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Deliberazione 29 dicembre 2005, n. 297
Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas. Adozione di disposizioni transitorie e urgenti per la modifica della tariffa di trasporto, ai fini del recupero dei costi per l'interrompibilita' del sistema gas. (Deliberazione n. 297/05).
(GU n. 26 del 1-2-2006)
L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 29 dicembre 2005,
Visti:
la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
il decreto del Ministro delle attivita' produttive 12 dicembre 2005;
il decreto del direttore generale per l'energia e le risorse minerarie del
Ministero delle attivita' produttive 7 luglio 2005, di istituzione della
Commissione di verifica e segnalazione del sistema del gas naturale (di seguito:
la Commissione);
il rapporto finale della Commissione trasmesso all'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) con nota del Ministero delle
attivita' produttive del 21 dicembre 2005 (di seguito: rapporto finale);
la nota del Ministero delle attivita' produttive trasmessa all'Autorita' in data
29 dicembre 2005;
la deliberazione dell'Autorita' 12 dicembre 2002, n. 207/02;
la deliberazione dell'Autorita' 4 dicembre 2003, n. 138/03;
la deliberazione dell'Autorita' 29 luglio 2005, n. 166/05;
la deliberazione dell'Autorita' 4 agosto 2005, n. 179/05;
la deliberazione dell'Autorita' 29 settembre 2005, n. 204/05;
la deliberazione dell'Autorita' 29 settembre 2005, n. 205/05;
Considerato che:
l'art. 2, comma 12, lettera e), della legge n. 481/95 prevede che l'Autorita'
determina le modalita' per il recupero dei costi eventualmente sostenuti
nell'interesse generale;
la Commissione ha identificato, nel rapporto finale, la necessita' di
incrementare l'interrompibilita' delle forniture mediante opportuni strumenti
incentivanti;
Ritenuto che:
sia opportuno prevedere, a fini di interesse generale, opportuni meccanismi di
incentivo per incrementare l'offerta di ulteriori forniture interrompibili,
reperendo le risorse attraverso un aumento corrispondente della tariffa di
trasporto, versata alle imprese di trasporto da parte degli utenti del servizio;
sia necessario intervenire tempestivamente al fine di rendere disponibili tali
risorse fin dal corrente ciclo termico invernale;
Delibera:
1) di prevedere che, con decorrenza 1° gennaio 2006, siano aumentati del 3,7 per
cento i corrispettivi CPe, CPu, CRr, CM, CV e CVp di cui alla deliberazione
dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 29
luglio 2005 n. 166/05 (di seguito: deliberazione n. 166/05) per l'anno 2006 e
che il valore di CPe di cui al punto 3 della deliberazione dell'Autorita' 29
settembre 2005, n. 205/05 sia modificato in 1,076768 euro/a/Smc/g;
2) di istituire presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico il fondo per
la promozione dell'interrompibilita' del sistema gas; 3) di prevedere che tale
fondo sia alimentato dalla quota percentuale addizionale di cui al punto 1;
4) di definire con successivo provvedimento dell'Autorita', in esito alla
definizione di meccanismi di incentivo all'interrompibilita' del sistema gas, le
modalita' di gestione dell'ammontare accantonato nel fondo di cui al punto 2;
5) di sostituire alla lettera l) dell'art. 1 della deliberazione dell'Autorita'
n. 166/05 la data «25 giugno 2005» con la data «12 dicembre 2005»;
6) di prevedere che l'impresa maggiore di trasporto aggiorni, ai sensi del
precedente punto 1 ed entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del
presente provvedimento i valori di cui all'art. 6, comma 5, della deliberazione
dell'Autorita' 4 dicembre 2003, n. 138/03;
7) di pubblicare il presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorita', affinche' entri in
vigore dalla data della sua pubblicazione.
Milano, 29 dicembre 2005
Il presidente: Ortis