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Deliberazione 10 novembre 2005, n. 235
Autoritą per l'Energia Elettrica e il Gas. Disposizioni alla Cassa conguaglio per il settore elettrico in materia di erogazioni di somme, connesse all'attuazione del programma di campagne informative e di sensibilizzazione, a supporto dell'efficienza energetica negli usi finali eseguite dai distributori, ai sensi dell'articolo 13 del decreto ministeriale 20 luglio 2004. (Deliberazione n. 235/05).
(GU n. 283 del 5-12-2005)
L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA
E IL GAS
Nella riunione del 10 novembre 2005;
Visti:
la legge 14 novembre 1995, n. 481/95;
il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
i decreti ministeriali 24 aprile 2001;
il decreto ministeriale 20 luglio 2004 recante «nuova individuazione degli
obiettivi quantitativi per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi
finali di energia, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16
marzo 1999, n. 79» (di seguito: decreto ministeriale 20 luglio 2004);
la legge 23 agosto 2004, n. 239;
la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita)
11 luglio 2001, n. 156/01;
la deliberazione dell'Autorita' 13 dicembre 2004, n. 213/04;
la deliberazione dell'Autorita' 30 gennaio 2004, n. 5/04 e successive modifiche
ed integrazioni;
la deliberazione dell'Autorita' 4 agosto 2005, n. 180/05;
la comunicazione 1° marzo 2005 degli uffici dell'Autorita' alla direzione
generale per l'energia e le risorse minerarie del Ministero delle attivita'
produttive (protocollo Autorita' RM/M05/896);
le comunicazioni del Ministero delle attivita' produttive e il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio protocollo n. 0018038 e n. 0018036
del 2 novembre 2005;
Considerato che:
l'art. 13, comma 6, del decreto ministeriale 20 luglio 2004, stabilisce che il
50% delle risorse di cui al comma 1 del medesimo articolo e' destinato, previo
parere favorevole del Ministero delle attivita' produttive e del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio, alla copertura dei costi di un
programma di campagne informative e di sensibilizzazione degli utenti finali
eseguite dai distributori;
la ripartizione delle risorse di cui al precedente alinea tra i distributori di
energia elettrica e' stata fatta dal Ministero delle attivita' produttive,
d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, tenuto
conto dei criteri stabiliti nell'art. 13, comma 6, del decreto ministeriale 20
luglio 2004 e di quanto comunicato dagli uffici dell'Autorita' con nota del 1°
marzo 2005 e che tale ripartizione e' stata resa nota all'Autorita' e ai
distributori interessati con lettera protocollo n. 7336 del 28 aprile 2005;
l'art. 13, comma 7, del decreto ministeriale 20 luglio 2004, stabilisce che alla
copertura dei costi del programma di campagne informative e di sensibilizzazione
degli utenti finali di cui al comma 6 dello stesso articolo provvede la cassa
conguaglio per il settore elettrico (di seguito: CCSE);
l'art. 13, comma 8, del decreto ministeriale 20 luglio 2004, stabilisce che l'Autorita'
adotta gli opportuni provvedimenti affinche' la CCSE possa provvedere
all'esecuzione delle attivita' ad essa assegnate dallo stesso art. 13, nonche'
ai fini della copertura, mediante le risorse di cui al comma 1 del medesimo art.
13, degli oneri relativi sostenuti dalla stessa CCSE;
con comunicazione protocollo n. 0018038 e n. 0018036 del 2 novembre 2005 il
Ministero delle attivita' produttive e il Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio hanno trasmesso ai soggetti proponenti (Enel distribuzione S.p.a.,
Deval S.p.a., Federutility per conto di Acegas S.p.a. Trieste, Aem distribuzione
elettrica S.p.a. Milano, Aem Torino distribuzione S.p.a., Enia - ex Amps S.p.a.
- Parma, Asm Brescia Spam, Acea distribuzione S.p.a. Roma), all'Autorita' e alla
CCSE il loro parere favorevole sulle campagne informative e di sensibilizzazione
degli utenti finali proposte dai medesimi distributori ai sensi dell'art. 13,
comma 6, del decreto ministeriale 20 luglio 2004, comunicando altresi' le
risorse complessivamente disponibili per ciascun distributore, a valere sulle
risorse di cui all'art. 13, comma 1, del medesimo decreto;
con la stessa comunicazione di cui al precedente alinea, il Ministero delle
attivita' produttive e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
hanno richiesto ai distributori di presentare ai Ministeri stessi, all'Autorita'
e alla CCSE, una relazione contenente la descrizione delle iniziative svolte, le
modalita' di esecuzione e i mezzi utilizzati.
Considerato inoltre che:
l'art. 13, comma 5, del decreto ministeriale 20 luglio 2004, stabilisce che il
50% delle risorse di cui al comma 1 del medesimo articolo e' destinato, al netto
degli oneri di cui al comma 8 dello stesso, all'effettuazione di diagnosi
energetiche e alla progettazione esecutiva delle misure e degli interventi
definiti nel programma di cui al comma 2, e che il comma 7 del medesimo art. 13
dispone che la CCSE provveda alla ripartizione tra le regioni e le province
autonome delle risorse per l'esecuzione di tale programma, tenuto conto di
quanto previsto dal programma medesimo e dai relativi criteri di attuazione.
Ritenuto opportuno:
dare disposizioni alla CCSE per l'erogazione delle somme connesse all'attuazione
del programma di campagne informative e di sensibilizzazione a supporto
dell'efficienza energetica negli usi finali eseguite dai distributori ai sensi
dell'art. 13, comma 6, del decreto ministeriale 20 luglio 2004;
definire le modalita' di copertura degli oneri sostenuti dalla stessa CCSE per
l'esecuzione delle attivita' ad essa assegnate ai sensi della presente
deliberazione;
richiedere ai distributori interessati la formulazione di un progetto operativo
delle campagne di informazione e sensibilizzazione coerente con le proposte gia'
presentate ai Ministeri competenti;
emanare con successivo provvedimento disposizioni per la CCSE ai fini
dell'attuazione di quanto previsto dall'art. 13, comma 7, del decreto
ministeriale 20 luglio 2004;
Delibera:
Art. 1.
Definizioni
1.1 Ai fini della presente deliberazione si applicano le definizioni
contenute nell'art. 1, comma 1, dell'allegato A, alla delibera 18 settembre
2003, n. 103/03 e successive modifiche ed integrazioni e inoltre le seguenti:
a) CCSE e' la cassa conguaglio per il settore elettrico;
b) campagne di informazione e di sensibilizzazione sono le campagne di
informazione e di sensibilizzazione a supporto dell'efficienza energetica negli
usi finali di cui all'art. 13, comma 6, del decreto ministeriale 20 luglio 2004.
Art. 2.
Erogazione delle somme di cui all'art. 13, comma 6 del decreto ministeriale 20
luglio 2004
2.1. Almeno quindici giorni prima dell'avvio delle campagne di informazione
e sensibilizzazione i distributori interessati trasmettono all'Autorita', ai
Ministeri competenti e alla CCSE il progetto operativo delle campagne di
informazione e sensibilizzazione. I progetti operativi devono essere coerenti
con le proposte gia' presentate ai Ministeri competenti e contenere almeno le
seguenti informazioni:
a) i contenuti tecnici della campagna, con particolare riferimento alle
informazioni di carattere qualitativo e quantitativo fornite relativamente ai
benefici connessi al risparmio energetico negli usi finali e agli esempi
concreti di interventi illustrati nella campagna;
b) i destinatari della campagna e i canali di comunicazione utilizzati,
eventualmente distinti per i diversi gruppi di destinatari;
c) l'evoluzione temporale della campagna e delle sue eventuali diverse fasi;
d) i costi previsti e l'indicazione delle principali voci unitarie e totali di
costo.
2.2. Entro trenta giorni dall'invio del documento previsto al precedente comma
2.1, la CCSE effettua l'erogazione, a titolo di acconto, di una somma pari al
30% del totale delle risorse complessivamente disponibili per il distributore
interessato.
2.3. I distributori interessati, al termine delle campagne di informazione e
sensibilizzazione, trasmettono ai Ministeri competenti, alla CCSE e all'Autorita'
una relazione sull'attivita' svolta; tale relazione deve contenere almeno le
informazioni a consuntivo di cui al precedente comma 2.1, lettere da a) a d).
2.4. Entro trenta giorni dal ricevimento della relazione di cui al precedente
comma 2.3, la CCSE effettua una valutazione di congruita' delle spese sostenute
dai distributori, trasmettendone i risultati ai Ministeri competenti e all'Autorita'.
In tale relazione viene altresi' verificato il rispetto dei seguenti criteri
dettati dai Ministeri competenti:
a) le campagne devono essere state finalizzate a creare una sensibilita' alle
misure ed interventi previsti in attuazione del decreto ministeriale 20 luglio
2004 attraverso la diffusione di informazioni di natura sia qualitativa che
quantitativa (economica) sui benefici connessi al risparmio energetico negli usi
finali; a tal fine devono far riferimento ad esempi concreti di misure di
risparmio energetico;
b) le campagne non possono far riferimento a prodotti, apparecchi e componenti
di specifica provenienza;
c) le campagne devono evidenziare adeguatamente che sono eseguite in attuazione
di provvedimenti governativi, con risorse raccolte sulle tariffe elettriche.
Laddove tecnicamente possibile, devono essere resi visibili gli stemmi del
Ministero delle attivita' produttive e del Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio.
2.5. L'erogazione delle somme a conguaglio di quanto dovuto al singolo
distributore interessato e' effettuata dalla CCSE a seguito di delibera dell'Autorita'
adottata sulla base della valutazione di congruita' di cui al precedente comma
2.4.
2.6. Le erogazioni delle somme oggetto della presente deliberazione sono
effettuate dalla CCSE a valere sulle risorse di cui all'art. 13, comma 6, del
conto oneri derivanti da misure ed interventi per la promozione dell'efficienza
energetica negli usi finali di energia elettrica di cui all'art. 59, comma 1,
lettera l), della deliberazione n. 5/04 (di seguito: conto) e successive
modifiche e integrazioni.
2.7. Il mancato utilizzo da parte dei distributori interessati delle risorse
disponibili entro i termini previsti dai decreti ministeriali 20 luglio 2004 e
successive eventuali modificazioni e integrazioni comporta la restituzione
dell'anticipazione ricevuta sulla base del precedente comma 2.2 e il pagamento
dei relativi interessi legali maturati.
Art. 3.
Oneri sostenuti da CCSE per l'esecuzione delle attivita' ad essa assegnate dalla
presente deliberazione
3.1. Gli oneri sostenuti da CCSE per l'esecuzione delle attivita' ad essa
assegnate ai sensi dell'art. 13 del decreto ministeriale 20 luglio 2004 e della
presente deliberazione sono posti a carico del conto, a valere sulle risorse di
cui all'art. 13, comma 1, del decreto ministeriale 20 luglio 2004, con separata
evidenza contabile e con un limite massimo pari all'1% delle risorse destinate
al finanziamento di campagne di informazione e di sensibilizzazione.
Art. 4.
Rapporto della CCSE sull'attivita' svolta in adempimento della presente
relazione
4.1. Successivamente alla liquidazione di tutte le partite economiche di
pertinenza del conto in attuazione del disposto dell'art. 13, comma 6, del
decreto ministeriale 20 luglio 2004 e della presente deliberazione, la CCSE
invia all'Autorita' un resoconto della situazione del predetto conto.
Art. 5.
Disposizioni finali
5.1. Con successivo provvedimento l'Autorita' emanera' le disposizioni per
la CCSE ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'art. 13, comma 7, primo
periodo, del decreto ministeriale 20 luglio 2004.
5.2. Il presente provvedimento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e nel sito Internet dell'Autorita' (www.autorita.energia.it)
affinche' entri in vigore dalla data della sua pubblicazione.
Milano, 10 novembre 2005
Il presidente: Ortis