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Deliberazione 18 gennaio 2005, n. 5
Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas. Integrazione e modifica della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 30 maggio 2001, n. 120/01, per i casi di avviamento.
(GU n. 31 del 8-2-2005)
L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 18 gennaio 2005
Visti:
la legge 14 novembre 1995, n. 481;
il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita)
30 maggio 2001, n. 120/01 e successive integrazioni e modificazioni (di seguito:
deliberazione n. 120/01);
la deliberazione dell'Autorita' 31 luglio 2003, n. 91/03;
il documento per la consultazione 10 marzo 2004 recante «Disciplina del servizio
di trasporto del gas naturale nei casi di avviamento"» (di seguito: documento
per la consultazione 10 marzo 2004);
la deliberazione dell'Autorita' 5 agosto 2004, n. 144/04 (di seguito:
deliberazione n. 144/04).
Considerato che:
con il documento per la consultazione 10 marzo 2004, l'Autorita' ha delineato
interventi volti ad incentivare la realizzazione di nuovi impianti
termoelettrici direttamente connessi alla rete di trasporto, nonche' il
rifacimento di impianti termoelettrici esistenti tramite la realizzazione di
nuovi cicli combinati;
e che dalla consultazione e' emerso
un sostanziale accordo da parte dei soggetti partecipanti con le finalita'
perseguite;
con la deliberazione n. 144/04, l'Autorita' ha introdotto una riduzione dei
corrispettivi unitari di capacita' per il trasporto sulla rete regionale,
prevedendo in particolare che tale riduzione si applichi per un periodo di nove
mesi (c.d. periodo di avviamento) successivo alla data di disponibilita' della
capacita' di trasporto a seguito di realizzazione di un nuovo punto di
riconsegna o di potenziamento superiore al 10% della capacita' di un punto di
riconsegna esistente;
dalle segnalazioni pervenute in seguito all'adozione della predetta delibera, e'
emerso che, in alcune specifiche situazioni invero marginali, il rifacimento di
impianti termoelettrici mediante la realizzazione di nuovi cicli combinati a gas
puo' essere realizzato anche senza ricorrere ad un potenziamento della capacita'
del relativo punto di riconsegna.
Ritenuto che:
sia necessario, al fine di conseguire le finalita' di tutela prospettate nel
documento per la consultazione 10 marzo 2004, completare la disciplina
introdotta dalla deliberazione n. 144/04, riconoscendo la riduzione tariffaria
ivi prevista anche ai casi in cui il rifacimento di impianti termoelettrici
mediante la realizzazione di nuovi cicli combinati a gas non richieda un
potenziamento superiore al 10% della capacita' del relativo punto di riconsegna;
sia opportuno prevedere, nei casi di cui al precedente alinea, che il periodo di
avviamento decorra dalla data di collaudo di uno dei nuovi cicli combinati;
Delibera di approvare le seguenti modifiche ed integrazioni della deliberazione
dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 30
maggio 200l, n. 120/01:
a) all'art. 1, comma 1.1, dopo la lettera t), e' inserita la seguente
definizione:
«u) rifacimento di un impianto per la produzione di energia elettrica e'
l'intervento su un impianto esistente finalizzato a migliorare le prestazioni
energetiche ed ambientali attraverso la sostituzione, il ripotenziamento o la
totale ricostruzione di componenti che nel loro insieme rappresentano la maggior
parte dei costi di investimento sostenuti per la realizzazione di un impianto
nuovo di potenza equivalente»;"
b) all'art. 7, dopo il comma 7.5.2, e' inserito il seguente comma:
«7.5.3 La riduzione del corrispettivo CRr di cui al comma 7.5.1 si applica anche
nel caso di interventi di rifacimento dell'impianto esistente tramite la
realizzazione di uno o piu' nuovi cicli combinati a gas, i quali non comportino
un potenziamento della capacita' del punto di riconsegna superiore al 10%. In
tale caso, il periodo di avviamento decorre dalla data di collaudo di uno dei
nuovi cicli combinati. La riduzione del corrispettivo puo' essere applicata una
sola volta per ciascun punto di riconsegna.»;
di prevedere che il presente provvedimento sia pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorita'
(www.autorita.energia.it), affinche' entri in vigore dalla data della sua prima
pubblicazione.
Milano, 18 gennaio 2005
Il presidente: Ortis