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Deliberazione 20 aprile 2005, n. 70
Autoritą per l'Energia Elettrica e il Gas. Approvazione di cinque schede tecniche per la quantificazione dei risparmi di energia primaria relativi agli interventi di cui all'articolo 5, comma 1, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004.
(GU n. 118 del 23-5-2005)
L'autoritą per l'energia elettrica e il gas.
Nella riunione del 20 aprile 2005,
Visti:
la legge 14 novembre 1995, n. 481/1995; il decreto legislativo 16 marzo 1999, n.
79;
il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164; i decreti ministeriali 24 aprile
2001;
il decreto ministeriale 20 luglio 2004 recante «Nuova individuazione degli
obiettivi quantitativi per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi
finali di energia, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16
marzo 1999, n. 79»
(di seguito: decreto ministeriale elettrico); il decreto ministeriale gas 20
luglio 2004 recante «Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali
di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili, di cui all'art. 16,
comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164» (di seguito: decreto
ministeriale gas);
la legge 23 agosto 2004, n. 239;
la deliberazione 11 luglio 2001, n. 156/2001; la deliberazione 11 luglio 2001, n. 157/2001; il documento per la consultazione 4 aprile 2002;
la deliberazione 27 dicembre 2002, n. 234/2002; la deliberazione 18 settembre 2003, n. 103/2003 (di seguito: deliberazione n. 103/2003);
la deliberazione 14 luglio 2004, n. 111/2004;
il documento di consultazione 27 ottobre 2004; la deliberazione 11 novembre
2004, n. 200/2004;
la direttiva 2002/31/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 marzo
2002.
Considerato che:
l'art. 14, comma 2, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 stabilisce che sono
fatti salvi i procedimenti avviati dall'Autorita' per l'energia elettrica e il
gas, quelli in corso e i provvedimenti emanati dalla medesima l'energia
elettrica e il gas in attuazione dei decreti ministeriali 24 aprile 2001;
l'art. 4, comma 3, del decreto ministeriale elettrico e l'art. 4, comma 2, del
decreto ministeriale gas stabiliscono che ai fini del conseguimento degli
obiettivi di cui rispettivamente al comma 2 del medesimo articolo del decreto
ministeriale elettrico e dell'art. 3, comma 4, del decreto ministeriale gas,
sono validi esclusivamente i progetti predisposti, valutati e certificati
secondo le modalita' di cui all'art. 5, comma 6, degli stessi decreti;
l'art. 3, comma 1, dell'Allegato A, alla deliberazione n. 103/2003 dispone che
ai fini della valutazione dei risparmi conseguibili attraverso gli interventi di
cui ai decreti ministeriali 20 luglio 2004 si distinguono:
a) metodi di valutazione standardizzata;
b) metodi di valutazione analitica;
c) metodi di valutazione a consuntivo;l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 5, commi 1
e 2 dell'Allegato A, alla deliberazione n. 103/2003 dispongono rispettivamente
che i parametri per la valutazione standardizzata e per la valutazione analitica
vengono definiti dall'Autorita', per ogni tipologia di intervento, mediante
schede tecniche per la quantificazione dei risparmi, pubblicate a seguito di
consultazione dei soggetti interessati;
le osservazioni e i commenti ricevuti sulle schede tecniche di quantificazione
pubblicate con il documento di consultazione 27 ottobre 2004 hanno suggerito
modifiche e revisioni ad alcune di queste schede.
Considerato inoltre che le schede tecniche di quantificazione consentono la
determinazione dell'energia primaria risparmiata da ogni singolo intervento
quando utilizzate congiuntamente ai criteri di valutazione di carattere generale
definiti nell'ambito della deliberazione n. 103/2003.
Ritenuto che non sia opportuno dare seguito ad alcune proposte avanzate in fase
di consultazione da soggetti interessati, alcuni dei quali hanno in particolare
richiesto che:la metodologia proposta per l'installazione di sistemi elettronici
di regolazione di frequenza (inverter) in motori elettrici operanti su sistemi
di pompaggio con potenza superiore a 22 kW venisse trasformata da analitica a
standardizzata al fine di ridurre gli oneri di misurazione in capo ai soggetti
titolari di progetto; la proposta non e' stata accettata in quanto si ritiene
che il maggiore impegno in termini di disponibilita' di dati storici, esecuzione
di misure sperimentali ed elaborazione dei dati raccolti richiesto dalla
metodologia di valutazione analitica sia bilanciato e giustificato dalla
maggiore accuratezza nella determinazione dei risparmi energetici raggiungibile
con il metodo analitico rispetto a quello standardizzato. Si osserva inoltre
che, per gli impianti di cui si tratta, parte della strumentazione di misura
richiesta per l'applicazione della metodologia di norma fa gia' parte della
normale dotazione per il controllo del funzionamento dell'impianto e non implica
costi supplementari, mentre la strumentazione elettrica necessaria per i
rilievi, se ritenuta non indispensabile per il funzionamento del singolo
impianto, puo' essere utilizzata per piu' installazioni, senza rimanere
asservita ad uno solo;il campo di applicazione della metodologia proposta per la
sostituzione di lampade a vapori di mercurio con lampade a vapori di sodio ad
alta pressione in impianti di illuminazione pubblica venisse esteso al fine di
distinguere diverse casistiche relative al numero di ore durante le quali viene
applicata una regolazione della potenza; la proposta non e' stata accolta in
considerazione del fatto che tale differenziazione comporterebbe un
appesantimento degli oneri documentali a carico del soggetto titolare di
progetto e degli oneri di controllo, non giustificato dai vantaggi in termini di
maggiori risparmi energetici riconoscibili; la metodologia proposta per
l'installazione di condizionatori ad aria esterna ad alta efficienza con potenza
frigorifera interiore a 12 kWf venisse integrata al fine di considerare il caso
di installazione di apparecchi con COP di prestazioni superiori a quelli
etichettati in classe A (condizionatori modulanti o condizionatori con
prestazioni dichiarate superiori a quelle minime richieste dalla Direttiva
2002/31/CE del 22 marzo 2002 per la classe A); per quanto riguarda gli
apparecchi senza inverter la proposta non e' stata accettata in quanto
richiederebbe di valutare ogni singolo apparecchio in base alla sua prestazione
nominale come dichiarata dal costruttore, approccio incompatibile con una
metodologia di valutazione standardizzata a meno di non sostituire il COP
previsto dalla scheda con un limite piu' alto che ad oggi e' pero' di difficile
determinazione a causa della scarsa maturita' del mercato della vendita di tali
apparecchi; per quanto riguarda gli apparecchi con inverter, la proposta non e'
stata accettata in quando i dati e le informazioni disponibili sulle prestazioni
reali di questi apparecchi non sono ritenuti sufficientemente consolidati e che,
sulla base dei dati disponibili e di un confronto tra apparecchi omogenei, la
differenza di risparmio energetico riconosciuto risulterebbe comunque marginale.
Ritenuto che sia opportuno:
procedere all'approvazione di 5 schede tecniche di quantificazione proposte con
documento per la consultazione 27 ottobre 2004 per le quali non sono state
considerate necessarie revisioni a seguito della consultazione e di quelle per
le quali sono state completate revisioni suggerite dalla consultazione,
rimandando ad un provvedimento successivo l'approvazione delle schede per le
quali sono ancora in corso approfondimenti tecnici anche a seguito delle
osservazioni emerse dal processo di consultazione;
stabilire che le schede tecniche di quantificazione oggetto del presente
provvedimento vadano obbligatoriamente applicate a tutti i progetti costituiti
da interventi oggetto delle schede medesime per i quali non siano ancora state
presentate richieste di verifica e certificazione dei risparmi energetici
conseguiti ai sensi degli articoli 12 e 18, comma 2, della delibera n. 103/2003
alla data di pubblicazione del provvedimento stesso;
Delibera:
1. Di approvare le cinque schede tecniche per la quantificazione dei risparmi di
energia primaria relativi ad altrettanti interventi di cui all'art. 5, comma 1,
dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 riportate nell'Allegato A, che
costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. Di stabilire che le schede tecniche di quantificazione oggetto del presente
provvedimento vadano obbligatoriamente applicate a tutti i progetti costituiti
da interventi oggetto delle schede medesime per i quali non siano ancor state
presentate richieste di verifica e certificazione dei risparmi energetici
conseguiti ai sensi degli articoli 12 e 18, comma 2, della delibera n. 103/2003
alla data di pubblicazione del provvedimento stesso;
3. Di pubblicare il presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorita' (www.autorita.energia.it)
affinche' entri in vigore dalla data della sua pubblicazione.
Milano, 20 aprile 2005
Il presidente: Ortis