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Deliberazione 31 marzo 2005, n. 62
Autoritą per l'Energia Elettrica e il Gas. Avvio di procedimento per l'ottemperanza parziale alla sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia 16 febbraio 2005, n. 531/05 e modifiche della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 29 settembre 2004, n. 170/04.
(GU n. 101 del 3-5-2005)
L'Autoritą per l'Energia Elettrica e il Gas
Nella riunione del 31 marzo 2005
Visti:
la legge 14 novembre 1995, n. 481/95;il decreto legislativo 23 maggio 2000, n.
164/00;la legge 23 agosto 2004, n. 239;
la deliberazione dell'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 21 dicembre 2001, n.
311/01 (di seguito: deliberazione n. 311/01);
la deliberazione dell'Autorita' 6 maggio 2004, n. 69/04;la deliberazione dell'Autorita'
29 settembre 2004, n. 170/04,come successivamente modificata e integrata (di
seguito: deliberazione n. 170/04);
la deliberazione dell'Autorita' 30 settembre 2004, n. 173/04, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 173/04);
la deliberazione dell'Autorita' 29 ottobre 2004, n. 190/04, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 190/04);
la deliberazione dell'Autorita' 9 febbraio 2005, n. 20/05;la sentenza
dei Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (di seguito: Tar
Lombardia) 16 febbraio 2005, n. 531/05 (di seguito: sentenza n 531/05).
Considerato che:
con la sentenza n. 531/05, il Tar Lombardia ha annullato parzialmente la
deliberazione n. 170/04, in particolare l'art. 7, commi 7.1 e 7.2, e l'art. 8,
nella parte in cui definiscono criteri che:
(a) non prevedono che il vincolo sui ricavi di distribuzione per il secondo
periodo di regolazione sia calcolato tenendo conto degli investimenti che sono
stati, e che saranno, effettuati dalle imprese successivamente a quelli
considerati per l'approvazione del vincolo relativo all'anno termico 2003-2004;
(b) prevedono, ai fini dell'aggiornamento del vincolo sui ricavi, una
percentuale di recupero di produttivita' costante per l'intera durata del
periodo regolatorio;
il principio riportato alla lettera (a) esplica i propri effetti sui procedimenti di determinazione del vincolo sui ricavi a far data dall'anno termico 2004-2005, mentre quello o di cui alla lettera (b) riguarda i procedimento relativi agli anni termici successivi;
il principio richiamato alla lettera (a), inoltre, pur avendo ad oggetto la disciplina del regime ordinario di determinazione del vincolo sui ricavi, incide anche sulla disciplina del regime individuale da adottarsi in esito al procedimento avviato con deliberazione n. 190/04; e che il termine per la conclusione di tale procedimento e' scaduto il 7 marzo 2005;
la disciplina di determinazione e
aggiornamento del vincolo sui ricavi relativo all'attivita' di distribuzione di
gas diversi dal gas naturale, di cui all'art. 8, commi 8.1, 8.2 e 8.5 della
deliberazione n. 173/04, e' stata definita in analogia a quella prevista per l'attivita'
di distribuzione di gas naturale di cui all'art. 7, commi 7.1 e 7.2, e all'art.
8, della deliberazione n. 170/04.
Considerato che:
nel documento per la consultazione 29 luglio 2004 l'Autorita', nel prospettare i
contenuti della disciplina tariffaria per il secondo periodo di regolazione, ha
previsto di ridurre la variabilita' tariffaria anche tramite l'introduzione, per
gli anni termici successivi al primo, di tariffe omogenee su base
regionale,definite sulla base dei seguenti criteri:
(i)introduzione di un vincolo regionale sui ricavi di distribuzione ottenuto
aggregando i vincoli delle singole localita' appartenenti alla regione;
(ii)determinazione delle tariffe regionali tramite l'applicazione, ad una
tariffa nazionale di riferimento, di un coefficiente regionale appositamente
calcolato;
(iii)introduzione di un sistema di perequazione volto ad assicurare alle imprese
di distribuzione il recupero del proprio vincolo sui ricavi, qualora cio' non
fosse garantito dalle tariffe regionali calcolate ai sensi della precedente
lettera (ii);
ai fini della consultazione su tale profilo, l'Autorita' ha assegnato, quale termine ultimo per la presentazione di osservazioni e commenti, il 30 ottobre 2004;
e che, conseguentemente, l'art. 3,comma 3.2, e l'art. 4, comma 4.5, della deliberazione n. 170/04, hanno rinviato a successivo provvedimento dell'Autorita' la disciplina dell'articolazione delle tariffe di distribuzione, e della relativa modalita' di calcolo, per gli anni termici successivi all'anno 2004-2005;
nell'ambito della consultazione, molte
osservazioni pervenute, pur convergendo sull'esigenza di semplificazione e di
promozione della concorrenza che l'Autorita' intende perseguire prevedendo
tariffe omogenee per aggregati territoriali piu' ampi di quelli attuali, hanno
segnalato che l'articolazione tariffaria su base regionale dovrebbe essere
effettuata con riferimento alle aree di uscita della rete di trasporto
nazionale, e che tale articolazione determinerebbe:
(i)la perdita di coerenza tra la tariffa e gli effettivi costi di distribuzione,
ingenerando di conseguenza sussidi incrociati tra clienti finali e privando le
tariffe dei segnali economici che stimolano l'efficienza delle imprese;
(ii)incertezze e complessita' nel sistema tariffario, in considerazione del
fatto che le tariffe regionali subirebbero delle variazioni ad ogni eventuale
modifica dei singoli vincoli di localita', nonche' relativamente alla gestione
del sistema di perequazione;
Considerato che nei prossimi anni, tenuto conto del contesto del mercato
internazionale e dei tempi necessari per la realizzazione di nuove
infrastrutture di approvvigionamento di gas, difficilmente il sistema nazionale
potra' disporre di un'offerta in grado di assicurare lo sviluppo di un mercato
concorrenziale.
Ritenuto che:
sia necessario, al fine di dare ottemperanza alle statuizioni del Tar Lombardia
riportate alla lettera (a) del primo considerato, avviare un procedimento per la
definizione di una modifica della deliberazione n. 170/04, e conseguentemente
della deliberazione n. 173/04, che consenta alle imprese di calcolare il vincolo
sui ricavi di distribuzione tenendo conto degli investimenti effettuati
successivamente a quelli considerati per l'approvazione del vincolo relativo
all'anno termico 2003-2004;
e che l'ottemperanza al predetto principio non costituisca acquiescenza rispetto all'altro profilo di illegittimita' enunciato nella precedente lettera (b), per il quale verra' presentato ricorso in appello;sia opportuno, sino all'esito dei procedimento di cui ai precedente alinea, garantire certezza a clienti ed esercenti nonche' evitare disparita' di trattamento tra clienti ed esercenti il servizio di distribuzione;
e che sia necessario a tal fine prevedere che, nel predetto periodo di tempo, continui ad applicarsi la disciplina di cui all'art. 7, commi 7.1 e 7.2, della deliberazione n.170/04 dando luogo ad una sola e definitiva procedura di conguaglio;sia opportuno differire il termine per la conclusione del procedimento per la definizione della disciplina dei regime individuale, avviato con deliberazione n. 190/04, sino alla conclusione del procedimento di cui ai precedenti alinea;
il
predetto avvio di procedimento, nonche' il principio affermato dal Tar Lombardia
alla lettera (b) del primo considerato, renda incongruo il termine per la
presentazione delle proposte tariffarie, fissato dall'art. 5 della deliberazione
n. 170/04 al 31 marzo di ogni anno, con la presentazione delle proposte per
l'anno termico 2005-2006; e che sia conseguentemente necessario differire detto
termine a data da stabilirsi in esito al medesimo procedimento;
sia opportuno, anche alla luce dell'indeterminatezza del quadro normativo di
riferimento cosi' come si e' venuto a configurare in seguito alla sentenza n.
531/05 del Tar Lombardia nonche' dei tempi necessari per la realizzazione di
nuove infrastrutture di approvvigionamento di gas, mantenere per l'intero
periodo di regolazione in corso la disciplina dell'articolazione tariffaria
attualmente prevista dalla deliberazione n. 170/04 per l'anno termico 2004-2005;
e che sia conseguentemente opportuno, nell'ambito del suddetto procedimento,
apportare ulteriori modifiche e integrazioni alla deliberazione n. 170/04, in
particolar modo con riferimento alle disposizioni tariffarie relative al Fondo
per la compensazione temporanea di costi elevati di distribuzione;
Delibera:
1. Di avviare un procedimento per
l'adozione di un provvedimento che, a modifica dell'art. 7, commi 7.1, e 7.2, e
dell'art. 8 della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
(di seguito: l'Autorita) 29 settembre 2004, n. 170/04 (di seguito: deliberazione
n. 170/04), e a modifica dell'art. 8, commi 8.1, 8.2 e 8.5 della deliberazione
dell'Autorita' 30 settembre 2004, n. 173/04, definisca le modalita' di calcolo
del vincolo sui ricavi di distribuzione che tengano conto degli investimenti
effettuati successivamente a quelli considerati per l'approvazione del vincolo
relativo all'anno termico 2003-2004.
2. Di attribuire al direttore della direzione tariffe dell'Autorita', la
responsabilita' degli adempimeni di carattere procedurale, amministrativo e
organizzativo necessari allo svolgimento dell'attivita' preparatoria delle
decisioni conclusive.
3. Di conferire mandato al responsabile del procedimento di acquisire dati,
documenti e informazioni ritenute necessarie, anche attraverso il coinvolgimento
dei soggetti interessati e delle relative associazioni di categoria.
4. Di stabilire che il predetto procedimento sia concluso entro il 31 maggio
2005.
5. Di prevedere che, sino all'esito del procedimento avviato al sensi del punto
1, e salvo successivo conguaglio, continui ad applicarsi la disciplina di cui
all'art. 7, commi 7.1 e 7.2, della deliberazione n. 170/04.
6. Di differire il termine per la conclusione del procedimento avviato con
deliberazione dell'Autorita' 29 ottobre 2004, n. 190/04, alla data di cui al
punto 4.
7. Di approvare le seguenti modifiche della deliberazione n. 170/04:
(a) all'art. 3, comma 3.1, le parole: «Per l'anno termico 1° ottobre 2004 - 30
settembre 2005», sono sostituite con le parole:«Per il secondo periodo di
regolazione»;
(b) all'art. 3, il comma 3.2 e' abrogato;
(c) all'art. 4, comma 4.3, le parole: «Per l'anno termico 1° ottobre 2004 - 30
settembre 2005», sono sostituite con le parole:
«Per il secondo periodo di regolazione»;
(d) all'art. 4, il comma 4.5 e' abrogato.
8. Di prevedere che, per l'anno termico 2005-2006, il termine per la
presentazione delle proposte tariffarie, fissato dall'art. 5 della deliberazione
n. 170/04 al 31 marzo di ogni anno, sia differito a data da stabilirsi in esito
al presente procedimento.
9. Di pubblicare la presente deliberazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorita'
(www.autorita.energia.it), affinche' entri in vigore dalla data della sua
pubblicazione.
10. Di pubblicare nel sito internet dell'Autorita'
(www.autorita.energia.it) il testo della deliberazione n. 170/04,come risultante
dalle modifiche apportate ai sensi del punto 7.
Milano, 31 marzo 2005
Il presidente: Ortis