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Deliberazione 6 settembre 2005, n. 108
Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas. Disposizioni generali in tema di qualita' del gas naturale, ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettere g) ed h), della legge 14 novembre 1995, n. 481. (Deliberazione n. 185/05).
(GU n. 221 del 22-9-2005)
L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 6 settembre 2005.
Visti:
la direttiva n. 2003/55/CE del 26 giugno 2003;
la legge 6 dicembre 1971, n. 1083;
la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
la legge 23 agosto 2004, n. 239 (di seguito: legge n. 239/2004);
il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo
n. 164/00);
la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita)
30 maggio 1997, n. 61/97;
la deliberazione dell'Autorita' 28 dicembre 2000, n. 237/00 e successive
modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione n. 237/00);
la deliberazione dell'Autorita' 30 maggio 2001, n. 120/01;
la deliberazione dell'Autorita' 19 marzo 2002, n. 43/02 (di seguito:
deliberazione n. 43/02);
la deliberazione dell'Autorita' 11 luglio 2002, n. 130/02;
la deliberazione dell'Autorita' 17 luglio 2002, n. 137/02;
la deliberazione dell'Autorita' 1° luglio 2003, n. 75/03 (di seguito:
deliberazione n. 75/2003);
la deliberazione dell'Autorita' 4 dicembre 2003, n. 138/03 di seguito:
deliberazione n. 138/03);
la deliberazione dell'Autorita' 4 dicembre 2003, n. 139/03;
la deliberazione dell'Autorita' 12 dicembre 2003, n. 144/03 (di seguito
deliberazione n. 144/03);
la deliberazione dell'Autorita' 12 dicembre 2003, n. 145/03;
la deliberazione dell'Autorita' 22 luglio 2004, n. 125/04;
la deliberazione dell'Autorita' 29 luglio 2004, n. 138/04;
la deliberazione dell'Autorita' 5 agosto 2004, n. 144/04;
la deliberazione dell'Autorita' 29 settembre 2004, n. 170/04 e successive
modifiche e integrazioni;
la deliberazione dell'Autorita' 19 gennaio 2005, n. 5/05;
la deliberazione dell'Autorita' 17 febbraio 2005, n. 24/05
la deliberazione dell'Autorita' 27 luglio 2005, n. 157/05;
la deliberazione dell'Autorita' 29 marzo 2005, n. 53/05;
la deliberazione dell'Autorita' 29 luglio 2005, n. 166/05;
la deliberazione dell'Autorita' 4 agosto 2005, n. 179/05;
il documento per la consultazione 26 maggio 2005 «Estensione della misura su
base oraria ai clienti finali con consumi di gas naturale superiori ai
duecentomila metri cubi annui e ai punti di consegna delle reti di
distribuzione» (di seguito: documento per la consultazione in tema di misura del
gas);
il documento per la consultazione 8 giugno 2005 «Regolazione del potere
calorifico del gas naturale» (di seguito: documento per la consultazione in tema
di PCS);
il codice di trasporto di Snam Rete Gas Spa approvato dall'Autorita', ed in
particolare il capitolo 11 intitolato «Qualita' del gas»;
il codice di trasporto di Edison T&S Spa, ridenominata dal 31 dicembre 2004
Societa' Gasdotti Italia Spa, approvato dall'Autorita', ed in particolare il
capitolo 11 intitolato «Qualita' del gas»;
Considerato che:
l'art. 1, comma 1, della legge n. 481/1995 prevede che l'Autorita'
garantisca la promozione della concorrenza e dell'efficienza nei servizi di
pubblica utilita' del settore del gas, promuovendo la tutela degli interessi di
utenti e consumatori, tenuto conto della normativa comunitaria e degli indirizzi
di politica generale formulati dal Governo;
l'art. 2, comma 12, lettera g), della legge n. 481/1995 prevede che l'Autorita'
controlli lo svolgimento dei servizi con poteri di ispezione, di accesso, di
acquisizione della documentazione e delle notizie utili;
l'art. 2, comma 12, lettera h), della legge n. 481/95 prevede che l'Autorita'
emani direttive concernenti la produzione e l'erogazione dei servizi da parte
dei soggetti esercenti i servizi medesimi;
l'art. 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95, prevede che l'Autorita'
in caso di inosservanza dei propri provvedimenti ovvero nel caso in cui le
informazioni e i documenti acquisiti non siano veritieri irroghi sanzioni
amministrative pecuniarie;
l'art. 2, comma 22, della legge n. 481/1995, prevede che le pubbliche
amministrazioni e le imprese siano tenute a fornire all'Autorita', oltre a
notizie e informazioni, la collaborazione per l'adempimento delle sue funzioni;
l'Autorita' puo' imporre obblighi a garanzia della sicurezza del servizio di
trasporto del gas, intesa come tutela dell'integrita' fisica delle persone e
delle cose, finalizzati alla salvaguardia di diritti costituzionalmente
garantiti, quali il diritto alla salute e il diritto di proprieta';
l'art. 8, comma 1, del decreto legislativo n. 164/2000 definisce l'attivita' di
trasporto e dispacciamento del gas naturale come un'attivita' di interesse
pubblico, disposizione confermata dall'art. 1, comma 2, lettera b), della legge
n. 239/2004;
l'art. 8, comma 6, del decreto legislativo n. 164/2000 stabilisce che le imprese
di trasporto e dispacciamento del gas naturale garantiscono l'adempimento di
ogni altro obbligo volto ad assicurare la sicurezza, l'affidabilita',
l'efficienza e il minor costo del servizio;
la deliberazione n. 237/00 ha disposto che le tariffe di distribuzione del gas
siano adeguate al potere calorifico effettivo superiore (di seguito: PCS) del
gas;
la deliberazione n. 43/02 ha disposto che nell'erogazione di tutti i servizi del
mercato del gas naturale l'esercente adegua la determinazione del corrispettivo
per il servizio erogato al PCS del gas;
in conseguenza dei due precedenti alinea ed in base a quanto stabilito dalla
deliberazione n. 138/03 le condizioni di fornitura del gas naturale ai clienti
finali risultano correlate al PCS del gas fornito;
il PCS del gas costituisce quindi un parametro comune a tutti i servizi del
sistema del gas naturale e fondamentale per la correttezza dei corrispettivi e
degli importi addebitati rispettivamente ai soggetti operanti nel settore del
gas naturale ed ai clienti finali;
nei codici di trasporto di Snam Rete Gas Spa e di Edison T&S Spa, approvati con
le deliberazioni dell'Autorita' n. 75/03 e n. 144/03, vengono regolati aspetti
dell'attivita' di trasporto peculiari di ciascuno dei due soggetti;
rimangono alcuni aspetti relativi al PCS e ai parametri di qualita' del gas
naturale, di carattere generale ed indipendenti dal soggetto che esercita l'attivita'
di trasporto del gas naturale, che richiedono una piu' puntuale regolazione;
l'avvio di nuovi terminali Gnl e l'aumento delle importazioni tramite il
potenziamento dei gasdotti esistenti e la realizzazione di nuovi gasdotti di
importazione potrebbe provocare nel medio periodo un aumento delle zone con
elevata variabilita' del PCS del gas naturale e, piu' in generale, un aumento
della variabilita' delle caratteristiche chimico-fisiche del gas naturale
immesso nelle reti di trasporto;
sia indispensabile in tale scenario una regolazione piu' puntuale della misura e
del controllo del PCS e delle caratteristiche chimico-fisiche del gas naturale
fornito ai clienti finali ad integrazione e completamento dei provvedimenti gia'
emanati in materia dall'Autorita';
il documento per la consultazione in tema di PCS ha proposto:
per quanto riguarda la metodologia di misurazione e controllo del PCS e degli
altri parametri di qualita' del gas naturale, che:
a) la misura del PCS del gas naturale debba avvenire in continuo esclusivamente
mediante gascromatografo con installazione fissa, prevedendo un gascromatografo
per ognuna delle Aree Omogenee di Prelievo (di seguito: AOP), sulla base della
norma ISO 6976;
b) la misura del PCS e degli altri parametri di qualita' del gas naturale debba
avvenire in corrispondenza di ogni punto di ingresso della rete di trasporto;
c) l'installazione e la verifica degli apparati di misura del PCS e degli altri
parametri di qualita' del gas naturale debbano essere conformi alla legislazione
ed alle norme tecniche vigenti in materia;
d) tutte le aziende di trasporto debbano dotarsi di una metodologia di
individuazione delle AOP analoga a quella adottata da Snam Rete Gas;
per i casi di gas naturale fuori specifica, l'obbligo per le aziende di
trasporto di intercettare, nel rispetto delle leggi vigenti in materia e nei
minimi tempi tecnici possibili, l'ingresso nella rete di trasporto di tale gas,
ferme restando le responsabilita' delle parti coinvolte nell'ingresso di gas
fuori specifica;
per i casi di disfunzioni del sistema di misura del PCS del gas naturale che
provochino la mancanza di valori della misura del PCS, che:
a) vengano definiti standard generali pari al 95-98% di disponibilita' delle
misure orarie per ogni mese e per ogni punto di misura dei valori del PCS del
gas naturale limitatamente ai casi di responsabilita' dell'impresa di trasporto;
b) vengano introdotti obblighi di registrazione e di comunicazione all'Autorita'
per le imprese di trasporto relativi al numero dei giorni nei quali sono
disponibili i valori del PCS del gas naturale per ogni punto di misura;
c) vengano stabiliti criteri per la stima della misura nel caso di sua
indisponibilita', a seconda che sia possibile o meno individuare un'AOP
alternativa;
d) vengano rafforzati gli obblighi di informazione dell'azienda di trasporto nei
confronti dei propri utenti; di non integrare quanto previsto nei codici di
trasporto approvati dall'Autorita' in relazione alle eventuali dispute tra
aziende di trasporto ed utenti del sistema di trasporto in tema di correttezza
delle misure del PCS;
le aziende di trasporto di gas naturale hanno richiesto di:
meglio definire le problematiche connesse con la responsabilita' della misura e
del controllo del PCS e degli altri parametri di qualita' del gas naturale con
riferimento al caso in cui gli apparati di misura non siano di proprieta'
dell'impresa di trasporto;
precisare che, nel caso di fuori specifica del gas naturale immesso nella rete
di trasporto, la responsabilita' sia innanzitutto degli utenti del servizio di
trasporto e che non sia responsabilita' dell'azienda di trasporto intercettare
il gas naturale fuori specifica, tenuto conto che non sempre e' possibile
impedire l'ingresso nella rete di gas fuori specifica senza causare danni alle
riconsegne e senza compromettere la sicurezza ed il bilanciamento del sistema;
stralciare dal provvedimento in tema di qualita' del gas ogni riferimento alla
misura di volume di gas in quanto e' opportuno che tale problematica trovi una
sua regolazione, pur in coerenza con il presente provvedimento, nelle
determinazioni che l'Autorita' assumera' in esito all'esame delle osservazioni
pervenute al documento per la consultazione in tema di misura del gas;
modificare le proposte in relazione ai casi di indisponibilita' della misura del
PCS del gas naturale al fine di riferire obblighi di servizio e livelli generali
all'insieme dei punti di misura ed all'indisponibilita' giornaliera anziche'
oraria del dato di misura;
definire obblighi di servizio e standard sui punti di ingresso della rete di
trasporto solo dopo un adeguato monitoraggio al fine di individuare un giusto
grado di severita' delle nuove disposizioni anche in riferimento ai costi
derivanti dalla loro attuazione raffrontati con gli effettivi benefici per il
sistema;
prevedere una maggiore gradualita' ed articolazione nel dispiegamento delle
disposizioni che l'Autorita' intende emanare in tema di qualita' del gas;
i soggetti diversi dalle aziende di trasporto di gas naturale hanno richiesto
di:
prevedere livelli generali anche per la indisponibilita' della misura oraria del
PCS e degli altri parametri di qualita' del gas naturale nei punti di ingresso
della rete di trasporto che, data la loro rilevanza per il sistema, siano ancora
piu' stringenti di quelli proposti dall'Autorita' per i punti di misura nelle
AOP;
stabilire un tempo limite entro il quale l'apparato di misura del PCS del gas
naturale, resosi indisponibile, debba essere reso nuovamente operativo in modo
da porre un limite al periodo di indisponibilita' della misura del PCS del gas
naturale;
rendere piu' tempestive e complete le informazioni messe a disposizione dalle
imprese di trasporto ai propri utenti in tema di qualita' del gas con
particolare riferimento ai casi di immissione di gas fuori specifica o che possa
comunque provocare un danno ai clienti finali;
prevedere per le disposizioni diverse da quelle relative al rafforzamento degli
obblighi di informazione di cui al precedente alinea, una maggiore gradualita'
nella loro entrata in vigore per renderle realizzabili da parte di tutti i
soggetti interessati.
Ritenuto che:
con riferimento alla misurazione ed al controllo del PCS e degli altri
parametri di qualita' del gas naturale, sia opportuno porre in capo all'impresa
di trasporto la responsabilita' della misura e del controllo ditali parametri di
qualita' del gas naturale, prevedendo peraltro, nel caso in cui gli apparati di
misura non siano di sua proprieta', che tale responsabilita' sia posta in capo
al proprietario degli apparati;
in relazione all'obbligo di intercettazione del gas naturale fuori specifica in
ingresso alla rete di trasporto, sia opportuno:
non accogliere la richiesta delle aziende di trasporto di eliminare dal
provvedimento l'obbligo per le stesse aziende di trasporto di intercettazione
del gas fuori specifica nel caso in cui tale gas non assicuri la sicurezza del
suo impiego da parte dei clienti finali civili a valle della rete di trasporto;
infatti, da una parte l'art. 8, comma 6, del decreto legislativo n. 164/2000
assegna alle aziende di trasporto il compito di garantire
l'adempimento di ogni altro obbligo volto ad assicurare la sicurezza del
servizio di trasporto e, dall'altra, le aziende di trasporto dispongono delle
informazioni e dei mezzi necessari per provvedere all'adempimento di tale
obbligo;
stabilire che l'intercettazione del gas fuori specifica da parte dell'azienda di
trasporto debba avvenire solo nei casi di rischio per la sicurezza nell'uso del
gas da parte di clienti finali e fatta salva la possibilita' per l'impresa di
trasporto di accettare l'immissione di gas naturale per il quale la stessa
impresa di trasporto abbia rilevato una oscillazione di uno o piu' parametri di
qualita' del gas naturale al di fuori delle specifiche previste, ove sia
possibile assorbire tale variazione, ad esempio modificando opportunamente gli
assetti delle reti in attesa dell'esaurirsi del transitorio del fuori specifica;
con riferimento ai casi di disfunzioni del sistema di misura del PCS del gas
naturale che provochino la mancanza di valori della misura orarie del PCS:
si debba pervenire a livelli generali per ogni punto di misura e per ogni mese
dell'anno riferiti all'indisponibilita' della misura oraria al fine di
assicurare un adeguato monitoraggio della qualita' del gas in ogni punto di
misura interno ad una AOP individuando altresi' le AOP per le quali la
disponibilita' della misura oraria risulti non soddisfacente a tutela degli
utenti del servizio di trasporto;
in fase di prima attuazione delle disposizioni generali dell'Autorita' in tema
di qualita' del gas, coincidente con gli anni termici 2005-2009, per assicurare
una adeguata gradualita' di implementazione sia opportuno:
a) che i livelli generali di disponibilita' della misura del PCS del gas
naturale siano calcolati con riferimento all'indisponibilita' della misura
giornaliera anziche' oraria del dato e che si attuino i valori proposti nel
documento per la consultazione in tema di PCS nel successivo periodo di
regolazione per l'attivita' di trasporto;
b) far precedere l'introduzione di obblighi di servizio e di livelli generali di
indisponibilita' della misura del PCS e degli altri parametri di qualita' del
gas naturale nei punti di misura in ingresso alla rete di trasporto da una fase
di monitoraggio di tali valori ai fini di una successiva migliore definizione di
tali livelli generali;
sia da accogliere la richiesta degli utenti del servizio di trasporto di
definire un tempo limite per il ripristino da parte delle aziende di trasporto
della misura del PCS del gas naturale e di introdurre regole specifiche per la
stima di tale misura nei periodi in cui essa e' indisponibile;
con riferimento alla misura di volume di gas, sia da accogliere la richiesta
delle aziende di trasporto di rinviare la definizione di tale problematica, in
coerenza con il presente provvedimento, nelle determinazioni che l'Autorita'
assumera' in esito all'esame delle osservazioni pervenute al documento per la
consultazione in tema di misura del gas;
in relazione al rafforzamento degli obblighi di informazione dell'azienda di
trasporto nei confronti dei propri utenti che:
le proposte contenute nel documento per la consultazione in tema di PCS possano
essere ritenute adeguate per il primo periodo di attuazione del presente
provvedimento, fatto salvo un ulteriore successivo rafforzamento;
tuttavia, sia da accogliere la richiesta dei soggetti diversi dalle imprese di
trasporto di essere tempestivamente informati dalle imprese di trasporto stesse
e dalle imprese di Gnl, di produzione e di stoccaggio negli eventuali casi di
errata immissione in rete di trasporto di gas fuori specifica o che possa
comunque provocare un danno ai clienti finali, dato che tali imprese sono le
uniche in possesso di tali informazioni ed una tempestiva informazione puo'
evitare danni ai clienti finali;
in relazione all'arbitro nelle eventuali dispute tra aziende di trasporto ed
utenti del sistema di trasporto in tema di correttezza delle misure del PCS del
gas naturale, la consultazione non abbia evidenziato l'esigenza di una sua
individuazione e che pertanto si possa considerare adeguato per ora quanto
previsto al riguardo dai codici di trasporto approvati dall'Autorita';
con riferimento ai tempi di attuazione del provvedimento sia opportuno prevedere
una maggiore articolazione nel dispiegamento degli effetti delle disposizioni
generali emanate dall'Autorita' con il presente provvedimento, con particolare
riferimento alla installazione dei gascromatografi, ove assenti,
all'applicazione dei livelli generali di indisponibilita' nella misura del PCS
del gas naturale, al fine di consentire la sua attuazione a tutti i soggetti
interessati;
sia opportuno prevedere che la ulteriore regolazione in tema di PCS e dei
parametri di qualita' del gas naturale relativa ad aspetti peculiari del singolo
soggetto che esercita l'attivita' di trasporto venga demandata alle modifiche e
integrazioni dei codici di trasporto da approvarsi da parte dell'Autorita';
Delibera:
1. Di approvare le disposizioni generali dell'Autorita' per l'energia elettrica
e il gas in tema di qualita' del gas naturale, allegate alla presente
deliberazione di cui formano parte integrante e sostanziale (allegato A).
Milano, 6 settembre 2005
Il presidente: Ortis
Allegato A
DISPOSIZIONI GENERALI DELL'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS IN TEMA DI
QUALITA' DEL GAS NATURALE
Titolo I
Definizioni ed ambito di applicazione
Art. 1.
Definizioni
1. Ai fini del presente provvedimento recante disposizioni generali dell'Autorita'
per l'energia elettrica e il gas in tema di qualita' del gas naturale, si
applicano le definizioni dell'art. 2 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.
164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/00), e le seguenti definizioni:
a) «anno termico» e' il periodo che intercorre tra il 1° ottobre di ogni anno e
il 30 settembre dell'anno successivo;
b) «Area Omogenea di Prelievo» (AOP) e' la porzione di rete di trasporto per la
quale il valore del PCS medio mensile del gas naturale riconsegnato sia uguale
per tutti i punti di riconsegna e presenti, rispetto ai valori del PCS medio
mensile del gas naturale delle AOP adiacenti, una differenza non superiore al þ
2%;
c) «attivita' di produzione» e' l'attivita' di cui all'art. 4, comma 2, della
deliberazione n. 311/01;
d) «attivita' di Gnl» e' l'attivita' di cui all'art. 4, comma 3, della
deliberazione n. 311/01;
e) «attivita' di importazione» e' l'attivita' disciplinata dall'articolo 3 del
decreto legislativo n. 164/2000;
f) «attivita' di stoccaggio» e' l'attivita' di cui all'art. 2, comma 1, lettere
ff) e hh), del decreto legislativo n. 164/2000;
g) «attivita' di trasporto» e' il servizio di trasporto e di dispacciamento di
gas naturale o anche solo di trasporto di gas naturale svolto attraverso reti di
gasdotti, esclusi i gasdotti di coltivazione e le reti di distribuzione;
h) «Autorita» e' l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, istituita ai
sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481;
i) «deliberazione n. 311/01» e' la deliberazione dell'Autorita' 21 dicembre
2001, n. 311/01;
j) «densita' relativa» e' il rapporto tra la densita' del gas e quella dell'aria
secca entrambe calcolate alle medesime condizioni di temperatura e pressione;
k) «gas naturale» e' una miscela di idrocarburi, composta principalmente da
metano e, in misura minore da etano, propano, idrocarburi superiori e gas
inerti, tra cui azoto e anidride carbonica;
l) «gas naturale fuori specifica» e' il gas naturale caratterizzato da uno o
piu' parametri di qualita' del gas naturale che non rispettano i limiti
specificati dall'impresa di trasporto nel proprio codice approvato dall'Autorita';
m) «gas naturale liquefatto (Gnl)» e' il gas naturale allo stato liquido ad una
temperatura minore od uguale alla temperatura di ebollizione in corrispondenza
di una pressione prossima a 101,325 kPa;
n) «giorno gas» e' il periodo di 24 ore consecutive che inizia alle 06.00 di
ciascun giorno di calendario e termina alle 06.00 del giorno di calendario
successivo;
o) «impresa di produzione» e' l'impresa che svolge l'attivita' di produzione;
p) «impresa di Gnl» e' l'impresa che svolge l'attivita' di Gnl;
q) «impresa di importazione» e' l'impresa che svolge l'attivita' di
importazione;
r) «impresa di stoccaggio» e' l'impresa che svolge l'attivita' di stoccaggio;
s) «impresa di trasporto» e' l'impresa che svolge l'attivita' di trasporto;
t) «indice di Wobbe» e' il rapporto tra il PCS del gas naturale per unita' di
volume e la radice quadrata della sua densita' relativa nelle stesse condizioni
di riferimento;
u) «parametri di qualita' del gas naturale» sono i parametri di qualita' del gas
naturale definiti dall'art. 3, comma 1;
v) «Potere Calorifico Superiore (PCS)» e' la quantita' di calore prodotta dalla
combustione completa, a pressione costante di 1,01325 bar, dell'unita' di volume
del gas, considerando i costituenti della miscela combustibile nelle condizioni
standard (temperatura di 15 °C e pressione assoluta di 1,01325 bar) e riportando
i prodotti della combustione a queste stesse condizioni;
l'acqua prodotta dalla combustione si suppone condensata; l'unita' di misura e'
megajoule al metro cubo di gas secco in condizioni standard;
w) «punto di ingresso della rete di trasporto» e un punto di:
i) importazione;
ii) immissione da un impianto di stoccaggio;
iii) immissione da un giacimento di gas naturale in produzione;
iv) immissione da un impianto di Gnl;
v) immissione da una rete di trasporto gestita da un'altra impresa di trasporto;
x) «punto di rugiada degli idrocarburi» e' la temperatura alla quale, per ogni
data pressione, ha inizio la condensazione degli idrocarburi;
y) «punto di rugiada dell'acqua» e' la temperatura alla quale, per ogni data
pressione, ha inizio la condensazione dell'acqua;
z) «punto di misura» e' un punto nel quale avviene la misura dei parametri di
qualita' del gas o la misura del solo PCS;
aa) «punto di misura di una AOP» e' il punto di misura, diverso da un punto di
ingresso della rete di trasporto, nel quale avviene la misura del solo PCS del
gas naturale ai fini della determinazione del PCS del gas naturale riconsegnato
in tutti i punti di riconsegna appartenenti a quella AOP;
bb) «punto di misura in ingresso» e' il punto di misura in corrispondenza di un
punto di ingresso della rete di trasporto, nel quale avviene la misura dei
parametri di qualita' del gas naturale immesso in quel punto nella rete di
trasporto;
cc) «rete nazionale di gasdotti» e' la rete di trasporto definita con decreto
del Ministero delle attivita' produttive ai sensi dell'art. 9. del decreto
legislativo n. 164/2000;
dd) «reti regionali di gasdotti» sono le reti di gasdotti per mezzo delle quali
viene svolta l'attivita' di trasporto ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera ii)
del decreto legislativo n. 164/2000, esclusa la rete nazionale di gasdotti.
Art. 2.
Ambito di applicazione
1. Sono tenute al rispetto di quanto disposto dal presente provvedimento:
a) le imprese di trasporto;
b) le imprese di importazione;
c) le imprese di stoccaggio;
d) le imprese di produzione;
e) le imprese di Gnl;
f) i soggetti proprietari degli apparati di misura dei parametri di qualita' del
gas naturale di cui all'art. 3, comma 1, o del solo PCS del gas naturale,
qualora tali apparati di misura siano gli apparati di un punto di misura.
2. Il presente provvedimento non si applica ai gas diversi dal gas naturale.
Titolo II
Misura dei parametri di qualita' del gas naturale
Art. 3.
Parametri di qualita' del gas naturale
1. Ai fini del presente provvedimento i parametri di qualita' del gas
naturale, a garanzia della sicurezza del sistema di trasporto, nonche' dell'intercambiabilita'
e della trasportabilita' del gas naturale, sono i seguenti:
a) PCS;
b) densita' relativa;
c) indice di Wobbe;
d) anidride carbonica - CO(base)2;
e) ossigeno - O(base)2;
f) solfuro di idrogeno - H(base)2 S;
g) zolfo da mercaptani - S(base)RSH;
h) zolfo totale - S(base)tot;
i) punto di rugiada dell'acqua;
j) punto di rugiada degli idrocarburi.
Art. 4.
Misura del PCS del gas naturale
1. La determinazione del valore del PCS del gas naturale deve avvenire
prendendo in considerazione almeno i seguenti elementi:
a) metano - C(base)1;
b) etano - C(base)2;
c) propano - C(base)3;
d) isobutano - iC(base)4
e) normalbutano - nC(base)4;
f) isopentano - iC(base)5;
g) normalpentano - nC(base)5;
h) esani e superiori - C(base)6 +;
i) azoto - N(base)2;
j) anidride carbonica - CO(base)2.
2. La determinazione del valore del PCS del gas naturale deve avvenire sulla
base della composizione chimica del gas nel rispetto della norma ISO 6976.
Art. 5.
Punti di misura nelle AOP
1. L'impresa di trasporto, fatto salvo quanto previsto al successivo comma
5, dota ogni AOP, in cui ha suddiviso la rete di trasporto gestita, di un solo
punto di misura che deve essere attrezzato con l'installazione fissa di uno o
piu' gascromatografi, propri o di terzi, per la misura in continuo del PCS del
gas naturale.
2. L'impresa di trasporto e' responsabile per ogni punto di misura nelle AOP e
con riferimento al PCS del gas naturale:
a) della tempestiva e affidabile misurazione;
b) dell'effettuazione dei controlli e delle tarature periodiche degli apparati
di misura in modo conforme alla legislazione ed alle norme tecniche di
riferimento vigenti in materia o, nel caso di loro incompletezza, a linee guida
emesse dal Comitato Italiano Gas;
c) della telelettura dei dati di misura e del loro utilizzo ai sensi di quanto
previsto dal presente provvedimento.
3. L'impresa di trasporto e' tenuta a rendere accessibili all'Autorita' gli
apparati di misura del PCS del gas naturale di ogni punto di misura nelle AOP
per eventuali controlli.
4. Nel caso in cui gli apparati di misura del PCS di cui al comma 1 non siano di
proprieta' dell'impresa di trasporto, il proprietario di tali apparati e'
tenuto:
a) al rispetto di quanto previsto dal precedente comma 2, lettere a) e b);
b) ad inviare all'impresa di trasporto interessata, entro il 31 ottobre di ogni
anno, dichiarazione scritta di avere ottemperato a quanto previsto dal comma 2,
lettera b), nell'anno termico precedente;
c) ad inviare all'impresa di trasporto entro il 31 ottobre di ogni anno la
documentazione attestante le cause delle eventuali mancate disponibilita' delle
misure orarie del PCS del gas naturale tra quelle indicate all'art. 14, comma 1;
d) a rendere accessibili all'impresa di trasporto ed all'Autorita' i propri
apparati di misura per eventuali controlli. In caso di mancato rispetto da parte
del proprietario degli apparati di misura di quanto disposto dal presente comma,
e' fatto divieto all'impresa di trasporto di utilizzare le misure di tali
apparati di misura.
5. L'impresa di trasporto non e' tenuta a dotare una AOP di un punto di misura
del PCS del gas naturale nel caso di rete di trasporto con un unico punto di
alimentazione da una rete di gasdotti, nazionale o regionale, gestita da
un'altra impresa di trasporto.
Art. 6.
Metodologia di individuazione e modifica delle AOP
1. L'impresa di trasporto definisce la metodologia per:
a) individuare le AOP;
b) confermare o modificare a cadenza mensile i confini delle AOP;
c) aggiungere nuovi punti di misura in una AOP, a seguito di eccessiva
variabilita' del PCS, con conseguente individuazione di nuove AOP;
d) aggregare piu' AOP esistenti, a seguito di prolungata assenza di modifiche
dei confini delle AOP, con conseguente eliminazione di punti di misura del PCS
esistenti;
e) individuare un'AOP alternativa per l'attribuzione del valore giornaliero del
PCS di una AOP in caso di indisponibilita' del valore giornaliero della misura
del PCS in una AOP.
2. L'impresa di trasporto pubblica sul proprio sito internet il proprio codice
di rete di trasporto integrato con la metodologia di cui al comma precedente
entro i novanta giorni successivi all'approvazione di tale metodologia da parte
dell'Autorita'.
Art. 7.
Punti di misura in ingresso
1. L'impresa di trasporto dota ogni punto di ingresso della rete di
trasporto gestita con un punto di misura dei parametri di qualita' del gas
naturale in corrispondenza del medesimo punto di ingresso.
Tale punto di misura in ingresso deve essere attrezzato, fatto salvo quanto
previsto al successivo comma 5, con apparati di misura, propri o di terzi, con
l'installazione fissa di:
a) gascromatografi per la misura in continuo del PCS del gas naturale, duplicati
per i punti di importazione e per i punti di immissione da impianti di Gnl;
b) altri apparati e sistemi di misura, limitatamente ai parametri di qualita'
non misurabili mediante gascromatografi.
2. L'impresa di trasporto e' responsabile per ogni punto di misura in ingresso e
con riferimento ai parametri di qualita' del gas naturale di quanto previsto
all'art. 5, comma 2.
3. L'impresa di trasporto e' tenuta a rendere accessibili all'Autorita' gli
apparati di misura dei parametri di qualita' del gas naturale di ogni punto di
misura in ingresso per eventuali controlli.
4. Nel caso in cui gli apparati di misura dei parametri di qualita' del gas
naturale di cui al comma 1 non siano di proprieta' dell'impresa di trasporto, il
proprietario di tali apparati e' tenuto, con riferimento a tali apparati di
misura, al rispetto di quanto previsto all'art. 5, comma 4. Qualora il
proprietario degli apparati di misura dei parametri di qualita' del gas non
assicuri mediante accordi sottoscritti con l'impresa di trasporto il rispetto di
quanto previsto all'art. 5, comma 4, l'impresa di trasporto dota il punto di
ingresso in questione con propri apparati di misura dei parametri di qualita'
del gas naturale.
5. L'impresa di trasporto non e' tenuta ad attrezzare un punto di ingresso della
rete di trasporto gestita degli apparati di misura di cui al comma 1 nel caso
di:
a) unico punto di alimentazione di una rete di trasporto da una rete di
gasdotti, nazionale o regionale, gestita da un'altra impresa di trasporto;
b) punto di ingresso, diverso dal caso di cui alla precedente lettera a e da un
punto di importazione, caratterizzato da volumi giornalieri di gas inferiori a
100.000 standard metri cubi.
6. L'impresa di trasporto, qualora si avvalga di quanto previsto al comma 5, in
alternativa a quanto previsto al comma 1:
a) attrezza il punto di ingresso con un sistema di campionamento incrementale;
b) fa riferimento a quanto previsto dalla norma UNI EN ISO 10715 «Gas naturale -
Linee guida per il campionamento» per quanto riguarda la linea di campionamento,
il controllo del processo di riempimento e la rintracciabilita' della bombola;
c) effettua almeno un campionamento al mese del gas raccolto con il sistema di
cui alla precedente lettera a), con successiva analisi gascromatografica in un
laboratorio accreditato SINAL o SIT;
d) effettua determinazioni istantanee dei punti di rugiada.
Art. 8.
Intercettazione del gas naturale nei punti di ingresso della rete di trasporto
per fuori specifica
1. E' fatto divieto di immettere nella rete di trasporto:
a) gas naturale fuori specifica;
b) gas naturale che, pur non essendo fuori specifica, contenga elementi di norma
non presenti nel gas naturale in quantita' che potrebbero recare danno agli
utenti del servizio.
2. L'impresa di trasporto, fermo restando quanto previsto dai successivi commi 3
e 4, intercetta il gas naturale fuori specifica in un punto di ingresso della
rete di trasporto gestita qualora tale fuori specifica non garantisca la
sicurezza dell'impiego del gas naturale da parte di clienti finali direttamente
o indirettamente serviti dalla rete di trasporto interessata dal gas naturale
fuori specifica.
3. L'impresa di trasporto effettua l'intercettazione di cui al comma precedente
nel rispetto delle leggi vigenti in materia e solo dopo avere svolto nei minimi
tempi tecnici possibili un'adeguata analisi del fuori specifica ed una volta che
siano stati utilizzati tutti gli strumenti di flessibilita' a sua disposizione
per garantire il bilanciamento quali-quantitativo delle reti da essa operate.
4. L'impresa di trasporto puo' continuare ad accettare in un punto di ingresso
l'immissione di gas naturale per il quale la stessa impresa di trasporto abbia
rilevato una oscillazione di uno o piu' parametri di qualita' del gas naturale
al di fuori delle specifiche previste, ove sia possibile assorbire tale
variazione, ad esempio modificando opportunamente gli assetti delle reti in
attesa dell'esaurirsi del transitorio del fuori specifica.
5. L'impresa di trasporto, in caso di intercettazione di un punto di ingresso
della rete di trasporto gestita, ne da' tempestivamente comunicazione scritta
agli utenti del servizio di trasporto coinvolti, al soggetto, impresa di
importazione o impresa di Gnl o impresa di produzione o impresa di stoccaggio o
altra impresa di trasporto, che abbia immesso fisicamente il gas naturale fuori
specifica, e all'Autorita'.
Titolo III
Indisponibilita' delle misure dei parametri di qualita' del gas naturale
Art. 9.
Misura oraria disponibile del PCS del gas naturale
1. La misura oraria del PCS del gas naturale in un punto di misura relativa
ad un'ora si ritiene disponibile se, con riferimento alle misure effettuate
nell'ora considerata il PCS e' stato validamente rilevato per almeno la meta'
delle misure effettuate.
Art. 10.
Misura giornaliera disponibile del PCS del gas naturale
1. La misura giornaliera del PCS del gas naturale in un punto di misura
relativa ad un giorno gas si ritiene disponibile se, con riferimento alle misure
orarie riferite al giorno gas considerato, sono disponibili le misure orarie
relative ad almeno dodici ore anche non consecutive.
Art. 11.
Indisponibilita' della misura giornaliera del PCS del gas naturale in una AOP
1. L'impresa di trasporto, nel caso in cui per un punto di misura di una AOP
non sia disponibile la misura giornaliera del PCS del gas naturale, attribuisce
al punto di misura la misura giornaliera del PCS del gas naturale rilevata nello
stesso giorno gas in un'AOP alternativa, individuata ai sensi della metodologia
di cui all'art. 6, comma 1, lettera e), fatto salvo quanto previsto al comma
successivo.
2. L'impresa di trasporto, qualora per un punto di misura di una AOP, per il
quale non sia stato disponibile la misura giornaliera del PCS del gas naturale,
non abbia reso nuovamente disponibile tale misura entro il settimo giorno gas
successivo a quello in cui e' iniziata l'indisponibilita' del dato, a partire
dall'ottavo giorno gas e' tenuta ad effettuare il campionamento del gas naturale
nel punto di misura di cui sopra con le modalita' previste all'art. 7, comma 6,
lettere a), b) e c), e ad utilizzare per l'AOP interessata il valore del PCS
determinato dal laboratorio.
3. Nel caso in cui non sia possibile individuare un'AOP alternativa all'AOP per
la quale non sia disponibile la misura giornaliera del PCS del gas naturale
relativa ad un giorno gas, l'impresa di trasporto, qualora non abbia reso
nuovamente disponibile tale misura entro il quarto giorno gas successivo a
quello in cui e' iniziata l'indisponibilita' del dato, a partire dal quinto
giorno gas e' tenuta ad effettuare il campionamento del gas naturale nel punto
di misura di cui sopra con le modalita' previste all'art. 7, comma 6, lettere
a), b) e c), e ad utilizzare per l'AOP interessata il valore del PCS determinato
dal laboratorio. L'impresa di trasporto considera nei giorni gas in cui e'
risultata indisponibile la misura giornaliera del PCS del gas naturale e nei
quali non e' stato ancora effettuato il campionamento, il PCS medio mensile del
mese precedente in quel punto di misura.
4. L'impresa di trasporto e' comunque tenuta a rendere nuovamente disponibile la
misura giornaliera del PCS del gas naturale entro il quindicesimo giorno gas
successivo a quello in cui e' iniziata l'indisponibilita' del dato.
Art. 12.
Indicatori di disponibilita' delle misure orarie del PCS del gas naturale
1. Al fine di definire gli obblighi di servizio e gli standard generali
relativi alla disponibilita' delle misure del PCS del gas naturale, nel presente
provvedimento si fa riferimento ai seguenti indicatori:
a) percentuale minima di disponibilita' mensile delle misure orarie del PCS del
gas naturale senza considerare un'AOP alternativa;
b) percentuale minima di disponibilita' mensile delle misure orarie del PCS del
gas naturale considerando un'AOP alternativa.
Art. 13.
Livelli generali di disponibilita' delle misure orarie del PCS del gas naturale
1. I livelli generali di disponibilita' mensile delle misure orarie del PCS
del gas naturale nei punti di misura in una AOP sono definiti nella Tabella A.
Tabella A
Livelli generali di disponibilita' delle misure del PCS del gas naturale
=====================================================================
Indicatore |Livello generale
=====================================================================
Percentuale minima di disponibilita' mensile delle |
misure orarie del PCS del gas naturale senza |
considerare un'AOP alternativa - DISPPCS1 |95%
---------------------------------------------------------------------
Percentuale minima di disponibilita' mensile delle |
misure orarie del PCS del gas naturale considerando |
un'AOP alternativa - DISPPCS2 |98%
2. Il livello effettivo di disponibilita' delle misure del PCS del gas naturale
relativo all'indicatore «Percentuale minima di disponibilita' mensile delle
misure orarie del PCS del gas naturale senza considerare un'AOP alternativa»
DISPPCS1 si calcola con arrotondamento alla seconda cifra decimale mediante la
seguente formula:
{N(base)PCS1
DISP(base)PCS1 = ------------------------ x 100
N(base)PCS1 + N(base)PCSFS1
dove:
a) N(base)PCS1 e' il numero delle misure orarie disponibili in un punto di
misura di una AOP senza considerare un'AOP alternativa;
b) N(base)PCSFS1 e' il numero delle misure orarie non disponibili in un punto di
misura di una AOP senza considerare un'AOP alternativa per le cause indicate
all'art. 14, comma 1, lettera c).
3. Analogamente, il livello effettivo di disponibilita' delle misure del PCS del
gas naturale relativo all'indicatore «Percentuale minima di disponibilita'
mensile delle misure orarie del PCS del gas naturale considerando un'AOP
alternativa» DISP(base)PCS2 si calcola con arrotondamento alla seconda cifra
decimale mediante la seguente formula:
N(base)PCS2
DISP(base)PCS2 = ------------------------ x 100
N(base)PCS2 + N(base)PCSFS2
dove:
a) N(base)PCS2 e' il numero delle misure orarie disponibili in un punto di
misura di una AOP considerando un'AOP alternativa;
b)N(base)PCSFS2 e' il numero delle misure orarie non disponibili in un punto di
misura di una AOP considerando un'AOP alternativa per le cause indicate all'art.
14, comma 1, lettera c).
4. I livelli effettivi di disponibilita' delle misure orarie del PCS del gas
naturale sono calcolati per ogni mese e per ogni punto di misura di una AOP,
fatto salvo quanto previsto all'art. 5, comma 5.
Art. 14.
Cause dell'indisponibilita' delle misure orarie del PCS del gas naturale
1. L'impresa di trasporto registra le cause dell'indisponibilita' delle
misure orarie del PCS del gas naturale con riferimento a:
a) cause di forza maggiore, intese come eventi naturali eccezionali per i quali
sia stato dichiarato lo stato di calamita' naturale dall'autorita' competente,
scioperi, mancato ottenimento di atti autorizzativi;
b) cause esterne, intese come danni provocati da terzi per fatti non imputabili
all'impresa di trasporto;
c) altre cause, intese come tutte le altre cause non indicate alle precedenti
lettere a) e b), comprese le cause non accertate.
2. Per le misure orarie del PCS del gas naturale le cui cause di
indisponibilita' rientrano nelle classi di cui al precedente comma, lettere a) e
b), l'impresa di trasporto documenta la causa dell'indisponibilita' della
misura.
Titolo IV
Obblighi di registrazione, comunicazione ed informazione
Art. 15.
Registrazione di informazioni e di dati
1. L'impresa di trasporto predispone appropriati strumenti, anche
informatici, al fine di registrare le informazioni e i dati relativi alle
attivita' regolate dal presente provvedimento.
2. L'impresa di trasporto registra per ogni punto di misura:
a) il codice univoco con cui identifica il punto di misura e la sua ubicazione,
distinguendo tra punti di misura di una AOP e punti di misura in ingresso della
rete di trasporto, a loro volta suddivisi tra punti di importazione, punti di
immissione da un impianto di stoccaggio, da un impianto di produzione, da un
impianto di Gnl e da una rete di trasporto gestita da un'altra impresa di
trasporto;
b) le grandezze misurate distinguendo tra PCS del gas naturale e parametri di
qualita' del gas;
c) il soggetto che e' proprietario degli apparati di misura;
d) per ciascuna delle grandezze misurate di cui alla precedente lettera b) e per
ogni giorno gas, nel caso di misura con gascromatografo:
i) il numero di ore nelle quali e' stata disponibile la misura;
ii) il numero di ore nelle quali la misura non e' stata disponibile,
distinguendo in base alle cause di cui al precedente art. 14, comma 1;
e) per ciascuna delle grandezze misurate di cui alla precedente lettera b) e per
ogni mese, nel caso di misura con analisi di un campione di gas naturale, il
numero dei campioni analizzati.
Art. 16.
Verificabilita' delle informazioni e dei dati registrati
1. Al fine di consentire l'effettuazione di controlli per accertare la
veridicita' delle informazioni e dei dati comunicati e assicurare il rispetto
delle disposizioni contenute nel presente provvedimento, l'impresa di trasporto:
a) mantiene gli strumenti di cui all'art. 15, comma 1, continuamente aggiornati
con le informazioni e i dati richiesti;
b) assicura la verificabilita' delle informazioni e dei dati registrati mediante
adeguati sistemi di collegamento, anche informatici, tra archivi commerciali,
archivi tecnici e mediante ogni altra documentazione ritenuta necessaria;
c) conserva in modo ordinato ed accessibile tutta la documentazione necessaria
per assicurare la verificabilita' delle informazioni e dei dati registrati, per
un periodo non inferiore a cinque anni termici successivi a quello a cui si
riferiscono le informazioni ed i dati.
Art. 17.
Comunicazione dell'impresa di trasporto all'Autorita' e pubblicazione delle
informazioni e dei dati forniti
1. A partire dal 2006 l'impresa di trasporto comunica all'Autorita' entro il
31 dicembre di ogni anno con riferimento al 30 settembre dell'anno termico
precedente:
a) i punti di misura di una AOP e la relativa ubicazione, distinguendo tra:
i) quelli dotati e quelli non dotati di gascromatografo;
ii) quelli con apparati di misura di proprieta' e quelli di terzi;
b) i punti di misura in ingresso della rete di trasporto e la relativa
ubicazione, distinguendo tra:
i) quelli dotati e quelli non dotati di gascromatografo;
ii) punto di immissione da importazione, da impianto di stoccaggio, da
giacimento di gas naturale in produzione, da impianto di Gnl e da altra rete di
trasporto;
iii) quelli con apparati di misura di proprieta' e quelli di terzi.
2. A partire dal 2007 l'impresa di trasporto comunica all'Autorita' entro il 31
dicembre di ogni anno, per ciascun mese dell'anno termico precedente:
a) per ogni punto di misura di una AOP e per ogni punto di misura in ingresso
della rete dotati di gascromatografo:
i) il numero dei giorni nei quali sono disponibili le misure distinguendo tra
misure del PCS e dei parametri di qualita' del gas;
ii) il numero dei giorni nei quali non sono disponibili le misure, distinguendo
tra misure del PCS e misure dei parametri di qualita' del gas e tra le cause di
cui al precedente art. 14, comma 1;
iii) il numero di misure orarie disponibili distinguendo tra misure del PCS e
dei parametri di qualita' del gas;
iv) il numero di misure orarie che non sono disponibili, distinguendo tra misure
del PCS e misure dei parametri di qualita' del gas e tra le cause di cui al
precedente art. 14, comma 1;
b) per ogni punto di misura di una AOP e per ogni punto di misura in ingresso
della rete non dotati di gascromatografo, il numero di campioni di gas
analizzati.
3. L'Autorita' puo' utilizzare le informazioni ed i dati di cui al comma
precedente ai fini della loro pubblicazione, anche comparativa.
Art. 18.
Obblighi di informazione dell'impresa di trasporto
1. L'impresa di trasporto evidenzia nel verbale mensile di misura inviato
agli utenti del servizio di trasporto:
a) i giorni gas per i quali la misura giornaliera del PCS del gas naturale e'
risultata indisponibile;
b) precisa le modalita' con le quali la misura e' stata stimata.
2. A partire dal 1° aprile 2006 l'impresa di trasporto pubblica nel proprio sito
internet entro il decimo giorno lavorativo di ciascun mese:
a) i valori degli ultimi dodici mesi del valore medio mensile del PCS del gas
naturale per ogni punto di ingresso della rete di trasporto;
b) per il mese precedente a quello in corso, l'elenco delle cabine Remi, con l'AOP
di appartenenza e il PCS medio del gas naturale per ogni AOP.
3. L'impresa di trasporto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 8, qualora
rilevi la presenza di gas naturale fuori specifica in un punto di ingresso della
rete di trasporto, ne da' tempestivamente comunicazione scritta agli utenti del
servizio di trasporto coinvolti.
Art. 19.
Obblighi di informazione delle imprese di importazione, di Gnl, di produzione e
di stoccaggio
1. Le imprese di importazione, di Gnl, di produzione e di stoccaggio sono
tenute a dare tempestivamente comunicazione scritta all'impresa di trasporto ed
agli utenti del proprio servizio coinvolti nei casi di immissione in un punto di
ingresso della rete di trasporto di:
a) gas naturale fuori specifica;
b) gas naturale che, pur non essendo fuori specifica, contenga elementi di norma
non presenti nel gas naturale in quantita' che potrebbero recare danno agli
utenti del servizio.
Titolo V
Disposizioni transitorie e finali
Art. 20.
Disposizioni transitorie
1. L'impresa di trasporto:
a) entro il 31 marzo 2006 comunica all'Autorita' la metodologia di cui all'art.
6, comma 1;
b) entro il 30 settembre 2007 attua quanto previsto dagli articoli 5, comma 1, e
7, comma 1, per i punti di misura esistenti alla data di entrata in vigore del
presente provvedimento;
c) entro 12 mesi a partire da quello in cui la stessa impresa di trasporto
decide di aggiungere un punto di misura in corrispondenza di una nuova AOP, ai
sensi della procedura di cui all'art. 6, comma 1, lettera c), attua quanto
previsto dall'art. 5, comma 1, per tale punto di misura.
2. Fino al 30 settembre 2007:
a) la misura oraria del PCS del gas naturale in un punto di misura relativa ad
un'ora si ritiene disponibile se, con riferimento alle misure effettuate
nell'ora considerata, il PCS e' stato validamente rilevato per almeno una misura
effettuata;
b) la misura giornaliera del PCS del gas naturale in un punto di misura relativa
ad un giorno gas si ritiene disponibile se, con riferimento alle misure orarie
riferite al giorno gas considerato, e' disponibile almeno una misura oraria ai
sensi della precedente lettera a).
3. Negli anni termici 2006-2009:
a) al fine di definire gli obblighi di servizio e gli standard generali relativi
alla disponibilita' delle misure del PCS del gas naturale si fa riferimento ai
seguenti indicatori:
i) percentuale minima di disponibilita' mensile delle misure giornaliere del PCS
del gas naturale senza considerare un'AOP alternativa;
ii) percentuale minima di disponibilita' mensile delle misure giornaliere del
PCS del gas naturale considerando un'AOP alternativa;
b) con riferimento agli indicatori di cui alla lettera precedente, i livelli
effettivi di disponibilita' mensile delle misure giornaliere del PCS del gas
naturale nei punti di misura in una AOP sono calcolati con le stesse modalita'
definite all'art. 13, commi 2 e 3, considerando le misure giornaliere
disponibili anziche' le misure orarie disponibili;
c) i livelli generali di disponibilita' mensile delle misure giornaliere del PCS
del gas naturale nei punti di misura in una AOP sono definiti nella tabella B.
Tabella B
Livelli generali di disponibilita' delle misure del PCS del gas naturale per gli
anni termici 2006-2009
=====================================================================
Indicatore | Livello|generale
=====================================================================
|Dal 1° ottobre 2006 al|Dal 1° ottobre 2007 al
|30 settembre 2007 |30 settembre 2009
---------------------------------------------------------------------
Percentuale minima di | |
disponibilita' mensile| |
delle misure | |
giornaliere del PCS | |
del gas naturale senza| |
considerare un'AOP | |
alternativa - DISPPCS3|93% |95%
---------------------------------------------------------------------
Percentuale minima di | |
disponibilita' mensile| |
delle misure | |
giornaliere del PCS | |
del gas naturale | |
considerando un'AOP | |
alternativa - DISPPCS4|96% |98%
Art. 21.
Disposizioni finali
1. Il presente provvedimento viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorita' www.autorita.energia.it
ed entra in vigore dal 1° ottobre 2005.