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Deliberazione 24 marzo 2005, n. 50

Autoritą per l'Energia Elettrica e il Gas. Disposizioni in materia di monitoraggio del mercato all'ingrosso dell'energia elettrica e del mercato per il servizio di dispacciamento.

(GU n. 95 del 26-4-2005)

   

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

 

Nella riunione del 24 marzo 2005;
Visti:

la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 26 giugno 2003 (di seguito: Direttiva 2003/54/CE) ed, in particolare, l'art. 23;

la legge 10 ottobre 1990, n. 287; la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95) ed, in particolare, l'art. 2, comma 12, lettere da g) ad i);

il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e sue modifiche e provvedimenti applicativi (di seguito: decreto legislativo n.79/1999);

gli indirizzi formulati in data 31 luglio 2003 dal Ministro delle attivita' produttive per la realizzazione di un sistema organizzato di offerte di vendita e di acquisto di energia elettrica (di seguito Sistema Italia 2004);

il decreto del Ministro delle attivita' produttive 19 dicembre 2003 recante approvazione del testo integrato della Disciplina del mercato elettrico e assunzione di responsabilita' del Gestore del mercato elettrico S.p.a. relativamente al mercato elettrico (di seguito: decreto ministeriale 19 dicembre 2003) ed, in particolare,l'art. 5;

la direttiva del Ministro delle attivita' produttive 24 dicembre 2004 (prot. n. 4159), contenente indirizzi alle societa' Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a., Gestore del mercato elettrico S.p.a. e Aquirente unico S.p.a., ai fini della partecipazione attiva della domanda al Sistema Italia 2004 (di seguito: direttiva ministeriale 24 dicembre 2004), nonche'considerazioni ricognitive in ordine agli interventi nella competenza dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita);
l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorita' 30 dicembre 2003, n. 168/03, come successivamente integrato e modificato, ed in particolare, per quanto attiene alle condizioni vigenti dal 1° gennaio 2005, dalla deliberazione 24 dicembre 2004 n. 237/04 (di seguito: deliberazione n. 168/03).

l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorita' 30 gennaio 2004, n. 05/04, come successivamente integrato e modificato (di seguito: Testo integrato);

la deliberazione dell'Autorita' 24 febbraio 2004, n. 21/04 (di seguito deliberazione n. 21/04);

la deliberazione dell'Autorita' 9 giugno 2004, n. 84/04 (di seguito: deliberazione n. 84/04);

la deliberazione dell'Autorita' 25 giugno 2004, n. 102/04 (di seguito: deliberazione n. 102/04);
la deliberazione dell'Autorita' 13 gennaio 2005, n. 3/05 (di seguito: deliberazione n. 3/05;
la deliberazione dell'Autorita' 9 febbraio 2005, n. 19/05 (di seguto: deliberazione n. 19/05).


Considerato che:
ai sensi della legge n. 481/1995, l'Autorita' e' investita di una generale funzione di regolazione attraverso la quale puo' adottare misure ed interventi necessari per rimuovere situazioni strutturali ostative alla promozione della concorrenza e dell'efficienza nell'offerta dei servizi di pubblica utilita' nel settore dell'energia elettrica;

la societa' Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. (di seguito: il Gestore della rete) svolge, tra l'altro, il servizio di dispacciamento dell'energia elettrica sul territorio nazionale di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 79/1999; e che detto servizio risulta essere di pubblica utilita';

la societa' Gestore del mercato elettrico S.p.a. (di seguito: il Gestore del mercato) svolge in esclusiva il servizio di pubblica utilita' di cui all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 79/1999;

al fine di acquisire gli elementi necessari al monitoraggio del mercato all'ingrosso dell'energia elettrica e del mercato per i servizi di dispacciamento, l'Autorita' ha definito con deliberazione n. 21/04 avente effetti nella fase di avvio del dispacciamento di merito economico (di seguito: DME) dal 1° aprile 2004, in attuazione delle disposizioni sopra richiamate, le modalita' e i criteri per l'esercizio da parte del Gestore del mercato e del Gestore della rete delle attivita' funzionali al predetto monitoraggio, vale a dire attivita' di raccolta, organizzazione, elaborazione e descrizione analitica dei dati relativi a tali mercati; nel corso dell'anno 2004 e agli inizi dell'anno 2005, si sono registrati eventi tali da richiedere un'evoluzione delle modalita' e dei criteri per l'esercizio delle attivita' funzionali al monitoraggio previste dalla deliberazione n. 21/04; fra tali eventi sono da annoverarsi, in particolare:

a) l'avvio dal 1° gennaio 2005 della partecipazione attiva della domanda nel sistema delle offerte;
b) la chiusura dell'Istruttoria conoscitiva sullo stato della liberalizzazione nel settore dell'energia elettrica svolta congiuntamente dall'Autorita' e dall'Autorita' garante della concorrenza e del mercato (di seguito: 1'Antitrust) e condotta ad esito con la deliberazione n. 19/05 (di seguito: Istruttoria conoscitiva);
c) la raccolta dei primi elementi emergenti dalle istruttorie conoscitive avviate con deliberazioni n. 84/04, 102/04 e 3/05;

il richiamato avvio della partecipazione attiva della domanda nel sistema delle offerte nell'ambito della fase di regime del DME ha reso opportuna l'integrazione degli indici di mercato della deliberazione n. 21/04 con appositi indici di mercato volti a monitorare la struttura e il comportamento della domanda; nell'ambito dell'Istruttoria conoscitiva sono stati sviluppati dall'Autorita' e condivisi con l'Antitrust appositi indici oltre a:
a) identificare la dimensione geografica dei mercati rilevanti relativamente sia al mercato all'ingrosso dell'energia elettrica che all'approvvigonamento delle risorse per il servizio di
dispacciamento;
b) misurare il potere di mercato dei diversi operatori, in funzione del loro grado di indispensabilita' ai fini del soddisfacimento della domanda oraria in ciascuno dei suddetti mercati o loro aggregati;
c) valutare la convenienza dei medesimi operatori ad esercitare il potere di mercato derivante da tale condizione di indispensabilita' su un singolo mercato rilevante o, in maniera congiunta, su piu' mercati rilevanti;

l'esperienza acquisita nella fase di avvio del dispacciamento di merito economico e la raccolta dei primi elementi emergenti dalle istruttorie conoscitive avviate con deliberazioni n. 84/04, 102/04 e 3/05 hanno evidenzato l'esigenza di pervenire ad una piu' efficace organizzazione del monitoraggio con riferimento tra l'altro:
a) alla valutazione della condotta degli operatori in relazione a possibili scenari di costo e a differenti strategie di offerta;
b) alla frequenza con cui i principali operatori determinano il prezzo nei mercati geografici rilevanti e della rilevanza per il sistema elettrico nazionale di tale comportamento;
c) alla relazione tra i ricavi dei produttori ed i prezzi registrati nel mercato del giorno prima, anche in funzione dei volumi di energia sottesi ai contratti di compravendita conclusi al di fuori del sistema delle offerte;
d) alle quantita' vendute dai principali operatori di mercato rispetto agli esiti di un mercato concorrenziale;le modalita' di funzionamento transitoriamente adottate per il mercato per il servizio di dispacciamento, che prevedono la negoziazione in un unico mercato delle varie risorse per il servizio di dispacciamento, comportano delle ulteriori difficolta' nell'identificazione di indici idonei a consentire il monitoraggio della struttura e degli esiti dei segmenti di mercato sottostanti (risoluzione di congestioni, riserva di potenza reattiva, riserva di potenza attiva e bilanciamento), nonche' della condotta degli utenti del dispacciamento nella fornitura delle specifiche risorse;


Ritenuto opportuno:

che il monitoraggio della struttura e degli esiti del mercato all'ingrosso dell'energia elettrica, nonche' della condotta degli operatori, particolarmente rilevante nella fase di avvio e di transizione verso un mercato piu' maturo e piu' liquido, sia strutturato in maniera sufficientemente dinamica da consentire di cogliere e analizzare la sottostante evoluzione continua dei mercati; inserire gli indici sviluppati nell'Istruttoria conoscitiva nella funzione di monitoraggio;ridefinire gli obblighi informativi in capo al Gestore del mercato e al Gestore della rete, ivi incluse le attivita' di raccolta, organizzazione, elaborazione e descrizione analitica di dati, vale a dire le attivita' funzionali all'esercizio del monitoraggio, da parte dell'Autorita', del mercato all'ingrosso dell'energia elettrica e del mercato per il servizio di dispacciamento;
che la copertura dei costi sostenuti dal gestore del mercato, nell'ambito del citato servizio di pubblica utilita' dal medesimo esercitato, per le attivita' funzionali al monitoraggio del mercato all'ingrosso dell'energia elettrica e del mercato per il servizio di dispacciamento svolto dall'Autorita' non comporti discriminazioni tra operatori di mercato che concludono contratti di compravendita al di fuori del sistema delle offerte o nell'ambito dei medesimo sistema;
 

Delibera:
 

1. di approvare il seguente provvedimento:
 

Art. 1.
Definizioni
1.1 Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni richiamate e riportate all'art. 1 dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 30 dicembre 2003, n. 168/03, come successivamente modificato ed integrato, all'art. 1 dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 30 gennaio 2004, n. 05/04, come successivamente modificato ed integrato, nonche' le seguenti:
mercato all'ingrosso dell'energia elettrica e' l'insieme delle negoziazioni di energia elettrica che si svolgono sia nel mercato del giorno prima e nel mercato di aggiustamento, che al di fuori dei predetti mercati organizzati;offerte integrative sono le offerte di vendita o di acquisto presentate dal Gestore della rete nel mercato del giorno prima ai sensi dell'art. 48 della deliberazione n. 168/03;operatore di mercato marginale e' l'operatore di mercato cedente che ha presentato l'ultima offerta di vendita accertata nel mercato del giorno prima;
operatore di mercato rilevante e' un operatore di mercato cedente che nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2004, in almeno una macrozona, ha offerto in vendita nel mercato del giorno prima, ivi comprese le offerte relative ai contratti di compravendita conclusi al di fuori del sistema delle offerte, una quantita' di energia elettrica non inferiore al 10% della quantita' complessivamente accettata in vendita alla chiusura del mercato del giorno prima in tale periodo nella medesima macrozona; quantita' relative ai contratti di compravendita conclusi al di fuori del sistema delle offerte sono le quantita' dichiarate dagli operatori di mercato al Gestore della rete in esecuzione di contratti di compravendita conclusi al di fuori del sistema delle offerte, ivi incluse le quantita' ridotte dal Gestore del mercato per saturazione dei transiti. Sono escluse le quantita' giudicate «non congrue» in quanto complessivamente superiori ai margini a salire definiti dall'utente del dispacciamento e le quantita' dichiarate dagli operatori e ridotte dal Gestore della rete in quanto non bilanciate con le quantita' in prelievo; ultima offerta accettata e', per ciascuna zona geografica,
l'ultima offerta di vendita nell'ordine di merito tra le offerte di vendita accettate e relative a punti di dispacciamento localizzati nella zona geografica in oggetto;unita' di produzione 387/03 e' un'unita' di produzione la cui produzione di energia elettrica e' ritirata dal gestore della rete a cui l'unita' e' collegata, ai sensi dell'art. 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/2003; unita' di produzione 239/04 e' un'unita' di produzione la cui produzione di energia elettrica e' ritirata dal gestore della rete a cui l'unita' e' collegata, ai sensi del comma 41 della legge n. 239/2004;utente del dispacciamento rilevante e' un utente del dispacciamento che nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2004, in almeno una zona, ha venduto o acquistato nel mercato per il servizio di dispacciamento una quantita' di energia elettrica non inferiore al 5% della quantita' complessivamente accettata, rispettivamente in vendita o in acquisto, alla chiusura del mercato per il servizio di dispacciamento in tale periodo nella medesima zona.
legge n. 287/1990 e' la legge 10 ottobre 1990, n. 287/1990;
legge 239/2004 e' la legge 23 agosto 2004, n. 239/2004; decreto legislativo n. 387/2003 e' il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;decreto 19 dicembre 2003 e' il decreto del Ministro delle attivita' produttive del 19 dicembre 2003 recante approvazione del testo integrato della Disciplina del mercato elettrico e assunzione di responsabilita' del Gestore del mercato elettrico S.p.a. relativamente al mercato elettrico;

Disciplina del mercato e' il Testo Integrato della disciplina del mercato elettrico approvata con il decreto 19 dicembre 2003 come successivamente modificata e integrata;deliberazione n. 168/03 e' l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorita' 30 dicembre 2003, n. 168/03, come successivamente modificato e integrato;legge n. 239/2004 e' la legge 23 agosto 2004, n. 239/2004;
Testo integrato e' l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorita' 30 gennaio 2004, n. 05/04, come successivamente modificato ed integrato.
 

Art. 2.
Oggetto e finalita'
2.1 Il presente provvedimento reca le disposizioni aventi ad oggetto le modalita' e i criteri per l'esercizio, da parte del Gestore della rete e del Gestore del mercato, delle attivita'
funzionali al monitoraggio, svolto dall'Autorita', del mercato all'ingrosso dell'energia elettrica e del mercato per il servizio di dispacciamento.
2.2 Il presente provvedimento persegue la finalita' di promuovere la concorrenza e di tutelare gli interessi di utenti e consumatori ai sensi della legge n. 481/1995, attraverso una maggiore trasparenza del mercato all'ingrosso dell'energia elettrica e del mercato per il servizio di dispacciamento, nonche' tramite la predisposizione degli strumenti, nella disponibilita' dell'Autorita', necessari all'analisi delle dinamiche di detti mercati e alla valutazione della condotta degli operatori in essi attivi.
 

Art. 3.
Macrozone
3.1 Ai fini dell'applicazione delle previsioni di cui all'art. 5, per macrozona si intende uno dei seguenti insiemi:
a) macrozona A e' l'aggregato della zona nord e dei poli di produzione limitata di Turbigo-Roncovalgrande e di Monfalcone, come definite nella deliberazione dell'Autorita' 27 marzo 2004, n. 47/04;
b) macrozona B e' l'aggregato delle zone Sicilia e Calabria e del polo di produzione limitata di Priolo, come definite nella deliberazione dell'Autorita' 27 marzo 2004, n. 47/04;
c) macrozona C e' la zona Sardegna come definita nella deliberazione dell'Autorita' 27 marzo 2004, n. 47/04;
d) macrozona D e' l'insieme di tutte le altre zone e dei poli di produzione limitata non gia' incluse nelle macrozone A, B e C e diverse dalle zone estere come definite nella deliberazione
dell'Autorita' 27 marzo 2004, n. 47/04.
 

Art. 4.
Criteri generali
4.1 Il Gestore del mercato svolge le attivita' di raccolta, organizzazione, elaborazione e descrizione analitica dei dati relativi alle negoziazioni e ai contratti conclusi nel mercato
all'ingrosso dell'energia elettrica, strumentale al monitoraggio di cui all'articolo 2.
4.2 Il Gestore della rete svolge le attivita' di raccolta, organizzazione, elaborazione e descrizione analitica dei dati relativi al mercato all'ingrosso dell'energia elettrica e al mercato per il servizio di dispacciamento, strumentale alla funzione di monitoraggio di cui all'articolo 2.
4.3 Entro il giorno 11 (undici) di ciascun mese, il Gestore del mercato:
a) calcola e trasmette all'Autorita' gli indici di mercato di cui all'articolo 5 e i dati di cui all'articolo 12;
b) pubblica sul proprio sito internet gli indici di mercato di cui all'articolo 5, commi 5.3 e 5.4;
c) predispone e trasmette all'Autorita' un rapporto sugli esiti e sulla struttura del mercato all'ingrosso dell'energia elettrica.
4.4 Entro il giorno 11 (undici) di ciascun mese, il Gestore della rete:
a) calcola e trasmette all'Autorita' gli indici di mercato di cui all'articolo 10, e all'articolo 11 e i dati di cui all'articolo 13;
b) pubblica sul proprio sito internet ali indici di mercato di cui all'art. 10, comma 10.3, lettere da a) a e), nonche' gli indici di cui all'articolo 11, comma 11.3, lettera a), comma 11.4, e gli indici di cui all'articolo 13, comma 13.2, lettere da a) a c). Gli indici di cui al comma 11.4, devono essere pubblicati solo con riferimento al totale offerte accettate;
c) predispone e trasmette all'Autorita' un rapporto sugli esiti e sulla struttura del mercato per il servizio di dispacciamento, sulle attivita' di approvvigionamento delle risorse per il dispacciamento al di fuori dei meccanismi di mercato, nonche' sulla condotta dei singoli operatori nell'ambito degli obblighi di pubblico servizio.
4.5 Gli indici calcolati dal Gestore del mercato e dal Gestore della rete ai sensi del presente provvedimento devono essere computati con riferimento ad opportuni raggruppamenti di ore (ad esempio: ore piene ed ore vuote) e su opportuni orizzonti temporali (ad esempio: ora, giorno, settimana, mese), nonche', ove possibile e salvo diversa indicazione, sia per zona che per macrozona.
4.6 Ai fini del presente provvedimento, ove non diversamente specificato, sono considerati congiuntamente gli operatori di mercato e gli utenti del dispacciamento tra i quali sussista un rapporto di controllo o collegamento sussumibile in una delle fattispecie declinate nell'art. 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287.
4.7 Ai fini di quanto previsto al comma 4.6, gli operatori di mercato e gli utenti del dispacciamento forniscono al Gestore del mercato, al Gestore della rete e, per conoscenza, all'Autorita' gli elementi e le informazioni necessarie alla valutazione dei rapporti di controllo o collegamento sussumibili in una delle fattispecie declinate nell'art. 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287.
 

Art. 5.
Criteri per la definizione degli indici di mercato per il monitoraggio del mercato all'ingrosso dell'energia elettrica computati dal Gestore del mercato
5.1 Il Gestore del mercato definisce e aggiorna indici di mercato relativi al mercato all'ingrosso dell'energia elettrica, attenendosi ai criteri di cui ai commi seguenti.
5.2 Gli indici di cui al comma 5.1 devono consentire il monitoraggio della struttura e degli esiti del mercato all'ingrosso dell'energia elettrica, nonche' della condotta dei singoli operatori attivi in detto mercato.
5.3 Gli indici utilizzati ai fini del monitoraggio della struttura del mercato all'ingrosso dell'energia elettrica devono fornire informazioni relative a:
a) il grado di concentrazione dell'offerta di energia elettrica nel mercato del giorno prima e nei mercato di aggiustamento. calcolato sia con riferimento alle offerte accettate che con riferimento alle offerte presentate;
b) la liquidita' della piattaforma per la variazione dei programmi preliminari di prelievo di cui all'art. 52.2 della deliberazione n. 168/03, intesa come rapporto tra gli scambi bilaterali di enercia elettrica realizzati attraverso la medesima piattaforma e le offerte di acquisto accettate nel mercato del giorno prima;
c) la liquidita' degli sbilanciamenti a programma, intesa come rapporto tra le quantita' considerate come vendite ai Gestore del mercato ai sensi dell'art. 17, comma 17.5.1, lettera b), della deliberazione n. 168/03 e le offerte di acquisto accettate nel mercato del giorno prima;
d) il numero di operatori di mercato in acquisto ed il numero di operatori di mercato in vendita;
e) la quota di domanda che ha formulato offerte di acquisto con indicazione di prezzo nel mercato del giorno prima.
5.4 Gli indici utilizzati ai fini del monitoraggio degli esiti dei mercati dell'energia elettrica, tra i quali sono ricompresi l'indice I^g z e l'indice Pscorrevole^g z di cui all'art. 6, devono fornire informazioni relative a:
a) la media, ponderata per le quantita', dei prezzi di vendita dell'energia elettrica nel mercato del giorno prima e nel mercato di aggiustamento;
b) la media aritmetica e la volatilita' dei prezzi di vendita dell'energia elettrica nel mercato del giorno prima e nel mercato di aggiustamento;
c) la media, ponderata per le quantita', dei prezzi di acquisto dell'energia elettrica nel mercato del giorno prima;
d) la media aritmetica e la volatilita' dei prezzi di acquisto dell'energia elettrica nel mercato del giorno prima;
e) la media, ponderata per le quantita' vendute nel mercato di aggiustamento, della differenza tra i prezzi di vendita dell'energia elettrica nel mercato del giorno prima e nel mercato di aggiustamento;
f) la media aritmetica e la volatilita' della differenza tra i prezzi di vendita dell'energia elettrica nei mercato del giorno prima e nel mercato di aggiustamento;
g) le correlazioni fra i prezzi di vendita dell'energia elettrica nel mercato del giorno prima e i prezzi di vendita dell'energia elettrica nel mercato di aggiustamento;
h) la media, ponderata per le quantita' vendute nel mercato del giorno prima, ivi incluse le offerte assimilate di cui all'art. 19, comma 19.5, della deliberazione n. 168/03, dei corrispettivi unitari per l'assegnazione della capacita' di trasporto nel mercato del giorno prima;
i) la media, ponderata per le quantita' vendute nel mercato di aggiustamento, dei corrispettivi unitari per l'assegnazione della capacita' di trasporto nel mercato di aggiustamento;
j) la media aritmetica e la volatilita' dei corrispettivi unitari per l'assegnazione della capacita' di trasporto nel mercato del giorno prima e nel mercato di aggiustamento.
5.5 Gli indici utilizzati ai fini del montoragio della condotta dei singoli operatori di mercato nei mercati dell'energia tra i quali sono ricompresi l'indice IC^h «m,z», l'indice Q\min ^h «m,z», l'indice H «m, z»\over H «mese», l'indice P medio «m,z», l'indice IM^g «m,z», di cui agli articoli da 7 a 9, devono, per ciascun operatore di mercato rilevante, fornire almeno informazioni relative a:
a) le quote di mercato, calcolate sia con riferimento alle offerte accettate che con riferimento alle offerte presentate, per il mercato del giorno prima e il mercato di aggiustamento;
b) la percentuale di ore relative a ciascun raggruppamento di ore, identificato ai sensi dell'articolo 4 comma 4.5, in cui l'operatore di mercato ha presentato offerte di vendita che hanno determinato il prezzo di equilibrio;
c) la condotta dell'operatore di mercato con riferimento alle offerte di vendita comprese in un intorno predefinito del prezzo di equilibrio;
d) per ciascun operatore di mercato rilevante, il rapporto tra le quantita' offerte in vendita dal medesimo operatore che, a parita' di altre condizioni, sarebbero state accettate qualora avesse presentato per ciascuna unita' di produzione un prezzo pari ad un costo variabile standard di riferimento, definito dal Gestore della rete ai sensi dell'articolo 11, comma 11.3, lettera c) e le offerte effettivamente accettate;
e) l'impatto, a parita' di altre condizioni, delle offerte integrative del Gestore della rete sui prezzi del mercato del giorno prima;
f) per ciascuna unita' di produzione rilevante di tipo termoelettrico offerta in vendita da un operatore di mercato rilevante, il valore orario, la media aritmetica, la media ponderata per le quantita' vendute e il coefficiente di variazione dello scostamento percentuale tra il prezzo di vendita registrato nel mercato del giorno prima nella zona in cui e' localizzata l'unita' di produzione e il costo variabile di cui art. 11, comma 11.3, lettera c).
 

Art. 6.
Indice di prezzo relativo
(omissis)

 

Art. 7.
Indice orario di copertura
(omissis)

 

Art. 8.
Quantita' minima oraria
8.1 La quantita' minima oraria imputabile all'operatore di mercato m nell'ora h e nella macrozona z, e' pari al massimo tra zero e:
(omissis)

 

Art. 9.
Indice di marginalita'
9.1 L'indice di marginalita' relativo all'operatore di mercato m, per ciascun giorno g di ciascun mese e per ciascuna macrozona z, e' pari a:
(omissis)

 

Art. 10.
Criteri per la definizione degli indici di mercato per il monitoraggio del mercato all'ingrosso dell'energia elettrica computati dal Gestore della rete
10.1 Il Gestore della rete definisce e aggiorna indici per il monitoraggio del mercato all'ingrosso dell'energia elettrica, attenendosi ai criteri di cui ai successivi commi del presente articolo.
10.2 Gli indici di cui al comma 10.1 devono consentire il monitoraggio della struttura e degli esiti del mercato all'ingrosso dell'energia elettrica, nonche' della condotta dei singoli operatori di mercato attivi in detto mercato.
10.3 Gli indici utilizzati ai fini del monitoraggio della struttura del mercato all'ingrosso dell'energia elettrica devono fornire informazioni relative a:
a) la domanda residuale dell'ipotetico monopolista, di cui al comma 10.4;
b) la domanda residuale di ciascun utente del dispacciamento rilevante, di cui al comma 10.5;
c) per ciascun utente del dispacciamento rilevante, la percentuale di ore di assoluta indispensabilita', di non indispensabilita', di potenzialita' attiva e di potenzialita'
passiva, di cui ai commi da 10.7 a 10.10;
d) per ciascun utente dei dispacciamento rilevante, un curva cronologica di pivotalita' costruita attribuendo un valore pari a 100 ad ogni ora di assoluta indispensabilita', un valore pari a 50 ad ogni ora di potenzialita' attiva, un valore pari a 25 ad ogni ora di potenzialita' passiva e un valore pari a 0 ad ogni ora di non indispensabilita';
e) per ciascun utente del dispacciamento rilevante e per ciascuna ora, l'aggregato di macrozone su cui il medesimo utente del dispacciamento rilevante risulta utente del dispacciamento pivotale, come definito al comma 10.11;
f) la domanda residuale dell'utente del dispacciamento pivotale, definita ai sensi del successivo comma 10.12;
g) i valori puntuali delle variabili utilizzate per il calcolo degli indici di cui al presente comma, lettere da a) a f);
10.4 La domanda residuale dell'ipotetico monopolista, per ciascuna zona e per ciascuna ora, e' pari alla somma algebrica dei seguenti elementi:
a) la quantita' delle offerte d'acquisto accettata nella zona nel mercato del giorno prima;
b) la capacita' massima di importazione da altre zone nazionali ed estere confinanti con la suddetta zona (contabilizzata con segno negativo).
10.5 La domanda residuale di un utente del dispacciamento rilevante, per ciascuna macrozona e per ciascuna ora, e' pari alla differenza fra:
a) la quantita' delle offerte d'acquisto accettata nella macrozona nel mercato del giorno prima;
b) il totale della capacita' produttiva disponibile ubicata nella macrozona nella disponibilita' degli utenti di dispacciamento diversi dall'utente del dispacciamento rilevante, come definita ai sensi del comma 10.6.
10.6 Per capacita' produttiva disponibile di un utente del dispacciamento in una macrozona si intende la somma dei seguenti elementi:
a) la potenza massima dichiarata sul Registro delle Unita' di Produzione dinamico per ciascuna unita' di produzione termoelettrica abilitata nella titolarita' dell'utente del dispacciamento ubicata nella macrozona;
b) il programma finale cumulato per ciascuna unita' di produzione nella titolarita' dell'utente del dispacciamento ubicata nella macrozona e non inclusa nella precedente lettera a).
10.7 Per ore di assoluta indispensabilita' di un utente del dispacciamento rilevante in una macrozona si intendono le ore in cui risulta maggiore di zero la somma algebrica dei seguenti elementi:
a) la domanda residuale dell'utente del dispacciamento nella macrozona;
b) la capacita' massima di importazione da altre macrozone nazionali o da zone estere confinanti con la suddeta macrozona (contabilizzata con segno negativo).
10.8 Per ore di non indispensabilita' di un utente del dispaccamento rilevante in una macrozona si intendono le ore in cui risulta minore o uguale a zero la somma algebrica dei seguenti
elementi:
a) la domanda residuale dell'utente del dispaccamento nella macrozona;
b) la capacita' massima di esportazione verso altre macrozone nazionali o zone estere confinanti con la suddetta macrozona (contabilizzata con segno positivo).
10.9 Per ore di potenzialita' attiva di un utente del dispacciamento rilevante in una macrozona si intendono le ore in cui:
a) la domanda residuale dell'utente del dispacciamento nella macrozona e' maggiore di zero;
b) la somma algebrica della domanda residuale dell'utente del dispacciamento nella macrozona e della capacita' massima di importazione da altre macrozone nazionali o da zone estere confinanti
con la suddetta macrozona (contabilizzata con segno meno) e' minore di zero.
10.10 Per ore di potenzialita' passiva di un utente del dispacciamento rilevante in una macrozona si intendono le ore in cui:
a) la domanda residuale dell'utente del dispacciamento nella macrozona e' minore o uguale a zero;
b) la somma algebrica della domanda residuale dell'utente del dispacciamento nella macrozona e della capacita' massima di esportazione verso altre macrozone nazionali o zone estere confinanti
con la suddetta macrozona (contabilizzata con segno positivo) e' maggiore di zero.
10.11 Un utente del dispacciamento rilevante risulta utente del dispacciamento pivotale in un aggregato di macrozone fra loro confinanti se, con riferimento a tale aggregato, risultano
soddisfatte le seguenti condizioni:
a) l'utente del dispacciamento rilevante non e' in alcuna macrozona dell'aggregato in posizione di non indispensabilita';
b) la somma algebrica delle domande residuali dell'utente del dispacciamento rilevante di tutte le macrozone che compongono l'aggregato e della capacita' massima di importazione da altre
macrozone o da zone estere confinanti con il suddetto aggregato e' maggiore di zero.
10.12 La domanda residuale dell'utente del dispacciamento pivotale e' pari, con riferimento all'aggregato di macrozone definito ai sensi del comma 10.11, alla somma algebrica di cui al comma 10.11, lettera b).
 

Art. 11.
Criteri per la definizione degli indici di mercato per il monitoraggio del mercato per il servizio di dispacciamento computati dal Gestore della rete
11.1 Il Gestore della rete definisce e aggiorna indici per il monitoraggio del mercato per il servizio di dispacciamento, attenendosi ai criteri di cui ai commi seguenti.
11.2 Gli indici di cui al comma 11.1 devono consentire il monitoraggio della struttura e degli esiti del mercato per il servizio di dispacciamento, nonche' della condotta dei singoli
operatori di mercato.
11.3 Gli indici utilizzati ai fini del monitoraggio della struttura del mercato per il servizio di dispacciamento devono fornire informazioni relative a:
a) il grado di concentrazione dell'offerta di energia elettrica nel mercato per il servizio di dispacciamento, calcolato sia con riferimento alle offerte accettate che con riferimento alle offerte presentate;
b) l'elenco delle unita' di produzione la cui selezione e' stata effettuata, su un sottoinsieme di unita' abilitate, per la risoluzione di vincoli tecnici; tale elenco deve fare evidenza della
frequenza di tali selezioni e della loro entita' in riferimento al totale delle offerte accettate nella zona di localizzazione;
c) i costi variabili di produzione delle unita' di produzione rilevanti, per tipologia di unita'.
11.4 Gli indici utilizzati ai fini del monitoraggio degli esiti del mercato per il servizio di dispacciamento devono, per ciascuna zona, nonche' per l'aggregato della macrozona Nord e della macrozona Sud, fornire informazioni relative a: a) il prezzo medio delle quantita' delle offerte a salire accettate nel mercato per il servizio di' dispacciamento, dando separata evidenza al valore relativo alle selezioni appartenenti o meno all'elenco di cui all'art. 11, comma 11.3, punto b);
b) il prezzo medio delle quantita' delle offerte a scendere accettate nel mercato per il servizio di dispacciamento, dando separata evidenza al valore relativo alle selezioni appartenenti o
meno all'elenco di cui all'art. 11, comma 11.3, punto b);
c) il minimo e il massimo dei prezzi delle offerte a salire accettate nel mercato per il servizio di dispacciamento, dando separata evidenza al valore relativo alle selezioni appartenenti o
meno all'elenco di cui all'art. 11, comma 11.3, punto b);
d) il minimo e il massimo dei prezzi delle offerte a scendere accettate nel mercato per il servizio di dispacciamento, dando separata evidenza al valore relativo alle selezioni appartenenti o meno all'elenco di cui all'art. 11, comma 11.3, punto b);
e) la volatilita' dei prezzi dell'energia elettrica di cui alle precedenti lettere da a) a d);
f) la media della volatilita' oraria dei prezzi delle offerte a scendere e delle offerte a salire accettate nel mercato per il servizio di dispacciamento, dando separata evidenza al valore
relativo alle selezioni appartenenti o meno all'elenco di cui all'art. 11, comma 11.3, punto b);
g) lo scostamento fra la previsione di domanda formulata dal Gestore della rete per la quantificazione delle offerte integrative e le offerte di acquisto totali presentate sul mercato del giorno prima.
11.5 Gli indici utilizzati ai fini del monitoraggio della condotta degli operatori nel mercato per il servizio di dispacciamento devono fornire informazioni relative a:
a) le quote di mercato sulle offere a salire, calcolate sia con riferimento alle offerte accettate che con riferimento alle offerte presentate;
b) le quote di mercato sulle offerte a scendere, calcolate sia con riferimento alle offerte accettate che con riferimento alle offerte presentate;
c) la quota di riserva secondaria e la quota di riserva terziaria, distinta per tipologia di unita' di produzione, approvvigionata in esito alla fase di programmazione del mercato per
il servizio di dispacciamento da ciascun utente del dispacciamento rilevante;
d) la quota di riserva secondaria e la quota di riserva terziaria, distinta per tipologia di unita' di produzione, utilizzata nella fase di gestione in tempo reale del mercato per il servizio di dispacciamento, in riferimento a ciascun utente del dispacciamento rilevante ed utilizzata dal gestore della rete;
e) per ciascun utente del dispacciamento rilevante, il prezzo medio delle quantita' delle offerte a salire accettate nel mercato per il servizio di dispacciamento, dando separata evidenza al valore relativo alle selezioni appartenenti o meno all'elenco di cui
all'art. 11, comma 11.3, punto b),
f) per ciascun utente del dispacciamento rilevante, il prezzo medio delle quantita' delle offerte a scendere accettate nel mercato per il servizio di dispacciamento, dando separata evidenza al valore relativo alle selezioni appartenenti o meno all'elenco di cui all'art. 11, comma 11.3, punto b);
g) per ciascuna unita' abilitata la variazione della potenza massima e/o minima tra il mercato del giorno prima e la fase di programmazione del mercato per il servizio di dispacciamento;
h) per ciascuna unita' abilitata la variazione della potenza massima e/o minima tra la fase di programmazione e la fase di gestione in tempo reale del mercato per il servizio di
dispacciamento.
 

Art. 12.
Obblighi informativi a carico del Gestore del mercato
12.1 Il Gestore del mercato trasmette all'Autorita' i seguenti dati ed informazioni per il monitoraggio del mercato all'ingrosso dell'energia elettrica, nonche' della condotta dei singoli operatori:
Dal punto a) al punto d)
(omissis)

e) la quantita' delle offerte di acquisto accettata nel mercato del giorno prima, ivi incluse le quantita' accettate in esecuzione di contratti di compravendita conclusi al di fuori dei sistema delle offerte, nonche' le quantita' di cui alle successive lettere g) e h), per ciascuna macrozona, con separata indicazione dei valori relativi alle zone geografiche incluse nella macrozona;
f) la quantita' delle offerte di acquisto accettata nel mercato del giorno prima, escluse le quantita' accettate in esecuzione di contratti di compravendita conclusi al di fuori del sistema delle offerte, nonche' le quantita' di cui alle successive lettere g) e h), per ciascuna macrozona, con separata indicazione dei valori relativi alle zone geografiche incluse nella macrozona;
g) la quantita' delle offerte di acquisto integrative del Gestore della rete accettata nel mercato del giorno prima, per ciascuna macrozona, con separata indicazione dei valori relativi alle zone geografiche incluse nella macrozona;
h) per ciascun operatore di mercato rilevante, la quantita' accettata delle offerte di acquisto nel mercato del giorno prima relative ad unita' di pompaggio, per ciascuna macrozona, con separata indicazione dei valori relativi alle zone geografiche incluse nella macrozona;
i) per l'insieme degli operatori di mercato non rilevanti, la quantita' accettata delle offerte di acquisto nel mercato del giorno prima relative ad unita' di pompaggio, per ciascuna macrozona, con separata indicazione dei valori relativi alle zone geografiche incluse nella macrozona;
j) per ciascun operatore di mercato rilevante, la quantita' accettata delle offerte di vendita nel mercato del giorno prima, ivi incluse le quantita' accettate in esecuzione di contratti di compravendita conclusi al di fuori del sistema delle offerte, per ciascuna macrozona, con separata indicazione dei valori relativi alle zone geografiche incluse nella macrozona;
k) per ciascun operatore di mercato rilevante, i ricavi da vendita di energia elettrica e i costi da acquisto di energia elettrica nel mercato del giorno prima e nel mercato di aggiustamento.
12.2 Il Gestore del mercato, anche tramite la predisposizione di un sistema ausiliario telematico di negoziazione, nel rispetto dei vincoli di sicurezza del sistema principale, rende accessibili all'Autorita' in via continuativa ed in sola lettura i dati relativi allo svolgimento delle negoziazioni e ai contratti conclusi nel mercato elettrico.
12.3 Il Gestore del mercato garantisce all'Autorita' l'accesso ai dati utilizzati per il calcolo degli indici di sua competenza di cui al presente provvedimento.
 

Art. 13.
Obblighi informativi a carico del Gestore della rete
13.1 Il Gestore della rete trasmette all'Autorita' i seguenti dati ed informazioni per il monitoraggio del mercato all'ingrosso dell'energia elettrica, del mercato per il servizio di dispacciamento, nonche' della condotta dei singoli operatori:
a) per ciascun operatore di mercato rilevante, i programmi di immissione presentati in esecuzione di contratti di compravendita conclusi al di fuori dei sistema delle offerte:
b) per ciascun utente del dispacciamento rilevante, l'energia elettrica prodotta in ciascuna ora, con separata indicazione dell'energia elettrica prodotta da unita' di produzione CIP 6/92; da unita' di produzione 387/03; da unita' di produzione termoelettriche convenzionali e da unita' di produzione diverse da quelle precedentemente elencate;
c) per ciascun utente del dispacciamento rilevante, il piano di manutenzione delle unita' di produzione di cui all'art. 27 della deliberazione n. 168/03;
d) per ciascun utente del dispacciamento rilevante e per il complesso degli altri utenti di dispacciamento, l'elenco delle nuove installazioni e dismissioni di capacita' produttiva, con riferimento al medesimo orizzonte temporale del piano di manutenzione di cui alla precedente lettera c);
e) per ciascun utente del dispacciamento rilevante e per il complesso degli altri utenti di dispacciamento, il piano degli eventuali interventi di potenziamento, riconversione, ambientalizzazione;
f) per ciascun utente del dispacciamento rilevante, il corrispettivo sostitutivo per la risorsa non fornita, di cui all'art. 23 della deliberazione n. 168/03;
g) per ciascun utente del dispacciamento rilevante, il corrispettivo di sbilanciamento, di cui all'art. 32 della deliberazione n. 168/03;
h) per ciascun utente del dispacciamento rilevante, il corrispettivo di non arbitraggio, di cui all'art. 33 della deliberazione n. 168/03;
i) per ciascun utente del dispacciamento rilevante il corrispettivo unitario di mancato rispetto degli ordini di dispacciamento di cui all'art. 34 della deliberazione n. 168/03;
j) per ciascun utente del dispacciamento rilevante, il corrispettivo unitario per l'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacita' di trasporto di cui all'art. 35 della deliberazione n. 168/03;
k) per ciascun utente del dispacciamento rilevante, i ricavi da corrispettivo per la remunerazione della capacita' produttiva;
l) per ciascun utente del dispacciamento rilevante, altri ricavi o costi connessi con il servizio di dispacciamento non compresi nelle precedenti lettere del presente comma;
m) per ogni unita' di produzione iscritta nel Registro delle unita' di produzione: ragione sociale dell'impresa proprietaria, ragione sociale dell'utente del dispacciamento, nome e codice dell'unita' di produzione, comune e regione dove e' ubicato l'impianto, ammissione al Mercato del giorno prima, ammissione al Mercato per il servizio di dispacciamento, potenza nominale, validazione dell'unita' di produzione, livello di tensione, tipo e
sotto-tipo di unita' di produzione, combustibile, codice e descrizione della zona, tipologia dell'unita' di produzione ai sensi dell'art. 10 della deliberazione n. 168/03, codice dell'assetto, validazione e descrizione dell'assetto, gradienti di potenza a salire e a scendere, potenza massima e minima efficiente lorda e netta, potenza termica per eventuali usi civili e/o industriali, tempo di risposta agli ordini, tempo di avviamento, tempo di arresto, tempo di cambio assetto in aumento e in diminuzione, semibanda di regolazione secondaria, abilitazione alla fornitura di servizi di riserva secondaria, di bilanciamento e risoluzione delle congestioni, di riserva terziaria a salire (5, 15 e 60 minuti) e di riserva terziaria a scendere (5. 15 minuti).
13.2 Il Gestore della rete trasmette all'Autorita' i seguenti dati ed informazioni in materia di oneri a carico degli utenti del dispacciamento;
a) il saldo tra proventi ed oneri di cui all'art. 36, comma 36.1,lettera a), della deliberazione n. 168/03:
b) il saldo tra proventi ed oneri di cui all'art. 36, comma 36.1, lettera b), della deliberazione n. 168/03;
c) il corrispettivo unitario per l'approvvigionamento delle risorse nel mercato per il servizio di dispacciamento di cui all'art. 36, comma 36.2, della deliberazione n. 168/03;
d) per ciascun utente del dispacciamento in prelievo, il rapporto tra la somma dei corrispettivi di sbilanciamento di cui all'art. 32 della deliberazione n. 168/03 a carico dell'utente e il programma finale cumulato relativo ai punti di dispacciamento nella sua
disponibilita';
e) per ciascun utente del dispacciamento in prelievo, il rapporto tra il valore mensile sia degli sbilanciamenti positivi che degli sbilanciamenti negativi relativi all'insieme dei punti di
dispacciamento nella sua disponibilita' e la somma dei relativi programmi finali cumulati.
13.3 Il Gestore della rete garantisce all'Autorita' l'accesso ai dati utilizzati per il calcolo degli indici di sua competenza di cui al presente provvedimento.
13.4 Ai fini di quanto previsto nel presente provvedimento, il Gestore della rete trasmette al Gestore del mercato le informazioni necessarie in suo possesso.
 

Art. 14.
Disposizioni transitorie e finali
14.1 Entro venti giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, il Gestore del mercato invia alla Direzione energia elettrica dell'Autorita' una proposta avente ad oggetto la definizione degli indici di cui all'art. 5 corredata da una relazione tecnica sulle metodologie utilizzate al fine del calcolo dei medesimi. La medesima Direzione, entro venti giorni dal ricevimento della proposta, ne verifica la conformita' ai criteri e alle disposizioni di cui al presente provvedimento, potendo chiedere modifiche ed integrazioni. Decorso inutilmente tale termine, la proposta si intende positivamente verificata.
14.2 Entro venti giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, il Gestore della rete invia alla Direzione energia elettrica dell'Autorita' una proposta avente ad oggetto la definizione deali indici di cui all'art. 10 e all'art. 11 corredata da una relazione tecnica sulle metodologie utilizzate al fine del calcolo dei medesimi. La medesima Direzione, entro venti giorni dal ricevimento della proposta, ne verifica la conformita' ai criteri e alle disposizioni di cui al presente provvedimento, potendo chiedere modifiche ed integrazioni. Decorso inutilmente tale termine, la proposta si intende positivamente verificata.
14.3 Nelle proposte presentate al sensi dei commi 14.1 e 14.2 il Gestore del mercato e il Gestore della rete possono proporre, per motivati vincoli operativi, deroghe alle tempistiche previste all'art. 4 per il calcolo e la trasmissione degli indici di cui all'art. 5 e all'art. 11.
14.4 I documenti risultanti dalle proposte di cui ai commi 14.1 e 14.2, positivamente verificati dalla Direzione energia elettrica dell'Autorita', vengono pubblicati nel sito Internet dell'Autorita' e, per le parti di rispettiva competenza, nei siti Internet del Gestore della rete e del Gestore del mercato.
14.5 Entro venti giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, il Gestore del mercato invia all'Autorita' i dati di cui all'art. 12, comma 12.1, lettere da a) a d), relativi al mese di gennaio e febbraio 2005.
14.6 Entro venti giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, il Gestore della rete invia all'Autorita' i dati di cui all'art. 13, comma 13.1, lettera a), relativi ai mesi di gennaio e febbraio 2005.
14.7 I calcoli e le elaborazioni degli indici di cui al presente provvedimento si applicano ai dati del mercato all'ingrosso dell'energia elettrica e ai dati del mercato per il servizio di dispacciamento a far data dal 1° gennaio 2005.
14.8 Con successivo provvedimento l'Autorita' definira' le modalita' ovvero i criteri per la copertura dei costi sostenuti dal Gestore del mercato e dal Gestore della rete nell'esercizio delle attivita' funzionali al monitoraggio regolate dal presente provvedimento.
2. di conferire mandato al direttore della Direzione energia elettrica dell'Autorita' di formulare proposte integrative alle disposizioni del presente provvedimento in materia di attivita' funzionali al monitoraggio, anche tenendo conto di elementi raccolti attraverso audizioni informali degli operatori e dei soggetti interessati indette dal medesimo direttore, al fine di consentire all'Autorita' di adeguare il proprio monitoraggio all'evoluzione
continua del mercato elettrico;
3. di pubblicare il presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorita' (www.autorita.energia.it), affinche' entri in vigore il giorno della sua pubblicazione;-
 

Milano, 24 marzo 2005
 

Il presidente: Ortis