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Deliberazione 30 marzo 2005, n. 54
Autoritą per l'Energia Elettrica e il Gas. Aggiornamento per il trimestre aprile-giugno 2005 di componenti e parametri della tariffa elettrica e del parametro Ct e modificazioni dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorita' 30 dicembre 2003, n. 168/03 e dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorita' 30 gennaio 2004, n. 5/04.
(GU n. 98 del 29-4-2005)
L'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas
Nella riunione del 30 marzo 2005;
Visti:
la legge 14 novembre 1995, n. 481;
la legge 23 dicembre 1998, n. 448;
il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/1999;
la legge 28 ottobre 2002, n. 238, di conversione in legge del decreto-legge 4
settembre 2002, n. 193;
la legge 17 aprile 2003, di conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25;
la legge 27 ottobre 2003, n. 290, di conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239;
il decreto legislativo 19 dicembre 2003, n. 379;
il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
la legge 24 dicembre 2003, n. 368, di conversione del decreto-legge 14 novembre
2003, n. 314 (di seguito: legge n. 368/2003);
la legge 23 agosto 2004, n. 239;
la legge 30 dicembre 2004, n. 311;
il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 730;
il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come
successivamente modificato e integrato;
il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 29 aprile 1992, n. 6;
il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 19
dicembre 1995;
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 gennaio 1999;
il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, 26 gennaio 2000, come modificato con il decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 17 aprile 2001;
il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di
concerto con il Ministro dell'ambiente, 11 novembre 1999, come modificato e
integrato con il decreto del Ministro delle attivita' produttive, di concerto
con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, 18 marzo 2002; il
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2002;
il decreto del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, 10 settembre 2003; il decreto del Ministro delle
attivita' produttive 19 dicembre 2003 recante assunzione della titolarita' delle
funzioni di garante della fornitura dei clienti vincolati da parte della
societa' Acquirente unico e direttive alla medesima societa';
il decreto del Ministro delle attivita' produttive 6 agosto 2004;
il decreto del Ministro delle attivita' produttive 17 dicembre 2004, recante
modalita' e condizioni delle importazioni di energia elettrica per l'anno 2005
(di seguito: decreto del Ministro delle attivita' produttive 17 dicembre 2004);
il decreto del Ministro delle attivita' produttive 24 dicembre 2004, recante
determinazione delle modalita' di vendita dell'energia elettrica di cui all'art.
3, comma 12, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, per l'anno 2005 (di
seguito: decreto del Ministro delle attivita' produttive 24 dicembre 2004).
Viste:
la deliberazione dell'Autorita' 26 giugno 1997, n. 70/97 e successive modifiche
e integrazioni (di seguito: deliberazione n. 70/97), e in particolare le
deliberazioni dell'Autorita' 25 febbraio 1999, n. 24/99 (di seguito:
deliberazione n. 24/99), 28 dicembre 2000, n. 244/00 (di seguito: deliberazione
n. 244/00), 27 febbraio 2002, n. 24/02 (di seguito: deliberazione n. 24/02), 24
settembre 2003, n. 109/03, 27 marzo 2004, n. 46/04, 25 giugno 2004, n. 103/04
(di seguito: deliberazione n. 103/04), 29 settembre 2004, n. 171/04 (di seguito:
deliberazione n. 171/04) e 30 dicembre 2004, n. 252/04 (di seguito:
deliberazione n. 252/04);
la deliberazione 30 dicembre 2003, n. 168/03, e in particolare l'Allegato A,
come successivamente modificato e integrato (di seguito: deliberazione n.
168/03);
la deliberazione dell'Autorita' 30 gennaio 2004, n. 5/04, come successivamente
modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 5/04);
il testo integrato delle disposizioni dell'Autorita' per l'energia elettrica e
il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e
vendita dell'energia elettrica - Periodo di regolazione 2004-2007, approvato con
deliberazione, n. 5/04, come successivamente modificato e integrato (di seguito:
Testo integrato);
la deliberazione dell'Autorita' 6 febbraio 2004, n. 13/04;
la deliberazione dell'Autorita' 27 maggio 2004, n. 79/04;
la deliberazione dell'Autorita' 29 luglio 2004, n. 135/04;
la deliberazione dell'Autorita' 20 dicembre 2004, n. 224/04;
la deliberazione dell'Autorita' 22 dicembre 2004, n. 231/04 (di seguito:
deliberazione n. 231/04);
la deliberazione dell'Autorita' 24 dicembre 2004, n. 237/04.
Viste:
la comunicazione dell'Acquirente unico S.p.a. (di seguito: Acquirente unico) 8
marzo 2005, prot. Autorita' n. 005146 dell'11 marzo 2005;
la comunicazione dell'Acquirente unico 10 marzo 2005, prot. Autorita' n. 005160
dell'11 marzo 2005, integrata con comunicazione in data 23 marzo 2005, prot.
Autorita' n. 006538 del 25 marzo 2005;
la comunicazione della Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: la
Cassa) del 15 marzo 2005, prot. Autorita' n. 005765, del 18 marzo 2005;
la comunicazione del Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. (di
seguito: il Gestore della rete) 15 marzo 2005, prot. Autorita' n. 006212 del 23
marzo 2005;
la comunicazione dell'Acquirente unico 16 marzo 2005, prot. Autorita' n. 005926
del 21 marzo 2005;
la comunicazione dell'Acquirente unico del 23 marzo 2005, prot. Autorita' n.
006507 del 25 marzo 2005;
la comunicazione congiunta della Cassa e del Gestore della rete in data 24 marzo
2005, prot. Autorita' n. 006600 del 29 marzo 2005;
la comunicazione del Ministero delle attivita' produttive 8 marzo 2005, prot. n.
0004257, ricevuta dall'Autorita' in data 14 marzo 2005, prot. Autorita' n.
005243 (di seguito: comunicazione Map 8 marzo 2005);
la comunicazione dell'Autorita' al Gestore della rete in data 16 marzo 2005,
prot. GB/M05/1073/mp;
la comunicazione del Ministero delle attivita' produttive 21 marzo 2005, prot.
n. 0005007, ricevuta dall'Autorita' in data 22 marzo 2005, prot. Autorita' n.
006101;
la comunicazione del Gestore della rete 29 marzo 2005, prot. Autorita' n.
006675, del 29 marzo 2005.
Considerato che:
gli elementi PC e OD della componente CCA a copertura dei costi di acquisto e di
dispacciamento dell'energia elettrica destinata al mercato vincolato, sono
fissati, in ciascun trimestre, in modo tale da coprire i costi stimati per
l'approvvigionamento dell'energia elettrica da parte dell'Acquirente unico;
l'art. 33, comma 33.3, lettera a) del Testo integrato prevede che, ai fini delle
determinazioni di cui al precedente alinea, l'Acquirente unico invii all'Autorita'
entro venti giorni dall'inizio di ciascun trimestre la stima dei propri costi
unitari di approvvigionamento relativi a ciascuno dei quattro trimestri
successivi, articolata per fascia oraria;
ai sensi l'art. 33, comma 33.3, lettera b) del Testo integrato, entro trenta
giorni dalla fine di ciascun trimestre, l'Acquirente unico e' tenuto ad inviare
all'Autorita', la differenza tra la stima dei costi di approvvigionamento
comunicati nel trimestre precedente e i costi effettivi di approvvigionamento
sostenuti dall'Acquirente unico nel medesimo periodo;
con la partecipazione della domanda nella borsa elettrica a partire dal 1°
gennaio 2005, si' e' reso necessario considerare tra i costi di
approvvigionamento sostenuti dall'Acquirente unico anche gli oneri di
sbilanciamento attribuiti al medesimo Acquirente unico in qualita' di utente del
dispacciamento per le unita' di consumo comprese nel mercato vincolato;
il Gestore della rete, ai sensi della deliberazione n. 168/03, determina i
corrispettivi di dispacciamento, inclusi gli oneri di sbilanciamento, entro il
giorno quindici (15) del secondo mese successivo a quello di competenza;
in ragione di quanto precisato nel precedente alinea gli oneri di sbilanciamento
attribuiti all'Acquirente unico in qualita' di utente del dispacciamento per le
unita' di consumo comprese nel mercato vincolato sono ad oggi disponibili per il
solo mese di gennaio 2005;
lo sbilanciamento attribuito all'Acquirente unico in qualita' di utente del
dispacciamento per le unita' di consumo comprese nel mercato vincolato e' stato
nel mese di gennaio inferiore al 10% del suo fabbisogno programmato;
le modalita' di valorizzazione degli sbilanciamenti, con riferimento ai punti di
dispacciamento per unita' di consumo non rilevati, previste dalla deliberazione
n. 168/03, prevedono che alla quota dello sbilanciamento inferiore al 10% del
programma finale cumulato relativo ad un punto di dispacciamento si applichi
ilprezzo di valorizzazione dell'energia elettrica di cui all'art. 19, comma
19.3, lettera b) di cui alla medesima deliberazione;
relativamente al periodo gennaio-febbraio 2005, sulla base delle informazioni
rese disponibili dall'Acquirente unico, si evidenziano scostamenti tra i costi
effettivamente sostenuti dal medesimo Acquirente unico per l'acquisto di energia
elettrica, incluso il costo di sbilanciamento del mese di gennaio 2005, ed i
costi stimati dall'Autorita' nella determinazione dell'elemento PC della
componente CCA per il primo trimestre 2005, pari a circa 40 milioni di euro;
permane un elemento di incertezza relativo alla quantita' di energia elettrica
destinata all'Acquirente unico e ritirata dai gestori di rete ai sensi del
decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
relativamente al periodo gennaio-febbraio 2005, sulla base delle informazioni
rese disponibili dall'Acquirente unico e dal Gestore della rete, non si
evidenziano scostamenti di rilievo tra i costi effettivamente sostenuti dal
medesimo Acquirente unico in qualita' di utente del dispacciamento ed i costi
stimati dall'Autorita' nella determinazione dell'elemento OD della componente
CCA;
l'Acquirente unico ha proceduto ad iscrivere a bilancio un risconto passivo pari
a circa 2 milioni di euro, relativo alla differenza tra i costi di funzionamento
del medesimo Acquirente unico nell'anno 2004 quantificati in via provvisoria
dall'Autorita', pari a 8,2 milioni di euro, e i costi di funzionamento
effettivamente sostenuti, pari a circa 6,2 milioni di euro;
con deliberazione n. 252/04, l'Autorita' ha quantificato in via preliminare il
livello dei costi di funzionamento riconosciuti all'Acquirente unico per l'anno
2005, pari a 8,2 milioni di euro;
sulla base delle informazioni rese disponibili dalla Cassa circa la situazione
dei conti di gestione di cui al comma 59.1 del Testo integrato, il Conto per la
reintegrazione delle imprese produttrici-distributrici dei costi sostenuti per
l'attivita' di produzione dell'energia elettrica nella transizione, finanziato
dalla componente A6, evidenzia, nel medio periodo, esigenze di gettito superiori
a quelle garantite dalle attuali aliquote della medesima componente A6;
in esito alla citata comunicazione congiunta della Cassa e del Gestore della
rete del 24 marzo 2005, e' necessario condurre approfondimenti circa gli oneri
gravanti sul Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili ed assimilate;
sulla base delle informazioni disponibili relative all'approvvigionamento, da
parte del Gestore della rete, di risorse per il servizio di interrompibilita'
del carico nell'anno 2004, l'applicazione dell'elemento INT e del corrispettivo
di cui all'art.52.5 della deliberazione n. 168/03 ha determinato, per l'anno
2004, un ricavo superiore ai costi sostenuti dal Gestore della rete per il
predetto approvvigionamento, in ragione della minor
contrattualizzazione del servizio;
con riferimento all'anno 2004, si registra un residuo positivo di circa 31
milioni di euro conseguente dalla differenza tra il gettito derivante
dall'applicazione del corrispettivo a copertura dei costi per la remunerazione
della disponibilita' di capacita' produttiva di cui all'art. 47 della
deliberazione n. 48/04 e l'erogazione dei corrispettivi per la remunerazione
della disponibilita' di capacita' produttiva;
il residuo positivo di cui al precedente alinea determina la necessita' di un
minor introito per la componente CD per l'anno 2005, per finanziare il regime
transitorio istituito dal decreto legislativo n. 379/2003;
l'Autorita' in data 25 giugno 2004 ha inviato una segnalazione al Governo e al
Parlamento in materia di istituzione di nuovi oneri generali afferenti al
sistema elettrico, relativi:
i) alle integrazioni tariffarie da corrispondere alle imprese elettriche minori;
ii) alle «misure di compensazione territoriale» di cui all'art. 4, comma 1, del
decreto-legge n. 314/2003;
nella richiamata segnalazione l'Autorita' evidenziava, tra l'altro, l'opportunita'
di estendere a tutti i clienti finali l'applicazione della componente tariffaria
destinata a finanziare il conto per le integrazioni tariffarie alle imprese
elettriche minori;
secondo quanto indicato nella comunicazione Map 8 marzo 2005, e' prevista «...
la possibilita' di estendere l'attuale componente UC4 anche ai clienti liberi»;
la componente UC1, di cui al comma 1.1 del testo integrato, destinata a coprire
gli squilibri del sistema di perequazione dei costi di acquisto dell'energia
elettrica destinata al mercato vincolato, e' stata attivata con deliberazione n.
252/04.
Considerato che rispetto al valore preso a riferimento nella deliberazione n.
252/04, il costo unitario riconosciuto dei combustibili (Vt) ha registrato una
variazione in diminuzione inferiore al 3%.
Ritenuto opportuno:
rettificare il Testo integrato prevedendo:
a) l'applicazione della componente tariffaria UC4 a tutti i clienti finali, sia
liberi che vincolati e la contestuale soppressione della componente tariffaria
A8;
b) l'introduzione di disposizioni in materia di esazione delle componenti
tariffarie UC1 e UC4;
trattare gli oneri di sbilanciamento attribuiti all'Acquirente unico in qualita'
di utente del dispacciamento per le unita' di consumo comprese nel mercato
vincolato quali costi di acquisto di energia elettrica sostenuti dal medesimo
Acquirente unico, nella misura equivalente al corrispondente prezzo del mercato
del giorno prima;
modificare in aumento la stima del costo medio annuo di approvvigionamento
dell'Acquirente unico rispetto al primo trimestre dell'anno 2005, adeguando
conseguentemente il valore dell'elemento PC;
rivedere in diminuzione la stima del costo medio annuo sostenuto dall'Acquirente
unico in qualita' di utente del dispacciamento, coerentemente con le previsioni
rese disponibili dal Gestore della rete con la citata comunicazione del 15 marzo
2005, adeguando conseguentemente l'elemento OD;
che a parziale copertura dei costi per il funzionamento dell'Acquirente unico,
relativi all'attivita' di acquisto e vendita dell'energia elettrica per il
mercato vincolato nell'anno 2005, sia utilizzato l'ammontare riscontato nel
bilancio 2004, relativo ai minori costi di funzionamento sostenuti nel medesimo
anno 2004;
rimandare a successivi provvedimenti dell'Autorita' le decisioni relative alla
determinazione in via definitiva dei costi riconosciuti per il funzionamento
dell'Acquirente unico per gli anni 2004 e 2005, fermo restando la garanzia di
equilibrio economico di cui all'art. 4, comma 6, del decreto legislativo n.
79/1999;
adeguare il valore delle componenti tariffarie A6 e UC5, nonche' degli elementi
CD e INT e dei corrispettivi di cui agli articoli 37.2 e 37.3 e al comma 52.5
della deliberazione n. 168/03.
Delibera:
Art. 1.
Definizioni
1.1 Ai fini del presente provvedimento, si applicano le definizioni
riportate all'art. 1 del Testo integrato, Allegato A alla deliberazione dell'Autorita'
per l'energia elettrica e il gas 30 gennaio 2004, n. 5/04 e sue successive
modificazioni e integrazioni (di seguito richiamato come il Testo integrato).
Art. 2.
Modificazioni del Testo integrato
2.1 L'art. 16 del Testo integrato e' sostituito con il seguente:
«Art. 16 Componenti UC3, UC4, UC6 e MCT
16.1 Ciascuna impresa distributrice applica ai clienti finali controparti dei
contratti di cui al comma 2.2, lettere da b) a f), le componenti UC3, UC4, UC6 e
MCT.».
2.2 Alla lettera f) dei commi 24.1, 24.2 e 24.3 del Testo integrato, dopo la
parola «UC3,» e' aggiunta la parola «UC4,».
2.3 La lettera f) del comma 52.2 del Testo integrato e' soppressa.
2.4 Al comma 53.1 del Testo integrato, le parole «componenti UC3, UC5, UC6 e MCT»
sono sostituite con le parole «componenti UC1, UC3, UC4, UC5, UC6 e MCT». 2.5
Nella rubricazione dell'art. 54 del Testo integrato e' soppressa la parola «A8».
2.6 Al comma 54.1 del Testo integrato le parole «A2, A3, A4, A5, A6 e A8» sono
sostituite con le parole «A2, A3, A4, A5 e A6».
2.7 Nella rubricazione dell'art. 57 del Testo integrato, le parole «componenti
UC3 e UC5» sono sostituite con le parole «componenti UC1, UC3, UC4 e UC5».
2.8 Al comma 57.1 del Testo integrato, dopo le parole «delle componenti UC3»
sono aggiunte le parole «e UC4».
2.9 Al comma 57.2 del Testo integrato, le parole «della componente UC5» sono
sostituite con le parole «delle componenti UC1 e UC5».
2.10 Alla lettera i) del comma 59.1 del testo integrato, la parola «A8» e'
sostituita con la parola «UC4».
Art. 3.
Modificazioni dell'Allegato A alla deliberazione n. 168/03
3.1 Le tabelle 1, 2 e 3 di cui alla deliberazione n. 168/03, sono sostituite
dalle tabelle 1, 2 e 3 allegate al presente provvedimento.
Art. 4.
Aggiornamento del parametro Ct
4.1 Per il secondo trimestre (aprile-giugno) 2005 e' confermato il valore
del parametro Ct, di cui al comma 3.2 della deliberazione n. 252/04.
Art. 5.
Aggiornamento di elementi e componenti tariffarie
5.1 I valori dell'elemento PC, dell'elemento OD, dell'elemento INT e
dell'elemento CD per il secondo trimestre (aprile-giugno) 2005 sono fissati
nelle tabelle 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 7.1, 7.2 allegate al presente
provvedimento. I valori della componente CCA per il secondo trimestre
(aprile-giugno) 2005 sono fissati nelle tabelle 8.1, 8.2 e 8.3 allegate al
presente provvedimento.
5.2 I valori dell'elemento PV e della componente CAD per il secondo trimestre
(aprile-giugno) 2005 sono fissati nelle tabelle 9 e 10 allegate al presente
provvedimento.
5.3 Per l'elemento VE per il secondo trimestre (aprile-giugno) 2005 e'
confermato il valore fissato con deliberazione dell'Autorita' 30 dicembre 2004,
n. 252/04.
5.4 Per l'elemento DP per il secondo trimestre (aprile-giugno) 2005 e'
confermato il valore fissato con deliberazione dell'Autorita' 27 marzo 2004, n.
46/04.
5.5 I valori delle componenti tariffarie A e delle componenti tariffarie UC1,
UC3, UC4, UC5, UC6 e MCT, per il secondo trimestre (aprile-giugno) 2005, sono
fissate come indicato nelle tabelle 11.1, 11.2 e 12 allegate al presente
provvedimento.
Di pubblicare nel sito internet dell'Autorita' l'Allegato A alla deliberazione
n. 5/04, con le modifiche e integrazioni risultanti dall'applicazione del
presente provvedimento.
Di pubblicare nel sito internet dell'Autorita' l'Allegato A alla deliberazione
n. 168/03, con le modifiche risultanti dall'applicazione del presente
provvedimento.
Di pubblicare il presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorita' (www.autorita.energia.it)
affinche' entri in vigore dal 1° aprile 2005.
Milano, 30 marzo 2005
Il presidente: Ortis
Allegati
(omessi)