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DELIBERAZIONE 28 dicembre 2005
Autorità per l' Energia Elettrica e il Gas. Criteri applicativi della disciplina delle perdite convenzionali di energia elettrica nel periodo 1° gennaio 2002-30 giugno 2003. (Deliberazione n. 291/05).
(GU n. 38 del 15-2-2006)
L'AUTORITA'
PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 28 dicembre 2005;
Visti:
la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 26 giugno 2003;
la legge 14 novembre 1995, n. 481;
il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
la legge 23 agosto 2004, n. 239;
la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito:
l'Autorità) 3 agosto 2000, n. 138/00 (di seguito: deliberazione n. 138/00);
la deliberazione dell'Autorità 13 marzo 2001, n. 59/01;
l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 18 ottobre 2001, n. 228/01, come
successivamente integrato e modificato in vigore dal 1° gennaio 2002 (di
seguito: Testo integrato 2002);
la deliberazione dell'Autorità 1° agosto 2002, n. 152/02 (di seguito:
deliberazione n. 152/02);
la deliberazione dell'Autorità 26 giugno 2003, n. 67/03 (di seguito:
deliberazione n. 67/03);
la deliberazione dell'Autorità 1° luglio 2003, n. 73/03 (di seguito:
deliberazione n. 73/03);
la deliberazione dell'Autorità 20 novembre 2003, n. 132/03 (di seguito:
deliberazione n. 132/03);
l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 5/04, come
successivamente modificato e integrato in vigore dal 1° febbraio 2004 (di
seguito: Testo integrato 2004);
la deliberazione dell'Autorità 12 settembre 2005, n. 186/05 (di seguito:
deliberazione n. 186/05);
la deliberazione dell'Autorità 21 ottobre 2005, n. 221/05 (di seguito:
deliberazione n. 221/05);
le sentenze del tribunale amministrativo per la Lombardia (di seguito: Tar
Lombardia) 29 aprile 2004, n. 2474/04 (di seguito: sentenza n. 2474/04) e 14
dicembre 2004, n. 203/05 (di seguito: sentenza n. 203/05);
il documento per la consultazione recante «Criteri e modalità applicativi dei
coefficienti di perdita sulle reti elettriche nel periodo 1° gennaio 2002-31
gennaio 2004» allegato alla deliberazione n. 221/05 (di seguito: il documento
per la consultazione 21 ottobre 2005);
le regole transitorie per l'installazione e l'attivazione delle apparecchiature
di misura dell'energia elettrica - documento IN.S.T.X. 1200 Rev.00 - adottato
dalla società Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa (di seguito: il
Gestore della rete), ora Terna-Rete elettrica nazionale Spa (di seguito: TERNA),
in data 16 ottobre 2000 sulla base delle disposizioni di cui alla deliberazione
n. 138/00 (di seguito: Regole tecniche di misura);
Considerato che:
con deliberazione n. 221/05, l'Autorità ha avviato un procedimento per la
definizione di criteri applicativi della disciplina delle perdite convenzionali
di energia elettrica di cui al Testo integrato 2002, nel periodo compreso tra il
1° gennaio 2002 e il 31 gennaio 2004 rendendo disponibile, nel contempo, il
documento per la consultazione 21 ottobre 2005 contenente uno schema di
provvedimento in materia;
in particolare, l'Autorità ha indicato che i criteri applicativi di cui al
precedente alinea, potrebbero trovare attuazione, secondo quanto indicato nel
documento per la consultazione 21 ottobre 2005, tramite una integrazione al
Testo integrato 2002 che specifichi le modalità di applicazione dei coefficienti
(medi) di perdita nelle reti elettriche nei casi in cui la misura dell'energia
elettrica, ai fini della regolazione economica dei servizi di trasporto e di
vendita di energia elettrica per le imprese distributrici, non sia effettuata in
corrispondenza dei punti di interconnessione tra le reti di distribuzione
elettrica e la rete di trasmissione nazionale (punti di misura diversi dai punti
di scambio);
come peraltro richiamato nel documento per la consultazione 21 ottobre 2005,
fino al 31 gennaio 2004, sulla base delle disposizioni di cui alla deliberazione
n. 138/00 e delle regole tecniche di misura, al fine della quantificazione
dell'energia elettrica scambiata nei punti di interconnessione tra reti di
distribuzione e la rete di trasmissione nazionale (punti di scambio) mediante le
misure rilevate in punti di misura «fisici» (punti di misura) differenti dai
predetti punti di interconnessione, il caso di non coincidenza tra punti di
misura e punti di scambio poteva essere trattato:
i. in via transitoria, previa richiesta al Gestore della rete;
ii. condizionatamente all'accettazione da parte del medesimo Gestore sulla base
delle condizioni da questi stabilite nelle citate regole tecniche di misura;
iii. conteggiando, in caso di punti di misura sul lato media tensione di
trasformatori alta/media tensione delle stazioni di distribuzione, in modo
forfetario le perdite di energia nei predetti trasformatori tramite un
coefficiente dipendente dalle caratteristiche elettriche dei medesimi;
l'Autorità ha rilevato che:
a) in esito all'istruttoria di cui alla deliberazione n. 73/03, le
determinazioni del Gestore della rete hanno contribuito alla formazione dello
sbilancio energetico rilevato classificando tale effetto nella «non corretta
applicazione della disciplina relativa alle perdite convenzionali di energia
elettrica nelle reti»;
b) le determinazioni del Gestore della rete, pur se adottate sulla base delle
disposizioni di cui al precedente alinea, non possono comportare una riduzione
dell'ammontare complessivo di perdite corrispondenti all'applicazione dei
coefficienti convenzionali di cui alla tabella 13 del Testo integrato 2002, in
quanto tali determinazioni dovrebbero comportare unicamente una definizione dei
meccanismi di raccordo per la quantificazione dell'energia elettrica nei punti
di scambio (qualora le misure dell'energia elettrica non fossero effettuate in
corrispondenza di detti punti) nella salvaguardia del bilancio energetico
complessivo del sistema elettrico;
c) per i motivi di cui sopra, il Gestore della rete, nelle proprie comunicazioni
alle imprese distributrici, ha correttamente rappresentato che le proprie de
terminazioni sono da intendersi provvisorie, rivedibili in corso d'opera e salvo
conguaglio;
inoltre, il documento per la consultazione 21 ottobre 2005 ha ribadito che:
a) i coefficienti convenzionali di perdita sulle reti elettriche definiti nella
tabella 13 del Testo integrato 2002 individuano le partite energetiche a
copertura delle perdite di energia elettrica sulle reti elettriche e sono
determinati sulla base di bilanci energetici complessivi del sistema elettrico;
b) i predetti coefficienti rappresentano valori medi convenzionali e, per come
determinati, sono tali da responsabilizzare le imprese distributrici nei
confronti unicamente delle perdite di energia elettrica sulle proprie reti;
c) in conseguenza di quanto indicato alla precedente lettera b), ciascuna
impresa distributrice ha diritto ad avere riconosciuti unicamente gli ammontari
corrispondenti alle perdite (medie) nelle reti elettriche in cui avviene la
distribuzione in quanto, diversamente, le imprese distributrici tratterrebbero
una quota relativa ad energia elettrica che nel bilancio complessivo del sistema
elettrico e' destinata alla copertura della totalità delle perdite di energia
elettrica con la conseguente formazione di un ammanco in tale bilancio;
quanto indicato al precedente alinea trova conferma nel fatto che, partendo
dall'ipotesi che il flusso energetico del sistema elettrico possa essere
rappresentato ponendo la totale immissione in altissima tensione e i prelievi di
energia elettrica ai diversi livelli di tensione:
i. l'energia elettrica prelevata dai clienti finali (ai diversi livelli di
tensione) viene aumentata di un coefficiente convenzionale di perdita per tenere
conto delle perdite di energia mediamente rilevate sulle reti elettriche a monte
del punto di prelievo (considerato come punto terminale dello stadio di tensione
a cui avviene il prelievo);
ii. l'energia elettrica prelevata dalle imprese distributrici da altre reti
elettriche viene aumentata di un coefficiente convenzionale di perdita per
tenere conto delle perdite medie a monte del punto in cui avviene il predetto
prelievo di energia;
stante le modalità di applicazione dei predetti coefficienti di perdita, il
meccanismo di responsabilizzazione di cui alla precedente lettera b) e' tanto
più efficace quanto più i punti di misura coincidono con i punti di scambio;
la disciplina relativa all'applicazione dei coefficienti medi convenzionali di
perdita nelle reti elettriche in caso di non coincidenza del punto di misura con
il punto di scambio, già ribadita tramite la deliberazione n. 132/03 per il
periodo di regolazione 2001-2003, e' stata integralmente ripresa dal Testo
integrato 2004 per il periodo di regolazione 2004-2007;
Considerato che:
in risposta al documento per la consultazione 21 ottobre 2005, i soggetti
interessati hanno espresso parere contrario all'attuazione delle disposizioni
richiamate nello schema di provvedimento posto in consultazione con particolare
riferimento:
a) alla modifica con efficacia retroattiva del Testo integrato 2002;
b) all'estensione del periodo di applicazione della deliberazione n. 132/03 al
31 gennaio 2004 avendo l'Autorità innovato, a partire dal 1° luglio 2003
mediante l'adozione della deliberazione n. 67/03, la disciplina per la
regolazione delle partite economiche connesse all'approvvigionamento
dell'energia elettrica destinata al mercato vincolato e all'approvvigionamento
delle risorse per il dispacciamento ciò trovando conferma, altresì, nelle
motivazioni alla deliberazione n. 186/05;
c) alla riproposizione, nella sostanza, di una norma già annullata con sentenza
del Tribunale Amministrativo per la Lombardia (di seguito: Tar Lombardia);
d) al fatto che, nel caso di non coincidenza tra il punto di misura e il punto
di scambio, l'applicazione dei coefficienti di perdita con le modalità rilevate
dall'Autorità non e' classificabile come «non corretta applicazione della
disciplina relativa alle perdite convenzionali di energia elettrica nelle reti»,
ma risponderebbe correttamente alla disciplina vigente nel periodo considerato
risultando dall'applicazione, oltre che dei fattori di perdita relativi alla
colonna «imprese distributrici» della tabella 13 del Testo integrato 2002, di
ulteriori fattori correttivi indicati dal Gestore della rete in aderenza alla
disciplina stabilita con la deliberazione n. 138/00 e con le Regole tecniche di
misura;
e) l'applicazione di coefficienti medi di perdita anche nei casi di non
coincidenza del punto di misura con il punto di scambio non consentirebbe di
tenere conto in maniera appropriata delle peculiarità delle singole reti
elettriche;
per quanto attiene alle osservazioni di cui alla precedente lettera a), e' da
rilevare che i criteri indicati dall'Autorità non costituiscono una modifica
retroattiva della disciplina delle perdite convenzionali nelle reti elettriche,
ma costituiscono disposizioni atte all'effettuazione dei necessari conguagli
stante le determinazioni assunte in via transitoria dal Gestore della rete;
per quanto attiene alle osservazioni di cui alla precedente lettera c), e' da
rilevare che il Tar Lombardia, con le sentenze n. 2474/04 e n. 203/05, ha
annullato la deliberazione n. 132/03 unicamente per violazione degli obblighi di
partecipazione al procedimento, precisando che l'Autorità avrebbe dovuto farsi
carico «di coinvolgere direttamente tutti gli operatori interessati affinché
nella sede partecipativa fossero illustrate le ragioni di ciascuno»;
per quanto attiene alle osservazioni di cui alle precedenti lettere d) ed e), e'
da rilevare che:
a) la disciplina stabilita dall'Autorità, ferme restando le modalità di
applicazione di coefficienti medi di perdita, e' tale da consentire
l'intercettazione delle peculiarità delle singole reti elettriche (in
particolare delle reti elettriche con ridotti coefficienti di perdita effettivi)
in misura tanto maggiore quanto più i punti di misura coincidono con i punti di
scambio, contemplando, tuttavia la possibilità di procedere al mantenimento di
punti di misura non in coincidenza con i punti di scambio nel perseguimento
degli obiettivi di minimizzazione dei costi di installazione, esercizio e
manutenzione delle apparecchiature di misura nonché di invarianza, per quanto
possibile, della localizzazione dei punti di misura dell'energia elettrica nei
confronti delle eventuali modificazioni dei punti di scambio a seguito di
variazioni successive dell'ambito della rete di trasmissione nazionale;
b) come sopra richiamato, i coefficienti convenzionali di perdita sulle reti
elettriche sono determinati sulla base di bilanci energetici complessivi del
sistema elettrico, rappresentano valori medi convenzionali, sono tali da
comportare la completa copertura delle perdite determinate sulla base dei
predetti bilanci energetici da parte dei clienti finali e responsabilizzano le
imprese distributrici nei confronti unicamente delle perdite di energia
elettrica sulle proprie reti che, quindi, hanno diritto ad avere riconosciuti
unicamente gli ammontari corrispondenti alle perdite (medie) nelle reti
elettriche in cui avviene la distribuzione;
c) alla luce di quanto indicato alla precedente lettera b), la mancata
applicazione dei coefficienti medi di perdita secondo la disciplina stabilita
dall'Autorità contribuisce allo stabilirsi di un ammanco nel bilancio energetico
nazionale la cui quota monetaria deve trovare copertura tramite una componente
tariffaria che ricade sui clienti finali che, peraltro, stante la disciplina in
vigore nel periodo considerato, già sostengono la totale copertura delle perdite
medie nelle reti elettriche; e che, inoltre, il Gestore della rete stesso, come
soprarichiamato, nelle proprie comunicazioni alle imprese distributrici, ha
rappresentato la natura transitoria delle proprie determinazioni;
Ritenuto che sia opportuno:
stabilire criteri sulla base dei quali TERNA, soggetto che e' subentrato nelle
funzioni del Gestore della rete per quanto attiene alla materia trattata,
indichi i criteri e le modalità per l'effettuazione dei conguagli richiamati
nelle precedenti comunicazioni del Gestore della rete ai soggetti
interessati,relativamente al periodo 1° gennaio 2002 30 giugno 2003, in aderenza
ad alcune osservazioni formulate al documento per la consultazione 21 ottobre
2005, in particolare alle osservazioni relative all'estensione del periodo di
applicazione della deliberazione n. 132/03 al 31 gennaio 2004, nonché ai
principi contenuti nella disciplina delle perdite medie convenzionali di energia
elettrica stabilita dall'Autorità;
Delibera:
1. Di stabilire che TERNA indichi i criteri e le modalità per l'effettuazione
dei conguagli circa la quantificazione dell'energia elettrica destinata al
mercato vincolato per il periodo 1° gennaio 2002-30 giugno 2003 secondo quanto
di seguito indicato:
a) all'energia elettrica prelevata da un'impresa distributrice nei punti di
interconnessione con la rete di trasmissione nazionale, qualora la misura
dell'energia elettrica prelevata sia effettuata in un punto della rete di
distribuzione in media tensione direttamente connesso mediante un trasformatore
alta-media tensione con un punto in alta tensione della medesima rete di
distribuzione diverso dal predetto punto di interconnessione, deve essere
applicato il fattore percentuale di perdita di cui alla tabella 13, colonna «Per
i clienti finali e per i punti di interconnessione virtuale», riga «Rete di
trasmissione nazionale», aumentato di un fattore medio unico a livello nazionale
per tener conto delle perdite di energia elettrica in detto trasformatore
determinato da TERNA;
b) all'energia elettrica prelevata da un'impresa distributrice nei punti di
interconnessione con le reti di distribuzione in alta tensione di altri
distributori, qualora la misura dell'energia elettrica prelevata sia effettuata
in un punto della rete di distribuzione in media tensione direttamente connesso
mediante un trasformatore alta-media tensione con un punto in alta tensione
della medesima rete di distribuzione diverso dal predetto punto di
interconnessione, deve essere applicato il fattore percentuale di perdita di cui
alla tabella 13, colonna «Per i clienti finali e per i punti di interconnessione
virtuale», riga «AT», aumentato di un fattore medio unico a livello nazionale
per tener conto delle perdite di energia elettrica in detto trasformatore
determinato da TERNA;
2. Di trasmettere il presente provvedimento a TERNA.
3. Di pubblicare il presente provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it),
affinché entri in vigore dalla data della sua prima pubblicazione.
Milano, 28 dicembre 2005
Il presidente: Ortis