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Deliberazione 4 agosto 2005, n. 177
Autoritą per l'Energia Elettrica e il Gas. Approvazione di due schede tecniche per la quantificazione dei risparmi energetici negli usi di climatizzazione ambienti e produzione di acqua calda sanitaria, conseguiti tramite installazione e gestione di impianti di cogenerazione e sistemi di teleriscaldamento, realizzati nell'ambito dei decreti ministeriali 20 luglio 2004. (Deliberazione n. 177/05).
(GU n. 215 del 15-9-2005)
L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 4 agosto 2005,
Visti:
la legge 14 novembre 1995, n. 481;
il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
i decreti ministeriali 24 aprile 2001;
il decreto ministeriale 20 luglio 2004, recante «Nuova individuazione degli
obiettivi quantitativi per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi
finali di energia, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16
marzo 1999, n. 79» (di seguito: decreto ministeriale elettrico);
il decreto ministeriale 20 luglio 2004, recante «Nuova individuazione degli
obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti
rinnovabili, di cui all'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio
2000, n. 164» (di seguito: decreto ministeriale gas);
la legge 23 agosto 2004, n. 239;
Visti:
la deliberazione 11 luglio 2001, n. 156/01;
la deliberazione 11 luglio 2001, n. 157/01;
la deliberazione 19 marzo 2002, n. 42/02;
il documento di consultazione 16 gennaio 2003;
la deliberazione 18 settembre 2003, n. 103/03 (di seguito: deliberazione n.
103/03);
il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2003, n. 387;
la direttiva 2004/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 febbraio
2004;
la deliberazione 14 luglio 2004, n. 111/04;
il documento di consultazione 27 ottobre 2004;
la deliberazione 11 novembre 2004, n. 200/04;
la deliberazione 23 febbraio 2005, n. 34;
la deliberazione 27 aprile 2005, n. 77/05;
la deliberazione 26 maggio 2005, n. 98/05;
la deliberazione 9 giugno 2005, n. 102/05;
la deliberazione 15 giugno 2005, n. 104/05;
la deliberazione 27 giugno 2005, n. 123/05;
la deliberazione 7 luglio 2005, n. 136/05;
la deliberazione 12 luglio 2005, n. 143/05 (di seguito: deliberazione n.
143/05);
Considerato che:
l'art. 14, comma 2, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 stabilisce che sono
fatti salvi i procedimenti avviati dall'Autorita' per l'energia elettrica e il
gas, quelli in corso e i provvedimenti emanati dalla medesima Autorita' per
l'energia elettrica e il gas in attuazione dei decreti ministeriali 24 aprile
2001;
l'art. 4, comma 3, del decreto ministeriale elettrico e l'art. 4, comma 2, del
decreto ministeriale gas stabiliscono che, ai fini del conseguimento degli
obiettivi di cui rispettivamente al comma 2 del medesimo articolo del decreto
ministeriale elettrico e dell'art. 3, comma 4, del decreto ministeriale gas,
sono validi esclusivamente i progetti predisposti, valutati e certificati
secondo le modalita' di cui all'art. 5, comma 6, degli stessi decreti;
l'art. 3, comma 1, dell'Allegato A, alla deliberazione n. 103/03 dispone che ai
fini della valutazione dei risparmi conseguibili attraverso gli interventi di
cui ai decreti ministeriali 20 luglio 2004 si distinguono: a) metodi di
valutazione standardizzata; b) metodi di valutazione analitica; c) metodi di
valutazione a consuntivo;
l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 5, commi 1 e 2 dell'Allegato A, alla
deliberazione n. 103/03 dispongono rispettivamente che i parametri per la
valutazione standardizzata e per la valutazione analitica vengono definiti dall'Autorita',
per ogni tipologia di intervento, mediante schede tecniche per la
quantificazione dei risparmi, pubblicate a seguito di consultazione dei soggetti
interessati;
ai sensi dell'art. 3, comma 2, dell'Allegato A, alla deliberazione n. 103/03 le
schede tecniche di valutazione standardizzata e analitica devono essere
obbligatoriamente applicate ai progetti costituiti da interventi oggetto delle
schede stesse;
le osservazioni e i commenti ricevuti sulle schede tecniche di quantificazione
pubblicate con il documento di consultazione 27 ottobre 2004 hanno suggerito,
tra l'altro, modifiche e revisioni alle schede tecniche relative ad interventi
di climatizzazione ambienti e produzione di acqua calda sanitaria tramite
installazione e gestione di impianti di cogenerazione e sistemi di
teleriscaldamento;
le schede tecniche di quantificazione consentono la determinazione dell'energia
primaria risparmiata da ogni singolo intervento quando utilizzate congiuntamente
ai criteri di valutazione di carattere generale definiti nell'ambito della
deliberazione n. 103/03 e successive modifiche e integrazioni (di seguito: Linee
guida);
con deliberazione n. 143/05 l'Autorita' ha disposto la proroga al 30 settembre
2005 del termine per la presentazione delle richieste di verifica e
certificazione relative a risparmi energetici conseguiti attraverso progetti
realizzati nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2001 e il 31 dicembre
2004.
Considerato inoltre che, fissato pari a 0,220 \times 10-3 tep/kWhe il fattore di
conversione dell'energia elettrica in energia primaria per l'anno 2005, primo
anno di applicazione dei decreti ministeriali 20 luglio 2005, le informazioni e
le previsioni disponibili inducono a considerare un valore di tale fattore pari
a 0,210 \times 10-3 tep/kWhe per l'anno 2006, a 0,207 \times 10-3 tep/kWhe per
l'anno 2007, a 0,204 \times 10-3 tep/kWhe per l'anno 2008 e a 0,201 \times 10-3
tep/kWhe per l'anno 2009;
Ritenuto che, alla luce delle osservazioni e dei commenti ricevuti dalla
consultazione sulle proposte di schede tecniche relative ad interventi di
climatizzazione ambienti e produzione di acqua calda sanitaria tramite
installazione e gestione di impianti di cogenerazione e sistemi di
teleriscaldamento, sia opportuno: elaborare una metodologia semplificata di
quantificazione dei risparmi di energia primaria distinguendo le piccole
applicazioni cogenerative da quelle con maggiore estensione territoriale;
limitare l'ambito di applicazione delle schede tecniche alle sole utenze di tipo
civile e ai casi in cui le semplificazioni proprie delle metodologie di
valutazione di tipo analitico non risultino dar luogo ad eccessive
approssimazioni nel computo dei risparmi di energia primaria conseguiti;
non estendere l'ambito di applicazione delle schede tecniche agli impianti di
produzione combinata di energia elettrica e calore che hanno un valore
dell'indice IRE di cui all'art. 1, comma 1, lettera t) della deliberazione n.
42/02, positivo ma inferiore al valore di IREmin definito dalla medesima
deliberazione;
non vincolare l'applicabilita' delle schede tecniche al rispetto del limite del
70% per il rendimento complessivo dell'impianto di produzione combinata di
energia elettrica e calore, nel caso di impianti con una capacita' elettrica
superiore ai 25 MW;
modificare parzialmente la procedura di calcolo proposta per la quantificazione
dei risparmi di energia primaria conseguibili attraverso le tipologie di
intervento oggetto delle schede tecniche, con particolare riferimento alla
valorizzazione dei risparmi energetici connessi a miglioramenti nell'efficienza
energetica della generazione di energia elettrica;
non adottare una procedura di calcolo dell'energia termica risparmiata
semplificata per gli impianti di piccole dimensioni basata su parametri di
funzionamento tipici di questi impianti;
rivedere i criteri adottati per definire la ripartizione dei titoli di
efficienza energetica rilasciati a fronte dei risparmi energetici conseguiti,
tra le tre tipologie previste dalle Linee guida;
valorizzare i risparmi ottenuti grazie all'uso di fonti riconosciute come
rinnovabili in base alla normativa vigente;
non vincolare l'applicabilita' delle schede tecniche ai soli casi in cui la
produzione termica da caldaie di integrazione e riserva non superi il 15% del
totale;
limitare l'applicabilita' delle schede tecniche ai soli sistemi che non
fruiscono dei benefici previsti dall'art. 1, comma 71, della legge n. 239/2004;
ridefinire il valore del rendimento termico di riferimento per la
quantificazione dei risparmi di energia primaria in modo tale da tenere conto
della molteplicita' di utenze allacciabili ai sistemi oggetto delle schede
tecniche;
modificare la metodologia di quantificazione dei risparmi energetici da
adottarsi nel caso di semplici estensioni della rete o di nuovi allacciamenti;
Ritenuto di considerare nell'ambito delle schede oggetto del presente
provvedimento un valore del fattore di conversione dell'energia elettrica in
energia primaria pari a 0,220 \times 10-3 tep/kWhe per l'anno 2005, a 0,210 \times
10-3 tep/kWhe per l'anno 2006, a 0,207 \times 10-3 tep/kWhe per l'anno 2007, a
0,204 \times 10-3 tep/kWhe per l'anno 2008 e a 0,201 \times 10-3 tep/kWhe per
l'anno 2009;
Ritenuto che sia opportuno procedere all'approvazione di 2 schede tecniche di
quantificazione relative ad interventi di climatizzazione ambienti e produzione
di acqua calda sanitaria tramite installazione e gestione di impianti di
cogenerazione e sistemi di teleriscaldamento per le quali sono stati completati
gli approfondimenti e le revisioni suggerite dal processo di consultazione sul
documento 27 ottobre 2004;
Delibera:
Di approvare le 2 schede tecniche per la quantificazione dei risparmi di energia
primaria relativi ad interventi di cui all'art. 5, comma 1, dei decreti
ministeriali 20 luglio 2004 riportate nell'Allegato A, che costituisce parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione.
Di utilizzare nell'ambito delle schede di cui al precedente alinea un valore del
fattore di conversione dell'energia elettrica in energia primaria pari a 0,220 \times
10-3 tep/kWhe per l'anno 2005, a 0,210 \times 10-3 tep/kWhe per l'anno 2006, a
0,207 \times 10-3 tep/kWhe per l'anno 2007, a 0,204 \times 10-3 tep/kWhe per
l'anno 2008 e a 0,201 \times 10-3 tep/kWhe per l'anno 2009.
Di pubblicare il presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorita' (www.autorita.energia.it)
affinche' entri in vigore dalla data della sua pubblicazione.
Milano, 4 agosto 2005
Il presidente: Ortis
Allegato omesso