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Deliberazione 30 novembre 2005, n. 255

 

Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas. Proroga del termine di cui all'articolo 7, comma 7.4, della deliberazione 7 ottobre 2005, n. 212, per la cessione di capacita' produttiva virtuale. (Deliberazione n. 255/05).

 

(GU n. 1 del 2-1-2006)



 L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 30 novembre 2005

Visti:
la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 7 ottobre 2005, n. 212, come successivamente modificata ed integrata (di seguito: deliberazione n. 212/05);
la lettera inviata da Enel Produzione S.p.a. (di seguito: Enel) alla Direzione Energia Elettrica in data 21 novembre 2005 (prot. Autorita' 027798 del 23 novembre 2005) (di seguito: lettera 21 novembre 2005);
la lettera inviata da Enel alla Direzione Energia Elettrica in data 24 novembre 2005 (prot. Autorita' 28024 del 25 novembre 2005) (di seguito: lettera 25 novembre 2005);
la lettera inviata dalla Direzione Energia Elettrica ad Enel in data 28 novembre 2005 (protocollo Autorita' GB/M05/4900/mpa) (di seguito: lettera 28 novembre 2005);
la lettera inviata da Enel alla Direzione Energia Elettrica in data 30 novembre 2005 (prot. Autorita' 28465 del 30 novembre 2005) (di seguito: lettera 30 novembre 2005).

Considerato che:
l'art. 7, comma 7.1, della deliberazione n. 212/05 prevede che Enel concluda contratti di cessione di capacita' produttiva virtuale con controparti selezionate attraverso una o piu' procedure concorsuali, eventualmente articolate in sessioni multiple, per la cessione di capacita' produttiva virtuale;
l'art. 7, comma 7.4, della deliberazione n. 212/05 prevede che la prima procedura concorsuale per la conclusione di contratti di cessione di capacita' produttiva virtuale debba concludersi entro il 30 novembre 2005;
l'art. 9, comma 9.3, della deliberazione n. 212/05 prevede che Enel, in ciascuna procedura concorsuale, offra in vendita in sequenza la capacita' produttiva virtuale afferente a tutte le tipologie nella propria disponibilita', a partire dalle tipologie caratterizzate da minori prezzi di esercizio del contratto e che le tipologie siano individuate dalla medesima societa', comprendendo in una stessa tipologia tutte le unita' di produzione rilevanti termoelettriche caratterizzate da costi variabili di produzione simili;
l'art. 9, comma 9.4, prevede che Enel renda noti ai partecipanti alla procedura concorsuale, al fine della formulazione delle loro offerte, almeno i seguenti elementi:
a) il prezzo di esercizio per ciascuna tipologia e la relativa regola di indicizzazione;
b) la capacita' produttiva virtuale offerta in vendita per ciascuna tipologia;
c) la capacita' produttiva virtuale da assegnare;
l'art. 17, comma 17.1, lettera b), della deliberazione n. 212/05 prevede che Enel comunichi all'Autorita' entro il 20 novembre 2005 il premio di riserva relativo a ciascuna delle tipologie da offrire in vendita;
con lettera 21 novembre 2005 Enel ha comunicato all'Autorita' il premio di riserva relativo ad una sola tipologia, denominata «gas a basso rendimento», per la macrozona D;
gli uffici dell'Autorita', vista la lettera 21 novembre 2005 e l'avviso per la selezione di controparti per la stipula di contratti di cessione di capacita' produttiva virtuale per l'anno 2006 pubblicato da Enel nel proprio sito internet, con lettera 28 novembre 2005, hanno richiesto ad Enel di esplicitare nell'«Avviso di gara» le modalita' organizzative adottate (sessioni multiple), nonche' l'apertura della sessione successiva con l'estensione dell'offerta di capacita' produttiva virtuale alla tipologia «olio» delineata nella lettera 25 novembre 2005;
con lettera 30 novembre 2005 Enel ha chiesto una proroga al 2 dicembre 2005 del termine di cui all'art. 7, comma 7.4, della deliberazione n. 212/05, fissato al 30 novembre 2005 e che tale proroga non modifica sostanzialmente l'efficacia delle misure per la promozione della concorrenza previste dalla medesima deliberazione.

Ritenuto che:
sia necessario che l'offerta di vendita di capacita' produttiva virtuale nella seconda sessione della prima procedura concorsuale includa ciascuna tipologia per la quale la capacita' produttiva disponibile delle unita' di produzione in essa ricomprese, incluse le unita' di punta, e' superiore alla capacita' considerata detraibile ai sensi della deliberazione n. 212/05, con riferimento a detta tipologia;
sia opportuno prorogare al 2 dicembre 2005 il termine di cui all'art. 7, comma 7.4, della deliberazione n. 212/05;

Delibera:

1. di sostituire, all'art. 7, comma 7.4, della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 7 ottobre 2005, n. 212, come successivamente modificata ed integrata, le parole «trenta (30) novembre» con le parole «due (2) dicembre»;
2. di trasmettere il presente provvedimento al Ministro delle attivita' produttive e a Enel produzione S.p.a.;
3. di pubblicare il presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorita' (www.autorita.energia.it), affinche' entri in vigore dalla data della sua prima pubblicazione.

Milano, 30 novembre 2005
Il presidente: Ortis