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Deliberazione 29 dicembre 2005, n. 298
Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas. Aggiornamento, per il trimestre gennaio-marzo 2006, delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale, ai sensi della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 29 dicembre 2004, n. 248/04. (Deliberazione n. 298/05).
(GU n. 26 del 1-2-2006)
L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 29 dicembre 2005,
Visti:
la legge 14 novembre 1995, n. 481;
il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
il decreto-legge 4 settembre 2002, n. 193, convertito con legge 28 ottobre 2002,
n. 238;
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2002 (di
seguito: dPCm 31 ottobre 2002);
la legge 23 agosto 2004, n. 239;
la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita)
22 aprile 1999, n. 52/99;
la deliberazione dell'Autorita' 29 novembre 2002, n. 195/02 (di seguito:
deliberazione n. 195/02);
la deliberazione dell'Autorita' 12 dicembre 2002, n. 207/02;
la deliberazione dell'Autorita' 4 dicembre 2003, n. 138/03 (di seguito:
deliberazione n. 138/03);
la delibera dell'Autorita' 29 dicembre 2004, n. 248/04 (di seguito: delibera n.
248/04);
la delibera dell'Autorita' 30 marzo 2005, n. 56/05;
la delibera dell'Autorita' 28 giugno 2005, n. 132/05;
la delibera dell'Autorita' 5 settembre 2005, n. 184/05 (di seguito: delibera n.
184/05);
la delibera dell'Autorita' 28 settembre 2005, n. 200/05 (di seguito: delibera n.
200/05);
le sentenze del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (di seguito:
Tar Lombardia) 28 giugno 2005 n. 3478/05 (di seguito: sentenza n. 3478/05), 6
ottobre 2005 n. 3696/05, n. 3697/05, n. 3698/05, n. 3699/05, n. 3700/05, n.
3701/05, n. 3702/05, n. 3703/05, n. 3704/05, n. 3705/05, n. 3706/05, n. 3707/05,
n. 3708/05, n. 3709/05, n. 3710/05, n. 3711/05, n. 3712/05, n. 3713/05, n.
3714/05, n. 3715/05, n. 3716/05, n. 3717/05, n. 3718/05, n. 3719/05, n. 3720/05,
n. 3721/05, n. 3722/05, n. 3723/05, n. 3724/05, n. 3725/05, n. 3726/05, n.
3727/05;
l'ordinanza del Consiglio di Stato 14 ottobre 2005, n. 4921/05;
Considerato che:
con le sentenze sopra richiamate il Tar Lombardia ha annullato la delibera n.
248/04;
con la delibera n. 184/05, l'Autorita' ha proposto appello innanzi al Consiglio
di Stato avverso la sentenza del Tar Lombardia n. 3478/05;
con l'ordinanza sopra richiamata il Consiglio di Stato ha sospeso in via
cautelare l'efficacia della sentenza del Tar Lombardia di cui al precedente
alinea;
l'art. 2 della delibera n. 248/04 ha previsto che gli esercenti l'attivita' di
vendita, limitatamente ai contratti di compravendita all'ingrosso in essere alla
data di entrata in vigore della medesima delibera, offrano nuove condizioni
economiche formulate in coerenza con gli esiti del primo aggiornamento della
componente materia prima, effettuato dall'Autorita' ai sensi della disciplina
introdotta dall'art. 1, comma 2, della delibera n. 248/04;
rispetto al valore definito all'art. 4 della delibera n. 248/04, l'indice dei
prezzi di riferimento It, del gas naturale:
nel periodo di riferimento giugno 2004-febbraio 2005, relativo all'aggiornamento
per il trimestre aprile-giugno 2005, non ha registrato una variazione maggiore
del 5%;
nel periodo di riferimento settembre 2004-maggio 2005, relativo
all'aggiornamento per il trimestre luglio-settembre 2005, ha registrato una
variazione maggiore del 5%, che avrebbe comportato un aumento delle condizioni
economiche di fornitura del gas naturale di 0,0364 centesimi di euro/MJ, pari a
1,4021 centesimi di euro/mc per le forniture di gas naturale con potere
calorifico superiore di riferimento pari a 38,52 MJ/mc;
rispetto al valore per il trimestre luglio-settembre 2005 di cui al precedente
alinea definito ai sensi della delibera n. 248/04, l'indice dei prezzi di
riferimento It, del gas naturale nel periodo di riferimento dicembre 2004-agosto
2005, relativo all'aggiornamento per il trimestre ottobre-dicembre 2005, ha
registrato una variazione maggiore del 5%, che avrebbe comportato un aumento
delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale di 0,0385 centesimi di
euro/MJ, pari a 1,4830 centesimi di euro/mc per le forniture di gas naturale con
potere calorifico superiore di riferimento pari a 38,52 MJ/mc;
rispetto al sopraccitato valore per il trimestre ottobre-dicembre 2005 definito
ai sensi della delibera n. 248/04, l'indice dei prezzi di riferimento It, del
gas naturale nel periodo di riferimento marzo-novembre 2005, relativo
all'aggiornamento per il trimestre gennaio-marzo 2006, ha registrato una
variazione maggiore del 5%, che comporterebbe un aumento delle condizioni
economiche di fornitura del gas naturale di 0,0598 centesimi di euro/MJ, pari a
2,3035 centesimi di euro/mc per le forniture di gas naturale con potere
calorifico superiore di riferimento pari a 38,52 MJ/mc;
Ritenuto che sia opportuno:
prevedere disposizioni attuative dell'ordinanza cautelare del Consiglio di
Stato, al fine di dare certezza al settore, fermo ed impregiudicato l'esito
finale del giudizio di merito attualmente pendente;
per il trimestre gennaio-marzo 2006, tenuto conto delle variazioni dell'indice
It sopra riportate rispetto al valore definito all'art. 4 della delibera n.
248/04 e della revisione del corrispettivo variabile relativo alla
commercializzazione all'ingrosso di cui all'art. 3 della delibera n. 248/04,
modificare le condizioni economiche di fornitura del gas naturale di cui
all'art. 3 della deliberazione n. 138/03, relativamente al corrispettivo di
commercializzazione all'ingrosso previsto dall'art. 7, comma 1, della medesima
deliberazione, tenuto conto che il valore di QE definito nell'aggiornamento per
il trimestre ottobre-dicembre 2005 ai sensi della delibera 195/02 e' pari a
0,5000 centesimi di euro/MJ;
che i conguagli relativi ai consumi dell'anno 2005, derivanti dall'applicazione
delle modalita' di aggiornamento di cui alla delibera n. 248/04 in luogo della
delibera n. 195/02 e della revisione del corrispettivo variabile relativo alla
commercializzazione all'ingrosso di cui all'art. 3 della delibera n. 248/04,
siano effettuati dagli esercenti l'attivita' di vendita del gas naturale con
modalita' che saranno fissate dall'Autorita' successivamente all'esito del
giudizio attualmente pendente al Consiglio di Stato avverso la sentenza del Tar
Lombardia n. 3478/05.
Delibera:
1) di aumentare interinalmente, in adempimento dell'ordinanza n. 4921/05 del
Consiglio di Stato e fermo ed impregiudicato l'esito del giudizio di merito
attualmente pendente, complessivamente per il primo trimestre (gennaio-marzo)
2006, rispetto al valore determinato con l'applicazione della delibera 28
settembre 2005 n. 200/05, di 0,007722 centesimi di euro/MJ (0,07722 euro/GJ) le
condizioni economiche di fornitura del gas naturale determinate ai sensi
dell'art. 3 della deliberazione dell'Autorita' n. 138/03; tale aumento e' pari a
0,2974 centesimi di euro/mc per le forniture di gas naturale con potere
calorifico superiore di riferimento pari a 38,52 MJ/mc;
2) di riservare a successiva deliberazione dell'Autorita' la fissazione delle
modalita' con le quali, secondo l'esito del contenzioso attualmente pendente al
Consiglio di Stato, gli esercenti l'attivita' di vendita effettueranno i
conguagli relativi ai consumi dell'anno 2005 derivanti dalle variazioni delle
condizioni economiche di fornitura del gas naturale, in applicazione delle
modalita' di aggiornamento di cui alla delibera n. 248/04 in luogo della
delibera n. 195/02 e dalla revisione del corrispettivo variabile relativo alla
commercializzazione all'ingrosso di cui all'art. 3 della delibera n. 248/04;
3) di pubblicare la presente deliberazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorita', affinche' entri in
vigore dal 1° gennaio 2006.
Milano, 29 dicembre 2005
Il presidente: Ortis