Copyright © AmbienteDiritto
Deliberazione 6 aprile 2005, n. 64
Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas. Modificazioni ed integrazioni alle disposizioni della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 30 dicembre 2003, n. 168/03.
(GU n. 112 del 16-5-2005)
L'autorità per l'energia elettrica e il gas
Nella riunione del 6 aprile 2005;
Visti:
la legge 14 novembre 1995, n. 481;il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e
sue modifiche e provvedimenti applicativi (di seguito: decreto legislativo n.
79/1999);
il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (di seguito: decreto legislativo
n. 387/2003);la legge 23 agosto 2004, n. 239 (di seguito: legge n.
239/2004);
l'allegato A alla deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 30 dicembre 2003, n. 168/2003, come successivamente integrata e modificata (di seguito: deliberazione n. 168/03);
la deliberazione dell'Autorita' 23 febbraio 2005, n. 34/05 (di seguito: deliberazione n. 34/05);
l'atto del Ministro delle attivita' produttive del 24 dicembre 2004, n. 4159 (di seguito: atto del Ministro delle attivita' produttive 24 dicembre 2004);
l'atto del Ministro delle attivita' produttive del 1° aprile 2005, n. 748 (di seguito: atto del Ministro delle attivita' produttive 1° aprile 2005).
Considerato che:
l'atto del Ministro delle attivita' produttive 1° aprile 2005:
a) prolunga al 30 giugno 2005 il periodo transitorio di cui al punto 2 dell'atto
del Ministro delle attivita' produttive 24 dicembre 2004;
b) demanda all'Autorita' la definizione dell'entita' degli oneri di
sbilanciamento a carico degli operatori che partecipano attivamente con la
propria domanda al Sistema Italia 2004, per il periodo compreso tra il 1° aprile
e il 30 giugno 2005;
c) stabilisce che l'entita' di detti oneri di sbilanciamento non sia inferiore a
quella gia' prevista per il mese di marzo 2005;con deliberazione n. 34/05, l'Autorita'
ha definito le modalita' e le condizioni economiche per il ritiro dell'energia
elettrica di cui all'art. 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/2003,
e al comma 41 della legge n. 239/2004;
Ritenuto che sia opportuno procedere alla modifica ed integrazione della
deliberazione n. 168/03 al fine di definire gli oneri di sbilanciamento a carico
degli operatori che partecipano attivamente con la propria domanda al Sistema
Italia 2004, nonche' al fine di consentire il dispacciamento dell'energia
elettrica immessa dalle unita' di produzione che cedono energia elettrica ai
sensi dell'art. 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/2003 e dell'art.
1, del comma 41, della legge n. 239/2004;
Delibera:
1. Di modificare ed integrare la deliberazione n. 168/03, nei termini di seguito
indicati:
a) all'art. 1, comma l.1, dopo l'alinea «Disciplina del mercato e' il testo
integrato della disciplina del mercato elettrico approvata con il decreto 19
dicembre 2003 come successivamente modificata e integrata;» sono inseriti i
seguenti alinea:
«energia elettrica di cui all'art. 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n.
387/2003 e' l'energia elettrica prodotta dalle unita' di produzione alimentate
da fonti rinnovabili di potenza inferiore a 10 MVA, ivi compresa la produzione
imputabile delle unita' di produzione ibride, nonche' dalle unita' di produzione
di potenza qualsiasi alimentate dalle fonti rinnovabili eolica, solare,
geotermica, del moto ondoso, maremotrice ed idraulica, limitatamente, per quest'ultima
fonte, agli impianti ad acqua fluente, ad eccezione di quella ceduta al Gestore
della rete nell'ambito delle convenzioni in essere stipulate ai sensi dei
provvedimenti Cip n. 15/89, n. 34/90, n. 6/92, nonche' della deliberazione n.
108/97, limitatamente alle unita' di produzione nuove, potenziate o rifatte,
come definite dagli articoli 1 e 4 della medesima deliberazione. L'energia
elettrica prodotta dalle unita' di produzione di potenza inferiore a 10 MVA
alimentate dai rifiuti di cui all'art. 17, comma 1, del decreto legislativo n.
387/2003 rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 13, commi 3 e 4, del
decreto legislativo n. 387/2003; energia elettrica di cui al comma 41 della
legge n. 239/2004 e' l'energia elettrica prodotta dalle unita' di produzione
alimentate da fonti non rinnovabili di potenza inferiore a 10 MVA, ivi compresa
la produzione non imputabile delle unita' di produzione ibride, e l'energia
elettrica prodotta, come eccedenze, dalle unita' di produzione, di potenza
uguale o superiore a 10 MVA, alimentate da fonti assimilate o da fonti
rinnovabili diverse dalla fonte eolica, solare, geotermica, del moto ondoso,
maremotrice ed idraulica, limitatamente, per quest'ultima fonte, agli impianti
ad acqua fluente, purche' nella titolarita' di un autoproduttore, come definito
dall'art. 2, comma 2, del decreto legislativo n. 79/1999, ad eccezione di quella
ceduta al Gestore della rete nell'ambito delle convenzioni in essere stipulate
ai sensi dei provvedimenti Cip n. 15/89, n. 34/90, n. 6/92, nonche' della
deliberazione n. 108/97, limitatamente alle unita' di produzione nuove,
potenziate o rifatte, come definite dagli articoli 1 e 4 della medesima
deliberazione. gestore di rete e' la persona fisica o giuridica responsabile,
anche non avendone la proprieta', della gestione di una rete elettrica con
obbligo di connessione di terzi, nonche' delle attivita' di manutenzione e di
sviluppo della medesima, ivi inclusi il Gestore della rete e le imprese
distributrici, di cui al decreto legislativo n. 79/1999;»;
b) all'art. 1, comma 1.1, dopo l'alinea «unita' di produzione di cogenerazione
e' un'unita' di produzione che rispetta le condizioni della deliberazione n.
42/02;» e' inserito il seguente alinea:
«unita' di produzione decreto legislativo n. 387/2003 o legge n. 239/2004 e'
un'unita' di produzione che cede energia elettrica ai sensi dell'art. 13, commi
3 e 4, del decreto legislativo n. 387/2003 o del comma 41 della legge n.
239/2004;»;
c) all'art. 1, comma 1.1, dopo
l'alinea «deliberazione n. 224/04 e' l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorita'
20 dicembre 2004, n. 224/04;» e' inserito il seguente alinea:
«deliberazione n. 34/05 e' la deliberazione 23 febbraio 2005, n. 34/05.»;
d) all'art. 4, comma 4.2, lettera a), dopo le parole «gli utenti del
dispacciamento con riferimento ai punti di dispacciamento nella loro
responsabilita',» sono aggiunte le parole «ad eccezione dei punti di
dispacciamento per unita' di produzione decreto legislativo
n. 387/2003 o legge n. 239/2004,»;
e) all'art. 4, comma 4.2, dopo la lettera e) e' inserita la seguente lettera:
«f) i gestori di rete con riferimento ai punti di dispacciamento per unita' di
produzione decreto legislativo n. 387/2003 o legge n. 239/2004 ai fini del
ritiro dell'energia elettrica di cui all'art. 13, commi 3 e 4, del decreto
legislativo n. 387/2003 e dell'energia elettrica di cui al comma 41 della legge
n. 239/2004.»;
f) all'art. 4, comma 4.10, dopo le parole «Qualora un soggetto abbia la
qualifica di operatore di mercato con riferimento ad un punto di dispacciamento
per unita' di esportazione» sono inserite le parole «o per unita' di pompaggio»;
g) all'art. 4, comma 4.10, le parole «con riferimento a detto punto non possono
includere altri punti di dispacciamento per unita' di esportazione o per unita'
di consumo» sono sostituite dalle parole «che includono il predetto punto in
prelievo non possono includere in prelievo ne' altri punti di dispacciamento per
unita' di pompaggio o per unita' di esportazione ubicati in zone differenti da
quella in cui e' ubicato il predetto punto di dispacciamento ne' punti di
dispacciamento per unita' di consumo»;
h) all'art. 4, dopo il comma 4.10, sono inseriti i seguenti commi:
«4.11. Qualora un gestore di rete abbia la qualifica di operatore di mercato con
riferimento ad un punto di dispacciamento per unita' di produzione decreto
legislativo n. 387/2003 o legge n. 239/2004, esso e' tenuto a concludere un
contratto di compravendita al di fuori del sistema delle offerte ai fini del
dispacciamento dell'energia elettrica di cui all'art. 13, commi 3 e 4, del
decreto legislativo n. 387/2003 e dell'energia elettrica di cui al comma 41
della legge n. 239/2004.»; 4.12. In deroga a quanto stabilito al comma 4.7,
l'operatore di mercato acquirente del contratto di compravendita di cui al comma
4.11 e' tenuto a inviare il modulo di cui al comma 4.6 debitamente compilato al
Gestore della rete e, per conoscenza, all'operatore di mercato cedente, nei
tempi e con le modalita' definite dal medesimo Gestore.»;
i) all'art. 5, dopo il comma 5.2, e' inserito il seguente comma: «5.2.1. Il
titolare di un'unita' di produzione decreto legislativo n. 387/2003 o legge n.
239/2004 che intenda concludere il contratto di dispacciamento attraverso
l'interposizione di un terzo deve interporre il gestore di rete della rete con
obbligo di connessione di terzi cui e' connessa, anche per il tramite di linee
dirette o di reti interne d'utenza, la suddetta unita' di produzione. In tal
caso, il gestore di rete deve assumere il mandato.»;
j) all'art. 10, comma 10.1, lettera d), dopo le parole «unita' di produzione
CIP6/92», sono aggiunte le parole «, ad eccezione delle unita' di produzione
CIP6/92 alimentate da fonti rinnovabili non programmabili»;
k) all'art. 10, comma 10.1, la lettera g) e' cosi' sostituita: «g) unita' di
produzione alimentate da fonti rinnovabili non programmabili;»;
l)all'art. 10, comma 10.1, dopo la lettera g) sono inserite le seguenti lettere:
«h) unita' di produzione CIP6/92 alimentate da fonti rinnovabili non
programmabili; i) unita' di produzione decreto legislativo n. 387/2003 o legge
n. 239/2004; j) unita' di produzione diverse da quelle di cui alle lettere da a)
a i) del presente comma.»;
m) all'art. 10, comma 10.2, lettera d), dopo le parole «unita' di produzione
CIP6/92», sono aggiunte le parole «, ad eccezione delle unita' di produzione
CIP6/92 alimentate da fonti rinnovabili non programmabili»;
n) all'art. 10, comma 10.2, lettera g) dopo le parole «di cui alle precedenti
lettere da a) a f)» sono aggiunte le parole «e alle successive lettere da h) a
i)»;
o) all'art. 10, comma 10.2, dopo la lettera g) sono inserite le seguenti
lettere:
«h) unita' di produzione CIP6/92 alimentate da fonti rinnovabili non
programmabili;
i) unita' di produzione decreto legislativo n. 387/2003 o legge n. 239/2004.»;
p) all'art. 12, al comma 12.4, dopo le parole «L'insieme dei punti di immissione
inclusi nel punto di dispacciamento per unita' di produzione non rilevanti» sono
inserite le parole «, ad eccezione delle unita' di produzione di cui all'art.
10, comma 10.2, lettera i),»;
q) all'art. 12, dopo il comma 12.4, e' inserito il seguente comma:
«12.4.1. L'insieme dei punti di immissione inclusi nel punto di dispacciamento
per unita' di produzione decreto legislativo n. 387/2003 o legge n. 239/2004 e'
l'insieme di tutti i punti di immissione relativi a unita' di produzione di cui
all'art. 10, comma 10.2, lettera i) localizzati in un'unica zona.»;
r) all'art. 14, dopo il comma 14.13, e' inserito il seguente comma:
«14.14. Ai fini di cui all'art. 35, comma 35.2.2, l'energia elettrica immessa in
un punto di dispacciamento per unita' di produzione decreto legislativo n.
387/2003 o legge n. 239/2004 imputabile a un operatore di mercato per tale punto
di dispacciamento e' pari alla somma di:
a) il prodotto tra l'energia
elettrica di cui all'art. 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/2003
immessa in ciascun punto di immissione appartenente al predetto punto di
dispacciamento dalle unita' di produzione di cui all'art. 7, comma 7.1, lettera
a) della deliberazione n. 34/05 connesse, anche per il tramite di linee dirette
o di reti interne d'utenza, alla rete con obbligo di connessione di terzi di cui
il suddetto operatore di mercato e' il gestore di rete ed un fattore pari a
zero;
b) il prodotto tra l'energia elettrica di cui al comma 41 della legge n.
239/2004 immessa in ciascun punto di immissione appartenente al predeff o punto
di dispacciamento dalle unita' di produzione di cui all'art. 7, comma 7.1,
lettera a) della deliberazione n. 34/05
connesse, anche per il tramite di linee dirette o di reti interne d'utenza, alla
rete con obbligo di connessione di terzi di cui il suddetto operatore di mercato
e' il gestore di rete ed un fattore pari a zero;
c) il prodotto tra l'energia elettrica immessa in ciascun punto di immissione
appartenente al predetto punto di dispacciamerito dalle unita' di produzione di
cui all'art. 7, comma 7.1, lettera b) della deliberazione n. 34/05 connesse,
anche per il tramite di linee
dirette o di reti interne d'utenza, alla rete con obbligo di connessione di
terzi di cui il suddetto operatore di mercato e' il gestore di rete ed un
fattore pari al corrispondente fattore R di cui all'art. 7, comma 7.1, lettera
b) della deliberazione n. 34/05;
d) il prodotto tra l'energia elettrica immessa in ciascun punto di immissione
appartenente al predetto punto di dispacciamento dalle unita' di produzione
diverse da quelle di cui alle precedenti lettere a), b) e c) connesse, anche per
il tramite di linee dirette o di reti
interne d'utenza, alla rete con obbligo di connessione di terzi di cui il
suddetto operatore di mercato e' il gestore di rete ed un fattore pari a 1»;
s) all'art. 17, dopo il comma 17.2, e' inserito il seguente comma:
«17.2.1. La comunicazione dei programmi di immissione e di prelievo in
esecuzione dei contratti di compravendita conclusi al di fuori del sistema delle
offerte di cui all'art. 4, comma 4.11, deve essere effettuata dall'operatore di
mercato acquirente, nei termini di cui al comma 17.2. Ai fini di tale
comunicazione, i programmi di immissione dei contratti di compravendita conclusi
al di fuori del sistema delle offerte di cui all'art. 4, comma 4.11, registrati
da uno stesso operatore di mercato acquirente sono dal medesimo operatore
aggregati per punto di dispacciamento.»;
t) all'art. 17, comma 17.3.2, dopo le parole «Con riferimento ai contratti di
compravendita conclusi al di fuori del sistema delle offerte che includono» sono
inserite le parole «in prelievo» e dopo le parole «punti di dispacciamento per
unita' di esportazione» sono inserite le parole «o per unita' di pompaggio»;
u) all'art. 19, comma 19.6, lettera e), dopo le parole «unita' di produzione
CIP6/92», sono aggiunte le parole «e delle unita' di produzione decreto
legislativo n. 387/2003 o legge n. 239/2004»;
v) all'art. 20, comma 20.6, lettera
e), dopo le parole «unita' di produzione CIP6/92», sono aggiunte le parole «e
delle unita' di produzione decreto legislativo n. 387/2003 o legge n. 239/2004»;
w) all'art. 29, comma 29.1, lettera a), dopo le parole «relativi ai punti di
dispacciamento nella sua responsabilita», sono aggiunte le parole «, ad
eccezione dei punti di dispacciamento delle unita' di produzione decreto
legislativo n. 387/2003 o legge n. 239/2004.»;
x) all'art. 29, comma 29.3, le parole «comma 35.2» sono sostituite dalle parole
«commi 35.2, 35.2.1e 35.2.2;
y) all'art. 29, dopo il comma 29.3, e' aggiunto il seguente comma:
«29.4 Entro il giorno dieci (10) del secondo mese successivo a quello di
competenza, l'operatore di mercato acquirente paga al Gestore della rete se
negativi, ovvero riceve dal Gestore della rete se positivi, i corrispettivi di
sbilanciamento di cui all'art. 32,comma 32.4, relativi ai punti di
dispacciamento delle unita' di produzione decreto legislativo n. 387/2003 o
legge n. 239/2004.»;
z) all'art. 32, comma 32.2, lettera a), punto i), dopo le parole «ai fini del
bilanciamento» sono inserite le parole «in tempo reale»;
aa) all'art. 32, comma 32.3, lettera
b), punto i), dopo le parole «ai fini del bilanciamento» sono inserite le parole
«in tempo reale»;
bb) all'art. 32, comma 32.4, dopo le parole «Per i punti di dispacciamento per
unita' di produzione alimentate da fonti rinnovabili non programmabili,» sono
inserite le parole «per i punti di dispacciamento per unita' di produzione
decreto legislativo n.
387/2003 o legge n. 239/2004,»;
cc) all'art. 35, comma 35.1, le parole «del comma 35.2» sono sostituite dalle
parole «dei commi da 35.2 a 35.2.2»;
dd) all'art. 35, comma 35.2.1, dopo le parole «Per i contratti di compravendita
conclusi al di fuori del sistema delle offerte che includono punti di
dispacciamento per unita' di esportazione» sono inserite le parole «o per unita'
di pompaggio»;
ee) all'art. 35, comma 35.2.1, lettera b), le parole «nella zona estera in cui
e' ubicato il punto di dispacciamento per unita' di esportazione» sono
sostituite dalle parole «nella zona in cui e' ubicato il punto di dispacciamento
per unita' di esportazione o per unita' di pompaggio»;
ff) all'art. 35, dopo il comma 35.2.1, e' inserito il seguente comma:
«35.2.2. Per i contratti di compravendita conclusi al di fuori del sistema delle
offerte che includono punti di dispacciamento per unita' di produzione decreto
legislativo n. 387/2003 o legge n. 239/2004, il corrispettivo di cui al comma
35.1 a carico dell'operatore di mercato cedente e' pari alla differenza tra i
seguenti elementi:
a) il prodotto tra l'energia elettrica immessa in ciascun punto di
dispacciamento del contratto di compravendita imputabile al suddetto operatore
di mercato ai sensi dell'art. 14, comma 14.14, e il prezzo di valorizzazione
dell'energia elettrica di cui all'art.19, comma 19.3, lettera b), nella zona in
cui e' ubicato tale punto;
b) il prodotto tra l'energia elettrica immessa in ciascun punto di
dispacciamento del contratto di compravendita imputabile al suddetto operatore
di mercato ai sensi dell'art. 14, comma 14.14, e il prezzo di valorizzazione
dell'energia elettrica di cui all'art.19, comma 19.3, lettera c).»;
gg) all'art. 35, comma 35.3, lettera c), dopo le parole «il prodotto tra le
quantita' delle offerte di acquisto accettate nel mercato del giorno prima
relativamente a punti di dispacciamento per unita' di esportazione» sono
inserite le parole «o per unita' di pompaggio»;
hh) all'art. 35, comma 35.3, dopo la lettera c), e' inserita la seguente
lettera:
«d) il prodotto tra le quantita' delle vendite di cui all'art. 17, comma 17.5.1,
lettera b), e il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica di cui all'art.
19, comma 19.3, lettera c)»;
ii) all'art. 48, comma 48.13.3, dopo le parole «il prezzo medio delle offerte di
acquisto accettate nel mercato per il servizio di dispacciamento» sono inserite
le parole «ai fini del bilanciamento in tempo reale»;
jj) all'art. 48, comma 48.13.3, la lettera d) e' cosi'sostituita: «d) 0,8 per il
mese di aprile;»;
kk) all'art. 48, comma 48.13.3, dopo la lettera d) sono inserite le seguenti lettere: «e) 0,9 per il mese di maggio;f) 0,95 per il mese di giugno;g) 1 per i mesi da luglio a dicembre»;
ll) all'art. 48, comma 48.13.4, dopo
le parole «il prezzo medio delle offerte di vendita accettate nel mercato per il
servizio di dispacciamento» sono inserite le parole «ai fini del bilanciamento
in tempo reale»;
mm) all'art. 48, comma 48.13.4, la lettera d) e' cosi' sostituita: «d) 0,8 per
il mese di aprile;»;
nn) all'art. 48, comma 48.13.4, dopo
la lettera d) sono inserite le seguenti lettere:
«e) 0,9 per il mese di maggio;f) 0,95 per il mese di giugno;g) 1 per i mesi da
luglio a dicembre»;
oo) all'art. 48, dopo il comma 48.20, e' aggiunto il seguente comma:
«48.21. In deroga a quanto stabilito all'art. 14, comma 14.14, i fattori di cui
al medesimo comma 14.14, lettere a) e c), sono pari a 1 fino alla data di
entrata a regime del mercato elettrico, come verra' individuata dal decreto del
Ministro delle attivita' produttive di cui all'art. 20, comma 1, del decreto
legislativo n. 387/2003.».
2. Di modificare ed integrare la deliberazione n. 34/05, nei termini di seguito
indicati:
a) all'art. 7, dopo il comma 7.3, e' aggiunto il seguente comma:
«7.4. Entro il giorno dieci (10) del secondo mese successivo a quello di
competenza, i produttori pagano al gestore di rete se negativo, ovvero ricevono
dal gestore di rete se positivo, il corrispettivo per l'assegnazione dei diritti
di utilizzo della capacita' di trasporto.»
3. Di pubblicare nel sito Internet dell'Autorita' (www.autorita.energia.it), il
testo dell'allegato A alla deliberazione dell'Autorita' 30 dicembre 2003, n.
168/03, nella versione risultante dalle modifiche ed integrazioni di cui al
precedente punto 1.
4. Di stabilire che le modifiche ed integrazioni di cui al precedente punto 1 si
applichino a partire dal 1° gennaio 2005.
5. Di pubblicare il presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e nel sito Internet dell'Autorita' affinche' entri in vigore
dalla data di pubblicazione.
Milano, 6 aprile 2005
Il presidente: Ortis