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Deliberazione 18 gennaio 2005, n. 6
Autoritą per l'Energia Elettrica e il Gas. Disposizioni relative al servizio di trasporto di gas naturale nei casi di prelievi concentrati in periodi fuori punta.
(GU n. 31 del 8-2-2005)
L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 18 gennaio 2005;
Visti:
la legge 14 novembre 1995, n. 481;
il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita)
30 maggio 2001, n. 120/2001 come successivamente integrata e modificata (di
seguito: deliberazione n. 120/01);
la deliberazione dell'Autorita' 17 luglio 2002, n. 137/02 (di seguito:
deliberazione n. 137/02);
le deliberazioni dell'Autorita' 1° luglio 2003, n. 75/03 e 12 dicembre 2003, n.
144/03 di approvazione dei codici di rete per il servizio dell'attivita' di
trasporto rispettivamente delle societa' Snam Rete Gas Spa ed Edison T&S S.p.a.;
la deliberazione dell'Autorita' 24 giugno 2004 n. 100/04;
il documento per la consultazione del 24 giugno 2004 recante «Applicazione dei
corrispettivi unitari di capacita' per il trasporto sulle reti regionali, nel
caso di prelievi concentrati in periodi fuori punta» (di seguito: documento per
la consultazione 24 giugno 2004).
Considerato che:
l'attuale disciplina tariffaria del servizio di trasporto del gas prevede un
corrispettivo commisurato alla capacita' conferita su base annuale,
corrispondente al valore massimo di utilizzo previsto dall'utente;
tale disciplina non considera le specifiche esigenze di quegli impianti
industriali che concentrano i prelievi prevalentemente nel periodo di minore
domanda del mercato (c.d. periodo fuori punta), agevolando quindi l'impresa di
trasporto nell'erogazione del servizio nel periodo dell'anno in cui sono
concentrati i prelievi di gas (c.d. periodo di punta);
alla luce di quanto sopra, l'Autorita', con il documento per la consultazione 24
giugno 2004, ha prospettato misure volte ad introdurre nell'attuale disciplina
tariffaria, nel caso di prelievi concentrati in periodi fuori punta, una
riduzione del corrispettivo regionale di capacita' (CRr), prevedendo a tal fine
che tale corrispettivo sia riconosciuto dall'impresa di trasporto:
a) sulla base di valutazioni condotte, alla fine dell'anno termico, con
riferimento alle capacita' complessivamente conferite sulla porzione di rete che
collega il punto di riconsegna interessato alla rete nazionale di gasdotti;
b) prevedendo metodologie di calcolo differenti in funzione della dimensione del
punto di riconsegna interessato (inferiore a 400.000 Smc/g; superiore o eguale
400.000 Smc/g);
dalle osservazioni in sede di consultazione, e' stata segnalata l'esigenza di:
a) prevedere una disciplina semplificata delle condizioni di riconoscimento dell
riduzione del corrispettivo CRr e delle relative modalita' di calcolo, tale che
il valore della riduzione sia individuato:
i) in modo univoco e certo sin dall'inizio dell'anno termico, al momento della presentazione della richiesta di accesso;
ii) sulla base del dato di prelievo operato al punto di riconsegna per l'alimentazione del singolo impianto;
iii) mediante un unico criterio, indipendente dalle dimensioni del punto di riconsegna interessato;
b) definire il periodo fuori punta come il periodo dell'anno compreso tra il 1° maggio ed il 31 ottobre;
c) porre in capo agli utenti che beneficiano della riduzione di cui sopra,
l'obbligo di effettuare, nei periodi di punta, prelievi in misura ridotta
rispetto alla capacita' conferita (pari al 10%), con la conseguente attribuzione
a tali utenti della responsabilita', nei confronti degli altri utenti del
sistema, per eventuali disfunzioni nell'erogazione del servizio di trasporto che
siano conseguenza diretta dell'inadempimento di tale obbligo.
Ritenuto che:
sia opportuno definire il periodo fuori punta come il periodo dell'anno compreso
tra il 1° maggio ed il 31 ottobre;
sia opportuno assicurare agli utenti interessati certezza, al momento
dell'accesso al servizio di trasporto, circa le condizioni di riconoscimento
della riduzione del corrispettivo CRr e delle relative modalita' di calcolo; e
che sia opportuno a tal fine prevedere una riduzione in misura percentuale fissa
del corrispettivo CRr, in relazione ai punti di riconsegna per i quali l'utente
si impegni ad effettuare prelievi concentrati in periodi fuori punta, all'atto
della richiesta di accesso;
sia necessario, al fine di chiarire il quadro delle responsabilita' nel caso di
eventuali disfunzioni nell'erogazione del servizio che siano conseguenza dei
prelievi effettuati dagli utenti di cui al precedente alinea in periodi di
punta, imporre a tali utenti di limitare i propri prelievi, in detti periodi, in
misura non superiore al 10% della capacita' conferita, prevedendo, in caso di
inadempimento una maggiorazione del corrispettivo CRr;
Delibera di approvare le seguenti modifiche ed integrazioni della deliberazione
dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 30
maggio 2001, n. 120/01 (di seguito: deliberazione n. 120/01):
a) all'art. 1, comma 1.1, dopo la lettera l), sono inserite le seguenti
definizioni:
«m) periodo di punta e' il periodo di 6 (sei) mesi intercorrente tra il 1°
novembre e il 30 aprile di ciascun anno;
n) periodo fuori punta e' il periodo di 6 (sei) mesi intercorrente tra il 1°
maggio e il 31 ottobre di ciascun anno;»;
b) all'art. 7, dopo il comma 7.5.3 e' inserito il comma seguente:
«7.5.4 Per i punti di riconsegna nei quali l'utente si e' impegnato ad
effettuare prelievi concentrati in periodi fuori punta, l'impresa di trasporto
riconosce una riduzione del corrispettivo CRr pari al 30%.»;
Di approvare le seguenti modifiche ed integrazioni della deliberazione dell'Autorita'
17 luglio 2002, n. 137/02 (di seguito: deliberazione n. 137/02):
a) all'art. 8, dopo il comma 8.2, e' inserito il seguente comma:
«8.3 La richiesta di conferimento deve indicare i punti di riconsegna per i
quali l'utente si impegna ad effettuare prelievi concentrati in periodi fuori
punta ai sensi del comma 15.3.1.»;
b) all'art. 15, dopo il comma 15.3, sono inseriti i seguenti commi:
«15.3.1 Per i punti di riconsegna individuati ai sensi del comma 8.3, l'utente,
nei periodi di punta, esegue la prenotazione delle capacita' di trasporto entro
il limite del 10% della capacita' conferita.
15.3.2 Qualora l'utente nei punti di riconsegna individuati ai sensi del comma
8.3 effettui prelievi di gas per valori superiori al limite di cui al comma
15.3.1, l'impresa di trasporto applica, in luogo della riduzione prevista dal
comma 7.5.4 della deliberazione n. 120/01, un corrispettivo CRr, pari a 1,3 CRr.
15.3.3 I ricavi derivanti dall'applicazione della maggiorazione del 30% di cui
al comma 15.3.2 sono disciplinati secondo il comma 11.6 della deliberazione n.
120/01.»;
c) all'art. 20, dopo il comma 20.4, e' inserito il seguente comma.
«20.5 Per l'anno termico 2004-2005, l'individuazione dei punti di riconsegna di
cui al comma 8.3 avviene mediante apposita istanza che deve pervenire
all'impresa di trasporto entro il 28 gennaio 2005.»;
Di prevedere che il presente provvedimento sia pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorita'
(www.autorita.energia.it), affinche' entri in vigore dalla data della sua prima
pubblicazione;
Di pubblicare nel sito internet dell'Autorita' (www.autorita.energia.it) il
testo delle deliberazioni dell'Autorita' n. 120/01 e n. 137/02, come risultante
dalle modificazioni ed integrazioni apportate con il presente provvedimento e
con la deliberazione 18 gennaio 2005, n. 5/05.
Milano, 18 gennaio 2005
Il presidente: Ortis