Copyright © AmbienteDiritto
Deliberazione 14 marzo 2005, n. 42
Autoritą per l'Energia Elettrica e il Gas. Disposizioni in materia di procedure arbitrali per la risoluzione delle controversie in materia di accesso alle reti dell'energia elettrica e del gas e di revoca della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas n. 127/03.
(GU n. 82 del 9-4-2005)
L'AUTORITA' PER L'ENERGIA
ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 14 marzo 2005
Visti:
la legge 14 novembre 1995, n. 481 (nel seguito: legge n. 481/95);
il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n.
79/99) di attuazione della direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica (di
seguito direttiva 96/92/CE);
il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo
n. 164/00) di attuazione della direttiva 98/30/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma
dell'art. 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (di seguito: direttiva
98/30/CE);
la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno
2003 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica che
abroga la direttiva 96/92/CE (di seguito: la direttiva 2003/54/CE) e la
direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003
relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale che abroga la
direttiva 98/30/CE (di seguito: la direttiva 2003/55/CE);
la legge 31 ottobre 2003, n. 306;
l'art. 18 della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
(di seguito: l'Autorita) 17 luglio 2002, n. 137/02 (di seguito: deliberazione n.
137/02);
la deliberazione dell'Autorita' 5 novembre 2003, n. 127/03 (di seguito:
deliberazione n. 127/03);
la deliberazione dell'Autorita' 29 luglio 2004 n. 138/04 (di seguito:
deliberazione n. 138/04);
la deliberazione dell'Autorita' 20 ottobre 2004, n. 182/04 (di seguito:
deliberazione n. 182/04), in particolare l'art. 13 di questa;
la deliberazione dell'Autorita' 20 ottobre 2004, n. 183/04 (di seguito:
deliberazione n. 183/04), in particolare il punto 18 di questa;
la deliberazione dell'Autorita' 11 gennaio 2005, n. 1/05 (di seguito:
deliberazione n. 1/05).
Considerato che:
l'art. 2, comma 24, lettera b), della legge n. 481/95 prevede che con uno o
piu' regolamenti emanati ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto
1988, n. 400, sono definiti i criteri, le condizioni, i termini e le modalita'
per l'esperimento di procedure di arbitrato in contraddittorio presso l'Autorita'
nei casi di controversie insorte tra utenti e soggetti esercenti il servizio;
l'art. 5, comma 3, del decreto legislativo n. 79/99 prevede che l'Autorita' sia
competente, ai sensi dell'art. 20, comma 4, della direttiva 96/92/CE, per le
controversie in materia di accesso alle reti di interconnessione e di contratti
di importazione ed esportazione di energia elettrica;
l'art. 35 del decreto legislativo n. 164/00 prevede che l'Autorita' sia
competente, ai sensi dell'art. 21, comma 1, della direttiva 98/30/CE, a
risolvere in sede amministrativa le controversie, anche transfrontaliere,
relative all'accesso al sistema del gas naturale;
con deliberazione n. 127/03 e' stato approvato in via d'urgenza, nelle more
dell'emanazione del regolamento governativo di cui all'art. 2, comma 24, lettera
b), della legge n. 481/95 - non ancora adottato - e sul presupposto della
intestazione all'Autorita' di un generale mandato alla risoluzione delle
controversie in materia di accesso alle reti contenuto nelle suddette direttive
e nei relativi provvedimenti di attuazione dell'ordinamento nazionale, un
«Regolamento per lo svolgimento delle procedure arbitrali presso l'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas»;
le direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE recano previsioni, non ancora trasposte
nell'ordinamento italiano, rispettivamente all'art. 23, comma 5, e all'art. 25,
comma 5, afferenti la risoluzione delle controversie rispettivamente inerenti
l'accesso alle reti elettriche e al sistema del gas naturale, sembrano
configurare in modo diverso dalle direttive precedenti il ruolo dell'arbitrato
dell'Autorita';
la societa' Blumet Spa (di seguito: Blumet) ha presentato, anche per conto della
societa' Snam Rete Gas Spa (di seguito: Snam Rete Gas), una domanda di arbitrato
avente ad oggetto una controversia, insorta tra le citate societa' nell'ambito
del rapporto tra le stesse intercorrente avente ad oggetto l'erogazione del
servizio di trasporto, riguardante, in particolare, un credito vantato da Snam
Rete Gas a titolo di penale per supero di capacita' da parte di Blumet la quale,
per contro, ne contesta la sussistenza e richiede la restituzione delle somme
versate a parziale adempimento;
la controversia sopra richiamata afferisce a tematiche relative al servizio di
trasporto del gas naturale e quindi in generale afferenti all'accesso alle reti
di trasporto del gas naturale secondo le previsioni del decreto legislativo n.
164/00, della direttiva 98/30/CE e della deliberazione n. 137/02;
il deferimento dell'arbitrato nel caso sopra richiamato, unitamente ad altri
casi di manifestazione di interesse afferenti controversie insorte nell'ambito
di rapporti aventi ad oggetto il medesimo servizio, costituisce conferma
dell'esigenza degli operatori di disporre, con primario riferimento a questo
segmento della filiera, dello strumento di giustizia alternativa prefigurato
nell'ordinamento settoriale come presidio fondamentale, unitamente alle funzioni
prescrittive e sanzionatorie, dell'effettivita' del regime di accesso regolato;
nell'ambito della definizione della propria organizzazione e funzionamento, l'Autorita',
con le deliberazioni n. 182/04 e n. 183/04, ha attribuito alla Direzione
legislativo e legale, tra l'altro, la gestione della funzione giustiziale
assegnata all'Autorita'.
Ritenuto che:
sia inopportuno, alla luce del quadro normativo sopra descritto, confermare
l'opzione basata sulla definizione, con efficacia per il periodo necessario alla
definizione del regolamento governativo di cui all'art. 2, comma 24, lettera b),
della legge n. 481/95, di una procedura arbitrale specificamente regolata e
amministrata dall'Autorita';
nelle more della definizione del regolamento governativo sia comunque opportuno,
in via sperimentale, agevolare l'accesso a procedure arbitrali qualificate da
contenimento dei costi e specializzazione, nella forma prevista in generale
dall'ordinamento (articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile) con
riferimento alle controversie che sorgano quanto alla interpretazione ed
esecuzione di rapporti aventi ad oggetto i servizi di trasmissione dell'energia
elettrica e di trasporto del gas naturale sulle infrastrutture ad alta
pressione;
quanto sopra, premessa la revoca della deliberazione n. 127/03, possa essere
realizzato fornendo un supporto eleggibile di volta in volta in via pattizia dai
soggetti interessati per il tramite della sottoscrizione di uno schema-tipo di
compromesso in arbitri o della negoziazione di una clausola compromissoria,
definiti dall'Autorita', nell'esercizio della generale funzione in tal senso
alla stessa intestata, per la gestione delle controversie in materia di accesso
alle reti rispetto alle quali non sia possibile apprestare la tutela richiesta
attraverso l'esercizio dei poteri amministrativi di adjudication intestati alla
stessa Autorita';
il supporto possa essere offerto alle parti in caso di conclusione di detto
compromesso, o in caso di accordo sulla predetta clausola compromissoria,
contenente le seguenti previsioni pattizie:
a) affidamento della nomina del presidente del Collegio arbitrale, o dell'unico
arbitro, all'Autorita';
b) affidamento della funzione di segretario dell'organo giudicante ad una
risorsa della Direzione legislativo e legale, che si avvale, per le attivita' di
segreteria del Collegio arbitrale, degli uffici della Direzione legislativo e
legale;
c) individuazione della sede della procedura arbitrale nei locali dell'Autorita';
d) affidamento dell'attivita' istruttoria documentale e di consulenza tecnica,
ritenuta necessaria dal Collegio arbitrale e dallo stesso disposta, agli uffici
dell'Autorita'; quanto al profilo sub a) di cui al punto precedente, sia
opportuno designare sin d'ora il direttore della Direzione legislativo e legale
o, su proposta dallo stesso presentata a motivo delle particolari
caratteristiche della singola controversia, altro funzionario a cio' incaricato
dal direttore generale;
Delibera:
1. di revocare la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il
gas 5 novembre 2003, n. 127/03;
2. di approvare lo schema di compromesso in arbitri e lo schema di clausola
compromissoria di cui agli allegati alla presente delibera che ne formano parte
integrante e sostanziale (Allegati A e B) con applicazione limitata alle sole
controversie che sorgano quanto alla interpretazione ed esecuzione di rapporti
aventi ad oggetto i servizi di trasmissione dell'energia elettrica e di'
trasporto del gas naturale sulle infrastrutture ad alta pressione;
3. di prevedere che i procedimenti arbitrali attualmente pendenti nelle materie
di cui al punto precedente proseguano in aderenza a quanto previsto nello schema
di compromesso (Allegato A), qualora esso sia trasmesso all'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas, debitamente compilato, entro e non oltre 15
(quindici) giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento,
con salvezza degli atti compiuti sino alla sottoscrizione;
4. di prevedere che il direttore generale, con propria determinazione, fissi
l'ammontare dei diritti dovuti a copertura degli oneri che l'Autorita' sostiene
per le attivita' di cui ai punti precedenti nell'ambito della singola procedura;
5. di pubblicare il presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorita' per l'energia elettrica e
il gas (www.autorita.energia.it), affinche' entri in vigore dalla data della sua
ultima pubblicazione, e di darne comunicazione ai soggetti istanti relativamente
ai procedimenti pendenti alla data della presente deliberazione.
Milano, 14 marzo 2005
Il presidente: Ortis
Allegato A
Schema di compromesso arbitrale
I sottoscritti:
A.
e
B.
tra i quali e' insorta controversia avente il seguente oggetto:
Convengono
di deferire la decisione di tale controversia ad un Collegio arbitrale secondo
le modalita' seguenti.
1.1 Il Collegio arbitrale cosi' composto:
(a) arbitro nominato dalla parte A:
(b) arbitro nominato dalla parte B:
(c) presidente del Collegio concordemente designato dalle parti nella persona
del direttore della Direzione legislativo e legale dell'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita), o di altro funzionario della
Direzione da questi delegato, ovvero di risorsa esterna alla stessa Direzione
nominata dal direttore generale dell'Autorita' su proposta del direttore della
Direzione legislativo e legale;
2.1 Il Collegio arbitrale decide con lodo emesso secondo diritto, in esito a
procedimento disciplinato dalle norme contenute nel titolo VIII del libro IV del
codice di procedura civile.
2.2 Il termine per la pronuncia del lodo di cui all'art. 820, comma 1, del
codice di procedura civile, e' fissato in giorni:
2.3 La lingua del procedimento arbitrale sia quella italiana;
2.4 L'arbitrato ha sede presso i locali dell'Autorita'.
3.1 La funzione di segretario del Collegio arbitrale e' svolta da una risorsa
della Direzione legislativo e legale, all'uopo designata dal direttore;
3.2 Il segretario, in particolare:
assiste il Collegio arbitrale nel corso dell'intero procedimento;
forma e tiene il fascicolo d'ufficio;
assegna ad ogni fascicolo un numero d'ordine per anno, annotando gli estremi del
procedimento arbitrale in un apposito registro tenuto secondo un ordine
cronologico;
redige i verbali;
effettua le comunicazioni disposte dal Collegio arbitrale;
custodisce gli atti e i documenti del procedimento arbitrale;
comunica alle parti le date delle udienze;
provvede alla consegna del lodo arbitrale alle parti;
archivia il procedimento, a seguito della comunicazione del componimento bonario
della lite;
3.3 Il Segretario, sulla base dei regolamenti vigenti, consente la visione e
l'estrazione di copia degli atti e dei documenti del procedimento arbitrale alle
sole parti contendenti, siano esse costituite o meno. Al di fuori dell'accesso
consentito alle parti, il Segretario e' tenuto al segreto d'ufficio.
4.1 Il Collegio arbitrale ed il segretario si avvalgano, per la gestione delle
attivita' di segreteria, del personale e degli strumenti messi a disposizione
dal direttore della Direzione legislativo e legale.
5.1 Ai fini dello svolgimento delle attivita' di istruttoria documentale e di
consulenza tecnica, il Collegio arbitrale puo' avvalersi di una risorsa
dell'ufficio dell'Autorita' interessato, all'uopo designata dal relativo
direttore.
6.1 Le comunicazioni necessarie per lo svolgimento del procedimento arbitrale
sono curate dal segretario a mezzo di plico raccomandato con avviso di
ricevimento, salvo che il Collegio arbitrale non disponga diversamente; e che le
cominicazioni siano effettuate alle parti presso la loro sede o presso i
seguenti domicili:
(a) per la parte A:
(b) per la parte B:
6.2 Le produzioni ed i depositi degli atti, fatti in tante copie quante sono le
altre parti del giudizio e quanti sono i componenti del Collegio arbitrale, piu'
un'ulteriore copia per il fascicolo d'ufficio, sono effettuati presso la sede
dell'arbitrato;
6.3 Le comunicazioni, le produzioni e i depositi di cui ai paragrafi 6.1 e 6.2
possono essere effettuati, in via alternativa al supporto cartaceo, anche
mediante documento informatico con apposizione della firma digitale, ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
all'indirizzo di posta elettronica delle parti o dei difensori presso il cui
studio esse abbiano eletto domicilio o, nel caso di comunicazioni, produzioni e
depositi indirizzati al segretario del collegio arbitrale.
6.4 Le notifiche sono effettuate secondo le norme per le notifiche degli atti
processuali.
6.5 Le notifiche di cui al precedente paragrafo 6.4 possono essere effettuate
anche per via telematica, sempre che l'atto sia rappresentato su supporto
informatico, con apposizione della firma digitale. La notifica avviene
all'indirizzo di posta elettronica delle parti o dei difensori presso il cui
studio esse abbiano eletto domicilio.
Il presente compromesso e' comunicato, in originale, al direttore della
Direzione legislativo e legale dell'Autorita', piazza Cavour n. 5 - 20121
Milano, per le azioni a seguire.
Luogo e data:
La parte A:
La parte B:
Allegato B
Schema di clausola compromissoria
1. Tutte le controversie derivanti dal presente contratto, fino all'adozione
del regolamento di cui all'art. 2, comma 24, lettera b), della legge 14 novembre
1995, n. 481, sono decise da un Collegio arbitrale composto di tre membri, due
dei quali sono nominati rispettivamente da ciascuna delle parti, mentre il
terzo, che svolge funzioni di presidente, viene concordemente designato dalle
parti nella persona del direttore della Direzione legislativo e legale dell'Autorita'
per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) o, su proposta dallo
stesso presentata a motivo delle particolari caratteristiche della singola
controversia, di altro funzionario a cio' incaricato dal direttore generale
dell'Autorita'.
2. Il Collegio arbitrale decide con lodo emesso secondo diritto, in esito a
procedimento disciplinato dalle norme contenute nel titolo VIII del libro IV del
codice di procedura civile. La lingua del procedimento arbitrale e' quella
italiana.
3. Ai fini della gestione del procedimento di cui al comma 2, il Collegio
arbitrale:
(a) ha sede presso i locali dell'Autorita';
(b) si avvale di un segretario individuato in una risorsa della Direzione
legislativo e legale, all'uopo designata dal direttore; il segretario, in
particolare:
assiste il Collegio arbitrale nel corso dell'intero procedimento;
forma e tiene il fascicolo d'ufficio;
assegna ad ogni fascicolo un numero d'ordine per anno, annotando gli estremi del
procedimento arbitrale in un apposito registro tenuto secondo un ordine
cronologico;
redige i verbali;
effettua le comunicazioni disposte dal Collegio arbitrale;
custodisce gli atti e i documenti del procedimento arbitrale;
comunica alle parti le date delle udienze;
provvede alla consegna del lodo arbitrale alle parti;
archivia il procedimento, a seguito della comunicazione del componimento bonario
della lite;
consente, sulla base dei regolamenti vigenti, la visione e l'estrazione di copia
degli atti e dei documenti del procedimento arbitrale alle sole parti
contendenti, siano esse costituite o meno, essendo tenuto, al di fuori
dell'accesso consentito alle parti, al segreto d'ufficio;
(c) si avvale, unitamente al segretario, per la gestione delle attivita' di
segreteria, del personale e degli strumenti messi a disposizione dal direttore
della Direzione legislativo e legale;
(d) puo' avvalersi, ai fini svolgimento delle attivita' di istruttoria
documentale e di consulenza tecnica, di una risorsa dell'ufficio dell'Autorita'
interessato, all'uopo designata dal relativo direttore.
4. Ai fini delle comunicazioni necessarie per lo svolgimento del procedimento,
delle produzioni e depositi degli atti, nonche' delle notifiche:
(a) le comunicazioni sono curate dal segretario a mezzo di plico raccomandato
con avviso di ricevimento, salvo che il Collegio arbitrale non disponga
diversamente; le comunicazioni sono effettuate alle parti presso la loro sede o
presso domicilio eventualmente indicato nel modulo di cui al comma 5;
(b) le produzioni ed i depositi degli atti, fatti in tante copie quante sono le
altre parti del giudizio e quanti sono i componenti del Collegio arbitrale, piu'
un'ulteriore copia per il fascicolo d'ufficio, sono effettuati presso la sede
dell'arbitrato;
(c) le comunicazioni, le produzioni ed i depositi di cui alle precedenti lettere
(a) e (b) possono essere effettuati, in via alternativa al supporto cartaceo,
anche mediante documento informatico con apposizione della firma digitale, ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
all'indirizzo di posta elettronica delle parti o dei difensori presso il cui
studio esse abbiano eletto domicilio o, nel caso di
comunicazioni, produzioni e depositi indirizzati al segretario del Collegio
arbitrale;
(d) le notifiche sono effettuate secondo le norme per le notifiche degli atti
processuali; esse possono essere effettuate anche per via telematica, sempre che
l'atto sia rappresentato su supporto informatico, con apposizione della firma
digitale; in tale caso, la notifica avviene all'indirizzo di posta elettronica
delle parti o dei difensori presso il cui studio esse abbiano eletto domicilio.
5. Per dare impulso al procedimento arbitrale, le parti comunicano al direttore
della Direzione Legislativo e Legale dell'Autorita' la nomina degli arbitri
trasmettendo il modulo allegato al presente contratto, debitamente compilato e
sottoscritto da entrambe (Allegato B1). In tale modulo, le parti possono
indicare un termine per la pronuncia del lodo, diverso da quello previsto
dall'art. 820, comma 1, del codice di procedura civile.
Allegato B1
Modulo per l'impulso al procedimento arbitrale previsto dallo schema di clausola
compromissoria approvata dall'autorita' per l'energia elettrica e il gas con
deliberazione 14 marzo 2005, n. 42/05.
Spett. Autorita' per l'energia
elettrica e il gas c.a. Direttore
della Direzione Legislativo e
Legale Piazza Cavour, 5 - 20121
Milano Luogo e data:
I sottoscritti:
A.
e
B.
tra i quali e' insorta una controversia relativa al seguente contratto:
al fine di avviare il procedimento arbitrale, secondo quanto previsto dalla
clausola compromissoria approvata con deliberazione 14 marzo 2005, n. 42/05 e
recepita nel predetto contratto,
Comunicano
1. che il Collegio arbitrale che decidera' sulla controversia di cui sopra, e'
cosi' composto:
(a) arbitro nominato dalla parte A:
(b) arbitro nominato dalla parte B:
(c) presidente del Collegio: direttore della direzione legislativo e legale
dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) o, su
proposta dallo stesso presentata a motivo delle particolari caratteristiche
della singola controversia, di altro funzionario a cio' incaricato dal direttore
generale dell'Autorita';
2. che il termine per la pronuncia del lodo di cui all'art. 820, comma 1, del
codice di procedura civile e' fissato in giorni: 3. di eleggere domicilio, ai
fini del procedimento arbitrale, rispettivamente:
(a) per la parte A:
(b) per la parte B:
La parte A:
La parte B: