Copyright © Ambiente Diritto.it
Deliberazione 30 novembre 2005, n. 255
Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas. Proroga del termine di cui all'articolo 7, comma 7.4, della deliberazione 7 ottobre 2005, n. 212, per la cessione di capacita' produttiva virtuale. (Deliberazione n. 255/05).
(GU n. 1 del 2-1-2006)
L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 30 novembre 2005
Visti:
la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita)
7 ottobre 2005, n. 212, come successivamente modificata ed integrata (di
seguito: deliberazione n. 212/05);
la lettera inviata da Enel Produzione S.p.a. (di seguito: Enel) alla Direzione
Energia Elettrica in data 21 novembre 2005 (prot. Autorita' 027798 del 23
novembre 2005) (di seguito: lettera 21 novembre 2005);
la lettera inviata da Enel alla Direzione Energia Elettrica in data 24 novembre
2005 (prot. Autorita' 28024 del 25 novembre 2005) (di seguito: lettera 25
novembre 2005);
la lettera inviata dalla Direzione Energia Elettrica ad Enel in data 28 novembre
2005 (protocollo Autorita' GB/M05/4900/mpa) (di seguito: lettera 28 novembre
2005);
la lettera inviata da Enel alla Direzione Energia Elettrica in data 30 novembre
2005 (prot. Autorita' 28465 del 30 novembre 2005) (di seguito: lettera 30
novembre 2005).
Considerato che:
l'art. 7, comma 7.1, della deliberazione n. 212/05 prevede che Enel concluda
contratti di cessione di capacita' produttiva virtuale con controparti
selezionate attraverso una o piu' procedure concorsuali, eventualmente
articolate in sessioni multiple, per la cessione di capacita' produttiva
virtuale;
l'art. 7, comma 7.4, della deliberazione n. 212/05 prevede che la prima
procedura concorsuale per la conclusione di contratti di cessione di capacita'
produttiva virtuale debba concludersi entro il 30 novembre 2005;
l'art. 9, comma 9.3, della deliberazione n. 212/05 prevede che Enel, in ciascuna
procedura concorsuale, offra in vendita in sequenza la capacita' produttiva
virtuale afferente a tutte le tipologie nella propria disponibilita', a partire
dalle tipologie caratterizzate da minori prezzi di esercizio del contratto e che
le tipologie siano individuate dalla medesima societa', comprendendo in una
stessa tipologia tutte le unita' di produzione rilevanti termoelettriche
caratterizzate da costi variabili di produzione simili;
l'art. 9, comma 9.4, prevede che Enel renda noti ai partecipanti alla procedura
concorsuale, al fine della formulazione delle loro offerte, almeno i seguenti
elementi:
a) il prezzo di esercizio per ciascuna tipologia e la relativa regola di
indicizzazione;
b) la capacita' produttiva virtuale offerta in vendita per ciascuna tipologia;
c) la capacita' produttiva virtuale da assegnare;
l'art. 17, comma 17.1, lettera b), della deliberazione n. 212/05 prevede che
Enel comunichi all'Autorita' entro il 20 novembre 2005 il premio di riserva
relativo a ciascuna delle tipologie da offrire in vendita;
con lettera 21 novembre 2005 Enel ha comunicato all'Autorita' il premio di
riserva relativo ad una sola tipologia, denominata «gas a basso rendimento», per
la macrozona D;
gli uffici dell'Autorita', vista la lettera 21 novembre 2005 e l'avviso per la
selezione di controparti per la stipula di contratti di cessione di capacita'
produttiva virtuale per l'anno 2006 pubblicato da Enel nel proprio sito
internet, con lettera 28 novembre 2005, hanno richiesto ad Enel di esplicitare
nell'«Avviso di gara» le modalita' organizzative adottate (sessioni multiple),
nonche' l'apertura della sessione successiva con l'estensione dell'offerta di
capacita' produttiva virtuale alla tipologia «olio» delineata nella lettera 25
novembre 2005;
con lettera 30 novembre 2005 Enel ha chiesto una proroga al 2 dicembre 2005 del
termine di cui all'art. 7, comma 7.4, della deliberazione n. 212/05, fissato al
30 novembre 2005 e che tale proroga non modifica sostanzialmente l'efficacia
delle misure per la promozione della concorrenza previste dalla medesima
deliberazione.
Ritenuto che:
sia necessario che l'offerta di vendita di capacita' produttiva virtuale nella
seconda sessione della prima procedura concorsuale includa ciascuna tipologia
per la quale la capacita' produttiva disponibile delle unita' di produzione in
essa ricomprese, incluse le unita' di punta, e' superiore alla capacita'
considerata detraibile ai sensi della deliberazione n. 212/05, con riferimento a
detta tipologia;
sia opportuno prorogare al 2 dicembre 2005 il termine di cui all'art. 7, comma
7.4, della deliberazione n. 212/05;
Delibera:
1. di sostituire, all'art. 7, comma 7.4, della deliberazione dell'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas 7 ottobre 2005, n. 212, come successivamente
modificata ed integrata, le parole «trenta (30) novembre» con le parole «due (2)
dicembre»;
2. di trasmettere il presente provvedimento al Ministro delle attivita'
produttive e a Enel produzione S.p.a.;
3. di pubblicare il presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorita'
(www.autorita.energia.it), affinche' entri in vigore dalla data della sua prima
pubblicazione.
Milano, 30 novembre 2005
Il presidente: Ortis