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Deliberazione 14 settembre 2005, n. 188
Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas. Definizione del soggetto attuatore e delle modalita' per l'erogazione delle tariffe incentivanti degli impianti fotovoltaici, in attuazione dell'articolo 9 del decreto del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 28 luglio 2005. (Deliberazione n. 188/05).
(GU n. 234 del 7-10-2005)
L'AUTORITA' PER L'ENERGIA
ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 14 settembre 2005;
Visti:
la legge 14 novembre 1995, n. 481;
il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (di seguito: decreto legislativo
n. 387/2003);
la legge 23 agosto 2004, n. 239 (di seguito: legge n. 239/2004);
il decreto del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio 28 luglio 2005 (di seguito: decreto
ministeriale 28 luglio 2005);
il testo integrato delle disposizioni dell'Autorita' per l'energia elettrica e
il gas (di seguito: l'Autorita) per l'erogazione dei servizi di trasmissione,
distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica per il periodo di
regolazione 2004-2007 e disposizioni in materia di contributi di allacciamento e
diritti fissi, allegato alla deliberazione dell'Autorita' 30 gennaio 2004, n.
5/04, e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: Testo integrato);
la deliberazione dell'Autorita' 6 dicembre 2000, n. 224/00 (di seguito:
deliberazione n. 224/00);
la deliberazione dell'Autorita' 2 settembre 2005, n. 183/05 (di seguito:
deliberazione n. 183/05);
Considerato che:
l'art. 9, comma 1, del decreto ministeriale 28 luglio 2005 prevede che l'Autorita',
con propri provvedimenti, determina le modalita' con le quali le risorse per
l'erogazione delle «tariffe incentivanti» trovano copertura nel gettito della
componente tariffaria A3, di cui all'art. 52, comma 52.2, lettera b), del Testo
integrato;
l'art. 9, comma 2, del decreto ministeriale 28 luglio 2005 prevede che l'Autorita'
individua il soggetto che eroga le «tariffe incentivanti», le modalita' e le
condizioni per l'erogazione, ivi inclusa la verifica del rispetto delle
disposizioni degli articoli 4 e 10, tenuto conto di quanto disposto agli
articoli 12 e 13 del medesimo decreto;
l'Autorita', con la deliberazione n. 183/05, ha avviato un procedimento per la
formazione di provvedimenti per dare attuazione all'art. 9 del decreto
ministeriale 28 luglio 2005, fissando in quindici giorni la durata massima del
procedimento, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento;
il soggetto che eroga le «tariffe incentivanti», definito soggetto attuatore
dall'art. 2, comma 1, lettera h), del decreto ministeriale 28 luglio 2005, deve:
essere un soggetto unico a livello nazionale dovendo applicare i criteri di
priorita' unici nazionali per l'accesso all'incentivazione, ai sensi dell'art. 7
del medesimo decreto ministeriale;
disporre delle competenze amministrative necessarie per poter erogare le
«tariffe incentivanti» utilizzando le risorse che, ai sensi dell'art. 9, comma
1, del decreto ministeriale 28 luglio 2005, trovano copertura nel gettito della
componente tariffaria A3;
disporre delle competenze tecniche necessarie per svolgere le verifiche di
ammissibilita' delle domande ricevute, ai sensi dell'art. 7 del medesimo decreto
ministeriale;
disporre delle competenze tecniche e della capacita' organizzativa per svolgere,
avvalendosi eventualmente della collaborazione di soggetti terzi abilitati e/o
enti di ricerca, di certificazione e/o istituti universitari qualificati nel
settore specifico, le verifiche circa il rispetto delle condizioni previste
dall'art. 8, commi 3 e 4, del decreto ministeriale 28 luglio 2005 e le verifiche
sugli impianti fotovoltaici in esercizio che percepiscono le «tariffe
incentivanti»;
Ritenuto opportuno prevedere che:
il soggetto che eroga le «tariffe incentivanti» ai sensi dell'art. 7 del decreto
ministeriale 28 luglio 2005 sia la societa' Gestore della rete di trasmissione
nazionale S.p.a., in quanto e' il soggetto che meglio risponde ai requisiti di
cui all'ultimo considerato e di cui si e' verificata la disponibilita';
i soggetti responsabili degli impianti fotovoltaici, per essere ammessi a
beneficiare delle «tariffe incentivanti» previste dal decreto ministeriale 28
luglio 2005, all'atto della presentazione della domanda di cui all'art. 7, comma
1, del decreto ministeriale 28 luglio 2005, debbano dichiarare, sotto la propria
responsabilita', di rispettare i requisiti per l'ammissibilita' alle
incentivazioni previsti dal decreto ministeriale 28 luglio 2005, nonche':
a) di assumere l'impegno a conseguire tutte le autorizzazioni necessarie alla
costruzione e all'esercizio dell'impianto, nel rispetto dei vincoli
architettonici e paesaggistici, della normativa esistente in materia di
sicurezza durante le attivita' di costruzione ed esercizio dell'impianto e dei
relativi allacciamenti, nonche' di essere consapevole delle proprie
responsabilita' civili e penali verso terzi connesse alle attivita' di
costruzione ed esercizio dell'impianto;
b) che l'impianto in oggetto, rispetto al quale sono o saranno riferite le
domande di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio, e' o sara'
individuato da un unico punto di connessione alla rete elettrica in uscita dal
gruppo di conversione della corrente continua in corrente alternata, rispetto al
quale e' stata o sara' presentata domanda al gestore di rete per la connessione
ai sensi di quanto previsto dall'art. 8, comma 1, del decreto ministeriale 28
luglio 2005;
c) di non aver presentato, oltre alla presente domanda ed entro la medesima
scadenza di cui all'art. 7, comma 1, del decreto ministeriale 28 luglio 2005,
altre domande di ammissione alle «tariffe incentivanti» previste dal decreto
ministeriale 28 luglio 2005 relative ad impianti fotovoltaici da realizzare nel
medesimo sito, anche tramite societa' controllate o collegate;
d) di essere proprietario dell'immobile destinato alla installazione
dell'impianto o, diversamente, di disporre dell'autorizzazione sottoscritta dal
proprietario, o dai proprietari, di tale immobile, qualora detto proprietario/i
sia/siano diverso/i dal soggetto responsabile;
e) di impegnarsi a comunicare al soggetto attuatore l'eventuale mancato rispetto
delle scadenze di cui all'art. 8, commi 3 e 4, del decreto ministeriale 28
luglio 2005 che, come previsto dall'art. 8, comma 6, del medesimo decreto,
comporta la decadenza del diritto alle «tariffe incentivanti» e la cancellazione
del progetto dalle graduatorie di cui all'art. 7, commi 4 e 5, del decreto
ministeriale 28 luglio 2005;
f) di impegnarsi a dotare le proprie installazioni, a propria cura e spese, di
idonei apparecchi di connessione e protezione e regolazione, che verranno
concordati con il gestore di rete, rispondenti alle norme tecniche ed
antinfortunistiche, e di impegnarsi altresi' a mantenerli in efficienza;
g) di impegnarsi a dotare tutti i componenti delle apparecchiature di misura,
inclusi i cablaggi e le morsettiere, di sistemi meccanici di sigillatura
(piombatura o similari) che garantiscano da manomissioni o alterazione dei dati
di misura, oltre che di impegnarsi a non alterare le caratteristiche di targa
delle apparecchiature di misura e a non modificare i dati di misura registrati
dalle medesime;
h) di consentire l'accesso all'impianto e alle relative infrastrutture, comprese
quelle di misura dell'energia elettrica prodotta, al soggetto attuatore e agli
altri soggetti di cui il soggetto attuatore puo' avvalersi per l'espletamento
delle attivita' di verifica e controllo previste dall'art. 6 del presente
provvedimento;
i) di aver costituito, per i soli impianti di potenza nominale superiore a 50 kW
ed inferiore a 1000 kW, a favore del soggetto attuatore, una cauzione definitiva
nella misura di 1.500 euro per ogni kW di potenza nominale dell'impianto, ai
sensi di quanto previsto dall'art. 7, commi 1 e 9, del decreto ministeriale 28
luglio 2005,
ai fini di garantire a tutti i soggetti responsabili interessati ad usufruire
delle «tariffe incentivanti» previste dal decreto ministeriale 28 luglio 2005
criteri di certezza, equita' di trattamento e non discriminazione, oltre che il
rispetto dei criteri di priorita' per l'accesso all'incentivazione di cui
all'art. 7 del decreto ministeriale 28 luglio 2005;
il soggetto attuatore effettui le necessarie verifiche in sede di presentazione
delle domande, di realizzazione dell'impianto, e di esercizio del medesimo
impianto, avvalendosi eventualmente della collaborazione di soggetti terzi
abilitati e/o enti di ricerca, di certificazione e/o istituti universitari
qualificati nel settore specifico, informando l'Autorita';
Delibera:
Art. 1.
Definizioni
1.1. Ai soli fini del presente provvedimento si applicano le definizioni di
cui all'art. 2 del decreto ministeriale 28 luglio 2005.
Art. 2.
Individuazione del soggetto attuatore
2.1. Il soggetto che eroga le «tariffe incentivanti» ai sensi dell'art. 7
del decreto ministeriale 28 luglio 2005, definito soggetto attuatore dall'art.
2, comma 1, lettera h), del medesimo decreto, e' la societa' Gestore della rete
di trasmissione nazionale S.p.a.
2.2. Il soggetto attuatore adotta, informando l'Autorita', le procedure
necessarie per la verifica di ammissibilita' e per la predisposizione
dell'elenco e delle graduatorie di cui all'art. 7, commi 4 e 5, del decreto
ministeriale 28 luglio 2005, assicurando a tutti i soggetti responsabili
interessati l'accesso alle «tariffe incentivanti» previste dal decreto
ministeriale 28 luglio 2005 secondo criteri di certezza, equita' di trattamento
e non
discriminazione, oltre che il rispetto dei criteri di priorita' per l'accesso
all'incentivazione di cui all'art. 7 del decreto ministeriale 28 luglio 2005.
2.3. Il soggetto attuatore aggiorna, pubblicandole nel proprio sito Internet, le
«tariffe incentivanti» di cui all'art. 5, comma 2, all'art. 6, commi 2 e 3, del
decreto ministeriale 28 luglio 2005 secondo le modalita' previste dagli articoli
5 e 6 del medesimo decreto.
Art. 3.
Condizioni per accedere alle «tariffe incentivanti» previste dal decreto
ministeriale 28 luglio 2005
3.1. Il soggetto responsabile di cui all'art. 2, comma 1, lettera g), del
decreto ministeriale 28 luglio 2005, per essere ammesso a beneficiare delle
«tariffe incentivanti» previste dal decreto ministeriale 28 luglio 2005,
all'atto della presentazione della domanda di cui all'art. 7, comma 1, del
decreto ministeriale 28 luglio 2005, deve dichiarare, sotto la propria
responsabilita', di rispettare i requisiti per l'ammissibilita' alle
incentivazioni previsti dal decreto ministeriale 28 luglio 2005, nonche':
a) di assumere l'impegno a conseguire tutte le autorizzazioni necessarie alla
costruzione e all'esercizio dell'impianto, nel rispetto dei vincoli
architettonici e paesaggistici, della normativa esistente in materia di
sicurezza durante le attivita' di costruzione ed esercizio dell'impianto e dei
relativi allacciamenti, nonche' di essere consapevole delle proprie
responsabilita' civili e penali verso terzi connesse alle attivita' di
costruzione ed esercizio dell'impianto;
b) che l'impianto in oggetto, rispetto al quale sono o saranno riferite le
domande di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio, e' o sara'
individuato da un unico punto di connessione alla rete elettrica in uscita dal
gruppo di conversione della corrente continua in corrente alternata, rispetto al
quale e' stata o sara' presentata domanda al gestore di rete per la connessione
ai sensi di quanto previsto dall'art. 8, comma 1, del decreto ministeriale 28
luglio 2005;
c) di non aver presentato, oltre alla presente domanda ed entro la medesima
scadenza di cui all'art. 7, comma 1, del decreto ministeriale 28 luglio 2005,
altre domande di ammissione alle «tariffe incentivanti» previste dal decreto
ministeriale 28 luglio 2005 relative ad impianti fotovoltaici da realizzare nel
medesimo sito, anche tramite societa' controllate o collegate;
d) di essere proprietario dell'immobile destinato alla installazione
dell'impianto o, diversamente, di disporre dell'autorizzazione sottoscritta dal
proprietario, o dai proprietari, di tale immobile, qualora detto proprietario/i
sia/siano diverso/i dal soggetto responsabile;
e) di impegnarsi a comunicare al soggetto attuatore l'eventuale mancato rispetto
delle scadenze di cui all'art. 8, commi 3 e 4, del decreto ministeriale 28
luglio 2005 che, come previsto dall'art. 8, comma 6, del medesimo decreto,
comporta la decadenza del diritto alle «tariffe incentivanti» e la cancellazione
del progetto dalle graduatorie di cui all'art. 7, commi 4 e 5, del decreto
ministeriale 28 luglio 2005;
f) di impegnarsi a dotare le proprie installazioni, a propria cura e spese, di
idonei apparecchi di connessione e protezione e regolazione, che verranno
concordati con il gestore di rete, rispondenti alle norme tecniche ed
antinfortunistiche, e di impegnarsi altresi' a mantenerli in efficienza;
g) di impegnarsi a dotare tutti i componenti delle apparecchiature di misura,
inclusi i cablaggi e le morsettiere, di sistemi meccanici di sigillatura
(piombatura o similari) che garantiscano da manomissioni o alterazione dei dati
di misura, oltre che di impegnarsi a non alterare le caratteristiche di targa
delle apparecchiature di misura e a non modificare i dati di misura registrati
dalle medesime;
h) di consentire l'accesso all'impianto e alle relative infrastrutture, comprese
quelle di misura dell'energia elettrica prodotta, al soggetto attuatore e agli
altri soggetti di cui il soggetto attuatore puo' avvalersi per l'espletamento
delle attivita' di verifica e controllo previste dall'art. 6 del presente
provvedimento;
i) di aver costituito, per i soli impianti di potenza nominale superiore a 50 kW
ed inferiore a 1000 kW, a favore del soggetto attuatore, una cauzione definitiva
nella misura di 1.500 euro per ogni kW di potenza nominale dell'impianto, ai
sensi di quanto previsto dall'art. 7, commi 1 e 9, del decreto ministeriale 28
luglio 2005, secondo lo schema riportato nell'allegato A, che costituisce parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento. 3.2. La domanda di
ammissione alle «tariffe incentivanti», inclusa la dichiarazione di cui al
precedente comma 3.1, dovra' essere inoltrata al soggetto attuatore entro le
scadenze previste dall'art. 7, comma 1, del decreto ministeriale 28 luglio 2005,
tenendo conto che, nel caso di impianti di potenza nominale compresa tra 1 e 50
kW, le domande ammesse verranno ordinate sulla base della data di ricevimento
della domanda medesima, secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 4, del
decreto ministeriale 28 luglio 2005.
3.3. Il soggetto attuatore verifica la completezza della domanda ai fini della
sua ammissibilita' e non e' responsabile di eventuali conseguenze derivanti dal
mancato rispetto di quanto dichiarato dal soggetto responsabile ai sensi del
comma 3.1.
3.4. In caso di domanda o di dichiarazione incompleta o con gravi inesattezze
tecniche, il soggetto attuatore, a proprio insindacabile giudizio, esclude la
domanda dall'ammissione alle «tariffe incentivanti» previste dal decreto
ministeriale 28 luglio 2005, dandone comunicazione al soggetto responsabile
entro il termine di cui all'art. 7, comma 7, del decreto ministeriale 28 luglio
2005.
3.5. Entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di cui
all'art. 7, comma 7, del decreto ministeriale 28 luglio 2005, il soggetto
responsabile inoltra al soggetto attuatore e al gestore di rete cui l'impianto
sara' collegato il progetto definitivo dell'impianto fotovoltaico in conformita'
del quale il soggetto responsabile concludera' la realizzazione dell'impianto.
Il progetto definitivo, firmato da un tecnico abilitato o da un professionista
iscritto agli albi professionali, dovra' tener conto dei requisiti tecnici
previsti dal decreto ministeriale 28 luglio 2005, comprese le norme tecniche
richiamate nell'allegato 1 al medesimo decreto. Se il progetto definitivo
coincide con quello preliminare presentato all'atto della domanda di ammissione
alle «tariffe incentivanti», il soggetto responsabile si limita a comunicare
detta invarianza al soggetto attuatore e al gestore di rete cui l'impianto sara'
collegato.
3.6. Il progetto definitivo non puo' presentare, rispetto al progetto
preliminare allegato alla domanda di ammissione alle «tariffe incentivanti»,
alcun aumento della potenza nominale dell'impianto fotovoltaico. Se presenta una
diminuzione della potenza nominale, il soggetto responsabile ne da'
comunicazione al soggetto attuatore ai fini di quanto previsto dall'art. 12 del
decreto ministeriale 28 luglio 2005.
3.7. Il soggetto responsabile dichiara, all'atto dell'inoltro al soggetto
attuatore e al gestore di rete del progetto definitivo, che il medesimo risponde
ai requisiti tecnici previsti dal decreto ministeriale 28 luglio 2005, comprese
le norme tecniche richiamate nell'allegato 1 al medesimo decreto, fermo restando
quanto previsto a carico del soggetto responsabile dall'art. 3, comma 3.1,
lettere a), d), e), f) e g).
3.8. Il soggetto responsabile, all'atto della comunicazione relativa alla
conclusione della realizzazione dell'impianto prevista dall'art. 8, comma 3, del
decreto ministeriale 28 luglio 2005, allega, oltre al certificato di collaudo
dell'impianto, il numero di matricola dei pannelli fotovoltaici che compongono
l'impianto, come riportati dai costruttori dei pannelli medesimi. Nel caso in
cui uno o piu' pannelli che compongono l'impianto, a seguito di danni o avarie
non riparabili e che ne rendano necessaria la sostituzione, vengano sostituiti
con altri di pari potenza, il soggetto responsabile comunica tempestivamente al
soggetto attuatore e al gestore di rete il/i nuovo/i numero/i di matricola a
sostituzione di quello/i precedente/i.
Art. 4.
Modalita' di erogazione delle «tariffe incentivanti» previste dal decreto
ministeriale 28 luglio 2005
4.1. L'energia elettrica prodotta da un impianto fotovoltaico ammesso a
beneficiare delle «tariffe incentivanti» previste dal decreto ministeriale 28
luglio 2005, misurata su base mensile secondo le modalita' di cui all'art. 2,
comma 1, lettera c), del medesimo decreto, viene comunicata dal soggetto
responsabile al soggetto attuatore. Il soggetto responsabile puo' avvalersi del
gestore di rete cui l'impianto e' collegato per la misura dell'energia elettrica
prodotta, nel qual caso l'impianto fotovoltaico deve disporre di un sistema di
misura idoneo a consentire la telelettura dell'energia elettrica prodotta, oltre
che di quella immessa in rete.
4.2. Per i soli impianti di potenza nominale superiore a 20 kW, oltre alla
comunicazione mensile di cui al comma 4.1, il soggetto responsabile trasmette al
soggetto attuatore, su base annuale e riferita all'anno solare precedente, copia
della dichiarazione di produzione di energia elettrica presentata all'Ufficio
tecnico di finanza.
4.3. Il soggetto attuatore verifica i dati di produzione trasmessi dai soggetti
responsabili avvalendosi delle misure dell'energia elettrica rilevate dai
gestori di rete cui l'impianto fotovoltaico e' collegato. A tal fine i predetti
gestori di rete trasmettono al soggetto attuatore la registrazione delle misure
dell'energia elettrica rilevate secondo quanto previsto dall'art. 35, comma
35.3, del Testo integrato, oltre che la registrazione delle misure
dell'energia elettrica prodotta nel caso in cui il soggetto responsabile si
avvale del gestore di rete cui l'impianto e' collegato per la misura
dell'energia elettrica prodotta ai sensi del comma 4.1.
4.4. Per gli impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kW ammessi a
beneficiare delle «tariffe incentivanti» il pagamento delle «tariffe
incentivanti» viene effettuato dal soggetto attuatore, che eroga un
corrispettivo pari al prodotto tra l'energia elettrica di cui al comma 4.1. e la
«tariffa incentivante» di cui all'art. 6 del decreto ministeriale 28 luglio
2005, nel mese successivo a quello in cui l'ammontare cumulato di detto
corrispettivo supera il valore di 500 euro. Nel caso di corrispettivi annui
superiori a 1000 euro per ogni kW di potenza nominale dell'impianto fotovoltaico,
il soggetto attuatore effettua un sopralluogo ai sensi di quanto previsto
dall'art. 6, comma 6.3, del presente provvedimento.
4.5. Per gli impianti fotovoltaici di potenza fino a 20 kW ammessi a beneficiare
delle «tariffe incentivanti» il pagamento delle «tariffe incentivanti» viene
effettuato dal soggetto attuatore, che eroga un corrispettivo pari al prodotto
tra l'energia elettrica di cui al comma 4.1. e la «tariffa incentivante» di cui
all'art. 5 del decreto ministeriale 28 luglio 2005, nel mese successivo a quello
in cui l'ammontare cumulato di detto corrispettivo supera il valore di 250 euro.
Al fine di accedere alle «tariffe incentivanti» previste dal decreto
ministeriale 28 luglio 2005 le apparecchiature di misura di detti impianti, in
deroga a quanto previsto nello schema elettrico allegato alla deliberazione n.
224/00 ed ai sensi di quanto previsto dall'art. 5, commi 1 e 2, del decreto
ministeriale 28 luglio 2005, dovranno prevedere la possibilita' di misurare
l'energia prodotta dall'impianto fotovoltaico, come definita dall'art. 2, comma
1, lettera c), del decreto ministeriale 28 luglio 2005, e non la sola energia
immessa in rete, risultante dal saldo tra l'energia elettrica prodotta
dall'impianto fotovoltaico e quella consumata dall'utenza. Nel caso di
corrispettivi annui superiori a 1000 euro per ogni kW di potenza nominale
dell'impianto fotovoltaico, il soggetto attuatore effettua un sopralluogo ai
sensi di quanto previsto dall'art. 6, comma 6.3, del presente provvedimento.
Art. 5.
Modalita' di copertura delle risorse per l'erogazione delle «tariffe
incentivanti» previste dal decreto ministeriale 28 luglio 2005.
5.1. Le «tariffe incentivanti» previste dal decreto ministeriale 28 luglio
2005 sono poste a carico del Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e
assimilate, di cui all'art. 59, comma 59.1, lettera b), del testo integrato.
5.2. Ai fini della determinazione del valore della componente tariffaria A3 e
della copertura delle risorse per l'erogazione delle «tariffe incentivanti»
previste dal decreto ministeriale 28 luglio 2005 attraverso il Conto di cui al
comma 5.1, il soggetto attuatore comunica, trimestralmente ed entro la prima
decade del mese che precede l'aggiornamento della tariffa elettrica, all'Autorita'
e alla Cassa conguaglio per il settore elettrico:
a) i dati a consuntivo, relativi ai mesi precedenti dell'anno in corso, delle
quantita' di energia prodotta ai sensi del decreto ministeriale 28 luglio 2005 e
del fabbisogno a carico del Conto di cui al comma 5.1 per il pagamento delle
«tariffe incentivanti» e dei costi vivi di cui al comma 6.6;
b) la previsione, per i mesi residui dell'anno in corso, oltre che per l'anno
successivo, del gettito necessario a dare copertura alle incentivazioni previste
dal decreto ministeriale 28 luglio 2005.
Art. 6.
Verifiche
6.1. Il soggetto attuatore verifica le domande presentate dai soggetti
responsabili ai fini dell'ammissibilita' alle «tariffe incentivanti» previste
dal decreto ministeriale 28 luglio 2005, tenendo conto di quanto previsto dal
presente provvedimento, avvalendosi eventualmente della collaborazione di
soggetti terzi abilitati e/o enti di ricerca, di certificazione e/o istituti
universitari qualificati nel settore specifico, informando l'Autorita'.
6.2. Il soggetto attuatore verifica il rispetto delle condizioni previste
dall'art. 8, commi 3 e 4, del decreto ministeriale 28 luglio 2005, avvalendosi
eventualmente della collaborazione di soggetti terzi abilitati e/o enti di
ricerca, di certificazione e/o istituti universitari qualificati nel settore
specifico, informando l'Autorita', prevedendo anche sopralluoghi al fine di
accertare la veridicita' delle informazioni e dei dati trasmessi e il rispetto
delle condizioni previste dal decreto ministeriale 28 luglio 2005, ivi inclusi
controlli a campione circa la conformita' dei lavori di realizzazione al
progetto definitivo.
6.3. Il soggetto attuatore esegue verifiche sugli impianti fotovoltaici in
esercizio che percepiscono le «tariffe incentivanti», avvalendosi eventualmente
della collaborazione di soggetti terzi abilitati e/o enti di ricerca, di
certificazione e/o istituti universitari qualificati nel settore specifico,
informando l'Autorita', prevedendo anche sopralluoghi a campione al fine di
accertare la veridicita' delle informazioni e dei dati trasmessi e il rispetto
delle condizioni previste dal decreto ministeriale 28 luglio 2005.
6.4. Ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto ministeriale 28 luglio 2005, le
verifiche di cui ai commi 6.1, 6.2 e 6.3 includono il rispetto delle
disposizioni degli articoli 4, 10, 12 e 13 del medesimo decreto.
6.5. Le verifiche di cui al comma 6.3 includono anche la verifica delle
apparecchiature di misura, di eventuali manomissioni o alterazioni dei dati di
misura e delle caratteristiche di targa delle apparecchiature medesime, oltre
che dei sistemi meccanici di sigillatura (piombatura o similari). L'accertamento
delle suddette manomissioni o alterazioni comporta la restituzione delle
«tariffe incentivanti», maggiorate degli interessi legali, percepite a partire
dalla data della precedente verifica, ai sensi del comma 6.3, con esito positivo
o, in mancanza, dalla data di entrata in esercizio dell'impianto, a meno che
tali manomissioni o alterazioni siano dovute a cause indipendenti dalla volonta'
del soggetto responsabile e siano state tempestivamente segnalate da quest'ultimo
al soggetto attuatore e al gestore di rete.
6.6. I costi vivi relativi all'avvalimento di soggetti terzi abilitati e/o enti
di ricerca, di certificazione e/o istituti universitari qualificati nel settore
specifico, sostenuti dal soggetto attuatore nell'espletamento delle verifiche di
cui ai commi 6.1, 6.2 e 6.3, sono posti a carico del Conto per nuovi impianti da
fonti rinnovabili e assimilate, di cui all'art. 59, comma 59.1, lettera b), del
testo integrato, previa comunicazione all'Autorita'.
6.7. L'eventuale esito negativo delle verifiche:
a) di cui al comma 6.1 comporta l'inammissibilita' della domanda per
l'ottenimento delle «tariffe incentivanti»;
b) di cui al comma 6.2 comporta la decadenza dal diritto alle «tariffe
incentivanti», come previsto dall'art. 8, comma 6, del decreto ministeriale 28
luglio 2005;
c) di cui al comma 6.3 comporta la restituzione delle «tariffe incentivanti»,
maggiorate degli interessi legali, percepite a partire dalla data della
precedente verifica, ai sensi del comma 6.3, con esito positivo o, in mancanza,
dalla data di entrata in esercizio dell'impianto, oltre a qualunque azione
legale e segnalazione che il soggetto attuatore ritenga opportuna.
6.8. Il soggetto attuatore, entro il 31 ottobre di ogni anno, oltre a quanto
previsto dall'art. 13 del decreto ministeriale 28 luglio 2005, trasmette all'Autorita'
un piano annuale di sopralluoghi sugli impianti ai sensi dei commi 6.2 e 6.3 del
presente provvedimento e un prospetto riepilogativo degli esiti delle verifiche
e dei sopralluoghi gia' effettuati.
Art. 7.
Disposizioni finali
7.1. Il presente provvedimento viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorita'
(www.autorita.energia.it) ed entra in vigore alle ore 9 del giorno 19 settembre
2005.
7.2. Il presente provvedimento viene trasmesso al Ministro delle attivita'
produttive, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, alla
societa' Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. e alla Cassa
conguaglio per il settore elettrico.
7.3. Eventuali domande inoltrate al soggetto attuatore prima dell'entrata in
vigore del presente provvedimento non sono ammissibili.
7.4. Con successivo provvedimento l'Autorita' determinera' le modalita' e i
criteri secondo cui verranno riconosciuti i costi derivanti alla societa'
Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. dalle attivita' previste per
il soggetto attuatore dal decreto ministeriale 28 luglio 2005 e dal presente
provvedimento, tenuto conto di quanto previsto dal comma 6.6.
Milano, 14 settembre 2005
Il presidente: Ortis
Allegato A
Domanda di ammissione alle «tariffe incentivanti» previste dal decreto
ministeriale 28 luglio 2005 per l'impianto fotovoltaico denominato
..........................., di potenza nominale (o massima, o di picco, o di
targa) pari a ........... kw, ubicato nel sito di ................, comune di
................ (provincia di .............)
Il sottoscritto (persona fisica/giuridica)....................................,
nato a .........., il...................., residente a ...., in via ...., CAP
....., comune ............., provincia ......................, codice fiscale
............., eventuale partita IVA, in qualita' di soggetto responsabile
dell'impianto fotovoltaico oggetto della presente domanda ai sensi di quanto
previsto dall'art. 2, comma 1, lettera g), del decreto ministeriale 28 luglio
2005 (di seguito: decreto ministeriale 28 luglio 2005),
Richiede:
Di essere ammesso, previa verifica di ammissibilita' da parte del soggetto
attuatore, alle «tariffe incentivanti» previste dal decreto ministeriale 28
luglio 2005 per l'impianto fotovoltaico denominato ...., di potenza nominale (o
massima, o di picco, o di targa) pari a ............ kW, ubicato nell'unico sito
di ..................., comune di ...., CAP ...................., (provincia di
....), in via ...., n. ..... o localita' ...., con un unico punto di connessione
alla rete elettrica in uscita del gruppo di conversione della corrente continua
in corrente alternata, nel rispetto di quanto previsto dal decreto ministeriale
28 luglio 2005 e dalla deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il
gas (di seguito: l'Autorita) 14 settembre 2005, n. 188/05.
A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilita',
a) di assumere l'impegno a conseguire tutte le autorizzazioni necessarie alla
costruzione e all'esercizio dell'impianto, nel rispetto dei vincoli
architettonici e paesaggistici, della normativa esistente in materia di
sicurezza durante le attivita' di costruzione ed esercizio dell'impianto e dei
relativi allacciamenti, nonche' di essere consapevole delle proprie
responsabilita' civili e penali verso terzi connesse alle attivita' di
costruzione ed esercizio dell'impianto;
b) che l'impianto in oggetto, rispetto al quale sono o saranno riferite le
domande di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio, e' o sara'
individuato da un unico punto di connessione alla rete elettrica in uscita dal
gruppo di conversione della corrente continua in corrente alternata, rispetto al
quale e' stata o sara' presentata domanda al gestore di rete per la connessione
ai sensi di quanto previsto dall'art. 8, comma 1, del decreto ministeriale 28
luglio 2005;
c) di non aver presentato, oltre alla presente domanda ed entro la medesima
scadenza di cui all'art. 7, comma 1, del decreto ministeriale 28 luglio 2005,
altre domande di ammissione alle «tariffe incentivanti» previste dal decreto
ministeriale 28 luglio 2005 relative ad impianti fotovoltaici da realizzare nel
medesimo sito, anche tramite societa' controllate o collegate;
d) di essere proprietario dell'immobile destinato alla installazione
dell'impianto o, diversamente, di disporre dell'autorizzazione sottoscritta dal
proprietario, o dai proprietari, di tale immobile, qualora detto proprietario/i
sia/siano diverso/i dal soggetto responsabile;
e) di impegnarsi a comunicare al soggetto attuatore l'eventuale mancato rispetto
delle scadenze di cui all'art. 8, commi 3 e 4, del decreto ministeriale 28
luglio 2005 che, come previsto dall'art. 8, comma 6, del medesimo decreto,
comporta la decadenza del diritto alle «tariffe incentivanti» e la cancellazione
del progetto dalle graduatorie di cui all'art. 7, commi 4 e 5, del decreto
ministeriale 28 luglio 2005;
f) di impegnarsi a dotare le proprie installazioni, a propria cura e spese, di
idonei apparecchi di connessione e protezione e regolazione, che verranno
concordati con il gestore di rete, rispondenti alle norme tecniche ed
antinfortunistiche, e di impegnarsi altresi' a mantenerli in efficienza;
g) di impegnarsi a dotare tutti i componenti delle apparecchiature di misura,
inclusi i cablaggi e le morsettiere, di sistemi meccanici di sigillatura
(piombatura o similari) che garantiscano da manomissioni o alterazione dei dati
di misura, oltre che di impegnarsi a non alterare le caratteristiche di targa
delle apparecchiature di misura e a non modificare i dati di misura registrati
dalle medesime;
h) di consentire l'accesso all'impianto e alle relative infrastrutture, comprese
quelle di misura dell'energia elettrica prodotta, al soggetto attuatore e agli
altri soggetti di cui il soggetto attuatore puo' avvalersi per l'espletamento
delle attivita' di verifica e controllo previste dall'art. 6 della deliberazione
dell'Autorita' 14 settembre 2005, n. 188/05;
i) di aver costituito, per i soli impianti di potenza nominale superiore a 50 kW
ed inferiore a 1000 kW, a favore del soggetto attuatore, una cauzione definitiva
nella misura di 1.500 euro per ogni kW di potenza nominale dell'impianto, sotto
forma di fideiussione bancaria/polizza assicurativa rilasciata da istituti
bancari o assicurativi o da intermediari finanziari iscritti nell'elenco
speciale di cui all'art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 395,
che svolgono in via esclusiva o prevalente attivita' di rilascio di garanzie, ai
sensi di quanto previsto dall'art. 7, commi 1 e 9, del decreto ministeriale 28
luglio 2005.
E dichiara altresi' che:
a. Caratteristiche generali dell'impianto:
1) Il sito in cui e' localizzato l'impianto, precisando la tipologia della
struttura edilizia destinata alla installazione dell'impianto (distinguendo tra
i seguenti casi: abitazione privata, condominio, scuola o universita' o istituti
di istruzione, infrastruttura ricettiva o alberghiera, edificio pubblico da
precisare, manufatto industriale, ospedali e altri luoghi di cura, altri da
specificare), la potenza nominale dell'impianto, la tensione in corrente
continua in ingresso al gruppo di conversione della corrente continua in
corrente alternata, la tensione in corrente alternata in uscita dal gruppo di
conversione della corrente continua in corrente alternata, le caratteristiche
dei moduli fotovoltaici, del gruppo di conversione della corrente continua in
corrente alternata, la produzione annua attesa di energia elettrica sono quelle
riportate nella scheda tecnica inclusa nel progetto preliminare dell'impianto
allegato alla presente domanda, ai sensi di quanto previsto dall'art. 7, commi 1
e 2, del decreto ministeriale 28 luglio 2005.
2) Se l'impianto fotovoltaico e' di potenza nominale non superiore a 20 kW,
intende presentare richiesta di scambio sul posto dell'energia elettrica ai
sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma
1, del decreto ministeriale 28 luglio 2005.
3) L'impianto fotovoltaico entrera' in esercizio, a seguito di [indicare il caso
di interesse]:
3.1. nuova costruzione;
3.2. rifacimento totale di impianto esistente entrato in esercizio in data
..............................;
3.3. potenziamento, di impianto esistente entrato in esercizio in data
........................ La produzione annua media prima dell'intervento,
definita dall'art. 2, comma 1, lettera k), del decreto ministeriale 28 luglio
2005 e' pari a ................. La produzione aggiuntiva, definita dall'art. 2,
comma 1, lettera j), del decreto ministeriale 28 luglio 2005, attesa a seguito
dell'intervento di potenziamento, e' pari a ........;
in data successiva al 30 settembre 2005, ai sensi di quanto previsto dall'art.
4, commi 1 e 2, del decreto ministeriale 28 luglio 2005.
b. Requisiti tecnici:
4) L'impianto fotovoltaico e i relativi componenti saranno realizzati nel
rispetto delle norme tecniche richiamate nell'Allegato 1 al decreto ministeriale
28 luglio 2005, ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, comma 3, del decreto
ministeriale 28 luglio 2005;
5) L'impianto fotovoltaico se di potenza nominale superiore a 50 kW ed inferiore
a 1000 kW, sara' realizzato con componenti che assicurino l'osservanza delle due
condizioni di cui all'art. 4, comma 4, del decreto ministeriale 28 luglio 2005:
a) Pcc > 0,85 * Pnom * I / Istc,
dove:
Pcc e' la potenza in corrente continua misurata all'uscita del generatore
fotovoltaico, con precisione migliore del ± 2%;
Pnom e' la potenza nominale del generatore fotovoltaico;
I e' l'irraggiamento [W/m2] misurato sul piano dei moduli, con precisione
migliore del ± 3%;
Istc, pari a 1000 W/m2, e' l'irraggiamento in condizioni di prova standard;
Tale condizione deve essere verificata per I > 600 W/m2.
b) Pca > 0,9 * Pcc,
dove:
Pca e' la potenza attiva in corrente alternata misurata all'uscita del gruppo di
conversione della corrente continua in corrente alternata, con precisione
migliore del 2%.
Tale condizione deve essere verificata per Pca > 90% della potenza di targa del
gruppo di conversione della corrente continua in corrente alternata.
6) L'impianto fotovoltaico sara' collegato alla rete elettrica, ivi incluse le
piccole reti isolate di cui all'art. 2, comma 17, del decreto legislativo 16
marzo 1999, n. 79, e in particolare, se di potenza nominale non superiore a 20
kW, sara' collegato alla rete elettrica in bassa o media tensione ai sensi di
quanto previsto dall'art. 4, comma 5, del decreto ministeriale 28 luglio 2005.
7) I sistemi di misura dell'energia elettrica prodotta saranno collocati
all'uscita del gruppo di conversione della corrente continua in corrente
alternata, resa disponibile alle utenze elettriche del soggetto responsabile e/o
immessa nella rete elettrica e saranno idonei a consentire la telelettura della
misura dell'energia elettrica prodotta e di quella immessa in rete nel caso in
cui il soggetto responsabile intenda avvalersi del gestore di rete
cui l'impianto e' collegato per il servizio di misura.
c. Tempi e modalita' di
realizzazione dell'impianto.
8) Ha preso atto e intende rispettare, in caso di accoglimento della domanda,
pena la decadenza al diritto di ammissibilta' alle «tariffe incentivanti»
previste dal decreto ministeriale 28 luglio 2005, i tempi e le modalita'
realizzative previste dall'art. 8, commi 3 e 4, del decreto ministeriale 28
luglio 2005, impegnandosi a comunicare al soggetto attuatore e al gestore di
rete: l'inizio lavori, trasmettendo copia del verbale di consegna
lavori o della denuncia di inizio attivita';
la conclusione dei lavori di realizzazione, con dichiarazione di conformita' al
progetto definitivo, allegando il certificato di collaudo dell'impianto e il
numero di matricola dei pannelli fotovoltaici che compongono l'impianto;
la data di entrata in esercizio dell'impianto, da cui decorre il riconoscimento
delle «tariffe incentivanti», come previsto dall'art. 2, comma 1, lettera f),
del decreto ministeriale 28 luglio 2005.
d. Cumulabilita' delle «tariffe
incentivanti» con altri incentivi e altre condizioni che comportano l'esclusione
dai benefici previsti secondo quanto previsto dall'art. 10 del decreto
ministeriale 28 luglio 2005
9) Ai fini dell'eventuale riduzione delle «tariffe incentivanti» di cui all'art.
10, comma 1, del decreto ministeriale 28 luglio 2005, beneficia [o non
beneficia] della detrazione fiscale richiamata all'art. 2, comma 5, della legge
27 dicembre 2002, n. 289, ivi incluse proroghe e modificazioni della medesima
detrazione.
10) Per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico oggetto della presente
domanda non ha usufruito e non usufruira' di incentivi pubblici in conto
capitale in misura eccedente il 20% del costo dell'investimento.
11) Per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico oggetto della presente
domanda non ha usufruito e non usufruira' degli incentivi erogati dal Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e dalle regioni e province autonome,
nell'ambito del programma «Tetti fotovoltaici» del Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio, come definito dai decreti del Direttore del
servizio inquinamento atmosferico e rischi industriali dello stesso Ministero 22
dicembre 2000, n. 111/SIAR/2000, e 16 marzo 2001, n. 106/SIAR/2001.
12) L'energia elettrica prodotta dall'impianto fotovoltaico oggetto della
presente domanda non beneficia e non beneficera' dei certificati verdi di cui
all'art. 2, comma 1, lettera o), del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n.
387.
13) L'energia elettrica prodotta dall'impianto fotovoltaico oggetto della
presente domanda non beneficia e non beneficera' dei titoli derivanti dalla
applicazione delle disposizioni attuative dell'art. 9, comma 1, del decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79, ne' con i titoli derivanti dall'applicazione
delle disposizioni attuative dell'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23
maggio 2000, n. 164.
Le dichiarazioni di cui ai punti da 9) a 13) sono riferite alla situazione
all'atto della presentazione della domanda al fine di consentire al soggetto
attuatore la comunicazione dell'esito della domanda di ammissione alle «tariffe
incentivanti», ai sensi dell'art. 7, commi 7 e 8, del decreto ministeriale 28
luglio 2005. Rimane fermo l'impegno del soggetto responsabile a comunicare
tempestivamente al soggetto attuatore ogni eventuale variazione e ad inoltrare
al soggetto attuatore, all'atto della comunicazione di entrata in esercizio
dell'impianto, la dichiarazione giurata con la quale sono forniti gli elementi
per l'applicazione di quanto disposto dall'art. 10, commi da 1 a 5, del decreto
ministeriale 28 luglio 2005, secondo quanto previsto dall'art. 8, comma 5, del
medesimo decreto. Non sono ammesse variazioni successive alla data di entrata in
esercizio dell'impianto.
e. Corrispondenza e referente
tecnico del soggetto responsabile.
14) L'indirizzo del soggetto responsabile a cui il soggetto attuatore deve
inviare le comunicazioni ufficiali e' il seguente: nome e cognome
..........................................., via ..............., CAP
.............. comune .............., provincia .....................,
telefono/i ...................., fax ......................., e-mail
............;
15) Intende/non intende avvalersi di un referente tecnico per seguire
l'istruttoria relativa all'impianto in oggetto. Il referente tecnico delegato a
seguire l'istruttoria relativa all'impianto in oggetto e' (se intende avvalersi
di un referente tecnico): nome e cognome del referente tecnico
......................., societa' (eventuale) ......................, via
..............., CAP.............. comune .............., provincia
................, telefono/i ......................, fax
............................, e-mail .................
DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA PRESENTE DOMANDA
Alla presente domanda viene allegata, pena la non ammissione alle «tariffe
incentivanti» previste dal decreto ministeriale 28 luglio 2005, la seguente
documentazione:
a) progetto preliminare dell'impianto fotovoltaico, inclusivo della scheda
tecnica di cui all'art. 7, comma 2 del decreto ministeriale 28 luglio 2005,
firmato da un tecnico abilitato o da un professionista iscritto agli albi
professionali e redatto tenendo conto di quanto previsto dalla norma CEI 0-2
richiamata nell'Allegato 1 al decreto ministeriale 28 luglio 2005;
b) autorizzazione sottoscritta dal proprietario, o dai proprietari,
dell'immobile destinato alla installazione dell'impianto, qualora detto
proprietario/i sia/siano diverso/i dal soggetto responsabile;
c) preventivo di spesa relativo ai costi da sostenere, ripartito tra le
principali voci di costo, tra cui: progettazione, direzione lavori, collaudo e
certificazione dell'impianto, fornitura dei materiali e dei componenti necessari
alla realizzazione dell'impianto, installazione e posa in opera dell'impianto,
eventuali opere edili necessarie e connesse all'installazione dell'impianto,
costi di sviluppo del progetto, eventuali altri oneri;
d) elenco delle autorizzazioni necessarie alla costruzione e all'esercizio gia'
conseguite o da conseguire e descrizione dei vincoli architettonici e
paesaggistici che eventualmente insistono sulla struttura edilizia o
sull'elemento di arredo urbano destinati alla installazione dell'impianto;
e) per i soli impianti di potenza nominale superiore a 50 kW ed inferiore a 1000
kW, fideiussione bancaria/polizza assicurativa relativa alla costituzione della
cauzione di cui all'art. 7, commi 1 e 9, del decreto ministeriale 28 luglio
2005;
f) per i soli impianti di potenza nominale superiore a 50 kW ed inferiore a 1000
kW, offerta economica relativa al valore della «tariffa incentivante» richiesta,
ai sensi dell'art. 7, comma 3, del decreto ministeriale 28 luglio 2005,
inoltrata con busta chiusa e sigillata, riportante il nome del soggetto
responsabile, la denominazione dell'impianto e l'intestazione «Incentivazione
impianti fotovoltaici ai sensi del decreto ministeriale 28 luglio 2005. Offerta
economica».
La presente domanda, riportante l'intestazione «GRTN - Incentivazione impianti
fotovoltaici ai sensi del decreto ministeriale 28 luglio 2005», corredata della
documentazione allegata, dovra' essere inoltrata al Gestore della rete di
trasmissione nazionale S.p.a., nella sede di Viale M.llo Pilsudski 92, 00197
Roma, soggetto attuatore ai sensi dell'art. 2, comma 2.1, della deliberazione
dell'Autorita' 14 settembre 2005, n. 188/05, a
mezzo di plico raccomandato con avviso di ricevimento o consegnata a mano o
tramite corriere, con registrazione della data di ricevimento da parte del
soggetto attuatore che, nel caso di inoltro a mano o tramite corriere,
costituisce riferimento per il rispetto dei termini di cui all'art. 7, comma 1,
del decreto ministeriale 28 luglio 2005. Nel caso di impianti di potenza
nominale compresa tra 1 e 50 kW, le domande ammesse verranno ordinate sulla base
della data di ricevimento della domanda medesima, secondo quanto previsto
dall'art. 7, comma 4, del decreto ministeriale 28 luglio 2005.
Informativa ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 196/03:
....
Il trattamento dei dati trasmessi dal soggetto responsabile e' finalizzato alla
ammissione alle «tariffe incentivanti» di cui al decreto ministeriale 28 luglio
2005.
I dati forniti saranno utilizzati solo con le modalita' e le procedure
strettamente necessarie per dar seguito alla richiesta di ammissione alle
«tariffe incentivanti».
Il trattamento e' realizzato attraverso le operazioni previste dal decreto
legislativo n. 196/03 e successive modificazioni e integrazioni, con l'ausilio
di strumenti informatici ed e' svolto da personale del soggetto attuatore e/o da
soggetti terzi che abbiano con esso rapporti di servizio.
Ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo n. 196/03, il soggetto responsabile
ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i suoi dati e come
vengono utilizzati.
Ha anche il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare,
chiederne il blocco e opporsi al loro trattamento. Ha altresi' il diritto di
opporsi gratuitamente al trattamento dei dati personali che lo riguardano,
previsto a fini di informazione commerciale o di invio di materiale
pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il compimento di ricerche di
mercato o di comunicazione commerciale interattiva. Puo' rivolgersi per tutto
cio'
al .................., domiciliato per la carica presso la sede del soggetto
attuatore in ....................., nella sua qualita' di responsabile del
trattamento.
Il conferimento dei dati da parte del soggetto responsabile e' obbligatorio in
quanto necessari ai fini della ammissibilita' alle «tariffe incentivanti»
previste dal decreto ministeriale 28 luglio 2005.
I dati forniti dal soggetto responsabile potranno essere comunicati ai soggetti
di cui all'art. 13, comma 1, del decreto ministeriale 28 luglio 2005, nel
rispetto delle prescrizioni del decreto legislativo n. 196/03 e successive
modificazioni e integrazioni. Detti dati non sono ulteriormente diffusi ad altri
soggetti se non in quanto prescritto da espresse disposizioni normative.
Si informa, infine, che il titolare del trattamento dei dati e'
......................., nella persona di .......................