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Deliberazione 27 aprile 2005 , n. 74
Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas. Approvazione di proposte tariffarie, per l'anno termico 2004-2005, relative alle attivita' di distribuzione del gas naturale e di fornitura di gas diversi dal gas naturale, di cui alle deliberazioni dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 29 settembre 2004, n. 170/04 e 30 settembre 2004, n. 173/04.
(GU n. 114 del 18-5-2005)
L'autorità per l'energia elettrica e
il gas.
Nella riunione del 27 aprile 2005
Visti:
l'art. 2, comma 12, lettera e), della legge 14 novembre 1995, n. 481;
l'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita)
29 settembre 2004, n. 170/04 (di seguito: deliberazione n. 170/04);
la deliberazione dell'Autorita' 30 settembre 2004, n. 173/04 (di seguito:
deliberazione n. 173/04);
la deliberazione dell'Autorita' 16 febbraio 2005, n. 22/05 (di seguito:
deliberazione n. 22/05);
la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (di seguito:
Tar Lombardia) 16 febbraio 2005, n. 531/05 (di seguito: sentenza n. 531/05);
la deliberazione dell'Autorita' 31 marzo 2005, n. 62/05 (di seguito:
deliberazione n. 62/05).
Considerato che:
con la sentenza n. 531/05, il Tar Lombardia ha annullato parzialmente la
deliberazione n. 170/04, in particolare l'art. 7, commi 7.1 e 7.2, e l'art. 8,
nella parte in cui definiscono criteri
che:
a) non prevedono che il vincolo sui ricavi di distribuzione per il secondo
periodo di regolazione sia calcolato tenendo conto degli investimenti che sono
stati, e che saranno, effettuati dalle imprese successivamente a quelli
considerati per l'approvazione del vincolo relativo all'anno termico 2003-2004;
b) prevedono, ai fini dell'aggiornamento del vincolo sui ricavi, una percentuale
di recupero di produttivita' costante per l'intera durata del periodo
regolatorio;la deliberazione n. 62/05 ha avviato un procedimento per l'adozione
di un provvedimento che, a modifica dell'art. 7, commi 7.1 e 7.2, e dell'art. 8
della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito:
l'Autorita) 29 settembre 2004, n. 170/04 (di seguito: deliberazione n. 170/04),
e a modifica dell'art. 8, commi 8.1, 8.2 e 8.5 della deliberazione dell'Autorita'
30 settembre 2004, n. 173/04, definisca le modalita' di calcolo del vincolo sui
ricavi di distribuzione che tengano conto degli investimenti effettuati
successivamente a quelli considerati per l'approvazione del vincolo relativo
all'anno termico 2003-2004;la deliberazione n. 62/05 ha previsto che, sino
all'esito del procedimento avviato ai sensi del punto 1 della medesima
deliberazione n. 62/05, e salvo successivo conguaglio, continui ad applicarsi la
disciplina di cui all'art. 7, commi 7.1 e 7.2, della deliberazione n. 170/04;le
proposte tariffarie per l'anno termico 2004-2005, relative alle attivita' di
distribuzione del gas naturale e di fornitura di gas diversi dal gas naturale,
presentate da 48 (quarantotto) esercenti risultano, in seguito all'esame dei
dati dichiarati dagli esercenti medesimi, conformi ai criteri stabiliti dalle
deliberazioni n. 170/04 e n. 173/04.
Ritenuto che sia necessario approvare le sopra dette proposte tariffarie;
Delibera:
1. Di approvare le proposte tariffarie per l'anno termico 2004-2005, relative
alle attivita' di distribuzione del gas naturale e di fornitura di gas diversi
dal gas naturale, presentate dagli esercenti indicati nell'allegata Tabella 1;
2. Di prevedere che le proposte tariffarie di cui al precedente punto siano
applicate per il periodo 1° ottobre 2004 e sino all'esito del procedimento
avviato ai sensi del punto 1 della deliberazione n. 62/05;
3. Di pubblicare la presente deliberazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorita' per l'energia elettrica e
il gas, affinche' entri in vigore dal giorno della sua pubblicazione;
4. Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2, comma 25, della
legge 14 novembre 1995, n. 481/95, puo' essere proposto ricorso avanti al
Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, entro il termine di 60
(sessanta) giorni dalla data di pubblicazione dello stesso.
Milano, 27 aprile 2005
Il Presidente: Ortis