
b) individua il quantitativo su base mensile immesso dall'impresa di
distribuzione a proprio titolo;
c) determina per l'utente del servizio di distribuzione che alimenta il maggior
numero di punti di riconsegna, per ogni punto di consegna:
il totale mensile dei prelievi basati su misure;
il totale giornaliero dei prelievi misurati;
il totale mensile dei prelievi stimati come differenza fra il prelievo misurato
presso il punto di consegna e tutti i prelievi sopra indicati ivi inclusi quelli
di cui alle lettere a) e b);
d) individua nell'ambito dei valori mensili di cui alle lettere a) e c), le
categorie d'uso di cui all'art. 7, comma 1.
31.9 L'impresa di distribuzione verifica all'inizio di ogni mese quale sia
l'utente che alimenta il maggior numero di punti di riconsegna di cui al comma
31.8 e, in caso di variazioni, ne da' contestualmente comunicazione ai propri
utenti;
31.10 L'impresa di distribuzione informa il nuovo utente che accede per la prima
volta al servizio di distribuzione, contestualmente all'accesso, quale sia
l'utente che alimenta il maggior numero di punti di riconsegna di cui al comma
31.8»;
2. di pubblicare sul sito internet dell'Autorita' (www.autorita.energia.it) la
deliberazione n. 138/04, nella versione risultante dalle modifiche ed
integrazioni di cui al precedente punto 1;
3. di prevedere che il periodo transitorio di cui all'art. 31, comma 8, della
deliberazione n. 138/04 si applichi, con riferimento ai quantitativi di gas
trasportati a partire dal 1° gennaio 2006;
4. di prevedere che le societa' Snam Rete Gas S.p.a. e Societa' Gasdotti Italia
S.p.a. presentino all'Autorita' per la loro approvazione proposte di modifica
dei propri codici di rete al fine di recepire le disposizioni di cui ai
precedenti punti, entro 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione del
presente provvedimento;
5. di pubblicare il presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorita' (www.autorita.energia.it)
affinche' entri in vigore dalla data di pubblicazione;
6. di notificare alle societa' Snam Rete Gas S.p.a., con sede legale in piazza
Santa Barbara n. 7, 20097 San Donato Milanese (Milano) e Societa' Gasdotti
Italia S.p.a., con sede legale in via del Lauro 7, 20121 Milano, in persona del
legale rappresentante pro tempore, il presente provvedimento, mediante plico
raccomandato con avviso di ricevimento.
Milano, 28 novembre 2005
Il presidente: Ortis