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Deliberazione 20 settembre 2005, n. 192

Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas. Modifiche ed integrazioni al regolamento delle attivita' di accertamento della sicurezza degli impianti di utenza a gas, di cui alla deliberazione 18 marzo 2004, n. 40/04. (Deliberazione n. 192/05).

(GU n. 234 del 7-10-2005)

 

 L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 20 settembre 2005;

Visti:
la legge 6 dicembre 1971, n. 1083;
la legge 5 marzo 1990, n. 46 (di seguito: legge n. 46/1990);
la legge 14 novembre 1995, n. 481;
la legge 23 agosto 2004, n. 239;
il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 18 marzo 2004, n. 40/2004 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito: deliberazione n. 40/2004);
la deliberazione dell'Autorita' 29 settembre 2004, n. 168/2004 e successive modifiche e integrazioni;

Considerato che:
con la deliberazione n. 40/2004 l'Autorita' ha emanato il regolamento delle attivita' di accertamento della sicurezza degli impianti di utenza a gas (di seguito: regolamento);
al fine di garantire un graduale impatto degli effetti derivanti dall'adozione del regolamento, la deliberazione n. 40/2004 ne ha previsto l'attuazione fissando:
l'avvio degli accertamenti:
a) per gli impianti di utenza nuovi, a partire dal 1° ottobre 2004, con possibilita' di differimento al 1° luglio 2005;
b) per gli impianti modificati e riattivati, dal 1° ottobre 2005;
c) per gli impianti in servizio, dal 1° ottobre 2006;
il differimento di un anno dei termini di cui al precedente alinea per distributori che, alla data del 31 dicembre 2003, servivano un numero di clienti finali minore o uguale a 5.000;
sono pervenute all'Autorita' numerose segnalazioni da parte di clienti finali in attesa di ottenere l'attivazione della fornitura di gas che hanno evidenziato tra l'altro:
i tempi eccessivamente lunghi per ricevere dai venditori di gas i moduli e le istruzioni per la loro compilazione ai fini della documentazione da sottoporre ad accertamento ai sensi del regolamento.
l'opportunita' di prevedere altri mezzi, oltre alla spedizione postale, per l'invio da parte del venditore di gas della documentazione di cui al precedente alinea;
la mancanza di indicazioni chiare ed esaustive che evidenzino le motivazioni della incompletezza e le non conformita' riscontrate alle norme tecniche vigenti;
la difficolta' di stabilire un contatto diretto tra 1'installatore e 1'accertatore al fine di pervenire rapidamente alla soluzione degli eventuali problemi incontrati nell'attivita' di accertamento;
sono pervenute segnalazioni da parte delle associazioni di categoria Anigas e FederUtility (prot. n. 17594 del 9 agosto 2005), Assogasliquidi (prot. n. 20260 del 14 settembre 2005), Confartigianato (prot. n. 17585 del 9 agosto 2005 e prot. n. 19884 del 9 settembre 2005), Associazione Artigiani di Brescia (prot. n. 17225 del 4 agosto 2005) e di Italgas (prot. n. 17073 del 4 agosto 2005) che hanno evidenziato tra l'altro l'esigenza di: prevedere con urgenza norme transitorie che, senza escludere la successiva attivita' di accertamento ai sensi del regolamento, consentano di attivare la fornitura di gas per le richieste di attivazioni alle quali non si e' ancora dato seguito a causa dell'incompletezza, in numerosi casi, della documentazione predisposta dagli installatori ed inviata dai clienti finali ai distributori;
introdurre nel regolamento disposizioni relative agli installatori che subiscano un accertamento negativo o che non pongano la necessaria diligenza nella compilazione della documentazione di legge provocando in tal modo disagi ai clienti finali in fase di attivazione della fornitura di gas;
indagare sulla corretta attuazione della deliberazione n. 40/2004 da parte di distributori e venditori di gas al fine di evitare che alcuni di tali soggetti:
a) adottino comportamenti difformi dal regolamento e dalla legislazione vigente in tema di sicurezza con conseguenti difficolta' per gli installatori e disagi per i clienti finali in fase di attivazione della fornitura;
b) attribuiscano esito negativo alla documentazione inviata dal cliente finale, in caso di sua incompletezza, senza attenderne il completamento, provocando in tal modo una indebita duplicazione dei costi di accertamento per il cliente finale stesso;
differire:
a) almeno di dodici mesi l'avvio degli accertamenti sugli impianti di utenza modificati e riattivati, motivando tale richiesta con la necessita' di non aggiungere le criticita' di tale avvio alle difficolta' derivanti dall'attuazione degli accertamenti sugli impianti di utenza nuovi ed evitando, se possibile, la coincidenza dell'avvio di tali accertamenti con l'inizio della stagione invernale;
b) almeno al 1° ottobre 2007 l'avvio degli accertamenti sugli impianti di utenza in servizio, motivando tale richiesta con la necessita' di approfondire le disposizioni del Titolo IV del regolamento ai fini di una loro eventuale semplificazione;
c) di un ulteriore anno la decorrenza degli adempimenti previsti per i distributori che al 31 dicembre 2003 servivano un numero di clienti finali minore o uguale a 5.000, al fine di consentire una adeguata preparazione per tutti i soggetti interessati;
le associazioni di categoria dei distributori e dei venditori di gas nonche' degli installatori, nelle riunioni convocate dall'Autorita' in data 14 settembre 2005 una verifica dello stato di attuazione della deliberazione n. 40/2004, hanno richiesto l'istituzione da parte dell'Autorita' stessa di un gruppo di lavoro, che le coinvolga, finalizzato ad una eventuale semplificazione del regolamento anche a partire dal monitoraggio dei primi mesi della sua attuazione;
il Comitato Italiano Gas (di seguito: Cig) ha provveduto a definire linee guida per la corretta e completa compilazione delle dichiarazioni previste dalla legislazione vigente in materia di sicurezza ai fini dell'attuazione del regolamento e sta svolgendo il ruolo di referente per ogni controversia tecnica;

Ritenuto che:
sia necessario individuare con urgenza disposizioni transitorie che consentano una tempestiva attivazione della fornitura di gas ai clienti finali al fine di evitare disagi anche in previsione dell'imminente inizio della stagione invernale; tali disposizioni transitorie:
debbano consentire l'attivazione della fornitura di gas ad un impianto di utenza nuovo a condizione che siano pervenuti al distributore almeno:
a) l'allegato A o C, compilato e firmato dal cliente finale;
b) l'allegato B, corredato dalla copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali dell'installatore, o D, compilato e firmato dall'installatore che ha realizzato l'impianto di utenza;
non debbano escludere, entro tempi certi, la successiva attivita' di accertamento della documentazione inviata dal cliente finale, una volta che essa sia stata completata;
sia opportuno introdurre altresi' integrazioni al regolamento che favoriscano il superamento delle criticita' segnalate sia dai clienti finali sia dalle associazioni di categoria dei distributori e dei venditori di gas nonche' degli installatori a seguito dell'attuazione del regolamento medesimo;
sia opportuno prevedere l'istituzione da parte dell'Autorita' di un gruppo di lavoro, finalizzato all'individuazione di eventuali semplificazioni del regolamento, che coinvolga le associazioni di categoria dei distributori e dei venditori di gas nonche' dalle associazioni di categoria degli installatori e che a tale gruppo di lavoro debbano partecipare anche il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti e il Cig;
sia necessario avviare un'istruttoria conoscitiva sui comportamenti adottati dai distributori e dai venditori di gas per dare attuazione alla deliberazione n. 40/2004;

Delibera:
1. Di approvare le seguenti modifiche ed integrazioni alla deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 18 marzo 2004, n. 40/2004:
a) all'art. 11 e' aggiunto il seguente comma: «11.7 Il distributore comunica per iscritto alla competente Camera di commercio, industria e artigianato, indicando altresi' gli estremi dell'installatore interessato, i casi di accertamento negativo o di mancato invio della documentazione nei tempi previsti dal regolamento.»;
b) all'art. 13, comma 1, lettera b, le parole «sottoscrizione del contratto» sono sostituite dalle parole «richiesta di attivazione»;
c) all'art. 13, comma 1, dopo la lettera c e' aggiunta la seguente lettera d;
«d) il venditore fornisce la documentazione di cui alla precedente lettera b, in alternativa ed a scelta del richiedente l'attivazione della fornitura:
(i) tramite sportello, se esistente;
(ii) tramite invio al richiedente, entro due giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta di attivazione della fornitura, mediante fax, posta elettronica o posta prioritaria;»;
d) il comma 16.6 e' sostituito dal seguente: «16.6 Il distributore, qualora, trascorsi quaranta giorni solari dalla data di attivazione della fornitura, non gli sia pervenuta la documentazione di cui al precedente comma, invia una comunicazione scritta al venditore in cui:
a) indica la documentazione che non e' ancora pervenuta;
b) precisa che, in caso non gli pervenga la documentazione indicata alla precedente lettera entro trenta giorni solari dall'invio della comunicazione, la fornitura verra' sospesa;
c) indica l'ammontare dell'addebito dell'importo di cui al comma 8.7 per l'eventuale intervento di sospensione della fornitura di gas;
d) precisa che la riattivazione della fornitura avverra' entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione richiesta e non consegnata.»;
e) all'art. 18, dopo il comma 18.1, sono aggiunti i seguenti commi: «18.2 Successivamente al 30 giugno 2005 e comunque non oltre il 30 settembre 2006 il distributore, con riferimento alle richieste di attivazione della fornitura di gas a lui pervenute in data successiva al 30 settembre 2004, in modo non discriminatorio nei confronti dei venditori, puo' attivare la fornitura di gas ad un impianto di utenza a cui si applica il Titolo II a condizione che gli siano pervenuti almeno:
a) l'allegato A o C, compilato e firmato dal cliente finale;
b) l'allegato B, corredato almeno da una copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali dell'installatore, o D, compilato e firmato dall'installatore che ha realizzato l'impianto di utenza.
18.3 Nel caso di applicazione da parte del distributore delle disposizioni transitorie di cui al comma precedente:
a) il cliente finale e' comunque tenuto a fare pervenire al distributore stesso entro i centottanta giorni solari successivi alla data di attivazione della fornitura:
(i) nel caso in cui l'impianto di utenza ricada nel campo di applicazione della legge n. 46/1990, copia della dichiarazione di conformita' completa di tutti gli allegati obbligatori per legge;
(ii) nel caso in cui l'impianto di utenza non ricada nell'ambito di applicazione della legge n. 46/1990, una dichiarazione dell'installatore in cui attesta sotto la propria responsabilita' di aver eseguito con esito positivo tutte le prove di sicurezza e funzionalita' dell'impianto di utenza e delle apparecchiature da esso alimentate richieste dalle leggi e norme tecniche vigenti, corredata di tutti gli allegati indicati nel modulo D;
b) il distributore sottopone ad accertamento la documentazione di cui alla precedente lettera a); nel caso di esito positivo dell'accertamento, non sospende la fornitura di gas;
c) il distributore, nel caso di esito negativo dell'accertamento della documentazione di cui alla precedente lettera a), sospende la fornitura di gas ed invia al cliente finale una comunicazione scritta in cui:
(i)notifica l'esito negativo dell'accertamento;
(ii) evidenzia le motivazioni dell'esito negativo ed indica le non conformita' alle norme tecniche vigenti riscontrate;
(iii) segnala la necessita' di presentare una nuova richiesta di attivazione della fornitura, corredata della documentazione di cui alla precedente lettera a), solo dopo avere provveduto all'eliminazione delle non conformita' alla legislazione vigente;
d) il distributore sospende la fornitura di gas nel caso in cui, trascorsi duecento giorni solari dalla data di attivazione della fornitura, non gli sia pervenuta la documentazione di cui alla lettera a); in tal caso il distributore invia una comunicazione scritta al venditore in cui:
(i) indica la documentazione che non e' ancora pervenuta;
(ii) precisa che, in caso non gli pervenga la documentazione indicata al precedente punto entro trenta giorni solari dall'invio della comunicazione, la fornitura verra' sospesa;
(iii) indica l'ammontare dell'addebito dell'importo di cui al comma 8.7 per l'eventuale intervento di sospensione della fornitura di gas;
(iv) precisa che la riattivazione della fornitura avverra' entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione richiesta e non consegnata;
e) il distributore, nel caso in cui gli pervenga la documentazione di cui alla lettera a) non completa, e' tenuto ad inviare al venditore entro quindici giorni solari dalla data di ricevimento della documentazione comunicazione scritta nella quale evidenzia in modo esaustivo la parte di documentazione mancante.
18.4 Successivamente al 30 giugno 2005 e fino alla pubblicazione da parte dell'Uni della norma tecnica che definisce le modalita' di verifica dei criteri essenziali di sicurezza ai fini della pubblica incolumita' di cui all'art. 26 e comunque non oltre il 30 settembre 2006, qualora il cliente finale non sia in grado di fornire la documentazione di cui al comma 16.2, il distributore puo' attivare la fornitura di gas nel caso in cui il cliente finale faccia pervenire al distributore stesso:
a) una richiesta di attivazione della fornitura con la quale il cliente finale, oltre a fornire i propri riferimenti e le informazioni necessarie per l'individuazione del punto ove attivare la fornitura di gas:
(i) invia in allegato copia della dichiarazione di cui alla seguente lettera b);
(ii) si impegna ad inviare al distributore entro i trenta giorni solari successivi alla data di attivazione della fornitura, copia di una dichiarazione di un installatore abilitato ai sensi della legge n. 46/1990, ove richiesto, in cui quest'ultimo attesta sotto la propria responsabilita' di aver eseguito con esito positivo le prove di sicurezza e funzionalita' dell'impianto di utenza e delle apparecchiature da esso alimentate richieste dalle leggi e norme tecniche vigenti, pena la sospensione della fornitura medesima; il distributore, qualora, trascorsi duecento giorni solari dalla data di attivazione della fornitura, non gli sia pervenuta la documentazione di cui sopra, attua quanto previsto al comma 16.6;
(iii) si impegna a non utilizzare l'impianto di utenza in oggetto fino a che l'installatore, dopo aver effettuato con esito positivo le prove di sicurezza e funzionalita', non gli abbia rilasciato la dichiarazione di cui al precedente punto (ii), sollevando il distributore da ogni responsabilita' per incidenti a persone e cose derivanti dalla violazione di tale clausola;
b) copia di una dichiarazione rilasciata da un installatore abilitato ai sensi della legge n. 46/1990 o da un tecnico avente i requisiti tecnico-professionali di cui all'art. 3, comma 3.1, lettera
b), che attesti il rispetto dei criteri essenziali di sicurezza ai fini della pubblica incolumita' definiti all'art. 26; su tale documentazione il distributore non effettua l'accertamento.
18.5 Fino al 30 settembre 2006:
a) il venditore fornisce la documentazione di cui al comma 13.1, lettera b):
(i) tramite sportello, se esistente;
(ii) in assenza di sportello, tramite invio al richiedente, entro due giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta di attivazione della fornitura, mediante invio postale con posta prioritaria;
b) il termine di quaranta giorni solari previsti dal comma 16.6 e' elevato a duecento giorni solari;
c) il distributore, nel caso in cui sia impossibilitato a sospendere la fornitura di gas in attuazione di quanto disposto dal Titolo II, ne informa tempestivamente, mediante segnalazione scritta, il Comune e la Asl territorialmente competenti, fornendo altresi' gli estremi del cliente finale e dell'installatore interessati.»;
f) all'art. 28, comma 1, lettera a, le parole «l'anno termico 2006-2007» sono sostituite dalle parole «l'anno termico 2007-2008»;
g) all'art. 28, comma 1, lettera b, le parole «l'anno termico 2007-2008» sono sostituite dalle parole «l'anno termico 2008-2009»;
h) all'art. 28, comma 3, lettera a, le parole «l'anno termico 2006-2007» sono sostituite dalle parole «l'anno termico 2007-2008»;
i) all'art. 28, comma 3, lettera b, le parole «l'anno termico 2007-2008» sono sostituite dalle parole «l'anno termico 2008-2009»;
j) all'art. 33, comma 3 «dall'11 ottobre 2005» sono sostituite dalle parole «dal 1° aprile 2007»;
k) all'art. 33, comma 4, le parole «dal 1° ottobre 2006» sono sostituite dalle parole «dal 1° ottobre 2007».
1. All'art. 33, il comma e' sostituito dal seguente: «33.5 Per i distributori che, alla data del 31 dicembre 2003, servivano un numero di clienti finali minore o uguale a 5.000:
a) il Titolo II, con esclusione dell'art. 18 e fatto salvo quanto di seguito disposto, entra in vigore dal 1° ottobre 2006; qualora, successivamente a tale data e fino al 31 marzo 2007, il distributore non fosse in grado di ottemperare alle disposizioni in esso contenute, la fornitura puo' essere attivata previa acquisizione del modulo di cui all'allegato E, compilato nella sezione pertinente e firmato dall'installatore, fatto pervenire dal cliente finale al distributore in sostituzione dei moduli di cui al comma 16.1;
b) i termini di cui ai precedenti commi 33.3 e 33.4 sono differiti di un anno.
2. Di prevedere che il presente provvedimento sia pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorita' (www.autorita.energia.it), affinche' entri in vigore dalla data della sua prima pubblicazione.
3. Di pubblicare sul sito internet dell'Autorita' (www.autorita.energia.it) il testo della deliberazione dell'Autorita' n. 40/2004 come risultante dalle modificazioni ed integrazioni apportate con il presente provvedimento.
4. Di avviare un istruttoria conoscitiva sui comportamenti adottati dai distributori e dai venditori di gas per dare attuazione alla deliberazione n. 40/2004.
5. Di conferire mandato al Direttore della Direzione consumatori e qualita' del servizio dell'Autorita' per procedere:
a) allo svolgimento delle attivita' conoscitive con le finalita' di cui al precedente punto 4.;
b) alle convocazioni ed all'organizzazione degli incontri con gli operatori ritenuti necessari, fissandone le modalita' in relazione alle esigenze di conduzione e sviluppo dell'istruttoria conoscitiva di cui al precedente punto 4.
6. Di istituire un gruppo di lavoro, finalizzato all'individuazione di eventuali semplificazioni del regolamento, da avviare e disciplinare con successivo provvedimento del Direttore generale dell'Autorita', che coinvolga, ove possibile, il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, il Comitato italiano gas, le associazioni rappresentative delle imprese di distribuzione e di vendita del gas nonche' degli installatori.
7. Di conferire mandato al Direttore della Direzione consumatori e qualita' del servizio dell'Autorita' per attivare adeguate azioni di informazione nei confronti dei soggetti interessati dall'attuazione della deliberazione n. 40/2004 ed in particolare nei confronti dei Comuni e delle Camere di commercio industria artigianato e agricoltura.

Milano, 20 settembre 2005
Il presidente: Ortis