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Deliberazione 16 maggio 2005, n. 89
Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas. Integrazioni alle disposizioni dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 20 giugno 2002, n. 115/02.
(GU n. 131 del 8-6-2005)
Nella riunione del 16 maggio 2005
Visti:
la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/1995);
la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita)
30 maggio 1997, n. 61/1997 (di seguito: deliberazione n. 61/1997);
l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorita' 20 giugno 2002, n. 115/2002 (di
seguito: deliberazione n. 115/2002);
la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (di seguito:
Tar Lombardia) 25 gennaio 2005, n. 404/2005 (di seguito: sentenza n. 404/2005);
la decisione del Garante per la protezione dei dati personali (di seguito: il
Garante) 10 novembre 2004.
Considerato che:
l'art. 2, comma 26, della legge n. 481/1995 dispone che «la pubblicita' di atti
e procedimenti delle Autorita' e' assicurata anche attraverso un apposito
bollettino pubblicato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri», cio' che
consente all'Autorita' di prevedere forme di pubblicita' dei propri atti anche
diverse dalla pubblicazione nel menzionato bollettino;
conseguentemente, al fine di assicurare la massima pubblicita' dei suoi atti, l'Autorita'
ha fatto ricorso anche a strumenti diversi da quelli sopra richiamati, quali la
pubblicazione nel proprio sito internet; e che tale prassi e' stata codificata:
(a) nell'art. 4 della deliberazione n. 61/1997, limitatamente agli atti di avvio
e di conclusione dei procedimenti di natura individuale;
(b) nell'art. 3 dell'Allegato A della deliberazione n. 115/2002, con riferimento
alle deliberazioni a carattere generale, degli atti adottati nell'esercizio
delle funzioni consultive e propulsive dell'Autorita', nonche' dei pareri
obbligatori o
facoltativi, e delle proposte, rese nell'ambito di procedimenti per l'adozione
di provvedimenti intestati ad amministrazioni terze;
con sentenza n. 404/2005, il Tar Lombardia, limitatamente alla pubblicazione nel
sito internet dell'Autorita' di provvedimenti individuali di natura
sanzionatoria, ha ritenuto idonea la previsione di cui all'art. 4 della
deliberazione n. 61/1997 in quanto detta deliberazione sarebbe «espressione di
autonomia organizzativa e non di un potere normativo esterno»; e che l'Autorita'
intende proporre appello contro tale decisione;
gli effetti della richiamata sentenza compromettono gravemente le finalita' di
prevenzione generale e di tutela degli interessi di utenti e consumatori sottese
al provvedimento sanzionatorio, rispetto alla realizzazione delle quali la
pubblicazione nel sito internet dell'Autorita' assume un valore fondamentale.
Considerato inoltre che, con la decisione 10 novembre 2004, il Garante ha
affermato il principio per cui la pubblicazione da parte di un ente pubblico,
nel proprio sito internet, di provvedimenti sanzionatori, decorso un periodo di
tempo congruo con quello necessario agli scopi perseguiti con tale
pubblicazione, deve essere tecnicamente sottratta alla diretta individuabilita'
delle decisioni in essa contenute per il tramite dei comuni motori di ricerca
esterni.
Ritenuto che:
al solo fine di assicurare un assetto sostanziale tale da non compromettere le
finalita' sopra richiamate, e fermo restando l'impulso al riesame delle erronee
valutazioni in diritto affermate nella sentenza n. 404/2005 in ragione delle
ulteriori implicazioni che queste possono dispiegare, sia opportuno integrare le
disposizioni di cui all'art. 3 dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorita'
n. 115/2002, estendendo agli atti dell'Autorita' di natura individuale la
disciplina della pubblicita' ivi prevista per le restanti tipologie di atti;
sia necessario, nell'attuare l'integrazione di cui al precedente alinea,
prevedere l'adozione di accorgimenti tecnici tali da conformare le modalita' di
diffusione telematica dei provvedimenti sanzionatori al principio sancito dal
Garante nella decisione sopra richiamata;
Delibera:
1. Di integrare l'art. 3
dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il
gas (di seguito: l'Autorita) 20 giugno 2002, n. 115/2002, inserendo, dopo il
comma 3.3, i seguenti commi:
«3.4 la pubblicita' delle deliberazioni a carattere individuale e' assicurata
attraverso la pubblicazione nel Bollettino di cui all'art. 2, comma 26, della
legge n. 481/1995, e nel sito internet dell'Autorita'.
3.5 le deliberazioni di cui al comma 3.4 che prevedano l'irrogazione di sanzioni
amministrative, decorsi 5 anni dalla loro pubblicazione nel sito internet dell'Autorita',
sono tecnicamente sottratte alla diretta individuabilita' per il tramite dei
comuni
motori di ricerca esterni al sito stesso».
2. Di pubblicare il presente
provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito
internet dell'Autorita' (www.autorita.energia.it) affinche' entri in vigore
dalla data di pubblicazione.
Milano, 16 maggio 2005
Il presidente: Ortis