Copyright © Ambiente Diritto.it
Deliberazione 9 novembre 2005, n. 234
Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas. Avvio di procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di tariffe per l'attivita' di trasporto di gas naturale, ai sensi della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 29 luglio 2005, n. 166/05. (Deliberazione n. 234/05).
(GU n. 283 del 5-12-2005)
L'AUTORITA' PER L'ENERGIA
ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 9 novembre 2005;
Visti:
la legge 14 novembre 1995, n. 481;
il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
il decreto del Ministro delle attivita' produttive 25 giugno 2004;
la delibera dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita)
30 maggio 1997, n. 61/97;
la deliberazione dell'Autorita' 17 luglio 2002, n. 137/02 e sue successive
modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione n. 137/02);
le deliberazioni dell'Autorita' 1° luglio 2003, n. 75/03 e 12 dicembre 2003, n.
144/03;
la deliberazione dell'Autorita' 29 luglio 2005, n. 166/05 (di seguito:
deliberazione n. 166/05);
la deliberazione dell'Autorita' 5 agosto luglio 2005, n. 178/05 (di seguito:
deliberazione n. 178/05);
Considerato che:
l'Autorita', con deliberazione n. 166/05, ha stabilito i criteri per la
determinazione delle tariffe di trasporto del gas naturale per il secondo
periodo di regolazione compreso tra il 1° ottobre 2005 e il 30 settembre 2009;
l'art. 8 della deliberazione n. 166/05 ha previsto la definizione di un
corrispettivo di misura per ciascun punto di riconsegna; per l'anno termico
2005-2006 tale corrispettivo e' stato posto transitoriamente pari a zero;
al fine di migliorare la flessibilita' nell'offerta di servizi da parte delle
imprese di trasporto, l'art. 9, della deliberazione n. 166/05 ha previsto
l'introduzione, a partire dall'anno termico 2006-2007, di tariffe e conferimenti
nei punti di entrata della rete nazionale di gasdotti interconnessi con l'estero
per periodi inferiori all'anno;
al fine di incentivare l'utilizzo di contratti di fornitura di tipo
interrompibile da parte delle grandi utenze, l'art. 10 della deliberazione n.
166/05 ha disposto l'introduzione di incentivi al mercato interrompibile,
rimandando ad un successivo provvedimento la definizione di tale disciplina con
riferimento alla procedura di emergenza climatica di cui al decreto del Ministro
delle attivita' produttive 25 giugno 2004;
l'Autorita', nella deliberazione n. 166/05, ha prospettato la necessita' di
effettuare approfondimenti circa l'opportunita' di definire un corrispettivo per
il servizio di pressione relativo alla fornitura di una prestazione superiore a
quella standard definita nel codice di rete;
l'attuale contesto congiunturale, caratterizzato da una forte dinamica dei
prezzi del petrolio e dei suoi derivati, rende molto penalizzante per le imprese
di trasporto la previsione di considerare i costi di compressione e di spinta e
le perdite di rete tra i costi operativi soggetti al meccanismo di recupero
della produttivita';
alla luce di quanto stabilito dalla deliberazione n. 178/05, che prevede che la
quota percentuale a copertura dei consumi e delle perdite di rete relative all'attivita'
di rigassificazione sia corrisposta in natura dall'utente del terminale ovvero
possa essere individuata una quota dei costi operativi non assoggettata al
meccanismo del price cap, il trattamento dei costi sostenuti dall'impresa di
trasporto per la compressione e le perdite di rete, prevista dalla deliberazione
n. 166/05, risulta disomogeneo anche tenuto conto delle previsioni di crescita
dei volumi trasportati.
Ritenuto che:
sia necessario avviare un procedimento per la formazione di provvedimenti in
materia di:
definizione di un corrispettivo di misura per ciascun punto di riconsegna, ai
sensi dell'art. 8, della deliberazione n. 166/05;
determinazione di tariffe e conferimenti di capacita' nei punti di entrata della
rete nazionale di gasdotti interconnessi con l'estero per periodi inferiori
all'anno, ai sensi dell'art. 9 della deliberazione n. 166/05;
definizione di incentivi al mercato interrompibile in relazione al servizio di
interrompibilita' fornito al sistema, ai sensi dell'art. 10 della deliberazione
n. 166/05;
sia necessario avviare un procedimento per la verifica del servizio di pressione
relativo alla fornitura di una prestazione superiore a quella standard definita
nel codice di rete e per la revisione del meccanismo di aggiornamento previsto
per i costi sostenuti dall'impresa di trasporto per la compressione e le perdite
di rete, finalizzato alla formazione di provvedimenti in materia;
sia necessario, a seguito di quanto indicato ai due precedenti alinea,
provvedere, ove necessario, a modifiche e integrazioni della disciplina di
accesso al servizio di trasporto di cui alla deliberazione n. 137/02;
sia necessario individuare alcune esigenze generali di cui tenere conto ai fini
della formazione dei provvedimenti di cui ai precedenti alinea;
Delibera:
1. Di avviare un procedimento ai fini della formazione di provvedimenti in
materia di tariffe per l'attivita' di trasporto di gas naturale di cui alla
deliberazione dell'Autorita' dell'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita)
29 luglio 2005, n. 166/05 e in materia di modifiche e integrazioni della
deliberazione dell'Autorita' 17 luglio 2002, n. 137/02, e conseguentemente di:
a) convocare, qualora sia ritenuto opportuno in relazione allo sviluppo del
procedimento, audizioni per la consultazione dei soggetti interessati e delle
formazioni associative che ne rappresentano gli interessi ai fini
dell'acquisizione di elementi conoscitivi utili per la formazione e l'adozione
dei provvedimenti;
b) rendere disponibile, qualora sia ritenuto opportuno in relazione allo
sviluppo del procedimento, documenti per la consultazione contenenti proposte
per la definizione di tariffe per l'attivita' di trasporto di gas naturale;
c) attribuire al direttore della direzione tariffe dell'Autorita', in
collaborazione con il direttore della direzione gas, la responsabilita' degli
adempimenti di carattere procedurale, amministrativo e organizzativo necessari
allo svolgimento dell'attivita' preparatoria delle decisioni conclusive;
2. di tenere conto, nella formazione di provvedimenti concernenti le tariffe di
cui al punto 1., delle esigenze generali di promuovere lo sviluppo di un mercato
concorrenziale e di incrementare la flessibilita' del sistema anche ai fini
della sicurezza nei casi di emergenza climatica;
3. di pubblicare il presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e nel sito Internet dell'Autorita' (www.autorita.energia.it)
affinche' entri in vigore alla data di pubblicazione.
Milano, 9 novembre 2005
Il presidente: Ortis