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Deliberazione 20 aprile 2005, n. 70

Autoritą per l'Energia Elettrica e il Gas. Approvazione di cinque schede tecniche per la quantificazione dei risparmi di energia primaria relativi agli interventi di cui all'articolo 5, comma 1, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004.

(GU n. 118 del 23-5-2005)

 

L'autoritą per l'energia elettrica e il gas.

 

Nella riunione del 20 aprile 2005,
Visti:
la legge 14 novembre 1995, n. 481/1995; il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164; i decreti ministeriali 24 aprile 2001;
il decreto ministeriale 20 luglio 2004 recante «Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali di energia, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79»
(di seguito: decreto ministeriale elettrico); il decreto ministeriale gas 20 luglio 2004 recante «Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili, di cui all'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164» (di seguito: decreto ministeriale gas);
la legge 23 agosto 2004, n. 239;

la deliberazione 11 luglio 2001, n. 156/2001; la deliberazione 11 luglio 2001, n. 157/2001; il documento per la consultazione 4 aprile 2002;

la deliberazione 27 dicembre 2002, n. 234/2002; la deliberazione 18 settembre 2003, n. 103/2003 (di seguito: deliberazione n. 103/2003);

la deliberazione 14 luglio 2004, n. 111/2004;
il documento di consultazione 27 ottobre 2004; la deliberazione 11 novembre 2004, n. 200/2004;
la direttiva 2002/31/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 marzo 2002.
 

Considerato che:
l'art. 14, comma 2, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 stabilisce che sono fatti salvi i procedimenti avviati dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, quelli in corso e i provvedimenti emanati dalla medesima l'energia elettrica e il gas in attuazione dei decreti ministeriali 24 aprile 2001;
l'art. 4, comma 3, del decreto ministeriale elettrico e l'art. 4, comma 2, del decreto ministeriale gas stabiliscono che ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui rispettivamente al comma 2 del medesimo articolo del decreto ministeriale elettrico e dell'art. 3, comma 4, del decreto ministeriale gas, sono validi esclusivamente i progetti predisposti, valutati e certificati secondo le modalita' di cui all'art. 5, comma 6, degli stessi decreti;
l'art. 3, comma 1, dell'Allegato A, alla deliberazione n. 103/2003 dispone che ai fini della valutazione dei risparmi conseguibili attraverso gli interventi di cui ai decreti ministeriali 20 luglio 2004 si distinguono:

a) metodi di valutazione standardizzata;

b) metodi di valutazione analitica;

c) metodi di valutazione a consuntivo;l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 5, commi 1 e 2 dell'Allegato A, alla deliberazione n. 103/2003 dispongono rispettivamente che i parametri per la valutazione standardizzata e per la valutazione analitica vengono definiti dall'Autorita', per ogni tipologia di intervento, mediante schede tecniche per la quantificazione dei risparmi, pubblicate a seguito di consultazione dei soggetti interessati;
le osservazioni e i commenti ricevuti sulle schede tecniche di quantificazione pubblicate con il documento di consultazione 27 ottobre 2004 hanno suggerito modifiche e revisioni ad alcune di queste schede.
Considerato inoltre che le schede tecniche di quantificazione consentono la determinazione dell'energia primaria risparmiata da ogni singolo intervento quando utilizzate congiuntamente ai criteri di valutazione di carattere generale definiti nell'ambito della deliberazione n. 103/2003.
Ritenuto che non sia opportuno dare seguito ad alcune proposte avanzate in fase di consultazione da soggetti interessati, alcuni dei quali hanno in particolare richiesto che:la metodologia proposta per l'installazione di sistemi elettronici di regolazione di frequenza (inverter) in motori elettrici operanti su sistemi di pompaggio con potenza superiore a 22 kW venisse trasformata da analitica a standardizzata al fine di ridurre gli oneri di misurazione in capo ai soggetti titolari di progetto; la proposta non e' stata accettata in quanto si ritiene che il maggiore impegno in termini di disponibilita' di dati storici, esecuzione di misure sperimentali ed elaborazione dei dati raccolti richiesto dalla metodologia di valutazione analitica sia bilanciato e giustificato dalla maggiore accuratezza nella determinazione dei risparmi energetici raggiungibile con il metodo analitico rispetto a quello standardizzato. Si osserva inoltre che, per gli impianti di cui si tratta, parte della strumentazione di misura richiesta per l'applicazione della metodologia di norma fa gia' parte della normale dotazione per il controllo del funzionamento dell'impianto e non implica costi supplementari, mentre la strumentazione elettrica necessaria per i rilievi, se ritenuta non indispensabile per il funzionamento del singolo impianto, puo' essere utilizzata per piu' installazioni, senza rimanere asservita ad uno solo;il campo di applicazione della metodologia proposta per la sostituzione di lampade a vapori di mercurio con lampade a vapori di sodio ad alta pressione in impianti di illuminazione pubblica venisse esteso al fine di distinguere diverse casistiche relative al numero di ore durante le quali viene applicata una regolazione della potenza; la proposta non e' stata accolta in considerazione del fatto che tale differenziazione comporterebbe un appesantimento degli oneri documentali a carico del soggetto titolare di progetto e degli oneri di controllo, non giustificato dai vantaggi in termini di maggiori risparmi energetici riconoscibili; la metodologia proposta per l'installazione di condizionatori ad aria esterna ad alta efficienza con potenza frigorifera interiore a 12 kWf venisse integrata al fine di considerare il caso di installazione di apparecchi con COP di prestazioni superiori a quelli etichettati in classe A (condizionatori modulanti o condizionatori con prestazioni dichiarate superiori a quelle minime richieste dalla Direttiva 2002/31/CE del 22 marzo 2002 per la classe A); per quanto riguarda gli apparecchi senza inverter la proposta non e' stata accettata in quanto richiederebbe di valutare ogni singolo apparecchio in base alla sua prestazione nominale come dichiarata dal costruttore, approccio incompatibile con una metodologia di valutazione standardizzata a meno di non sostituire il COP previsto dalla scheda con un limite piu' alto che ad oggi e' pero' di difficile determinazione a causa della scarsa maturita' del mercato della vendita di tali apparecchi; per quanto riguarda gli apparecchi con inverter, la proposta non e' stata accettata in quando i dati e le informazioni disponibili sulle prestazioni reali di questi apparecchi non sono ritenuti sufficientemente consolidati e che, sulla base dei dati disponibili e di un confronto tra apparecchi omogenei, la differenza di risparmio energetico riconosciuto risulterebbe comunque marginale.
 

Ritenuto che sia opportuno:
procedere all'approvazione di 5 schede tecniche di quantificazione proposte con documento per la consultazione 27 ottobre 2004 per le quali non sono state considerate necessarie revisioni a seguito della consultazione e di quelle per le quali sono state completate revisioni suggerite dalla consultazione, rimandando ad un provvedimento successivo l'approvazione delle schede per le quali sono ancora in corso approfondimenti tecnici anche a seguito delle osservazioni emerse dal processo di consultazione;
stabilire che le schede tecniche di quantificazione oggetto del presente provvedimento vadano obbligatoriamente applicate a tutti i progetti costituiti da interventi oggetto delle schede medesime per i quali non siano ancora state presentate richieste di verifica e certificazione dei risparmi energetici conseguiti ai sensi degli articoli 12 e 18, comma 2, della delibera n. 103/2003 alla data di pubblicazione del provvedimento stesso;
 

Delibera:
 

1. Di approvare le cinque schede tecniche per la quantificazione dei risparmi di energia primaria relativi ad altrettanti interventi di cui all'art. 5, comma 1, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 riportate nell'Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
 

2. Di stabilire che le schede tecniche di quantificazione oggetto del presente provvedimento vadano obbligatoriamente applicate a tutti i progetti costituiti da interventi oggetto delle schede medesime per i quali non siano ancor state presentate richieste di verifica e certificazione dei risparmi energetici conseguiti ai sensi degli articoli 12 e 18, comma 2, della delibera n. 103/2003 alla data di pubblicazione del provvedimento stesso;
 

3. Di pubblicare il presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorita' (www.autorita.energia.it) affinche' entri in vigore dalla data della sua pubblicazione.
 

Milano, 20 aprile 2005
 

Il presidente: Ortis