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Deliberazione 30 marzo 2005, n. 56
Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas. Aggiornamento per il trimestre gennaio-marzo 2005 e per il trimestre aprile-giugno 2005 delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale, ai sensi della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 22 aprile 1999, n. 52/99. (Deliberazione n. 56/05).
(GU n. 100 del 2-5-2005)
Nella riunione del 30 marzo 2005;
Visti: la legge 14 novembre 1995, n.
481;
il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
il decreto-legge 4 settembre 2002, n. 193, convertito con legge 28 ottobre 2002,
n. 238;
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2002 (di
seguito: DPCM 31 ottobre 2002);la legge 23 agosto 2004, n. 239;
la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 22 aprile 1999, n. 52/99;
la deliberazione dell'Autorita' 29 novembre 2002, n. 195/02 (di seguito: deliberazione n. 195/02);
la deliberazione dell'Autorita' 12 dicembre 2002, n. 207/02; la deliberazione dell'Autorita' 4 dicembre 2003, n. 138/03 (di eguito: deliberazione n. 138/03);
la deliberazione dell'Autorita' 29 settembre 2004, n. 169/04 (di seguito: deliberazione n. 169/04).
la delibera dell'Autorita' 29 dicembre 2004, n. 248/04 (di seguito: delibera n. 248/04);
le ordinanze del tribunale amministrativo regio-nale per la Lombardia (di seguito: Tar Lombardia) 25 gennaio 2005, n. 151/05, n. 156/05, n. 157/05, n. 158/05, n. 159/05, n. 160/05, n. 161/05, n. 162/05, n. 163/05, n. 164/05, n. 165/05, n. 166/05, n. 167/05, n. 169/05, n. 170/05, n. 171/05, n. 172/05, n. 173/05, n. 174/05, n. 176/05, n. 177/05, n. 178/05, n. 179/05, n. 180/05, n. 181/05, n. 182/05, n. 183/05, 1° marzo 2005, n. 524/05;
l'ordinanza
del Consiglio di Stato del 22 marzo 2005, n. 1525/05.
Considerato che:
con le ordinanze sopra richiamate, confermate in sede di appello dal Consiglio
di Stato, il Tar Lombardia ha sospeso in via cautelare l'efficacia delle
disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 4 della delibera n. 248/04, mediante le
quali l'Autorita' ha, in particolare:
a) modificato la disciplina di aggiornamento della componente materia prima di
cui alla deliberazione n. 195/05;
b) disposto il conseguente aggiornamento, per il trimestre gennaio-marzo 2005,
delle condizioni economiche di fornitura del gas di cui alla deliberazione n.
138/03;
rispetto al valore definito nella deliberazione n. 169/04, l'indice dei prezzi
di riferimento It, relativo al gas naturale, calcolato ai sensi della
deliberazione n. 195/02, relativamente al periodo marzo-novembre 2004, ha
registrato una variazione maggiore del 5%; rispetto al valore dell'indice It, di
cui al precedente alinea, il medesimo indice calcolato con riferimento al
periodo giugno 2004-febbraio 2005, non ha registrato una variazione maggiore del
5%; nel caso in cui la sentenza di merito del Tar Lombardia, confermi la
legittimita' degli articoli 1, 2 e 4 della delibera n. 248/04, gli esercenti l'attivita'
di vendita procederanno al conguaglio delle somme risultanti a favore dei
clienti finali oggetto delle condizioni
economiche di cui alla deliberazione n. 138/03.
Ritenuto che sia necessario:
per il trimestre gennaio-marzo 2005, in virtu' della variazione dell'indice It
sopra riportata rispetto al valore definito nella deliberazione n. 169/04,
modificare le condizioni economiche di fornitura del gas naturale di cui
all'art. 3 della deliberazione n. 138/03, relativamente al corrispettivo di
commercializzazione all'ingrosso previsto dall'art. 7, comma 1, della medesima
deliberazione;
per il trimestre aprile-giugno 2005, confermare le condizioni economiche di
fornitura del gas naturale di cui al precedente alinea;
Delibera:
1. Di aumentare, per il primo trimestre (gennaio-marzo) 2005, di 0,0457
centesimi di euro/MJ le condizioni economiche di fornitura del gas naturale
determinate ai sensi dell'art. 3 della deliberazione dell'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 4 dicembre 2003, n. 138/03
(di seguito: deliberazione n. 138/03); tale aumento e' pari a 1,7604 centesimi
di euro/mc per le forniture di gas naturale con potere calorifico superiore di
riferimento pari a 38,52 MJ/mc.
2. Di confermare per il secondo trimestre (aprile-giugno) 2005, le condizioni
economiche di fornitura del gas naturale determinate ai sensi dell'art. 3 della
deliberazione n. 138/03, come aggiornate al precedente alinea;
3. Di pubblicare la presente deliberazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorita'
(www.autorita.energia.it).
Milano, 30 marzo 2005
Il presidente: Ortis