Copyright © AmbienteDiritto
Deliberazione 29 aprile 2005, n. 79
Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas. Verifica del codice di trasmissione e di dispacciamento, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004.
(GU n. 115 del 19-5-2005)
L'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas.
Nella riunione del 29 aprile 2005;
Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: la legge n. 481/1995);
Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto
legislativo n. 79/1999);
Visto il decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239,
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290 (di
seguito: la legge n. 290/2003);
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004,
recante criteri, modalita' e condizioni per l'unificazione della proprieta' e
della gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione (di seguito:
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004);
Visto l'allegato A alla deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e
il gas (di seguito: l'Autorita) 30 dicembre 2003, n. 168/03, come
successivamente modificato ed integrato;
Visto l'allegato A alla deliberazione dell'Autorita' 30 gennaio 2004, n. 05/04,
come successivamente modificato ed integrato;
Visto l'allegato A alla deliberazione dell'Autorita' 30 dicembre 2004, n. 250/04
(di seguito: deliberazione n. 250/04);
Vista la deliberazione dell'Autorita' 25 febbraio 2005, n. 36/05 (di seguito:
deliberazione n. 36/05);
Visto il documento recante «Proposta di aggiornamento del piano di emergenza per
la sicurezza del sistema elettrico» (nuovo PESSE) trasmesso dalla societa'
Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. (di seguito: il GRTN) con
lettera in data 21 febbraio 2005, prot. AD/2005000023 (prot. Autorita' n. 003882
in data 25 febbraio 2005);Considerato che l'art. 1, comma 1, del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004, stabilisce che, entro il
31 ottobre 2005, sono trasferiti alla societa' Tema S.p.a. (di seguito: Tema
S.p.a.) eventualmente anche attraverso conferimento, le attivita', le funzioni,
i beni, i rapporti giuridici attivi e passivi, ivi inclusa la titolarita' delle
convenzioni di cui all'art. 3, commi 8, 9 e 10, del decreto legislativo n.
79/1999, facenti capo al GRTN ad eccezione di quanto previsto alle lettere a),
b) e c) del medesimo comma;
Considerato che il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio
2004 prevede che il GRTN predisponga un documento integrato contenente le regole
tecniche, di carattere obiettivo e non discriminatorio, ai sensi del decreto
legislativo n. 79/1999, per l'accesso e l'uso della rete elettrica nazionale di
trasmissione e delle apparecchiature direttamente connesse, per l'interoperabilita'
delle reti e per l'erogazione del servizio di dispacciamento, nonche' i criteri
generali per lo sviluppo e la difesa della sicurezza della rete elettrica
nazionale di trasmissione e per gli interventi di manutenzione della medesima
rete (di seguito: il Codice di rete); e che, il Ministero delle attivita'
produttive e l'Autorita' verifichino, per quanto di rispettiva competenza, ai
sensi del decreto legislativo n. 79/1999 e della legge n. 290/2003, la
conformita' del Codice di rete alle direttive dai medesimi emanate;
Considerato
che con deliberazione n. 250/04, l'Autorita' ha emanato direttive al GRTN per
l'adozione del Codice di rete;
Considerato che con lettera in data 31 gennaio 2005, prot. AD/P2005000011 (prot.
Autorita' n. 002267, in data 3 febbraio 2005), il GRTN ha trasmesso all'Autorita',
per la verifica di competenza, il Codice di rete;
Considerato che ai fini del completamento del processo di verifica di pertinenza
dell'Autorita', con nota in data 24 marzo 2005, prot. n. GB/M05/1229/mp, la
medesima Autorita' ha rappresentato al GRTN la necessita' di disporre di tutti i
documenti di riferimento allegati al Codice di rete in quanto l'analisi
preliminare del predetto codice ha evidenziato l'esistenza di numerosi documenti
di riferimento ad esso allegati (di seguito: documenti tecnici di riferimento)
che, pur non formando, secondo quanto espressamente indicato dal GRTN, parte
integrante del Codice di rete, potrebbero contenere elementi sostanziali ai fini
della compiuta definizione del quadro di diritti ed obblighi intestati agli
utenti della rete nell'ambito dei servizi di trasmissione e di dispacciamento;
Considerato che con lettera in data 5 aprile 2005, prot. n. (GRTN/P2005006603 (prot.
Autorita' n. 007806, in data 6 aprile 2005), il GRTN ha trasmesso all'Autorita'
i riferimenti necessari al reperimento di parte dei documenti tecnici di
riferimento indicando, altresi', come alcuni di essi siano in corso di
revisione, ovvero ancora in corso di pubblicazione;
Considerato che con lettera in data 5 aprile 2005, prot. (GRTN/P2005006618 (prot.
Autorita' n. 007807 in data 6 aprile 2005) il GRTN ha trasmesso all'Autorita' il
Capitolo 4 del Codice di rete - «Regole per il dispacciamento» - modificato in
aderenza alle disposizioni di cui alla deliberazione n. 36/05 in materia di
regole per il dispacciamento di merito economico a valere per l'anno 2005 in
sostituzione del precedente Capitolo 4 del Codice direte trasmesso in data 31
gennaio 2005;
Considerato che ai fini del perseguimento del migliore raccordo tra i distinti
procedimenti di verifica del Codice di rete, rispettivamente condotti dal
Ministero delle attivita' produttive e dall'Autorita', con nota in data 22
aprile 2005, prot. n. GB/MOS/1668/mp, l'Autorita' ha rappresentato al predetto
Ministero che, per quanto riguarda le competenze dell'Autorita', l'attivita'
istruttoria condotta dalla medesima e' mirata, oltre che a verificare la
conformita' del Codice di rete alle disposizioni di cui alla deliberazione n.
250/2004, a far emergere aspetti utili a valutare le prescrizioni del Codice di
rete sotto i profili dell'efficienza nell'erogazione dei servizi di pubblica
utilita' (trasmissione e dispacciamento), della tutela dei clienti finali,
consumatori ed utenti delle reti, nonche' della promozione della concorrenza, in
coerenza con il dettato legislativo di cui all'art. 1 della legge n. 481/1995;
Considerato che l'analisi del Codice di rete ha evidenziato:
a) la necessita' di apportare alcune correzioni di carattere puntuale indicate
nella parte A del documento Osservazioni al Codice di rete allegato al presente
provvedimento allegato A;
b) alcune criticita' di carattere generale indicate nella parte B dell'allegato
A;
c) l'intestazione di obblighi agli utenti della rete mediante disposizioni
contenute nei documenti tecnici di riferimento indicati nella parte C
dell'allegato A.
Ritenuto che sia opportuno considerare positivamente verificato il Codice di
rete a condizione che il GRTN, entro il 24 maggio 2005, modifichi e integri il
predetto codice in aderenza alle osservazioni di carattere puntuale riportate
nella parte A dell'allegato A,
trasmettendo il testo risultante all'Autorita';
Ritenuto che sia opportuno stabilire che, entro il 30 novembre 2005, il GRTN,
ovvero il soggetto risultante dal processo di unificazione di cui all'art. 1,
comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004
(di seguito: il soggetto unificato), qualora operativo ai sensi del medesimo
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004, proceda:
i. alla revisione del Codice di rete sulla base delle osservazioni di carattere
generale di cui alla parte B dell'allegato A, nonche' sulla base degli elementi
di criticita' emersi durante il periodo di prima attuazione del medesimo codice;
ii. all'inclusione nel Codice di rete, come parte integrante e sostanziale,
delle porzioni dei documenti tecnici di riferimento, come indicati nella parte C
dell'allegato A atti al completamento della definizione dei diritti e degli
obblighi degli utenti della rete nell'ambito di ciascun servizio erogato dal
soggetto unificato;
iii. alla riformulazione dei documenti tecnici di riferimento in modo che i
medesimi riportino unicamente la descrizione tecnica delle procedure utilizzate
dal soggetto unificato ai fini' dello svolgimento delle attivita' relative ai
predetti servizi
Delibera:
1) di considerare positivamente verificato il Codice di rete a condizione che il
GRTN, entro il 24 maggio 2005, modifichi e integri il predetto codice in
aderenza alle osservazioni di carattere puntuale riportate nella parte A
dell'allegato A, trasmettendo il testo risultante all'Autorita';
2) di stabilire che, entro il 30 novembre 2005, il GRTN, ovvero il soggetto
unificato, qualora operativo ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 11 maggio 2004, proceda:
i. alla revisione del Codice di rete sulla base delle osservazioni di carattere
generale di cui alla parte B dell'allegato A, nonche' sulla base degli elementi
di criticita' emersi durante il periodo di prima attuazione del medesimo codice;
ii. all'inclusione nel Codice di rete, come parte integrante e sostanziale,
delle porzioni dei documenti tecnici di riferimento, come indicati nella parte C
dell'allegato A atti al completamento della definizione dei diritti e degli
obblighi degli utenti della rete nell'ambito di ciascun servizio erogato dal
soggetto unificato;
iii. alla riformulazione dei documenti tecnici di riferimento in modo che i
medesimi riportino unicamente la descrizione tecnica delle procedure utilizzate
dal soggetto unificato ai fini dello svolgimento delle attivita' relative ai
predetti servizi;
3) di dare mandato al direttore della direzione energia elettrica dell'Autorita'
di ricercare forme di collaborazione con il Ministero delle attivita' produttive
al fine di armonizzare i rispettivi procedimenti di verifica dei futuri
aggiornamenti del Codice di rete, potendosi avvalere di un gruppo di lavoro
congiunto cui partecipano, in rappresentanza dell'Autorita', funzionari
designati dal medesimo direttore;
4) di trasmettere copia del presente provvedimento al Ministero delle attivita'
produttive, al GRTN ed a Terna S.p.a.;
5) di pubblicare il presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorita'
(www.autorita.energia.it), affinche' entri in vigore dalla data della
sua pubblicazione.
Milano, 29 aprile 2005
Il presidente: Ortis
Allegato A
OSSERVAZIONI AL CODICE DI RETE
Le presenti osservazioni sono relative al documento recante «Codice di
trasmissione, dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete» (di seguito: il
Codice di rete) trasmesso all'Autorita' dal Gestore della rete con lettera in
data 31 gennaio 2005, prot. AD/P2005000011, come integrato, relativamente al
Capitolo 4, con lettera in data 5 aprile 2005, prot. GRTN/P2005006618 (prot.
Autorita' n. 007807 in data 6 aprile 2005). Le predette osservazioni
costituiscono l'esito dell'attivita' istruttoria condotta dall'Autorita' ai
sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 11 maggio 2004, mirata, oltre che a verificare la conformita' del
Codice di rete alle disposizioni di cui alla deliberazione n. 250/2004, a
valutare le prescrizioni del Codice di rete sotto i profili dell'efficienza
nell'erogazione dei servizi di pubblica utilita' (trasmissione e dispacciamento),
della tutela dei clienti finali, consumatori ed utenti delle reti, nonche' della
promozione della concorrenza, in coerenza con il dettato legislativo di cui
all'art. 1 della legge 14 novembre 1995, n. 481.
Parte A
OSSERVAZIONI PUNTUALI ALLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL CODICE DI RETE
1. Osservazioni al capitolo 1 (Connessione alla RTN).
i. La sezione A del Capitolo 1 del Codice di rete deve essere riformulata ai
fini di una maggiore aderenza alle disposizioni di cui all'art. 8 della
deliberazione n. 250/2004. In particolare, la medesima sezione non reca le
soluzioni tecnico convenzionali adottate dal Gestore della rete per la
connessione degli impianti elettrici alla rete di trasmissione nazionale, come
richiesto dal citato art. 8, che sono invece indicate nella sezione B (Regole
tecniche di connessione) del medesimo capitolo.
ii. La sezione B del Capitolo 1 reca numerose disposizioni in materia di
regolazione della qualita' del servizio di trasmissione che non appaiono
conformi con le disposizioni di cui al Titolo 8 della deliberazione n. 250/2004,
peraltro gia' recepite, dal Gestore della rete, con le disposizioni di cui al
Capitolo 8 del Codice di rete. Pertanto, le sopra richiamate disposizioni devono
essere eliminate (si vedano anche le osservazioni di cui al successivo paragrafo
7).
iii. Al paragrafo 1B.2.1, lettera b), punto ii, la denominazione «impianti di
generazione sottoposti alla attivita' di dispacciamento» non trova riscontro
nell'attuale quadro normativo.
iv. Al paragrafo 1B4.3 il riferimento alle norme tecniche di enti esterni
dovrebbe essere riportata con precisione.
v. Con riferimento alle disposizioni di cui al paragrafo 1B4.1.1, si ravvisa l'opportunita'
che gli schemi grafici degli inserimenti siano inseriti nel Codice di rete.
vi. Al paragrafo 1B5.2.4 e' necessario chiarire come sono individuati i
rendimenti e i tassi di guasto tipici di ciascuna tipologia di impianto.
vii. Al paragrafo 1B5.4.2 e' necessario chiarire in quale contesto avviene la
dichiarazione di non idoneita' al funzionamento in condizioni di emergenza.
viii. Si rileva la necessita' di razionalizzare e di meglio precisare alcune
disposizioni trattate in maniera ripetuta all'interno del capitolo, in
particolare per quanto riguarda gli obblighi relativi al mantenimento della
connessione al variare della frequenza e della tensione di rete. Si rileva,
altresi', l'esigenza di meglio precisare la normativa relativa alle azioni di
rifiuto di carico (cfr. precedente lettera c), nonche' alle azioni di
alleggerimento di carico.
ix. Al paragrafo 1B5.12.1 devono essere previste verifiche periodiche di
funzionalita' degli apparati di protezione sottoposti ad azioni di coordinamento
con i dispositivi di protezione installati sulla rete secondo quanto previsto
dal Codice di rete.
2. Osservazioni al capitolo 2 (Sviluppo della rete). i. Al punto 2.2 del
Capitolo 2, nell'ambito di applicazione dovrebbe essere incluso anche il Gestore
della rete.
ii.Gli scenari considerati nelle analisi relative alla pianificazione dello
sviluppo della rete di trasmissione nazionale di cui al punto 2.3.2.1 dovrebbe
tenere conto anche degli esiti dei mercati.
3. Osservazioni al capitolo 3 (Gestione, esercizio e manutenzione della rete).
i. Con riferimento al paragrafo 3.7.2.3, e' opportuno che contestualmente alla
elaborazione del piano di indisponibilita' degli elementi della rete di
trasmissione nazionale, il Gestore della rete valuti e pubblichi gli eventuali
effetti sui limiti di transito tra le zone.
ii. Le procedure per l'interoperabilita' delle reti elettriche di cui al
paragrafo 3.5, dovrebbero costituire parte integrante del Codice di rete secondo
quanto stabilito dall'art. 23 della deliberazione n. 250/2004.
iii. E' opportuno che il paragrafo 3.7.4.3 rechi anche la specificazione delle
modalita' tecniche seguite per la verifica di compatibilita' dei piani di
manutenzione delle unita' di produzione con i livelli disponibilita' di
capacita' produttiva con i piani di manutenzione della rete di trasmissione
nazionale, nonche' con la sicurezza di funzionamento del sistema elettrico
nazionale.
iv. Si ravvisa le necessita' di armonizzare le disposizioni relative
all'individuazione dei soggetti su cui ricade l'obbligo di presentazione della
proposta di piani annuale di indisponibilita': il paragrafo 3.7.4 fa riferimento
agli utenti del dispacciamento titolari di unita' di produzione con potenza
maggiore di 10 MVA, mentre il paragrafo 1.1 dell'appendice al capitolo 3 fa
riferimento agli utenti del dispacciamento titolari di unita' «qualificate al
mercato dell'energia».
v. Al paragrafo 3.9, il termine «tasso di indisponibilita' non programmata» non
risulta essere definito.
4. Osservazioni al capitolo 5 (Servizio di misura e settlement).
i. La sezione A del capitolo 5 contiene numerose disposizioni relative ai
criteri per la localizzazione dei punti di misura con la definizione di numerosi
meccanismi di riporto delle misure ai punti di misura da considerare per la
regolazione dei servizi di trasmissione, di distribuzione e di dispacciamento al
fine di tenere conto delle perdite di energia elettrica. Si osserva che con la
deliberazione n. 5/2004, l'Autorita' ha razionalizzato la disciplina
dell'attribuzione delle perdite di rete alle misure effettuate nei punti di
immissione, di prelievo e di interconnessione tra reti elettriche. Tale
disciplina, con riferimento ai predetti punti, rende superata l'istituzione di
meccanismi di riporto quali quelli indicati nella sezione del Codice di rete in
esame e, pertanto, i medesimi devono essere eliminati. Restano fermi i
meccanismi di riporto interessanti, eventualmente, misure di energia elettrica
effettuate in punti non incisi dalle condizioni fissate dall'Autorita', vale a
dire punti interni ad impianti elettrici di produzione, di consumo e di reti
senza obbligo di connessione di terzi diversi dai punti di immissione, di
prelievo o di interconnessione.
ii. L'ambito di applicazione di cui al punto 5A.1 deve includere anche il
Gestore della rete.
iii. Il punto 5A.3.2 indica una definizione di «punto di misura» diversa dalla
definizione riportata nel glossario. E' necessario razionalizzare le due
definizioni.
iv. Per il punto 5A.3.3 valgono le stesse considerazioni di cui al precedente
punto ii. con riferimento alla definizione di «apparecchiatura di misura».
v. Nella sezione 5A del capitolo 5 del Codice di rete ricorre la definizione di
«soggetto responsabile dell'acquisizione» che non e' compresa nell'ambito delle
definizioni vigenti.
vi. La procedura concordata di cui al paragrafo 5A.1.B.3 deve formare oggetto di
deroghe alle disposizioni di cui al Codice di rete. Il Codice di rete deve
prevedere, inoltre, che eventuali caratteristiche migliorative debbano poter
essere imposte dal Gestore della rete qualora ritenuto necessario dal medesimo
gestore.
vii. La definizione di «responsabile dell'apparecchiatura di misura» ricorrente
nell'appendice 5A.1.B non e' compresa nell'ambito delle definizioni vigenti.
viii. La previsione in calce al paragrafo 5A.1.B.1 deve essere eliminata e le
disposizioni del medesimo paragrafo e del documento INSPX3 - Specifica tecnica
funzionale e realizzativa delle apparecchiature di misura - devono essere
armonizzate.
5. Osservazioni al capitolo 6 (Statistiche).
Per quanto concerne il capitolo 6 del Codice di rete, si osserva che:
a) tra le fonti normative che legittimano il Gestore della rete a richiedere
informazioni, deve essere incluso il riferimento agli articoli 57, 58, 61 e 62
della deliberazione n. 250/2004;
b) al punto 6.4.3, lettera a), punto iii., la locuzione «vettoriata ad altri
stabilimenti» necessita di essere chiarita.
6. Osservazioni al capitolo 7 (Salvaguardia della sicurezza).
i. La previsione di cui al punto 7.4.5 per la quale i soggetti interessati sono
tenuti ad osservare o ad attuare le procedure contenute nei documenti di cui
all'appendice 3 del capitolo 7 del Codice di rete non e' compatibile con
l'introduzione alla medesima appendice 3 ove si indica che i citati documenti
non formano parte integrante del Codice di rete.
ii. Al punto 7.4.2.1, lettera g), e' necessario che sia chiarito il termine
«avarie nella norma».
7. Osservazioni al capitolo 8 (Qualita' del servizio di trasmissione) e alle
parti del capitolo 1 in materia di qualita'.
i. Al paragrafo 1A.3.3: al primo capoverso dopo la lettera c), sopprimere il
riferimento al capitolo 8.
ii. Al paragrafo 1A.4.2: aggiungere all'elenco la lettera «h) qualita' del
servizio (disalimentazioni e altri parametri di qualita' della tensione)».
iii. Al paragrafi 1Aa.6.1 e 1Aa.8.1: sopprimere «di norma».
iv. Deve essere eliminato il paragrafo 1.Ab.8.2 che prevede un sollevamento di
responsabilita' dell'esercente nei confronti del cliente che richiede
particolari schemi di connessione. (Si rammenta che per le connessioni in
derivazioni rigida sulle reti di distribuzione sono stati previsti appositi
standard meno severi di quelli per gli altri tipi di connessione, e pertanto il
Gestore della rete dovrebbe allinearsi a queste indicazioni).
v. Al paragrafo 1B.3, dopo il secondo capoverso del periodo introduttivo,
sopprimere le parole «a) non si verifichino indisponibilita' di elementi a causa
di guasti sulla RTN» e sostituire le parole «c) Tutti gli Utenti» con «c) Gli
Utenti». Alla fine del primo capoverso dopo l'elenco per lettere, sostituire le
parole «non essendo disponibili rilevazioni sistematiche e statistiche per sito»
con le parole «fino all'approvazione dei nuovi livelli attesi di qualita' del
servizio da parte dell'Autorita' ai sensi dell'art. 33 della deliberazione 30
dicembre 2004 n. 250/2004».
vi. Ai paragrafi 1B3.3, 1B3.4 e 1B3.5 aggiungere in fondo a ciascun paragrafo «I
livelli attesi indicati in questo paragrafo sono provvisori fino
all'approvazione dei nuovi livelli attesi di qualita' del servizio da parte
dell'Autorita' ai sensi dell'art. 33 della deliberazione 30 dicembre 2004 n.
250/2004».
vii. Al paragrafo 8.1.1 eliminare le parole «regolazione della».
viii. Al paragrafo 8.2.1 deve essere soppresso l'ultimo periodo.
ix. Al paragrafo 8.4.5 le parole «con limitazioni geografiche definite dal
Gestore della rete, e comunque non superiori al 5% del numero dei siti di
connessione» devono essere sostituite con le parole «alla rete elettrica di
proprieta' del Gestore della rete ed a partire dal 1° gennaio 2007 a tutta la
Rete di trasmissione nazionale.».
x. Al paragrafo 8.5.2 sostituire le parole «conformi alla norma EN 50160 ove
applicabile» con le parole «definite nel documento «Criteri di misura delle
caratteristiche della tensione della RTN».»
xi. Al paragrafo 8.6.3. sostituire le lettere b), c) e d) come di seguito
indicato:
«b) energia non fornita per le disalimentazioni definita dalla seguente formula:
(formula omessa)
Dove la sommatoria e' estesa a tutte le disalimentazioni accadute nel periodo
e/o nell'anno solare e nell'area e, per ciascuna di esse, a tutti gli utenti
affetti dalla stessa disalimentazione con:
n numero di disalimentazioni nel periodo di osservazione
m numero di Utenti coinvolti dalla disalimentazione i-esima Ti,i e Pi,j sono
rispettivamente durata (in ore) della disalimentazione e potenza interrotta (MW)
sull'Utente j-esimo coinvolto durante la disalimentazione i-esima; Pi, j e' il
valore
medio costante nei primi 15 minuti se la durata interruzione e' inferiore o
uguale a 15 minuti, mentre e' stimata in base al diagramma di potenza previsto
e/o storico se la durata e' superiore ai 15 minuti.
c) energia non ritirata dalle unita' di produzione per interruzione del punto di
immissione, definita dalla seguente formula:
(formula omessa)
Dove la sommatoria e' estesa a tutte le interruzioni accadute nel periodo e/o
nell'anno solare e nell'area e, per ciascuna di esse, a tutte le Unita' di
produzione affette dalla stessa interruzione con:
n numero di interruzioni nel periodo di osservazione
m numero di Unita' di produzione
coinvolte dalla interruzione i-esima
Ti,i e Pi,j sono rispettivamente durata (in ore) della interruzione e potenza
non ritirata (MW) sull'Utente j esimo coinvolto durante la disalimentazione
i-esima; Pi, j e' il valore medio costante nei primi 15 minuti se la durata
interruzione e' inferiore o uguale a 15 minuti, mentre e' stimata in base al
diagramma di potenza previsto se la durata e' superiore ai 15 minuti.
d) tempo medio di disalimentazione di sistema, definito dalla seguente formula.
Tempo medio di disalimentazione di sistema = ENS x 60/Pm (min/periodo)
Dove il rapporto tra l'energia non fornita (ENS) e la potenza media (Pm) e'
riferito al periodo e/o all'anno solare, alle aree e/o all'intero sistema, e
dove:
periodo e' il periodo di riferimento in ore sul quale calcolare la Pm;
ENS e' l'energia non fornita definita al precedente punto b) in MWh;
Pm e' la potenza media in MW, ottenuta dal rapporto tra il fabbisogno di energia
del sistema e/o dell'area nel periodo di riferimento in MWh ed il numero di ore
(h) del periodo di riferimento stesso.».
xii. Al paragrafo 8.7.12 la parola «presentati» e' sostituita dalle parole
«aggiornati a cura del Gestore della rete e approvati dall'Autorita».
xiii. Aggiungere al glossario la seguente definizione: «regime degradato: stato
di funzionamento del sistema elettrico nazionale in una delle seguenti
condizione di esercizio:
allarme:
emergenza;
interruzione;
ripristino.».
8. Osservazioni al capitolo 10 (Disposizioni generali).Si ritiene opportuno che
il programma di verifiche predisposto con cadenza annuale dal Gestore della rete
di cui al punto 10.5.1.1,
sia unicamente comunicato all'Autorita' e non anche approvato.
Parte B
OSSERVAZIONI GENERALI ALLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL CODICE DI RETE
9. Osservazioni al capitolo 1 (Connessione alla RTN). A. Nel capitolo 1 del
Codice di rete si rileva un ricorso ad una molteplicita' di documenti in merito
alla disciplina della realizzazione e dell'esercizio dell'impianto di rete per
la connessione, nonche' per l'esercizio dell'impianto elettrico connesso alla
rete. Si ritiene opportuno che tale insieme di documenti sia raccolto in un
unico riferimento identificabile nel contratto per la connessione. Detto
contratto deve essere concluso sulla base di un contratto-tipo allegato al
Codice di rete che formi parte integrale e sostanziale del medesimo codice. Tale
contratto tipo dovrebbe comprendere anche il documento relativo alla
realizzazione della connessione di cui al paragrafo 1Aa.12.1 del Codice di rete.
A tal riguardo e' opportuno che il Codice di rete rechi una procedura univoca
per la regolazione delle fasi di realizzazione delle connessioni indicante le
responsabilita' del Gestore della rete e degli utenti della rete.
B. Per quanto concerne le disposizioni relative alla disponibilita'
all'attuazione di azioni di rifiuto di carico e di ripristino del servizio
elettrico, si osserva che il Codice di rete reca previsioni non in linea con le
disposizioni di cui all'art. 10, comma 10.1, lettera c), della deliberazione n.
250/2004. A tal riguardo, il Codice di rete dovrebbe sostanziare con precisione
le caratteristiche dei servizi richiesti e recare i criteri per la definizione
dei relativi obblighi che, una volta individuati, devono costituire condizione
essenziale per la connessione.
C. La richiesta di dati caratteristici degli impianti elettrici che si
connettono alla rete (quali, ad esempio, i rendimenti e i tassi di guasto tipici
di ciascuna tipologia di impianto di cui al paragrafo 1B5.2.4) dovrebbero
costituire parte degli obblighi informativi degli utenti della rete. Si registra
la necessita' di istituire apposite sezioni relative agli obblighi informativi
che insistono sugli utenti della rete ai fini della connessione. Inoltre, gli
obblighi informativi relativi ai registri delle unita' di produzione e delle
unita' di consumo ai fini del dispacciamento dovrebbero essere messi in
relazione, qualora possibile, agli obblighi informativi relativi al servizio di
connessione. Cio' risponde all'esigenza piu' generale di razionalizzare i flussi
informativi tra utenti della rete e il Gestore della rete. A tal proposito, la
parte VII della deliberazione n. 250/2004 (in particolare agli articoli 57, 58 e
59) delinea un trattamento unitario degli obblighi informativi per il Gestore
della rete e per gli utenti della rete. Benche' le diverse disposizioni relative
agli obblighi informativi possano essere indicate nel Codice di rete anche a
livello di ciascun servizio, si rileva le necessita' che tali disposizioni siano
tra loro armonizzate.
D. La previsione riguardanti le deroghe alle regole tecniche previste al
paragrafo 1B.12 deve essere eliminata. Le deroghe devono essere trattate
unitariamente con riferimento all'intero corpo del Codice di rete secondo le
disposizioni di cui all'art. 64 la deliberazione n. 250/2004, come recepite nel
Capitolo 10 del medesimo
Codice di rete.
10. Osservazioni al capitolo 2 (Sviluppo della rete).
A. Per quanto concerne le disposizioni di cui al capitolo 2 del Codice di rete
si ravvisa l'opportunita' che il Gestore della rete preveda l'elaborazione di un
rapporto annuale che contenga gli elementi che consentano l'effettuazione delle
verifiche di cui all'art. 27, comma 27.2, della deliberazione n. 250/2004.
B. Il rinvio delle fasi di sviluppo della rete di trasmissione nazionale
correlate a richieste di connessione di cui al punto
2.3.3.1, lettera b), potrebbe determinare problemi di continuita' del servizio
tali da limitare l'accesso alla rete dei nuovi impianti.
Tale possibilita' deve essere contemplata e gli effetti devono entrare a far
parte del contratto di connessione. Analogamente, le previsioni di cui al punto
2.5.4.2.1 devono essere tradotte in obblighi per gli utenti della rete
nell'ambito del contratto di connessione.
11. Osservazioni al capitolo 3 (Gestione, esercizio e manutenzione della rete).
Le procedure relative alla programmazione e alla gestione delle indisponibilita'
necessitano di essere completate. In particolare occorrerebbe disciplinare la
programmazione e la gestione delle
indisponibilita' delle unita' di produzione anche nei casi relativi ai
cosiddetti arresti di lunga durata prevedendo, peraltro, che il Gestore della
rete invii all'Autorita', con cadenza almeno semestrale, l'elenco delle unita'
di produzione in arresto di lunga
durata specificando le motivazioni e la durata prevista dell'arresto.
Piu' in generale, ai fini della gestione e dell'esercizio della rete di
trasmissione nazionale, gli utenti della rete titolari di impianti di produzione
di energia elettrica dovrebbero essere tenuti:
a) in qualita' di utenti della connessione, a fornire al Gestore della rete le
informazioni relative ai predetti impianti ai fini della interoperabilita' dei
medesimi impianti con la rete elettrica;
b) in qualita' di utenti del dispacciamento, a fornire le informazioni
necessarie alla gestione, da parte del Gestore della rete, del processo di
approvvigionamento delle risorse per il dispacciamento, nonche' alla
regolamentazione della funzione di
esecuzione fisica dei contratti di compravendita di energia elettrica mediante
la valorizzazione e regolazione dell'energia elettrica oggetto di deviazioni
rispetto agli impegni contrattuali assunti.
12. Osservazioni al capitolo 4 (Regole per il dispacciamento). In seguito alla
revisione effettuata dal GRTN in aderenza alle disposizioni di cui alla
deliberazione n. 36/2005, non si rilevano particolari elementi di criticita'.
13. Osservazioni al capitolo 5 (Servizio di misura e settlement).
A. L'oggetto del capitolo 5 del Codice di rete non risulta coerente con
l'organizzazione dei servizi erogati dal Gestore della rete. E' opportuno che il
servizio di misura dell'energia elettrica e il servizio di aggregazione delle
misure dell'energia elettrica ai
fini del dispacciamento trovino una collocazione autonoma nell'ambito del codice
di rete. Lo stesso vale per le disposizioni relative alla regolazione economica
dei servizi di trasmissione e di dispacciamento che dovrebbero essere trattati
separatamente dai servizi di misura e
di aggregazione delle misure. In particolare, per quanto riguarda la sezione B
del capitolo 5 la definizione dei punti di dispacciamento attiene al servizio di
dispacciamento e non al servizio di aggregazione delle misure misure ed e'
opportuno che l'appendice
5B.1.A - Dettagli per la determinazione della partite economiche per il servizio
di dispacciamento - formi parte integrante del capitolo 4 del codice di rete.
B. L'art. 51, comma 5 1.3, lettera h), della deliberazione n. 250/2004
stabilisce, tra l'altro, che le disposizioni tecniche relative alle
apparecchiature di misura dell'energia elettrica devono essere compatibili con
la possibilita' di conferire a soggetti
diversi dai gestori delle reti le responsabilita' delle attivita' relative al
servizio di misura dell'energia elettrica. A tal fine, il capitolo 5 del Codice
di rete dovrebbe essere organizzato secondo le seguenti due parti: (1)
definizione di carattere generale dei diversi
obblighi in relazione alle diverse attivita' di cui si compone il servizio di
misura (1), (2) identificazione dei soggetti responsabili effettuata sulla base
della normativa vigente. Tale osservazione trova applicabilita' anche con
riferimento alle attivita' svolte dalle imprese distributrici nell'ambito del
servizio di aggregazione delle misure. Infatti, il coinvolgimento delle imprese
distributrici in tale servizio e' stabilito dall'art. 43, comma 43.2, della
deliberazione n. 168/2003 per il solo periodo regolatorio 2004-2007.
A partire dall'anno 2008, i medesimi ruoli potrebbero essere ricoperti da
soggetti diversi dalle imprese distributrici.
C. Le deroghe all'applicazione delle disposizioni relative al servizio di misura
costituiscono deroghe all'applicazione del Codice di rete e, pertanto,
necessitano di essere trattate in maniera unitaria secondo le disposizioni di
cui all'art. 64 della deliberazione n. 250/2004, come recepite nel capitolo 10
del Codice di rete.
D. Risulta necessario chiarire l'articolazione tra punto di scambio e punto di
misura. In particolare, il punto di scambio equivale al punto ove si verifica la
separazione tra rete con obbligo di connessione di terzi e impianti elettrici di
produzione e di consumo (vale a dire, rispettivamente, punti di immissione e
punti di prelievo), ovvero equivale al punto di interconnessione tra reti. il
punto di misura e' un punto delle reti o degli impianti elettrici ad esse
connessi in cui e' installata una apparecchiatura di misura. Il Codice di rete
stabilisce che in ciascun punto di scambio debba essere installata una
apparecchiatura di misura. Di conseguenza, ciascun punto di scambio deve
divenire anche un punto di' misura.
Tuttavia, e' possibile che le apparecchiature di misura siano installate in
punti di misura differenti dai punti di scambio. In tal caso, valgono le
medesime considerazioni di cui al precedente punto i. del precedente paragrafo
4.
E. E' opportuno che la sezione C del capitolo 5 rechi gli obblighi degli utenti
della rete nei confronti del Gestore della rete al fine della compilazione dei
bilanci energetici del sistema elettrico nazionale. Tali obblighi informativi
potrebbero essere incorporati e trattati unitariamente al livello del capitolo 9
del Codice di rete.
F. Data la molteplicita' di imprese distributrici incise dagli obblighi definiti
dal Gestore della rete, e' opportuno che le convezioni tra il Gestore della rete
e le imprese distributrici, nell'ambito del servizio di aggregazione delle
misure dell'energia elettrica ai fini' del dispacciamento, siano concluse sulla
base di una convenzione tipo previamente pubblicata e costituente parte
integrante del Codice di rete.
14. Osservazioni al capitolo 8 (Qualita' del servizio di trasmissione).
A. Si raccomanda al Gestore della rete di rivedere la formulazione del Codice di
rete per unificare nel capitolo 8 le disposizioni in materia di qualita' del
servizio, sopprimendo la parte introduttiva del paragrafo 1B.3 e rendendo
coerenti le disposizioni in materia di qualita' del servizio e di potenza di
corto circuito attualmente contenute in tale paragrafo e nei suoi sottoparagrafi
con quelle contenute nel capitolo 8.
B. Dovrebbe essere previsto un programma di bonifica delle protezioni delle
stazioni elettriche costruite prima del 1990 che, a quanto risulta dal paragrafo
1B.3.8.1, sarebbero «in generale non conformi».
15. Osservazioni al capitolo 9 (Raccolta e gestione delle informazioni).
Per quanto riguarda il capitolo 9, la verifica dell'Autorita' e' stata limitata
alla sola sezione A. Detta sezione costituisce un quadro di riferimento generale
relativamente agli obblighi informativi degli utenti della rete. E' opportuno
che i diversi obblighi informativi, unitamente alle modalita' e alle tempistiche
specifiche di messa a disposizione delle informazioni, siano trattati in maniera
sistematica, al limite anche a livello di ciascun capitolo del Codice di rete.
16. Osservazioni al capitolo 10 (Disposizioni generali). Si rileva che la
procedura di contestazione di cui al punto 10.5.2 potrebbe essere formulata
incrementando il principio di reciprocita' fra le parti a tutela degli utenti
della rete. (1) Ivi inclusi i criteri per la ricostruzione delle misure
dell'energia elettrica in caso di malfunzionamento del misuratore e del sistema
di acquisizione dati richiamati dal testo integrato.Parte C
OSSERVAZIONI IN MERITO AI DOCUMENTI ALLEGATI AL CODICE DI RETE
17. Documenti tecnici di riferimento. L'analisi dei documenti tecnici di
riferimento allegati al Codice di rete ha evidenziato l'opportunita' che alcune
delle disposizioni in essi contenute entrino a far parte integrante del Codice
di rete in quanto contribuiscono al completamento del quadro relativo agli
obblighi intestati agli utenti della rete. Si ritiene, pertanto, opportuno che
il Gestore della rete proceda all'integrazione del Codice di rete mediante
l'inserimento nel medesimo codice degli elementi che contribuiscono alla
definizione degli obblighi degli utenti della rete e del Gestore della rete, in
riferimento almeno a quanto indicato nei seguenti documenti.
=====================================================================
|Documenti tecnici di riferimento allegati
|al Codice di rete suscettibili di essere
Capitolo del Codice di rete|inclusi come parte integrante del codice
=====================================================================
Capitolo 1 | 2. Guida agli schemi di connessione
---------------------------------------------------------------------
| 3. Requisiti e caratteristiche di
|riferimento delle stazioni elettriche
|della RTN
---------------------------------------------------------------------
| 4. Criteri generali di protezione
|delle reti a tensione uguale o superiore
|a 120 kV
---------------------------------------------------------------------
| 6. Criteri di telecontrollo e
|acquisizione dati
---------------------------------------------------------------------
| 8. Specifica funzionale per sistemi di
|monitoraggio per le reti a tensione
|uguale o superiore a 120 kV
---------------------------------------------------------------------
| 10. Piano di difesa del sistema
|elettrico
---------------------------------------------------------------------
| 11. Piano di riaccensione del sistema
|elettrico nazionale
---------------------------------------------------------------------
| 12. Criteri generali di taratura delle
|protezioni della rete a tensione uguale o
|superiore a 120 kV
---------------------------------------------------------------------
| 13. Criteri di taratura dei rele' di
|frequenza del sistema elettrico
---------------------------------------------------------------------
| 14. Criteri di connessione al sistema
|di controllo del GRTN
---------------------------------------------------------------------
| 15. Partecipazione alla regolazione di
|tensione
---------------------------------------------------------------------
| 16. Partecipazione alla regolazione di
|frequenza/potenza
---------------------------------------------------------------------
| 17. Sistema automatico per la
|regolazione della tensione (SART) per
|centrali elettriche di produzione
---------------------------------------------------------------------
Capitolo 4 | [CO.1] Contratto tipo di dispacciamento
---------------------------------------------------------------------
Capitolo 5 | 1. Specifiche funzionali generali
---------------------------------------------------------------------
| 2. Specifiche funzionali del sistema
|di acquisizione principale
---------------------------------------------------------------------
| 3. Specifiche funzionali e
|realizzative delle apparecchiature di
|misura di energia elettrica
---------------------------------------------------------------------
| 5. Specifiche di prova delle
|apparecchiature di misura di energia
|elettrica
---------------------------------------------------------------------
| 6. Specifica tecnica per i sistemi di
|acquisizione secondari Capitolo 7
---------------------------------------------------------------------
| 1. Aggiornamento del piano di
|emergenza per la sicurezza del sistema
|elettrico (nuovo PESSE)
---------------------------------------------------------------------
| 2. Piano di riaccensione del sistema
|elettrico nazionale - Volume generale
---------------------------------------------------------------------
| 3. Verifica della conformita' delle
|unita' di generazione alle prescrizioni
|tecniche del GRTN
---------------------------------------------------------------------
| 4. Prescrizioni tecniche integrative
|per la connessione al banco manovra
|interrompibili
---------------------------------------------------------------------
| 8. Caratteristiche tecniche e
|funzionali degli apparati equilibratori
|di carico
---------------------------------------------------------------------
| 12. Prescrizioni per la verifica delle
|prestazioni delle unita' di produzione
|per la riaccensione del sistema elettrico
---------------------------------------------------------------------
| 1. Criteri di misura delle
Capitolo 8 |caratteristiche di tensione della RTN
---------------------------------------------------------------------
| 2. Determinazione dei valori massimo e
|minimo di potenza di corto circuito
|convenzionali
E' necessario, inoltre, che il Gestore della rete proceda secondo quanto sopra
indicato relativamente ai documenti tecnici di riferimento ancora in fase di
revisione, ovvero in corso di pubblicazione, come indicato nella lettera del
Gestore della rete in data 5 aprile 2005, prot. n. GRTN/P2005006603 (prot.
Autorita' n. 007806 in data 6 aprile 2005). In particolare, e' necessario che,
con riferimento al documento indicato nella tabella precedente relativo al
capitolo 8 del Codice di rete, siano previste anche le modalita' operative per
la verifica del rispetto della condizione del 95% del tempo (90% fino a tutto il
2006) per il valore minimo convenzionale di potenza di corto circuito. Tale
verifica dovra' essere effettuata con riferimento alla descrizione della rete a
consuntivo (per le 24 ore del giorno precedente), tenendo conto delle
indisponibilita' effettive degli elementi di rete per manutenzione, guasto o
altro. A tal riguardo, il GRTN potrebbe stabilire una soglia temporale minima
(es. 90') sotto la quale indisponibilita' di brevissima entita' non sono
considerate ai fini della verifica rispetto della condizione del 90-95% del
tempo per il valore minimo convenzionale di potenza di corto circuito.