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Deliberazione 31 marzo 2005, n. 57
Autorità per l'Energia Elettrica
e il Gas. Aggiornamento per il periodo 1°
aprile 2005-31 marzo 2006 della componente tariffaria dello stoccaggio QS delle
condizioni economiche di fornitura del gas naturale, di cui alla deliberazione
dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 4 dicembre 2003, n. 138/03.
(GU n. 100 del 2-5-2005)
Nella riunione del 31 marzo 2005;
Visti: la legge 14 novembre 1995, n. 481;il decreto legislativo 23 maggio 2000,
n. 164;
la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita)
27 febbraio 2002, n. 26/02;la deliberazione dell'Autorita' 29 novembre 2002, n.
195/02 (di seguito: deliberazione n. 195/02);la deliberazione dell'Autorita' 12
dicembre 2002, n. 207/02;la deliberazione dell'Autorita' 4 dicembre 2003, n.
138/03 (di seguito: deliberazione n. 138/03);
la delibera dell'Autorita' 29
dicembre 2004, n. 248/04 (di seguito: delibera n. 248/04); la delibera dell'Autorita'
30 marzo 2005, n. 56/05 (di seguito: delibera n. 56/05);
le ordinanze del tribunale amministrativo regio-nale per la Lombardia (di
seguito: Tar Lombardia) 25 gennaio 2005, n. 151/05, n. 156/05, n. 157/05, n.
158/05, n. 159/05, n. 160/05, n. 161/05, n. 162/05, n. 163/05, n. 164/05, n.
165/05, n. 166/05, n. 167/05, n. 169/05, n. 170/05, n. 171/05, n. 172/05, n.
173/05, n. 174/05, n. 176/05, n. 177/05, n. 178/05, n. 179/05, n. 180/05, n.
181/05, n. 182/05, n. 183/05, 1° marzo 2005, n. 524/05;
l'ordinanza del Consiglio
di Stato del 22 marzo 2005, n. 1525/05.
Considerato che:
l'art. 6, comma 7, della deliberazione n. 138/03, dispone che la componente
tariffaria dello stoccaggio QS, prevista dall'art. 3 della medesima
deliberazione, sia calcolata con riferimento alle tariffe di stoccaggio
determinate ai sensi della deliberazione n. 26/02 e che sia aggiornata con
provvedimento dell'Autorita'; l'Autorita', ai sensi dell'art. 8, comma 4, della
deliberazione n. 26/02, ha pubblicato nel proprio sito internet le tariffe di
stoccaggio per l'anno termico 1° aprile 2005-31 marzo 2006; la componente
tariffaria dello stoccaggio prevede, ai sensi della deliberazione n. 26/02, il
riconoscimento degli oneri relativi alle quantita' di gas naturale necessarie
all'espletamento delle fasi di iniezione e/o di erogazione; ai fini di tale
riconoscimento e' utilizzato il valore della componente materia prima aggiornato
dall'Autorita' sulla base delle disposizioni in materia; in conseguenza delle
ordinanze del Tar Lombardia sopra richiamate, con cui e' stata sospesa in via
cautelare l'efficacia delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 4 della
delibera n. 248/04, l'Autorita', con delibera n. 56/04 ha provveduto
all'aggiornamento della componente materia prima per il trimestre gennaio-marzo
2005 e per il trimestre aprile-giugno 2005, ai sensi della deliberazione n.
195/02; qualora il Tar Lombardia respinga i ricorsi in relazione ai quali sono
state rese le predette ordinanze, l'Autorita' dovra' rideterminare il valore
della componente tariffaria QS relativamente al periodo 1° aprile 2005-31 marzo
2006, sulla base dell'aggiornamento della componente materia prima effettuato ai
sensi delle disposizioni attualmente sospese.Ritenuto che sia necessario
aggiornare la componente tariffaria dello stoccaggio QS relativamente al periodo
1° aprile 2005-31 marzo 2006;
Delibera:
1. Di stabilire che, per il periodo 1° aprile 2005-31 marzo 2006, il valore
della componente tariffaria dello stoccaggio QS delle condizioni economiche di
fornitura del gas naturale, di cui all'art. 3 della deliberazione dell'Autorita'
per l'energia elettrica e il gas(di seguito: Autorita) 4 dicembre 2003, n.
138/03, sia pari a 0,246169 euro/GJ.
2. Di pubblicare la presente deliberazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorita'
(www.autorita.energia.it).
Milano, 31 marzo 2005
Il presidente: Ortis