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Deliberazione 10 novembre 2005, n. 235

 

Autoritą per l'Energia Elettrica e il Gas. Disposizioni alla Cassa conguaglio per il settore elettrico in materia di erogazioni di somme, connesse all'attuazione del programma di campagne informative e di sensibilizzazione, a supporto dell'efficienza energetica negli usi finali eseguite dai distributori, ai sensi dell'articolo 13 del decreto ministeriale 20 luglio 2004. (Deliberazione n. 235/05).

 

(GU n. 283 del 5-12-2005)
 

 

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 10 novembre 2005;

Visti:
la legge 14 novembre 1995, n. 481/95;
il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
i decreti ministeriali 24 aprile 2001;
il decreto ministeriale 20 luglio 2004 recante «nuova individuazione degli obiettivi quantitativi per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali di energia, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79» (di seguito: decreto ministeriale 20 luglio 2004);
la legge 23 agosto 2004, n. 239;
la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 11 luglio 2001, n. 156/01;
la deliberazione dell'Autorita' 13 dicembre 2004, n. 213/04;
la deliberazione dell'Autorita' 30 gennaio 2004, n. 5/04 e successive modifiche ed integrazioni;
la deliberazione dell'Autorita' 4 agosto 2005, n. 180/05;
la comunicazione 1° marzo 2005 degli uffici dell'Autorita' alla direzione generale per l'energia e le risorse minerarie del Ministero delle attivita' produttive (protocollo Autorita' RM/M05/896);
le comunicazioni del Ministero delle attivita' produttive e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio protocollo n. 0018038 e n. 0018036 del 2 novembre 2005;

Considerato che:
l'art. 13, comma 6, del decreto ministeriale 20 luglio 2004, stabilisce che il 50% delle risorse di cui al comma 1 del medesimo articolo e' destinato, previo parere favorevole del Ministero delle attivita' produttive e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, alla copertura dei costi di un programma di campagne informative e di sensibilizzazione degli utenti finali eseguite dai distributori;
la ripartizione delle risorse di cui al precedente alinea tra i distributori di energia elettrica e' stata fatta dal Ministero delle attivita' produttive, d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, tenuto conto dei criteri stabiliti nell'art. 13, comma 6, del decreto ministeriale 20 luglio 2004 e di quanto comunicato dagli uffici dell'Autorita' con nota del 1° marzo 2005 e che tale ripartizione e' stata resa nota all'Autorita' e ai distributori interessati con lettera protocollo n. 7336 del 28 aprile 2005;
l'art. 13, comma 7, del decreto ministeriale 20 luglio 2004, stabilisce che alla copertura dei costi del programma di campagne informative e di sensibilizzazione degli utenti finali di cui al comma 6 dello stesso articolo provvede la cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: CCSE);
l'art. 13, comma 8, del decreto ministeriale 20 luglio 2004, stabilisce che l'Autorita' adotta gli opportuni provvedimenti affinche' la CCSE possa provvedere all'esecuzione delle attivita' ad essa assegnate dallo stesso art. 13, nonche' ai fini della copertura, mediante le risorse di cui al comma 1 del medesimo art. 13, degli oneri relativi sostenuti dalla stessa CCSE;
con comunicazione protocollo n. 0018038 e n. 0018036 del 2 novembre 2005 il Ministero delle attivita' produttive e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio hanno trasmesso ai soggetti proponenti (Enel distribuzione S.p.a., Deval S.p.a., Federutility per conto di Acegas S.p.a. Trieste, Aem distribuzione elettrica S.p.a. Milano, Aem Torino distribuzione S.p.a., Enia - ex Amps S.p.a. - Parma, Asm Brescia Spam, Acea distribuzione S.p.a. Roma), all'Autorita' e alla CCSE il loro parere favorevole sulle campagne informative e di sensibilizzazione degli utenti finali proposte dai medesimi distributori ai sensi dell'art. 13, comma 6, del decreto ministeriale 20 luglio 2004, comunicando altresi' le risorse complessivamente disponibili per ciascun distributore, a valere sulle risorse di cui all'art. 13, comma 1, del medesimo decreto;
con la stessa comunicazione di cui al precedente alinea, il Ministero delle attivita' produttive e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio hanno richiesto ai distributori di presentare ai Ministeri stessi, all'Autorita' e alla CCSE, una relazione contenente la descrizione delle iniziative svolte, le modalita' di esecuzione e i mezzi utilizzati.

Considerato inoltre che:
l'art. 13, comma 5, del decreto ministeriale 20 luglio 2004, stabilisce che il 50% delle risorse di cui al comma 1 del medesimo articolo e' destinato, al netto degli oneri di cui al comma 8 dello stesso, all'effettuazione di diagnosi energetiche e alla progettazione esecutiva delle misure e degli interventi definiti nel programma di cui al comma 2, e che il comma 7 del medesimo art. 13 dispone che la CCSE provveda alla ripartizione tra le regioni e le province autonome delle risorse per l'esecuzione di tale programma, tenuto conto di quanto previsto dal programma medesimo e dai relativi criteri di attuazione.

Ritenuto opportuno:
dare disposizioni alla CCSE per l'erogazione delle somme connesse all'attuazione del programma di campagne informative e di sensibilizzazione a supporto dell'efficienza energetica negli usi finali eseguite dai distributori ai sensi dell'art. 13, comma 6, del decreto ministeriale 20 luglio 2004;
definire le modalita' di copertura degli oneri sostenuti dalla stessa CCSE per l'esecuzione delle attivita' ad essa assegnate ai sensi della presente deliberazione;
richiedere ai distributori interessati la formulazione di un progetto operativo delle campagne di informazione e sensibilizzazione coerente con le proposte gia' presentate ai Ministeri competenti;
emanare con successivo provvedimento disposizioni per la CCSE ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'art. 13, comma 7, del decreto ministeriale 20 luglio 2004;

Delibera:

Art. 1.
Definizioni
1.1 Ai fini della presente deliberazione si applicano le definizioni contenute nell'art. 1, comma 1, dell'allegato A, alla delibera 18 settembre 2003, n. 103/03 e successive modifiche ed integrazioni e inoltre le seguenti:
a) CCSE e' la cassa conguaglio per il settore elettrico;
b) campagne di informazione e di sensibilizzazione sono le campagne di informazione e di sensibilizzazione a supporto dell'efficienza energetica negli usi finali di cui all'art. 13, comma 6, del decreto ministeriale 20 luglio 2004.

Art. 2.
Erogazione delle somme di cui all'art. 13, comma 6 del decreto ministeriale 20 luglio 2004
2.1. Almeno quindici giorni prima dell'avvio delle campagne di informazione e sensibilizzazione i distributori interessati trasmettono all'Autorita', ai Ministeri competenti e alla CCSE il progetto operativo delle campagne di informazione e sensibilizzazione. I progetti operativi devono essere coerenti con le proposte gia' presentate ai Ministeri competenti e contenere almeno le seguenti informazioni:
a) i contenuti tecnici della campagna, con particolare riferimento alle informazioni di carattere qualitativo e quantitativo fornite relativamente ai benefici connessi al risparmio energetico negli usi finali e agli esempi concreti di interventi illustrati nella campagna;
b) i destinatari della campagna e i canali di comunicazione utilizzati, eventualmente distinti per i diversi gruppi di destinatari;
c) l'evoluzione temporale della campagna e delle sue eventuali diverse fasi;
d) i costi previsti e l'indicazione delle principali voci unitarie e totali di costo.
2.2. Entro trenta giorni dall'invio del documento previsto al precedente comma 2.1, la CCSE effettua l'erogazione, a titolo di acconto, di una somma pari al 30% del totale delle risorse complessivamente disponibili per il distributore interessato.
2.3. I distributori interessati, al termine delle campagne di informazione e sensibilizzazione, trasmettono ai Ministeri competenti, alla CCSE e all'Autorita' una relazione sull'attivita' svolta; tale relazione deve contenere almeno le informazioni a consuntivo di cui al precedente comma 2.1, lettere da a) a d).
2.4. Entro trenta giorni dal ricevimento della relazione di cui al precedente comma 2.3, la CCSE effettua una valutazione di congruita' delle spese sostenute dai distributori, trasmettendone i risultati ai Ministeri competenti e all'Autorita'. In tale relazione viene altresi' verificato il rispetto dei seguenti criteri dettati dai Ministeri competenti:
a) le campagne devono essere state finalizzate a creare una sensibilita' alle misure ed interventi previsti in attuazione del decreto ministeriale 20 luglio 2004 attraverso la diffusione di informazioni di natura sia qualitativa che quantitativa (economica) sui benefici connessi al risparmio energetico negli usi finali; a tal fine devono far riferimento ad esempi concreti di misure di risparmio energetico;
b) le campagne non possono far riferimento a prodotti, apparecchi e componenti di specifica provenienza;
c) le campagne devono evidenziare adeguatamente che sono eseguite in attuazione di provvedimenti governativi, con risorse raccolte sulle tariffe elettriche. Laddove tecnicamente possibile, devono essere resi visibili gli stemmi del Ministero delle attivita' produttive e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
2.5. L'erogazione delle somme a conguaglio di quanto dovuto al singolo distributore interessato e' effettuata dalla CCSE a seguito di delibera dell'Autorita' adottata sulla base della valutazione di congruita' di cui al precedente comma 2.4.
2.6. Le erogazioni delle somme oggetto della presente deliberazione sono effettuate dalla CCSE a valere sulle risorse di cui all'art. 13, comma 6, del conto oneri derivanti da misure ed interventi per la promozione dell'efficienza energetica negli usi finali di energia elettrica di cui all'art. 59, comma 1, lettera l), della deliberazione n. 5/04 (di seguito: conto) e successive modifiche e integrazioni.
2.7. Il mancato utilizzo da parte dei distributori interessati delle risorse disponibili entro i termini previsti dai decreti ministeriali 20 luglio 2004 e successive eventuali modificazioni e integrazioni comporta la restituzione dell'anticipazione ricevuta sulla base del precedente comma 2.2 e il pagamento dei relativi interessi legali maturati.

Art. 3.
Oneri sostenuti da CCSE per l'esecuzione delle attivita' ad essa assegnate dalla presente deliberazione
3.1. Gli oneri sostenuti da CCSE per l'esecuzione delle attivita' ad essa assegnate ai sensi dell'art. 13 del decreto ministeriale 20 luglio 2004 e della presente deliberazione sono posti a carico del conto, a valere sulle risorse di cui all'art. 13, comma 1, del decreto ministeriale 20 luglio 2004, con separata evidenza contabile e con un limite massimo pari all'1% delle risorse destinate al finanziamento di campagne di informazione e di sensibilizzazione.

Art. 4.
Rapporto della CCSE sull'attivita' svolta in adempimento della presente relazione
4.1. Successivamente alla liquidazione di tutte le partite economiche di pertinenza del conto in attuazione del disposto dell'art. 13, comma 6, del decreto ministeriale 20 luglio 2004 e della presente deliberazione, la CCSE invia all'Autorita' un resoconto della situazione del predetto conto.

Art. 5.
Disposizioni finali
5.1. Con successivo provvedimento l'Autorita' emanera' le disposizioni per la CCSE ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'art. 13, comma 7, primo periodo, del decreto ministeriale 20 luglio 2004.
5.2. Il presente provvedimento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito Internet dell'Autorita' (www.autorita.energia.it) affinche' entri in vigore dalla data della sua pubblicazione.

Milano, 10 novembre 2005
Il presidente: Ortis